Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 767
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, da cui deriva l'intimazione, è stata regolarmente notificata al ricorrente in data anteriore rispetto all'atto impugnato. Non avendo il ricorrente impugnato la cartella nei termini previsti dalla legge, il credito si è consolidato e la prescrizione invocata non risulta maturata, essendo trascorso un periodo inferiore al triennio tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 767
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 767
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo