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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10230/2024 promossa da:
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell' Avv. Parte_1
Luigi Luca Rizzi
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Luigi Lorusso) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e status di handicap grave con i requisiti di cui all'art 4 d.l. 5/2012
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento indennità di accompagnamento negato in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, oltre che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa con requisiti di cui all'art 4 D.L. n.5/2012 (già riconosciuta in fase di ATPO con decorrenza differita e senza CP_ i requisiti di cui all'art 4 D.L. 5/2012); instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, stante il riconoscimento in fase di ATPO dello status di disabilità grave, sebbene con decorrenza differita, supportandolo altresì con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.7867/2023, disposta ed espletata integrazione peritale, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica specialistica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è parzialmente fondata .
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera indivi duale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico -sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n. 62/2024).
Il testo, del citato articolo così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.”
Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
L'art 4 del D.L. n. 5/2012 prevede che: “
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita”.
Ciò posto il CTU, anche nella fase di merito ha confermato in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per la disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa ( come detto già riconosciuti in fase di ATPO ) così come ha confermato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e dei quelli di cui all'art 4 D.L. n. 5/2012.
AT ament e il C TU aveva così concl uso in fase di ATPO: “…Per le considerazioni svolte circa la funzione deambulatoria e la capacità mentale complessiva di conservato orientamento, lucidità e con riflessi integri, pur in presenza di altre menomazioni di tipo internistico
e sensoriale non si ritiene che la sig. abbia perduto la propria autonomia in misura Parte_1 tale da rendere necessaria la figura dell'accompagnatore o di assistenza continua per quanto attiene gli stessi atti quotidiani della vita per cui la valutazione è di “NO al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” mentre, per quanto attiene, la valutazione ai sensi della legge 104/92 si ritiene che la stessa si trovi in una condizione di “gravità (art. 3 comma 3)…., si specifica la decorrenza del riconoscimento della condizione di “gravità (art. 3comma 3)” ai sensi della legge 104/92 alla data del 24.04.2024 e si precisa che non ricorrono i requisiti di cui all'art. 4 D.L. 5/2012.”( cfr elaborato peritale depositato in fase di ATPO).
Successivamente, stante il deposito di nuova documentazione medica ( certificato del 21.11.2024), a seguito di ricorso ex art 445 bis comma VI c.p.c. veniva disposta ed espletata integrazione peritale in cui il CTU ha così concluso: “…La diagnosi dello specialista TR non indica una impossibilità di deambulazione autonoma ma un deficit statico-dinamico grave e la prescritta carrozzina di transito, di per sé, non significa automaticamente il riconoscimento di una indennità di accompagnamento indipendentemente dal tipo stesso di carrozzina;
allorquando si esamina un soggetto afferente all'ambulatorio medico in carrozzina è necessario verificare la possibilità della persona di mantenere la stazione eretta e la deambulazione in modo autonomo: tale verifica era stata eseguita in occasione delle operazioni peritali e anche dettagliatamente descritta per cui si conferma la valutazione precedente di “NO al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”; si fa notare altresì che tale prescrizione è stata eseguita a distanza di 7(sette) mesi in assenza di certificazione di ricoveri o di documentazione di sopraggiunta patologia e pertanto nel riconfermare il “NO al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” si ritiene che l'interessata possa sempre presentare una domanda di aggravamento alla Commissione Medica competente per territorio per una valutazione collegiale;
in conclusione non si ritiene, sulla base della documentazione prodotta, necessaria una nuova visita della ricorrente che possa modificare le precedenti conclusioni e pertanto si procede al deposito integrativo con le note sopra rappresentate.” (cfr intefrazione peritale depositata in data 16.2.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza delle suindicate condizioni di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92 in capo alla ricorrente con decorrenza dal 24.4.2024 ( data differita rispetto a quell a della domanda amministrativa- 28.4.2023-) senza i requisiti di cui all'art 4 d.l. 5/2012 mentre non sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decor renza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'u nica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018). Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92 devono compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di Parte_1 disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3 L104/92, con decorrenza dal 24.4.2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
-compensa le spese;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, 25.3.2025 ore 13.00
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10230/2024 promossa da:
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell' Avv. Parte_1
Luigi Luca Rizzi
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Luigi Lorusso) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e status di handicap grave con i requisiti di cui all'art 4 d.l. 5/2012
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento indennità di accompagnamento negato in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, oltre che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa con requisiti di cui all'art 4 D.L. n.5/2012 (già riconosciuta in fase di ATPO con decorrenza differita e senza CP_ i requisiti di cui all'art 4 D.L. 5/2012); instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, stante il riconoscimento in fase di ATPO dello status di disabilità grave, sebbene con decorrenza differita, supportandolo altresì con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.7867/2023, disposta ed espletata integrazione peritale, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica specialistica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è parzialmente fondata .
