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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/10/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 451/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. BR Riga Presidente dr. NN AR NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. DAMIANO LUCA Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. DESIDERIO Controparte_1
IA EL
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 363/24 in data 1 ottobre 2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Chieti ha rigettato la domanda, con la quale dirigente medico specialista in Chirurgia generale, in servizio dal 09/2/2001, Parte_1 prima presso il PO di Gissi fino al febbraio 2018, poi presso il PO di Ortona, sino alle dimissioni del settembre 2023, lamentando la mancata attribuzione di incarichi dirigenziali nel corso dell'intera carriera, ad eccezione dell'incarico IPQ – Chirurgia Ambulatoriale – Punto primo intervento Gissi, assegnatogli dal 2014 al 2017, alla scadenza del quale non è stato sottoposto a valutazione, ha agito in giudizio nei confronti della per sentirla condannare al risarcimento quantificato Parte_2 in complessivi € 344.460 ovvero nella misura minore o maggiore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Il giudice di primo grado, dichiarati prescritti i crediti risarcitori, almeno fino al novembre 2013, per il mancato conferimento dell'incarico di base, subito dopo il superamento del periodo di prova (cioè dal 9 agosto 2001), senza che siano intervenuti atti interruttivi, esclusa la sussistenza di un diritto soggettivo ad ottenere o a conservare incarichi dirigenziali, compresi quelli di natura professionale, anche per il dirigente con meno di 5 anni di servizio, ribadita la discrezionale valutazione dell'ente nell'assegnazione dei predetti incarichi e, tenuto conto dell'incarico ricoperto dal dr. dal 2014 Pt_1 al 2017, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, non avendo peraltro il predetto allegato il numero, il tipo, la durata e la natura degli incarichi disponibili, nè presentato la propria candidatura, nè provato la disponibilità finanziaria dell'ente o eventuali inadempimenti ad esso imputabili in relazione a specifiche procedure di affidamento.
Con riguardo poi al rinnovo dell'unico incarico affidato al dr. e scaduto in data 1.2.2017, il Pt_1
Tribunale ha affermato che lo stesso “dovesse ritenersi confermato e quanto all'incarico di cui alla delibera n. 1495/23 di graduazione delle funzioni dirigenziali, basti osservare come quest'ultimo non abbia neppure dedotto di aver mai sottoposto la propria candidatura agli organi competenti e se vi fossero state eventuali violazioni nelle procedure di conferimento dell'incarico.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 1° ottobre 2024, ha proposto appello il dr. Pt_1 con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, chiedendone la riforma ed in particolare concludendo Cont per sentir condannare la appellata al pagamento della minor somma compresa tra € 30.000 e € 34.460 “a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente, come qualificati in premessa, in conseguenza delle violazioni della disciplina normativa-contrattuale-regolamentare in materia di affidamento valutazione revoca degli incarichi dirigenziali dell'area medica veterinaria sopra descritte e/o che verranno riscontrate ed accertate nel corso del giudizio” ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio anche mediante nomina di CTU, o ritenuta di giustizia, unitamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Si è costituita in giudizio la contestando ogni motivo di gravame e Parte_2 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie e l'erronea applicazione della disciplina normativa, contrattuale e regolamentare in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali dell'area medica.
Evidenziato l'inadempimento contrattuale consistito, una volta scaduto l'incarico, nella mancata sottoposizione del ricorrente a valutazione – ai fini del rinnovo o dell'attribuzione di altro incarico equivalente o maggiore – nel mancato adeguamento della retribuzione di posizione unificata, mancata attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore e rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, con il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto confermato in favore del dr. l'incarico IPQ – Chirurgia Ambulatoriale – Punto primo intervento Gissi, in realtà mai Pt_1 formalmente rinnovato, non avrebbe tenuto conto del mancato adeguamento dell'indennità di esclusività alla fascia superiore nè si sarebbe avveduto della formulazione della domanda risarcitoria come perdita di chance di conseguire una progressione economica e di carriera.
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
pag. 2/6 Preliminarmente deve darsi atto che l'appellante ha circoscritto le proprie richieste, rispetto a quelle avanzate in primo grado, al periodo coincidente con il decennio antecedente la notifica del ricorso di primo grado (in data 29.11.2023) dunque dal 29.11.2013 e fino alle dimissioni del settembre 2023, risultando i restanti periodi coperti da prescrizione, così come statuito nella sentenza di primo grado, non oggetto di appello sul punto e pertanto passata in giudicato.
