Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2014, n. 43573
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Sentenza 30 settembre 2014

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In sede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. (Fattispecie in cui è stato escluso che il superamento della fase preliminare di ammissibilità potesse automaticamente derivare dall'annullamento senza rinvio da parte della Suprema Corte di un precedente provvedimento di rigetto di una analoga istanza di revisione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2014, n. 43573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43573
    Data del deposito : 30 settembre 2014

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