Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
In sede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. (Fattispecie in cui è stato escluso che il superamento della fase preliminare di ammissibilità potesse automaticamente derivare dall'annullamento senza rinvio da parte della Suprema Corte di un precedente provvedimento di rigetto di una analoga istanza di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2014, n. 43573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43573 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 30/09/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 2626
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 8405/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A. , n. a (OMISSIS) ;
O.M.I. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 11/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Spinaci S., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i Difensori di fiducia, Avv.ti Cellini e Lauria, che hanno chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. G.A. e la di lui coniuge O.M.I. hanno proposto tramite il proprio difensore ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 28/05/2010 di condanna di G. per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. per avere posto in essere atti sessuali nei confronti di M.E. all'interno del terminal bus di (OMISSIS) .
2. Con un primo motivo lamentano la inosservanza degli artt. 620 e 621 c.p.p.. Premettono che una prima domanda di revisione, fondata sulle dichiarazioni sopravvenute di due testimoni che avevano raccontato di avere assistito, la sera dei fatti, ad un alterco tra G. e la M. a seguito del quale la seconda aveva promesso al primo di fargliela pagare escludendo poi che i due fossero entrati nel box - ufficio quale luogo della violenza nonché fondata su documenti attestanti una mitomania della donna, era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria sul presupposto per cui nulla dimostrava che tale episodio si fosse verificato in realtà nello stesso giorno della contestata condotta illecita. Tale provvedimento era stato però annullato senza rinvio dalla Corte di Cassazione, avendo la Corte territoriale travalicato i limiti della delibazione preliminare solamente richiesta e dando luogo invece ad un'anticipazione del giudizio di merito. Osservano quindi che la Corte reggina, così facendo, avrebbe ignorato il significato di idoneità dei nuovi elementi a dare luogo alla revisione implicitamente rappresentato dall'annullamento senza rinvio del giudice di legittimità arbitrariamente replicando il vaglio, e la fase, di inammissibilità ormai già superata per effetto della decisione della Corte di legittimità.
3. Con un secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 634 e 636 c.p.p. posto che i giudici hanno nuovamente illegittimamente valutato in maniera approfondita nel merito quanto riferito dai nuovi testimoni giacché, fondandosi su una serie di dati processuali e di considerazioni logico-argomentative, hanno concluso nel senso che il litigio tra imputato e persona offesa sarebbe avvenuto in un momento diverso e posteriore rispetto a quello della condotta illecita contestata;
lamentano inoltre che tale valutazione sarebbe errata anche nel merito, non avendo considerato altri dati a loro dire deponenti nel senso della collocazione contestuale dei due episodi. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Con ambedue i motivi, i ricorrenti hanno, nella sostanza, censurato l'operato della Corte territoriale che, in luogo di procedere al giudizio di revisione, che necessariamente si imponeva nella specie dovendo ormai considerarsi chiusa, per effetto della sentenza di annullamento senza rinvio di questa Corte, la fase preliminare volta a valutare l'ammissibilità o meno della richiesta, si è nuovamente espressa nel senso della inammissibilità così incorrendo nella violazione delle norme processuali relative. Tale assunto è tuttavia manifestamente infondato.
Va premesso che, nella specie, l'originaria richiesta di revisione della sentenza di condanna di G.A. , fondata, come detto, sulla sopravvenienza di elementi probatori (segnatamente le dichiarazioni di due testimoni) assunti come non compatibili con la ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa nel processo di merito, venne dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con ordinanza del 10/07/2012. Detta ordinanza è poi stata annullata, con sentenza n. 31992 del 27/06/2013, da altra sezione di questa Corte sull'essenziale presupposto dell'inosservanza, da parte del provvedimento impugnato, dei limiti fisiologicamente connessi alla fase di valutazione di ammissibilità della richiesta di revisione ex art. 634 c.p.p., da individuarsi in quelli di sola sommaria delibazione preliminare della idoneità in astratto, dei nuovi elementi di prova addotti, a comportare la rimozione del giudicato, avendo i giudici della revisione esaminato, testualmente, "in modo approfondito il merito della questione prospettata...".
L'ordinanza di inammissibilità è stata, quindi, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro "per l'ulteriore corso".
