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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3508/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3508/2017, avente a oggetto “altri istituti e leggi speciali”, promossa da:
in RO Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modica (C.F. e P.I. , P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela SPADARO, giusta procura in atti.
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modica (C.F. e Controparte_3
P.I. , domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia TROVATO. P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da note di trattazione pagina 1 di 7 scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato nei termini di legge la RO
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica n.
[...]
237/2017, resa a conclusione del procedimento iscritto al n. 495/2015 R.G. riunito al procedimento n.
1735/2015 R.G., premettendo quanto segue:
- che, con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Controparte_3
giudizio la al fine di far ritenere e dichiarare RO
l'inesistenza del credito di € 2.440,00 vantato dalla società convenuta e portato dalla fattura n. 1 del
02.01.2015, quale residuo del prezzo di vendita del mezzo meccanico, modello Terna Caricatore post. a cucchiaia rovesciata mot. 1106-500, telaio numero 2DR01191, Targa ABX294. Controparte_4
A tal proposito l'attrice in primo grado deduceva che in data 18.02.2014 aveva acquistato dalla società
il sopracitato mezzo meccanico al prezzo di € RO
7.320,00 e,che quest'ultimo era stato integralmente saldato mediante assegno bancario e che,
conseguentemente, il credito vantato dalla società convenuta era inesistente;
-che, costituitasi nel giudizio di primo grado, la società Controparte_5
oltre a ribadire la piena fondatezza del proprio credito, insisteva nel ritenere che il prezzo del
[...]
mezzo meccanico, oggetto della compravendita tra le parti, era stato pattuito nella somma di €
9.760,00. Al riguardo, precisava che il pagamento dell'importo di € 7.320,00 (di cui alla fattura n. 3 del
2014) da parte della era da intendersi quale acconto sul maggior prezzo e che, pertanto, Controparte_3
il residuo pari ad € 2.440,00 riportato nella fattura n. 1 del 02.01.2015 risultava dovuto.
- che, all'udienza del 9.02.2016 il Giudice di Pace di Modica disponeva la riunione dei procedimenti n.
495/2015 R.G. e n. 1735/2015 R.G., quest'ultimo avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da avverso il D.I. n. 394/2015, emesso dal Giudice di Pace di Modica in Controparte_3
data 22.06.2015, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.440,00 alla CP_3
pagina 2 di 7 in favore della ., a titolo di residuo per il CP_3 Controparte_5
pagamento del prezzo del mezzo meccanico di cui sopra;
-che, con sentenza n. 237 del 23.05.2017 il Giudice di Pace di Modica, definitivamente decidendo sia sulla causa n. 495/2015 R.G., avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo proposta da
[...]
contro l'impresa , con domanda CP_3 RO
riconvenzionale e sia sulla causa n. 1735/2015 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2015, promossa da contro l'impresa Controparte_3 RO
; accolta la domanda di dichiarava l'inesistenza del credito di €
[...] Controparte_3
2.440,00 ritenendo la non debitrice per detta somma nei confronti della Controparte_3 [...]
accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2015 RO
e per, l'effetto, revocava il detto decreto;
condannava la RO
al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.525,00;
Ciò premesso, ha formulato appello RO
deducendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il difetto della dicitura
“acconto” sulla fattura n. 3 del 18/02/2014 di € 7.320,00 consenta di escludere che il prezzo di vendita del mezzo meccanico, pattuito tra le parti, fosse di € 9.760,00, da ciò derivando il credito di € 2.440,00,
quale residuo tra il prezzo concordato e quanto già adempiuto. Inoltre, ha lamentato che il giudice di primo grado, nel non ammettere le prove testimoniali richieste dall'odierno appellante, avrebbe impedito allo stesso di fornire idonei elementi atti a dimostrare il reale prezzo di vendita del mezzo meccanico.
