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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr. Maria Rosaria Pupo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto al n. 4392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di compensi professionali per prestazione d'opera intellettuale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: e nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Napoli il 04.02.1962 (C.F.: ), entrambi quali eredi di , CodiceFiscale_2 Persona_1
elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 180, presso gli avv.ti Paolo Di Martino (C.F:
) e (C.F.: ) da cui sono rappresentati e CodiceFiscale_3 Controparte_1 CodiceFiscale_4
difesi giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTI/ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, al Corso Campano n.
139, presso gli avv.ti Pasquale Parisi (C.F: ) e Claudia Manzi (C.F.: CodiceFiscale_5 C.F._6
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta.
[...]
APPELLATA/CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
pagina 1 di 21 (C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via Controparte_3 P.IVA_2
NT UC n. 81
APPELLATA/CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “gli avv.ti Paolo e per i riassumenti si riportano al contenuto del Controparte_1
loro atto di citazione in riassunzione e concludono perché l'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria ed avversa
eccezione, istanza, deduzione o richiesta, in conformità con quanto sancito dalla Corte di cassazione con la su
citata ordinanza n. 15575/2024, depositata il 4 giugno 2024, voglia decidere nel merito l'appello proposto
avverso l'ordinanza ex art. 186 quater (con efficacia di sentenza) del Tribunale di Napoli, Sez. XII, depositata in
data 4 luglio 2014 cron. 4359/14 e, in sua riforma, così provvedere: in via preliminare, accertare e dichiarare la
nullità della citazione in giudizio della effettuata dall' disponendone Controparte_3 Controparte_4
l'estromissione. Nel merito: a) in via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, previa
eventuale dichiarazione di inefficacia e/o nullità della clausola relativa alla condizione di cui all'art. 9 della
convenzione del 6.3.03 e/o previa dichiarazione di avveramento della medesima condizione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1359 c.c., condannando l' al pagamento degli ulteriori compensi non Controparte_5
riconosciuti dal giudice di primo grado e pari ad € 756.755,92 (ovvero € 1.224.591,22 richiesti dall'odierno
appellante - € 467.835,30 già riconosciuti nel provvedimento impugnato nella presente sede), oltre I.V.A. (22%),
C.P. (4%) ed interessi fino all'effettivo soddisfo;
b) sempre in via principale, accertare il diritto del prof.
al pagamento dell'IVA del 22% e C.P. del 4 % dovuti per legge sulla sorta capitale di € 467.835,30 Parte_1
già riconosciuta nel provvedimento impugnato, condannando l' al relativo pagamento;
c) Controparte_4
sempre in via principale, accertare il diritto del prof. al rimborso dei diritti liquidati a suo carico Parte_1
dall'Ordine degli Architetti per l'importo di € 18.368,86, condannando l' al pagamento del relativo CP_4
importo, sempre da maggiorarsi degli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
d) in via subordinata,
condannare l' al pagamento degli importi di cui sopra o di quella maggiore o minore somma Controparte_4
che risulterà in corso di causa, a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., sempre oltre
accessori e rivalutazione;
in via istruttoria, ove l'On.le Collegio lo ritenga necessario e/o opportuno, disporre la
rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ovvero sottoporre al c.t.u. in seguente quesito integrativo: in
considerazione della mancata contestazione da parte dell' dell'attività rappresentata dal prof. Controparte_4
pagina 2 di 21 ed oggetto del presente giudizio, accerti il c.t.u. la correttezza dei compensi determinati per tale Parte_1
attività dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia giusta parere dell'8.6.2011 e, nel caso in cui
ritenga che i compensi non siano correttamente determinati, quantifichi le somme ritenute congrue, sempre in
ragione dell'attività rappresentata dal prof. . Il tutto con condanna della controparte alla refusione Parte_1
delle spese, diritti e onorari dell'intero giudizio”.
PER L'A.O.R.N. “A. : “I sottoscritti avvocati, nella qualità di difensori dell' CP_4 CP_5
, in relazione al giudizio di secondo grado di cui in epigrafe, nel riportarsi integralmente al
[...]
contenuto ed alle argomentazioni esposte nei propri atti difensivi, insistono per il loro completo gradimento. In
particolare, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli di voler accogliere le conclusioni tutte formulate nei
precedenti scritti difensivi, che qui si intendano per integralmente riportate e precisate. Si impugna e contesta
tutto quanto ex adverso formulato da parte ricorrente poiché inammissibile e non corrispondente alla realtà
storica dei fatti in oggetto e, in ogni caso, con condanna della stessa alla refusione delle spese di giudizio.
Ferme ed impregiudicate tutte le eccezioni già sollevate nei precedenti atti difensivi, l'avv. Pasquale Parisi e
l'avv. Claudia Manzi chiedono che la causa sia introitata a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con delibera n. 924 del 23.09.02 l' ha approvato Parte_3
alcuni interventi programmatici di ristrutturazione e manutenzione della propria struttura sanitaria e,
contestualmente, ha nominato il Prof. Arch. , libero professionista, quale organo di supporto Persona_1
al Responsabile Unico del Procedimento per i relativi interventi con successiva stipula, in data 06.03.03, della convenzione volta a regolare il rapporto libero-professionale.
Nel corso dello svolgimento dell'incarico, con raccomandata del 17.06.2010, l' ha Controparte_4
comunicato al Prof. di aver avviato procedimento di revoca dell'incarico, per motivi di contenimento Parte_1
della spesa sanitaria dovuti a sopraggiunte disposizioni legislative, adottando successivamente la revoca.
L'arch. , in data 28.07.2011, ha quindi depositato presso il Tribunale di Napoli un ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo con cui ha chiesto il pagamento della propria parcella, per un importo imponibile di €
1.224.591,22, in base ad un parere rilasciato il 29.06.2011 dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli.
