Sentenza 4 maggio 2017
Massime • 1
In tema di revisione, la Corte d'appello, ai fini del giudizio sulla inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'ex art. 634 cod. proc. pen., ha un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, sicchè è legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei 'novà, che non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2017, n. 36718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36718 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2017 |
Testo completo
36718 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/05/2017 Presidente - Sent. n. sez. ANIELLO NAPPI 604/2017 GERARDO SABEONE ANTONIO SETTEMBRE REGISTRO GENERALE N.41511/2016 -Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO ANGELO CAPUTO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH TO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di LL NO, condannato per l'omicidio di Lo FA Nicola, con sentenza della corte di assise di appello di Catania, divenuta irrevocabile il 15.4.2009. 2. Avverso provvedimento della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il suddetto LL, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Salvatore Cannata, del Foro di Catania, lamentando violazione di legge, in relazione all'art. 634, c.p.p., posto che la richiesta di revisione non può ritenersi manifestamente infondata, avendo, inoltre, la corte territoriale anticipato il giudizio di merito, che presuppone to svolgimento del contraddittorio tra le parti. Con nota depositata il 2.5.2017, l'avv. Cannata depositava, a sostegno della sua tesi, provvedimento del 16.1.2017, con cui il pubblico ministero palermitano rigettava la sua richiesta di verificare "l'esistenza di intercettazioni eventualmente compiute il giorno dell'omicidio relativamente all'utenza della vittima Lo FA".
3. Con requisitoria depositata il 29.3.2017 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nella persona del dott.ssa Paola Filippi, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi che lo sorreggono. Giova premettere che l'istanza di revisione, come evidenziato dalla corte territoriale si fondava sulla richiesta di una nuova analisi, congiunta, dei tabulati telefonici relativi agli spostamenti della vittima e dell'imputato, da mettere in correlazione con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'UI TA, che tratteggiando un coinvolgimento dell'LL, nel periodo in cui venne consumato l'omicidio, nel traffico di droga, potrebbero ricondurre il contenuto della conversazione intercettata il 30.4.2009, centrale nell'assunto accusatorio, ad altre attività illecite, diverse dalla partecipazione dell'imputato, in qualità di vedetta o di addetto al pedinamento della vittima, all'omicidio del Lo FA. Orbene, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di revisione, attesa l'espressa previsione, nell'art. 634, c.p.p., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. È dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito. La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, pertanto, deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (cfr. Cass., sez. V, 22.11.2004, n. 11659, rv. 231138; Cass., sez. I, 27.6.2012, n. 34928, rv. 253437; Cass., sez. VI, 30.1.2014, n. 20022, rv. 259779). La corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando come l'istanza di revisione sia fondata solo su elementi meramente congetturali e generici (al pari, si deve riconoscere, dei motivi di ricorso), privi, pertanto, in tutta evidenza, della necessaria oggettiva potenzialità a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento, proprio perché non valutati dal ricorrente nel raffronto con quanto già acquisito in sede di cognizione, vale a dire con la pluralità di elementi probatori 2 raccolti a suo carico, costituiti, come ben evidenzia il giudice di appello, dal contenuto delle conversazioni intercettate nel'ambito di diverso procedimento penale (a partire dalla citata conversazione del 30 aprile 2009) e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, rei confessi del delitto. Né va taciuto che, come sottolineato sempre dalla corte territoriale, la riverifica dei tabulati telefonici richiesta dall'imputato appare incongrua, in quanto "tutte le verifiche del genere erano esperibili o sollecitabili dall'interessato già nella fase delle indagini preliminari, essendo stata la questione dei movimenti della vittima e dei sospettati da subito centrale sotto il profilo investigativo ed analizzata nella dialettica processuale in modo pieno ed accurato" Alle svolte considerazioni, che già da sole giustificano una pronuncia in termini di inammissibilità del ricorso, deve, pertanto, aggiungersi che forti dubbi possono legittimamente nutrirsi in ordine alla stessa qualificazione degli elementi addotti dal ricorrente in termini di prove nuove, ai sensi dell'art. 634, lett. c), c.p.p., in presenza di un non isolato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, con la conseguenza che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali (nel caso in esame, secondo quanto evidenziato dalla corte territoriale, i tabulati telefonici, oggetto della richiesta di nuova verifica), ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio (cfr. Cass., sez. III, 30.3.2016, n. 28358, rv. 267531).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 2000,00, tenuto conto dei profili di colpa desumibili dalla evidente 3 inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4.5.2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente 9 DEPORTATA IN CANCELLERIA add 24 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR bu 4