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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1410/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ferdinando Cannataro -ATTRICE-
CONTRO
(c.f.: ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f.: ) e (c.f.: ) - C.F._3 CP_3 C.F._4
CONVENUTE CONTUMACI-
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE precisate all'udienza del 05.05.2025: «1.
Accertare e dichiarare acquisita per intervenuta usucapione ultraventennale in favore della sig.ra , … , le seguenti quote di proprietà Parte_1
relative ai seguenti immobili, ubicati nel comune di San Cosmo Albanese (CS), alla via Skanderberg, n. 24, e precisamente: - Dichiarare usucapita da parte attrice la quota pari a 2/9 di , relativa al fabbricato censito alla particella 192, CP_1
sub 2), foglio 14; - Dichiarare usucapita da parte attrice la quota pari a 2/9 di CP_1
relativa al fabbricato censito alla particella 193, sub 1), foglio 14; -
[...]
Dichiarare usucapita da parte attrice la piena proprietà (quota 100/100) della p.lla
193, sub 2), foglio 14 …».
I FATTI
1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio , e CP_1 Controparte_2 CP_3
per far dichiarare l'usucapione a suo favore dell'immobile sito nel
[...]
Comune di San Cosmo Albanese alla Via Skanderbeg, censito nel catasto fabbricati del medesimo Comune:
1 a) al foglio 13 particella n. 196, graffata con le particelle n. 192 sub 2 e n. 193 sub 1 del foglio 14;
b) al foglio 14 particella n. 193 sub 2.
In particolare, l'attrice ha dedotto che le suddette particelle immobiliari costituivano un'unica abitazione, con un unico ingresso, di proprietà della nonna materna dell'attrice, , che di fatto veniva solo materialmente donata da Persona_1 quest'ultima alla propria nipote ‒ l'attrice medesima ‒ la quale, sin dal gennaio
2000, la possedeva ininterrottamente nella sua interezza, escludendo gli altri comproprietari nella totale indifferenza di questi ultimi, provvedendo anche alla sua cura e custodia.
La ha evidenziato che, deceduta il 12.11.2006, la Pt_1 Persona_1 proprietà dell'abitazione veniva devoluta per successione legittima per una quota di 3/9 al marito della de cuius, (deceduto il 12.03.2014), e per una Persona_2
quota di 2/9 cadauna alle figlie, , e CP_3 Controparte_2 CP_1
.
[...]
L'attrice ha, altresì, dedotto che ‒ con particolare riferimento alla particella n. 196 del foglio 13 graffata con le particelle n. 192 sub 2 e 193 sub 1 del foglio 14 ‒ con atto notarile del 11.07.2013 rep. 858, trascritto il 22.07.2013, , Persona_2 CP_3
e donavano a le loro rispettive
[...] Controparte_2 Parte_1 quote di proprietà, da ciò conseguendo la titolarità in capo all'attrice della quota di proprietà di 7/9, mentre la restante quota pari a 2/9 continuava ad essere di proprietà di . CP_1
Quanto alla particella n. 193 sub 2 del foglio 14, la stessa risultava, invece, di proprietà degli eredi di . Persona_1
L'attrice ha, quindi, chiesto l'accertamento in suo favore dell'intervenuta usucapione:
a) dei 2/9 della quota di proprietà di dell'immobile di cui al CP_1
foglio 13 particella n. 196, graffata con le particelle n. 192 sub 2 e 193 sub 1 del foglio 14, già in proprietà dell'attrice per la restante quota di
7/9;
b) dell'intera proprietà dell'immobile di cui al foglio 14 particella n. 193 sub
2 in danno di , e . CP_3 Controparte_2 CP_1
2 2. Alla prima udienza del 08.11.2021, verificatane la regolare citazione, è stata dichiarata la contumacia delle convenute e e sono Controparte_2 CP_3
stati concessi i termini per il rinnovo della citazione nei confronti di . CP_1
All'udienza del 11.04.2022, preso atto della regolarità della notifica anche nei confronti di , ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con la seconda memoria l'attrice ha espressamente rinunciato alla domanda di usucapione limitatamente alla quota pari a 2/9 dell'immobile di cui alla particella n. 196 del foglio 13, stante la pendenza di trattative per la vendita delle quote di proprietà dell'attrice, precisando di rivolgere la propria domanda nei confronti delle sole particelle n. 192 sub 2 e
193 sub 1 del foglio 14 per la quota di 2/9 di proprietà di e dell'intera CP_1
particella n. 193 sub 2 del foglio 14.