Non è in contestazione che al dr. con contratto stipulato in data 7 luglio 2014, versato in atti, Pt_1
è stato conferito un incarico professionale qualificato (IPQ) di Chirurgia Ambulatoriale – Punto primo intervento Gissi, della durata di 3 anni, con decorrenza dal 1 febbraio 2014 e scadenza al 31 gennaio 2017, prevedendosi una retribuzione di posizione in relazione alla tipologia di rapporto esclusivo per complessivi € 4.608 annui, in 13 mensilità dell'importo di € 354,48 ciascuna.
Neppure è in contestazione che l'incarico è stato svolto fino alla scadenza prevista. Non è presente in atti alcuna valutazione, da parte dell'azienda, della professionalità del dirigente all'esito dell'incarico, neppure vi è prova che la procedura di valutazione abbia avuto inizio.
Secondo le previsioni di cui all'art. 15 D. Lgs. n° 502/92, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. Il sistema degli incarichi è poi disciplinato dagli art. 17 e segg. CCNL Sanità pubblica, distinguendosi incarichi di tipo gestionale o professionale e quanto a questi ultimi incarichi di base, professionali, di consulenza e ricerca, di alta o altissima professionalità.
Sono noti i principi ribaditi dalla Suprema Corte, per cui, in forza dell'art. 15-ter del d. lgs. n. 165/2001, gli incarichi medico-dirigenziali sono attribuiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis», tenuto conto delle previsioni di contrattazione collettiva in materia di conferimento degli incarichi (art. 28 CCNL 2000), procedendosi alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento.
Il dirigente medico, dunque, non ha un diritto soggettivo a vedersi conferire l'incarico nè ad ottenerne il rinnovo, dovendo le scelte della P.A. conformarsi esclusivamente ai canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., neanche nell'ipotesi in cui, nel contratto individuale di lavoro, figuri una clausola di rinnovo automatico, che è ritenuta nulla (cfr. Cass. n° 11376/22), in quanto “il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell'organizzazione pubblica, deve manifestarsi "ex novo", con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri”.
Vi è però da rilevare che l'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che il dirigente è sottoposto a verifiche sia periodiche, sia a fine incarico e che il conferimento o la conferma dell'incarico è condizionato dall'esito positivo di tali verifiche. Al riguardo, la Suprema Corte ha spiegato che trattasi di norma imperativa, dettata a salvaguardia dell'interesse pubblico della salute dei cittadini, con conseguente nullità di qualsiasi atto negoziale, sia di mancata conferma che di rinnovo dell'incarico, in totale difetto della fase di verifica e valutazione, demandata al Collegio tecnico di cui al predetto art. 15, comma 5 (cfr. Cass. n. 27120/2017).
pag. 3/6 Nel caso in esame, il ricorrente odierno appellante ha allegato di non aver mai ricevuto alcuna valutazione all'esito dell'unico incarico dirigenziale ricevuto nel 2014, nè l'amministrazione ha smentito o dato prova che tale valutazione sia in verità intervenuta, per cui, stante la indispensabilità della stessa, l'avere l'amministrazione omesso di provvedervi integra un inadempimento contrattuale che sul piano del rapporto di lavoro è idoneo a pregiudicare qualsiasi iniziativa o candidatura dell'interessato, per il medesimo o per un diverso incarico.
L'amministrazione, infatti, nel momento in cui conferisce l'incarico dirigenziale, è tenuta a dare esecuzione al contratto e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, tutti gli adempimenti previsti a suo carico, compresi quelli finali di valutazione dei risultati e dell'operato del dirigente. Nello stesso art. 6 del contratto stipulato nel luglio 2014 con il dr. è previsto che il Pt_1 predetto “è sottoposto alla verifica e valutazione, alla scadenza dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in relazione alle attività professionali svolte e ai risultati raggiunti. L'avvio del procedimento di verifica deve essere partecipato al dr. ”, avendo dunque l' Parte_1 Parte_3
l'obbligo di attivare e concludere la procedura finalizzata a tale valutazione, sia a salvaguardia dell'interesse pubblico che di quello specifico del dirigente.
E' chiaro che detto inadempimento legittima il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di vedersi confermare e/o rinnovare il medesimo incarico o di vedersene attribuito uno nuovo, gravando sul medesimo il solo onere di “allegare l'esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità” (Cass. n. 7110/2023, cit.; Cass. 12 aprile 2023, n. 9724).
