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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5229/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contra' Parte_1 C.F._1
Porti n. 38, presso e nello studio dell'Avv. NETTI RICCARDO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Treviso (TV), Piazza Ancillotto n. 8, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. PIGNATA PIETRO del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., esponeva: che nel febbraio del 2019 gli era stato Parte_1
pagina 1 di 8 diagnosticato un carcinoma epatocellulare;
che l'Ospedale di Bassano del Grappa non gli aveva però fissato l'urgente visita epatologica prescritta;
che nel maggio 2019 era stato ricoverato presso l'Ospedale di Asiago per un attacco di diverticolite acuta, nella cui occasione un'ulteriore tac aveva rilevato un aumento della massa tumorale da 15 mm a 3 cm;
che era stato così indirizzato per ulteriori approfondimento all'Ospedale di Santorso, il quale però non avrebbe fissato gli esami necessari entro tempi coerenti con l'urgenza della sua situazione clinica;
che in data 18.6.2019 si era rivolto quindi all'Ospedale di Padova, dove in data 17.9.2019 si era sottoposto a un intervento di termoablazione;
che successivamente le condizioni di salute del paziente si erano stabilizzate;
che l'aumento dimensionale della neoplasia aveva però peggiorato la prognosi di recidiva e di sopravvivenza mediana;
che residuava dunque un danno biologico, da liquidare in termini di personalizzazione tenendo anche conto che la malattia aveva sconvolto le sue abitudini di vita e i rapporti con la sua famiglia e con il mondo esterno;
che era riconoscibile anche un danno morale, consistente in uno stato depressivo correlato con stati d'ansia, paura, insonnia e disturbi dell'umore; che era stato quindi instaurato contro l' un procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto con R.G. n. Controparte_1
675/2023, nel cui ambito il C.T.U. Dott. , pur ravvisando il ritardo terapeutico, aveva Persona_1
escluso la sussistenza di un danno biologico permanente e di un danno da perdita di chance di sopravvivenza;
che viceversa il perito di parte aveva ravvisato un'invalidità permanente differenziale del 25% (pari alla differenza tra quella attuale del 40% e quella del 15% che sarebbe conseguita anche in caso di tempestività del trattamento); che dunque era dovuto un risarcimento pari a € 136.964,72 comprensivo anche del danno morale, dell'invalidità temporanea, della personalizzazione del danno biologico complessivo e delle spese sostenute per le indagini peritali;
che se anche fosse riconoscibile il solo danno morale e temporaneo, in aderenza alle conclusioni della C.T.U., lo stesso avrebbe dovuto essere quantificato in € 100.000,00 in via equitativa. Il ricorrente chiedeva quindi che, accertato l'inadempimento della struttura sanitaria, la stessa fosse condannata al pagamento della somma di €
136.964,72 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oppure in via subordinata al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo risarcitorio, oltre € 6.173,00 per spese mediche e peritali e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, contestava le argomentazioni attoree sulla scorta degli Controparte_1
esiti della C.T.U. esperita in fase di A.T.P. e chiedeva, oltre alla conversione del rito sommario in rito pagina 2 di 8 ordinario, che le domande di controparte venissero rigettate, stante la disponibilità della convenuta a definire in via conciliativa la controversia riconoscendo il risarcimento del danno biologico temporaneo ravvisato all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Alla prima udienza veniva rigettata l'istanza di conversione del rito, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per A.T.P. iscritto con R.G. n. 675/2023 e veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale veniva accettata dall'azienda convenuta ma non dalla parte ricorrente. Venivano dunque rigettate le istanze di istruttoria orale formulate dal ricorrente medesimo e veniva ordinato l'espletamento di una perizia psicologica, al cui esito le parti discutevano la causa ex art. 281 terdecies c.p.c. e precisavano le conclusioni come in epigrafe. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che a fondamento della presente decisione possano essere poste tanto la perizia medico-legale disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo tanto la perizia psicologica disposta nel corso del giudizio, in quanto i risultati tecnici raggiunti risultano congruamente ed esaustivamente motivato e le indagini svolte risultano scevre di vizi giuridici o procedurali, salvo quanto all'occorrenza specificato.
