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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grixoni Presidente relatore dott.ssa Doriana Meloni Consigliere dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 80/2024 v..g. promossa da:
rappresentato e difeso dell'Avv. CAREDDU MELCHIORRE e dall'Avv. FALQUI Parte_1
MARGHERITA come da procura in atti
RECLAMANTE
L. rappresentato e difeso dell'Avv. CAREDDU MELCHIORRE e dall'Avv. Parte_2
FALQUI MARGHERITA come da procura in atti
RECLAMANTE
Contro appresentato e difeso dell'Avv. SCUDERI GIOACCHINO ALDO come da procura CP_1
in atti
RESISTENTE
Contro
rappresentato e difeso dell'Avv. CAREDDU MICHELE come da Controparte_2
procura in atti
RESISTENTE pagina 1 di 6
Oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento
All'udienza del 10.01.2025 le parti hanno insistito sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per a Corte “previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nonché il Parte_1
termine di notifica del presente atto e pedissequo decreto, respinta ogni avversa pretesa, Voglia così giudicare 1. In accoglimento del presente reclamo, revocare la sentenza di fallimento n. 3/2024 resa dal Tribunale di Tempio e di cui meglio in espositiva.
2. Vinte le spese nei confronti dei convenuti.”
Per la Corte “previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nonché il Parte_2
termine di notifica del presente atto e pedissequo decreto, respinta ogni avversa pretesa, Voglia così giudicare 1. In accoglimento del presente reclamo, revocare la sentenza di fallimento n. 3/2024 resa dal Tribunale di Tempio e di cui meglio in espositiva.
2. Vinte le spese nei confronti dei convenuti.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis e previo ogni accertamento CP_1
del caso e di legge, 1) nel merito, rigettare il reclamo, proposto dalla avverso alla Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, in data 11 Aprile 2024, n. 3, e, per l'effetto, confermare la declaratoria di apertura del fallimento disposta con la sentenza oggetto di reclamo;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari tutti come per legge.
Per “Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, Controparte_3 voglia la Corte adita 1. Rigettare il reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3/2024 del
Tribunale di Tempio Pausania con la quale è stato dichiarato il fallimento della 2. Vittoria Parte_1 di spese e compensi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3/2024, pubblicata in data 11.4.2024, il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava il fallimento della Parte_1
Con ricorso in data 13.5.2024, , in proprio e in qualità di amministratore della precitata Parte_2
società, ha proposto reclamo avverso tale sentenza contestando l'ammontare dei debiti come indicato dal tribunale e, per l'effetto, la valutazione in ordine al superamento delle soglie di fallibilità.
Si sono costituiti quale creditrice istante per la declaratoria di fallimento, nonché il CP_1
curatore fallimentare, opponendosi al reclamo con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese.
La causa è stata tenuta a decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
In proposito si osserva che le parti reclamanti non hanno contestato né la qualifica di imprenditore, né
l'ammontare dei debiti verso lo Stato o taluni creditori (Condominio “Le rose”). L'unico motivo di doglianza si riferisce ad alcuni titoli, a loro dire, erroneamente considerati dal tribunale per ritenere superata la soglia di fallibilità: essi hanno evidenziato che l'efficacia esecutiva della sentenza n.
102/2023, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania – con la quale la società era stata condannata al pagamento della somma di euro 1.000.000 nei confronti della - era stata Controparte_4
sospesa dal Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 10.10.2023.
Hanno, inoltre, affermato che non vi era obbligo per la fallita di inserire tale posta nei bilanci mediante iscrizione di un fondo rischi, trattandosi di microimpresa in senso comunitario, soggetta alla relativa disciplina in materia di bilancio.
Sempre con riferimento alla valutazione della soglia di fallibilità per i debiti, hanno sostenuto che il credito vantato dalla cessionaria di , pari ad euro 65.526 era Controparte_5 CP_6 estinto a seguito di accollo da parte dei soci e , fin dall'anno 2013. CP_7 CP_8
Secondo i reclamanti, non considerando tali poste, l'ammontare residuo dei debiti nei tre esercizi precedenti al fallimento sarebbe pari a soli euro 270.985,00, al di sotto quindi del limite dimensionale di legge.
A riprova di tale assunto, gli stessi hanno depositato il prospetto dello stato passivo con ammissione di crediti per un importo di soli euro 360.000,00.