Il Tribunale di Napoli ha quindi emesso il decreto ingiuntivo n. 7680/2011, notificato il 22.12. 2011, per il pagina 3 di 21 richiesto importo di € 1.224.591,22 oltre interessi e spese, liquidate in € 743, 00 per esborsi, € 1.200,00 per diritti ed € 1.700,00 per compensi professionali, IVA e C.P. come per legge.
Con atto di citazione notificato anche alla interessata alla vicenda quale ente Controparte_3
finanziatore dell'intervento di ristrutturazione e manutenzione del complesso ospedaliero, l' ha CP_4
proposto tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio deducendo, in via preliminare, la non imputabilità all' dell'inadempimento all'obbligo di corresponsione del citato compenso, Controparte_2
causalmente correlato al ritardo accumulatosi nell'erogazione del finanziamento posto alla base dell'intervento.
Nel merito, pur riconoscendo l'avvenuta esecuzione delle prestazioni affidate con delibera n. 924/2022,
l'opponente ha contestato la quantificazione del credito operata dall' , lamentando la mancata Parte_1
attivazione di un'istruttoria congiunta finalizzata alla determinazione del compenso relativo all'attività svolta. In
conclusione, l' ha pertanto richiesto - previa revoca del decreto ingiuntivo n. 7680/2011 del Controparte_2
07/12/2011 - il rigetto della pretesa creditoria avanzata dall'opposto per illiquidità e inesigibilità del credito.
, costituitosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito la nullità della citazione in Persona_1
giudizio della chiedendone l'estromissione dal processo, non avendo l'opponente, convenuto Controparte_3
sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, preventivamente richiesto e ottenuto l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo.
Nel merito l'opposto ha poi ribadito l'esigibilità del credito per non essergli opponibile il disposto dell'art. 9 della convenzione. Tale clausola, pur subordinando la liquidazione del compenso all'erogazione del finanziamento regionale, doveva infatti ritenersi non più efficace, in conseguenza dell'intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte dell' o comunque, in via subordinata, affetta da nullità per violazione degli CP_4
artt. 2233, co. 2, c.c. e 36 Cost.
L'opposto ha inoltre rimarcato la correttezza dei criteri adottati per la quantificazione della pretesa creditoria, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell' alla rifusione delle spese CP_4
sostenute per l'acquisizione del parere di congruità della parcella prodotto in sede monitoria.
La non si è invece costituita in giudizio. La causa, concessi i termini di cui all'art. 183, Controparte_3
co. 6, c.p.c., è stata istruita mediante nomina di un c.t.u. incaricato di accertare la congruità e la retta individuazione del compenso dovuto per l'incarico di supporto al R.U.P. svolto dall'opposto ai sensi dell'art. 20
L. n. 67/1988 e dell'art. 6 della convenzione in considerazione delle attività svolte e non oggetto di contestazione pagina 4 di 21 tra le parti.
Il giudice, esaurita la fase istruttoria, su richiesta dell'opposto ha poi adottato ordinanza ex art. 186-quater
c.p.c. cron. n. 4359/2014, depositata in cancelleria il 04.07.2014, con cui, recepite le risultanze della relazione tecnica, è stata accolta parzialmente l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo n. 7680/2011 e condanna dell' a pagare il minor importo di € 467.835,30, oltre interessi dalla domanda al saldo, Controparte_5
quale corrispettivo per l'attività professionale svolta dall' , nonché alla rifusione delle spese di lite, Parte_1
liquidate in € 21.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P. come per legge.
Tale decisione è stata così motivata: “In particolare, costituiscono circostanze non contestate oltre che
documentalmente provate il conferimento dell'incarico al prof da parte della Persona_1 [...]
di organo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di ristrutturazione e CP_4
manutenzione della struttura ospedaliera ai sensi dell'articolo 20 della legge 67 del 1988; la stipula della
convenzione del 6 Marzo 2003 regolante i rapporti reciproci tra le parti dal momento del conferimento fino al
collaudo finale delle opere con la previsione di un compenso presunto di € 620.000,00 oltre iva e contributi;
ed
infine la revoca dell'incarico in dal 10 agosto 2010 (delibera n. 522) per motivi di contenimento della spesa
sanitaria con la comunicazione che gli onorari per l'attività già svolta sarebbero stati in ogni caso corrisposti.
Va altresì rilevato che l'opponente non ha effettuato alcuna contestazione in merito all'attività espletata dal
professionista in virtù dell'incarico conferito (sia in ordine alla tipologia di attività sia in ordine all'effettivo e
corretto espletamento delle stesse), limitandosi, da un lato ad eccepire le inesigibilità del credito da parte del
professionista in quanto sottoposto a condizione sospensiva dell'erogazione del finanziamento da parte della
, dall'altro a contestare il quantum del compenso richiesto dal professionista determinato in Controparte_3
misura eccessiva per la tipologia di incarico.
L'eccezione di inesigibilità del credito derivante da corrispettivo professionale, in quanto sottoposto a
condizione sospensiva, è infondata e pertanto va rigettata. Destituite di fondamento, infatti, appaiono le
argomentazioni dell'opponente che richiamano l'articolo 9 della convenzione sottoscritta con il professionista il
6.3.2003 di questo tenore: «gli onorari suddetti verranno corrisposti dalla al professionista Controparte_6
subordinatamente al materiale accredito da parte della degli importi finanziati». Controparte_3
La clausola di cui all'art. 9 intanto esplica la propria efficacia nel subordinare il pagamento del corrispettivo
professionale al verificarsi dell'accredito del finanziamento da parte della regione in quanto la convenzione con
pagina 5 di 21 il professionista - di cui essa è parte integrante - esplica i suoi effetti nel mondo giuridico. Invece, venuta meno
la convenzione col professionista per effetto della revoca anticipata dell'incarico, l'esigibilità del compenso
pattuito non è più soggetto ad alcuna condizione sospensiva. Peraltro, l'art. 11 della medesima convenzione
prevedeva “in caso di recesso i rapporti saranno regolati dal codice civile in particolare dall'applicazione
dell'articolo 2227 c.c.”. Nel rispetto di tale previsione, la stessa opponente, in nota protocollare 004300 del
17.06.2010 di avvio del procedimento di revoca, comunicava al professionista che in seguito a revoca ove non
elargiti verranno riconosciuti gli onorari per l'attività sin qui svolta.