La C.T.U. resa in fase di A.T.P. ha innanzitutto ravvisato la sussistenza di un ritardo terapeutico ascrivibile a colpa e responsabilità della struttura sanitaria convenuta in giudizio, ma ha precisato che la stessa non ha determinato alcun danno biologico permanente, in quanto la diminuzione dell'aspettativa di vita in conseguenza del peggioramento della stadiazione della neoplasia risulta esclusa dalla totale asportazione della massa tumorale. Detto altrimenti, mentre tra il momento il cui questa aveva un diametro di 15 mm e il momento in cui il suo volume risultava aumentato a 3 cm era possibile esprimere una prognosi peggiorativa di sopravvivenza (in quanto le maggiori dimensioni del tumore amplificano il rischio della recidiva e di un'evoluzione esiziale della patologia se non trattata), viceversa tra i due suddetti momenti in cui il carcinoma era presente nel fegato del paziente e il momento attuale in cui lo stesso risulta invece del tutto assente tale prognosi peggiorativa risulta annullata, con l'effetto che – in virtù dell'esito totalmente favorevole dell'asportazione tumorale – alcun danno biologico permanente può essere riscontrato nel caso di specie.
Tali conclusioni non risultano intaccate dalla critica del perito di parte attrice, secondo cui nell'ambito delle malattie neoplasiche non potrebbe essere espressa una valutazione di piena guarigione prima pagina 3 di 8 che siano trascorsi cinque anni dal trattamento terapeutico. Per quanto infatti all'epoca dello svolgimento del procedimento tecnico preventivo erano trascorsi solo tre anni e mezzo circa dalla termoablazione del 17.9.2019, tuttavia è un dato di fatto che al momento della presente pronuncia risulta decorso il quinquennio indicato dal perito del ricorrente senza che quest'ultimo, tenuto a sottoporsi a controlli periodici, abbia riportato fortunatamente alcuna recidiva. E in ogni caso, il C.T.U. precisa che “la comparsa di altri noduli neoplastici di nuovo riscontro non avrebbe nulla a che fare con il ritardo diagnostico per cui è causa, costituendo il naturale rischio evolutivo tuttora incombente sull'epatopatia in atto” (pag. 13 dell'elaborato peritale).
In conclusione sul punto, leggesi nella C.T.U. che: “Di fronte alla completa guarigione del sig. a Pt_1
3 anni e otto mesi dall'intervento, l'attesa riduzione dell'aspettativa di vita per il passaggio di stadiazione del tumore non può essere confermata e le chances di sopravvivenza, che potremmo definire interamente recuperate, non sono inferiori a quelle che il ricorrente avrebbe avuto in caso di una diagnosi precoce … il fatto che il paziente sia stato trattato con successo e si possa considerare guarito relativamente al nodulo di HCC (non, ovviamente, alla cirrosi), annulla l'iniziale variazione prognostica in pejus, conferendo al sig. la stessa prognosi favorevole di un nodulo in stadio Pt_1
zero” (pag. 14-15 dell'elaborato peritale).
Secondo il C.T.U. l'ingiustificato e colpevole ritardo terapeutico ha però determinato nel ricorrente un'invalidità temporanea di carattere psichico: “la coscienza che egli ha avuto del ritardo e della possibile riduzione delle aspettative di vita legata a tale fatto non può essere considerata priva di ripercussioni sul piano psicologico, generando – per un consistente periodo di tempo - una condizione di incertezza sul futuro” (pag. 15 dell'elaborato peritale). Invalidità temporanea parziale quantificata nella misura percentuale del 15% e per una durata di dodici mesi (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale).