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera indivi duale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico -sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n. 62/2024).
Il testo, del citato articolo così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.”
Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
L'art 4 del D.L. n. 5/2012 prevede che: “
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita”.
Ciò posto il CTU, anche nella fase di merito ha confermato in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per la disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa ( come detto già riconosciuti in fase di ATPO ) così come ha confermato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e dei quelli di cui all'art 4 D.L. n. 5/2012.
AT ament e il C TU aveva così concl uso in fase di ATPO: “…Per le considerazioni svolte circa la funzione deambulatoria e la capacità mentale complessiva di conservato orientamento, lucidità e con riflessi integri, pur in presenza di altre menomazioni di tipo internistico
e sensoriale non si ritiene che la sig. abbia perduto la propria autonomia in misura Parte_1 tale da rendere necessaria la figura dell'accompagnatore o di assistenza continua per quanto attiene gli stessi atti quotidiani della vita per cui la valutazione è di “NO al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” mentre, per quanto attiene, la valutazione ai sensi della legge 104/92 si ritiene che la stessa si trovi in una condizione di “gravità (art. 3 comma 3)…., si specifica la decorrenza del riconoscimento della condizione di “gravità (art. 3comma 3)” ai sensi della legge 104/92 alla data del 24.04.2024 e si precisa che non ricorrono i requisiti di cui all'art. 4 D.L. 5/2012.”( cfr elaborato peritale depositato in fase di ATPO).
Successivamente, stante il deposito di nuova documentazione medica ( certificato del 21.11.2024), a seguito di ricorso ex art 445 bis comma VI c.p.c. veniva disposta ed espletata integrazione peritale in cui il CTU ha così concluso: “…La diagnosi dello specialista TR non indica una impossibilità di deambulazione autonoma ma un deficit statico-dinamico grave e la prescritta carrozzina di transito, di per sé, non significa automaticamente il riconoscimento di una indennità di accompagnamento indipendentemente dal tipo stesso di carrozzina;
allorquando si esamina un soggetto afferente all'ambulatorio medico in carrozzina è necessario verificare la possibilità della persona di mantenere la stazione eretta e la deambulazione in modo autonomo: tale verifica era stata eseguita in occasione delle operazioni peritali e anche dettagliatamente descritta per cui si conferma la valutazione precedente di “NO al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”; si fa notare altresì che tale prescrizione è stata eseguita a distanza di 7(sette) mesi in assenza di certificazione di ricoveri o di documentazione di sopraggiunta patologia e pertanto nel riconfermare il “NO al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” si ritiene che l'interessata possa sempre presentare una domanda di aggravamento alla Commissione Medica competente per territorio per una valutazione collegiale;
in conclusione non si ritiene, sulla base della documentazione prodotta, necessaria una nuova visita della ricorrente che possa modificare le precedenti conclusioni e pertanto si procede al deposito integrativo con le note sopra rappresentate.” (cfr intefrazione peritale depositata in data 16.2.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza delle suindicate condizioni di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92 in capo alla ricorrente con decorrenza dal 24.4.2024 ( data differita rispetto a quell a della domanda amministrativa- 28.4.2023-) senza i requisiti di cui all'art 4 d.l. 5/2012 mentre non sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decor renza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'u nica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018). Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92 devono compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di Parte_1 disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3 L104/92, con decorrenza dal 24.4.2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
-compensa le spese;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, 25.3.2025 ore 13.00
Il Giudice
Rosa Maria Rella