Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11302/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11302 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, in proprio e nella qualità di titolare della omonima C.F._1
ditta individuale, e nata a [...] Parte_2
il 20.10.1955, nella qualità di fideiussore di , rappresen- Parte_1
tati e difesi dall'Avv. ANNA PAPA, giusta procura allegata in atti;
– attori –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(P.VA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALBERTO TOF- P.VA_1
FOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN ROMEO, LUCIANA CIPOLLA,
e giusta comparsa di costi- Controparte_2 Controparte_3
tuzione di nuovo procuratore allegata in atti;
– convenuta con domanda riconvenzionale –
E CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_4 Controparte_4
Tribunale di Palermo
rappresentante pro-tempore (P.VA , rappresentata e difesa P.VA_2
dall'Avv. GIUSEPPE GRILLO, giusta procura allegata in atti;
– intervenuta ex art. 111 c.p.c. –
OGGETTO: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti per la trattazione dell'udienza del 30.10.2024 nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata, gli odierni attori – premesso che intratteneva, con la banca il rapporto di Parte_1 Controparte_1
conto corrente di corrispondenza n. 000300176367 (già n. 27952, origi-
nariamente n. 000410128745) dal 01.01.2003 fino alla data di estinzione del 11.1.2012 con passaggio a sofferenza dell'importo di euro 37.533,87 a debito per il correntista, il contratto di mutuo chirografario n. 62489-910
del 20.4.2007 con capitale erogato dell'importo di euro 70.000,00, nonché
il contratto di mutuo chirografario n. 6713206 del 25.1.2010 con capitale erogato dell'importo di euro 80.000,00 – hanno agito per sentir accertare e dichiarare le nullità dedotte in citazione e per ottenere la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione, in favore dello stesso
, della somma di euro 16.787,76, o del maggiore o minore importo Pt_1
risultante dall'esito del giudizio.
Gli attori hanno in particolare dedotto:
- la nullità del contratto di conto corrente di corrispondenza n.
000300176367 dalla data della sua apertura fino al 29.6.2009, per man-
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canza della forma scritta in violazione del disposto di cui all'art. 117,
comma 1, T.U.B.;
- l'illegittima applicazione, nell'ambito dell'anzidetto rapporto di conto corrente, della commissione di massimo scoperto, per assenza di causa negoziale nella relativa clausola e per indeterminatezza della stessa, in quanto priva di specifica indicazione del criterio di calcolo;
- l'applicazione, nell'ambito del menzionato rapporto di conto corrente,
di commissioni, spese, anche “endotrimestrali”, ed oneri non validamente pattuiti;
- l'illegittima applicazione, nell'ambito dell'anzidetto rapporto di conto corrente, dei giorni valuta con riferimento all'addebito degli interessi;
- l'applicazione della “capitalizzazione composta degli interessi debitori”
per tutta la durata del rapporto di conto corrente oggetto del giudizio, in violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.;
- l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati nell'ambito del rap-
porto di mutuo chirografario n. 62489-910 del 20.4.2007, in tesi dovuta all'omessa indicazione del TAEG/ISC;
- l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati nell'ambito del rap-
porto di mutuo chirografario n. 6713206 del 25.1.2010, in tesi dovuta al-
la mancata corrispondenza tra TAEG/ISC indicato nel relativo contratto ed il TAEG/ISC effettivo;
- la nullità della fideiussione sottoscritta da sul Parte_2
presupposto della conformità del medesimo atto di garanzia al modello predisposto dall' nonché il decorso dei termini della garanzia fi- CP_5
deiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c..
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Gli attori, pertanto, previo accertamento e declaratoria delle nullità de-
dotte in citazione, hanno chiesto al Tribunale la rideterminazione del sal-
do degli anzidetti rapporti nella misura di euro 16.787,76, a credito di parte attrice, o nel maggiore o minore importo risultante all'esito del giu-
dizio, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, eccependo la correttezza Controparte_1
dell'operato della medesima banca, ha chiesto, in via preliminare, dichia-
rarsi parzialmente prescritta la pretesa restitutoria avversaria in relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 000300176367 (già n.
