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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9990 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazione di testamento olografo e scioglimento di comunione ereditaria, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Limonciello con la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Loggia dei Pisani, 25;
-Attrice-
E
, nata a [...] il [...], C.F. CP C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Continisio, domiciliatario in Napoli, alla via
Kerbaker, 81;
-Convenuta-
Conclusioni: per : come da atto di citazione;
Parte_1
per : come da comparsa di risposta. CP
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio la sorella per ottenere la divisione Parte_1 CP giudiziale dell'immobile sito in Napoli, alla via Umberto Zanotti Bianco n. 40, caduto in successione del defunto padre e il pagamento di un'indennità di occupazione Persona_1 dell'immobile da parte della convenuta a decorrere dalla data del decesso del de cuius. 2
Ha dedotto, in particolare, che:
-. il padre, nato a [...] il [...], era ivi deceduto ab intestato il Persona_1
5.12.2011, lasciando a sé superstiti le due figlie, e;
Pt_1 CP
-. in data 4.6.2015 aveva presentato la dichiarazione di successione in cui CP
riconosceva entrambe le sorelle come eredi legittime di e dichiarava che Persona_1
l'asse ereditario del de cuius era composto da un immobile in Napoli alla via Umberto Zanotti
Bianco, 40;
-. la sorella , nonostante le richieste dell'attrice, non aveva inteso addivenire ad una CP divisione dell'immobile;
-. effettuati accertamenti, al catasto l'immobile de quo era risultato intestato esclusivamente a e ciò - “secondo quanto riportato nella visura” catastale - “in virtù di un CP
testamento olografo pubblicato dal notaio di Roseto relativamente alla successione Per_2 testamentaria di ”; Persona_1
-. in realtà, la menzione nella visura catastale è errata, poiché il testamento indicato nella stessa consiste “nel verbale di pubblicazione di un testamento olografo attribuito non già a
– come si leggeva nella visura – ma a tale ”, zia di Persona_1 Persona_3
e prozia di , “nel quale la medesima, revocando ogni suo Persona_1 CP
precedente testamento, scriveva: 'nomino a morte mia e di mio PO nato a [...]
Napoli il 4 agosto 1941, erede universale di tutti i miei beni alla mia proPO
[...]
nata a [...] il [...]”; CP
-. da visura acquisita dall'Agenzia delle Entrate risulta che intestatario dell'immobile era
“per effetto della dichiarazione di successione di in data Persona_1 Persona_3
3.3.2007” e da “visura storica sull'immobile” acquisita “dal notaio di Roseto” Per_2 dell'1.6.2021 “si evince che l'immobile è stato intestato a … fino al 5.12.2011 Persona_1
(data della sua morte) e successivamente al 5.12.2011 a , per CP_2 Parte_1 effetto della dichiarazione di successione” di cui sopra;
-. “non può esservi dubbio, pertanto, che alla data della sua morte … [era] Persona_1 pieno proprietario dell'immobile lasciatogli in eredità dalla zia ”; Persona_3
-. “mai, nel corso degli anni … trascorsi dalla morte [di] … Persona_1 CP ha fatto menzione del testamento in base al quale … ha ritenuto di poter divenire unica intestataria dell'immobile di proprietà di suo padre” e comunque “di tale documento si contesta l'autenticità”;
-. “il suddetto testamento olografo … sarebbe comunque inidoneo a consentire a … CP
di diventare unica proprietaria dell'immobile per cui è causa”, atteso che
[...] Per_3 3
… è morta il 30 marzo del 2007” e “alla data del 23.7.2021, a cui risale il Per_3
verbale di pubblicazione del testamento e l'accettazione, era quindi … decorso il termine di prescrizione decennale … entro il quale … avrebbe dovuto accettare l'eredità CP della prozia”, atteso che secondo la Cassazione (sent. n. 264/2013), il termine decorre dalla data della morte, anche se il testamento viene scoperto e pubblicato successivamente;
-. La nullità della “disposizione testamentaria con la quale … avrebbe Persona_3
nominato sua erede universale la proPO 'a morte mia e di mio PO CP [...]
