Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2017, n. 36718
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Sentenza 4 maggio 2017

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In tema di revisione, la Corte d'appello, ai fini del giudizio sulla inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'ex art. 634 cod. proc. pen., ha un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, sicchè è legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei 'novà, che non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2017, n. 36718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36718
    Data del deposito : 4 maggio 2017

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