Nessuna delle doglianze merita condivisione.
Correttamente il tribunale riteneva non dimostrato il mancato superamento della soglia di fallibilità.
Infatti, lo stesso valutava inattendibili i bilanci sociali (apparentemente in pareggio), evidenziando, sulla base della ctu espletata, molteplici e gravi discrasie tra le voci postate e quelle reali, sia per i debiti, sia per l'attivo patrimoniale.
Quanto ai debiti, sono risultate non veritiere:
1) la posizione creditoria di (ora ), indicata in euro 129.334,00 per gli Controparte_9 CP_10
anni 2018 e 2019 e ridotta a euro 64.334 nell'anno 2020, dopo la vendita all'asta dell'immobile pignorato per la somma di euro 65.000,00.
Sul punto, correttamente, l'ausiliare affermava che l'importo totale si sarebbe dovuto indicare anche nell'anno 2020, in quanto in sede esecutiva, l'assegnazione era avvenuta nell'anno 2022; nonché, con riferimento agli anni successivi, per il minor importo di euro 44.483,00, al netto delle somme imputate a titolo di spese della esecuzione;
pagina 3 di 6 2) la posizione creditoria di (ora , omessa in bilancio nonostante CP_6 Controparte_5
l'atto di intervento, per l'importo di euro 176.324,00, nella procedura esecutiva n. 2/2017 del
Tribunale di Nuoro promossa contro i soci e , nonché in quella n. 124/2014 CP_7 CP_8
contro la società.
L'affermato effetto liberatorio derivante, a dire dei reclamanti, da un accollo del debito da parte dei soci, è rimasto infatti sfornito di prova, trattandosi probabilmente di un mero accollo interno
“comunque non liberatorio nei conforti della società, con l'effetto che il debito avrebbe dovuto comunque trovare riscontro nella contabilità e bilanci della come rilevato nella consulenza” Pt_1
(v. atti).
Né a differente conclusione può giungersi dopo l'atto di rinuncia all'intervenuto di tale creditrice nella sopra citata procedura esecutiva n. 2/17 promossa contro i soci in assenza, Persona_1
come già detto, di prova precisa sull'accollo e sulla conseguente estinzione del debito nei confronti della società.
Risultano documentalmente provati:
1) debiti nei confronti di enti (v. anche prospetto di ammissione allo stato passivo in atti) accertati per la somma di euro 113.720,00 a fronte di un'iscrizione a bilancio per soli euro 52.154,00;
2) debito nei confronti del “Condominio Le Rose” (euro 41.903,00), accertato in via definitiva con decreto ingiuntivo non opposto;
3) debito nei confronti di (creditrice istante nel fallimento) per euro CP_1
83.200,00, accertato con sentenza definitiva emessa Tribunale di Perugia n. 142/2021, al termine del giudizio instaurato a far data dal 2020.
Inoltre, in ordine al contenzioso civile instaurato (a far data dal 2011) dalla Controparte_4
contro la definito con sent. n. 102/23, si osserva che anche il relativo importo di euro Parte_1
1.000.000,00 avrebbe dovuto essere indicato nel bilancio. Infatti, stante il principio di prudenza di cui all'art. 2423bis c.c., nonché dei suggerimenti del ctu, a ciò si sarebbe dovuto provvedere, o con la costituzione di un fondo di rischio o, quantomeno, mediante menzione dello stesso (importo) in una nota integrativa, in considerazione sia dell'alea derivante da qualsivoglia giudizio, sia dell'elevato importo in gioco.
Risulta, altresì, smentita la tesi di parte reclamante, secondo cui la quale microimpresa in Parte_1
senso comunitario ex art. 2435 bis cc, avrebbe potuto depositare i suoi bilanci solo in forma semplificata, senza compilare la nota integrativa di menzione del rischio. Infatti, stante le sue dimensioni, la società registrava un attivo patrimoniale superiore a euro 175.000,00; sicché,
pagina 4 di 6 sussiste(va), per la stessa, l'obbligo di depositare almeno la nota integrativa, con indicazione del sopracitato importo, anche, e in ogni caso, per esigenze di trasparenza.
Emergono, inoltre, alcune incongruenze dell'attivo patrimoniale, che seppure non menzionate dal tribunale, risultano correttamente evidenziate dall'ausiliare alla voce rimanenze immobili “merce”.