, violando il divieto della c.d. doppia vocazione successiva, non ammessa dal Per_1
nostro ordinamento, che consente eccezioni solo in presenza di sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c. e di sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c., i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie;
-. “dall'accertamento … della [sua] qualità di erede legittima del padre , Persona_1 proprietario dell'immobile per cui è causa, discende il diritto dell'odierna attrice a chiedere la divisione” che, trattandosi di immobile non divisibile, dovrà avvenire con le modalità di cui all'art. 720 c.c.;
-. occupa l'immobile caduto in successione senza corrisponderle alcunchè, CP
nonostante le richieste fatte.
Ha chiesto, pertanto,vinte le distraende spese di lite, di:
“in via preliminare:
-. accertare … che l'immobile sito in Napoli alla via Umberto Zanotti Bianco n. 40 – Sc. B … fino alla data del 5.12.2011 è stato di proprietà [di]… , che ne è divenuto Persona_1 proprietario in virtù del testamento pubblico [di]… ; Persona_3
-. accertare … che l'immobile in questione è, quindi, caduto nella successione [di]…
, deceduto senza lasciare testamento e lasciando quali eredi legittime le figlie Persona_1
e;
Parte_1 CP
-. accertare e dichiarare che il testamento olografo attribuito a in virtù del Persona_3 quale la convenuta ha intestato a sé sola la proprietà dell'appartamento di cui CP sopra è privo di validità, e per l'effetto priva di validità è anche la voltura dell'intestazione dell'appartamento a nome della sola , ordinando la cancellazione della CP
voltura stessa;
-. accertare … che, in ogni caso, il diritto [di]… ad accettare l'eredità della CP
prozia è prescritto per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 Persona_3
c.c., onde l'accettazione effettuata è priva di valore e, per l'effetto, priva di valore è anche la 4
voltura dell'intestazione dell'appartamento a nome della sola , ordinando la CP
cancellazione della voltura stessa;
in via principale
-. accertato … che … , unitamente alla sorella , è coerede Parte_1 CP legittima del padre per una quota pari al 50% dell'asse ereditario, disporre Persona_1 la divisione dell'eredità, consistente nell'immobile sito in Napoli alla Via Umberto Zanotti
Bianco n. 40 – Sc. B, ove necessario a ciò provvedendo ai sensi e nelle modalità di cui all'art.
720 c.c. ed emettendo ogni provvedimento necessario a far sì che… consegua Parte_1
la liquidazione della propria quota ereditaria, pari a € 75.000,00 – o alla somma eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito dell'espletanda
CTU - eventualmente anche disponendo la vendita all'incanto del medesimo bene immobile;
-. accertato … che dal 5.12.2011, data in cui è deceduto… , …Caterina Persona_1 CP occupa l'immobile per cui è causa senza corrispondere alcuna indennità …, condannare…
a corrisponder[le] … la somma di € 435,00 mensili – o la somma CP eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare a seguito dell'espletanda
CTU - a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile dal 5.12.2011 fino alla data in cui tale occupazione avrà termine”.
, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata, vinte le CP
spese di lite, eccependo, in particolare:
- l'onere dell'attrice di provare la non autenticità del testamento olografo di Persona_3
[...]
- che la disposizione contenuta nel testamento della de cuius che nominava Persona_3
erede sostituta dopo la morte di è una fattispecie legittima di CP Persona_1
sostituzione fidecommissaria;
-. che il termine decennale per l'accettazione dell'eredità decorre dalla morte di Per_1
beneficiario intermedio del fedecommesso.
[...]
Espletato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., prodotta documentazione, essendo la causa matura per la decisione sull'an dividendum sit, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Sono stati, pertanto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Giova premettere che all'esito di una travagliata elaborazione giurisprudenziale, culminata nella pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015 n.
12307), è stato affermato con chiarezza il principio per cui “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza 5
della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”. Tale principio si fonda sull'applicazione dei criteri generali in materia di accertamento negativo, secondo cui chi assume un fatto negativo (in questo caso, la non riconducibilità al de cuius della scrittura testamentaria) è tenuto a dimostrarlo attraverso prove specifiche, non potendo fondare la propria doglianza su mere allegazioni o su generiche contestazioni.
