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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3401/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
4079/2021, del Tribunale di Napoli pubblicata in data 30/04/2021 e notificata in data 17/06/2021,
t r a
, (c.f. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, (c.f. , rappresentati e difesi dell'avv. Pt_2 C.F._2
Nicola Montella (c.f. ); C.F._3
APPELLANTE
e
, (c.f. ), rapp.to e difeso, CP_1 C.F._4
unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Tortoriello (c.f.
) ed Antonio Masturzi (c.f. ); C.F._5 C.F._6
APPELLATA
Oggetto: risoluzione del contratto preliminare.
Conclusioni: come da note di udienza del 12 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2017, CP_1
conveniva in giudizio e innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: "I) accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. alle proprie Parte_1
corrispettive obbligazioni, indicate nel corpo del presente atto;
2) condannare il sig. ed il sig. , in Parte_1 Parte_2
solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento in favore dell'esponente, della somma di Euro 68.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che in sua giustizia ed equità,
l'adito Tribunale riterrà dovuta maggiorata degli interessi dal sorgere del credito al saldo nonché dell'indennizzo anche in via risarcitoria per maggior danno ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita delle redditività del denaro, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condannare
[...] al pagamento dell'esponente dell'ulteriore somma di € Parte_1
7.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che in sua giustizia ed equità l'adito Tribunale riterrà dovuta, maggiorata degli interessi dal sorgere del credito al saldo nonché dell'indennizzo anche in via risarcitoria per maggior danno ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita delle redditività del denaro, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condannare il sig.
ed il sig. in solido ovvero Parte_1 Parte_2
ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio, oltre iva cpa e rimborso forfettario con attribuzione ai procuratori costituiti, anticipatari".
A sostegno della domanda, deduceva:
- di avere stipulato un contratto preliminare, in data 13.10.2016, in virtù del quale, , titolare del 100% delle quote sociali della Parte_1
Moveng S.r.l.s., si obbligava a cedergli il 50% delle stesse, al prezzo di €
48.000,00, versato in due rate, tra il 13 e il 14 ottobre 2016;
2 - che tale importo era necessario per provvedere all'avvio dell'attività ricettiva nell'immobile locato alla Moveng s.r.l.s., ubicato in Napoli alla Via
Monteoliveto n. 33;
- di avere versato al altri € 7.000,00 con due bonifici, a titolo di Pt_1
prestito personale;
- che l'attività ricettiva non era stata avviata nei termini contrattuali;
- di aver diritto, previa risoluzione del contratto ad ottenere dal convenuto la restituzione dell'importo versato oltre al pagamento di una penale di €
20.000,00, ai sensi dell'art. 6 del contratto preliminare stipulato;
- che all'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'importo pari a €
68.000,00 era tenuto, in solido ed in qualità di garante, anche Parte_2
ai sensi dell'art. 7 del contratto.
[...]
Si costituivano e i quali Parte_1 Parte_2
eccepivano:
- che il mancato avvio dell'attività ricettiva nell'immobile di Via Monteoliveto
n.33 era imputabile soltanto all'attore, il quale non avrebbe prestato le garanzie richieste da NV (alla quale si era Parte_1
rivolto al fine di ottenere un finanziamento);
- che l'immobile per cui è causa era gestito dallo stesso con la CP_1
sorella che ne era titolare;
Pt_3
- che l'oggetto sociale era stato conseguito e, pertanto, non vi era alcun loro inadempimento imputabile, atteso che l'obbligazione assunta con il contratto preliminare di cessione di quote era quella di cedere il 50% delle quote sociali della società Moveng S.r.l.s. a CP_1
Parte
- che l'attività di veniva comunque avviata in un immobile sito a
Napoli, in Via Nardones n. 17 (successivamente rettificato in Santa Croce del Sannio, come precisato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., p. 4), atteso che nel contratto preliminare non era espressamente previsto che tale attività dovesse essere svolta nell'immobile di Via
Monteoliveto;
- di non aver mai ricevuto € 7.000,00 a titolo di prestito personale.
I convenuti, pertanto, spiegavano domanda riconvenzionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "
1. In via principale e nel merito rigettare integralmente, per i motivi esposti, tutte le domande ex adverso
3 formulate in quanto assolutamente infondate, inammissibili, improcedibili e comunque illegittime, oltre che assolutamente non provate;
2. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in ragione del rifiuto a sottoscrivere contratto definitivo da parte dell'attore limitare la chiesta restituzione patrimoniale in euro 24.000,00 come da contratto;
3. In via riconvenzionale, e per i motivi esposti, condannare il sig. al pagamento della penale pari ad euro CP_1
24.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal giudicante in ragione del colpevole inadempimento contrattuale di stipula del definitivo;
4. In via riconvenzionale, condannare, altresì, il sig. CP_1
al risarcimento del danno subito dal sig. da quantificarsi in corso di Pt_1
causa, e pari alle somme pagate dal per l'avvio dell'attività in Via Pt_1
Nardones n. 17, in pieno rispetto del contratto preliminare per cui è causa".
Avanzavano, infine, una richiesta di chiamata del terzo ( ), CP_2
che veniva dichiarata inammissibile con decreto del 6.2.2018, sia perché nessuna domanda specifica era stata articolata nei confronti del terzo, sia perché i convenuti non avevano richiesto il differimento d'udienza per effettuare la chiamata del terzo, ex art. 269 comma 2 c.p.c..