Per le esposte ragioni, parte appellante ha chiesto al Tribunale di accogliere l'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, previa revoca dell'ordinanza del 06.09.2016 di revoca dell'ammissione del teste e, per l'effetto, ammettere la prova testimoniale articolata in seno alla comparsa Testimone_1
di costituzione e risposta della società e, di RO
conseguenza, di fissare l'udienza per l'assunzione di detto mezzo istruttorio;
nel merito, condannare la pagina 3 di 7 a pagare la somma di € 2.440,00 alla società appellante, quale residuo del prezzo del Controparte_3
mezza meccanico Escavatore pos a cucchiaia rovesc mot perkins-caterpiller 106-5003 Parte_1
telaio 2DRR01191- omologazione OM40740Mo targata ABX294.
Radicatosi il contradditorio, si è costituita in giudizio la società la Controparte_3
quale ha chiesto di rigettare integralmente l'appello avversario e condannare la società appellante alla refusione delle spese di lite.
Segnatamente, la società appellata ha esposto: che la decisione assunta dal giudice di primo grado è
corretta, in considerazione del fatto che il prezzo stabilito tra le parti per il mezzo meccanico è di €
7.320,00 ed è stato integralmente saldato mediante assegno bancario numero 366913870006. Inoltre, ha aggiunto che la fattura n. 3 del 18.02.2014 non può essere considerata una fattura di acconto, posto che la stessa non riporta alcuna indicazione riguardo a residue somme da doversi a saldo e, pertanto, il prezzo della compravendita del detto mezzo non è quello indicato dall'appellante. Inoltre, ha precisato che se il prezzo non fosse stato interamente pagato, controparte non avrebbe mai consegnato il mezzo e la relativa documentazione.
Istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
****
Sulla fondatezza dell'appello
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'odierna appellante ha lamentato che il giudice di primo grado, nell'accogliere sia la domanda di accertamento in negativo proposta da Controparte_3
che l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 394/2015, emesso il Controparte_3
22.06.2015 dal Giudice di Pace di Modica, non ha valutato correttamente la documentazione prodotta in giudizio oltre a non aver ammesso senza alcuna valida ragione le prove testimoniali richieste in comparsa di costituzione.
pagina 4 di 7 Innanzitutto, nel merito della controversia, si rileva che è circostanza incontestata tra le parti la conclusione di un contratto di compravendita, avente ad oggetto un mezzo meccanico -come meglio descritto in precedenza. In ordine alla pattuizione del prezzo, parte appellante ha affermato che il medesimo è stato stabilito dalle parti nell'importo di € 9.760,00 di cui solamente per € 7.320,00 la
[...]
avrebbe effettuato il pagamento, residuando per l'appunto la somma di € 2.440,00. CP_3
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, dunque, nella fattispecie incombeva sulla Controparte_5
l'onere di dimostrare di aver venduto a controparte il mezzo meccanico verso il
[...]
corrispettivo pattuito di € 9.760,00.
Ora, dall'esame delle risultanze istruttorie documentali e delle prove testimoniali assunte risulta che l'appellante ha concordato con controparte come Controparte_5
prezzo di vendita del già menzionato mezzo meccanico un prezzo superiore all'importo di € 7.320,00 e,
precisamente, l'importo di € 9.230,00, il quale solamente parzialmente è stato pagato, residuando in effetti un credito per l'importo di € 2.000,00.
In particolare, quanto dedotto trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste -prova Testimone_1
ammessa ed espletata nel presente giudizio, non vertendo su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge-, il quale ha lavorato per circa due anni presso la
[...]
e interrogato sull'articolato “Vero che in data 29 gennaio Controparte_5
2015 mi sono recato con presso la sede di in Modica in S.S.115 Km CP_1 Controparte_3
345, Via Modica Ispica, e nell'occasione il sig. ha riconosciuto di dover pagare al Parte_2
sig. € 2.440,00, quale prezzo residuo del mezzo meccanico modello Terna Caricatore post. A CP_1
cucchiaia rovesciata mot. Perkins-Caterpillar 106-500, telaio n. 2DR01191” ha risposto “E' vero…
[…] ricordo che in quell'occasione il sig. riconobbe di dare al circa € 2.000,00, quale Pt_2 CP_1
rimanenza sul prezzo di vendita del mezzo, ricordo anche che disse che avrebbe pagato in due soluzioni” nonché sempre il predetto teste interrogato sull'articolato “Vero che nella stessa data 29
pagina 5 di 7 gennaio 2015 ed in mia presenza il sig. si impegnava a saldare il prezzo residuo in Parte_2
due rate tra febbraio e marzo 2015 e che a pagamento avvenuto si sarebbe dovuto formalizzare il passaggio di proprietà? ha risposto “ E' vero confermo quanto detto prima relativamente all'impegno di di pagare in due soluzioni anche se non sono certo al cento per cento delle date che mi Pt_2
vengono indicate tra febbraio e marzo 2015 anche se così ricordo;
ricordo anche le circostanze relative alla formalizzazione del passaggio di proprietà all'esito del pagamento”.