Nel caso di specie, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio così delineato. Parte_1
L'attrice, infatti, si è limitata a contestare in via generica l'autenticità del testamento olografo, senza tuttavia introdurre alcuna domanda formale di accertamento negativo della sua provenienza, avendo chiesto genericamente di accertare che il testamento è “privo di validità”; né ha allegato o dedotto mezzi istruttori idonei a provare la non riconducibilità della scheda testamentaria alla mano di Persona_3
In particolare, l'attrice ha unicamente richiesto che il Tribunale disponesse l'acquisizione agli atti del giudizio dell'originale di un precedente testamento pubblico redatto dalla stessa de cuius, al fine di procedere a una perizia calligrafica comparativa tra quest'ultimo e il successivo testamento olografo del quale si contesta l'autenticità.
Tale richiesta, tuttavia, si risolve in un'attività istruttoria meramente esplorativa, non preceduta da un'adeguata allegazione in fatto o da elementi probatori (scritture comparative, perizia grafologica, prove testimoniali etc) idonei a mettere in dubbio la paternità del testamento, e finalizzata unicamente a verificare se possa emergere, per via tecnica, un elemento a sostegno della tesi dell'attrice.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la consulenza tecnica d'ufficio non può mai essere utilizzata per supplire al difetto di prova o per sopperire all'inerzia della parte nell'allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa. Ancor più nel caso di una domanda di accertamento negativo – quale quella che l'attrice avrebbe dovuto proporre – l'onere di allegazione e di prova resta fermamente a suo carico. Una richiesta istruttoria generica e non sorretta da un'effettiva domanda di accertamento negativo non può costituire di per sé una prova, né legittimare l'ammissione di una perizia calligrafica, che finirebbe per assumere una funzione esplorativa vietata dall'ordinamento.
La mera contestazione dell'autenticità del testamento, pertanto, non è sufficiente a inficiare la presunzione di autenticità che assiste il documento olografo conforme nei requisiti formali richiesti dall'art. 602 c.c. La scheda testamentaria oggetto di causa, infatti, presenta tutti i 6
requisiti richiesti dalla legge – ossia l'autografia, la sottoscrizione e la data – e non vi sono elementi oggettivi che possano far dubitare della sua genuinità.
Alla luce di quanto sopra, va rigettata la domanda di accertamento della “non validità” del testamento nella parte in cui l'attrice contesta genericamente l'autenticità del testamento olografo.
3.- E' fondata, invece, la domanda dell'attrice di accertamento della non validità – e dunque della nullità – del testamento olografo datato 31 luglio 2002, pubblicato il 23 luglio 2021, di per violazione del divieto di sostituzione testamentaria nei casi non previsti Persona_3
dalla legge.
In particolare, con il testamento olografo per cui è causa dispose quanto Persona_3 segue: “Nomino a morte mia e di mio PO SE NZ nato a [...] il [...], erede universale di tutti i miei bene alla mia promipote SE TE nata a [...] il [...]”.
La disposizione testamentaria, per come formulata, realizza una doppia vocazione successiva e viola il principio di unicità della vocazione ereditaria, stabilito dal nostro ordinamento.
In particolare, l'art. 692 ultimo comma c.c. che vieta espressamente la successione testamentaria a più gradi successivi e cioè la possibilità che il testatore disponga in favore di un secondo soggetto alla morte del primo chiamato, sancendone la nullità.
Il nostro ordinamento, infatti, riconosce la validità solo di due tipi di sostituzione e cioè nelle ipotesi eccezionali della:
-. sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.), che consente al testatore di designare un altro erede nel caso in cui il primo istituito non possa o non voglia accettare l'eredità;
-. sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.), ammessa solo in casi tassativi, ossia quando il primo chiamato è interdetto o minore di età, o in condizioni di abituale infermità di mente.
Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.
Invero, non era interdetto né incapace, né a suo carico risultano obblighi di Persona_1
conservazione o restituzione dei beni ereditari, tali da giustificare l'applicazione dell'eccezionale istituto della sostituzione fedecommissaria, come erroneamente sostenuto dalla convenuta.