Nel caso di specie, alla scadenza dell'unico incarico dirigenziale conferito al dr. seguiva uno Pt_1 specifico carteggio tra il Direttore della e la Parte_4
(cfr. missive del 27 novembre 2018, del 21 Parte_5 dicembre 2018 e 19 febbraio 2019), in merito alla posizione dei dirigenti ai quali era scaduto l'incarico e di quelli provenienti da altro PO, tra cui lo stesso dr. al fine di stabilire se per questi vada Pt_1 riconfermato il precedente incarico professionale o se siano da considerare senza incarico e con quali modalità procedere. A tale riguardo, l'affermazione contenuta nell'ultima missiva del 19 febbraio 2019 per cui il Direttore della comunicava al Parte_4 Par Direttore della delle risorse umane che “gli incarichi e IPQ Parte_5 precedentemente affidati e seguiti da valutazione positiva, come già comunicato con le note del 27.11 e del 21.12.2018, si intendono riconfermati anche se saranno soggetti a una ridenominazione”, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non consente di affermare che “anche l'incarico del ricorrente dovesse ritenersi confermato”, bensì, al contrario porta ad escludere il predetto dalla categoria dei beneficiari del rinnovo, proprio perché non oggetto di valutazione positiva.
Sotto tale profilo, può affermarsi che, nel caso del dr. quanto meno il mancato rinnovo del Pt_1 medesimo incarico, di cui lo stesso è stato titolare fino al 31 gennaio 2017, è avvenuto senza il rispetto delle garanzie procedimentali richieste, restando l inadempiente all'obbligo contrattuale Pt_3 assunto di valutazione del dirigente alla scadenza dell'incarico stesso.
pag. 4/6 Cont Il comportamento omissivo della appellata è una condizione ostativa alla conferma del medesimo incarico o anche alla partecipazione alla selezione per incarichi di valore equivalente o maggiore, con l'effetto di privare il dirigente di una parte della retribuzione.
Tanto basta per aversi prova del danno sotto il profilo della perdita di chance, tenuto conto che al dr. non è stato conferito alcun ulteriore incarico dopo la scadenza dell'unico svolto e fino alla Pt_1 cessazione del rapporto nel 2023.
A tale riguardo, considerata l'esperienza complessiva maturata dal dr. dirigente medico dal Pt_1
2001 e già destinatario di un precedente incarico dirigenziale, avuto riguardo alla concreta possibilità di ricevere la conferma del medesimo incarico o di ottenerne altro equivalente – con esclusione dunque di incarichi di maggior valore, non allegati – e tenuto conto del rinnovo di tutti gli altri Cont incarichi per i quali era intervenuta valutazione positiva dei dirigenti da parte della appellata, può ritenersi congrua la chance individuata in un grado di probabilità pari al 50%, commisurando dunque il risarcimento del danno in una pari percentuale del trattamento retributivo, che avrebbe percepito il dr. in caso di effettiva attribuzione dell'incarico, quale idoneo parametro di Pt_1 liquidazione.
