Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 24/11/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. LT IL DE SA Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. Giuseppe EL Primo Referendario (relatore)
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23930 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 38591 9 da PI ER, in qualità di Economo del Comune di Acqualagna (PU);
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 11 novembre 2025, della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Giuseppe EL e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara; a Amministrazione comunale.
FATTO
1. Il conto giudiziale in esame riguarda la gestione effettuata nel 9 da PI ER, in qualità di Economo del Comune di Acqualagna.
Nella relazione n. 319/2025 il magistrato istruttore ha riferito che l Economo Amministrazione in data 31/1/2020; q ha poi depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 9/7/2020, tramite il portale SIRECO.
Si segnal specifica Organo di controllo
.
, tuttavia,
(verbale n. 13 del 15 giugno 2020) sul conto 2019, in cui non vengono evidenziate anomalie del Servizio di Economato.
2. Esaminato nel merito il conto, il magistrato istruttore ha segnalato le seguenti criticità.
2.1 Verifiche sul modello utilizzato e sul contenuto minimo del conto.
Per quanto concerne le verifiche sul modello utilizzato, si rileva nella relazione del magistrato istruttore che il conto è stato redatto in base al modello 23, così come previsto dal D.lgs. n. 194/1996 art. 227, comma 6-ter, del D.lgs. n. 267/2000, salve talune difformità, consistenti analitica elencazione dei singoli buoni emessi con indicazione di oggetto ed importo (dati che debbono trovare corrispondenza nel giornale di cassa od in altre scritture tenute
.
2.2 Tracciabilità del fondo economale.
In proposito, il magistrato istruttore ha segnalato che, a fronte di anticipazioni di cassa per l nto del servizio di Economato per complessivi 3.000,00 più 3.600,00, per pagamenti della tassa di circolazione dei veicoli, più 592,00, per costituzione di depositi cauzionali presso terzi), le spese effettivamente sostenute e ammontano, invece, Gli importi rimborsati, peraltro, non trovano formale e puntuale riscontro tra i pagamenti eseguiti dal t ed annotati nelle c.d. partite di giro - a favore emerge anche dal portale SIOPE).
Dalla disamina delle operazioni registrate dal tesoriere , infatti, risultano ivi ricompresi i soli pagamenti eseguiti a favore i iniziali del fondo economale per complessivi 6.600,00 (più 592,00, a titolo di depositi cauzionali o contrattuali partite di giro).
In pratica, risulta che il Responsabile del Servizio Finanziario ha ciascuna spesa economale al pertinente capitolo di bilancio, emettendo il correlativo mandato di pagamento, che il tesoriere ha accreditato al medesimo, senza, però, imputarlo sul pertinente capitolo delle partite di giro (voce anticipazione di fondi per il servizio E Orbene, il magistrato istruttore ha evidenziato che: Per la corretta tracciabilità dell anticipazione economale sarebbe stato necessario che, a fronte di mandati di pagamento emessi mensilmente sui pertinenti capitoli di spesa a titolo di reintegro, fossero state contestualmente emesse reversali d incasso sul capitolo delle partite di giro avente ad oggetto le anticipazioni di entrata a quietanza del mandato avrebbe, infatti, consentito la registrazione in bilancio dell effettiva riduzione del fondo economale, a seguito delle spese sostenute.
Pertanto, q anticipazioni
; i seguite nel corso d finanziario devono necessariamente trovare riscontro nel conto giudiziale del tesoriere.
Una volta esaurito lo stanziamento di 7.192,00 (valore iniziale del fondo di cassa), si sarebbe dovuto procedere a variazioni di bilancio .
Secondo il magistrato istruttore, si ravvisa dunque, da un lato, economale
sono state iscritte solo parzialmente in bilancio tra le partite di giro ,
e, da un altro lato, una violazione dei principi di spesa, in quanto per le uscite sono stati utilizzati capitoli diversi rispetto a quelli previsti per economali .
Ciò ha consentito una lievitazione del budget concretamente a disposizione
Risulta ha riportato nel conto giudiziale annotati,
invece, nel giornale di cassa.
2.3 Verifiche sul saldo di cassa al 31/12/2018 e sulla restituzione
.
Nel conto risulta riportato un residuo di anticipazione a fine anno 2018 pari ad 2.735,17, cui si aggiunge un rimborso spese relativo al mese di dicembre 2018 264,83.
A differenza di quanto previsto dal D.lgs. ,
dunque, provveduto alla precedente soltanto ad inizio 2019, in violazione del principio contabile che qualifica la gestione economale come mera gestione di cassa, in cui non è ammessa la formazione di residui.
2.4 Spese economali.
Il magistrato istruttore ha prospettato dubbi sulla regolarità delle seguenti spese sostenute :
1) quota associativa C.I.A. 2019 per 2) bolli auto pagati il 27/2/2019 per 2.658,89;
3) bolli auto pagati il 23/5/2019 per 4) bolli auto pagati il 16/9/2019 per 2.268,21.