Nei bilanci il relativo valore veniva indicato in euro 285.000,00 (per gli anni 2018 e 2019), ed euro
220.000,00 per l'anno successivo;
mentre le dichiarazioni dei redditi, per l'anno 2017, riportavano rimanenze per euro 1.257.326,00, poi drasticamente ridotte pur in assenza di cessioni: “le rimanenze al
31 dicembre 2017, pari al suindicato importo di euro 1.257.326,00, in un normale ed ordinato sistema contabile a partita doppia, dovevano necessariamente costituire il dato contabile di riapertura al 1° gennaio 2018, da girare a conto economico come costi sospesi in attesa della vendita degli immobili merce(..); la decisione assunta dall'amministratore di valutare le rimanenze non più al costo storico di acquisto e/o di costruzione (presumibilmente pari ad euro 1.257.326,00), ma al valore di presumibile realizzo degli immobili (pari all'importo di euro 285.000,00) avrebbe dovuto far emergere una perdita di esercizio di oltre 972.000 euro, mentre il bilancio 2018 presentato dalla fallita chiude in pareggio”.
(cfr. ctu in atti).
A fronte di tali dati obiettivi, non deve trascurarsi l'ulteriore circostanza che tutti i bilanci venivano depositati tardivamente, ossia il 10.2.22 (quelli degli anni 2018-19) e il 14.2.22 (quello del 2020), solo dopo l'istanza per la dichiarazione di fallimento presentata dalla e, quindi, durante la pendenza CP_1
del procedimento prefallimentare, instauratosi nel 2021.
Non risultano, inoltre, né approvati né depositati i bilanci degli anni 2013-2017.
Deve quindi confermarsi la decisione del tribunale che riteneva non fornita la prova della sussistenza dei presupposti di non fallibilità da parte della società che, anche in questa sede, si è limitata a contestare solo alcune delle poste debitorie, riconoscendone implicitamente altre (Condominio, Stato,
Nardi), per il minor importo di euro 270.985,00.
La Curatela fallimentare ha, inoltre, prodotto nel presente grado di giudizio altri provvedimenti non esaminati nel primo grado, ma, comunque, antecedenti alla dichiarazione di fallimento:
1. sentenza n. 195/2015, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, che ha condannato la al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, , quantificate in Controparte_11
euro 7.500,00 oltre accessori, non postate a bilancio;
2. intervento del 13.2.24 nella procedura esecutiva n. 157/2016 RGE pendente davanti al Tribunale di
Nuoro, dell contro la società per l'importo di euro 150.663,66. Controparte_12
Dall'esame degli estratti di ruolo risulta che tale credito, anche escluso l'importo di euro 395,38,00 relativo a tributi per il di nell'anno 2021, era imputabile agli anni antecedenti al 2020 CP_13 CP_14
pagina 5 di 6 e, ciononostante non veniva indicato nei bilanci esaminati, nei quali il debito verso l'Erario è iscritto per euro 51.353/52.154.
Deve quindi confermarsi la valutazione del tribunale che riteneva non fornita dal debitore, sul quale gravava tale onere, la prova del mancato raggiungimento della soglia di non fallibilità quanto all'ammontare dei debiti.
Ad identiche conclusioni si perviene quanto allo stato di insolvenza: la presenza di molteplici debiti non contestati, tra cui quello nei confronti della creditrice istante per l'importo di euro CP_1
83.200,00, nonché le procedure esecutive contro la società, unitamente alla certezza in ordine alla mancanza di liquidità (stante la inattività della società e i conseguenti mancati introiti) inducono a confermare, anche su tale aspetto, la sentenza dichiarativa di fallimento.
Il reclamo deve, di conseguenza, essere respinto.