Ebbene, ponendosi tale danno in nesso causale con un'omissione colposa imputabile all'odierna resistente, questa dovrà essere condannata al relativo risarcimento quantificato in base alla tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità (c.d. lesioni micropermanenti) richiamata dal comma 4 dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005, a fronte di quanto previsto espressamente dall'art. 3, comma 3, L.
189/2012, poi confermato dall'art. 7, comma 4, L. 24/2017 (tabella da preferirsi, rispetto alla c.d.
Tabella di Milano applicabile alle c.d. lesioni macropermanenti, in considerazione sia dell'assenza del danno biologico permanente, sia della determinazione del danno psichico permanente, su cui infra). In
pagina 4 di 8 particolare, vanno prese in considerazione le tabelle dell'edizione 2024-2025 vigenti al momento della presente decisione (come statuito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 33770/2019), per poi procedere prima alla devalutazione dell'importo così stabilito fino al momento del fatto (ovvero del momento in cui è maturato il diritto risarcitorio) e per dopo compiere la rivalutazione del risultato nell'attualità (in considerazione dell'aumento del valore nominale della moneta da allora alla data odierna).
Considerando che all'epoca suindicata entrava nel suo sessantunesimo anno di età, Parte_1
l'invalidità temporanea in esame va quantificata, ad oggi, nell'importo di € 3.016,10 (ferme le operazioni di devalutazione e rivalutazione, oltre che di maggiorazione per interessi, che verranno esplicate nel prosieguo).
Procedendo invece nella disamina delle deduzioni attoree, si rileva che – per quanto il ricorrente abbia quantificato una pretesa risarcitoria, oltre che per il danno biologico permanente e temporaneo, solo per un ulteriore danno morale da sofferenza soggettiva interiore, che come noto viene liquidato quale percentuale del danno biologico permanente in quanto strettamente connesso alla sua sussistenza
(trattasi infatti del c.d. patema d'animo che consegue al manifestarsi di una lesione del bene salute) – tuttavia nella narrativa del proprio ricorso introduttivo ha dedotto la sussistenza di un diverso e ulteriore danno (poi non tradottosi in una specifica quantificazione risarcitoria) corrispondente all'invalidità permanente di tipo psichico per lo svilupparsi di una patologa depressiva quale conseguenza della vicenda clinica per cui è causa.
La sussistenza di tale invalidità permanente è stata in effetti riscontrata all'esito della C.T.U. psicologica disposta nel corso del giudizio, la quale, all'esito di un percorso valutativo articolato e approfondito, oltre che congruamente e analiticamente esposto e motivato, ha espresso “la diagnosi clinica che il sig.
sia affetto da un Disturbo d'Adattamento con Sintomi Depressivi, nella forma cronica, Parte_1
strutturatosi in risposta ad un fattore stressante su cui il soggetto ha posto in opera una rielaborazione psichica inefficiente e piuttosto caratterizzata da una coazione a ripetere negativa … verosimilmente causato dall'evento del ritardo diagnostico agito colpevolmente dalla struttura sanitaria Aulss 7
Pedemontana nei primi mesi del 2019” (pag. 20 dell'elaborato peritale). In particolare è stata ravvisata una “lesione dell'integrità psichica gravante sul senso del sé e che ha determinato una compromissione moderata del funzionamento generale della persona, in particolare nella sfera dell'autostima e delle
pagina 5 di 8 relazioni socioaffettive” (pag. 21 dell'elaborato peritale).
Pur condividendo la sussistenza del danno psichico così descritto, l'odierno giudicante non condivide però la valutazione del C.T.U. secondo cui tale danno avrebbe determinato un'invalidità permanente del 15% (pari alla misura massima indicata dai barhème di riferimento): trattasi infatti di valutazione apodittica e non sostenuta da un congruo supporto motivazionale (si fa infatti riferimento a
“componenti interne” e a “complicazioni funzionali” in alcun modo definite, descritte o argomentate – cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale).
