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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
21 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2142/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Bruno Caruso e Gaetano Parte_1
Sanfilippo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Sergio Cosentino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
e tutti Controparte_10 CP_11 Controparte_12 rappresentati e difesi dall'avv. Palma Balsamo, giuste procure allegate alle rispettive memorie di costituzione;
-Terzi controinteressati costituiti-
, e CP_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_3
[...]
-Terzi controinteressati non costituiti-
1 *********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.03.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere dipendente dell'Azienda resistente, di essere stato assunto a decorrere dal 27.10.1997, di rivestire il profilo professionale di op. es., di essere stato inquadrato in Area Professionale
3ª, parametro retributivo 158 e, poi, dal 01.06.2016, nella medesima Area Professionale, parametro retributivo 175, ha agito in giudizio, esponendo: che, con ordine di servizio n. 241 del 28.09.2020 l'AMT di (oggi ha bandito un concorso interno per la CP_1 CP_1
copertura di n. 1 posto di Responsabile Unità Organizzativa Complessa, parametro retributivo
250; che, ai sensi del “Regolamento per gli Avanzamenti e le Progressioni di carriera del
Personale”, pubblicato con ordine di servizio n. 233 del 15.09.2020, al concorso interno è ammesso a partecipare il personale in servizio da almeno tre anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in possesso dei seguenti requisiti: laurea o laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea in relazione al posto messo a concorso ovvero diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 3 anni di servizio inquadrato in Area Professionale 1ª ovvero diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 5 anni di servizio inquadrato in Area Professionale 2ª; che, come previsto dal citato Regolamento e dallo stesso ordine di servizio n. 241 del 28.09.2020, “le figure professionali richieste quale requisito per gli avanzamenti e le progressioni di carriera sono da intendersi soltanto quelle rivestite contrattualmente e acquisite per concorso o anzianità. Sono pertanto escluse quelle ricoperte a seguito di affidamenti provvisori ad interim”; di essere stato ammesso alla selezione poiché in possesso di laurea in relazione al posto messo a concorso;
che, secondo quanto disposto dal bando, per la partecipazione alla procedura selettiva i dipendenti dovevano presentare domanda di partecipazione, redatta utilizzando un apposito schema allegato al citato ordine di servizio;
che la selezione si è articolata mediante l'effettuazione di una prova attitudinale e di un colloquio;
che la prova attitudinale – “tendente ad accertare le competenze comportamentali e gestionali relative alle responsabilità del ruolo da ricoprire”
– si è svolta attraverso la simulazione di risoluzione di problemi complessi da gestire in gruppo e test attitudinali individuali;
che si è, altresì, prevista la sottoposizione dei candidati a un'intervista individuale, nel corso della quale sono state riviste “le logiche e i contenuti di quanto svolto nelle due precedenti prove”; che il punteggio massimo assegnabile ai candidati per questa prima fase della procedura selettiva è stato fissato in 35/35, con ammissione al
2 colloquio solamente per quei candidati che avessero ottenuto un punteggio minimo di 21/35; che la c.d. prova attitudinale è stata affidata a una società esterna all'azienda (la ODM
Consulting); che i candidati ammessi al colloquio sono stati valutati da una Commissione all'uopo nominata, la quale ha valutato “il grado di preparazione specifico e le attitudini individuali all'espletamento dei compiti assegnati alle singole posizioni organizzative e ai diversi settori aziendali”; che, come per la prova attitudinale, anche per il colloquio si è fissata una soglia di idoneità, pari a un punteggio di 21/35; che, secondo quanto previsto dal bando, la commissione esaminatrice disponeva di un punteggio massimo assegnabile ai candidati pari a 120 punti, articolato nelle seguenti microaree: a) prestazione sul lavoro: max 30 (trenta) punti per anzianità di servizio (ulteriore rispetto a quella richiesta dal bando); b) posizione e ruolo svolto in azienda: max 10 (dieci) punti in base al profilo professionale e al parametro posseduti;
c) attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza: max 10
(dieci) punti in base ai titoli di studio, ai titoli professionali (ulteriori rispetto a quelli richiesti dal bando); d) capacità potenziali di sviluppo professionale: max 70 (settanta) punti in base alle due prove (attitudinale e colloquio), per ciascuna delle quali era prevista l'attribuzione di un massimo di 35 punti;
che, con riferimento alla valutazione dei titoli, nel bando si è, altresì, specificato che la Commissione doveva valutare le lauree magistrali in maniera differente rispetto alle lauree triennali;
che si è previsto nel bando lo scorrimento della graduatoria dei candidati, in relazione alla capienza finanziaria disponibile, come autorizzata dall'Ente socio;
che, con ordine di servizio n. 242 del 28.09.2020, l'AMT di ha bandito altro concorso CP_1
interno per la copertura di n. 1 posto di Capo Unità Organizzativa, parametro retributivo 230; che il citato ordine di servizio è stato pubblicato in pari data a quello per l'attribuzione del parametro retributivo 250 sopra esaminato;
che, ai sensi del “Regolamento per gli
Avanzamenti e le Progressioni di carriera del Personale”, pubblicato con ordine di servizio n. 233 del 15.09.2020, al concorso interno è ammesso a partecipare il personale in servizio da almeno tre anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in possesso dei seguenti requisiti: laurea o laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea in relazione al posto messo a concorso ovvero diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 3 anni di servizio inquadrato in Area Professionale 2ª; ovvero diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 5 anni di servizio inquadrato in Area Professionale 3ª; di essere stato ammesso alla selezione poiché in possesso di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 5 anni di servizio inquadrato in Area