All'udienza cartolare del 04/02/2021 le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ordinari previsti dall'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4079/2021, pubblicata in data
30/04/2021 e notificata in data 17/06/2021, così provvedeva: “1) dichiara risolto il contratto preliminare stipulato dalle parti in data 13.10.2016; 2) per l'effetto di cui sub 1) condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Pt_2 CP_1
dell'importo di Euro 68.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 18.7.2017 al 10.10.2017, ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
3) condanna
[...]
al pagamento, in favore di , dell'importo di Parte_1 CP_1
Euro 7.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal
18.7.2017 al 10.10.2017, ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
4) rigetta la domanda
4 riconvenzionale; 5) condanna e , Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1
lite che liquida in complessivi Euro 14.250,00, di cui Euro 820,00 per esborsi ed Euro 13.430,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti Raffaele Tortoriello ed Antonio Masturzi, dichiaratisi anticipatari”.
Il giudizio di appello
e , con atto di appello notificato in Parte_1 Parte_2
data 19.7.2021 a hanno impugnato la predetta sentenza, CP_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 283
c.p.c. l'esecuzione della impugnata sentenza di 1° grado, ricorrendo i gravi motivi innanzi esposti e, quindi, sia il “fumus boni iuris”, sia il “periculum in mora”; 2) Ammettere, ai sensi dell' art. 356 c.p.c. la prova testimoniale così come ritualmente articolata dai Sig.ri nel giudizio di primo Pt_1
grado nella memoria ex art. 183 VI co. II termine c.p.c. che ivi si trascrive integralmente... 3) In via principale, accogliere integralmente il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n° 4079/2021, pubblicata in data 30/04/2021, dal Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Fabio Perrella, nel giudizio recante n. di R.g. 28482/2017.
4) Ritenere e dichiararsi, in riforma della appellata sentenza, meritevoli di accoglimento le censure rappresentate nel presente atto, e pertanto fondati i vizi di cui è connotata la sentenza di 1° grado, e pertanto riformare l'impugnata sentenza così come indicato nel presente atto 5)
Sempre in via principale, accertare e dichiarare, in virtù della condotta improntata al canone di buona fede da parte del Sig. Parte_1 nell'esecuzione del contratto preliminare stipulato con il Sig.
[...] [...] in data 13.10.2016, l'insussistenza dei presupposti per la CP_1
risoluzione di diritto del contratto preliminare di cui è causa, e pertanto dichiarare l'assenza del diritto del Sig. alla restituzione CP_1 dell'importo di € 48.000,00 nonché la mancanza dei presupposti per il pagamento da parte degli odierni appellanti, in favore del Sig. CP_1 dell'importo di € 20.000,00 a titolo di penale;
6) Nella denegata ipotesi in
5 cui anche l'Ecc.ma Corte di appello dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto preliminare di cessione delle quote del 13.10.2016, si chiede dichiarare che gli odierni appellanti siano tenuti esclusivamente alla restituzione dell'importo di €
48.000,00 e non anche della penale di € 20.000,00; 7) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di appello di Napoli dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto preliminare di cessione delle quote del 13.10.2016, considerato il rifiuto ingiustificato a sottoscrivere il contratto definitivo da parte del Sig.
[...]
si chiede di limitare la restituzione patrimoniale, a carico degli CP_1 odierni appellanti, esclusivamente per l'importo di € 24.000,00, pari al 50% dell'importo corrisposto dal Sig. al Sig. , CP_1 Parte_1
così come richiesto al capo n. 2 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado dei Sig.ri Parte_2
e , in applicazione dell'art. 9 del contratto
[...] Parte_1
preliminare oggetto della presente controversia. 8) Accertare e dichiarare la non debenza dell'importo di € 7.000.00 da parte del Sig. Parte_1
in favore del Sig. non essendo previsto alcun obbligo
[...] CP_1
restitutorio di tale importo nel contratto preliminare del 13.10.2016. 9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore. 10) Nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente appello, si chiede all' Ecc.ma Corte di appello di Napoli di compensare le spese di lite del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio chiedendo: “1) dichiarare CP_1
inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'avverso appello ed ogni avversa richiesta, per tutti i motivi esposti in questa sede, nonché per tutti quelli di cui al primo grado del presente giudizio da intendersi qui per ripetuti e trascritti, parola per parola, nessuno escluso e/o eccettuato, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli;
2) condannare i sig.ri e , in Parte_1 Parte_2
solido, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; 3) condannare i sig.ri e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio,
6 oltre IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, rilevando che il Tribunale avrebbe errato nel non applicare alla fattispecie il principio di buona fede contrattuale, in contrasto con il
7 consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Secondo la ricostruzione degli impugnanti, la pronuncia si porrebbe in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, espresso nelle sentt. n.
23868/2015 e n. 21836/2014, in base al quale, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa sarebbe imprescindibile l'accertamento della responsabilità della parte inadempiente, alla luce del principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.
In particolare, il mancato avvio dell'attività non sarebbe dipeso da una condotta inadempiente del promittente venditore ( , bensì da quella Pt_1
del promissario acquirente ( , che avrebbe omesso di fornire la CP_1 garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento del finanziamento da
NV, compromettendo così, di fatto, la possibilità di adempimento del preliminare.
Il avrebbe unilateralmente risolto il contratto prima del termine CP_1
pattuito, con motivazioni pretestuose, avviando poi, in via personale e per interposta persona (la sorella), la medesima attività presso lo stesso immobile, sfruttando in maniera opportunistica l'operato e gli investimenti del Pt_1
Il Tribunale avrebbe ignorato tali circostanze, espressione di mala fede, preferendo attenersi a una lettura formalistica delle pattuizioni contrattuali e trascurando l'effettivo comportamento delle parti e la loro reciproca cooperazione.
Risulterebbe poi infondata la condanna al pagamento della somma di €
7.000,00, qualificata come restituzione di un prestito personale, poiché tale importo non troverebbe fondamento né nel contratto preliminare, né nella dinamica degli accordi tra le parti.