In proposito, il magistrato istruttore ha rammentato che nel regolamento economale, al punto I, è prevista la possibilità alla cassa economale della seguente tipologia di spesa:
tasse e oneri d immatricolazione, circolazione e revisione per gli automezzi civici, quando sia richiesto il pagamento immediato Alla luce di tale previsione regolamentare, dunque, le suddette spese appaiono irregolari e non imputabili al fondo economale, in quanto non urgenti ed improrogabili ma ampiamente programmabili, avendo esse cadenze predeterminate.
2.5 Conclusivamente, il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la
PI ER.
3. In data 15/10/2025 è pervenuto uno scritto difensivo del PI, con il quale vengono confutate le contestazioni formulate nella relazione d irregolarità.
3.1 In ordine alle verifiche , si evidenzia che il complessivo ammontare della dotazione del fondo era, comunque, in linea con quanto previsto dal regolamento di contabilità
(art. 44).
Si precisa, altresì, che il Comune di Acqualagna ha preso atto di quanto rilevato dalla Corte dei conti, adeguandosi per il futuro a quanto prescritto.
3.2 In ordine alla tracciabilità del fondo economale, si evidenzia che nel caso in esame la maggiore spesa , spesa comunque rientrante tra le finalità istituzionali del Comune, si è verificata in quanto provveduto ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli.
3.3 In ordine al mancato inserimento nel conto giudiziale di talune poste emergenti dal giornale di cassa, si rappresenta che l apparente è dovuta esclusivamente alla mancata registrazione, causata da un disguido, di quanto riportato nella determina dirigenziale n. 218 del 18/9/2019, avente ad oggetto "Tasse di proprietà e bolli per automezzi comunali -anno 2019 -Rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale."
3.4 In conclusione, affermato che:
Le spese sono sempre state effettuate nel rispetto dell'art. 44, c. 1, del Regolamento di Contabilità e rientrano nelle casistiche previste dalla lett. A alla lettera F del medesimo regolamento;
- le spese per i bolli auto sono state, comunque, effettivamente rendicontate, come attestato etermina dirigenziale n. 218 del 18/9/2019;
- si condividono le osservazioni formulate dal magistrato istruttore, anche se ogni operazione e rendicontazione dimostra la sostanziale correttezza
- la restituzione dell'anticipazione di cassa economale esercizio 2018 era avvenuta nel mese di gennaio 2019, considerate la chiusura della tesoreria comunale a partire dal 15/12/2018 nonché la necessità di dover operare la chiusura contabile alla fine del mese di dicembre .
, infine, ribadito che il Comune ha approntato opportune misure per adeguarsi ai rilievi formulati dalla Corte.
4. Al , il P.M. ha chiesto che il conto venga dichiarato irregolare, senza, tuttavia, addebiti a carico PI, non
DIRITTO
I. Oggetto del presente giudizio è il conto reso 2019 da PI ER, in qualità di Economo del Comune di Acqualagna.
II. Il magistrato istruttore nella relazione n. 319/2025 ha, preliminarmente, ravvisato varie irregolarità contabili nella suddetta gestione economale:
1) mancata registrazione nel conto giudiziale di spese sostenute per il pagamento dei bolli auto;
2) carenza di taluni rilevanti elementi, nonostante il formale utilizzo del modello 23 di cui al D.lgs n. 194/1996;
3) t finanziario 2018;
4) incongrua modalità di contabilizzazione dei reintegri del fondo economale.
Nella memoria di costituzione, dopo aver comunicato di essere stato collocato in quiescenza il 31/12/2019 ed aver riferito che ha preso atto dei rilievi formulati da questa Corte in ordine alle criticità che avevano caratterizzato la gestione economale, ha evidenziato quanto segue.
- In ordine al primo rilievo, ha precisato che l avvenuta rendicontazione delle spese per il pagamento dei bolli auto risulta attestata dall a determina dirigenziale n. 218 del 18/9/2019.
Orbene, il Collegio, pur prendendo rileva, comunque, la mancata formale registrazione nel conto giudiziale di tali spese.
In secondo luogo, il Collegio rileva che, pur risultando idonea documentazione delle spese economali, il conto non contiene analitico elenco dei singoli buoni emessi con indicazione di oggetto e importo (dati che devono trovare corrispondenza nel giornale di cassa).
- In merito alla economale finanziario 2018, precisato che tale restituzione era avvenuta nel mese di gennaio 2019, considerate la chiusura della tesoreria comunale a partire dal 15/12/2018 nonché la necessità di dover operare la chiusura contabile alla fine del mese di dicembre.
