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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 17304/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. MARGHERITA GRIGOLINI, come da mandato difensivo in atti;
e c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. SEGANTINI EMANUELA FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 9 All'udienza del 30/09/2025 le parti, con nota di deposito del 29/09/2025 e del 30/09/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- pronunciare sentenza di divorzio, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato in Verona il 13.9.20, atto trascritto CP_1 Parte_1
presso il Comune di Verona al n. 81, parte 2, serie A, anno 2020, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del predetto Comune di effettuare le annotazioni di legge;
- confermarsi l'assegnazione della casa familiare e relative pertinenze sita a Verona, Via
Merano n. 26, piano terzo, int. 10 (censita nel comune catastale di Verona, al foglio 332,
Particelle 198, sub. 11, categoria catastale A/3, classe 5, vani 3,5, rendita catastale € 496,98) a
, che vi abiterà per i prossimi due anni con i figli e il loro gatto, mentre CP_1 Pt_1
d'accordo con la moglie, si è trasferito il 7.12.24 presso i genitori;
si precisa che i
[...]
due anni del rilascio da parte di e dei bambini decorreranno dalla CP_1
comunicazione della sentenza di separazione, che il rilascio comunque non potrà essere precedente al 31.12.26 e che, sulla scorta dell'interesse dei minori, sarà consentita elasticità in merito alle tempistiche;
- i coniugi concordano per il subentro di nel pagamento di utenze e spese CP_1
condominiali ordinarie di propria competenza, comprensive del riscaldamento, a partire dall'8.12.24 (dopo l'effettivo rilascio della casa familiare da parte di il Parte_1
7.12.24), con la precisazione che dovranno esserle restituiti da quest'ultimo la quota parte delle utenze e delle spese condominiali, comprensive del riscaldamento, riferite al periodo di permanenza del medesimo nell'appartamento;
si impegna altresì a eseguire a favore di eventuali rimborsi Parte_1 CP_1
pagina 2 di 9 ottenuti in fase di conguaglio o comunque a recuperare i relativi importi dai di lui genitori o da eventuali futuri locatari allo scopo di restituirli a e ciò con riferimento a CP_1
quanto alla medesima spettante per i periodi di permanenza nell'abitazione assegnatale;
- i coniugi hanno effettuato il 28.11.24 un sopralluogo nella casa familiare con i comodanti prima del rilascio dell'immobile da parte di per verificare lo stato Parte_1
dell'appartamento e degli arredi, durante il quale è stato redatto il relativo verbale in un unico originale sottoscritto dai presenti;
i coniugi concordano di suddividere al 50% eventuali spese per opere di manutenzione ordinaria e/o per risarcimento danni che dovessero essere riscontrati come di loro spettanza in qualità di comodatari, fatto salvo il deterioramento derivante dall'uso dei beni, dallo loro vetustà o dal caso fortuito;
dopo il rilascio dell'immobile da parte di le spese di manutenzione ordinaria verranno Parte_1
sostenute da e ciò limitatamente a quanto di competenza della stessa e al CP_1
periodo di assegnazione esclusiva dell'immobile;
- le parti danno atto di aver resi edotti i comodanti che ha già provveduto in CP_1
autonomia ad effettuare alcune spese in merito agli arredi (come la messa a nuovo di una sedia della cucina completamente scollata ed il cui uso era pericoloso), nonché a far redigere il 14.11.24, sempre a proprie spese, una relazione tecnica ad opera di un professionista,
regolarmente iscritto all'Albo, corredata di numerose foto interne ed esterne, relativa allo stato dei luoghi, alle cause delle problematiche dell'appartamento, alle soluzioni per la loro eliminazione e alla competenza/spettanza delle spese da sostenere.
- arredi, corredi ed elettrodomestici presenti all'interno della casa familiare rimarranno nell'unità sino al rilascio della stessa da parte di , dopo di che saranno suddivisi CP_1
tra i coniugi sulla scorta dell'elenco stilato con separata scrittura privata e la IG.ra CP_1
provvederà all'asporto dei propri beni, effetti personali, arredi, elettrodomestici e corredi;
pagina 3 di 9 - confermare l'affido congiunto dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e il diritto-dovere del padre di tenerli con sé come di seguito, e quindi:
-un fine settimana alternato dal sabato mattina h.
9.30 fino alla domenica sera dopo cena h.
20.50 ovvero, qualora risultasse più opportuno per le esigenze dei bambini, prima di cena h.
