Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 2
Nell'ipotesi di istanza di revisione fondata su una ritrattazione implicante il carattere calunnioso delle precedenti dichiarazioni rese nel processo definito con sentenza irrevocabile di condanna, e formulata a norma dell'art. 630, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., non spetta al giudice della revisione accertare incidentalmente la calunnia, quando questa può essere ancora oggetto di verifica "pleno iure" in esito ad autonomo processo.
In tema di ritrattazione, deve escludersi che integri "nuova prova", ai sensi dell'art.630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la semplice ritrattazione delle precedenti dichiarazioni testimoniali in assenza di specifici elementi di prova che avvalorino la falsità di queste, poiché l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentire che l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco per effetto di dichiarazioni sospette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 05/12/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2230
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 19208/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.D.F. , nato a (OMISSIS) ;
F.E. , nato a (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del 14/12/2012 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relaIOne svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, con ordinanza emessa in data 14 dicembre 2012, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), della sentenza di condanna irrevocabile emessa in data 15 gennaio 2009 dal Tribunale di Como e confermata dalla Corte di appello di Milano con pronuncia del 16 dicembre 2010, sentenza che condannava F.E. alla pena di anni sedici di reclusione per il delitto di abuso sessuale continuato in danno dei nipoti F.A. e F.S. e che condannava altresì F.D. alla pena di anni dieci di reclusione per il delitto di sfruttamento della prostituIOne minorile continuato dei figli F.A. e F.S. .
La Corte territoriale - dopo aver premesso che, nell'istanza di revisione, i richiedenti avevano allegato quale prova (sopravvenuta) della propria innocenza le dichiaraIOni rese da F.A. in data 9 ottobre 2012 la quale si era presentata presso la StaIOne dei Carabinieri di Como affermando che autore delle violenze sessuali oggetto del procedimento non fu lo IO F.E. ma T.A. ,
convivente della madre, e dichiarando che mai il padre F.D. ebbe a riscuotere denaro da "E. " per le prestaIOni sessuali sue e del fratello - è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione sul rilievo che la nuova prova dedotta fosse, da un lato, del tutto inidonea a dimostrare l'innocenza degli istanti e, dall'altro, fosse manifestamente inidonea per il conseguimento di un esito liberatorio in ragione della dubbia genuinità di essa.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza propongono ricorso per cassaIOne, per mezzo dei loro difensori, F.E. e F.D. , sollevando un unico complesso motivo col quale, censurando entrambi i profili motivaIOnali contenuti nel provvedimento gravato, denunciano inosservanza e violaIOne dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 634 c.p.p., comma 1, in relaIOne all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per manifesta illogicità nonché
mancanza della motivaIOne.
Si osserva che, con riferimento alla ritenuta inidoneità della nuova prova dedotta con l'istanza di revisione, la dichiarante, F.A. , non appena compiuta la maggiore età, è fuggita dalla casa familiare in cui viveva con il suo violentatore, recandosi dai carabinieri a denunciare il vero autore delle violenze sessuali subite, per tanti anni, ed a ritrattare la testimonianza che condusse in carcere il padre e lo IO, con la conseguenza che, a differenza di quanto illogicamente ritenuto la Corte di appello, è proprio l'allontanamento dalla casa familiare che ha consentito, con il coevo e recente raggiungimento della maggiore età, di fare in modo che la dichiarante potesse denunciare il suo aguzzino.
Ne consegue come non risulti, secondo i ricorrenti, conforme a logica che la Corte di appello si sia limitata a formulare dei sospetti sulla genuinità delle dichiaraIOni giungendo persino ad ipotizzare dei condiIOnamenti dei NN (senza spiegare in cosa essi siano consistiti ed in ciò incorrendo nel viIO di carenza della motivaIOne) ignorando, macroscopicamente, la clamorosa circostanza secondo la quale la decisione assunta da F.A. , di tornare dai NN appena fuggita dall'abitaIOne del T. per poterlo denunciare, fu presa in piena libertà.
