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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1060 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv.
Vincenzo Sarnicola, elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania (SA), alla Via G. Murat,
n. 25, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Commissario Straordinario e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 24.3.2024 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Persona_1
1 Bove e con questi elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale
della Sede provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_1
PEC: t;
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RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria (Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente il 21.2.2024 Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000053608 notificata in data
11.2.2022, con la quale gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' CP_1
dell'importo di € 37.000,00, asseritamente dovuto a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento,
nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le annualità 2013 e 2014, oltre spese postali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la carenza di motivazione e l'indeterminatezza del provvedimento impugnato, la duplicazione della pretesa, non potendo per una medesima condotta, seppure reiterata, essere comminate più sanzioni, la violazione del disposto di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' la nullità dell'ordinanza in quanto CP_1
non preceduta dal contraddittorio preventivo, l'indeterminatezza e la sproporzione dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione applicata.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata:
2 <
1. In via principale accertare e dichiarare per tutte le causali di cui sopra la nullità della
Ordinanza ingiunzione n. OI – 0000536008, emessa dalla di Salerno;
CP_1
2. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità della Ordinanza ingiunzione impugnata,
emessa dalla per violazione Art. 8 L. 689/81; CP_1
3. Ancor più subordinatamente rideterminare la sanzione irrogata dalla , con quella CP_1
prevista dall'art. 8 L. 689/81, nella misura minima;
4. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto
procuratore anticipante.>>.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente in data 7.8.2024, si costituiva in giudizio l eccependo l'assoluta CP_1
infondatezza delle avverse pretese ed evidenziando di aver provveduto, in ragione della rimodulazione del quadro sanzionatorio, alla rideterminazione dell'importo della sanzione per le violazioni antecedenti la legge di depenalizzazione, in conformità a quanto disposto con la previsione di cui all'art. 9, comma 5, della L. n. 8/2016, sicché il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<<…respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare le ordinanze ingiunzione opposte, così come rideterminate, integralmente o
comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia.
In caso di pagamento della sanzione rideterminata, dichiarare cessata la materia del
contendere con compensazione delle spese.
In caso contrario, vittoria di spese diritti ed onorari di lite.>>.
3. Con ordinanza dell'11.10.2024 il G.d.L. preso atto del fatto che l aveva provveduto CP_1
alla rideterminazione degli importi dovuti, rinviava la controversia per la discussione
3 all'udienza del 10.1.2025, onde consentire alla parte ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rimodulata dall' l'udienza veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter CP_1
c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
rappresentando l'avvenuto pagamento da parte del ricorrente degli importi rideterminati dall' e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il CP_1
ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va recepita la comune indicazione delle parti circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della sanzione, nella misura rideterminata dall' resistente. CP_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
4 Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Nell'ipotesi in esame, le parti hanno entrambe formulato, per l'ipotesi di avvenuto tempestivo pagamento della sanzione così come determinata ai sensi della nuova formulazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, domanda di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.
Orbene, l'opponente ha dichiarato e documentato di aver effettuato il 28.10.2024 il pagamento della sanzione nella misura rideterminata dall'Ente resistente, con conseguente difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da con ricorso depositato il 21.2.2024. Parte_1
Quanto al regolamento delle spese del giudizio sussistono eccezionali motivi per pervenire,
in difformità alla richiesta del ricorrente, all'integrale compensazione delle stesse.
Ed, invero, pur apparendo i motivi posti originariamente a fondamento dell'opposizione
prima facie privi di fondamento, non essendo configurabile l'estinzione per decadenza e prescrizione del credito dell' e sussistendo i presupposti della violazione sanzionata CP_1
dall'Ente resistente, deve considerarsi, nondimeno, che il ha tempestivamente Pt_1
adempiuto al pagamento dell'importo della sanzione a seguito della riformulazione ad opera dell' CP_1
Sarebbe, dunque, essenzialmente illogico, a fronte di un mutamento legislativo che, proprio al fine di agevolare i contribuenti – e di evitare di esporli ad esborsi molto ingenti rispetto a
5 violazioni di modesto importo – ha ridotto, in molti casi assai sensibilmente, l'entità delle sanzioni, gravare gli stessi contribuenti, che abbiano deciso di aderire al nuovo quadro sanzionatorio, del pagamento delle spese di giudizio di opposizione, così disincentivandoli allo spontaneo pagamento dell'importo della sanzione a seguito della riformulazione ad opera dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1060 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da Parte_1
con ricorso in riassunzione depositato il 21.2.2024;
[...]
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 20.1.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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