Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito.
Commentario • 1
- 1. Revisione del giudicatoAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 7 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2009, n. 40169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40169 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - PreIDente - del 24/06/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 938
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1676/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA SS HI, N. IL 01/01/1974;
avverso ORDINANZA del 20/10/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA ARTURO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SELVAGGI Eugenio, che chiede l?annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
1.- SH MA AN era stato dichiarato responsabile, dalla Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2000, parzialmente riformata con sentenza del 26 giugno 2002, emessa da altra sezione della stessa Corte, dell?omicidio di AR LP e di RA HR, commesso in Mogadiscio il 20 marzo 1994, insieme ad altre persone rimaste non identificate.
2.- La Corte aveva fondato la responsabilita? dello stesso sulle dichiarazioni di SI DI, autista delle vittime, e di AH AL AG, detto LL, che avevano riconosciuto nel condannato uno degli attentatori e che erano ritenuti attendibili, mentre era stata esclusa la credibilita? dei testi che avevano fornito gli alibi. 3.- Con atto del 31 luglio 2008, diretto alla Corte di Appello di Perugia il condannato aveva proposto richiesta di revisione e la Corte adita ha dichiarato inammissibile tale richiesta tenuto conto che era fondata sulla sopravvenienza di nuove prove testimoniali tendenti a dimostrare che il AG non si sarebbe trovato sul luogo del delitto, con la conseguenza che non avrebbe potuto vedere l?attentatore, e che le dichiarazioni rese dal teste sarebbero state frutto di un accordo cui non era stato estraneo l?Ambasciatore NI che lo avrebbe allettato con la prospettiva di un ingresso di lavoro in Italia in cambio di un aiuto a chiudere la storia relativi alla vicenda LP - HR nonche? sulle dichiarazioni di IM AL e di UD AH AN, detto HE a conoscenza, per averlo appreso direttamente da AI AL, del predetto complotto mirante a fare del condannato il capro espiatorio. 4.- La Corte ha specificato che, quindi, quella presentata era un?ipotesi di revisione proposta in base all?art. 630 c.p.p., lett. d), con la conseguenza che dichiarazioni calunniose dei testi avrebbero dovuto essere documentate con una previa sentenza irrevocabile di condanna, salva l?ipotesi in cui il reato addebitabile fosse estinto per prescrizione, nella specie non sussistente.
5.- Il condannato propone ricorso per Cassazione, deducendo che la richiesta di revisione non era finalizzata a dimostrare che i testi d?accusa avrebbero calunniato esso Hashi O. H., bensi? a fornire le prove in merito all?accertamento della verita? sostanziale sull?omicidio LP - Hravatin, non avendo egli interesse all?accertamento della responsabilita? di terzi quanto a provare la sua estraneita? nel predetto omicidio.
6.- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l?annullamento dell?ordinanza impugnata affermando che la Corte territoriale avrebbe dovuto distinguere tra varie prove e cioe? tra quelle riconducibili all?asserito complotto posti in essere nell?intento di risolvere un caso che si prospettava delicato a livello nazionale e tendenti a indicare intenti calunniosi e quelle volti a dimostrare l?assenza del Hashi O. H. sul luogo del delitto non esaminato sotto il profilo della mancanza del complotto. In ogni caso ha precisato il Procuratore Generale, in relazione al fatto che il comportamento calunnioso dovesse risultare da una sentenza, doveva essere esaminato anche il problema della mancanza della condizione di procedibilita? di cui all?art. 8 c.p.. 7.- Il ricorso e? infondato.
La Corte di Perugia si e? attenuta al principio gia? espresso da questa Corte per il quale, nel caso in cui la richiesta di revisione sia fondata sulle ipotesi ci cui all?art. 630 c.p.p., lett. d), (prove false o fatti costituenti reato) resta superata la necessita?
del preventivo giudicato, richiesto dall?art. 633 c.p.p., comma 3, ed e? il giudice della revisione che deve procedere incidentalmente all?accertamento della calunnia, solo nel caso in cui l?ipotizzabile reato di calunnia sia gia? estinto e non puo? pertanto essere valutato nel merito dal giudice competente, (Cass., sez. 3^, 28 novembre 2007, n. 4960, Cass. Sez. 5^, 14.7.1993, Sfrangio;
Cass. Sez. 1, 22.5.1991, Taldone). Poi, nella specie non si puo? affermare che la richiesta di revisione fosse finalizzata solo a fornire le prove in merito all?accertamento della verita? sostanziale sull?omicidio di AR LP e HR IA.
Lo stesso HA MA AN aveva dedotto nell?istanza di revisione, secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale, come 0le dichiarazioni testimoniali degli accusatori fossero frutto di un "accordo criminale cui non era estraneo l?ambasciatore NI" e del coinvolgimento del teste AI AL, alias SI BD, nel complotto. Cioe? era stato proprio dedotto una calunnia a danno del ricorrente.
Inoltre, non ha importanza il fatto che nella specie il teste AG sia deceduto e quindi non potrebbe piu? accertarsi la falsita? di questo teste, perche? quello che rileva nella prospettazione del ricorrente e? il reato di calunnia a carico dell?altro teste il ID ali, autista delle vittime AR LP e RA HR ed eventualmente del predetto Ambasciatore NI.
Reato che ancora, come accertato dalla Corte territoriale non risulta prescritto.
Il ricorrente, poi, non evidenzia quali nuovi elementi probatori, non valutati dalla Corte territoriale, sarebbero di per se soli atti a dimostrare l?assenza dal luogo del delitto del condannato, a prescindere dalla calunnia dedotta nei di lui confronti. In relazione alla eventuale incidenza della mancanza di condizioni di procedibilita?, di cui all?art. 8 c.p. (delitto politico commesso all?estero) rilevata dal Procuratore Generale, non sono evidenziati elementi per escludere che, dell?"asserito complotto posto in essere non tanto a danno dell?Hashi quanto nell?intento di risolvere un caso che presentava aspetti delicati a livello nazionale", possa essere stato commesso in Italia anche un frammento apprezzabile della condotta (n tal senso Cass., sez. 6^, 28 ottobre 2008, n. 40287), tenuto conto che il procedimento penale si e? svolto in Italia.
L?infondatezza dei motivi importa che il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2009