Neppure è configurabile una valida sostituzione ordinaria, poiché aveva già Persona_1 accettato l'eredità della zia nel 2007 ed era dunque pienamente investito Persona_3
della qualità di erede.
Ne consegue che le disposizioni di cui al testamento olografo di si pongono Persona_3 in contrasto con il principio di unicità della vocazione ereditaria, secondo cui l'erede viene 7
designato in modo definitivo in un unico momento, senza che sia possibile attribuire lo stesso bene, per testamento, a due soggetti successivi in tempi diversi, in ragione del decesso del primo e al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge sopra esaminati.
Pertanto, il testamento olografo del 31 luglio 2002 di deve essere dichiarato Persona_3 nullo, atteso che tale disposizione realizza una vocazione successiva vietata dall'art. 692 ultimo comma c.c.
4.- La presente sentenza, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del testamento olografo di
è soggetta a trascrizione ex art. 2643 c.p.c., incidendo sull'efficacia delle Persona_3
trascrizioni eventualmente eseguite sulla base del testamento dichiarato nullo. Sulla base della stessa, inoltre, potrà essere presentata voltura catastale per rettifica.
5.- La causa deve essere ancora istruita sulle domande di divisione e rendiconto proposte dall'attrice. Come da separata ordinanza, pertanto, va disposta la rimessione della causa sul ruolo in fase istruttoria.
6. In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia terminativa del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando:
1). Dichiara la nullità del testamento olografo datato 31 luglio 2002 a firma di Persona_3
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 30.3.2007, pubblicato con verbale per
[...] notaio di Roseto del 23.7.2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Persona_4
Napoli il 28.7.2021 al n. 16499, trascritto a Napoli il 28.7.2021 al n. 24250 RG, n. 17617 RP;
2). Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione del giudizio sul ruolo del Giudice Istruttore;
3). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il giudice relatore estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta CALISE Dott. Pietro LUPI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9990 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazione di testamento olografo e scioglimento di comunione ereditaria, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Limonciello con la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Loggia dei Pisani, 25;
-Attrice-
E
, nata a [...] il [...], C.F. CP C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Continisio, domiciliatario in Napoli, alla via
Kerbaker, 81;
-Convenuta-
Conclusioni: per : come da atto di citazione;
Parte_1
per : come da comparsa di risposta. CP
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio la sorella per ottenere la divisione Parte_1 CP giudiziale dell'immobile sito in Napoli, alla via Umberto Zanotti Bianco n. 40, caduto in successione del defunto padre e il pagamento di un'indennità di occupazione Persona_1 dell'immobile da parte della convenuta a decorrere dalla data del decesso del de cuius. 2
Ha dedotto, in particolare, che:
-. il padre, nato a [...] il [...], era ivi deceduto ab intestato il Persona_1
5.12.2011, lasciando a sé superstiti le due figlie, e;
Pt_1 CP
-. in data 4.6.2015 aveva presentato la dichiarazione di successione in cui CP
riconosceva entrambe le sorelle come eredi legittime di e dichiarava che Persona_1
l'asse ereditario del de cuius era composto da un immobile in Napoli alla via Umberto Zanotti
Bianco, 40;
-. la sorella , nonostante le richieste dell'attrice, non aveva inteso addivenire ad una CP divisione dell'immobile;
-. effettuati accertamenti, al catasto l'immobile de quo era risultato intestato esclusivamente a e ciò - “secondo quanto riportato nella visura” catastale - “in virtù di un CP
testamento olografo pubblicato dal notaio di Roseto relativamente alla successione Per_2 testamentaria di ”; Persona_1
-. in realtà, la menzione nella visura catastale è errata, poiché il testamento indicato nella stessa consiste “nel verbale di pubblicazione di un testamento olografo attribuito non già a
– come si leggeva nella visura – ma a tale ”, zia di Persona_1 Persona_3
e prozia di , “nel quale la medesima, revocando ogni suo Persona_1 CP
precedente testamento, scriveva: 'nomino a morte mia e di mio PO nato a [...]
