Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 5122
CASS
Sentenza 5 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Aldo Fiale, il 5 dicembre 2013. Le parti ricorrenti, condannate in precedenza per gravi reati di abuso sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile, hanno presentato un'istanza di revisione della sentenza di condanna, sostenendo che una nuova testimonianza, fornita da una delle vittime, dimostrasse la loro innocenza. I ricorrenti hanno contestato l'inammissibilità dell'ordinanza della Corte di Appello di Brescia, che aveva ritenuto la nuova prova inidonea a scalfire il giudicato.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la semplice ritrattaione della testimone non costituisce di per sé una prova nuova ai sensi dell'art. 630 c.p.p. e che la Corte di Appello aveva correttamente valutato la genuinità delle dichiarazioni, ritenendole sospette e non supportate da ulteriori elementi di prova. La Corte ha sottolineato che la revisione richiede prove concrete e non può basarsi su dichiarazioni ambigue o potenzialmente condizionate. Inoltre, ha evidenziato che l'eventuale calunnia della testimone avrebbe dovuto essere accertata in un processo autonomo, non nel contesto della revisione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Massime2

Nell'ipotesi di istanza di revisione fondata su una ritrattazione implicante il carattere calunnioso delle precedenti dichiarazioni rese nel processo definito con sentenza irrevocabile di condanna, e formulata a norma dell'art. 630, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., non spetta al giudice della revisione accertare incidentalmente la calunnia, quando questa può essere ancora oggetto di verifica "pleno iure" in esito ad autonomo processo.

In tema di ritrattazione, deve escludersi che integri "nuova prova", ai sensi dell'art.630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la semplice ritrattazione delle precedenti dichiarazioni testimoniali in assenza di specifici elementi di prova che avvalorino la falsità di queste, poiché l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentire che l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco per effetto di dichiarazioni sospette.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 5122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5122
    Data del deposito : 5 dicembre 2013

    Testo completo