In proposito, il Collegio ravvisa la violazione del consolidato principio che qualifica la gestione economale come mera gestione di cassa, nel cui ambito non è ammissibile la formazione di residui (v., ex multis, Corte dei Conti sez. Sicilia, sentenza n. 5/2021, Corte dei Conti sez. Trento, sentenza n. 63/2011, Corte dei Conti sez. Veneto, sentenza n.
123/2019, Corte dei Conti sez. Molise, sentenza n. 11/2020).
l D.lgs n. 118/2011 dispone chiaramente che: I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese III. In ordine alle criticità inerenti modalità di contabilizzazione dei reintegri del fondo economale, il Collegio condivide la prospettazione del magistrato istruttore, secondo cui le somme corrisposte eintegro ro dovuto essere contabilizzate nelle partite di giro, a valere sul ca Anticipazioni IV. Passando al questioni di merito inerenti alla gestione delle spese economali, il magistrato istruttore ha prospettato rregolarità delle seguenti spese:
1) quota associativa C.I.A. 2019 per 2) bolli auto pagati il 27/2/2019 per 2.658,89;
3) bolli auto pagati il 23/5/2019 per 4) bolli auto pagati il 16/9/2019 per 2.268,21.
In proposito, il magistrato istruttore ha rammentato che nel regolamento economale, al punto I, è prevista la possibilità seguente tipologia di spesa:
tasse e oneri d immatricolazione, circolazione e revisione per gli automezzi civici, quando sia richiesto il pagamento immediato Alla luce di tale previsione regolamentare, dunque, il magistrato istruttore ha sostenuto che le suddette spese appaiono irregolari e non imputabili al fondo economale, in quanto non urgenti ed indifferibili ma ampiamente programmabili, avendo esse cadenze predeterminate.
Orbene, al fine di vagliare la fondatezza di tale censura, appare opportuno fare riferimento alla giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia.
In particolare, è stato evidenziato che le spese economali costituiscono acquisti di beni e sono intese, in linea generale, a far fronte ad esigenze impreviste ed indifferibili, riguardanti le attrezzature e il materiale di consumo.
In pratica, il ricorso al fondo economale trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio si sostanzia nella necessità di consentire alle Amministrazioni pubbliche di effettuare, con immediatezza, gli acquisti indispensabili ed indifferibili per il normale funzionamento degli uffici, ordinaria e diversa gestione di tali acquisti verrebbe a determinare ostacoli al buon andamento d amministrativa; pertanto, le spese economali debbono occupare uno spazio residuale e minimale (v. Corte dei Conti, Sezione Liguria, sentenza n.
71/2022).
Orbene, se, da un lato, tali tipologie di spese non possono sostituirsi alle ordinarie modalità di acquisizione di beni e servizi, di converso, esse possono eccezionalmente ritenersi ammissibili, ove siano caratterizzate da modico valore, da urgenza e quando, in tale contesto, il ricorso ad una diversa modalità di acquisizione di beni o servizi verrebbe a determinare un aggravamento del relativo procedimento, fficienza, efficacia e speditezza Deve sottolinearsi, altresì, che, ai fini della loro ammissibilità, tali spese, oltre ad essere congrue rispetto al Ente di riferimento, debbono anche essere previste nel relativo Regolamento di Contabilità e/o nel Regolamento di Economato.
Peraltro, laddove tali Regolamenti si discostino dai suddetti fondamentali principi normativi e giurisprudenziali in materia di gestione economale, essi sono suscettibili di disapplicazione da parte del Giudice contabile, ai fini della decisione sulla fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione (v.
sentenza di questa Sezione n. 89/2023).
Ciò premesso, il Collegio osserva che le spese segnalate come irregolari dal magistrato istruttore non possono essere ricondotte tout court a quelle economali, considerato che esse non riguardano acquisti imprevedibili ed indifferibili di beni, occorrenti per garantire il normale funzionamento de , trattandosi, invece, di adempimenti ricorrenti ed ampiamente programmabili.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che tali spese, sebbene non riconducibili a quelle strettamente economali, siano state, comunque, sostenute esclusivo interesse del Comune di Acqualagna, che, pertanto, non ha subito danni effettivi.
V. Alla luce di quanto sin qui argomentato, il Collegio ritiene conclusivamente che le irregolarità segnalate dal magistrato istruttore rimangano circoscritte in un ambito essenzialmente formale e che da esse non siano , con la conseguenza che non v è luogo ad addebiti a carico di PI ER, in qualità di Economo del Comune di Acqualagna 9.
VI. tanto formale del conto induce alla loro compensazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
- dichiara irregolare il conto giudiziale in epigrafe indicato, senza, tuttavia, addebiti PI ER, in qualità di Economo del Comune di Acqualagna (PU) 9.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente Giuseppe EL LT IL DE SA
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)