Le spese processuali, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile - complessità media, sono a carico del reclamante e liquidate in favore dell'Erario quanto alla posizione di , CP_1
ammessa al gratuito patrocinio.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 3/24 emessa in data 11/4/24 dal Tribunale di
Tempio Pausania;
2) condanna i reclamanti alla rifusione in favore dei reclamati delle spese processuali, che liquida in euro 8.470,00 ciascuno per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da versarsi, quanto a CP_1
in favore dello Stato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Sassari il 29.1.2025
Il Presidente - Relatore
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grixoni Presidente relatore dott.ssa Doriana Meloni Consigliere dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 80/2024 v..g. promossa da:
rappresentato e difeso dell'Avv. CAREDDU MELCHIORRE e dall'Avv. FALQUI Parte_1
MARGHERITA come da procura in atti
RECLAMANTE
L. rappresentato e difeso dell'Avv. CAREDDU MELCHIORRE e dall'Avv. Parte_2
FALQUI MARGHERITA come da procura in atti
RECLAMANTE
Contro appresentato e difeso dell'Avv. SCUDERI GIOACCHINO ALDO come da procura CP_1
in atti
RESISTENTE
Contro
rappresentato e difeso dell'Avv. CAREDDU MICHELE come da Controparte_2
procura in atti
RESISTENTE pagina 1 di 6
Oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento
All'udienza del 10.01.2025 le parti hanno insistito sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per a Corte “previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nonché il Parte_1
termine di notifica del presente atto e pedissequo decreto, respinta ogni avversa pretesa, Voglia così giudicare 1. In accoglimento del presente reclamo, revocare la sentenza di fallimento n. 3/2024 resa dal Tribunale di Tempio e di cui meglio in espositiva.
2. Vinte le spese nei confronti dei convenuti.”
Per la Corte “previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nonché il Parte_2
termine di notifica del presente atto e pedissequo decreto, respinta ogni avversa pretesa, Voglia così giudicare 1. In accoglimento del presente reclamo, revocare la sentenza di fallimento n. 3/2024 resa dal Tribunale di Tempio e di cui meglio in espositiva.
2. Vinte le spese nei confronti dei convenuti.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis e previo ogni accertamento CP_1
del caso e di legge, 1) nel merito, rigettare il reclamo, proposto dalla avverso alla Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, in data 11 Aprile 2024, n. 3, e, per l'effetto, confermare la declaratoria di apertura del fallimento disposta con la sentenza oggetto di reclamo;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari tutti come per legge.
Per “Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, Controparte_3 voglia la Corte adita 1. Rigettare il reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3/2024 del
Tribunale di Tempio Pausania con la quale è stato dichiarato il fallimento della 2. Vittoria Parte_1 di spese e compensi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3/2024, pubblicata in data 11.4.2024, il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava il fallimento della Parte_1
Con ricorso in data 13.5.2024, , in proprio e in qualità di amministratore della precitata Parte_2
società, ha proposto reclamo avverso tale sentenza contestando l'ammontare dei debiti come indicato dal tribunale e, per l'effetto, la valutazione in ordine al superamento delle soglie di fallibilità.
Si sono costituiti quale creditrice istante per la declaratoria di fallimento, nonché il CP_1
curatore fallimentare, opponendosi al reclamo con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese.
La causa è stata tenuta a decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
In proposito si osserva che le parti reclamanti non hanno contestato né la qualifica di imprenditore, né
l'ammontare dei debiti verso lo Stato o taluni creditori (Condominio “Le rose”). L'unico motivo di doglianza si riferisce ad alcuni titoli, a loro dire, erroneamente considerati dal tribunale per ritenere superata la soglia di fallibilità: essi hanno evidenziato che l'efficacia esecutiva della sentenza n.
102/2023, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania – con la quale la società era stata condannata al pagamento della somma di euro 1.000.000 nei confronti della - era stata Controparte_4
sospesa dal Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 10.10.2023.
Hanno, inoltre, affermato che non vi era obbligo per la fallita di inserire tale posta nei bilanci mediante iscrizione di un fondo rischi, trattandosi di microimpresa in senso comunitario, soggetta alla relativa disciplina in materia di bilancio.
Sempre con riferimento alla valutazione della soglia di fallibilità per i debiti, hanno sostenuto che il credito vantato dalla cessionaria di , pari ad euro 65.526 era Controparte_5 CP_6 estinto a seguito di accollo da parte dei soci e , fin dall'anno 2013. CP_7 CP_8
Secondo i reclamanti, non considerando tali poste, l'ammontare residuo dei debiti nei tre esercizi precedenti al fallimento sarebbe pari a soli euro 270.985,00, al di sotto quindi del limite dimensionale di legge.
A riprova di tale assunto, gli stessi hanno depositato il prospetto dello stato passivo con ammissione di crediti per un importo di soli euro 360.000,00.