Pertanto, tenuto conto dell'importo mensile percepito dal dr. per l'incarico svolto, pari a € Pt_1
354,48 e considerata la minor somma di € 187,24 pari al 50% del medesimo, moltiplicata per 13 mensilità e quindi per un numero di anni pari a 6, fino al gennaio 2023 quando, cessando dal rapporto di esclusività, non poteva più essere destinatario di incarichi dirigenziali, si perviene ad un importo risarcitorio, attualizzato alla data della presente sentenza, pari a € 13.824,72 al cui pagamento, in riforma della sentenza impugnata e ritenuta assorbita ogni diversa domanda anche in via alternativa, Cont la appellata dovrà essere condannata, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia e fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante la parziale soccombenza, sono compensate per metà tra Cont le parti e, perla restante metà, poste a carico della appellata, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata
- Condanna la al pagamento della somma di € 13.824,72, a Parte_7 titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al soddisfo;
- Compensa per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna la Parte_7 alla rifusione del restante 1/3 delle spese, liquidate per la parte non compensata
[...] in € 1.230 per il primo grado e in € 1.158 per il presente grado, per compensi professionali, oltre, per ciascun grado, spese generali, IVA e CPA come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN AR NA BR Riga
pag. 5/6
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 451/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. BR Riga Presidente dr. NN AR NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. DAMIANO LUCA Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. DESIDERIO Controparte_1
IA EL
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 363/24 in data 1 ottobre 2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Chieti ha rigettato la domanda, con la quale dirigente medico specialista in Chirurgia generale, in servizio dal 09/2/2001, Parte_1 prima presso il PO di Gissi fino al febbraio 2018, poi presso il PO di Ortona, sino alle dimissioni del settembre 2023, lamentando la mancata attribuzione di incarichi dirigenziali nel corso dell'intera carriera, ad eccezione dell'incarico IPQ – Chirurgia Ambulatoriale – Punto primo intervento Gissi, assegnatogli dal 2014 al 2017, alla scadenza del quale non è stato sottoposto a valutazione, ha agito in giudizio nei confronti della per sentirla condannare al risarcimento quantificato Parte_2 in complessivi € 344.460 ovvero nella misura minore o maggiore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Il giudice di primo grado, dichiarati prescritti i crediti risarcitori, almeno fino al novembre 2013, per il mancato conferimento dell'incarico di base, subito dopo il superamento del periodo di prova (cioè dal 9 agosto 2001), senza che siano intervenuti atti interruttivi, esclusa la sussistenza di un diritto soggettivo ad ottenere o a conservare incarichi dirigenziali, compresi quelli di natura professionale, anche per il dirigente con meno di 5 anni di servizio, ribadita la discrezionale valutazione dell'ente nell'assegnazione dei predetti incarichi e, tenuto conto dell'incarico ricoperto dal dr. dal 2014 Pt_1 al 2017, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, non avendo peraltro il predetto allegato il numero, il tipo, la durata e la natura degli incarichi disponibili, nè presentato la propria candidatura, nè provato la disponibilità finanziaria dell'ente o eventuali inadempimenti ad esso imputabili in relazione a specifiche procedure di affidamento.
Con riguardo poi al rinnovo dell'unico incarico affidato al dr. e scaduto in data 1.2.2017, il Pt_1
Tribunale ha affermato che lo stesso “dovesse ritenersi confermato e quanto all'incarico di cui alla delibera n. 1495/23 di graduazione delle funzioni dirigenziali, basti osservare come quest'ultimo non abbia neppure dedotto di aver mai sottoposto la propria candidatura agli organi competenti e se vi fossero state eventuali violazioni nelle procedure di conferimento dell'incarico.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 1° ottobre 2024, ha proposto appello il dr. Pt_1 con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, chiedendone la riforma ed in particolare concludendo Cont per sentir condannare la appellata al pagamento della minor somma compresa tra € 30.000 e € 34.460 “a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente, come qualificati in premessa, in conseguenza delle violazioni della disciplina normativa-contrattuale-regolamentare in materia di affidamento valutazione revoca degli incarichi dirigenziali dell'area medica veterinaria sopra descritte e/o che verranno riscontrate ed accertate nel corso del giudizio” ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio anche mediante nomina di CTU, o ritenuta di giustizia, unitamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Si è costituita in giudizio la contestando ogni motivo di gravame e Parte_2 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie e l'erronea applicazione della disciplina normativa, contrattuale e regolamentare in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali dell'area medica.
Evidenziato l'inadempimento contrattuale consistito, una volta scaduto l'incarico, nella mancata sottoposizione del ricorrente a valutazione – ai fini del rinnovo o dell'attribuzione di altro incarico equivalente o maggiore – nel mancato adeguamento della retribuzione di posizione unificata, mancata attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore e rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, con il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto confermato in favore del dr. l'incarico IPQ – Chirurgia Ambulatoriale – Punto primo intervento Gissi, in realtà mai Pt_1 formalmente rinnovato, non avrebbe tenuto conto del mancato adeguamento dell'indennità di esclusività alla fascia superiore nè si sarebbe avveduto della formulazione della domanda risarcitoria come perdita di chance di conseguire una progressione economica e di carriera.
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
pag. 2/6 Preliminarmente deve darsi atto che l'appellante ha circoscritto le proprie richieste, rispetto a quelle avanzate in primo grado, al periodo coincidente con il decennio antecedente la notifica del ricorso di primo grado (in data 29.11.2023) dunque dal 29.11.2013 e fino alle dimissioni del settembre 2023, risultando i restanti periodi coperti da prescrizione, così come statuito nella sentenza di primo grado, non oggetto di appello sul punto e pertanto passata in giudicato.
