Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00797/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Crosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS-, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato notificato il Decreto del Dirigente di Servizio del 26.01.2017 (Servizio Tutela e acquisizioni - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia);
- del suddetto Decreto del Dirigente di Servizio prot. n. 127 del 26.01.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.543,32 a titolo di indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004 (indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di rimborso della somma versata a titolo di indennità risarcitoria presentata dal ricorrente in data 19.02.2025 a mezzo p.e.c.,
e per accertare e dichiarare il diritto al rimborso richiesto,
con conseguente condanna dell'amministrazione intimata a provvedere con provvedimento espresso e motivato;
in subordine, qualora si ritenga essersi formato silenzio - rigetto sulla citata istanza di rimborso del 19.2.2025, se ne chiede l'annullamento unitamente agli atti sopra indicati, sempre con conseguente accertamento del diritto al rimborso delle somme versate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2598 del 24.11.2025 con la quale, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., è stato disposto il mutamento del rito con il quale il ricorso era stato originariamente proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato (notificato e depositato in data 28/7/2025) parte ricorrente espone che:
- con D.D.S. n. 127/2017 gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.543,32 a titolo di indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004 per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione di un fabbricato, in assenza della preventiva autorizzazione della Soprintendenza;
- la somma citata è stata regolarmente corrisposta alla p.a. in data 5.4.2017;
- detta somma non è dovuta;
- ha richiesto il rimborso della stessa, ma che la p.a. è rimasta inerte.
Impugna il decreto di irrogazione della sanzione e il silenzio inadempimento della p.a. in relazione alla richiesta di rimborso della somma (da qualificarsi in subordine quale silenzio significativo di cui viene chiesto l’annullamento), chiedendo in ogni caso l’ accertamento del diritto al restituzione delle somme versate.
2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione dell’art. 2 della legge 241/1990 - Illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di rimborso - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inerzia amministrativa e violazione dei doveri d’ufficio ”, atteso che, rispetto alla richiesta di rimborso della somma versata a titolo di indennità risarcitoria avanzata il 19.2.2025, la p.a. non ha provveduto con un provvedimento espresso entro il termine indicato per la conclusione del procedimento.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, L.R. Sicilia n. 17/1994 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 D. Lgs n. 42/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti ”, atteso che l’immobile di proprietà del ricorrente, oggetto dell’indennità risarcitoria, è stato realizzato nel 1972, pertanto, in epoca antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico sulla zona B della Valle dei Templi, introdotto dalla L. 431/1985 (cd. Legge Galasso). L’art. 5, comma 3, della L.R. Sicilia n. 17/1994, dispone che “ il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva ”, ma, nel caso di vincolo apposto successivamente alla realizzazione delle opere, deve escludersi l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria la quale, pertanto, è stata applicata al ricorrente in modo illegittimo con i provvedimenti impugnati (v. Corte Cost. n. 75/2022). Di conseguenza, rileva anche la fondatezza della richiesta di rimborso dell’indennità versata, avanzata il 19.02.2025 e mai esitata dalla p.a..
3. L’Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio e ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità dell’azione di annullamento per tardività dell’impugnazione, oltre a chiedere il rigetto nel merito dell’azione avverso il silenzio.
Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso senza nulla replicare sull’eccezione di tardività.
4. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’azione di annullamento del provvedimento di irrogazione dell’indennità risarcitoria applicata ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004 è irricevibile.
Invero, risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalla p.a. che il Decreto del Dirigente di Servizio n. 127 del 26.01.2017 di ingiunzione al pagamento della somma a titolo di indennità risarcitoria è stato trasmesso al ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta in data 3/3/2017; parte ricorrente non solo non l’ha impugnata ma, anzi, ha ottemperato al pagamento a mezzo di bonifico bancario in data 5.4.2017. Di tutta evidenza tale provvedimento è divenuto definitivo nel 2017 e non può in questa sede essere surrettiziamente censurato nel merito per il tramite dell’azione sul silenzio relativa alla richiesta di rimborso.
6. D’altra parte, detta azione va evidentemente rigettata non sussistendo alcun obbligo in capo alla p.a. di provvedere sull’istanza del 19.2.2025, la quale deve essere qualificata nei termini di richiesta di ritiro in autotutela di un atto divenuto definitivo ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 28.09.2023, n. 8566).
7. In definitiva, deve essere dichiara irricevibile l’azione di annullamento per tardività dell’impugnazione dell’d.d.s. n. 127/2017 di irrogazione dell’indennità paesaggistica, e deve essere rigettata nel merito l’azione avverso il silenzio della p.a., attesa l’inesistenza dell’obbligo a provvedere.
8. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile, per il resto lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la sua proprietà.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE RI, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | DE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.