Quanto all'eccezione nullità del contratto relativamente ad importi maggiori di quelli pattuiti nella convenzione
- che determinava in via presuntiva l'importo della spesa (coperta con i fondi di finanziamento regionale) per
onorari professionali in euro 620.000,00 suscettibili tuttavia di implementazione per altri euro 200.000,00 per
consulenze specifiche previamente approvate dall' - si osserva che effettivamente l'importo Controparte_2
predeterminato presuntivamente dalla convenzione era da considerarsi relativo all'intero espletamento
dell'incarico. Nel caso di specie l'incarico in questione è stato oggetto di revoca per cui la predeterminazione
del compenso andava effettuata in relazione alle attività svolte fino al provvedimento di revoca.
Pertanto, si rendeva altresì necessaria la verifica tramite consulenza tecnica circa la correttezza dei compensi
richiesti dal professionista, con parcella in base all'attività svolta non oggetto di contestazione tra le parti e la
corretta quantificazione delle stesse.
Correttamente l'ausiliario del giudice si è riferito nella determinazione del compenso professionale alle
pattuizioni intervenute tra le parti e in particolare all'art. 6 della Convenzione 6.03.2003 che rimandava per la
determinazione dei compensi professionali relativi alla prestazione rese di supporto al RUP sarebbero stati
erogati in conformità al DM 4.04.2001 (oggi abrogato ex D.L. 1 del 24.1.2012).
Da rilievi effettuati dal CTU all'esito di un dettagliato esame della parcella presentata dal professionista, alle
cui conclusioni ci si richiama per coerenza, logicità ed argomentazioni tecniche, è emerso che alcune voci
indicate in parcella non potevano essere poste a base di calcolo non essendo la relativa attività contemplata
dalla normativa, non documentata ovvero essendo stata l'attività solo parzialmente svolta a causa della revoca
dell'incarico, e che anche per attività parzialmente svolte la riduzione percentuale di importi dovuti non era
stata congruamente effettuata.
Ciò posto la somma ritenuta congrua per il compenso di supporto al RUP in relazione all'incarico conferito alle
pagina 6 di 21 attività svolte è pari a euro 467.835,30”.
Decorso il termine di trenta giorni, riconosciuto alla parte intimata per chiedere la pronuncia di una sentenza definitiva, il Tribunale di Napoli, con separata ordinanza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con conseguente conversione della decisione adottata in sentenza impugnabile ex art. 186-quater, co. 4, c.p.c.
§§§§§
Con citazione notificata il 22.09.2014 ed iscritta al ruolo in data 02.10.2014, ha Persona_1
proposto tempestivo appello avverso la suddetta decisione, chiedendone - per sette motivi in prosieguo indicati -
la parziale riforma.
L' costituitasi tempestivamente in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del CP_4
gravame. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle censure mosse avverso la decisione del Tribunale,
concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e,
successivamente, introitata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 4114/2017, pubblicata il 12.10.2017 e non notificata, la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del gravame ed ha condannato l' al rimborso delle spese avversarie Parte_1
motivando come segue: «L'appello è inammissibile non avendo l'appellante interesse a ottenere una pronuncia
differente da quella impugnata nella quale è risultato essere totalmente vittorioso. Infatti, dall'esame delle carte
processuali del primo grado, si rileva che a seguito di istanza avanzata dal difensore dell' 11.02.2014 Parte_1
denominata “Riproposizione domande ingiunzionale” il giudice fissava la comparizione delle parti per
l'udienza del 15 maggio 2014 nella quale veniva verbalizzato che il difensore dell'opposto espressamente si
riportava all'istanza ingiunzionale notificata alla controparte e chiedeva “la concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e/o concessione dell'ordinanza immediatamente esecutiva ex articolo
186 quater, bis ovvero ter c.p.c. per Euro 467.835,30 come accertato nella CTU, ovvero in via subordinata di
Euro 131.449,25”, domanda che veniva accolta con l'ordinanza oggi impugnata dal giudice istruttore che
rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2015 poi celebratasi il 18 giugno 2015; in
quella sede il difensore dell'opposto si riportava ai precedenti scritti difensivi chiedendo l'accoglimento di tutte
le conclusioni ivi formulate mentre il difensore dell chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo CP_4
“stante la pendenza del grado di appello avverso l'ordinanza ex articolo 186-quater c.p.c.” ed il tribunale,
pagina 7 di 21 considerato che parte intimata ( ) non aveva manifestato la volontà che venisse pronunciata la sentenza ex CP_4
art. 186-quater c.p.c. e che pertanto l'ordinanza aveva acquisito valore di sentenza impugnabile sull'oggetto
dell'istanza, dichiarava estinto il giudizio.
Avverso l'ordinanza di estinzione non è stata proposta impugnazione ex art. 308, co. 1, c.p.c. e pertanto il
procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo è da intendersi definitivamente concluso per cui ogni altra
valutazione estranea all'oggetto di cui all'ordinanza in esame in questa sede è inammissibile stante disposto del
comma 3 dell'art. 186-quater c.p.c. […].
Pertanto, stante l'espressa richiesta, peraltro consacrata anche in un atto formale notificato alla
controparte, con la quale il difensore dell' chiede la condanna della somma di € 467.835,30 a Parte_1
chiusura dell'istruttoria, e stante l'espressa richiesta di parte intimata di cancellazione della causa dal ruolo
(che, pur se impropriamente, trattandosi di un'ipotesi di estinzione, è esternazione della volontà di prestare
acquiescenza all'ordinanza) l'appello proposto è inammissibile avendo il giudice istruttore accolto la richiesta
condannando l'opponente anche al pagamento delle spese della fase di opposizione.