19.30, quando verranno riaccompagnati a casa della madre;
tutti i mercoledì dall'uscita di scuola o dall'asilo sino al giovedì h. 20.50 dopo cena quando li riaccompagnerà dalla madre;
nella settimana in cui il padre non trascorre il weekend con i bambini, i giorni infrasettimanali saranno dal mercoledì dall'uscita di scuola/asilo sino alla mattina del venerdì quando li riaccompagna a scuola o a casa della madre entro le h.
9.30 in caso di chiusura della scuola/asilo;
- le vacanze natalizie, a periodi e anni alternati tra i genitori, dalla mattina del primo giorno di sospensione delle lezioni (dalle h. 10) fino al 25 dicembre h. 10:00 e dal 26 dicembre mattina h. 10 fino al 1 gennaio mattina h. 10:00 oppure il giorno 25 dicembre dalle h. 10:00 sino alle h. 10:00 del 26 dicembre e dal 1 gennaio (h. 10.00) sino alla sera precedente la ripresa della scuola (dopo cena h. 20.50 ovvero, qualora risultasse più opportuno per le esigenze dei bambini, prima di cena h. 19.30), con la precisazione che per l'anno 2024 i figli hanno trascorso con la madre il primo periodo;
-le vacanze pasquali, a periodi e anni alternati tra i genitori, dalla mattina del primo giorno di sospensione delle lezioni (h. 10) alla sera della giornata di Pasqua (dopo cena alle h. 20.50
ovvero, qualora risultasse più opportuno per le esigenze dei bambini, prima di cena alle h.
19.30), con la precisazione che per l'anno 2025 i minori sono stati per detto periodo con la madre;
dalla sera della giornata di Pasqua h. 20.50 fino alla sera precedente alla ripresa della scuola dopo cena h. 20.50 ovvero, qualora risultasse più opportuno per le esigenze dei pagina 4 di 9 bambini, prima di cena h. 19.30;
- le vacanze di carnevale seguiranno la normale alternanza settimanale;
- le festività nazionali (1.11, 8.12, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8) e 21.5 saranno alternati tra i Parte_2
genitori che terranno i bambini dalla sera precedente la festività (h. 20.50 dopo cena) sino alla sera della festività stessa (h. 19.00 prima di cena), salvo che la festività nazionale o il S.
Patrono non cada durante il fine settimana: in nessun caso i fine settimana saranno modificati dalle festività nazionali e/o dal Santo Patrono;
- durante le vacanze estive ogni genitore trascorrerà con i bambini due settimane anche non consecutive da individuare entro il 20 gennaio di ogni anno per consentire alla IG.ra CP_1
di presentare il piano ferie entro il termine previsto dal proprio comando (30 gennaio); il IG.
confermerà le proprie ferie entro il 30 aprile di ogni anno, con la precisazione che le Pt_1
sue settimane non potranno sovrapporsi a quelle già individuate e autorizzate alla moglie;
- nei giorni del compleanno dei genitori e la festa della mamma e del papà, il IG. Pt_1
trascorrerà con i bambini il proprio compleanno e la festa del papà con pernotto, così come la
IG.ra starà con i minori il giorno del proprio compleanno e la festa della mamma con CP_1
pernotto; il tutto anche qualora dette ricorrenze dovessero cadere in giorni di spettanza dell'altro genitore;
-in merito al compleanno dei bambini, i coniugi concordano di tenerli a casa da scuola salvo verifiche o impegni improrogabili;
ciascun genitore trascorrerà con i bambini mezza giornata
(uno dalla mattina fino alle 15.00 e l'altro dalle 15.00 fino alla sera) alternativamente degli anni. Qualora il padre ritenesse di mandarli a scuola, la IG.ra trascorrerà la giornata CP_1
pomeridiana con i bambini fino alla sera e ciò anche nei giorni non di propria spettanza;
- il padre, nell'ipotesi di malattie che impediscano lo spostamento dei bambini da casa (ad esempio febbre da 38°C in su) potrà recuperare i giorni persi in modo graduale, non pagina 5 di 9 necessariamente in modo consecutivo o nella stessa settimana e comunque previo accordo con la IG.ra ; CP_1
- i coniugi concordano di sentire telefonicamente i figli nei giorni di spettanza dell'altro genitore indicativamente nell'orario di uscita/ritiro dall'asilo/scuola, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori;
- i coniugi danno atto di essere reciprocamente indipendenti e che pertanto non sussistono richieste di assegno divorzile;