La valutazione probatoria su tale punto risulterebbe, pertanto, carente e viziata da superficialità.
Con un secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano l'omessa valutazione delle prove documentali nonché il rigetto immotivato delle istanze istruttorie.
Rilevano, in particolare, che il giudice di primo grado abbia omesso di motivare il rigetto della richiesta di ammissione delle prove testimoniali,
8 destinate a comprovare la volontà del di avviare l'attività e Pt_1
l'ostruzionismo del nel fornire la garanzia necessaria. CP_1
Inoltre, il giudice avrebbe completamente omesso di valutare la documentazione prodotta, tra cui: la comunicazione con cui si sollecitava la stipula del contratto definitivo;
la visura attestante l'avvio dell'attività da parte del per il tramite di un terzo;
nonché la comunicazione di CP_1
risoluzione anticipata, priva di qualsiasi giustificazione.
L'appello non può trovare accoglimento.
In via preliminare, la Corte condivide la qualificazione giuridica della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto sottoscritto dalle parti, ritenendo che la stessa no rientri nel paradigma di cui all'art. 1456 c.c., integrando, invece, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, una condizione risolutiva, come delineata dall'art. 1353 c.c.
Come affermato da giurisprudenza consolidata, “si ha clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) quando le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. La clausola risolutiva espressa, pertanto, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per
l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere”
(Cass. 1-8-2007 n. 16993; Cass. 5-1- 2005 n. 167).
Diversamente, la condizione risolutiva è un elemento strutturale del contratto che subordina la sua efficacia duratura al verificarsi di un evento futuro e incerto, indipendentemente da ogni valutazione di colpevolezza.
Essa opera ex lege, senza che sia necessaria una manifestazione di volontà né un accertamento dell'imputabilità dell'evento (Cass. civ., sez.
III, 5 ottobre 2018, n. 24532; Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2012, n. 5692;
Cass. civ., sez. II, 27 novembre 1992, n. 12708).
9 Correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che la clausola in oggetto configuri una condizione risolutiva unilaterale di inadempimento
(ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza: cfr. Cass. nn. 24299/2006,
17287/2013) e non una clausola risolutiva espressa, avendo le parti ricollegato l'effetto risolutivo del contratto al fatto obiettivo del mancato avvio dell'attività ricettiva, a prescindere da qualsiasi indagine circa le ragioni che abbiano potuto determinarlo, e quindi circa l'imputabilità o meno dell'inadempimento del debitore. Di conseguenza non era neanche necessaria la manifestazione di volontà, da parte dell'attore/odierno appellato, di volersi avvalere della clausola, rilevando, viceversa, eventualmente soltanto la volontà contraria di volersene avvalere, non manifestata.
Ritiene il Collegio che le allegazioni prodotte dagli appellanti non siano in alcun modo idonee a sovvertire il convincimento espresso dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente qualificato la clausola di cui all'art. 6 del contratto preliminare come condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c., e non come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
L'analisi ermeneutica della clausola contrattuale (la quale recita testualmente: "l'impossibilità di dar vita all'attività ricettiva e, quindi, di conseguire l'oggetto sociale e, comunque, il mancato avvio dell'attività ricettiva entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo (avvenuta il 13.10.2016) per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà del promittente venditore, comporterà la risoluzione del presente accordo
e la restituzione da parte del promittente venditore al promittente acquirente, della somma versata, nonché il versamento di una penale, transattivamente e preventivamente determinata e, quindi, insuscettibile di riduzione, quantificata in Euro 20.000,00, con salvezza dell'eventuale maggior danno”) evidenzia in modo inequivocabile la volontà delle parti di subordinare la persistenza del vincolo negoziale all'avverarsi di un evento futuro e incerto, del tutto oggettivo e slegato da qualsiasi valutazione in termini di responsabilità soggettiva.
In particolare, l'utilizzo della locuzione “per qualsivoglia motivo” manifesta con chiarezza l'intento delle parti di conferire una rilevanza esclusivamente fattuale al mancato avvio dell'attività ricettiva entro il
10 termine pattuito, escludendo ex ante qualsiasi indagine circa la colpa, il dolo o l'imputabilità del mancato adempimento.
L'effetto risolutivo del contratto si configura, pertanto, come automatico, in quanto derivante unicamente dal verificarsi dell'evento dedotto in condizione (mancato avvio dell'attività nell'immobile locato in Via
Monteoliveto n.33).
Ne consegue che il meccanismo risolutivo delineato dal contratto non richiede alcuna valutazione in ordine all'imputabilità soggettiva.
L'impostazione accolta dal Tribunale, che si intende condividere, si fonda su una corretta interpretazione della clausola negoziale alla luce del criterio della volontà delle parti, risultando pienamente coerente con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte in materia di condizione risolutiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24532; Cass. civ., sez.
II, 10 aprile 2012, n. 5692).
L'assetto negoziale - liberamente voluto ed accettato da entrambe le parti
- risulta pienamente conforme ai principi generali dell'autonomia contrattuale.
Invero, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, le parti, nell'ambito dell'autonomia privata, possono prevedere che l'adempimento o l'inadempimento di un'obbligazione posta a carico di una di esse possa costituire evento condizionante l'efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configurando una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento
- adempiente o meno - della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento dedotto in condizione, ma anche perché tale clausola, attribuendo il diritto di recesso unilaterale dal contratto il cui esercizio è rimesso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte, non subordina l'efficacia del contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima (cfr. sul punto, Cass. 11440/2022).
Né, come pure sostenuto dagli impugnanti, emergono dagli atti condotte tenute in pendenza della condizione risolutiva contrastanti con il principio di buona fede e con l'art. 1358 c.c., non essendo emersi elementi dai quali desumere un comportamento ostruzionistico del in pendenza della CP_1
11 condizione, né che lo stesso ne abbia ostacolato l'avveramento.