Alla luce di quanto esposto, nonché all'esito dell'esame della documentazione in atti, si ritiene che l'odierna società appellante abbia dimostrato di aver venduto a controparte il mezzo meccanico,
oggetto del presente giudizio, ad un prezzo superiore all'importo di € 7.320,00 -contrariamente a quanto sostenuto dalla e, precisamente, per la somma di € 9.320,00 (avendo il teste Controparte_3
fatto riferimento a un riconoscimento di debito per € 2.000,00).
Da tale circostanza, pertanto, deriva che parte appellata risulta debitrice della Controparte_5
(ora, della società che le è succeduta) dell'importo di € 2.000,00, quale residuo del
[...]
pagamento del prezzo di vendita del mezzo meccanico.
Quanto alle spese di lite, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Nella specie, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo (misura tra media e minima per tutte le fasi), seguono pertanto la soccombenza di in Controparte_3
applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto e si intendono compensate per ¼, in ragione della solo parziale fondatezza della pretesa creditoria.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3508/2017 R.G.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
2) In totale riforma della sentenza n. 237 del 23.05.2017 il Giudice di Pace di Modica, depositata in data 24.05.2017, condanna la società al pagamento di € 2.000,00 oltre Controparte_3
interessi in favore di Controparte_2
CP_ 3) Condanna al pagamento in favore della dei compensi Controparte_3 Controparte_2
di entrambi i gradi di giudizio, liquidati in € 600,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.100,00 per il presente grado di giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
4) Compensa le spese per il resto.
Ragusa, li 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3508/2017, avente a oggetto “altri istituti e leggi speciali”, promossa da:
in RO Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modica (C.F. e P.I. , P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela SPADARO, giusta procura in atti.
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modica (C.F. e Controparte_3
P.I. , domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia TROVATO. P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da note di trattazione pagina 1 di 7 scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato nei termini di legge la RO
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica n.
[...]
237/2017, resa a conclusione del procedimento iscritto al n. 495/2015 R.G. riunito al procedimento n.
1735/2015 R.G., premettendo quanto segue:
- che, con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Controparte_3
giudizio la al fine di far ritenere e dichiarare RO
l'inesistenza del credito di € 2.440,00 vantato dalla società convenuta e portato dalla fattura n. 1 del
02.01.2015, quale residuo del prezzo di vendita del mezzo meccanico, modello Terna Caricatore post. a cucchiaia rovesciata mot. 1106-500, telaio numero 2DR01191, Targa ABX294. Controparte_4
A tal proposito l'attrice in primo grado deduceva che in data 18.02.2014 aveva acquistato dalla società
il sopracitato mezzo meccanico al prezzo di € RO
7.320,00 e,che quest'ultimo era stato integralmente saldato mediante assegno bancario e che,
conseguentemente, il credito vantato dalla società convenuta era inesistente;
-che, costituitasi nel giudizio di primo grado, la società Controparte_5
oltre a ribadire la piena fondatezza del proprio credito, insisteva nel ritenere che il prezzo del
[...]
mezzo meccanico, oggetto della compravendita tra le parti, era stato pattuito nella somma di €
9.760,00. Al riguardo, precisava che il pagamento dell'importo di € 7.320,00 (di cui alla fattura n. 3 del
2014) da parte della era da intendersi quale acconto sul maggior prezzo e che, pertanto, Controparte_3
il residuo pari ad € 2.440,00 riportato nella fattura n. 1 del 02.01.2015 risultava dovuto.
- che, all'udienza del 9.02.2016 il Giudice di Pace di Modica disponeva la riunione dei procedimenti n.
