Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di revisione, sussiste distinzione logica-funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu oculi", da parte del "novum" dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione della Corte di appello che, dopo aver disposto la citazione del condannato, aveva dichiarato, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta di revisione sulla base di una valutazione meramente cartolare delle nuove prove dedotte, senza procedere ad alcuna assunzione delle stesse).
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Rassegna giurisprudenziale Giudizio di revisione (art. 636) L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 (SU, 18/1998). Nel giudizio di revisione, nel quale si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (art. 636, comma 2), si procede dunque alla fase del concreto “giudizio”, da svolgersi nel contraddittorio delle parti; all'esito, la Corte di Appello pronuncerà una sentenza di accoglimento o di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 15402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15402 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
154 02/ 1 6 14 is REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da ACR Sent. n. sez.лиз Luca Ramacci - Presidente - UP 20/01/2016- Enrico Manzon R.G.N. 18406/2015 Gastone Andreazza Giovanni Liberati Giuseppe Riccardi - Relatore - ha pronunciato la seguente ... SENTENZA sul ricorso proposto da Di SS AT, nato a [...] allo Jonio (CS) il 02/01/1945 avverso la sentenza del 18/03/2014 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Sandra Aromolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Angelo Cosentino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 21/4/2005 emessa all'esito di giudizio abbreviato, affermava la responsabilità di Di SS AT ц per i reati di cui agli artt. 589 cod. pen., 68 e 77, lett. c), d.P.R. n. 164 del 1956, perché, in qualità di titolare della ditta Dipredil s.a.s., cagionava la morte del dipendente AL GI per precipitazione da una sporgenza aperta ad un'altezza di circa quattro metri, per colpa consistita nella mancata adozione ed ! omessa osservanza di prescrizioni e di misure cautelari indispensabili a garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni sufficientemente idonee e sicure per la salvaguardia dell'integrità fisica degli operatori;
più precisamente omettendo di provvedere ad allestire ponteggi esterni o altri elementi di protezione laterali. La decisione faceva proprie le conclusioni di una consulenza tecnica espletata, secondo la quale la precipitazione del AL sarebbe avvenuta dal ! terrazzo ubicato sull'estremo lato sinistro del fabbricato. La responsabilità dell'imputato per il reato - dopo la conferma della Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 7/11/2006, annullata con rinvio da Corte di Cassazione, Sez. 4, 12/06/2008, e nuovamente confermata da Corte di Appello di Catanzaro del 12/04/2010 era definitivamente accertata con sentenza della Corte di - Cassazione, Sez. 3, del 24/03/2011. 1.1. Con ricorso del 10/10/2011 Di SS AT presentava richiesta di revisione della sentenza suddetta, allegando cinque dichiarazioni di persone mai escusse nel giudizio, attestanti che il corpo dell'infortunato era stato ritrovato in corrispondenza della finestra al centro del fronte del fabbricato e non in corrispondenza del lato sinistro del fabbricato medesimo, oltre al verbale di intervento del Servizio di urgenza e emergenza medica in data 19/09/2011 ed alla richiesta di escussione di 17 persone non ascoltate nel processo. 1. 1.2. La Corte d'Appello di Salerno, con ordinanza del 02/10/2012, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione, ritenendo che la prova fosse priva dei C: !.. requisiti di novità e rilevanza concreta, giacché mirante ad accertare che il corpo del lavoratore si trovasse, dopo la caduta, sul lato sinistro dell'edificio, dato pacifico e incontestato, in quanto accertato dal personale di polizia giudiziaria portatosi sul posto dopo l'infortunio. L'imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale: riteneva che la Corte distrettuale fosse incorsa in travisamento della prova quando aveva affermato che il personale di polizia avrebbe accertato che il corpo del lavoratore si trovava sul lato sinistro dell'edificio, poiché sia dal verbale di sopralluogo dei Carabinieri, sia dalle fotografie allegate si evinceva che il corpo del lavoratore era stato rinvenuto in esatta corrispondenza perpendicolare della finestra centrale e non in corrispondenza del lato sinistro del fabbricato. Riteneva, ancora, che il rinvenimento del corpo dell'infortunato sul lato sinistro del fabbricato costituisse un dato compreso nel giudicato impugnato e 2 che l'offerta di prova era diretta a dimostrare l'errore di fatto relativo all'ubicazione del corpo dopo la caduta e, conseguentemente, a dimostrare che la parte del fabbricato corrispondente al rinvenimento del corpo dell'infortunato era corrispondente al centro del fabbricato e non al lato sinistro: differenza, questa, essenziale e risolutiva, poiché idonea a dimostrare che la precipitazione era avvenuta da una finestra munita di parapetto e, quindi, in regola con le misure antinfortunistiche. .
1.3. Con sentenza del 20/06/2013, la Corte di Cassazione, Sez. 4, annullava I l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, ritenendo fosse stato equivocato il senso della richiesta, in quanto l'ordinanza riteneva che le prove nuove dedotte fossero dirette a dimostrare che il corpo del lavoratore si trovasse, dopo la caduta, in corrispondenza del lato sinistro del fabbricato.