Napoli il 4 agosto 1941, erede universale di tutti i miei beni alla mia proPO
[...]
nata a [...] il [...]”; CP
-. da visura acquisita dall'Agenzia delle Entrate risulta che intestatario dell'immobile era
“per effetto della dichiarazione di successione di in data Persona_1 Persona_3
3.3.2007” e da “visura storica sull'immobile” acquisita “dal notaio di Roseto” Per_2 dell'1.6.2021 “si evince che l'immobile è stato intestato a … fino al 5.12.2011 Persona_1
(data della sua morte) e successivamente al 5.12.2011 a , per CP_2 Parte_1 effetto della dichiarazione di successione” di cui sopra;
-. “non può esservi dubbio, pertanto, che alla data della sua morte … [era] Persona_1 pieno proprietario dell'immobile lasciatogli in eredità dalla zia ”; Persona_3
-. “mai, nel corso degli anni … trascorsi dalla morte [di] … Persona_1 CP ha fatto menzione del testamento in base al quale … ha ritenuto di poter divenire unica intestataria dell'immobile di proprietà di suo padre” e comunque “di tale documento si contesta l'autenticità”;
-. “il suddetto testamento olografo … sarebbe comunque inidoneo a consentire a … CP
di diventare unica proprietaria dell'immobile per cui è causa”, atteso che
[...] Per_3 3
… è morta il 30 marzo del 2007” e “alla data del 23.7.2021, a cui risale il Per_3
verbale di pubblicazione del testamento e l'accettazione, era quindi … decorso il termine di prescrizione decennale … entro il quale … avrebbe dovuto accettare l'eredità CP della prozia”, atteso che secondo la Cassazione (sent. n. 264/2013), il termine decorre dalla data della morte, anche se il testamento viene scoperto e pubblicato successivamente;
-. La nullità della “disposizione testamentaria con la quale … avrebbe Persona_3
nominato sua erede universale la proPO 'a morte mia e di mio PO CP [...]
, violando il divieto della c.d. doppia vocazione successiva, non ammessa dal Per_1
nostro ordinamento, che consente eccezioni solo in presenza di sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c. e di sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c., i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie;
-. “dall'accertamento … della [sua] qualità di erede legittima del padre , Persona_1 proprietario dell'immobile per cui è causa, discende il diritto dell'odierna attrice a chiedere la divisione” che, trattandosi di immobile non divisibile, dovrà avvenire con le modalità di cui all'art. 720 c.c.;
-. occupa l'immobile caduto in successione senza corrisponderle alcunchè, CP
nonostante le richieste fatte.
Ha chiesto, pertanto,vinte le distraende spese di lite, di:
“in via preliminare:
-. accertare … che l'immobile sito in Napoli alla via Umberto Zanotti Bianco n. 40 – Sc. B … fino alla data del 5.12.2011 è stato di proprietà [di]… , che ne è divenuto Persona_1 proprietario in virtù del testamento pubblico [di]… ; Persona_3
-. accertare … che l'immobile in questione è, quindi, caduto nella successione [di]…
, deceduto senza lasciare testamento e lasciando quali eredi legittime le figlie Persona_1
e;
Parte_1 CP
-. accertare e dichiarare che il testamento olografo attribuito a in virtù del Persona_3 quale la convenuta ha intestato a sé sola la proprietà dell'appartamento di cui CP sopra è privo di validità, e per l'effetto priva di validità è anche la voltura dell'intestazione dell'appartamento a nome della sola , ordinando la cancellazione della CP
voltura stessa;
-. accertare … che, in ogni caso, il diritto [di]… ad accettare l'eredità della CP
prozia è prescritto per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 Persona_3
c.c., onde l'accettazione effettuata è priva di valore e, per l'effetto, priva di valore è anche la 4
voltura dell'intestazione dell'appartamento a nome della sola , ordinando la CP
cancellazione della voltura stessa;
in via principale
-. accertato … che … , unitamente alla sorella , è coerede Parte_1 CP legittima del padre per una quota pari al 50% dell'asse ereditario, disporre Persona_1 la divisione dell'eredità, consistente nell'immobile sito in Napoli alla Via Umberto Zanotti
Bianco n. 40 – Sc. B, ove necessario a ciò provvedendo ai sensi e nelle modalità di cui all'art.