È stata, quindi, espletata l'istruttoria orale richiesta dalla parte attrice.
All'udienza del 05.05.2025, la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione del termine per la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviato a giorni 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
3. In via preliminare, deve prendersi atto della rinuncia alla domanda da parte dell'attrice ‒ così come espressa anche in sede di precisazione delle conclusioni ‒ con specifico riferimento all'immobile di cui al foglio 13 particella 196, trattandosi di rinuncia ad una parte dell'originaria domanda e, in quanto tale, rientrante tra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass., Sez II, sent. n. 28146/2013).
4. Tanto premesso, la domanda è parzialmente infondata e, pertanto, deve essere in parte rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La natura immobiliare della controversia rende necessario l'accertamento pregiudiziale circa l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di causa in capo ai convenuti, nonché in relazione all'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione, infatti, non può prescindere dall'accertamento puntuale e attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
3 Ebbene, unico strumento di pubblicità idoneo al compimento dell' accertamento suddetto consiste nella documentazione ipocatastale e nelle certificazioni delle iscrizioni e trascrizioni, eseguite presso i registri immobiliari, a favore e contro, relativamente ai beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione: infatti, solo attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio, non essendo sufficienti, a tal fine, le visure catastali. Queste ultime contengono, esclusivamente, i dati anagrafici degli intestatari, la quota assegnata dagli uffici del Catasto, l'ubicazione del bene immobile e i dati catastali identificativi, la categoria e la superficie o il numero di vani, la rendita catastale o il reddito dominicale o agrario, ma in virtù di detto contenuto, la loro utilità è limitata ai fini fiscali e reddituali e quindi esse non costituiscono piena prova dell'esistenza, in capo all'intestatario, di un diritto reale sul bene immobile ivi indicato.
Al fine di individuare l'effettivo titolare del bene, è, dunque, necessaria la produzione dei certificati storici catastali rilasciati dalle Conservatorie, ossia della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni, o analoga certificazione notarile che dia atto delle risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Con la conseguenza che, in mancanza della documentazione ipocatastale, è impossibile per il giudicante accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione, ossia la titolarità formale del diritto in capo ai convenuti, nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari.
Pertanto, l'onere di produzione di tali documenti grava sulla parte interessata alla pronuncia nel merito, ossia sulla parte attrice.
4.1. Nel caso di specie ‒ con particolare riferimento agli immobili di cui alle particelle catastalmente individuati al n. 192 sub 2 e 193 sub 1 del foglio 14 ‒ la documentazione versata in atti non è sufficiente a dimostrare l'effettiva titolarità della quota di proprietà di 2/9 in capo alla parte convenuta , avendo CP_1
l'attrice prodotto, a riprova di tale titolarità, soltanto una visura “storica per immobile” (prodotta contestualmente all'atto introduttivo) e una visura “attuale per immobile” (prodotta in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), tuttavia, insufficienti ai fini probatori, in virtù dei principi sopra premessi, in quanto mere visure catastali.
4 Al contrario, la titolarità in capo a della quota di proprietà di 2/9 degli CP_1
immobili di cui alle particelle n. 192 sub 2 e 193 sub 1 del foglio 14 non emerge né dall'ispezione ipotecaria telematica n. T1 159314 del 25.03.2021 prodotta dall'attrice contestualmente all'atto introduttivo e in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (avente ad oggetto gli immobili di cui al foglio 13 particella 196
e al foglio 14 particella 193 sub 2 e indicante la successione legittima alla de cuius
con riferimento a queste sole due particelle), né dall'ispezione Persona_1 ipotecaria telematica n. T1 145763 del 25.03.2021 ‒ anch'essa prodotta dall'attrice contestualmente all'atto introduttivo e in sede di seconda memoria ex art. 183 co.