5. Ciò posto, deve quindi ritenersi che, in virtù del predetto annullamento, significativamente disposto appunto da questa Corte senza rinvio e con conseguente trasmissione degli atti, altrettanto significativamente, per procedersi all'ulteriore corso, incombesse sulla Corte territoriale designata il compito di procedere all'instaurazione del giudizio di revisione a norma dell'art. 636 c.p.p.. E ciò, va detto subito, è quanto, contrariamente alla prospettazione difensiva, ha in effetti fatto la Corte di Catanzaro, essendo stato emesso, come da atti (accessibili a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio lamentato), il relativo decreto di citazione a giudizio per il giorno dell'11/12/2013, nel quale, alla presenza delle parti ritualmente avvisate, i giudici hanno raccolto le relative richieste (tra cui l'esame dei testimoni addotti dalla Difesa del condannato quali fonti delle nuove prove) e, subito dopo, senza dare corso ad alcuna istruzione, dichiarato, con sentenza (poi impugnata con ricorso avanti a questa Corte) l'inammissibilità della richiesta.
6. Nè, con riferimento alla pronunciata inammissibilità (correttamente pronunciata, come subito oltre, con sentenza e non con ordinanza) pur nell'ambito del già iniziato giudizio di revisione, può ritenersi che la Corte catanzarese sia incorsa in violazione di legge.
Questa Corte ha infatti, in più occasioni, affermato che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 c.p.p., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 c.p.p. (da ultimo, Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, Accordi, Rv. 258718, nel solco inaugurato da Sez. Un. n. 18 del 10/12/1997, Pisco, Rv. 210040 e da Sez. Un. n. 624 del 26/9/2001, P.G. e p.c. in proc. Pisano, Rv. 220441). È stato infatti sottolineato che il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione, che ha luogo de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio, dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata;
la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione volto all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve invece essere prosciolto. In particolare, si è affermato che in questa seconda fase, che deve svolgersi, appunto, nelle forme previste per il dibattimento, è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza ed eventualmente respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito. E tanto è possibile fare, come ulteriormente precisato da questa Corte (Sez. 5, n. 2258 del 16/01/1996, Bagedda, Rv. 204231, proprio con riferimento a fase dibattimentale "troncata" subito dopo l'inizio; Sez. 5, n. 7727 del 17/05/1993, Bruni, Rv. 194867), sia all'esito del dibattimento, sia nel corso del dibattimento e sia, ancora, come accaduto nella specie, nella fase degli atti preliminari, allorché risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito di novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, imprescindibile perché si debba procedere all'assunzione delle prove dedotte e alla valutazione dei risultati delle stesse, non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. Nessuna caratteristica di illegittimità è dunque possibile ravvisare nel procedimento adottato dalla Corte territoriale che, senza dar corso alle nuove prove richieste, ha rilevato che le stesse non erano comunque idonee ad "imporre la riconsiderazione delle originarie complessive valutazioni probatorie", facendo in tal modo corretta applicazione dei principi sopra rammentati e mai contraddetti senza che nessuna necessità di un diverso modus operandi rispetto a tale legittimo iter potesse derivare, evidentemente, dalla sola circostanza che, nella specie, il superamento della fase preliminare di ammissibilità fosse derivato dalla stessa sentenza di annullamento di questa Corte. Di qui, dunque, la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
7. Il secondo motivo di ricorso è poi manifestamente infondato anche laddove sia, come pare, volto a censurare, nel merito, il giudizio di inammissibilità della Corte territoriale, tacciato come illogico nonché affetto da travisamento della prova.
La sentenza ha infatti logicamente tratto, dallo stesso contenuto delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai due testi, L.F. e R.S. , l'impossibilità di collocare, nella stessa sera in cui sarebbe avvenuta la condotta illecita, il litigio tra G. e la parte offesa cui i due testi hanno riferito di avere assistito senza avere inoltre osservato i due entrare all'interno del box - ufficio quale luogo di compimento della violenza;
di qui, dunque, la conclusione della Corte, argomentata alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, che un tale evento, quand'anche accaduto (specialmente ove accaduto dopo la violenza, come plausibilmente discendente dai contesti cronologici narrati dai due) non sarebbe comunque stato incompatibile con la effettiva verificazione della violenza nei termini e tempi narrati dalla persona offesa. Altrettanto logicamente la Corte ha escluso, nell'invocato elemento di pretese plurime denunce rese dalla donna verso terzi anche per presunte molestie sessuali, l'idoneità ad incidere sul giudicato stante, al contrario, la natura dei reati denunciati, ben diversi da quelli a sfondo sessuale, e la mancata attestazione dell'esito degli eventuali procedimenti insorti.
Di contro, il ricorrente si è limitato a richiamare pregresse dichiarazioni del condannato circa la presenza, a quanto pare di comprendere, nel giorno e luogo del fatto, di due ragazzi, e il mancato riferimento, nel processo, da parte della stessa persona offesa, ad un secondo incontro con G. dopo la patita violenza sessuale, senza che però nessuno di tali profili possa decisivamente incidere sulla tenuta logico - argomentativa della decisione.
8. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2014