Articolo 5 della Legge 10 gennaio 1952, n. 38
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 febbraio 1952
Art. 5.
Gli uffici periferici e quelli centrali della Amministrazione dello Stato, ciascuno per il dipendente personale, daranno corso alle trattenute mensili sulle competenze a scomputo dei prestiti previsti dall'art. 1 ed al loro versamento a favore dell'Ente nazionale di previdenza, ed assistenza, per i dipendenti statali a decorrere dal mese successivo a quello della concessione del prestito con le modalita', in quanto applicabili, vigenti per la concessione dei prestiti da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e di uno degli Istituti di cui all'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
Entrata in vigore il 23 febbraio 1952