Con riferimento poi al giudiIO di manifesta inidoneità della nuova prova dedotta, poiché "non intacca minimamente il giudiIO di condanna definitivamente pronunciato", osservano i ricorrenti come sia del tutto sconcertante che la Corte di appello affermi che la nuova prova non vada ad intaccare "minimamente" il giudiIO di condanna, quando detto giudiIO si è basato, in maniera assolutamente rilevante, sulla testimonianza di F.A. , con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente e manifestamente illogica la motivaIOne dell'ordinanza bresciana nella parte in cui ritiene la nuova testimonianza come insuscettibile di scalfire il giudiIO di condanna.
Quanto specificamente alla posiIOne di F.D. , in particolare, si rileva come il ricorrente sia stato condannato solo ed esclusivamente sulla base della testimonianza di F.A. sicché, a differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, risulta assolutamente e manifestamente idonea l'avvenuta ritrattaIOne di A. , che sicuramente costituisce nuova prova sopravvenuta, che da sola dimostra che il padre deve essere prosciolto.
3. Il Procuratore generale ha depositato memoria, corredata da ampi riferimenti giurisprudenziali, con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che con esso si pretende di ricavare una decisiva novità dal tenore di una testimonianza che, già ampiamente delibata nei gradi di merito quanto ad attendibilità intrinseca ed estrinseca, non integra il requisito della "novità" probatoria utile ai fini della revisione, conseguendo da ciò la correttezza della decisione impugnata.
4. Alle deduIOni della Procura generale, i ricorrenti hanno replicato con memoria prodotta ai sensi dell'art. 611 c.p.p., ribadendo:
a) l'illogicità della motivaIOne addotta dalla Corte territoriale in relaIOne all'analisi compiuta sul grado di affidabilità della prova ai fini dell'esito del giudiIO di revisione nella fase rescindente, che avrebbe richiesto una delibaIOne in astratto dell'affidabilità della prova nuova, essendo riservata alla fase rescissoria la delibaIOne approfondita di essa;
b) la assoluta carenza di motivaIOne sulla natura calunniosa delle dichiaraIOni rese da F.A. , delibaIOne invece del tutto omessa e che avrebbe dovuto compiere la stessa Corte di merito in consideraIOne della prescriIOne dell'eventuale reato di calunnia nei confronti della dichiarante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La Corte distrettuale ha prestato adesione all'orientamento consolidato di questa Corte per il quale non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattaIOne del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposiIOne (Sez. 3, n. 5026 del 13/01/2010, C, Rv. 245913; Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007,dep. 31/01/2008, Galli, Rv. 239089; Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, Sgambelluri, Rv. 210018; Sez. 2, n. 15013 del 21/03/2006, Allegro, Rv. 234306) ed ha ampiamente motivato circa l'assenza di elementi di conforto alla ritrattaIOne, correttamente ritenendo che l'istanza di revisione fosse fondata, in conformità alla stessa richiesta dei ricorrenti, sull'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c).
La Corte territoriale ha infatti rilevato come dovessero ritenersi assai sospette le dichiaraIOni rese da F.A. , avuto riguardo sia al contesto di tempo e di luogo nel quale furono esplicitate, sia al loro intrinseco contenuto.
Ed infatti, la ritrattaIOne delle accuse mosse allo IO ed al padre e l'indicaIOne del convivente della madre quale vero responsabile delle violenze sessuali subite sin dall'età di 12 anni è avvenuta dopo pochi giorni dall'allontanamento dalla casa familiare ove la giovane F. aveva sempre vissuto con la madre, e lo stesso T. , ed in concomitanza con il trasferimento di costei presso l'abitaIOne della nonna paterna nei confronti della quale era stato instaurato procedimento penale quale concorrente, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., insieme al figlio D. , nei reati di abuso sessuale già definitivamente giudicati a carico di F.E. , con la conseguenza che la ritrattaIOne doveva ritenersi avvenuta in un contesto indiscutibilmente suscettibile di condiIOnamenti. La Corte di merito ha poi evidenziato come la ritrattaIOne di F.A. si connotasse per i suoi incomprensibili contenuti, in quanto la ragazza, dopo avere affermato di aver subito le violenze già denunciate non dallo IO E. bensì dal T. , forniva una spiegaIOne del tutto oscura ed a tratti farneticante circa le ragioni per le quali ella in passato avrebbe accusato ingiustamente il padre e lo IO, con la conseguenza che, per i suoi contenuti, l'apporto orale non intaccava minimamente il giudiIO di condanna definitivamente pronunciato in capo agli istanti sulla scorta di convergenti elementi probatori e cioè valutando congiuntamente: le dichiaraIOni rese da F.A. in sede di incidente probatorio (esaurienti e chiarissime sia in relaIOne alla natura degli abusi sessuali subiti da lei e dal fratello e ai tempi e luoghi di consumaIOne, sia con riferimento all'autore degli stessi - lo IO E. - e alla piena conoscenza di ciò da parte del padre D. - che incassava denaro per le prestaIOni dei figli - e della nonna paterna), le dichiaraIOni del fratello F.S. , pure versate in incidente probatorio, le confidenze fatte da A. dapprima al T. e poi alla madre e quelle di S. alla madre, avendo i giudici della cogniIOne stimato come pienamente attendibili le dichiaraIOni della coppia circa i racconti ricevuti.