Invero, risulta maggiormente sostenibile e coerente con l'anamnesi riportata la determinazione della percentuale di invalidità suggerita nella misura del 7-8% dallo stesso consulente di parte attrice (doc.
16 attoreo). Assumendo quindi la percentuale dell'8% (in considerazione comunque della narrazione di disagio affettivo e relazionale riportata anche dalla C.T.U.) e applicando i medesimi parametri sopra illustrati, risulta quantificabile un risarcimento pari all'importo di € 11.856,41 (cui non può applicarsi l'ulteriore aumento percentuale per danno morale, come suggerisce il ricorrente esponendo i propri calcoli nella memoria conclusiva, in quanto trattasi già di un danno di natura psichica, né dovendo tale posta risarcitoria essere liquidata in base alla Tabella Unica Nazionale pubblicata nel 2025, nonostante quanto suggerito sempre dalla difesa attorea, in quanto ratione temporis non applicabile).
Il danno permanente e temporaneo complessivamente subito da per effetto del Parte_1
ritardo terapeutico imputabile all'azienda sanitaria convenuta ammonta così all'importo di € 14.872,51
(pari a € 3.016,10 + € 11.856,41). L'indicato ammontare va devalutato alla data di consolidamento della lesione, ossia al 17.9.2019, ottenendo l'importo di € 12.593,15 – successivamente da maggiorare della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT FOI, e degli interessi di natura compensativa al tasso legale ed applicati anno per anno alla somma via via rivalutata annualmente fino alla data della presente pronuncia, come stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
1712/1995, fino a ottenere l'importo definitivo, in termini monetari attuali, di € 16.238,65. Da ultimo, tale importo, che con l'odierna sentenza viene liquidato, da debito di valore, quale debito di valuta, salvo gravame, dovrà essere maggiorato di interessi corrispettivi al tasso legale, decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale, rileva il giudicante che tutti gli approfondimenti tecnici effettuati hanno ravvisato la sussistenza di danni iatrogeni imputabili alla convenuta - per quanto di entità inferiore alle pagina 6 di 8 pretese attoree - per cui i relativi esborsi devono essere oggetto di risarcimento al ricorrente a titolo di danno emergente (Cass. n. 30854/2023). Dovranno essere così rimborsate le somme di € 2.440,00 per la perizia del Dott. , di € 102,00 per la perizia della Dott.ssa , di € 1.220,00 per la perizia Per_2 Per_3
del Dott. ante causam, di € 1.343,00 per la perizia del Dott. , di € 3.660,00 per la Per_4 Per_5
perizia del Dott. e del Dott. (doc. 23) e di € 1.220,00 per la perizia del Dott. Per_1 Per_6 Per_4
quale C.T.P. nominato in corso di causa, per complessivi € 9.985,00 oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico dell' sanitaria CP_1
convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, per il presente giudizio di merito in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non secondo il petitum (da € 26.000 e € 52.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la medesimezza delle questioni in fatto e in diritto trattate nell'antecedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nonché per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato ex art. 281 terdecies c.p.c.
In base al medesimo parametro normativo vanno liquidate altresì le spese del procedimento per A.T.P., in base alla natura della causa e al suo valore indeterminato di media complessità.
Il compenso della C.T.U. Dott.ssa , come liquidato in corso di causa, va posto Persona_7
definitivamente e per intero a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
16.238,65 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e accertato, rivalutazione e interessi compensativi inclusi, come per legge, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno della presente sentenza al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
9.985,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale documentato, oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 3. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Netti Riccardo dichiaratosi Controparte_1
antistatario le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 759,00 per esborsi e in €
5.314,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Netti Riccardo dichiaratosi Controparte_1
antistatario le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate in €
406,50 per esborsi e in € 3.442,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. pone le spese della C.T.U. disposta nel presente giudizio di merito, come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di , condannando la stessa Controparte_1
a rifondere a quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a Parte_1
titolo di compenso del C.T.U. medesimo.