720 c.c. ed emettendo ogni provvedimento necessario a far sì che… consegua Parte_1
la liquidazione della propria quota ereditaria, pari a € 75.000,00 – o alla somma eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito dell'espletanda
CTU - eventualmente anche disponendo la vendita all'incanto del medesimo bene immobile;
-. accertato … che dal 5.12.2011, data in cui è deceduto… , …Caterina Persona_1 CP occupa l'immobile per cui è causa senza corrispondere alcuna indennità …, condannare…
a corrisponder[le] … la somma di € 435,00 mensili – o la somma CP eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare a seguito dell'espletanda
CTU - a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile dal 5.12.2011 fino alla data in cui tale occupazione avrà termine”.
, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata, vinte le CP
spese di lite, eccependo, in particolare:
- l'onere dell'attrice di provare la non autenticità del testamento olografo di Persona_3
[...]
- che la disposizione contenuta nel testamento della de cuius che nominava Persona_3
erede sostituta dopo la morte di è una fattispecie legittima di CP Persona_1
sostituzione fidecommissaria;
-. che il termine decennale per l'accettazione dell'eredità decorre dalla morte di Per_1
beneficiario intermedio del fedecommesso.
[...]
Espletato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., prodotta documentazione, essendo la causa matura per la decisione sull'an dividendum sit, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Sono stati, pertanto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Giova premettere che all'esito di una travagliata elaborazione giurisprudenziale, culminata nella pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015 n.
12307), è stato affermato con chiarezza il principio per cui “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza 5
della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”. Tale principio si fonda sull'applicazione dei criteri generali in materia di accertamento negativo, secondo cui chi assume un fatto negativo (in questo caso, la non riconducibilità al de cuius della scrittura testamentaria) è tenuto a dimostrarlo attraverso prove specifiche, non potendo fondare la propria doglianza su mere allegazioni o su generiche contestazioni.
Nel caso di specie, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio così delineato. Parte_1
L'attrice, infatti, si è limitata a contestare in via generica l'autenticità del testamento olografo, senza tuttavia introdurre alcuna domanda formale di accertamento negativo della sua provenienza, avendo chiesto genericamente di accertare che il testamento è “privo di validità”; né ha allegato o dedotto mezzi istruttori idonei a provare la non riconducibilità della scheda testamentaria alla mano di Persona_3
In particolare, l'attrice ha unicamente richiesto che il Tribunale disponesse l'acquisizione agli atti del giudizio dell'originale di un precedente testamento pubblico redatto dalla stessa de cuius, al fine di procedere a una perizia calligrafica comparativa tra quest'ultimo e il successivo testamento olografo del quale si contesta l'autenticità.
Tale richiesta, tuttavia, si risolve in un'attività istruttoria meramente esplorativa, non preceduta da un'adeguata allegazione in fatto o da elementi probatori (scritture comparative, perizia grafologica, prove testimoniali etc) idonei a mettere in dubbio la paternità del testamento, e finalizzata unicamente a verificare se possa emergere, per via tecnica, un elemento a sostegno della tesi dell'attrice.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la consulenza tecnica d'ufficio non può mai essere utilizzata per supplire al difetto di prova o per sopperire all'inerzia della parte nell'allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa. Ancor più nel caso di una domanda di accertamento negativo – quale quella che l'attrice avrebbe dovuto proporre – l'onere di allegazione e di prova resta fermamente a suo carico. Una richiesta istruttoria generica e non sorretta da un'effettiva domanda di accertamento negativo non può costituire di per sé una prova, né legittimare l'ammissione di una perizia calligrafica, che finirebbe per assumere una funzione esplorativa vietata dall'ordinamento.
