Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2007, n. 4960
CASS
Sentenza 28 novembre 2007

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Non integra prova nuova, ai sensi dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione, la semplice ritrattazione di una precedente testimonianza la quale non superi un rigoroso vaglio di attendibilità.

In tema di revisione, allorquando la relativa istanza sia fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione testimoniale e l'ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2007, n. 4960
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4960
    Data del deposito : 28 novembre 2007

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