3 Professionale 3ª; che, per il resto, il contenuto dell'ordine di servizio n. 242 del 28.09.2020
(redatto ai fini dell'attribuzione del parametro retributivo 230) ricalcava, per intero, il contenuto dell'ordine di servizio n. 241 del 28.09.2020 (redatto ai fini dell'attribuzione del parametro retributivo 250); che, con nota prot. n. 130 del 14.01.2021, l' lo ha CP_1
informato della convocazione alla sessione di valutazione attitudinale del giorno 01.02.2021
e che la prova attitudinale, unica per entrambe le procedure, si sarebbe articolata nelle seguenti attività: compilazione di un questionario di personalità, esecuzione di una prova In-basket
(organizzazione di un'agenda), prova di gruppo per la risoluzione di un problema e intervista individuale;
che egli è stato altresì informato che la prova sarebbe stata eseguita da una società di consulenza esterna e che tutte le attività si sarebbero svolte online, attraverso la piattaforma
Microsoft Teams e che, considerate le modalità telematiche di svolgimento della prova, le attività dovevano avvenire “in ambienti adeguati al lavoro individuale e non occupati pertanto da altre persone”; che, contrariamente a quanto stabilito negli atti della procedura selettiva, nonché in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità, trasparenza e parità di condizioni tra i candidati, ad alcuni candidati è stato consentito di svolgere la prima prova attitudinale presso i locali aziendali, mentre tutti gli altri candidati si sono dovuti collegare dalle proprie abitazioni - o, comunque, dall'esterno dell'Azienda - e con strumentazioni informatiche in loro possesso;
che, in relazione ai candidati che hanno svolto la prova in modalità telematica presso i locali aziendali, gli stessi non hanno eseguito la prova in solitaria, atteso che, nel corso dello svolgimento della citata prova, si osservavano dalla telecamera del dispositivo elettronico alcune sagome distintamente riferibili a persone presenti nella stanza del candidato, riscontrandosi in più di una occasione che i candidati distogliessero lo sguardo dalla telecamera per rivolgerlo da altra parte e, presumibilmente, verso soggetti
(estranei) presenti nei locali aziendali o, comunque, per leggere appunti che non potevano trovare ingresso nella sala d'esame; che nell'espletamento della citata attività, si sono verificate delle disfunzioni del programma, in quanto, pur disponendo di una connessione internet eccellente, il programma si interrompeva continuamente, non consentendo uno svolgimento agevole della prova;
che, con ordine di servizio n. 46 del 29.03.2021, l'Azienda ha comunicato i nominativi dei candidati ammessi alla fase successiva della procedura selettiva (ossia coloro che avevano superato la prova attitudinale) e i giorni di convocazione per lo svolgimento della seconda prova (colloquio); che i candidati sono stati altresì invitati
“a far pervenire, entro del ore 13:00 del giorno 06/04/2021, presso la segreteria aziendale il proprio curriculum vitae preferibilmente in formato europeo”; di avere inviato il proprio
4 curriculum vitae con PEC trasmessa in data 05.04.2021; che anche la seconda prova selettiva
(il colloquio) si è svolta con modalità telematiche, tramite l'applicativo Zoom; che tutte le fasi successive alla prova attitudinale sono state demandate - per entrambe le due procedure - a un'apposita Commissione composta da quattro membri, due interni e due esterni;
che anche nel corso dello svolgimento del colloquio si sono verificate alcune anomalie;
che, invero, la
Commissione disponeva di alcuni plichi da cui estrarre le domande da formulare ai candidati;
che le domande estratte sono state semplicemente lette dai Commissari e non mostrate ai candidati, senza, dunque, concedere la possibilità a quest'ultimi di verificare la corrispondenza tra quanto letto dalla e quanto scritto sul foglio estratto, laddove CP_17 era onere della al fine di adempiere all'obbligo di trasparenza, non limitarsi a CP_17
leggere la domanda, bensì anche mostrarla alla telecamera (e, pertanto, ai candidati); che, con ordine di servizio n. 76 del 07.05.2021, l' ha pubblicato le graduatorie definitive dei CP_1 concorsi interni “per la promozione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250” e “per la promozione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo
230”; che nella procedura relativa al parametro retributivo 250, egli si è collocato in graduatoria alla quindicesima posizione, con il punteggio di 72,28 e in quella relativa al parametro retributivo 230 alla diciottesima posizione, con il punteggio di 73,85; che, con ordine di servizio n. 211 del 28.09.2021, è stato proclamato vincitore della progressione a
Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250, l'ing. ; CP_18
che, con ordine di servizio n. 212 del 28.09.2021, è stato proclamato vincitore della progressione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo 230, l'ing. Parte_2
che, con ordine di servizio n. 217 del 29.09.2021, la resistente ha
[...] CP_19
proceduto alle prime assegnazioni del personale alle varie unità organizzative aziendali, utilizzando e scorrendo, tra l'altro, le graduatorie definitive pubblicate con ordine di servizio n. 76 del 07.05.2021; che, in particolare, con riferimento alla procedura selettiva per la progressione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 9, mentre, con riferimento alla procedura selettiva per la progressione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo
230, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 14 (in tale posizione è, infatti, collocato l'ing. , al quale è, tuttavia, stato affidato un Controparte_9
incarico per il parametro superiore di 250).