La pronuncia di inammissibilità comporta l'assorbimento degli altri motivi di appello e la condanna
dell'appellante e alle spese di questo grado del giudizio [...]».
§§§§§§
Con ricorso per Cassazione notificato in data 11.04.2018 ha impugnato la suindicata Persona_1
sentenza, denunciando la sua nullità per intervenuta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 186-quater c.p.c., 339 c.p.c., 100 c.p.c., 24 e 25
Cost., oltre al vizio di insufficiente motivazione.
Si è costituito in giudizio l . resistendo con controricorso, mentre la CP_4 CP_4 Controparte_3
pur ritualmente intimata, non ha svolto difese.
Con ordinanza n. 15555/2024, pubblicata il 04.06.2024, la Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando l'impugnata sentenza e rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in forza della seguente motivazione: “I tre motivi che - vanno esaminati unitariamente vertendo sulla medesima questione della nullità
della sentenza - sono fondati.
Giova ricordare che l'ordinanza ex articolo 186-quater c.p.c. è una forma alternativa di decisione del
pagina 8 di 21 giudizio di primo grado che statuisce su tutta la domanda proposta e quindi non soltanto sul punto sul quale il
giudice ritenga raggiunta la prova ma anche sui punti sui quali, non ritenendo raggiunta la prova, rigetti le
domande o, in ipotesi, non si pronunci affatto, implicitamente rigettando le domande. Nel caso di specie, con
l'ordinanza adottata, il Tribunale ha definito tutto il giudizio di primo grado, accogliendo la domanda del
professionista limitatamente all'importo di euro 467.835,30, e nella sostanza implicitamente rigettando la
richiesta del maggiore importo di euro 1.224.591,22, con la conseguenza che per far valere il maggior credito
per euro 756.755,92, l'originario attore era gravato dall'onere di impugnarla per evitare che la statuizione
passasse in giudicato […].
Dunque, correttamente l' , che si è ritenuto insoddisfatto dell'ordinanza del giudice di prime Parte_1
cure, ha impugnato il provvedimento in ragione del suo interesse a una diversa pronuncia, ed il giudice di
secondo grado avrebbe potuto provvedere sui capi della domanda per i quali era mancata una decisione di
merito. Del resto il provvedimento richiesto dall'opposto era “di provvisoria esecuzione del decreto opposto
ovvero di pronuncia senso dell'articolo 186-quater o bis oppure ter c.p.c.”, quindi non poteva ritenersi essere
talmente vittorioso per avere il Tribunale ritenuto raggiunta la prova del credito solo nei limiti accertati dal
CTU e la richiesta attorea, almeno quanto alla somma di euro 467.835,30, non costituiva certamente
manifestazioni di volontà di prestare acquiescenza ovvero rinunciare al maggior credito preteso.
L'ordinanza ex articolo 186-quater c.p.c. che pronuncia solo su alcuni capi della domanda, se è fatta
rinuncia alla sentenza o se, successivamente alle modifiche introdotte dalla legge 263 del 2005, la parte
intimata non fa richiesta di una pronuncia, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del
giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa
pronuncia e il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in
relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio (…).
Il tribunale, semplicemente, non poteva pronunciare la sentenza in quanto la lite era stata definita
mediante l'ordinanza post-istruttoria, spogliandosi della potestà decisionale sull'intero giudizio.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli in diversa composizione che dovrà pronunciarsi sul merito dell'appello proposto dall' ”. Parte_4
§§§§§
Con citazione ex art. 392 c.p.c., notificata il 04.10.2024 ed iscritta a ruolo il 10.10.2024, Parte_1
pagina 9 di 21 e , in qualità di eredi legittimi dell'originario appellante, deceduto il 27.06.2023, hanno Parte_2
tempestivamente riassunto il giudizio richiedendo a questa Corte di pronunciarsi sul merito del gravame proposto dal loro dante causa, in ossequio alla decisione della Cassazione, rassegnando le medesime conclusioni contenute nell'originario atto di appello.
L' costituitasi in giudizio, ha ribadito l'infondatezza delle censure mosse alla Controparte_5
decisione impugnata, concludendo per il rigetto dell'appello, mentre la ritualmente citata, Controparte_3
non si è costituita.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., riportate in apertura della presente decisione, allo scadere del quale è stata introitata in decisione con concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali ridotti a complessivi 40 giorni.
§§§§§
Con il primo motivo di gravame , ed attualmente i suoi eredi, si sono limitati a Persona_1
chiedere a questa Corte di riconoscere l'ammissibilità dell'appello, argomentando in ordine alla natura decisoria dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. e sostenendo la sua generale impugnabilità, senza muovere alcuna reale censura alla decisione assunta dal Tribunale.
La questione, ad oggi, è peraltro totalmente superata in quanto l'ammissibilità dell'appello è stata sancita dalla Suprema Corte che, nella pronuncia di rinvio, ha sottolineato come, in assenza di una manifestazione di volontà contraria da parte dell'intimato, l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero thema decidendum con conseguente legittimazione delle parti, interessate ad una diversa decisione, ad invocarne una riforma attraverso l'appello.
Va poi dichiarata l'inammissibilità, per difetto d'interesse e carenza di legittimazione ad impugnare, del settimo ed ultimo motivo d'appello con cui si lamenta l'erronea declaratoria di contumacia della CP_3
mentre il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sua vocatio in ius da parte dell'
[...] [...]
in applicazione del noto principio per cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_5
l'opponente intenzionato a chiamare in causa un terzo è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere al giudice di essere a tanto autorizzato con l'atto di opposizione, previo differimento della prima udienza, essendo la sua posizione assimilabile a quella del convenuto nei giudizi di cognizione ordinaria.
pagina 10 di 21 È infatti noto che il principio enunciato nell'art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un suo capo va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame può derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto,
all'esistenza di una soccombenza anche solo parziale nel precedente giudizio, in mancanza della quale l'impugnazione è inammissibile (cfr. cass. n. 2022/2000, n. 11778/2002, n. 26921/2008 e n. 3608/2007).