Così deciso in Vicenza, in data 5.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contra' Parte_1 C.F._1
Porti n. 38, presso e nello studio dell'Avv. NETTI RICCARDO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Treviso (TV), Piazza Ancillotto n. 8, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. PIGNATA PIETRO del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., esponeva: che nel febbraio del 2019 gli era stato Parte_1
pagina 1 di 8 diagnosticato un carcinoma epatocellulare;
che l'Ospedale di Bassano del Grappa non gli aveva però fissato l'urgente visita epatologica prescritta;
che nel maggio 2019 era stato ricoverato presso l'Ospedale di Asiago per un attacco di diverticolite acuta, nella cui occasione un'ulteriore tac aveva rilevato un aumento della massa tumorale da 15 mm a 3 cm;
che era stato così indirizzato per ulteriori approfondimento all'Ospedale di Santorso, il quale però non avrebbe fissato gli esami necessari entro tempi coerenti con l'urgenza della sua situazione clinica;
che in data 18.6.2019 si era rivolto quindi all'Ospedale di Padova, dove in data 17.9.2019 si era sottoposto a un intervento di termoablazione;
che successivamente le condizioni di salute del paziente si erano stabilizzate;
che l'aumento dimensionale della neoplasia aveva però peggiorato la prognosi di recidiva e di sopravvivenza mediana;
che residuava dunque un danno biologico, da liquidare in termini di personalizzazione tenendo anche conto che la malattia aveva sconvolto le sue abitudini di vita e i rapporti con la sua famiglia e con il mondo esterno;
che era riconoscibile anche un danno morale, consistente in uno stato depressivo correlato con stati d'ansia, paura, insonnia e disturbi dell'umore; che era stato quindi instaurato contro l' un procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto con R.G. n. Controparte_1
675/2023, nel cui ambito il C.T.U. Dott. , pur ravvisando il ritardo terapeutico, aveva Persona_1
escluso la sussistenza di un danno biologico permanente e di un danno da perdita di chance di sopravvivenza;
che viceversa il perito di parte aveva ravvisato un'invalidità permanente differenziale del 25% (pari alla differenza tra quella attuale del 40% e quella del 15% che sarebbe conseguita anche in caso di tempestività del trattamento); che dunque era dovuto un risarcimento pari a € 136.964,72 comprensivo anche del danno morale, dell'invalidità temporanea, della personalizzazione del danno biologico complessivo e delle spese sostenute per le indagini peritali;
che se anche fosse riconoscibile il solo danno morale e temporaneo, in aderenza alle conclusioni della C.T.U., lo stesso avrebbe dovuto essere quantificato in € 100.000,00 in via equitativa. Il ricorrente chiedeva quindi che, accertato l'inadempimento della struttura sanitaria, la stessa fosse condannata al pagamento della somma di €
136.964,72 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oppure in via subordinata al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo risarcitorio, oltre € 6.173,00 per spese mediche e peritali e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, contestava le argomentazioni attoree sulla scorta degli Controparte_1
esiti della C.T.U. esperita in fase di A.T.P. e chiedeva, oltre alla conversione del rito sommario in rito pagina 2 di 8 ordinario, che le domande di controparte venissero rigettate, stante la disponibilità della convenuta a definire in via conciliativa la controversia riconoscendo il risarcimento del danno biologico temporaneo ravvisato all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Alla prima udienza veniva rigettata l'istanza di conversione del rito, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per A.T.P. iscritto con R.G. n. 675/2023 e veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale veniva accettata dall'azienda convenuta ma non dalla parte ricorrente. Venivano dunque rigettate le istanze di istruttoria orale formulate dal ricorrente medesimo e veniva ordinato l'espletamento di una perizia psicologica, al cui esito le parti discutevano la causa ex art. 281 terdecies c.p.c. e precisavano le conclusioni come in epigrafe. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che a fondamento della presente decisione possano essere poste tanto la perizia medico-legale disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo tanto la perizia psicologica disposta nel corso del giudizio, in quanto i risultati tecnici raggiunti risultano congruamente ed esaustivamente motivato e le indagini svolte risultano scevre di vizi giuridici o procedurali, salvo quanto all'occorrenza specificato.
