Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2009, n. 40169
CASS
Sentenza 24 giugno 2009

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Massime1

Non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito.

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  • 1Revisione del giudicatoAccesso limitato
    Ivan Borasi · https://www.altalex.com/ · 7 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2009, n. 40169
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40169
Data del deposito : 24 giugno 2009

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