Detta soccombenza va in particolare intesa come effetto pregiudizievole concretamente derivante dalle statuizioni contenute nella sentenza e non già come mera divergenza tra quelle statuizioni e le conclusioni rassegnate dallo stesso impugnante (cfr. in termini Cass. n. 6546/2004).
L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione di un provvedimento giudiziale, va infatti apprezzato in relazione alla utilità concreta derivante alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (così Cass. n. 1755/2006).
Nel caso di specie, non risulta ravvisabile alcun interesse degli appellanti alla dichiarazione di nullità della
vocatio in ius della la quale - non essendosi mai costituita in giudizio - non ha svolto alcuna Controparte_3
attività processuale potenzialmente idonea ad ostacolare il conseguimento dell'utilità perseguita attraverso la lite sicché l'eventuale accoglimento di siffatta censura non arrecherebbe alcun vantaggio agli , risolvendosi Parte_1
nella mera rettifica di una violazione processuale, priva di influenza sul contenuto del provvedimento impugnato.
§§§§§§
Con il secondo e il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in ragione della omogeneità
delle doglianze con i medesimi svolte, gli appellanti lamentano l'inosservanza ad opera del c.t.u. del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, nonché
l'incidenza di queste violazione sulla decisione del Tribunale nella parte in cui ha recepito le conclusioni dell'ausiliare.
Più nel dettaglio, gli hanno contestato la decisione del c.t.u. di estendere i propri accertamenti Parte_1
tecnici oltre la mera verifica di congruità del compenso richiesto, esaminando anche la natura e l'oggetto delle attività svolte in esecuzione del rapporto di prestazione d'opera intellettuale. Nella ricostruzione degli istanti, tale pagina 11 di 21 condotta avrebbe determinato la violazione del perimetro dell'incarico conferito dal giudice al consulente tecnico, nonché del principio di non contestazione scandito dall'art. 115 c.p.c., attesa l'incidenza degli accertamenti compiuti su fatti non specificatamente negati dall' . Controparte_2
Muovendo da tali assunti gli appellanti denunziano anche un vizio della motivazione della decisione impugnata la quale sarebbe contraddittoria poiché il tribunale da un lato ha rilevato l'assenza di contestazioni da parte dell' in ordine alle prestazioni espletate dal professionista e, dall'altro, ha riconosciuto il CP_4
compenso nella sola misura ridotta individuata dal c.t.u., disattendendo le ulteriori pretese creditorie nonostante fossero riferibili ad attività non contestate.
§§§§§§
Entrambi i motivi devono essere respinti, in quanto infondati. Sul punto giova anzitutto osservare che il principio di non contestazione costituisce una regola processuale la quale - operando quale relevatio ab onere
probandi - restringe il thema probandum ai soli fatti effettivamente controversi tra le parti, consentendo al giudice di ritenere comprovate le circostanze oggetto di allegazioni non discordi pur in assenza di elementi istruttori che ne confortino la veridicità.
Da tale principio, tuttavia, non discende alcuna preclusione all'inquadramento dei fatti in senso difforme rispetto a quello operato dalla parte allegante. Rilevando esclusivamente sul piano probatorio, il principio citato impone in altri termini solo di ravvisare nell'inerzia difensiva di una delle parti la condizione sufficiente per ritenere comprovato un fatto allegato dall'altra mentre esso non dispiega alcun vincolo nei riguardi del giudice e,
per estensione, del consulente tecnico, in ordine alla qualificazione giuridica dei medesimi fatti, rimessa in via esclusiva all'autorità giurisdizionale (cfr. così Cass. 27 novembre 2018, n. 30607)
Tanto precisato, emerge dagli atti del fascicolo di primo grado come i quesiti formulati in occasione dalla nomina del c.t.u. avessero ad oggetto sia l'accertamento della correttezza dei compensi richiesti dall' Parte_1
“in base alle attività svolte non oggetto di contestazione tra le parti”, sia - in caso di esito negativo di tale primo vaglio - la determinazione delle “somme ritenute congrue”.
L'incarico conferito ha dunque avuto ad oggetto l'analisi delle prestazioni eseguite dall'opposto, entro i limiti risultanti dalle allegazioni concordi della parti, al fine di accertare la correttezza dei criteri di determinazione del compenso adottati dall' e quello di procedere - in caso di incoerenza - alle relative Parte_1
correzioni.
pagina 12 di 21 È chiaro, d'altro canto, che siffatto vaglio di congruità dei compensi richiesti postulava una preliminare ricognizione della natura del complesso delle prestazioni espletate che - sebbene condotto nel rispetto delle allegazioni non contestate nel giudizio di opposizione - ben avrebbe potuto pervenire ad esiti parzialmente differenti rispetto a quelli prospettati dall'attore.
Nella piena osservanza dei suindicati principi, la ricognizione effettuata dal c.t.u. ha avuto per oggetto non già la verifica dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui è stata richiesta la remunerazione ma la sola qualificazione giuridica delle stesse. Il sindacato del consulente non ha pertanto violato i limiti fissati dalle allegazioni delle parti, avendo l'ausiliario solo effettuato un'operazione logicamente necessaria per rispondere ai quesiti, ossia l'esatto inquadramento di ciascuna prestazione nel quadro normativo e convenzionale vigente alla data di espletamento dell'incarico. Azione, quest'ultima, indispensabile per poter valutare la congruità della parcella depositata dall' e per poter operare una quantificazione alternativa della remunerazione a Parte_1
quest'ultimo dovuta.