La C.T.U. resa in fase di A.T.P. ha innanzitutto ravvisato la sussistenza di un ritardo terapeutico ascrivibile a colpa e responsabilità della struttura sanitaria convenuta in giudizio, ma ha precisato che la stessa non ha determinato alcun danno biologico permanente, in quanto la diminuzione dell'aspettativa di vita in conseguenza del peggioramento della stadiazione della neoplasia risulta esclusa dalla totale asportazione della massa tumorale. Detto altrimenti, mentre tra il momento il cui questa aveva un diametro di 15 mm e il momento in cui il suo volume risultava aumentato a 3 cm era possibile esprimere una prognosi peggiorativa di sopravvivenza (in quanto le maggiori dimensioni del tumore amplificano il rischio della recidiva e di un'evoluzione esiziale della patologia se non trattata), viceversa tra i due suddetti momenti in cui il carcinoma era presente nel fegato del paziente e il momento attuale in cui lo stesso risulta invece del tutto assente tale prognosi peggiorativa risulta annullata, con l'effetto che – in virtù dell'esito totalmente favorevole dell'asportazione tumorale – alcun danno biologico permanente può essere riscontrato nel caso di specie.
Tali conclusioni non risultano intaccate dalla critica del perito di parte attrice, secondo cui nell'ambito delle malattie neoplasiche non potrebbe essere espressa una valutazione di piena guarigione prima pagina 3 di 8 che siano trascorsi cinque anni dal trattamento terapeutico. Per quanto infatti all'epoca dello svolgimento del procedimento tecnico preventivo erano trascorsi solo tre anni e mezzo circa dalla termoablazione del 17.9.2019, tuttavia è un dato di fatto che al momento della presente pronuncia risulta decorso il quinquennio indicato dal perito del ricorrente senza che quest'ultimo, tenuto a sottoporsi a controlli periodici, abbia riportato fortunatamente alcuna recidiva. E in ogni caso, il C.T.U. precisa che “la comparsa di altri noduli neoplastici di nuovo riscontro non avrebbe nulla a che fare con il ritardo diagnostico per cui è causa, costituendo il naturale rischio evolutivo tuttora incombente sull'epatopatia in atto” (pag. 13 dell'elaborato peritale).
In conclusione sul punto, leggesi nella C.T.U. che: “Di fronte alla completa guarigione del sig. a Pt_1
3 anni e otto mesi dall'intervento, l'attesa riduzione dell'aspettativa di vita per il passaggio di stadiazione del tumore non può essere confermata e le chances di sopravvivenza, che potremmo definire interamente recuperate, non sono inferiori a quelle che il ricorrente avrebbe avuto in caso di una diagnosi precoce … il fatto che il paziente sia stato trattato con successo e si possa considerare guarito relativamente al nodulo di HCC (non, ovviamente, alla cirrosi), annulla l'iniziale variazione prognostica in pejus, conferendo al sig. la stessa prognosi favorevole di un nodulo in stadio Pt_1
zero” (pag. 14-15 dell'elaborato peritale).
Secondo il C.T.U. l'ingiustificato e colpevole ritardo terapeutico ha però determinato nel ricorrente un'invalidità temporanea di carattere psichico: “la coscienza che egli ha avuto del ritardo e della possibile riduzione delle aspettative di vita legata a tale fatto non può essere considerata priva di ripercussioni sul piano psicologico, generando – per un consistente periodo di tempo - una condizione di incertezza sul futuro” (pag. 15 dell'elaborato peritale). Invalidità temporanea parziale quantificata nella misura percentuale del 15% e per una durata di dodici mesi (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale).