27952, originariamente n. 000410128745) acceso in data 1.1.2003; in via principale e nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attrici stante la loro infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa di costituzio-
ne e risposta;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 94.420,29 – di cui euro 35.561,90 a tito-
lo di saldo del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
000300176367, ed euro 58.858,39 per rate scadute e non pagate del rap-
porto di mutuo chirografario n. 6713206 – oltre interessi fino al soddisfo,
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata l'11.12.2020 ha spiegato intervento in giudi-
zio ex art. 111 c.p.c. (oggi , Controparte_4 Controparte_4
quale cessionaria di crediti in blocco di in forza del con- Controparte_1
tratto di cessione del 21.7.2020 (e dunque in surroga dei diritti da quest'ultima vantati verso gli odierni attori), la quale nel farle proprie, ha insistito nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, richieste e difese già formulate dall'originaria convenuta nella propria Controparte_1
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comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2019.
La causa, istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u.
contabile, è stata rinviata all'udienza del 30.10.2024, nella quale, assunte le conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, va in primo luogo rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla con-
venuta in ordine alla domanda degli attori di ripetizione Controparte_1
dell'indebito riguardante il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 000300176367 (già n. 27952, originariamente n. 000410128745) acce-
so in data 1.1.2003, a causa dell'avvenuta costituzione tardiva della stes-
sa banca convenuta con comparsa di risposta depositata in data
28.11.2019, ossia oltre il termine, previsto dall'art. 167, comma 2, c.p.c.,
di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti e trat-
tazione della causa indicata in citazione per il 16.12.2019. Per la mede-
sima motivazione va altresì rilevato che la domanda riconvenzionale non risulta tempestivamente formulata dalla convenuta come Controparte_1
già osservato con ordinanza del 18.10.2021, ed è pertanto anch'essa inammissibile.
*****
Nel merito della causa, istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza devono essere condivise secondo quanto meglio in seguito specificato (cfr. relazione del Dott. del 9.6.2022) – il Tri- Persona_1
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bunale osserva e rileva quanto segue.
Dall'esame della documentazione versata in atti, il consulente ha pre-
liminarmente rilevato la produzione del contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa ed il deposito, da parte attrice, degli estratti conto e dai riassunti scalari trimestrali per il periodo compreso tra l'1.1.2003 e l'11.1.2012 – data in cui il conto corrente veniva estinto per passaggio a sofferenza del rapporto con un saldo negativo (ossia a debito per il correntista) pari ad euro “- 37.533,87” – ad eccezione degli estratti conto relativi ai movimenti intercorsi tra l'1.9.2004 al 29.9.2004 e tra l'1.11.2005 ed il 31.12.2005, nonché dell'estratto conto scalare relativo al
IV trimestre 2005.
Orbene, il nominato c.t.u. (cfr. pag. 6 e ss. della relazione peritale in atti) ha rilevato che il contrato di apertura del conto corrente di corri-
spondenza, pur stabilendo un tasso debitore iniziale del 17,650%, preve-
deva tuttavia la possibilità di modificare lo stesso tasso in base alle condi-
zioni usualmente praticate dalla aziende di credito. Dunque il c.t.u., sulla scorta del criterio indicato nell'ordinanza del 18.10.2021, in virtù della nullità, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del T.U.B., della clausola contrat-
tuale relativa agli interessi debitori che rinvia al c.d. “uso piazza”, ha pro-
ceduto alla rideterminazione del saldo del predetto rapporto di conto cor-
rente applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, T.U.B. ed al con-
tempo espungendo tutti gli addebiti di commissioni e spese praticati dalla banca in assenza di specifica previsione contrattuale o di legge.