1.4. In seguito all'annullamento con rinvio, con sentenza del 18 marzo 2014, la Corte di Appello di Napoli rigettava la richiesta di revisione proposta da Di SS AT, ritenendo che le nuove prove dedotte fossero prive di attitudine demolitoria del giudicato, non dimostrando che la vittima, oltre a trovarsi, dopo la caduta, in corrispondenza del centro del fabbricato, cadde dalla finestra posta in alto al centro del fabbricato, non essendo alcuno dei testimoni dedotti presente al momento della caduta;
la possibilità che la vittima cadde dalla finestra centrale, anziché dal terrazzo, va infatti esclusa, perché: 1) la finestra centrale è posta ad un'altezza di circa 1 mt. dal piano di calpestio;
2) alla base della finestra vi erano una serie di tavoloni in legno, accatastati in maniera disordinata, con ferri e chiodi, ed è inverosimile che la vittima stesse lavorando lì al momento della caduta;
3) non sono state rinvenute tracce di sangue sul soffitto, sul tetto o sul cordolo esterno;
4) le modalità di caduta ed i valori di glicemia accertati dimostrano che la vittima perse l'equilibrio; 5) se il : condannato avesse apprestato i dispositivi di sicurezza (parapetti, impalcature e ponteggi) e avesse nominato un medico competente alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, l'evento mortale non si sarebbe verificato.
2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato, Avv. Angelo Cosentino, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Deduce, invero, il vizio di violazione di legge processuale, nonché di manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.): lamenta che la sentenza impugnata, dando rilevanza soltanto alla 4 3 prova testimoniale de visu, e dunque ai testimoni presenti alla caduta, violerebbe i criteri di valutazione della prova. Con un secondo ordine di motivi, deduce il vizio di violazione di legge processuale, nonché di insufficienza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.): lamenta che la valutazione di preventiva inattendibilità dei testimoni non rispetta le regole dettate per la revisione, compiendo un'arbitraria valutazione di merito, a prescindere dall'assunzione. Con un terzo ordine di motivi, deduce il vizio di violazione di legge processuale, nonché di manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.): lamenta che la Corte territoriale ha espresso un giudizio di merito sull'idoneità demolitoria della prova nuova dedotta, incorrendo in manifesta illogicità allorquando ha ritenuto che l'altezza della finestra centrale impedisse una caduta della vittima, che fosse irrilevante l'assenza di tracce di sangue, e che il lavoratore non stava lavorando presso la finestra al momento della caduta. Inoltre, non ricorrerebbe una violazione di un obbligo di realizzare opere di protezione antinfortunistica in relazione alla finestra centrale, che già presentava un davanzale in muratura alto un metro. Con memoria pervenuta il 4/01/2016 il difensore ha ribadito i motivi di ricorso, e l'erroneità della sentenza impugnata, emergendo dagli atti che il punto di caduta corrisponde alla finestra, non già al terrazzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Assorbente appare il secondo motivo di ricorso, che lamenta la sovrapposizione tra valutazione preliminare di ammissibilità e successivo giudizio di revisione.
2.1. Invero, l'art. 634 cod. proc. pen. delinea una valutazione preliminare della richiesta di revisione, avente ad oggetto i profili 'processuali' (il rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.) ed i profili 'di merito', sotto il limitato aspetto dell'astratta capacità dimostrativa del novum dedotto;
tale verifica di ammissibilità può avere un duplice esito: un'ordinanza, anche adottata de plano, di inammissibilità, in caso di carenza dei requisiti 'processuali' ovvero di manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero l'instaurazione, mediante decreto di citazione a giudizio (art. 636 cod. proc. pen.), del giudizio di revisione. 4 L Nel giudizio di revisione, nel quale si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (art. 636, comma 2, cod. proc. pen.), si procede dunque alla fase del concreto "giudizio", da svolgersi nel contraddittorio delle parti;
all'esito, la Corte di Appello pronuncerà una sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 637 cod. proc. pen.). Dunque, l'attuale sistema codicistico, pur senza riproporre la diversa competenza attribuita dalla disciplina previgente alla Corte di Cassazione (fase rescindente) ed alla Corte di Appello (fase rescissoria), comunque delinea una duplice dimensione del giudizio di revisione, seppur dinanzi ad un unico organo giurisdizionale funzionalmente competente (la Corte di Appello). La preliminare delibazione dell'ammissibilità, invero, integra, in caso di positiva valutazione della astratta capacità dimostrativa del novum dedotto, la "fase rescindente", mentre, in caso di esito positivo, la "fase rescissoria" si articola mediante svolgimento del giudizio di merito, con assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle relative prove, e successiva valutazione. In tal senso si sono espresse altresì le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata;
la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli. (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). Tale duplice dimensione appare, del resto, confermata anche dalla differente competenza individuata in caso di accoglimento dell'impugnazione: invero, sia l'ordinanza di inammissibilità (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), sia la sentenza (di accoglimento o di rigetto) pronunciata nel giudizio di revisione (art. 640 cod. proc. pen.) sono ricorribili per cassazione;
tuttavia, mentre nella prima ipotesi, in caso di accoglimento, il rinvio deve essere disposto ad altra Corte di Appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen. (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), nella seconda ipotesi il rinvio va disposto ad altra sezione della medesima Corte di Appello (Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009, dep. 2010, Zitouni Noureddine, Rv. 246884: "In tema di revisione, la previsione di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. per la quale in caso di - 나 5 accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. -concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza;
in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c) ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato").
