Sentenza 10 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2004, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE TRITONE 61, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avvocati ROCCO DE GIROLAMO, CORRADO GRANDE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE AS CO, ASAM, AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7124/01 del Giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/12/03 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolgano il ricorso dichiarando la giurisdizione delle commissioni tributarie, con le conseguenze di legge.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite:
RITENUTO
che FR EL VA conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia la Regione Campania e l'A.S.A.M. (Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati) chiedendo la restituzione della somma di lire 308.800 pagata, come proprietario di un immobile, quale canone relativo agli anni 1996/97/98 per il servizio di depurazione delle acque reflue, che non era stato effettuato a causa del mancato completamento del depuratore;
che l'ASAM spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della Regione Campania per farsi manlevare da quest'ultima in caso di soccombenza;
che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia con sentenza depositata il 24 luglio 2001 condannava la Regione Campania, quale ente impositore, e l'ASAM, quale ente percettore, a restituire all'attore la somma di lire 308.800, illegittimamente percepita quale canone versato per la depurazione delle acque reflue, oltre interessi, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore i dell'attore, nonché la Regione Campania a manlevare e garantire l'ASAM;
che avverso tale sentenza la Regione Campania ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, il primo dei quali relativo alla giurisdizione;
che il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha chiesto che il ricorso sia trattato in Camera di consiglio, essendo manifestamente fondato il motivo attinente alla giurisdizione, e che il ricorso sia accolto con dichiarazione della giurisdizione delle commissioni tributarie;
CONSIDERATO
con il primo motivo del ricorso si sostiene che il Giudice di pace difetta di giurisdizione, rientrando la materia controversa nella giurisdizione delle Commissioni tributarie;
che tale motivo è manifestamente fondato, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale non sono stati formulati nuovi argomenti contrari;
che, secondo tale giurisprudenza (da ultimo, Cass. Sez. Un. 17 luglio 2003 n. 11188, Id. 6 febbraio 2003 n. 1735, Id. 21 gennaio 2003 n. 1087), il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale, sulla scorta delle disposizioni dettate in materia, prima, dall'art. 17-ter della legge n. 319 del 1976 (come aggiunto dall'art. 3 del D.L. n. 38 del 1981,
conv., con modificazioni, nella legge n. 153 del 1981) e poi, dopo l'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 32 della legge n. 36 del 1994, dall'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2, terzo comma-bis, del D.L. n. 79 del 1995, convertito nella legge n. 172 del 1995;
che, solo a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 258 del 2000, e cioè dal 3 ottobre 2000 (quale risulta, a seguito delle modifiche ivi introdotte, che hanno fatto slittare a quella data la proroga della decorrenza di tale mutamento, inizialmente fissata il 1 gennaio 1999, poi rinviata dall'art. 62 del D.Lgs. n. 152 del 1999) si applica l'innovazione introdotta dall'art. 31, comma ventottesimo, della legge n. 448 del 1998, la quale, abrogando l'art. 17, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976, ha stabilito che il canone in questione è una quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto dall'utente al servizio idrico, e, quindi, non più un tributo comunale;
che le controversie inerenti ai canoni di fognatura e depurazione, maturati prima di tale data, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, anche nella vigenza del testo originario dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, prima dell'ampliamento delle attribuzioni delle commissioni tributarie, disposto dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001;
che, nella specie, riguardando la controversia i canoni relativi agli anni 1996/97/98, essa rientra nella giurisdizione tributaria in base alle regole richiamate;
che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, deve cassarsi la sentenza impugnata, nella parte relativa ai rapporti processuali riguardanti la Regione Campania, e dichiararsi la giurisdizione delle commissioni tributarie;
che la cassazione della sentenza ha effetto anche nei confronti della condanna della Regione Campania a garantire l'ASAM, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. - non potendosi condividere la diversa opinione espressa in precedenti pronunce (Cass. Sez. Un. 17 gennaio 2003 n. 691, 4 luglio 2003 n. 10615) - atteso che la condanna in garanzia (che pure ha formato oggetto di impugnazione nella presente causa) è inscindibilmente legata alla condanna della Regione alla restituzione delle somme che erano state pagate per la depurazione delle acque reflue, e quindi dipende dalla parte della sentenza travolta dalla pronuncia di difetto di giurisdizione;
che, in particolare, nella sentenza impugnata la condanna della Regione Campania a manlevare e garantire l'ASAM è stata basata sulla condanna di entrambe, in solido - la prima come ente impositore, al quale il gettito andava versato, e la seconda come ente percettore, in posizione assimilabile, secondo il giudice di merito, all'adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) - alla restituzione delle somme ricevute quale canone per la depurazione delle acque reflue ai soggetti che le avevano pagate;
che il venir meno dell'obbligo della Regione Campania alla restituzione delle dette somme coinvolge e necessariamente la condanna in garanzia nei confronti dell'ASAM, che da tale obbligo era condizionata;
che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004