In particolare, con riferimento alla commissione di massimo scoperto,
il c.t.u. ha rilevato che nel contratto di apertura di conto corrente risulta
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specificata la modalità di determinazione della commissione entro il limite del fido accordato (ivi indicata nel 0,250% “sull'importo massimo debitore
entro il limite di fido consentito risultante nel trimestre”), mentre detta commissione non risulta invece espressamente pattuita per le somme fuori fido (cfr. pag. 8 e ss. della relazione peritale in atti); dunque il nomi-
nato c.t.u., nel ricalcolare il saldo del conto corrente oggetto di causa, ha correttamente escluso gli addebiti a titolo di c.m.s. fuori fido.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che, nel successivo contratto di affidamento sottoscritto dalle parti in data 14.10.2009,
l'istituto di credito applicava una “commissione utilizzi oltre disponibilità
fondi” non contrattualmente pattuita e non conforme al disposto di cui all'art. 117 bis T.U.B., provvedendo quindi ad escluderne l'addebito.
In merito, poi, alla doglianza attrice inerente alla capitalizzazione tri-
mestrale degli interessi, il c.t.u. ha constatato la corretta applicazione del-
la delibera CICR del 9.2.2000 ed ha, pertanto, mantenuto l'addebito e l'accredito trimestrale delle somme maturate nel ricalcolo del saldo del conto corrente (cfr. pag. 9 e ss. della relazione peritale in atti).
Ciò posto, tra le due opzioni di calcolo elaborate nella relazione di c.t.u., il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente nell'ipotesi n. 2) (cfr. pagg. 9 e 13 della relazione pe-
ritale in atti) in cui lo stesso consulente ha proceduto alla rideterminazio-
ne del saldo del conto corrente oggetto di causa mediante l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, del T.U.B.. Procedendo in tal modo, il c.t.u. ha rideterminato il saldo del conto corrente di corrispon-
denza n. 000300176367 (già n. 27952, originariamente n.
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000410128745), alla data del 11.1.2012, nella misura di euro “+
23.093,40” a credito per il correntista.
*****
È infondata la doglianza di parte attrice relativa ad una presunta inde-
terminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali applicate in ambedue i contratti di mutuo chirografario n. 62489-910 del
20.4.2007 e n. 6713206 del 25.1.2010, e la conseguente pretesa attrice di ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 T.U.B..
Sul punto, premesso che la misura del TAEG/ISC, indicata nei con-
tratti di mutuo, non costituisce un tasso di interesse propriamente inteso ma un'informativa al cliente sul complessivo costo dell'operazione di cre-
dito, l'eventuale non corretta indicazione del TAEG/ISC nel medesimo contratto (per effetto di un'eventuale mancata inclusione, o non corretta inclusione, di taluni costi previsti da clausole dello stesso contratto) fa-
rebbe unicamente venire in rilievo l'art. 125 bis del D.lgs. n. 385/1993,
disposizione che, tuttavia, stante la sua esplicita collocazione nel Capo II
del Titolo VI del T.U.B., non si applica ai contratti di mutuo oggetto del presente giudizio in quanto, in entrambi i casi, il credito veniva concesso al nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e, Pt_1
dunque, nella qualità di imprenditore e non di consumatore, atteso che la normativa di cui al Capo II del Titolo VI del T.U.B. si applica unicamente ai contratti di credito al consumo.
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È altresì infondata la doglianza attrice volta all'accertamento della nul-
lità della fideiussione sottoscritta da per violazione Parte_2
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dell'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990, sul presupposto della sua conformità al modello predisposto dall' CP_5
Sul punto, va in particolare rilevato che la predetta attrice non ha pro-
dotto in giudizio il documento su cui si fonda il profilo di nullità in discor-
so, ovverosia il provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 che ac-
certava la violazione del divieto di intese anticoncorrenziali (cfr. sulla na-
tura di prova documentale del provvedimento regolatorio in questione
Cass., Sez. 1, n. 13846 del 22.5.2019 e n. 18176 del 5.7.2019).
In ogni caso, la deduzione degli attori relativa al decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c. è stata strutturata esclusivamente in relazione al rapporto di conto corrente n. 000300176367 (già n. 27952, originaria-
mente n. 000410128745) che – a seguito degli accertamenti effettuati dal consulente – risulta aver, alla data della sua estinzione, un saldo a credi-
to del correntista. Invero, l'attrice non ha formulato Parte_2
alcuna specifica allegazione in merito all'estinzione della garanzia con ri-
ferimento ai rapporti di mutuo chirografario, nulla deducendo in ordine all'eventuale decadenza del mutuatario dal beneficio del termine nell'ambito dei medesimi rapporti;
a causa della predetta carenza di alle-
gazioni sul punto, non è dunque possibile stabilire l'esatto intervallo di tempo in cui dovrebbe collocarsi il termine di 36 mesi previsto dall'atto di fideiussione.