La mera contestazione dell'autenticità del testamento, pertanto, non è sufficiente a inficiare la presunzione di autenticità che assiste il documento olografo conforme nei requisiti formali richiesti dall'art. 602 c.c. La scheda testamentaria oggetto di causa, infatti, presenta tutti i 6
requisiti richiesti dalla legge – ossia l'autografia, la sottoscrizione e la data – e non vi sono elementi oggettivi che possano far dubitare della sua genuinità.
Alla luce di quanto sopra, va rigettata la domanda di accertamento della “non validità” del testamento nella parte in cui l'attrice contesta genericamente l'autenticità del testamento olografo.
3.- E' fondata, invece, la domanda dell'attrice di accertamento della non validità – e dunque della nullità – del testamento olografo datato 31 luglio 2002, pubblicato il 23 luglio 2021, di per violazione del divieto di sostituzione testamentaria nei casi non previsti Persona_3
dalla legge.
In particolare, con il testamento olografo per cui è causa dispose quanto Persona_3 segue: “Nomino a morte mia e di mio PO SE NZ nato a [...] il [...], erede universale di tutti i miei bene alla mia promipote SE TE nata a [...] il [...]”.
La disposizione testamentaria, per come formulata, realizza una doppia vocazione successiva e viola il principio di unicità della vocazione ereditaria, stabilito dal nostro ordinamento.
In particolare, l'art. 692 ultimo comma c.c. che vieta espressamente la successione testamentaria a più gradi successivi e cioè la possibilità che il testatore disponga in favore di un secondo soggetto alla morte del primo chiamato, sancendone la nullità.
Il nostro ordinamento, infatti, riconosce la validità solo di due tipi di sostituzione e cioè nelle ipotesi eccezionali della:
-. sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.), che consente al testatore di designare un altro erede nel caso in cui il primo istituito non possa o non voglia accettare l'eredità;
-. sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.), ammessa solo in casi tassativi, ossia quando il primo chiamato è interdetto o minore di età, o in condizioni di abituale infermità di mente.
Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.
Invero, non era interdetto né incapace, né a suo carico risultano obblighi di Persona_1
conservazione o restituzione dei beni ereditari, tali da giustificare l'applicazione dell'eccezionale istituto della sostituzione fedecommissaria, come erroneamente sostenuto dalla convenuta.
Neppure è configurabile una valida sostituzione ordinaria, poiché aveva già Persona_1 accettato l'eredità della zia nel 2007 ed era dunque pienamente investito Persona_3
della qualità di erede.
Ne consegue che le disposizioni di cui al testamento olografo di si pongono Persona_3 in contrasto con il principio di unicità della vocazione ereditaria, secondo cui l'erede viene 7
designato in modo definitivo in un unico momento, senza che sia possibile attribuire lo stesso bene, per testamento, a due soggetti successivi in tempi diversi, in ragione del decesso del primo e al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge sopra esaminati.
Pertanto, il testamento olografo del 31 luglio 2002 di deve essere dichiarato Persona_3 nullo, atteso che tale disposizione realizza una vocazione successiva vietata dall'art. 692 ultimo comma c.c.
4.- La presente sentenza, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del testamento olografo di
è soggetta a trascrizione ex art. 2643 c.p.c., incidendo sull'efficacia delle Persona_3
trascrizioni eventualmente eseguite sulla base del testamento dichiarato nullo. Sulla base della stessa, inoltre, potrà essere presentata voltura catastale per rettifica.
5.- La causa deve essere ancora istruita sulle domande di divisione e rendiconto proposte dall'attrice. Come da separata ordinanza, pertanto, va disposta la rimessione della causa sul ruolo in fase istruttoria.
6. In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia terminativa del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando:
1). Dichiara la nullità del testamento olografo datato 31 luglio 2002 a firma di Persona_3
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 30.3.2007, pubblicato con verbale per
[...] notaio di Roseto del 23.7.2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Persona_4
Napoli il 28.7.2021 al n. 16499, trascritto a Napoli il 28.7.2021 al n. 24250 RG, n. 17617 RP;
2). Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione del giudizio sul ruolo del Giudice Istruttore;
3). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il giudice relatore estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta CALISE Dott. Pietro LUPI