Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 2
Non integra prova nuova, ai sensi dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione, la semplice ritrattazione di una precedente testimonianza la quale non superi un rigoroso vaglio di attendibilità.
In tema di revisione, allorquando la relativa istanza sia fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione testimoniale e l'ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2007, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 28/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1141
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 19863/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.E., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), detenuto;
avverso la sentenza (recte ordinanza) resa il 28.3.2007 dalla corte d'appello di Venezia.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. ONORATO Pierluigi;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 16.1.2003, il g.i.p. del tribunale di Cremona, in esito a giudizio abbreviato, condannava G.E. alla pena di quattro anni di reclusione siccome colpevole del reato di cui all'art. 609 bis c.p., e art. 609 ter c.p., n. 5, perché, con violenza e in stato di ubriachezza, aveva costretto la figlia J., poco più che (OMISSIS), a un congiungimento carnale che le aveva fatto perdere la verginità (in (OMISSIS) tra la fine del (OMISSIS)).
La sentenza veniva confermata dalla corte d'appello di Brescia in data 25.2.2005 e diventava definitiva dopo che questa corte di cassazione, con sentenza del 20.12.2006, rigettava il ricorso proposto contro la decisione di secondo grado.
2 - Il G. presentava istanza di revisione, adducendo che le dichiarazioni accusatorie rese dalla figlia J. alla polizia giudiziaria (in data (OMISSIS), quando era poco più che quindicenne), le quali costituirono la prova fondamentale della sua responsabilità, erano state ritrattate con dichiarazioni contrarie rese dalla stessa J. il 6.4.2005 alla polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Cremona.
La competente corte d'appello di Venezia, su conforme parere del pubblico ministero, dichiarava inammissibile l'istanza. Osservava: a) che si verteva nella ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., lett. d), giacché la domanda di revisione era giustificata dal reato di calunnia commesso dalla ragazza ormai (OMISSIS) (e perciò imputabile) con la predetta denuncia del 18.10.1999; b) che, peraltro, la calunnia non poteva formare oggetto di giudizio incidentale da parte del giudice della revisione, ma doveva essere accertata con sentenza in esito a un autonomo processo.
3 - Il difensore del G. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando erronea applicazione dell'art. 630 c.p.p., lett. c) e d), e difetto di motivazione sul punto.
Osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando la calunnia o ad altra falsità testimoniale non può essere autonomamente accertata perché il relativo reato è estinto come nel caso di specie è estinto per prescrizione l'ipotizzato reato di calunnia - spetta al giudice della revisione conoscere della nuova prova ai sensi della citata dell'art. 630 c.p.p., lett. c). Il procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza, rilevando che la calunnia è estinta per prescrizione sin dal 18.10.2005, sicché spettava alla corte d'appello motivare sulla irrilevanza della ritrattazione.
4 - Il ricorso è fondato nei limiti appresso esposti.
In relazione all'art. 630 c.p.p., lett. d), la giurisprudenza di questa corte ha statuito che, quando la istanza di revisione è fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione poi ritrattata, nel caso in cui l'ipotizzabile reato di calunnia è già estinto e non può pertanto essere valutato nel merito dal giudice competente, resta superata la necessità del preventivo giudicato ed è il giudice della revisione che deve procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione (v. Cass. Sez. 5^, 14.7.1993, Strangio, rv. 196153;
Cass. Sez. 1^, 22.5.1991, Taldone, rv. 187247). Ha errato quindi la corte veneziana laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, la ipotizzata calunnia non poteva essere oggetto di un suo giudizio incidentale, ma doveva essere accertata in esito a un autonomo processo.
D'altra parte, in relazione all'art. 630 c.p.p., lett. c), questa corte ha già avuto modo di affermare che la semplice ritrattazione di una precedente testimonianza non integra per se stessa prova nuova ai fini dell'ammissibilità della istanza di revisione, se non supera un vaglio rigoroso di attendibilità, giacché l'ordinamento non può consentire che l'efficacia del giudicato venga rimessa in gioco da una tardiva e ingiustificata ritrattazione, non accompagnata dalla spiegazione delle ragioni che avrebbero determinato il pregresso, preteso mendacio (v. Cass. Sez. 1^, n. 968 del 17.2.1998, Sgambelluri, rv. 210018).
L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, che si atterrà per il nuovo esame ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2008