Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
L'azione generale di arricchimento senza causa esercitata nei confronti della P.A. presuppone, oltre al fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, anche il riconoscimento dell'utilità della stessa da parte dell'ente, riconoscimento che non può essere sostituito - in ragione dei limiti posti dall'art. 4, della legge n. 2248 del 1865, all. E) - da una valutazione effettuata dal giudice ordinario, e che può essere anche implicito, ma non ritenersi insito nella oggettiva necessità o utilità dell'opera o della prestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IN NO04 6 3 3 /0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Ingiestificato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: arrice himento Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 23568/99 Dott. Francesco TRIFONE Cron.10637 Consigliere - Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 1074 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud.06/12/01 Dott. Antonio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEGRETO Rel. Consigliere UFFICIO COPIE - ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE SENTEN ZA per diritti € 1.55 il 2 APR. 2002- | sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | LA SICUREZZA ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA SRL, in UFFICIO COPIE persona dell'amm.re delegato Richiesta copia studio rag. Emma Acerbo, dal Sig. elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.AVEZZANA 13, per diritt 1.55 HASS presso lo studio dell'avvocato LUCIANA BONIFAZI, che IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE lo difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrente - GE - dal Sig. per diritti € 155contro | COMUNE DI PROCIDA;
(NA), IL CANCELLIERE - intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avversO la sentenza n. 2356/98 della Corte d'Appello UFFICIO COPIE di NAPOLI, prima sezione civile emessa il 6/11/1998, 2001 Richiesta copia studio UNN. dal Sig. depositata il 27/11/98; 338/1996; 2104 per diritti € 55 _ IL CANCELLIERE −1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Ant onio SEGRETO;
udito l'Avvocato LUCIANA BONIFAZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 10.4.1991, la s.r.l. La Sicurezza conveniva davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Procida per sentirlo condannare al pagamento nei suoi confronti della somma di £.15.399.000, quale corrispettivo per il servizio di sicurezza espletato in relazione ad una mostra d'arte nelle ore notturne, dal 20.6. al 20.9.1987, giusto l'incarico conferitole con lettera del sindaco, ed in via gradata che il Comune fosse condannato al pagamento della detta somma, a titolo di arricchimento ingiustificato. Il tribunale rigettava sia la domanda basata sul contratto (nullo per vizio di forma) sia quella fondata sull'art. 2041 C.C.. Proponeva appello l'attrice, relativamente al solo rigetto dell'azione di ingiustificato arricchimento. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 27.11.1998, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che l'appello riguardava solo il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa;
che lo stesso non poteva accogliersi, poiché non era sufficiente provare che la prestazione di sorveglianza era stata effettivamente effettuata, dovendo invece risultare anche che la p.a. aveva, esplicitamente o implicitamente, riconosciuto l'utilità della prestazione e che tale 9. 3 riconoscimento nella fattispecie non sussisteva, neppure in forma implicita. Inoltre tale riconoscimento non poteva trarsi dall'utilità oggettiva della prestazione di vigilanza, ed, in ogni caso, non poteva escludersi che fossero sufficienti ad evitare furti i normali controlli della Polizia di Stato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.
1. attrice, che ha anche presentato memoria. Non si è costituito l'intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'erronea ed insufficiente motivazione della sentenza. Ritiene la ricorrente che l'utilizzazione e ritenzione della prestazione costituisce implicito riconoscimento da parte della p.a. della sua utilità ai fini dell'azione di arricchimento senza causa e che detta utilizzazione fattispecie vi eradell'attività di sorveglianza nella stata, per cui erroneamente la sentenza impugnata non aveva tratto da questo elemento la convinzione dell'implicito riconoscimento dell'utilità del servizio da parte del Comune convenuto.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Va, anzitutto, rilevato che, poiché la prestazione relativa all'anno 1987, nella fattispecie non opera la 4 disciplina prevista dall'art. 23, del d.lgs. n.66 del 1989, non avendo la stessa efficacia retroattiva. Infatti, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del citato d.l. n. 66, deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa per tutte le prestazioni ed i servizi resi alla p.a. anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, non difettando il requisito della sussidiarietà per il fatto che chi abbiail privato può agire direttamente contro invalidamente commissionato le opere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti pubblici è posta dall'art. 28 Cost. su di un piano alternativo e paritetico (Cass. 3.8.2000, n. 10199).