6 c.p.c. ‒ la quale, seppur avente ad oggetto gli immobili di cui al foglio 14 particelle n. 192 sub 2 e 193 sub 1 (oltre all'immobile di cui al foglio 13 particella
196), indica il solo atto di donazione delle quote di , Persona_2 Controparte_2
e in favore dell'attrice, non riportando nulla in merito alla
[...] CP_3
quota di proprietà della convenuta . CP_1
Né, tantomeno, la titolarità in capo a dei 2/9 di proprietà degli CP_1
immobili di cui alle particelle n. 192 sub 2 e 193 sub 1 del foglio 14 emerge dall'atto notarile di donazione e dalla nota di trascrizione prodotti in atti, non risultando la convenuta tra i donanti, come dedotto dalla stessa CP_1
attrice.
Da ciò consegue il necessario rigetto della domanda attorea con particolare riferimento agli immobili di cui al foglio 14 particelle n. 192 sub 2 e 193 sub 1.
5. La domanda di usucapione è, invece, fondata con specifico riferimento all'immobile di cui al foglio 14 particella 193 sub 2, avendone la parte attrice dato prova ‒ ancor prima degli elementi costitutivi della suddetta fattispecie acquisitiva
‒ degli effettivi titolari del bene attraverso l'ispezione ipotecaria telematica n. T1
159314 del 25.03.2021, avente ad oggetto il suddetto immobile e attestante la titolarità dello stesso, a seguito della successione legittima della de cuius
in capo a (padre delle odierne convenute e Persona_1 Persona_2
deceduto in data 12.03.2014 come da stato di famiglia storico in atti) per la quota di 1/3, e a , e , per la quota di CP_3 Controparte_2 CP_1
2/9 cadauna.
5.1. Ciò posto, come è noto, l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. avviene in virtù di un comportamento
5 materiale, continuo ed ininterrotto, attuato sulla res con l'intenzione resa palese di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
La prova degli estremi integratori di un possesso ad usucapionem, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, ad substantiam o ad probationem, e, pertanto, può essere fornita per testimoni (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 2977/2019).
Nella fattispecie in esame, con particolare riferimento all'immobile di cui al foglio
14 particella n. 193 sub 2, l'attrice ha dedotto e dimostrato di aver esercitato un possesso esclusivo, ininterrotto e pubblico da oltre vent'anni.
Tali circostanze sono risultate dall'esame dei testi escussi ( , Testimone_1
e quest'ultimo, in particolare, marito della Tes_2 Testimone_3 convenuta , madre dell'attrice), i quali hanno tutti coerentemente CP_3
confermato che la ha compiuto animo domini ed ininterrottamente, da Pt_1 almeno vent'anni anni (sin dal 2000, per come precisato da tutti i suddetti testi), atti integranti un possesso esclusivo sul bene ed utile ai fini della chiesta usucapione quali l'abitazione, la manutenzione ordinaria e l'esecuzione di lavori eccedenti l'ordinaria manutenzione.
Come confermato anche dalle risultanze testimoniali, il possesso si è estrinsecato senza che nessuno reclamasse la proprietà dell'immobile nei confronti dell'attrice.
Per contro i convenuti, aventi causa secondo l'ispezione ipotecaria suddetta, non comparendo, hanno assunto un comportamento concludente idoneo a provare la fondatezza della domanda di usucapione.
Inoltre, il teste in qualità di geometra dell'Ufficio tecnico del Testimone_4
Comune di San Cosmo Albanese, ha confermato che l'immobile di cui alle suddette circostanze confermate e riferite dagli altri testi coincide con quello catastalmente identificato al foglio 14 particelle 192 sub 2, 193 sub 1 e 193 sub 2, sulla scorta della documentazione dallo stesso direttamente visionata e delle fotografie allo stesso mostrate in sede di escussione.
Quindi, la domanda ‒ con riferimento specifico all'immobile di cui al foglio 14 particella n. 193 sub 2, per le ragioni sopra premesse ‒ va accolta, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1158 c.c.
6. Alla luce anche delle conclusioni precisate dall'attrice, le spese sono a carico della stessa.
P.Q.M.
6 Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
e , disattesa ogni altra domanda ed Controparte_2 CP_3
eccezione, così dispone:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda di usucapione di parte attrice e dichiara, pertanto, che ha acquistato per Parte_1 usucapione la proprietà dell'immobile sito nel Comune di San Cosmo
Albanese, identificato catastalmente al foglio 14 particella n. 193 sub 2;
- RIGETTA, per il resto, la domanda attorea;
- ORDINA al Conservatore rr.ii. di provvedere, con esonero di ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza;
- PONE le spese a carico dell'attrice.
Così deciso in Castrovillari, in data 06/06/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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