2.2. In tal senso, del resto, si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare ove eventualmente accertati che il condannato, attraverso il riesame di tutte le - prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, } tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563); la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili ictu oculi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779, che ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione). Al riguardo, infatti, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello in ordine presupposto della non manifesta infondatezza deve essere limitato ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio 6 4 giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 245770). Ed allora, non può che rimanere del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Rv. 255477). Al riguardo, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte avevano affermato che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen., essendo consentito, nella seconda fase 'rescissoria' - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento -, rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040, cit.). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità successivamente formatasi appare sul punto divergente, in quanto accentua la distinzione, logica e funzionale, della duplice dimensione - rescindente e rescissoria del giudizio di revisione. Tale valorizzazione appare condivisibile, in quanto maggiormente compatibile con il quadro normativo richiamato, e, soprattutto, con un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche che vengono in rilievo, alla luce della più spiccata sensibilità per i principi del "giusto processo" e del "contraddittorio tra le parti" indotta dalla riforma costituzionale dell'art. 111 Cost., successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1998. 3. Nel caso in esame, invero, la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione del quadro normativo e dei principi affermati da questa Suprema Corte. Invero, risulta che la Corte territoriale, all'esito dell'articolata vicenda giudiziaria riassunta in precedenza (§ 1 del Ritenuto in fatto), abbia disposto la citazione del condannato richiedente la revisione, per procedere al giudizio di revisione;
tuttavia, la fase 'rescissoria' si è limitata ad una valutazione meramente cartolare delle nuove prove dedotte, che, senza alcuna assunzione, si è risolta in un giudizio di infondatezza della richiesta di revisione per la ritenuta incapacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto. Ebbene, avendo la Corte di Appello instaurato il giudizio di revisione, mediante citazione del condannato, avrebbe dovuto procedere alla celebrazione dello stesso con le forme e le modalità di assunzione nel contraddittorio proprie 7 ZR del dibattimento (art. 636 cod. proc. pen.), dovendosi ritenere già espletata, evidentemente de plano, la preventiva delibazione di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione, per la astratta capacità demolitoria del giudicato rivestita dal novum dedotto. In sede di giudizio di revisione, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all'assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle prove nuove dedotte, e, all'esito, procedere ad una valutazione del complessivo quadro probatorio, sulla base del più esteso compendio rappresentato dalle prove già poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità passata in giudicato e dalle nuove prove dedotte e assunte. Del resto, l'indebita contrazione del giudizio rescissorio si evince dallo stesso svolgimento dell'udienza del 10/06/2014, allorquando la Corte si ritirava per deliberare sulle richieste formulate dalle parti in merito al solo profilo dell'ammissibilità della richiesta di revisione, rientrando in aula con una deliberazione di rigetto della richiesta. E allora o la Corte territoriale aveva già proceduto ad una delibazione preliminare positiva, all'esito della quale ha instaurato il giudizio di revisione, nell'ambito del quale avrebbe dovuto procedere ad assumere le nuove prove già ritenute astrattamente dotate di capacità demolitoria del giudicato, ovvero a tale delibazione non vi aveva già provveduto, ed ha operato tale verifica preliminare dopo l'instaurazione del giudizio;
in tale seconda ipotesi, tuttavia, oltre a definire il processo con un'ordinanza di inammissibilità (e non con una sentenza di rigetto), che avrebbe avuto una disciplina speciale nell'individuazione del giudice del rinvio, in caso di accoglimento dell'impugnazione (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), non avrebbe potuto, come invece accaduto, procedere ad una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 245770; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Infatti, la sentenza impugnata ha operato una valutazione pregnante della capacità dimostrativa delle nuove prove dedotte, e della loro attitudine demolitoria del giudicato, pur senza alcuna assunzione delle stesse nel contraddittorio delle parti;
in altri termini, non si è limitata ad una astratta valutazione dell'attitudine demolitoria del giudicato - sull'idoneità della prova di un differente punto di caduta, rispetto a quello accertato con il giudicato, a riformare il giudizio di responsabilità -, ma, senza assunzione delle prove dedotte, si è spinta ad una concreta e penetrante valutazione di merito sulla stessa attendibilità delle fonti dichiarative 'nuove', in quanto nessuno dei 8 testimoni dedotti aveva assistito alla caduta della vittima, e non avrebbero potuto dimostrare una diversa individuazione del punto di caduta.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli (Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009, dep. 2010, Zitouni Noureddine, Rv. 246884).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, altra sezione. Così deciso in Roma il 20/01/2016 Il Consigliere estensore I Presidente Giuseppe Riccardi Giuseppe Riccardi Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 APR 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariant 9