495/2015 R.G. e n. 1735/2015 R.G., quest'ultimo avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da avverso il D.I. n. 394/2015, emesso dal Giudice di Pace di Modica in Controparte_3
data 22.06.2015, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.440,00 alla CP_3
pagina 2 di 7 in favore della ., a titolo di residuo per il CP_3 Controparte_5
pagamento del prezzo del mezzo meccanico di cui sopra;
-che, con sentenza n. 237 del 23.05.2017 il Giudice di Pace di Modica, definitivamente decidendo sia sulla causa n. 495/2015 R.G., avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo proposta da
[...]
contro l'impresa , con domanda CP_3 RO
riconvenzionale e sia sulla causa n. 1735/2015 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2015, promossa da contro l'impresa Controparte_3 RO
; accolta la domanda di dichiarava l'inesistenza del credito di €
[...] Controparte_3
2.440,00 ritenendo la non debitrice per detta somma nei confronti della Controparte_3 [...]
accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2015 RO
e per, l'effetto, revocava il detto decreto;
condannava la RO
al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.525,00;
Ciò premesso, ha formulato appello RO
deducendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il difetto della dicitura
“acconto” sulla fattura n. 3 del 18/02/2014 di € 7.320,00 consenta di escludere che il prezzo di vendita del mezzo meccanico, pattuito tra le parti, fosse di € 9.760,00, da ciò derivando il credito di € 2.440,00,
quale residuo tra il prezzo concordato e quanto già adempiuto. Inoltre, ha lamentato che il giudice di primo grado, nel non ammettere le prove testimoniali richieste dall'odierno appellante, avrebbe impedito allo stesso di fornire idonei elementi atti a dimostrare il reale prezzo di vendita del mezzo meccanico.
Per le esposte ragioni, parte appellante ha chiesto al Tribunale di accogliere l'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, previa revoca dell'ordinanza del 06.09.2016 di revoca dell'ammissione del teste e, per l'effetto, ammettere la prova testimoniale articolata in seno alla comparsa Testimone_1
di costituzione e risposta della società e, di RO
conseguenza, di fissare l'udienza per l'assunzione di detto mezzo istruttorio;
nel merito, condannare la pagina 3 di 7 a pagare la somma di € 2.440,00 alla società appellante, quale residuo del prezzo del Controparte_3
mezza meccanico Escavatore pos a cucchiaia rovesc mot perkins-caterpiller 106-5003 Parte_1
telaio 2DRR01191- omologazione OM40740Mo targata ABX294.
Radicatosi il contradditorio, si è costituita in giudizio la società la Controparte_3
quale ha chiesto di rigettare integralmente l'appello avversario e condannare la società appellante alla refusione delle spese di lite.
Segnatamente, la società appellata ha esposto: che la decisione assunta dal giudice di primo grado è
corretta, in considerazione del fatto che il prezzo stabilito tra le parti per il mezzo meccanico è di €
7.320,00 ed è stato integralmente saldato mediante assegno bancario numero 366913870006. Inoltre, ha aggiunto che la fattura n. 3 del 18.02.2014 non può essere considerata una fattura di acconto, posto che la stessa non riporta alcuna indicazione riguardo a residue somme da doversi a saldo e, pertanto, il prezzo della compravendita del detto mezzo non è quello indicato dall'appellante. Inoltre, ha precisato che se il prezzo non fosse stato interamente pagato, controparte non avrebbe mai consegnato il mezzo e la relativa documentazione.
Istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
****
Sulla fondatezza dell'appello
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'odierna appellante ha lamentato che il giudice di primo grado, nell'accogliere sia la domanda di accertamento in negativo proposta da Controparte_3
che l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 394/2015, emesso il Controparte_3
22.06.2015 dal Giudice di Pace di Modica, non ha valutato correttamente la documentazione prodotta in giudizio oltre a non aver ammesso senza alcuna valida ragione le prove testimoniali richieste in comparsa di costituzione.
pagina 4 di 7 Innanzitutto, nel merito della controversia, si rileva che è circostanza incontestata tra le parti la conclusione di un contratto di compravendita, avente ad oggetto un mezzo meccanico -come meglio descritto in precedenza. In ordine alla pattuizione del prezzo, parte appellante ha affermato che il medesimo è stato stabilito dalle parti nell'importo di € 9.760,00 di cui solamente per € 7.320,00 la
[...]
avrebbe effettuato il pagamento, residuando per l'appunto la somma di € 2.440,00. CP_3
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, dunque, nella fattispecie incombeva sulla Controparte_5
l'onere di dimostrare di aver venduto a controparte il mezzo meccanico verso il
[...]
corrispettivo pattuito di € 9.760,00.
