Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. Pietro GENOVIVA
-Presidente-
- Consigliere relatore 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale in grado di appello iscritta al N. 395 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1860/2020(RG 10361/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento promossa da:
Parte 1 rappr. e difeso dagli avv.ti N. GRAVINA e F.P. MANSUETO
-Appellante- contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, A. BRANCACCIO e F. CERTOMA'
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore rappr. e difeso dall'avv. S. MAGGIORE
[
]E
,in persona del Controparte_3
Direttore pro tempore, rappr. e difesa dall'avv. M. TAFURO
-Appellate-
OGGETTO: "Contributi previdenziali"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 15/10/2020 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato l'impugnazione proposta
10062009001136665000, contenenti rate di premio CP 4 poiché ha ritenuto esistesse in relazione a queste cartelle, a differenza delle altre annullate, un atto interruttivo notificato nel 2012. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per avere ritenuto atto interruttivo un avviso asseritamente notificato da CP_2 il 3/10/2012, del quale tuttavia non sussisteva prova in atti.
Tanto premesso ha domandato l'annullamento della intera pretesa impositiva.
Si è costituito 1,CP rilevando la sua estraneità alla presente controversia, dal momento che non CP Si è costituito l'CP 4 rilevando che i crediti di cui alle suddette cartelle residuavano crediti fossero stati annullati, per cancellazione retroattiva della società. Chiedeva rigettarsi l'appello alla luce di tanto, in quanto temerario.
La affermazione dell'CP_4 secondo cui tutti i crediti per rate di premio oggetto delle tre cartelle impugnate siano stati annullati non è stata comprovato dall'allegazione di documentazione a supporto, che lasciasse comprendere la data dell'annullamento. Pertanto, pur non avendo motivo di dubitare che i crediti siano stati annullati, tanto più che si riferivano agli anni 2001-2009 mentre la cancellazione della ditta artigiana risale al 1998, deve rilevarsi che nulla di tutto questo ha affermato
1'CP_4 in primo grado, fino alla sentenza, che difatti ha confermato al debenza degli stessi crediti
.La circostanza dell'annullamento è stata dedotta per la prima volta in appello e non è dato sapere se
1'CP_4 ha provveduto all'annullamento prima ella proposizione dell'appello o successivamente. Non potendosi quindi stabilire se l'annullamento abbia preceduto o seguito l'appello, deve dichiararsi in ogni caso cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con spese compensate.
Taranto, 22/1/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. P. Genoviva Dott.ssa R.Di Todaro