Neanche risulta applicabile l'art. 1359 c.c., atteso che non è stato allegato né provato che l'evento risolutivo si sia verificato per fatto dolosamente o colposamente imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (Cass. civ., sez. I, 6 giugno 1989, n. 2747; Cass. civ., sez. I,
17 settembre 1980, n. 5291).
Invero, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la tesi prospettata dagli appellanti, secondo cui l'omesso avvio dell'attività ricettiva sarebbe imputabile alla mancata prestazione, da parte del di una garanzia fideiussoria necessaria all'ottenimento del CP_1
finanziamento richiesto ad NV, risulta priva di qualsivoglia fondamento probatorio.
Siffatta deduzione, infatti, non trova alcun riscontro nelle risultanze documentali acquisite agli atti, non risultando l'asserita obbligazione fideiussoria contemplata, né nel contratto stipulato tra le parti, né in alcun atto idoneo a farne emergere la sussistenza.
La inconsistenza della tesi proposta dagli impugnanti emerge poi in maniera ancor più evidente dal testo stesso del contratto in cui le parti, con chiarezza, nell'articolo 8 (rubricato “Diritti del promittente acquirente”), hanno sancito che “… per espresso patto e per essersi di tanto tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo e dell'economia generale del presente contratto, il sig. non è tenuto a versare ulteriori CP_1
somme al sig. nelle casse sociali fino alla Controparte_3 sottoscrizione del contratto definitivo di cessione delle quote sociali”.
Tale esplicito accordo tra le parti smentisce ulteriormente l'ipotesi di sussistenza a carico del di ulteriori obbligazioni, rendendo quindi CP_1
oltremodo evidente che quanto lamentato dagli appellanti non trova alcun riscontro né nelle previsioni contrattuali, né nelle risultanze probatorie.
Quanto alle altre condotte tenute dalle parti nel corso della pendenza della condizione risolutiva, non sono stati allegati elementi oggettivamente rilevanti tali da integrare condotte lesive degli obblighi di correttezza e lealtà negoziale, oppure dirette ad incidere sull'avveramento della condizione risolutiva, risultando le prospettazioni degli impugnanti del tutto prive di concretezza e decisività al fine di dimostrare l'esistenza di un
12 comportamento ostruzionistico da parte del il quale, al contrario, CP_1
ha adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, versando quanto contrattualmente dovuto per la ristrutturazione dell'immobile, nella prospettiva della realizzazione del progetto imprenditoriale comune.
Anche la tesi sostenuta dagli appellanti, secondo cui l'oggetto sociale sarebbe stato comunque perseguito attraverso l'avvio di un'attività ricettiva in un altro immobile locato dalla Moveng S.r.l.s., situata in Santa Croce del
Sannio, appare del tutto infondata.
Parte La volontà delle parti di intraprendere l'attività di presso l'immobile sito in Via Monteoliveto n.33 emerge, infatti, in modo inequivocabile dal tenore del contratto preliminare, come risulta da una pluralità di elementi indiziari già compiutamente analizzati dal giudice di prime cure.
In primo luogo, al preliminare è stato allegato il relativo contratto di locazione dell'immobile in questione, circostanza che, qualora la scelta del luogo fosse stata priva di rilevanza, non avrebbe trovato alcuna giustificazione. Inoltre, l'articolo 3 del contratto specifica che le somme versate per l'acquisto delle quote erano destinate alla copertura dei costi di manutenzione dell'immobile di Via Monteoliveto, con l'obiettivo di avviare l'attività ricettiva. Infine, l'articolo 9 del contratto ribadisce in modo coerente il riferimento all'immobile di Via Monteoliveto.
Neanche può ritenersi che il abbia indebitamente tratto vantaggio CP_1
dal mancato avveramento della condizione o si sia sottratto senza giustificazione all'obbligo di formalizzare il contratto definitivo, a nulla rilevando la circostanza che (sorella della parte appellata), CP_2 in un momento successivo al rilascio dell'immobile di Via Monteoliveto n.
33 da parte della società Moveng s.r.l.s., abbia autonomamente avviato con il coniuge un'attività ricettiva distinta, di cui è risultata unica titolare formale e sostanziale. La predetta, infatti, risulta estranea al contratto preliminare, intercorso tra e i CP_1 Pt_1
Deve rigettarsi anche la doglianza sollevata dagli appellanti volta a censurare la decisione di primo grado in ordine alla disposta restituzione della somma di € 7.000,00, ricevuta dal a titolo di prestito Pt_1 personale. L'erogazione dell'importo in questione risulta, infatti, documentalmente provata attraverso la produzione di una quietanza di
13 pagamento di € 5.000,00 del 13.10.2016 (nel quale sono indicati anche i termini di restituzione), la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta e di un bonifico del 19.1.2017, avente come causale "prestito personale".
Le emergenze processuali di natura documentale, analizzate con puntualità dal giudice di primo grado, dimostrano inequivocabilmente la congruenza della decisione adottata nella sentenza impugnata, oltre che l'evidente superfluità di ulteriore attività istruttoria.
Per le ragioni suesposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio e con attribuzione agli avvocati Raffaele Tortoriello ed Antonio
Masturzi, dichiaratisi antistatari.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con atto di appello notificato in data 19/7/2021, avverso la
[...]
sentenza 4079/2021, del Tribunale di Napoli pubblicata in data 30/04/2021
e notificata in data 17/06/2021, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della parte appellata e con attribuzione agli avvocati Raffaele Tortoriello ed Antonio Masturzi, dichiaratisi antistatari, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
14 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3401/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
4079/2021, del Tribunale di Napoli pubblicata in data 30/04/2021 e notificata in data 17/06/2021,
t r a
, (c.f. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, (c.f. , rappresentati e difesi dell'avv. Pt_2 C.F._2
Nicola Montella (c.f. ); C.F._3
APPELLANTE
e
, (c.f. ), rapp.to e difeso, CP_1 C.F._4
unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Tortoriello (c.f.