Ebbene, ponendosi tale danno in nesso causale con un'omissione colposa imputabile all'odierna resistente, questa dovrà essere condannata al relativo risarcimento quantificato in base alla tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità (c.d. lesioni micropermanenti) richiamata dal comma 4 dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005, a fronte di quanto previsto espressamente dall'art. 3, comma 3, L.
189/2012, poi confermato dall'art. 7, comma 4, L. 24/2017 (tabella da preferirsi, rispetto alla c.d.
Tabella di Milano applicabile alle c.d. lesioni macropermanenti, in considerazione sia dell'assenza del danno biologico permanente, sia della determinazione del danno psichico permanente, su cui infra). In
pagina 4 di 8 particolare, vanno prese in considerazione le tabelle dell'edizione 2024-2025 vigenti al momento della presente decisione (come statuito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 33770/2019), per poi procedere prima alla devalutazione dell'importo così stabilito fino al momento del fatto (ovvero del momento in cui è maturato il diritto risarcitorio) e per dopo compiere la rivalutazione del risultato nell'attualità (in considerazione dell'aumento del valore nominale della moneta da allora alla data odierna).
Considerando che all'epoca suindicata entrava nel suo sessantunesimo anno di età, Parte_1
l'invalidità temporanea in esame va quantificata, ad oggi, nell'importo di € 3.016,10 (ferme le operazioni di devalutazione e rivalutazione, oltre che di maggiorazione per interessi, che verranno esplicate nel prosieguo).
Procedendo invece nella disamina delle deduzioni attoree, si rileva che – per quanto il ricorrente abbia quantificato una pretesa risarcitoria, oltre che per il danno biologico permanente e temporaneo, solo per un ulteriore danno morale da sofferenza soggettiva interiore, che come noto viene liquidato quale percentuale del danno biologico permanente in quanto strettamente connesso alla sua sussistenza
(trattasi infatti del c.d. patema d'animo che consegue al manifestarsi di una lesione del bene salute) – tuttavia nella narrativa del proprio ricorso introduttivo ha dedotto la sussistenza di un diverso e ulteriore danno (poi non tradottosi in una specifica quantificazione risarcitoria) corrispondente all'invalidità permanente di tipo psichico per lo svilupparsi di una patologa depressiva quale conseguenza della vicenda clinica per cui è causa.
La sussistenza di tale invalidità permanente è stata in effetti riscontrata all'esito della C.T.U. psicologica disposta nel corso del giudizio, la quale, all'esito di un percorso valutativo articolato e approfondito, oltre che congruamente e analiticamente esposto e motivato, ha espresso “la diagnosi clinica che il sig.
sia affetto da un Disturbo d'Adattamento con Sintomi Depressivi, nella forma cronica, Parte_1
strutturatosi in risposta ad un fattore stressante su cui il soggetto ha posto in opera una rielaborazione psichica inefficiente e piuttosto caratterizzata da una coazione a ripetere negativa … verosimilmente causato dall'evento del ritardo diagnostico agito colpevolmente dalla struttura sanitaria Aulss 7
Pedemontana nei primi mesi del 2019” (pag. 20 dell'elaborato peritale). In particolare è stata ravvisata una “lesione dell'integrità psichica gravante sul senso del sé e che ha determinato una compromissione moderata del funzionamento generale della persona, in particolare nella sfera dell'autostima e delle
pagina 5 di 8 relazioni socioaffettive” (pag. 21 dell'elaborato peritale).
Pur condividendo la sussistenza del danno psichico così descritto, l'odierno giudicante non condivide però la valutazione del C.T.U. secondo cui tale danno avrebbe determinato un'invalidità permanente del 15% (pari alla misura massima indicata dai barhème di riferimento): trattasi infatti di valutazione apodittica e non sostenuta da un congruo supporto motivazionale (si fa infatti riferimento a
“componenti interne” e a “complicazioni funzionali” in alcun modo definite, descritte o argomentate – cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale).
