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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 969 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 in Montalto di Castro (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Mezzetti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il Controparte_1
22.05.1984;
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. parte ricorrente ha precisato le conclusioni eh ha richiesto la decisione della causa riportandosi al ricorso e rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.04.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile in Montalto di Castro (VT) il 14.04.2011 con , cittadino venezuelano, registrato agli atti dello CP_1 CP_1
Stato civile del Comune all'atto n. 3, p I dell'anno 2011;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che in data 18.03.2022 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che dopo la separazione il ha interrotto ogni Controparte_1 rapporto e si è reso irreperibile;
- che con ogni probabilità il contumace si è trasferito all'estero per esigenze lavorative;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda volta allo scioglimento del matrimonio;
- di svolgere l'attività lavorativa di estetista e di essere economicamente autonoma.
Tanto premesso, la ha concluso e chiesto la pronuncia di scioglimento Pt_1 del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, nonché disporsi in suo favore l'assegnazione della casa coniugale sita in Montalto di Castro
e di proprietà dei suoi genitori.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
2 All'udienza del 06.11.2024 è comparsa la sola ricorrente con il proprio difensore, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha rinunziato ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. per il deposito di note conclusive e precisate le conclusioni ha pertanto chiesto che la causa venisse decisa.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della controparte, ha dichiarato la contumacia del resistente ed ha quindi riservato la decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Montalto di Castro (VT) il 14.04.2011, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, anche tenuto conto del fatto che il resistente è rimasto contumace.
Statuizioni economiche
Nulla deve disporsi in mancanza di domanda formulata dalla ricorrente in quanto la stessa non ha avanzato richiesta di assegno divorzile, dichiarando che le parti sono economicamente autonome.
Non può inoltre darsi luogo all'assegnazione dell'abitazione coniugale come richiesto dalla in assenza di figli tra le parti che costituisce presupposto ex Pt_1 lege per l'adozione del provvedimento, dovendo per il Collegio trovare applicazione le consuete norme civilistiche in merito alla detenzione dell'immobile che la ricorrente ha dichiarato essere di proprietà dei suoi genitori.
La contumacia del resistente giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 969/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montalto di
Castro (VT) il 14.04.2011 tra nata ad Parte_1
OR (GR) il 14.11.1984 e Controparte_1
, nato a [...] il [...], registrato agli atti dello
[...]
Stato civile del Comune all'atto n. 3, p I dell'anno 2011;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone il non darsi luogo alla domanda di assegnazione della casa coniugale per la ragioni esposte in parte motiva;
Spese irripetibili.
Civitavecchia, li 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 969 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 in Montalto di Castro (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Mezzetti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il Controparte_1
22.05.1984;
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. parte ricorrente ha precisato le conclusioni eh ha richiesto la decisione della causa riportandosi al ricorso e rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.04.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile in Montalto di Castro (VT) il 14.04.2011 con , cittadino venezuelano, registrato agli atti dello CP_1 CP_1
Stato civile del Comune all'atto n. 3, p I dell'anno 2011;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che in data 18.03.2022 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che dopo la separazione il ha interrotto ogni Controparte_1 rapporto e si è reso irreperibile;
- che con ogni probabilità il contumace si è trasferito all'estero per esigenze lavorative;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda volta allo scioglimento del matrimonio;
- di svolgere l'attività lavorativa di estetista e di essere economicamente autonoma.
Tanto premesso, la ha concluso e chiesto la pronuncia di scioglimento Pt_1 del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, nonché disporsi in suo favore l'assegnazione della casa coniugale sita in Montalto di Castro
e di proprietà dei suoi genitori.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
2 All'udienza del 06.11.2024 è comparsa la sola ricorrente con il proprio difensore, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha rinunziato ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. per il deposito di note conclusive e precisate le conclusioni ha pertanto chiesto che la causa venisse decisa.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della controparte, ha dichiarato la contumacia del resistente ed ha quindi riservato la decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Montalto di Castro (VT) il 14.04.2011, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, anche tenuto conto del fatto che il resistente è rimasto contumace.
Statuizioni economiche
Nulla deve disporsi in mancanza di domanda formulata dalla ricorrente in quanto la stessa non ha avanzato richiesta di assegno divorzile, dichiarando che le parti sono economicamente autonome.
Non può inoltre darsi luogo all'assegnazione dell'abitazione coniugale come richiesto dalla in assenza di figli tra le parti che costituisce presupposto ex Pt_1 lege per l'adozione del provvedimento, dovendo per il Collegio trovare applicazione le consuete norme civilistiche in merito alla detenzione dell'immobile che la ricorrente ha dichiarato essere di proprietà dei suoi genitori.
La contumacia del resistente giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 969/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montalto di
Castro (VT) il 14.04.2011 tra nata ad Parte_1
OR (GR) il 14.11.1984 e Controparte_1
, nato a [...] il [...], registrato agli atti dello
[...]
Stato civile del Comune all'atto n. 3, p I dell'anno 2011;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone il non darsi luogo alla domanda di assegnazione della casa coniugale per la ragioni esposte in parte motiva;
Spese irripetibili.
Civitavecchia, li 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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