) ed Antonio Masturzi (c.f. ); C.F._5 C.F._6
APPELLATA
Oggetto: risoluzione del contratto preliminare.
Conclusioni: come da note di udienza del 12 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2017, CP_1
conveniva in giudizio e innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: "I) accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. alle proprie Parte_1
corrispettive obbligazioni, indicate nel corpo del presente atto;
2) condannare il sig. ed il sig. , in Parte_1 Parte_2
solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento in favore dell'esponente, della somma di Euro 68.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che in sua giustizia ed equità,
l'adito Tribunale riterrà dovuta maggiorata degli interessi dal sorgere del credito al saldo nonché dell'indennizzo anche in via risarcitoria per maggior danno ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita delle redditività del denaro, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condannare
[...] al pagamento dell'esponente dell'ulteriore somma di € Parte_1
7.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che in sua giustizia ed equità l'adito Tribunale riterrà dovuta, maggiorata degli interessi dal sorgere del credito al saldo nonché dell'indennizzo anche in via risarcitoria per maggior danno ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita delle redditività del denaro, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condannare il sig.
ed il sig. in solido ovvero Parte_1 Parte_2
ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio, oltre iva cpa e rimborso forfettario con attribuzione ai procuratori costituiti, anticipatari".
A sostegno della domanda, deduceva:
- di avere stipulato un contratto preliminare, in data 13.10.2016, in virtù del quale, , titolare del 100% delle quote sociali della Parte_1
Moveng S.r.l.s., si obbligava a cedergli il 50% delle stesse, al prezzo di €
48.000,00, versato in due rate, tra il 13 e il 14 ottobre 2016;
2 - che tale importo era necessario per provvedere all'avvio dell'attività ricettiva nell'immobile locato alla Moveng s.r.l.s., ubicato in Napoli alla Via
Monteoliveto n. 33;
- di avere versato al altri € 7.000,00 con due bonifici, a titolo di Pt_1
prestito personale;
- che l'attività ricettiva non era stata avviata nei termini contrattuali;
- di aver diritto, previa risoluzione del contratto ad ottenere dal convenuto la restituzione dell'importo versato oltre al pagamento di una penale di €
20.000,00, ai sensi dell'art. 6 del contratto preliminare stipulato;
- che all'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'importo pari a €
68.000,00 era tenuto, in solido ed in qualità di garante, anche Parte_2
ai sensi dell'art. 7 del contratto.
[...]
Si costituivano e i quali Parte_1 Parte_2
eccepivano:
- che il mancato avvio dell'attività ricettiva nell'immobile di Via Monteoliveto
n.33 era imputabile soltanto all'attore, il quale non avrebbe prestato le garanzie richieste da NV (alla quale si era Parte_1
rivolto al fine di ottenere un finanziamento);
- che l'immobile per cui è causa era gestito dallo stesso con la CP_1
sorella che ne era titolare;
Pt_3
- che l'oggetto sociale era stato conseguito e, pertanto, non vi era alcun loro inadempimento imputabile, atteso che l'obbligazione assunta con il contratto preliminare di cessione di quote era quella di cedere il 50% delle quote sociali della società Moveng S.r.l.s. a CP_1
Parte
- che l'attività di veniva comunque avviata in un immobile sito a
Napoli, in Via Nardones n. 17 (successivamente rettificato in Santa Croce del Sannio, come precisato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., p. 4), atteso che nel contratto preliminare non era espressamente previsto che tale attività dovesse essere svolta nell'immobile di Via
Monteoliveto;
- di non aver mai ricevuto € 7.000,00 a titolo di prestito personale.
I convenuti, pertanto, spiegavano domanda riconvenzionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "
1. In via principale e nel merito rigettare integralmente, per i motivi esposti, tutte le domande ex adverso
3 formulate in quanto assolutamente infondate, inammissibili, improcedibili e comunque illegittime, oltre che assolutamente non provate;
2. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in ragione del rifiuto a sottoscrivere contratto definitivo da parte dell'attore limitare la chiesta restituzione patrimoniale in euro 24.000,00 come da contratto;
3. In via riconvenzionale, e per i motivi esposti, condannare il sig. al pagamento della penale pari ad euro CP_1
24.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal giudicante in ragione del colpevole inadempimento contrattuale di stipula del definitivo;
4. In via riconvenzionale, condannare, altresì, il sig. CP_1
al risarcimento del danno subito dal sig. da quantificarsi in corso di Pt_1
causa, e pari alle somme pagate dal per l'avvio dell'attività in Via Pt_1
Nardones n. 17, in pieno rispetto del contratto preliminare per cui è causa".
Avanzavano, infine, una richiesta di chiamata del terzo ( ), CP_2
che veniva dichiarata inammissibile con decreto del 6.2.2018, sia perché nessuna domanda specifica era stata articolata nei confronti del terzo, sia perché i convenuti non avevano richiesto il differimento d'udienza per effettuare la chiamata del terzo, ex art. 269 comma 2 c.p.c..