- disporsi a carico di e a favore di , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00= (€ 250,00= per figlio) da versarsi entro il giorno sette di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 compreso, da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT;
a decorrere dal mese in cui la IG.ra rilascerà la casa familiare, CP_1
l'importo a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre sarà elevato a € 600,00= (€ 300,00= per figlio) da versarsi entro il giorno sette di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , da rivalutarsi sulla base degli indici CP_1
ISTAT;
- porsi a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 compreso, nei termini e modalità previsti da
“Protocollo Famiglia” vigente presso il Tribunale di Verona datato 13.12.24;
- l'assegno unico sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%;
- in merito al bonus asilo nido i coniugi concordano di usufruirne al 50%, e pertanto il conto corrente cointestato acceso presso rimarrà operativo per il periodo del percepimento CP_2
pagina 6 di 9 del predetto bonus, con condivisione e autorizzazione da parte di entrambe le parti in merito a tutte le operazioni a debito;
- i conti correnti individuali e i depositi personali rimarranno nella disponibilità esclusiva dei rispettivi intestatari, mentre il conto corrente cointestato, per quanto espressamente convenuto nel punto precedente, rimarrà operativo per tutto il periodo di percepimento del bonus nido con condivisione e autorizzazione da parte di entrambe le parti in merito a tutte le operazioni a debito, per poi essere estinto con suddivisione del saldo attivo al 50% tra i genitori;
- l'automobile Seat Arona, di proprietà di , rimarrà alla stessa, cosi come CP_1
l'automobile Mitsubishi Space Star di proprietà di sarà nella disponibilità Parte_1
esclusiva del medesimo;
- spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 428/2025 pubbl. il 24/02/2025 RG n. 17304/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 13/09/2020 tra e e Parte_1 CP_1
con ordinanza n. cronol. 985/2025 del 20/02/2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire pagina 7 di 9 l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 29/09/2025 ed in data 30/09/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_3
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Persona_4
11.10.2022) - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali,
morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VERONA, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
29/09/2025 e del 30/09/2025 e richiamate all'udienza del 30/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone” pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VERONA il
13/09/2020 tra e , regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
di stato civile del Comune di VERONA (n. 81, parte 2, serie A, anno 2020) prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 29/09/2025 e del 30/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 17304/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. MARGHERITA GRIGOLINI, come da mandato difensivo in atti;
e c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. SEGANTINI EMANUELA FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 9 All'udienza del 30/09/2025 le parti, con nota di deposito del 29/09/2025 e del 30/09/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- pronunciare sentenza di divorzio, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato in Verona il 13.9.20, atto trascritto CP_1 Parte_1
presso il Comune di Verona al n. 81, parte 2, serie A, anno 2020, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del predetto Comune di effettuare le annotazioni di legge;
- confermarsi l'assegnazione della casa familiare e relative pertinenze sita a Verona, Via
Merano n. 26, piano terzo, int. 10 (censita nel comune catastale di Verona, al foglio 332,
Particelle 198, sub. 11, categoria catastale A/3, classe 5, vani 3,5, rendita catastale € 496,98) a
, che vi abiterà per i prossimi due anni con i figli e il loro gatto, mentre CP_1 Pt_1
d'accordo con la moglie, si è trasferito il 7.12.24 presso i genitori;
si precisa che i
[...]