3. In altri termini, deve escludersi che integri "nuova prova", ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), la semplice ritrattaIOne o la modifica delle dichiaraIOni originariamente rese da un testimone (Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, cit.) in quanto, anche a prescindere dalla soluIOne del problema se a dar luogo alla necessaria "novità" sia sufficiente la novità contenutistica di una dichiaraIOne proveniente da fonte già nota e già esaminata nel contesto processuale che portò alla pronuncia della sentenza di condanna, od occorra, invece, la sopravvenienza o la scoperta di fonti o mezzi di prova del tutto autonomi e diversi rispetto a quelli precedentemente conosciuti ed acquisiti (quesito prevalentemente risolto dalla giurisprudenza nel primo dei sensi indicati), l'ordinamento non può consentire, per evidenti ragioni di coerenza, che l'efficacia del giudicato venga, come si chiede nella specie, rimessa in gioco da sospette dichiaraIOni, con la conseguenza che non basta la sola ritrattaIOne del teste d'accusa, ma occorrono specifici elementi di prova, nella specie non sussistenti, dovendo la ritrattaIOne superare un rigoroso vaglio di attendibilità.
4. Nè la richiesta (peraltro geneticamente qualificata dagli stessi ricorrenti sub art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c)) poteva ritenersi riconducibile sotto la previsione di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. d), mancando, allo stato, qualsiasi dimostraIOne della asserita falsità delle originarie dichiaraIOni di F.A. e non essendo venuta meno la possibilità di accertarne la calunniosità, ne' per prescriIOne e ne' per altre cause estintive, configurandosi nella specie l'ipotesi di cui all'art. 368 c.p., comma 3, prima parte, per la quale è previsto il termine prescriIOnale
ordinario di dodici anni.
Quest'ultima consideraIOne depotenzia in radice anche il tentativo di mutatio libelli contenuto nella memoria di replica. Infatti l'ipotesi di revisione fondata su una ritrattaIOne che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiaraIOne testimoniale sarebbe sussumibile, a condiIOni esatte, sotto la fattispecie di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. d), (che ammette la revisione "se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudiIO o di altro fatto previsto dalla legge come reato") ed alla Corte distrettuale non spettava, come erroneamente assumono i ricorrenti, di procedere incidentalmente, quale giudice della revisione, all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattaIOne in conseguenza della eventuale natura calunniosa delle precedenti dichiaraIOni.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, cit.) che quando l'istanza di revisione è fondata su una ritrattaIOne che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiaraIOne poi ritrattata, nel caso in cui l'ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto e non può pertanto essere valutato nel merito dal giudice competente, resta superata la necessità del preventivo giudicato ed è il giudice della revisione che deve procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattaIOne.
Quando invece, come nel caso in esame, la ipotizzata calunnia può essere eventualmente accertata in esito ad autonomo processo, potendo l'accertamento penale estrinsecarsi pieno iure, al giudice della revisione non può essere incidentalmente devoluto il tema della calunniosità o meno delle dichiaraIOni rese nel processo definito con la sentenza irrevocabile di condanna.
Insufficiente perciò la mera ritrattaIOne a fondare l'istanza di revisione, ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituIOnale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinaIOne della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014