All'udienza cartolare del 04/02/2021 le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ordinari previsti dall'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4079/2021, pubblicata in data
30/04/2021 e notificata in data 17/06/2021, così provvedeva: “1) dichiara risolto il contratto preliminare stipulato dalle parti in data 13.10.2016; 2) per l'effetto di cui sub 1) condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Pt_2 CP_1
dell'importo di Euro 68.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 18.7.2017 al 10.10.2017, ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
3) condanna
[...]
al pagamento, in favore di , dell'importo di Parte_1 CP_1
Euro 7.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal
18.7.2017 al 10.10.2017, ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
4) rigetta la domanda
4 riconvenzionale; 5) condanna e , Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1
lite che liquida in complessivi Euro 14.250,00, di cui Euro 820,00 per esborsi ed Euro 13.430,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti Raffaele Tortoriello ed Antonio Masturzi, dichiaratisi anticipatari”.
Il giudizio di appello
e , con atto di appello notificato in Parte_1 Parte_2
data 19.7.2021 a hanno impugnato la predetta sentenza, CP_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 283
c.p.c. l'esecuzione della impugnata sentenza di 1° grado, ricorrendo i gravi motivi innanzi esposti e, quindi, sia il “fumus boni iuris”, sia il “periculum in mora”; 2) Ammettere, ai sensi dell' art. 356 c.p.c. la prova testimoniale così come ritualmente articolata dai Sig.ri nel giudizio di primo Pt_1
grado nella memoria ex art. 183 VI co. II termine c.p.c. che ivi si trascrive integralmente... 3) In via principale, accogliere integralmente il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n° 4079/2021, pubblicata in data 30/04/2021, dal Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Fabio Perrella, nel giudizio recante n. di R.g. 28482/2017.
4) Ritenere e dichiararsi, in riforma della appellata sentenza, meritevoli di accoglimento le censure rappresentate nel presente atto, e pertanto fondati i vizi di cui è connotata la sentenza di 1° grado, e pertanto riformare l'impugnata sentenza così come indicato nel presente atto 5)
Sempre in via principale, accertare e dichiarare, in virtù della condotta improntata al canone di buona fede da parte del Sig. Parte_1 nell'esecuzione del contratto preliminare stipulato con il Sig.
[...] [...] in data 13.10.2016, l'insussistenza dei presupposti per la CP_1
risoluzione di diritto del contratto preliminare di cui è causa, e pertanto dichiarare l'assenza del diritto del Sig. alla restituzione CP_1 dell'importo di € 48.000,00 nonché la mancanza dei presupposti per il pagamento da parte degli odierni appellanti, in favore del Sig. CP_1 dell'importo di € 20.000,00 a titolo di penale;
6) Nella denegata ipotesi in
5 cui anche l'Ecc.ma Corte di appello dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto preliminare di cessione delle quote del 13.10.2016, si chiede dichiarare che gli odierni appellanti siano tenuti esclusivamente alla restituzione dell'importo di €
48.000,00 e non anche della penale di € 20.000,00; 7) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di appello di Napoli dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto preliminare di cessione delle quote del 13.10.2016, considerato il rifiuto ingiustificato a sottoscrivere il contratto definitivo da parte del Sig.
[...]
si chiede di limitare la restituzione patrimoniale, a carico degli CP_1 odierni appellanti, esclusivamente per l'importo di € 24.000,00, pari al 50% dell'importo corrisposto dal Sig. al Sig. , CP_1 Parte_1
così come richiesto al capo n. 2 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado dei Sig.ri Parte_2
e , in applicazione dell'art. 9 del contratto
[...] Parte_1
preliminare oggetto della presente controversia. 8) Accertare e dichiarare la non debenza dell'importo di € 7.000.00 da parte del Sig. Parte_1
in favore del Sig. non essendo previsto alcun obbligo
[...] CP_1
restitutorio di tale importo nel contratto preliminare del 13.10.2016. 9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore. 10) Nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente appello, si chiede all' Ecc.ma Corte di appello di Napoli di compensare le spese di lite del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio chiedendo: “1) dichiarare CP_1
inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'avverso appello ed ogni avversa richiesta, per tutti i motivi esposti in questa sede, nonché per tutti quelli di cui al primo grado del presente giudizio da intendersi qui per ripetuti e trascritti, parola per parola, nessuno escluso e/o eccettuato, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli;
2) condannare i sig.ri e , in Parte_1 Parte_2
solido, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; 3) condannare i sig.ri e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio,
6 oltre IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, rilevando che il Tribunale avrebbe errato nel non applicare alla fattispecie il principio di buona fede contrattuale, in contrasto con il
7 consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Secondo la ricostruzione degli impugnanti, la pronuncia si porrebbe in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, espresso nelle sentt. n.
23868/2015 e n. 21836/2014, in base al quale, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa sarebbe imprescindibile l'accertamento della responsabilità della parte inadempiente, alla luce del principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.
In particolare, il mancato avvio dell'attività non sarebbe dipeso da una condotta inadempiente del promittente venditore ( , bensì da quella Pt_1
del promissario acquirente ( , che avrebbe omesso di fornire la CP_1 garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento del finanziamento da
NV, compromettendo così, di fatto, la possibilità di adempimento del preliminare.
Il avrebbe unilateralmente risolto il contratto prima del termine CP_1
pattuito, con motivazioni pretestuose, avviando poi, in via personale e per interposta persona (la sorella), la medesima attività presso lo stesso immobile, sfruttando in maniera opportunistica l'operato e gli investimenti del Pt_1
Il Tribunale avrebbe ignorato tali circostanze, espressione di mala fede, preferendo attenersi a una lettura formalistica delle pattuizioni contrattuali e trascurando l'effettivo comportamento delle parti e la loro reciproca cooperazione.
Risulterebbe poi infondata la condanna al pagamento della somma di €
7.000,00, qualificata come restituzione di un prestito personale, poiché tale importo non troverebbe fondamento né nel contratto preliminare, né nella dinamica degli accordi tra le parti.