Nessuna delle doglianze merita condivisione.
Correttamente il tribunale riteneva non dimostrato il mancato superamento della soglia di fallibilità.
Infatti, lo stesso valutava inattendibili i bilanci sociali (apparentemente in pareggio), evidenziando, sulla base della ctu espletata, molteplici e gravi discrasie tra le voci postate e quelle reali, sia per i debiti, sia per l'attivo patrimoniale.
Quanto ai debiti, sono risultate non veritiere:
1) la posizione creditoria di (ora ), indicata in euro 129.334,00 per gli Controparte_9 CP_10
anni 2018 e 2019 e ridotta a euro 64.334 nell'anno 2020, dopo la vendita all'asta dell'immobile pignorato per la somma di euro 65.000,00.
Sul punto, correttamente, l'ausiliare affermava che l'importo totale si sarebbe dovuto indicare anche nell'anno 2020, in quanto in sede esecutiva, l'assegnazione era avvenuta nell'anno 2022; nonché, con riferimento agli anni successivi, per il minor importo di euro 44.483,00, al netto delle somme imputate a titolo di spese della esecuzione;
pagina 3 di 6 2) la posizione creditoria di (ora , omessa in bilancio nonostante CP_6 Controparte_5
l'atto di intervento, per l'importo di euro 176.324,00, nella procedura esecutiva n. 2/2017 del
Tribunale di Nuoro promossa contro i soci e , nonché in quella n. 124/2014 CP_7 CP_8
contro la società.
L'affermato effetto liberatorio derivante, a dire dei reclamanti, da un accollo del debito da parte dei soci, è rimasto infatti sfornito di prova, trattandosi probabilmente di un mero accollo interno
“comunque non liberatorio nei conforti della società, con l'effetto che il debito avrebbe dovuto comunque trovare riscontro nella contabilità e bilanci della come rilevato nella consulenza” Pt_1
(v. atti).
Né a differente conclusione può giungersi dopo l'atto di rinuncia all'intervenuto di tale creditrice nella sopra citata procedura esecutiva n. 2/17 promossa contro i soci in assenza, Persona_1
come già detto, di prova precisa sull'accollo e sulla conseguente estinzione del debito nei confronti della società.
Risultano documentalmente provati:
1) debiti nei confronti di enti (v. anche prospetto di ammissione allo stato passivo in atti) accertati per la somma di euro 113.720,00 a fronte di un'iscrizione a bilancio per soli euro 52.154,00;
2) debito nei confronti del “Condominio Le Rose” (euro 41.903,00), accertato in via definitiva con decreto ingiuntivo non opposto;
3) debito nei confronti di (creditrice istante nel fallimento) per euro CP_1
83.200,00, accertato con sentenza definitiva emessa Tribunale di Perugia n. 142/2021, al termine del giudizio instaurato a far data dal 2020.
Inoltre, in ordine al contenzioso civile instaurato (a far data dal 2011) dalla Controparte_4
contro la definito con sent. n. 102/23, si osserva che anche il relativo importo di euro Parte_1
1.000.000,00 avrebbe dovuto essere indicato nel bilancio. Infatti, stante il principio di prudenza di cui all'art. 2423bis c.c., nonché dei suggerimenti del ctu, a ciò si sarebbe dovuto provvedere, o con la costituzione di un fondo di rischio o, quantomeno, mediante menzione dello stesso (importo) in una nota integrativa, in considerazione sia dell'alea derivante da qualsivoglia giudizio, sia dell'elevato importo in gioco.
Risulta, altresì, smentita la tesi di parte reclamante, secondo cui la quale microimpresa in Parte_1
senso comunitario ex art. 2435 bis cc, avrebbe potuto depositare i suoi bilanci solo in forma semplificata, senza compilare la nota integrativa di menzione del rischio. Infatti, stante le sue dimensioni, la società registrava un attivo patrimoniale superiore a euro 175.000,00; sicché,
pagina 4 di 6 sussiste(va), per la stessa, l'obbligo di depositare almeno la nota integrativa, con indicazione del sopracitato importo, anche, e in ogni caso, per esigenze di trasparenza.
Emergono, inoltre, alcune incongruenze dell'attivo patrimoniale, che seppure non menzionate dal tribunale, risultano correttamente evidenziate dall'ausiliare alla voce rimanenze immobili “merce”.
