Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
L'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n. 1 cod. pen., anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente. (Fattispecie relativa al concorso nei reati di rapina e porto abusivo di arma impropria).
Commentario • 1
- 1. Uso dell'arma aggravante della rapinaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2021
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume consigliato Il fatto La Corte di Appello di Napoli confermava una pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che aveva inflitto agli imputati la pena di anni tre, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 628, secondo e terzo comma, n. 1 cod. pen. (capo A), 110, 112, n. 4, 61 n. 2 cod. pen. 4 e 5 I. 110/1975 (capo B), previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle circostanze attenuanti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2014, n. 8999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8999 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 18/11/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2664
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 28584/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TE EL N. IL 15/05/1965;
NT SS N. IL 25/02/1969;
avverso la sentenza n. 10512/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Fraticelli Mario, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso di Di ST HE venga dichiarato inammissibile;
il ricorso di TE SI venga dichiarato inammissibile per rinuncia.
Udito il difensore di Di ST HE, avv. Eugenio Zini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 marzo 2014, la Corte d'Appello di Roma in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva dichiarato Di ST HE, CA RK e TE SI dei reati di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 1 e 2 e L. n. 110 del 1975, artt. 110 e 4 escluso l'aumento di pena per la recidiva, rideterminava la pena in anni tre, mesi di reclusione e Euro 900,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato Di ST HE deducendo: 1) erronea applicazione degli artt. 56, 628 e 62 bis c.p. art. 133 c.p., L. n. 110 del 1975, art. 4 e mancanza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Erroneamente la Corte ha qualificato il fatto come rapina aggravata consumata, ritenendo irrilevante che il Di MI avesse seguito gli imputati prima che questi entrassero nella filiale Cariparma, lungo il viale Regina Margherita convinto che stessero per porre in essere una rapina ed in ragione di ciò aveva anche telefonato al 112 del Carabinieri, ed omettendo qualsivoglia motivazione in ordine all'incidenza della stessa sulla corretta qualificazione della condotta contestato essendosi l'azione delittuosa avvenuta sotto la vigilanza costante della forza pubblica, sicché questa avrebbe potuto essere bloccata ben prima del suo completamento. La condotta prevista dal capo sub b) si sovrappone perfettamente alla fattispecie aggravata di cui al capo a) in quanto l'illiceità dell'azione di "porto abusivo" si è concretizzato proprio ed esclusivamente nella commissione della rapina con l'uso dell'arma "non convenzionale". Con motivazione sbrigativa e cumulativa per tutti gli imputati, la corte ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della oggettiva gravita del fatto.
Ricorre per cassazione l'imputato TE SI, deducendo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla diminuente di cui all'art. 114 c.p., comma 1. La presenza dell'imputato in loco ha avuto una minima importanza e tutt'al più ha contribuito a rafforzare il proposito criminoso degli altri due imputati.
Chiedono pertanto entrambi l'annullamento della sentenza. Con atto trasmesso dall'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Velletri, in data 19.6.2014, TE SI dichiara di rinunciare al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso di Di ST HE è manifestamente infondato.
Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (v., da ultimo, Cass. Sez. 2, Sent. n. 35006 /2010 Rv. 248611), in quanto, anche in tal caso, le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato (o di altri) alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi (v. Cass. Sez. 4, Sent. n. 20031/2003 Rv. 225641). Correttamente la Corte ha quindi ritenuto che il fatto doveva essere qualificato come rapina aggravata consumata (e non tentata, come richiesto dalla difesa), ritenendo rilevante ai fini della qualificazione giuridica l'avvenuto impossessamento del danaro e la violenza e minaccia usata nei confronti dei cassieri della banca. I Carabinieri, chiamati dal Di MI (dipendente di altra banca situata nei pressi di quella rapinata, il quale - insospettitosi del comportamento degli imputati - aveva richiesto l'intervento del 112), sono infatti intervenuti sul posto quando il ricorrente e i suoi complici erano già usciti dall'istituto bancario, e l'azione delittuosa si era già compiuta, e la refurtiva è stata recuperata solo dopo l'inseguimento e l'arresto degli autori della rapina da parte degli operanti.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, in quanto esso non implica che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente (Cass. Sez. 1, Sent. n. 2903/1976 Rv. 135357). In tema di armi improprie, la L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2 prevede, poi, quale reato autonomo il porto di strumenti che, pur non essendo considerati dal legislatore espressamente come armi da punta o da taglio, sono tuttavia chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alle persona;
e pertanto devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona. Tanto premesso, rileva il Collegio che anche una lametta da barba priva di parte del rivestimento in plastica, quando sia utilizzato a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere che il giudice d'appello correttamente e conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 2, Sent. n. 3760/1990 Rv. 186774) ha considerato arma, anche ai fini dell'applicazione della relativa aggravante previste dall'art. 628 c.p.p., comma 3, n.
1. Lo stesso dicasi per il terzo motivo.
La concessione di tali attenuanti risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (v., tra le tante, Cass. Sez. 1, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591); e lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, ancorché dimostrato o altrimenti risultante dagli atti, non comporta l'automatica concessione delle invocate circostanze, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi (v. Cass. Sez. 2, Sent. n. 44878/2011 Rv. 251362). La Corte territoriale, con congrua motivazione, ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione della oggettiva gravita del fatto di rapina commesso in più persone riunite, con uso di arma, e della personalità del tutto negativa dell'imputato già condannato per reati anche specifici e recenti. Trattasi di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente, peraltro del tutto generiche, non valgono minimamente a scalfire.
Il ricorso del Di ST va pertanto dichiarato inammissibile. Anche il ricorso del TE va dichiarato inammissibile, in considerazione dell'intervenuta rinuncia.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende delle somme di cinquecento Euro il TE e di Euro mille il Di ST, così equitativamente fissate in ragione della rinuncia al ricorso, e dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, rispettivamente di Euro cinquecento il TE e di Euro mille il Di ST, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015