3.1. Osserva poi questa Corte che l'azione di indebito arricchimento da parte della p.a. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento da parte di questo dell'utilità dell'opera della prestazione. Tale riconoscimento certamente può essere non solo esplicito, ma anche implicito, potendo attuarsi attraverso la consapevole utilizzazione dell'opera o della prestazione da parte degli organi rappresentativi dell'ente (Cass. 7.7.2001; n. 9694; Cass. 11.9.1999, n. 9690) e postula anche il verificarsi di un vantaggio per l'ente stesso, in conseguenza di tale utilizzazione, vantaggio che non deve necessariamente risolversi in un diretto ed incrementoimmediato patrimoniale (Cass. 19.6.2000, n. 8285).
3.2.Sennonchè la sola esistenza di detto vantaggio, in assenza di un riconoscimento, per quanto implicito da parte della p.a., non è sufficiente all'accoglimento della domanda di arricchimento ingiustificato nei confronti della p.a., in quanto il riconoscimento dell'utilità dell'opera ○ della prestazione eseguita, non può essere effettuato dal giudice ordinario, in ragione dei limiti posti dall'art. 4 1. n. 2248 del 1865, all. E (Cass. 28.10.1997, n. 10576). Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il riconoscimento dell'utilità dell'opera o del serivzio non può ritenersi insito nella natura stessa di una prestazione, quale oggettivamente necessaria o utile. L'esistenza di un'utilità oggettiva della prestazione è, quindi, ontologicamente un requisito differente dal riconoscimento di detta utilità, poiché quest'ultimo presuppone la prima, ma non si identifica con la stessa.
4. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi ed ha ritenuto che nella fattispecie non risultasse provato che la p.a. convenuta avesse, sia pure l'utilità della prestazioneimplicitamente, riconosciuto effettuata dalla ricorrente. A tal fine, in tema di azione di arricchimento senza causa nei confronti della p.a., osserva questa Corte che grava sull'attore fornire la prova del riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente convenuto e che l'accertamento dell'esistenza di detto riconoscimento compete al giudice di merito, la cui motivazione è incensurabile in cassazione, se esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che detto riconoscimento non fosse provato, essendosi l'attrice limitata a sostenere che la vigilanza era stata effettivamente effettuata e che essa era necessaria al fine del trafugamento delle opere. Nel motivo di ricorso la ricorrente non assume che erano state fornite prove in merito ad un riconoscimento per quanto implicito da parte del convenuto e che dette prove non erano state valutate da parte del giudice di merito, ma riconnette ancora una volta, il riconoscimento tacito dell'utilità da parte della p.a. al solo fatto che la prestazione di vigilanza era stata eseguita e che la stessa era utile. Non sussistono, quindi, i lamentati vizi motivazionali dell'impugnata sentenza nei limiti in cui gli stessi sono rilevabili in sede di sindacato di legittimità 5.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 5 d.lgs n. 342 del 1997. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Anzitutto trattasi di motivo nuovo non prospettato davanti al giudice di merito, ma sollevato per la prima volta in questa sede. In ogni caso la norma invocata è completamente irrilevante in questa sede. Infatti, l'art. 5 del cit. d.lgs n. 342 del 1997 si limita a modificare la lette. E del C. 1 dell'art. 37 d. lgs. n. 77/1995, per cui, a seguito della modifica è riconosciuta "la legittimità di debiti fuori bilancio, adottati con delibera consiliare anche per acquisizione di beni ○ servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e nei limiti degli accertati e dimostrati3 dell'art. 35, utilità ed arricchimento dell'ente......." ' appuntoanzitutto, detta norma attiene 5.2.Sennonchè - - al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, e non alle azioni proposte nei confronti della p.a., a norma dell'art. 2041 c.c., ed inoltre presuppone pur sempre che vi sia stata una delibera consiliare di riconoscimento dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente e, quindi, che abbia provveduto sul debito fuori bilancio. Nella specie proprio detta delibera manca. Ne consegue che il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendosi costituito l'intimato. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 6 dicembre 2001. Il cons. est. Il Presidente Audouid"Regrets Depositata in Cancelleria oggi, Il 2·4.07 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gin Casal Gina Casoli 66779 cuandÑÁ ČÁSSAZIONE Si attes a ragionazione presso l'A delle Entrate on Rome 211 17.1.2012 serie 4 2114. bate 17210 ael .002) 1007 120.11 appost 10. ufent (art. 455T 3094 тот. 160, 10 ROGT 1400 172110 9