La valutazione probatoria su tale punto risulterebbe, pertanto, carente e viziata da superficialità.
Con un secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano l'omessa valutazione delle prove documentali nonché il rigetto immotivato delle istanze istruttorie.
Rilevano, in particolare, che il giudice di primo grado abbia omesso di motivare il rigetto della richiesta di ammissione delle prove testimoniali,
8 destinate a comprovare la volontà del di avviare l'attività e Pt_1
l'ostruzionismo del nel fornire la garanzia necessaria. CP_1
Inoltre, il giudice avrebbe completamente omesso di valutare la documentazione prodotta, tra cui: la comunicazione con cui si sollecitava la stipula del contratto definitivo;
la visura attestante l'avvio dell'attività da parte del per il tramite di un terzo;
nonché la comunicazione di CP_1
risoluzione anticipata, priva di qualsiasi giustificazione.
L'appello non può trovare accoglimento.
In via preliminare, la Corte condivide la qualificazione giuridica della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto sottoscritto dalle parti, ritenendo che la stessa no rientri nel paradigma di cui all'art. 1456 c.c., integrando, invece, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, una condizione risolutiva, come delineata dall'art. 1353 c.c.
Come affermato da giurisprudenza consolidata, “si ha clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) quando le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. La clausola risolutiva espressa, pertanto, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per
l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere”
(Cass. 1-8-2007 n. 16993; Cass. 5-1- 2005 n. 167).
Diversamente, la condizione risolutiva è un elemento strutturale del contratto che subordina la sua efficacia duratura al verificarsi di un evento futuro e incerto, indipendentemente da ogni valutazione di colpevolezza.
Essa opera ex lege, senza che sia necessaria una manifestazione di volontà né un accertamento dell'imputabilità dell'evento (Cass. civ., sez.
III, 5 ottobre 2018, n. 24532; Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2012, n. 5692;
Cass. civ., sez. II, 27 novembre 1992, n. 12708).
9 Correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che la clausola in oggetto configuri una condizione risolutiva unilaterale di inadempimento
(ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza: cfr. Cass. nn. 24299/2006,
17287/2013) e non una clausola risolutiva espressa, avendo le parti ricollegato l'effetto risolutivo del contratto al fatto obiettivo del mancato avvio dell'attività ricettiva, a prescindere da qualsiasi indagine circa le ragioni che abbiano potuto determinarlo, e quindi circa l'imputabilità o meno dell'inadempimento del debitore. Di conseguenza non era neanche necessaria la manifestazione di volontà, da parte dell'attore/odierno appellato, di volersi avvalere della clausola, rilevando, viceversa, eventualmente soltanto la volontà contraria di volersene avvalere, non manifestata.
Ritiene il Collegio che le allegazioni prodotte dagli appellanti non siano in alcun modo idonee a sovvertire il convincimento espresso dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente qualificato la clausola di cui all'art. 6 del contratto preliminare come condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c., e non come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
L'analisi ermeneutica della clausola contrattuale (la quale recita testualmente: "l'impossibilità di dar vita all'attività ricettiva e, quindi, di conseguire l'oggetto sociale e, comunque, il mancato avvio dell'attività ricettiva entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo (avvenuta il 13.10.2016) per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà del promittente venditore, comporterà la risoluzione del presente accordo
e la restituzione da parte del promittente venditore al promittente acquirente, della somma versata, nonché il versamento di una penale, transattivamente e preventivamente determinata e, quindi, insuscettibile di riduzione, quantificata in Euro 20.000,00, con salvezza dell'eventuale maggior danno”) evidenzia in modo inequivocabile la volontà delle parti di subordinare la persistenza del vincolo negoziale all'avverarsi di un evento futuro e incerto, del tutto oggettivo e slegato da qualsiasi valutazione in termini di responsabilità soggettiva.
In particolare, l'utilizzo della locuzione “per qualsivoglia motivo” manifesta con chiarezza l'intento delle parti di conferire una rilevanza esclusivamente fattuale al mancato avvio dell'attività ricettiva entro il
10 termine pattuito, escludendo ex ante qualsiasi indagine circa la colpa, il dolo o l'imputabilità del mancato adempimento.
L'effetto risolutivo del contratto si configura, pertanto, come automatico, in quanto derivante unicamente dal verificarsi dell'evento dedotto in condizione (mancato avvio dell'attività nell'immobile locato in Via
Monteoliveto n.33).
Ne consegue che il meccanismo risolutivo delineato dal contratto non richiede alcuna valutazione in ordine all'imputabilità soggettiva.
L'impostazione accolta dal Tribunale, che si intende condividere, si fonda su una corretta interpretazione della clausola negoziale alla luce del criterio della volontà delle parti, risultando pienamente coerente con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte in materia di condizione risolutiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24532; Cass. civ., sez.
II, 10 aprile 2012, n. 5692).
L'assetto negoziale - liberamente voluto ed accettato da entrambe le parti
- risulta pienamente conforme ai principi generali dell'autonomia contrattuale.
Invero, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, le parti, nell'ambito dell'autonomia privata, possono prevedere che l'adempimento o l'inadempimento di un'obbligazione posta a carico di una di esse possa costituire evento condizionante l'efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configurando una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento
- adempiente o meno - della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento dedotto in condizione, ma anche perché tale clausola, attribuendo il diritto di recesso unilaterale dal contratto il cui esercizio è rimesso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte, non subordina l'efficacia del contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima (cfr. sul punto, Cass. 11440/2022).
Né, come pure sostenuto dagli impugnanti, emergono dagli atti condotte tenute in pendenza della condizione risolutiva contrastanti con il principio di buona fede e con l'art. 1358 c.c., non essendo emersi elementi dai quali desumere un comportamento ostruzionistico del in pendenza della CP_1
11 condizione, né che lo stesso ne abbia ostacolato l'avveramento.