Oltre alle sopra segnalate “anomalie” e “disfunzioni” asseritamente verificatesi nel corso dello svolgimento on-line della prova attitudinale e del colloquio, il ricorrente ha lamentato:
5 la violazione dei principi privatistici di buona fede e correttezza (ex art. 1175 e 1375 c.c.) e dei principi pubblicistici dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento (ex art. 97 Cost.) a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell' resistente che nei bandi non ha fatto CP_1
menzione dei curricula vitae ai fini della valutazione dei candidati, nell'ordine di servizio n.
46 del 29.03.2021 ha invitato i candidati alla trasmissione dei curricula “al fine di consentire una più puntuale valutazione” dei medesimi e, con la nota prot. n. 10695/21, del 27.08.2021, ha affermato che “i curricula dei partecipanti ai suddetti concorsi e l'eventuale ulteriore documentazione prodotta dagli stessi…non hanno costituito oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice”, così non consentendo al candidato di effettuare alcuna obiettiva verifica circa l'operato svolto dalla Commissione esaminatrice e circa le conseguenti decisioni assunte dall' CP_1
l'erronea attribuzione del punteggio per i titoli di studio e professionali in suo possesso, osservando al riguardo che la Commissione esaminatrice gli ha assegnato un punteggio pari a
4,1 punti, su un punteggio massimo attribuibile pari a 10 punti, laddove, ove fossero stati puntualmente valutati i suoi numerosi titoli (tra i quali due lauree magistrali ed una laurea triennale) in applicazione della “tabella valutativa” allegata al verbale della Commissione esaminatrice del 07.04.2021, avrebbe dovuto attribuirgli il punteggio massimo di 10 punti, con assegnazione, quindi, di un punteggio ulteriore di 5,9 punti per ciascuna procedura selettiva, il che gli consentirebbe di raggiungerebbe la undicesima posizione in graduatoria, con punteggio di 78,18, per la progressione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250, e la tredicesima posizione in graduatoria, con punteggio di 79,75, per la progressione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo 230; la genericità dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione esaminatrice per quanto concerne i parametri “Prestazione sul lavoro: anzianità di servizio” e “Parametro Posizione
e ruolo svolto in azienda”, con riferimento ai quali è stato stabilito che “il punteggio massimo” sarebbe stato “assegnato al candidato avente il maggior numero di anni di servizio” o il
“parametro più alto”, mentre “ai restanti candidati” sarebbe stato “assegnato il punteggio proporzionalmente più basso”, per cui, “in mancanza di precise e puntuali indicazioni contenute nei verbali delle suddette procedure, non si comprende come la Commissione abbia effettuato la c.d. attribuzione proporzionale del punteggio agli altri candidati”, non essendo
“stato precisato il meccanismo di proporzionalità che la Commissione dichiara di avere adottato nell'attribuzione dei punteggi ai candidati”, con conseguente “impossibilità di valutare la correttezza o meno dell'operato della Commissione esaminatrice, in spregio ai
6 più elementari obblighi di pubblicità e trasparenza imposti alle società” a partecipazione pubblica.