*****
Infine, osserva il Tribunale che nel caso di specie risulta superflua la disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intervenuta formulata dagli attori, in virtù dell'accertata inammissibi- Controparte_4
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lità della domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta (per il cui accoglimento ha insistito la predetta società intervenuta sul pre-
supposto di essere la cessionaria del credito oggetto della medesima do-
manda), nonchè dell'avvenuto accertamento di un saldo del conto corren-
te di corrispondenza a credito del correntista.
*****
Alla luce dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'ausiliario d'ufficio, il saldo finale del conto cor-
rente di corrispondenza n. 000300176367 (già n. 27952, originariamente n. 000410128745), alla data dell'11.1.2012, è pari all'importo di “+ euro
23.093,40” a credito del correntista.
Nel limite appena delineato vanno dunque accolte le domande di accer-
tamento delle nullità e di ripetizione dell'indebito proposte in atto di cita-
zione.
Pertanto, va condannata al pagamento, in favore del Controparte_1
correntista , della somma di euro 23.093,40, oltre inte- Parte_1
ressi legali di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, fino al soddisfo (cfr. Cass.
3.1.2023 n. 61 in tema di applicazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni restitutorie derivanti da nul-
lità contrattuale nella fattispecie di conto corrente bancario).
In virtù del principio della soccombenza, la convenuta Controparte_1
va con-dannata al pagamento, in favore degli attori (creditori in solido),
delle spese del giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.863,00, di cui euro 786,00 per spese vive, secondo i criteri ed i parametri previsti dal
Tribunale di Palermo
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D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (parametrato all'importo di euro 23.093,40 nella cui misura trova accoglimento l'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito con rife-
rimento al rapporto di conto corrente) e tenuto conto dell'attività difensiva svolta dagli stessi attori, importo da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratrice degli stessi attori, Avv. Anna Papa, dichiaratasi antistataria in comparsa conclusionale.
Infine, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra gli attori e l'intervenuta le spese del giudizio. Controparte_4
Poiché la differenza tra l'importo del debito accertato all'esito del giudi-
zio e quello riportato negli estratti conto di è imputabile Controparte_1
ad una condotta della stessa banca convenuta, le spese di c.t.u., come già
liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di
Controparte_1
Non può invece accogliersi la domanda degli attori di refusione delle spese di consulenza tecnica di parte, per non aver essi provato di aver ef-
fettivamente sostenuto l'esborso delle medesime spese, non essendo al ri-
guardo idonea a fornire la prova in questione la parella pro-forma del c.t.p. allegata alla comparsa conclusionale (cfr. sul punto Cass. 6.7.2022
n. 21402 e Cass.
7.2.2006 n. 2605).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra do-
manda, eccezione, richiesta e difesa:
1) Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 000300176367 (già n. 27952, originariamente n. 000410128745), alla
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data dell'11.1.2012, è pari a “+ euro 23.093,40”;
2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_3
, della somma di euro 23.093,40, oltre interessi legali di mora ex art.
[...]
1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-
zione, introduttivo del presente giudizio, fino al soddisfo;
3) Rigetta le domande proposte da e Parte_1 Controparte_6
in merito al contratto di mutuo chirografario n. 62489-910 del
[...]
20.4.2007 ed al contratto di mutuo chirografario n. 6713206 del
25.1.2010;
4) Dichiara inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale da Controparte_1
5) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
(creditori in solido), delle spese del giudizio Parte_4
nella misura di euro di euro 5.863,00, di cui euro 786,00 per spese vive,
oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovu-
ta, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice antistataria degli attori, Avv. Anna Papa;
6) Dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra Pt_1
e
[...] Parte_2 Controparte_4
7) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di .. Controparte_1
Palermo, 3/4/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
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sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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