Neanche risulta applicabile l'art. 1359 c.c., atteso che non è stato allegato né provato che l'evento risolutivo si sia verificato per fatto dolosamente o colposamente imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (Cass. civ., sez. I, 6 giugno 1989, n. 2747; Cass. civ., sez. I,
17 settembre 1980, n. 5291).
Invero, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la tesi prospettata dagli appellanti, secondo cui l'omesso avvio dell'attività ricettiva sarebbe imputabile alla mancata prestazione, da parte del di una garanzia fideiussoria necessaria all'ottenimento del CP_1
finanziamento richiesto ad NV, risulta priva di qualsivoglia fondamento probatorio.
Siffatta deduzione, infatti, non trova alcun riscontro nelle risultanze documentali acquisite agli atti, non risultando l'asserita obbligazione fideiussoria contemplata, né nel contratto stipulato tra le parti, né in alcun atto idoneo a farne emergere la sussistenza.
La inconsistenza della tesi proposta dagli impugnanti emerge poi in maniera ancor più evidente dal testo stesso del contratto in cui le parti, con chiarezza, nell'articolo 8 (rubricato “Diritti del promittente acquirente”), hanno sancito che “… per espresso patto e per essersi di tanto tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo e dell'economia generale del presente contratto, il sig. non è tenuto a versare ulteriori CP_1
somme al sig. nelle casse sociali fino alla Controparte_3 sottoscrizione del contratto definitivo di cessione delle quote sociali”.
Tale esplicito accordo tra le parti smentisce ulteriormente l'ipotesi di sussistenza a carico del di ulteriori obbligazioni, rendendo quindi CP_1
oltremodo evidente che quanto lamentato dagli appellanti non trova alcun riscontro né nelle previsioni contrattuali, né nelle risultanze probatorie.
Quanto alle altre condotte tenute dalle parti nel corso della pendenza della condizione risolutiva, non sono stati allegati elementi oggettivamente rilevanti tali da integrare condotte lesive degli obblighi di correttezza e lealtà negoziale, oppure dirette ad incidere sull'avveramento della condizione risolutiva, risultando le prospettazioni degli impugnanti del tutto prive di concretezza e decisività al fine di dimostrare l'esistenza di un
12 comportamento ostruzionistico da parte del il quale, al contrario, CP_1
ha adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, versando quanto contrattualmente dovuto per la ristrutturazione dell'immobile, nella prospettiva della realizzazione del progetto imprenditoriale comune.
Anche la tesi sostenuta dagli appellanti, secondo cui l'oggetto sociale sarebbe stato comunque perseguito attraverso l'avvio di un'attività ricettiva in un altro immobile locato dalla Moveng S.r.l.s., situata in Santa Croce del
Sannio, appare del tutto infondata.
Parte La volontà delle parti di intraprendere l'attività di presso l'immobile sito in Via Monteoliveto n.33 emerge, infatti, in modo inequivocabile dal tenore del contratto preliminare, come risulta da una pluralità di elementi indiziari già compiutamente analizzati dal giudice di prime cure.
In primo luogo, al preliminare è stato allegato il relativo contratto di locazione dell'immobile in questione, circostanza che, qualora la scelta del luogo fosse stata priva di rilevanza, non avrebbe trovato alcuna giustificazione. Inoltre, l'articolo 3 del contratto specifica che le somme versate per l'acquisto delle quote erano destinate alla copertura dei costi di manutenzione dell'immobile di Via Monteoliveto, con l'obiettivo di avviare l'attività ricettiva. Infine, l'articolo 9 del contratto ribadisce in modo coerente il riferimento all'immobile di Via Monteoliveto.
Neanche può ritenersi che il abbia indebitamente tratto vantaggio CP_1
dal mancato avveramento della condizione o si sia sottratto senza giustificazione all'obbligo di formalizzare il contratto definitivo, a nulla rilevando la circostanza che (sorella della parte appellata), CP_2 in un momento successivo al rilascio dell'immobile di Via Monteoliveto n.
33 da parte della società Moveng s.r.l.s., abbia autonomamente avviato con il coniuge un'attività ricettiva distinta, di cui è risultata unica titolare formale e sostanziale. La predetta, infatti, risulta estranea al contratto preliminare, intercorso tra e i CP_1 Pt_1
Deve rigettarsi anche la doglianza sollevata dagli appellanti volta a censurare la decisione di primo grado in ordine alla disposta restituzione della somma di € 7.000,00, ricevuta dal a titolo di prestito Pt_1 personale. L'erogazione dell'importo in questione risulta, infatti, documentalmente provata attraverso la produzione di una quietanza di
13 pagamento di € 5.000,00 del 13.10.2016 (nel quale sono indicati anche i termini di restituzione), la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta e di un bonifico del 19.1.2017, avente come causale "prestito personale".
Le emergenze processuali di natura documentale, analizzate con puntualità dal giudice di primo grado, dimostrano inequivocabilmente la congruenza della decisione adottata nella sentenza impugnata, oltre che l'evidente superfluità di ulteriore attività istruttoria.
Per le ragioni suesposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio e con attribuzione agli avvocati Raffaele Tortoriello ed Antonio
Masturzi, dichiaratisi antistatari.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con atto di appello notificato in data 19/7/2021, avverso la
[...]
sentenza 4079/2021, del Tribunale di Napoli pubblicata in data 30/04/2021
e notificata in data 17/06/2021, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della parte appellata e con attribuzione agli avvocati Raffaele Tortoriello ed Antonio Masturzi, dichiaratisi antistatari, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
14 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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