Non è in contestazione che al dr. con contratto stipulato in data 7 luglio 2014, versato in atti, Pt_1
è stato conferito un incarico professionale qualificato (IPQ) di Chirurgia Ambulatoriale – Punto primo intervento Gissi, della durata di 3 anni, con decorrenza dal 1 febbraio 2014 e scadenza al 31 gennaio 2017, prevedendosi una retribuzione di posizione in relazione alla tipologia di rapporto esclusivo per complessivi € 4.608 annui, in 13 mensilità dell'importo di € 354,48 ciascuna.
Neppure è in contestazione che l'incarico è stato svolto fino alla scadenza prevista. Non è presente in atti alcuna valutazione, da parte dell'azienda, della professionalità del dirigente all'esito dell'incarico, neppure vi è prova che la procedura di valutazione abbia avuto inizio.
Secondo le previsioni di cui all'art. 15 D. Lgs. n° 502/92, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. Il sistema degli incarichi è poi disciplinato dagli art. 17 e segg. CCNL Sanità pubblica, distinguendosi incarichi di tipo gestionale o professionale e quanto a questi ultimi incarichi di base, professionali, di consulenza e ricerca, di alta o altissima professionalità.
Sono noti i principi ribaditi dalla Suprema Corte, per cui, in forza dell'art. 15-ter del d. lgs. n. 165/2001, gli incarichi medico-dirigenziali sono attribuiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis», tenuto conto delle previsioni di contrattazione collettiva in materia di conferimento degli incarichi (art. 28 CCNL 2000), procedendosi alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento.
Il dirigente medico, dunque, non ha un diritto soggettivo a vedersi conferire l'incarico nè ad ottenerne il rinnovo, dovendo le scelte della P.A. conformarsi esclusivamente ai canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., neanche nell'ipotesi in cui, nel contratto individuale di lavoro, figuri una clausola di rinnovo automatico, che è ritenuta nulla (cfr. Cass. n° 11376/22), in quanto “il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell'organizzazione pubblica, deve manifestarsi "ex novo", con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri”.
Vi è però da rilevare che l'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che il dirigente è sottoposto a verifiche sia periodiche, sia a fine incarico e che il conferimento o la conferma dell'incarico è condizionato dall'esito positivo di tali verifiche. Al riguardo, la Suprema Corte ha spiegato che trattasi di norma imperativa, dettata a salvaguardia dell'interesse pubblico della salute dei cittadini, con conseguente nullità di qualsiasi atto negoziale, sia di mancata conferma che di rinnovo dell'incarico, in totale difetto della fase di verifica e valutazione, demandata al Collegio tecnico di cui al predetto art. 15, comma 5 (cfr. Cass. n. 27120/2017).
pag. 3/6 Nel caso in esame, il ricorrente odierno appellante ha allegato di non aver mai ricevuto alcuna valutazione all'esito dell'unico incarico dirigenziale ricevuto nel 2014, nè l'amministrazione ha smentito o dato prova che tale valutazione sia in verità intervenuta, per cui, stante la indispensabilità della stessa, l'avere l'amministrazione omesso di provvedervi integra un inadempimento contrattuale che sul piano del rapporto di lavoro è idoneo a pregiudicare qualsiasi iniziativa o candidatura dell'interessato, per il medesimo o per un diverso incarico.
L'amministrazione, infatti, nel momento in cui conferisce l'incarico dirigenziale, è tenuta a dare esecuzione al contratto e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, tutti gli adempimenti previsti a suo carico, compresi quelli finali di valutazione dei risultati e dell'operato del dirigente. Nello stesso art. 6 del contratto stipulato nel luglio 2014 con il dr. è previsto che il Pt_1 predetto “è sottoposto alla verifica e valutazione, alla scadenza dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in relazione alle attività professionali svolte e ai risultati raggiunti. L'avvio del procedimento di verifica deve essere partecipato al dr. ”, avendo dunque l' Parte_1 Parte_3
l'obbligo di attivare e concludere la procedura finalizzata a tale valutazione, sia a salvaguardia dell'interesse pubblico che di quello specifico del dirigente.
E' chiaro che detto inadempimento legittima il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di vedersi confermare e/o rinnovare il medesimo incarico o di vedersene attribuito uno nuovo, gravando sul medesimo il solo onere di “allegare l'esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità” (Cass. n. 7110/2023, cit.; Cass. 12 aprile 2023, n. 9724).