Invero, risulta maggiormente sostenibile e coerente con l'anamnesi riportata la determinazione della percentuale di invalidità suggerita nella misura del 7-8% dallo stesso consulente di parte attrice (doc.
16 attoreo). Assumendo quindi la percentuale dell'8% (in considerazione comunque della narrazione di disagio affettivo e relazionale riportata anche dalla C.T.U.) e applicando i medesimi parametri sopra illustrati, risulta quantificabile un risarcimento pari all'importo di € 11.856,41 (cui non può applicarsi l'ulteriore aumento percentuale per danno morale, come suggerisce il ricorrente esponendo i propri calcoli nella memoria conclusiva, in quanto trattasi già di un danno di natura psichica, né dovendo tale posta risarcitoria essere liquidata in base alla Tabella Unica Nazionale pubblicata nel 2025, nonostante quanto suggerito sempre dalla difesa attorea, in quanto ratione temporis non applicabile).
Il danno permanente e temporaneo complessivamente subito da per effetto del Parte_1
ritardo terapeutico imputabile all'azienda sanitaria convenuta ammonta così all'importo di € 14.872,51
(pari a € 3.016,10 + € 11.856,41). L'indicato ammontare va devalutato alla data di consolidamento della lesione, ossia al 17.9.2019, ottenendo l'importo di € 12.593,15 – successivamente da maggiorare della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT FOI, e degli interessi di natura compensativa al tasso legale ed applicati anno per anno alla somma via via rivalutata annualmente fino alla data della presente pronuncia, come stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
1712/1995, fino a ottenere l'importo definitivo, in termini monetari attuali, di € 16.238,65. Da ultimo, tale importo, che con l'odierna sentenza viene liquidato, da debito di valore, quale debito di valuta, salvo gravame, dovrà essere maggiorato di interessi corrispettivi al tasso legale, decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale, rileva il giudicante che tutti gli approfondimenti tecnici effettuati hanno ravvisato la sussistenza di danni iatrogeni imputabili alla convenuta - per quanto di entità inferiore alle pagina 6 di 8 pretese attoree - per cui i relativi esborsi devono essere oggetto di risarcimento al ricorrente a titolo di danno emergente (Cass. n. 30854/2023). Dovranno essere così rimborsate le somme di € 2.440,00 per la perizia del Dott. , di € 102,00 per la perizia della Dott.ssa , di € 1.220,00 per la perizia Per_2 Per_3
del Dott. ante causam, di € 1.343,00 per la perizia del Dott. , di € 3.660,00 per la Per_4 Per_5
perizia del Dott. e del Dott. (doc. 23) e di € 1.220,00 per la perizia del Dott. Per_1 Per_6 Per_4
quale C.T.P. nominato in corso di causa, per complessivi € 9.985,00 oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico dell' sanitaria CP_1
convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, per il presente giudizio di merito in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non secondo il petitum (da € 26.000 e € 52.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la medesimezza delle questioni in fatto e in diritto trattate nell'antecedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nonché per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato ex art. 281 terdecies c.p.c.
In base al medesimo parametro normativo vanno liquidate altresì le spese del procedimento per A.T.P., in base alla natura della causa e al suo valore indeterminato di media complessità.
Il compenso della C.T.U. Dott.ssa , come liquidato in corso di causa, va posto Persona_7
definitivamente e per intero a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
16.238,65 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e accertato, rivalutazione e interessi compensativi inclusi, come per legge, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno della presente sentenza al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
9.985,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale documentato, oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 3. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Netti Riccardo dichiaratosi Controparte_1
antistatario le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 759,00 per esborsi e in €
5.314,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Netti Riccardo dichiaratosi Controparte_1
antistatario le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate in €
406,50 per esborsi e in € 3.442,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. pone le spese della C.T.U. disposta nel presente giudizio di merito, come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di , condannando la stessa Controparte_1
a rifondere a quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a Parte_1
titolo di compenso del C.T.U. medesimo.
Così deciso in Vicenza, in data 5.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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