Ora, dall'esame delle risultanze istruttorie documentali e delle prove testimoniali assunte risulta che l'appellante ha concordato con controparte come Controparte_5
prezzo di vendita del già menzionato mezzo meccanico un prezzo superiore all'importo di € 7.320,00 e,
precisamente, l'importo di € 9.230,00, il quale solamente parzialmente è stato pagato, residuando in effetti un credito per l'importo di € 2.000,00.
In particolare, quanto dedotto trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste -prova Testimone_1
ammessa ed espletata nel presente giudizio, non vertendo su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge-, il quale ha lavorato per circa due anni presso la
[...]
e interrogato sull'articolato “Vero che in data 29 gennaio Controparte_5
2015 mi sono recato con presso la sede di in Modica in S.S.115 Km CP_1 Controparte_3
345, Via Modica Ispica, e nell'occasione il sig. ha riconosciuto di dover pagare al Parte_2
sig. € 2.440,00, quale prezzo residuo del mezzo meccanico modello Terna Caricatore post. A CP_1
cucchiaia rovesciata mot. Perkins-Caterpillar 106-500, telaio n. 2DR01191” ha risposto “E' vero…
[…] ricordo che in quell'occasione il sig. riconobbe di dare al circa € 2.000,00, quale Pt_2 CP_1
rimanenza sul prezzo di vendita del mezzo, ricordo anche che disse che avrebbe pagato in due soluzioni” nonché sempre il predetto teste interrogato sull'articolato “Vero che nella stessa data 29
pagina 5 di 7 gennaio 2015 ed in mia presenza il sig. si impegnava a saldare il prezzo residuo in Parte_2
due rate tra febbraio e marzo 2015 e che a pagamento avvenuto si sarebbe dovuto formalizzare il passaggio di proprietà? ha risposto “ E' vero confermo quanto detto prima relativamente all'impegno di di pagare in due soluzioni anche se non sono certo al cento per cento delle date che mi Pt_2
vengono indicate tra febbraio e marzo 2015 anche se così ricordo;
ricordo anche le circostanze relative alla formalizzazione del passaggio di proprietà all'esito del pagamento”.
Alla luce di quanto esposto, nonché all'esito dell'esame della documentazione in atti, si ritiene che l'odierna società appellante abbia dimostrato di aver venduto a controparte il mezzo meccanico,
oggetto del presente giudizio, ad un prezzo superiore all'importo di € 7.320,00 -contrariamente a quanto sostenuto dalla e, precisamente, per la somma di € 9.320,00 (avendo il teste Controparte_3
fatto riferimento a un riconoscimento di debito per € 2.000,00).
Da tale circostanza, pertanto, deriva che parte appellata risulta debitrice della Controparte_5
(ora, della società che le è succeduta) dell'importo di € 2.000,00, quale residuo del
[...]
pagamento del prezzo di vendita del mezzo meccanico.
Quanto alle spese di lite, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Nella specie, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo (misura tra media e minima per tutte le fasi), seguono pertanto la soccombenza di in Controparte_3
applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto e si intendono compensate per ¼, in ragione della solo parziale fondatezza della pretesa creditoria.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3508/2017 R.G.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
2) In totale riforma della sentenza n. 237 del 23.05.2017 il Giudice di Pace di Modica, depositata in data 24.05.2017, condanna la società al pagamento di € 2.000,00 oltre Controparte_3
interessi in favore di Controparte_2
CP_ 3) Condanna al pagamento in favore della dei compensi Controparte_3 Controparte_2
di entrambi i gradi di giudizio, liquidati in € 600,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.100,00 per il presente grado di giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
4) Compensa le spese per il resto.
Ragusa, li 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7