Nel caso di specie, alla scadenza dell'unico incarico dirigenziale conferito al dr. seguiva uno Pt_1 specifico carteggio tra il Direttore della e la Parte_4
(cfr. missive del 27 novembre 2018, del 21 Parte_5 dicembre 2018 e 19 febbraio 2019), in merito alla posizione dei dirigenti ai quali era scaduto l'incarico e di quelli provenienti da altro PO, tra cui lo stesso dr. al fine di stabilire se per questi vada Pt_1 riconfermato il precedente incarico professionale o se siano da considerare senza incarico e con quali modalità procedere. A tale riguardo, l'affermazione contenuta nell'ultima missiva del 19 febbraio 2019 per cui il Direttore della comunicava al Parte_4 Par Direttore della delle risorse umane che “gli incarichi e IPQ Parte_5 precedentemente affidati e seguiti da valutazione positiva, come già comunicato con le note del 27.11 e del 21.12.2018, si intendono riconfermati anche se saranno soggetti a una ridenominazione”, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non consente di affermare che “anche l'incarico del ricorrente dovesse ritenersi confermato”, bensì, al contrario porta ad escludere il predetto dalla categoria dei beneficiari del rinnovo, proprio perché non oggetto di valutazione positiva.
Sotto tale profilo, può affermarsi che, nel caso del dr. quanto meno il mancato rinnovo del Pt_1 medesimo incarico, di cui lo stesso è stato titolare fino al 31 gennaio 2017, è avvenuto senza il rispetto delle garanzie procedimentali richieste, restando l inadempiente all'obbligo contrattuale Pt_3 assunto di valutazione del dirigente alla scadenza dell'incarico stesso.
pag. 4/6 Cont Il comportamento omissivo della appellata è una condizione ostativa alla conferma del medesimo incarico o anche alla partecipazione alla selezione per incarichi di valore equivalente o maggiore, con l'effetto di privare il dirigente di una parte della retribuzione.
Tanto basta per aversi prova del danno sotto il profilo della perdita di chance, tenuto conto che al dr. non è stato conferito alcun ulteriore incarico dopo la scadenza dell'unico svolto e fino alla Pt_1 cessazione del rapporto nel 2023.
A tale riguardo, considerata l'esperienza complessiva maturata dal dr. dirigente medico dal Pt_1
2001 e già destinatario di un precedente incarico dirigenziale, avuto riguardo alla concreta possibilità di ricevere la conferma del medesimo incarico o di ottenerne altro equivalente – con esclusione dunque di incarichi di maggior valore, non allegati – e tenuto conto del rinnovo di tutti gli altri Cont incarichi per i quali era intervenuta valutazione positiva dei dirigenti da parte della appellata, può ritenersi congrua la chance individuata in un grado di probabilità pari al 50%, commisurando dunque il risarcimento del danno in una pari percentuale del trattamento retributivo, che avrebbe percepito il dr. in caso di effettiva attribuzione dell'incarico, quale idoneo parametro di Pt_1 liquidazione.
Pertanto, tenuto conto dell'importo mensile percepito dal dr. per l'incarico svolto, pari a € Pt_1
354,48 e considerata la minor somma di € 187,24 pari al 50% del medesimo, moltiplicata per 13 mensilità e quindi per un numero di anni pari a 6, fino al gennaio 2023 quando, cessando dal rapporto di esclusività, non poteva più essere destinatario di incarichi dirigenziali, si perviene ad un importo risarcitorio, attualizzato alla data della presente sentenza, pari a € 13.824,72 al cui pagamento, in riforma della sentenza impugnata e ritenuta assorbita ogni diversa domanda anche in via alternativa, Cont la appellata dovrà essere condannata, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia e fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante la parziale soccombenza, sono compensate per metà tra Cont le parti e, perla restante metà, poste a carico della appellata, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata
- Condanna la al pagamento della somma di € 13.824,72, a Parte_7 titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al soddisfo;
- Compensa per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna la Parte_7 alla rifusione del restante 1/3 delle spese, liquidate per la parte non compensata
[...] in € 1.230 per il primo grado e in € 1.158 per il presente grado, per compensi professionali, oltre, per ciascun grado, spese generali, IVA e CPA come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN AR NA BR Riga
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