Nei bilanci il relativo valore veniva indicato in euro 285.000,00 (per gli anni 2018 e 2019), ed euro
220.000,00 per l'anno successivo;
mentre le dichiarazioni dei redditi, per l'anno 2017, riportavano rimanenze per euro 1.257.326,00, poi drasticamente ridotte pur in assenza di cessioni: “le rimanenze al
31 dicembre 2017, pari al suindicato importo di euro 1.257.326,00, in un normale ed ordinato sistema contabile a partita doppia, dovevano necessariamente costituire il dato contabile di riapertura al 1° gennaio 2018, da girare a conto economico come costi sospesi in attesa della vendita degli immobili merce(..); la decisione assunta dall'amministratore di valutare le rimanenze non più al costo storico di acquisto e/o di costruzione (presumibilmente pari ad euro 1.257.326,00), ma al valore di presumibile realizzo degli immobili (pari all'importo di euro 285.000,00) avrebbe dovuto far emergere una perdita di esercizio di oltre 972.000 euro, mentre il bilancio 2018 presentato dalla fallita chiude in pareggio”.
(cfr. ctu in atti).
A fronte di tali dati obiettivi, non deve trascurarsi l'ulteriore circostanza che tutti i bilanci venivano depositati tardivamente, ossia il 10.2.22 (quelli degli anni 2018-19) e il 14.2.22 (quello del 2020), solo dopo l'istanza per la dichiarazione di fallimento presentata dalla e, quindi, durante la pendenza CP_1
del procedimento prefallimentare, instauratosi nel 2021.
Non risultano, inoltre, né approvati né depositati i bilanci degli anni 2013-2017.
Deve quindi confermarsi la decisione del tribunale che riteneva non fornita la prova della sussistenza dei presupposti di non fallibilità da parte della società che, anche in questa sede, si è limitata a contestare solo alcune delle poste debitorie, riconoscendone implicitamente altre (Condominio, Stato,
Nardi), per il minor importo di euro 270.985,00.
La Curatela fallimentare ha, inoltre, prodotto nel presente grado di giudizio altri provvedimenti non esaminati nel primo grado, ma, comunque, antecedenti alla dichiarazione di fallimento:
1. sentenza n. 195/2015, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, che ha condannato la al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, , quantificate in Controparte_11
euro 7.500,00 oltre accessori, non postate a bilancio;
2. intervento del 13.2.24 nella procedura esecutiva n. 157/2016 RGE pendente davanti al Tribunale di
Nuoro, dell contro la società per l'importo di euro 150.663,66. Controparte_12
Dall'esame degli estratti di ruolo risulta che tale credito, anche escluso l'importo di euro 395,38,00 relativo a tributi per il di nell'anno 2021, era imputabile agli anni antecedenti al 2020 CP_13 CP_14
pagina 5 di 6 e, ciononostante non veniva indicato nei bilanci esaminati, nei quali il debito verso l'Erario è iscritto per euro 51.353/52.154.
Deve quindi confermarsi la valutazione del tribunale che riteneva non fornita dal debitore, sul quale gravava tale onere, la prova del mancato raggiungimento della soglia di non fallibilità quanto all'ammontare dei debiti.
Ad identiche conclusioni si perviene quanto allo stato di insolvenza: la presenza di molteplici debiti non contestati, tra cui quello nei confronti della creditrice istante per l'importo di euro CP_1
83.200,00, nonché le procedure esecutive contro la società, unitamente alla certezza in ordine alla mancanza di liquidità (stante la inattività della società e i conseguenti mancati introiti) inducono a confermare, anche su tale aspetto, la sentenza dichiarativa di fallimento.
Il reclamo deve, di conseguenza, essere respinto.
Le spese processuali, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile - complessità media, sono a carico del reclamante e liquidate in favore dell'Erario quanto alla posizione di , CP_1
ammessa al gratuito patrocinio.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 3/24 emessa in data 11/4/24 dal Tribunale di
Tempio Pausania;
2) condanna i reclamanti alla rifusione in favore dei reclamati delle spese processuali, che liquida in euro 8.470,00 ciascuno per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da versarsi, quanto a CP_1
in favore dello Stato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Sassari il 29.1.2025
Il Presidente - Relatore
Dott.ssa Maria Grixoni
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