due anni del rilascio da parte di e dei bambini decorreranno dalla CP_1
comunicazione della sentenza di separazione, che il rilascio comunque non potrà essere precedente al 31.12.26 e che, sulla scorta dell'interesse dei minori, sarà consentita elasticità in merito alle tempistiche;
- i coniugi concordano per il subentro di nel pagamento di utenze e spese CP_1
condominiali ordinarie di propria competenza, comprensive del riscaldamento, a partire dall'8.12.24 (dopo l'effettivo rilascio della casa familiare da parte di il Parte_1
7.12.24), con la precisazione che dovranno esserle restituiti da quest'ultimo la quota parte delle utenze e delle spese condominiali, comprensive del riscaldamento, riferite al periodo di permanenza del medesimo nell'appartamento;
si impegna altresì a eseguire a favore di eventuali rimborsi Parte_1 CP_1
pagina 2 di 9 ottenuti in fase di conguaglio o comunque a recuperare i relativi importi dai di lui genitori o da eventuali futuri locatari allo scopo di restituirli a e ciò con riferimento a CP_1
quanto alla medesima spettante per i periodi di permanenza nell'abitazione assegnatale;
- i coniugi hanno effettuato il 28.11.24 un sopralluogo nella casa familiare con i comodanti prima del rilascio dell'immobile da parte di per verificare lo stato Parte_1
dell'appartamento e degli arredi, durante il quale è stato redatto il relativo verbale in un unico originale sottoscritto dai presenti;
i coniugi concordano di suddividere al 50% eventuali spese per opere di manutenzione ordinaria e/o per risarcimento danni che dovessero essere riscontrati come di loro spettanza in qualità di comodatari, fatto salvo il deterioramento derivante dall'uso dei beni, dallo loro vetustà o dal caso fortuito;
dopo il rilascio dell'immobile da parte di le spese di manutenzione ordinaria verranno Parte_1
sostenute da e ciò limitatamente a quanto di competenza della stessa e al CP_1
periodo di assegnazione esclusiva dell'immobile;
- le parti danno atto di aver resi edotti i comodanti che ha già provveduto in CP_1
autonomia ad effettuare alcune spese in merito agli arredi (come la messa a nuovo di una sedia della cucina completamente scollata ed il cui uso era pericoloso), nonché a far redigere il 14.11.24, sempre a proprie spese, una relazione tecnica ad opera di un professionista,
regolarmente iscritto all'Albo, corredata di numerose foto interne ed esterne, relativa allo stato dei luoghi, alle cause delle problematiche dell'appartamento, alle soluzioni per la loro eliminazione e alla competenza/spettanza delle spese da sostenere.
- arredi, corredi ed elettrodomestici presenti all'interno della casa familiare rimarranno nell'unità sino al rilascio della stessa da parte di , dopo di che saranno suddivisi CP_1
tra i coniugi sulla scorta dell'elenco stilato con separata scrittura privata e la IG.ra CP_1
provvederà all'asporto dei propri beni, effetti personali, arredi, elettrodomestici e corredi;
pagina 3 di 9 - confermare l'affido congiunto dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e il diritto-dovere del padre di tenerli con sé come di seguito, e quindi:
-un fine settimana alternato dal sabato mattina h.
9.30 fino alla domenica sera dopo cena h.
20.50 ovvero, qualora risultasse più opportuno per le esigenze dei bambini, prima di cena h.
19.30, quando verranno riaccompagnati a casa della madre;
tutti i mercoledì dall'uscita di scuola o dall'asilo sino al giovedì h. 20.50 dopo cena quando li riaccompagnerà dalla madre;
nella settimana in cui il padre non trascorre il weekend con i bambini, i giorni infrasettimanali saranno dal mercoledì dall'uscita di scuola/asilo sino alla mattina del venerdì quando li riaccompagna a scuola o a casa della madre entro le h.
9.30 in caso di chiusura della scuola/asilo;
- le vacanze natalizie, a periodi e anni alternati tra i genitori, dalla mattina del primo giorno di sospensione delle lezioni (dalle h. 10) fino al 25 dicembre h. 10:00 e dal 26 dicembre mattina h. 10 fino al 1 gennaio mattina h. 10:00 oppure il giorno 25 dicembre dalle h. 10:00 sino alle h. 10:00 del 26 dicembre e dal 1 gennaio (h. 10.00) sino alla sera precedente la ripresa della scuola (dopo cena h. 20.50 ovvero, qualora risultasse più opportuno per le esigenze dei bambini, prima di cena h. 19.30), con la precisazione che per l'anno 2024 i figli hanno trascorso con la madre il primo periodo;
-le vacanze pasquali, a periodi e anni alternati tra i genitori, dalla mattina del primo giorno di sospensione delle lezioni (h. 10) alla sera della giornata di Pasqua (dopo cena alle h. 20.50
ovvero, qualora risultasse più opportuno per le esigenze dei bambini, prima di cena alle h.
19.30), con la precisazione che per l'anno 2025 i minori sono stati per detto periodo con la madre;
dalla sera della giornata di Pasqua h. 20.50 fino alla sera precedente alla ripresa della scuola dopo cena h. 20.50 ovvero, qualora risultasse più opportuno per le esigenze dei pagina 4 di 9 bambini, prima di cena h. 19.30;
- le vacanze di carnevale seguiranno la normale alternanza settimanale;
- le festività nazionali (1.11, 8.12, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8) e 21.5 saranno alternati tra i Parte_2
genitori che terranno i bambini dalla sera precedente la festività (h. 20.50 dopo cena) sino alla sera della festività stessa (h. 19.00 prima di cena), salvo che la festività nazionale o il S.
