Art. 12. 1. A modifica degli articoli 28, secondo comma , e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell' articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663 , come modificati dall' articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130 , la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:
a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 3.5000 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni con piu' di 1.000.000 di abitanti.
2. All' articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957 , dopo il primo comma, come sostituito dall' articolo 1, primo comma, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136 , e' inserito il seguente:
"Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato condidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purche' si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".
3. All' articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 , le parole: "in Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo"; dopo le parole: "in gruppo parlamentare" sono inserite le seguenti: "anche in una sola delle due Camere"; dopo le parole: "consultazioni politiche" e' inserito il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti".
4. All' articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 come integrato dell' articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61 , al secondo periodo, dopo le parole: "nell'ultima elezione" sono inserite le seguenti: "abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta, altresi', nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".
a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 3.5000 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni con piu' di 1.000.000 di abitanti.
2. All' articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957 , dopo il primo comma, come sostituito dall' articolo 1, primo comma, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136 , e' inserito il seguente:
"Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato condidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purche' si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".
3. All' articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 , le parole: "in Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo"; dopo le parole: "in gruppo parlamentare" sono inserite le seguenti: "anche in una sola delle due Camere"; dopo le parole: "consultazioni politiche" e' inserito il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti".
4. All' articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 come integrato dell' articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61 , al secondo periodo, dopo le parole: "nell'ultima elezione" sono inserite le seguenti: "abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta, altresi', nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".