A conferma di ciò, è sufficiente osservare che nel calcolo operato dal c.t.u. sono state computate, per ciascuno degli interventi, le medesime mansioni inserite nella parcella depositata in sede monitoria (“pre-
progetto e fattibilità dell'intervento, supervisione, coordinamento e verifica progettazione preliminare e
definitiva, funzioni amministrative e validazione progetto”), con una differenza circoscritta alla sola quantificazione delle aliquote, rimodulate proporzionalmente in ragione della prematura interruzione del rapporto.
Quanto poi alle funzioni in materia di sicurezza ed alle attività di coordinamento della progettazione, la cui diversa commisurazione è responsabile dell'ingente divario tra gli importi accertati nella relazione tecnica d'ufficio e quelli indicati nella parcella, deve ugualmente rilevarsi che l'ausiliario non ha esteso il suo sindacato alla concreta esecuzione delle prestazioni.
Al contrario, egli si è limitato alla sola riqualificazione di tali attività, precisando - con riguardo alla sicurezza - che l'espletamento di simili funzioni non giustifica l'inserimento, nella base di calcolo del compenso del supporto al RUP, anche della remunerazione spettante al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e - con riferimento al raccordo dei diversi progetti - che tali prestazioni non costituivano un incarico autonomo, risolvendosi in una mera articolazione delle funzioni di supporto affidate all'opposto.
Non essendovi stato alcun sindacato circa la veridicità di fatti non contestati, il c.t.u. ha dunque pagina 13 di 21 pienamente rispettato il perimetro dell'incarico tracciato dai quesiti formulati dal giudice e quest'ultimo, nel recepirne le conclusioni, non è incorso in alcuna contraddizione rispetto alle premesse poste a supporto della decisione.
§§§§§
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato il mancato riconoscimento dei compensi spettanti all' per la funzione di “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” nonché per Parte_1
l'attività di “coordinamento e unificazione dei progetti”. Quanto alla prima di tali censure, gli istanti hanno in particolare dedotto che la mancata remunerazione delle prestazioni inerenti ai profili di sicurezza viola il
CP_ disposto dell'art. 131 d.lgs. 163/2006 e la n.4/2006 dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. (AVLP). Quanto poi al secondo profilo, gli appellanti hanno lamentato la mancata corresponsione dei compensi per le attività di coordinamento e unificazione dei progetti espletate dall' a partire dal 2003, sottolineando come tali Parte_1
funzioni dovessero ritenersi ricomprese nell'incarico originariamente conferitogli e comunque oggetto di esplicito affidamento comprovato dal “verbale del 30.04.2003”.
§§§§§§
Anche tali censure devono essere respinte perché prive di fondamento. A tal proposito giova in linea generale osservare che, ai sensi della disciplina vigente alla data di conferimento dell'incarico, i criteri di calcolo del compenso spettante al professionista chiamato a fornire supporto al RUP non risultano correlati,
diversamente da quanto dedotto dagli istanti, ai parametri che governano l'elaborazione del Q.E.R. posto alla base dell'intervento.
Ed infatti, il predetto compenso va determinato attraverso l'applicazione della tabella B6 di cui al D.M.
4.04.2001, la quale dispone che - ai fini del calcolo della remunerazione spettante al supporto al RUP - occorre assumere quale parametro di riferimento il 25% dell'onorario spettante per le attività di Progettazione e
Direzione Lavori. All'importo così commisurato occorre successivamente applicare le diverse aliquote prefigurate dalla citata tabella per ciascuna delle mansioni eseguite dall'incaricato, il cui computo complessivo consente infine di quantificare le somme dovute per l'intera attività eseguita.
Applicando i suddetti parametri all'ipotesi di specie, e selezionando le medesime aliquote già indicate dall' nella documentazione depositata in sede monitoria, il c.t.u. è pervenuto ad una quantificazione del Parte_1
compenso in misura pari ad € 467.835,30, con uno scostamento significativo rispetto alla remunerazione pagina 14 di 21 attestata dalla parcella dell' . Ciò nondimeno, la ragione di tale divergenza non risulta riconducibile Parte_1
all'erronea applicazione della pertinente normativa bensì alla circostanza che il compenso preteso dagli appellanti risulta essere stato ingiustificatamente calcolato assumendo un parametro di base più ampio,
comprensivo sia degli onorari per la Progettazione e Direzione Lavori, sia di quelli spettanti al Coordinatore
della Sicurezza in Fase di Progettazione.
Tale circostanza, peraltro, è stata già oggetto di segnalazione da parte del c.t.u. che, in risposta alle osservazioni formulate dal consulente tecnico dell' sulla bozza di relazione, ha rimarcato come la Parte_1
normativa regolamentare imponga di commisurare il compenso al solo onorario della Direzione Lavori, senza alcuna integrazione con elementi riferibili alla remunerazione di altri incarichi tecnici (cfr. pag. 40 Relazione
CTU: “come previsto dal D.M. 04.04.01, la parcella per le attività di supporto al RUP deve essere calcolata
sulla scorta della parcella per la “progettazione e Direzione Lavori”, senza alcun riferimento alla sicurezza”).
La coerenza logico-normativa della conclusione a cui è approdato l'ausiliario non risulta peraltro scalfita dal richiamo, formulato dagli odierni appellanti, all'art. 131 del d.lgs. n. 163/2006 e alla Determinazione
A.V.L.P. n. 4/2006.
La prima delle due disposizioni non è infatti applicabile alla fattispecie in esame, in quanto l'art. 253 del d.lgs. 163/2001 ne circoscrive l'operatività alle sole procedure indette successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto, sicché essa non può ritenersi valido parametro normativo per la determinazione del compenso spettante all' , incaricato con delibera adottata ben tre anni prima della pubblicazione del previgente Parte_1
codice dei contratti pubblici.