Patrono non cada durante il fine settimana: in nessun caso i fine settimana saranno modificati dalle festività nazionali e/o dal Santo Patrono;
- durante le vacanze estive ogni genitore trascorrerà con i bambini due settimane anche non consecutive da individuare entro il 20 gennaio di ogni anno per consentire alla IG.ra CP_1
di presentare il piano ferie entro il termine previsto dal proprio comando (30 gennaio); il IG.
confermerà le proprie ferie entro il 30 aprile di ogni anno, con la precisazione che le Pt_1
sue settimane non potranno sovrapporsi a quelle già individuate e autorizzate alla moglie;
- nei giorni del compleanno dei genitori e la festa della mamma e del papà, il IG. Pt_1
trascorrerà con i bambini il proprio compleanno e la festa del papà con pernotto, così come la
IG.ra starà con i minori il giorno del proprio compleanno e la festa della mamma con CP_1
pernotto; il tutto anche qualora dette ricorrenze dovessero cadere in giorni di spettanza dell'altro genitore;
-in merito al compleanno dei bambini, i coniugi concordano di tenerli a casa da scuola salvo verifiche o impegni improrogabili;
ciascun genitore trascorrerà con i bambini mezza giornata
(uno dalla mattina fino alle 15.00 e l'altro dalle 15.00 fino alla sera) alternativamente degli anni. Qualora il padre ritenesse di mandarli a scuola, la IG.ra trascorrerà la giornata CP_1
pomeridiana con i bambini fino alla sera e ciò anche nei giorni non di propria spettanza;
- il padre, nell'ipotesi di malattie che impediscano lo spostamento dei bambini da casa (ad esempio febbre da 38°C in su) potrà recuperare i giorni persi in modo graduale, non pagina 5 di 9 necessariamente in modo consecutivo o nella stessa settimana e comunque previo accordo con la IG.ra ; CP_1
- i coniugi concordano di sentire telefonicamente i figli nei giorni di spettanza dell'altro genitore indicativamente nell'orario di uscita/ritiro dall'asilo/scuola, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori;
- i coniugi danno atto di essere reciprocamente indipendenti e che pertanto non sussistono richieste di assegno divorzile;
- disporsi a carico di e a favore di , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00= (€ 250,00= per figlio) da versarsi entro il giorno sette di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 compreso, da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT;
a decorrere dal mese in cui la IG.ra rilascerà la casa familiare, CP_1
l'importo a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre sarà elevato a € 600,00= (€ 300,00= per figlio) da versarsi entro il giorno sette di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , da rivalutarsi sulla base degli indici CP_1
ISTAT;
- porsi a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 compreso, nei termini e modalità previsti da
“Protocollo Famiglia” vigente presso il Tribunale di Verona datato 13.12.24;
- l'assegno unico sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%;
- in merito al bonus asilo nido i coniugi concordano di usufruirne al 50%, e pertanto il conto corrente cointestato acceso presso rimarrà operativo per il periodo del percepimento CP_2
pagina 6 di 9 del predetto bonus, con condivisione e autorizzazione da parte di entrambe le parti in merito a tutte le operazioni a debito;
- i conti correnti individuali e i depositi personali rimarranno nella disponibilità esclusiva dei rispettivi intestatari, mentre il conto corrente cointestato, per quanto espressamente convenuto nel punto precedente, rimarrà operativo per tutto il periodo di percepimento del bonus nido con condivisione e autorizzazione da parte di entrambe le parti in merito a tutte le operazioni a debito, per poi essere estinto con suddivisione del saldo attivo al 50% tra i genitori;
- l'automobile Seat Arona, di proprietà di , rimarrà alla stessa, cosi come CP_1
l'automobile Mitsubishi Space Star di proprietà di sarà nella disponibilità Parte_1
esclusiva del medesimo;
- spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 428/2025 pubbl. il 24/02/2025 RG n. 17304/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 13/09/2020 tra e e Parte_1 CP_1
con ordinanza n. cronol. 985/2025 del 20/02/2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire pagina 7 di 9 l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 29/09/2025 ed in data 30/09/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_3
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Persona_4
11.10.2022) - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali,
morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VERONA, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
29/09/2025 e del 30/09/2025 e richiamate all'udienza del 30/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone” pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VERONA il
13/09/2020 tra e , regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
di stato civile del Comune di VERONA (n. 81, parte 2, serie A, anno 2020) prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 29/09/2025 e del 30/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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