TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa. Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 11.06.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1109/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BASILE ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08.04.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di sentirla condannare al pagamento dei ratei arretrati a titolo di CP_2 indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2023, dovuti in forza del decreto di omologa del 27.09.2024, notificato all' il 2.10.2024, cui aveva fatto seguito, in data CP_2
22.10.2024, la trasmissione dell'AP 70 necessario alla liquidazione.
Instaurato il contraddittorio, l' deducendo di aver provveduto alla liquidazione degli CP_2 arretrati, esigibili con decorrenza dalla rata di giugno 2025, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Esaurita la trattazione, la causa è così decisa.
* * *
E' pacifico che la prestazione in oggetto sia stata liquidata dall' sia pure in data CP_2 successiva alla introduzione del giudizio, secondo quanto risulta dagli allegati al fascicolo dell' ( cfr. all. 1 fascicolo resistente). CP_2
1 Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si rammenta, invero, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza ( cfr. Ord. Cass. 19568/2017; Cass. n. 10729/17).
Quanto al regime delle spese processuali, sulle quali non c'è accordo, occorre considerare che l' ha riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea solo in corso di giudizio, in CP_2 tal modo inducendo parte ricorrente ad agire per la soddisfazione delle proprie ragioni di credito.
Per le ragioni che precedono, secondo la regola della soccombenza virtuale, dette spese vanno poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, in riferimento ai CP_2 parametri minimi di cui al DM 55/2014 e smi., espunta la fase istruttoria, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n.
1109/2025, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.865,00 oltre CP_2 rimborso forfettario spese generali 15%, CU se dovuto e versato, IVA, CPA ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
2