Al riguardo, giova comunque osservare che l'art. 131 del d.lgs. 163/2006 si limita solo a qualificare come parti integranti dei contratti d'appalto o di concessione gli elaborati concernenti la sicurezza delle lavorazioni
(PSC e POS), imponendo l'indicazione dei relativi oneri - non soggetti a ribasso d'asta - nei bandi di gara.
Tale disposizione, pertanto, non ha introdotto alcuna innovazione in materia di remunerazione delle figure tecniche preposte alla gestione dell'intervento, sicché non risulta in alcun modo idonea ad inficiare la correttezza dell'accertamento operato dal c.t.u. Anche la Determina A.V.L.P n. 4/2006 non presenta, infine, profili di attinenza con la fattispecie in esame. Lungi dall'innovare o integrare i parametri di cui al D.M. 04.04.2001, tale provvedimento disciplina esclusivamente i criteri di stima degli apprestamenti antiinfortunistici e degli oneri di sicurezza da garantire nei luoghi di cantiere. Esso, pertanto, non contiene alcuna prescrizione che legittimi pagina 15 di 21 l'integrazione, nella remunerazione riconosciuta al supporto al RUP, dell'onorario spettante al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, sicché non risulta in alcun modo pertinente rispetto all'accertamento operato dal Tribunale.
Parimenti da disattendere è la censura concernente il mancato riconoscimento del compenso per le prestazioni di integrazione e coordinamento dei progetti.
Il Tribunale - nel recepire le osservazioni del CTU - non ha infatti escluso che fossero state effettivamente svolte operazioni tese a favorire l'integrazione dei diversi elaborati progettuali. Tuttavia, pur riconoscendo l'avvenuto espletamento delle attività di armonizzazione, ha ritenuto tali prestazioni inquadrabili nel regolare mansionario dell'incarico di supporto al RUP e pertanto già remunerate attraverso le voci ricomprese nel compenso spettante a tale ultima figura tecnica.
Infondate risultano pertanto le contestazioni formulate dagli appellanti che, rimarcando la natura autonoma della funzione di coordinamento progettuale, ne hanno invocato la remunerazione sulla base del combinato disposto dell'art. 5 e della Tabella B del D.M. 04.04.2001.
La disposizione citata, infatti, costituisce il riferimento normativo per la quantificazione dell'onorario spettante al responsabile della “progettazione integrale e coordinata”, figura contemplata dall'art. 2, lett. i), del
D.P.R. n. 554/1999 per assicurare, nel caso di interventi di particolare complessità, la coerenza dei singoli progetti e l'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche oggetto di affidamento.
Nell'ipotesi di specie occorre invece escludere che l'attività svolta dall' possa giustificarne il suo Parte_1
inquadramento in tale ultimo profilo professionale. Come correttamente rilevato nella relazione del c.t.u., infatti,
il conferimento della funzione di progettazione integrale e coordinata deve ritenersi riservato ai soli progettisti dell'opera, unici soggetti legittimati a commisurare la pretesa dei loro compensi secondo la Tabella B del D.M.
04.04.2001.
Un simile incarico, tuttavia, sarebbe stato incompatibile con la posizione già assunta dall' nel Parte_1
corso dell'intervento, alla luce delle preclusioni discendenti dagli artt. 7, co. 4, e 8, co. 6, del D.P.R. 554/1999.
Ciò in quanto la prima delle due norme sancisce l'incompatibilità, per gli interventi di importo superiore a
€ 500.000, tra le funzioni di progettista e di Responsabile del Procedimento con una preclusione estensibile, per identità di ratio, anche alle figure di supporto al RUP.
La seconda, invece, dispone che “gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non
pagina 16 di 21 possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici […] con
riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti”, in tal modo escludendo in radice il possibile cumulo tra le funzioni svolte dall' e il ruolo di progettista. Parte_1
La non riconducibilità delle prestazioni eseguite all'incarico di progettazione integrale e coordinata trova altresì conferma nel verbale di validazione del progetto definitivo, riferibile alle “Schede n. 138-140”, nel quale l' non figura tra i progettisti incaricati. Tale assunto, peraltro, non può ritenersi superato dagli elaborati Parte_1
progettuali preliminari concernenti “la Scheda n. 141 (Padiglioni B, E, F, G)”, nel cui quadro riepilogativo compare il suo nominativo quale coordinatore del progetto.
Dal verbale di validazione di detta documentazione, infatti, emerge in modo inequivocabile che il prof.
ha rivestito la sola qualifica di organo di supporto al RUP, sicché la citata funzione di coordinamento Parte_1
va ascritta alle attribuzioni proprie di tale ultimo incarico (cfr. verbale di verifica del progetto preliminare -
scheda 141 del 5.06.2006, ove l' è costituito in qualità di organo di supporto). In coerenza con le Parte_1
risultanze istruttorie, il c.t.u. ha dunque correttamente valorizzato il ruolo di coordinatore attraverso la sola l'applicazione, nel computo dell'onorario di supporto al RUP, dell'aliquota riferibile alle funzioni di
“coordinamento e verifica della progettazione”, quale componente della remunerazione direttamente correlata all'organizzazione delle attività funzionali alla predisposizione degli elaborati progettuali (v art. 8 co. 1 lett. e) e f) DPR 554/1999).
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Con il quinto motivo gli istanti hanno lamentato il mancato riconoscimento degli accessori di legge relativi al credito professionale dell' , non avendo l'autore della decisione impugnata condannato Parte_1
l' alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di IVA e di Cassa Professionale. Controparte_2
Il motivo, parzialmente fondato, va accolto nei limiti di seguito indicati. Risulta invero incontrovertibile che la decisione impugnata ha condannato l' al pagamento del solo compenso accertato dal Controparte_4
c.t.u., senza alcun riferimento ad accessori di legge diversi dagli interessi legali.
Trattandosi di un credito professionale, il giudice di primo grado avrebbe invece dovuto riconoscere in favore del professionista anche il diritto alla corresponsione dell'IVA e del contributo per la Cassa Professionale,
nella misura rispettivamente del 22% e del 4% dell'importo accertato.
Tanto premesso, deve nondimeno rilevarsi che - nelle more della definizione della lite - l'originario pagina 17 di 21 titolare del credito è deceduto, con conseguente cancellazione sia della partita IVA che dell'iscrizione all'Albo
degli Architetti, per cui occorre interrogarsi sull'eventuale spettanza dei suddetti accessori in favore degli odierni riassumenti nella loro qualità di eredi del professionista.
Orbene, con riferimento alle somme dovute a titolo di IVA, va richiamato il consolidato indirizzo della
Cassazione, la quale ha chiarito che «il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se
percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata». Ciò sul presupposto che «il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità
vanno identificati [...] con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla
disciplina europea, la previsione di cui al d.P.R. n. 633 del 1972, articolo 6, co. 3, va intesa nel senso che, con il
conseguimento del compenso, coincide non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di
semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per
l'adempimento dell'obbligo di fatturazione” (cfr. Cass. S.U. 21 aprile 2016, n. 8059).
Alla luce di tale orientamento deve dunque escludersi che il decesso del professionista, intervenuto anteriormente alla riscossione del compenso, possa determinare l'estinzione dei relativi obblighi tributari,
trattandosi di obbligazioni il cui fatto costitutivo non risiede nell'effettivo adempimento del credito pecuniario,
bensì nell'esecuzione della prestazione professionale.
Questa conclusione trova conferma anche nell'orientamento interpretativo dell'Amministrazione
Finanziaria. Con parere n. 118/2025, l'Agenzia dell'Entrate ha infatti precisato che la corresponsione del compenso professionale in favore dell'erede del professionista deceduto deve intervenire “al lordo
dell'imposta”, gravando sull'accipiens l'onere di provvedere successivamente “alla riapertura della partita IVA
del de cuius al fine di assolvere gli obblighi fiscali connessi al pagamento” (cfr. Agenzia dell'Entrate, parere n.
118 del 22.04.2025).
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo alle somme pretese a titolo di contributo per la
Cassa Professionale. Gli obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo integrativo, pari al 4% del volume d'affari annuale, sono infatti inscindibilmente collegati all'iscrizione del professionista all'ente previdenziale di categoria. Nell'ipotesi di specie il titolare della posizione previdenziale è tuttavia deceduto in data 27 giugno 2023, sicché deve escludersi la perdurante sussistenza del dovere di versamento dei relativi contributi.
pagina 18 di 21 Non ricorrono dunque i presupposti per il riconoscimento, in favore degli eredi, del credito corrispondente alla maggiorazione previdenziale sul compenso accertato dal Tribunale, motivo per cui deve essere respinta la relativa censura.
§§§§§§
Va infine accolto il sesto motivo d'appello con cui gli istanti lamentano la mancata condanna dell' alla rifusione delle spese sostenute per l'acquisizione del parere di congruità Controparte_8
della parcella depositata con il ricorso monitorio. L'art. 641, co. 3, c.p.c. che disciplina il governo delle spese del procedimento d'ingiunzione, in applicazione del generale criterio della soccombenza, stabilisce invero che, con il decreto che accoglie il ricorso, “il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento”.
Con riferimento all'ipotesi di successiva instaurazione del giudizio di merito, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di
per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito
complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite
anche in relazione a tali spese” (Cass. 9 agosto 2022, n. 24482). Ciò, in ragione della peculiare natura del giudizio di opposizione, il quale “non è una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti
dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del
procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del
procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. S.U. 13 gennaio 2022, n. 927).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che, nonostante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 7680/2011, il giudice di primo grado ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni di credito dell'opposto ancorché la domanda di condanna sia stata accolta per un importo minore rispetto a quanto originariamente prospettato nel ricorso monitorio. In ossequio al principio di soccombenza, l' aveva Parte_1
dunque diritto alla rifusione dell'esborso sostenuto per l'acquisizione del parere dell'ordine professionale che avrebbe dovuto essere computato nell'ammontare delle spese di lite.
La decisione impugnata deve pertanto essere riformata sul punto, con riconoscimento in favore degli appellanti del diritto al rimborso del predetto esborso per un ammontare pari a € 18.368,86.
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Va infine dichiarata l'inammissibilità delle domande riproposte dagli appellanti ai sensi dell'art. 346
pagina 19 di 21 c.p.c., vertendo le stesse su questioni già esaminate e risolte in senso favorevole agli istanti dal giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione da parte dell' . Controparte_2
Dal parziale accoglimento dell'appello discende il dovere dell' , in quanto parte Controparte_5
soccombente, di rimborsare, oltre alle spese di primo grado, nell'importo già liquidato dal tribunale, anche quelle relative al giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, quelle del giudizio di Cassazione e quelle del giudizio di rinvio. Dette spese vanno liquidate come da dispositivo, applicando lo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186-quater del Tribunale di Napoli n. 4359/2014 depositata il 04.07.2014, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e da e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condanna l' al pagamento in loro favore dell'Iva sul compenso professionale Controparte_5
accertato e riconosciuto dal Tribunale di € 467.835,30 e di € 18.368,86 a titolo di rimborso per le spese sostenute nel procedimento monitorio.
2) Condanna l' al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si Controparte_5
liquidano in € 1.291,50 per esborsi vivi ed in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Condanna l' al rimborso delle spese avversarie del giudizio di Cassazione che si Controparte_5
liquidano in € 1.518,00 per esborsi vivi ed in € 7.655,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di tali compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Paolo e dichiaratisi antistatari. Controparte_1
4) Condanna l' al rimborso delle spese avversarie del giudizio di rinvio che si liquidano Controparte_5
in € 1.291,50 per esborsi vivi ed in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Paolo e dichiaratisi antistatari. Controparte_1
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 04.12.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
pagina 20 di 21 Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dr. Luca Maffei.
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