Tanto premesso e richiamati i principi di non integrabilità postuma dei bandi di concorso, di buona fede e correttezza nell'ambito delle procedure selettive indette da datori di lavoro privati per la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare il mancato riconoscimento in suo favore del punteggio aggiuntivo di 5,9 punti per la microarea “attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza” di cui alle graduatorie definitive di merito pubblicate con ordine di servizio n. 76 del 07.05.2021; accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte dell' resistente, dell'obbligo di CP_1
adempiere con correttezza e buona fede l'obbligazione sorta a seguito della pubblicazione degli avvisi di progressione di carriera, di cui agli ordini di servizio n. 241 e 242 del
28.09.2020, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità/inefficacia dell'ordine di servizio n. 76 del 07.05.2021 e delle conseguenti delibere di conferimento degli incarichi, tra cui l'ordine di servizio n. 217 del 29.09.2021, e, per l'ulteriore effetto, condannare l' CP_1
resistente a rinnovare le procedure “per la promozione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250” e “per la promozione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo 230”; in subordine, accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno da perdita di chance
e, per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento di una somma pari alla CP_1
differenza di retribuzione, che tenga anche conto del trattamento pensionistico e previdenziale futuro a cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, tra il parametro retributivo 250 (posizione aspirata) e il parametro retributivo 175 (posizione posseduta), da determinarsi a seguito di
C.T.U. contabile e da calcolarsi dalla data di efficacia della graduatoria definitiva di merito –
o, in subordine, dalla data di pubblicazione dell'ordine di servizio n. 217 del 29.09.2021 – alla data del probabile pensionamento del ricorrente, o, in subordine, di procedere alla liquidazione del relativo danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c.; in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno da perdita e, per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento di una somma pari alla CP_1
differenza di retribuzione, che tenga anche conto del trattamento pensionistico e previdenziale futuro a cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, tra il parametro retributivo 230 (posizione aspirata) e il parametro retributivo 175 (posizione posseduta), da determinarsi a seguito di
7 C.T.U. contabile e da calcolarsi dalla data di efficacia della graduatoria definitiva di merito –
o, in subordine, dalla data di pubblicazione dell'ordine di servizio n. 217 del 29.09.2021 – alla data del probabile pensionamento del ricorrente, o, in subordine, di procedere alla liquidazione del relativo danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, l' resistente si è costituita in giudizio, eccependo il CP_1
difetto di integrità del contradditorio (che, a suo parere, avrebbe dovuto essere esteso ai vincitori delle due procedure concorsuali e, comunque, a tutti i candidati piazzatisi nelle graduatorie delle due procedure in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente, e che, in ragione di ciò, potrebbero aspirare al conferimento dell'incarico in caso di scorrimento delle menzionate graduatorie) e spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricordo nel merito, rappresentando in particolare che: i giudizi resi dalla Commissione sui titoli hanno avuto esclusivamente ad oggetto quanto allegato dai candidati in sede di presentazione delle domande, senza prendere in considerazione i curricula vitae che, sebbene siano stati richiesti con l'ordine di servizio n. 46 del 29.03.2021, non sono poi mai stati utilizzati per la valutazione dei candidati;
non vi è alcuna disposizione che vietasse la possibilità di espletare le prove concorsuali all'interno dei locali aziendali e ciò è stato concesso a tutti i dipendenti che ne avevano fatto richiesta in quanto, per motivi diversi, non avevano la possibilità di svolgere la prova da casa o da altro luogo adeguato;
l'affermazione attorea secondo cui i locali aziendali fossero «[…] “occupati” da soggetti estranei al singolo candidato […]” è generica e del tutto sfornita di prova e, comunque, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere sul momento di verbalizzare tale circostanza in maniera dettagliata;
dai verbali concorsuali non risulta alcuna segnalazione di disfunzioni delle linee informatiche, né segnalazioni simili sono pervenute da altri candidati;
la sig.ra , alla quale il dott. Persona_1
, solo dopo lo svolgimento della prova, ha inviato una mail per segnalare le Pt_1
disfunzioni asseritamente riscontrate, non è mai stata componente della Commissione giudicatrice;
anche in questo caso il ricorrente avrebbe dovuto segnalare nell'immediatezza le presunte anomalie chiedendo, ove necessario, la verbalizzazione e la sospensione del tempo di esecuzione della prova;
il ricorrente non chiarisce come le presunte disfunzioni del sistema informatico abbiano potuto inficiare lo svolgimento della sua prova, ove si consideri che lo stesso l'ha completata regolarmente ed è stato valutato con un punteggio più che sufficiente;
il presunto obbligo di mostrare le domande ai candidati non si rinviene in nessuna norma di legge, né era previsto nel bando, che, com'è noto, è lex specialis; la Commissione ha prestabilito il criterio più equo di attribuire il punteggio massimo al candidato avente il
8 maggior numero di anni di servizio (ulteriori rispetto a quelli richiesti dal bando come requisito di ammissione) ed al candidato proveniente dal parametro più alto per poi assegnare gli altri punteggi mediante semplici proporzioni matematiche aventi come punto di riferimento rispettivamente gli anni di servizio del candidato più anziano e il parametro più alto;
con riferimento alla procedura relativa al parametro retributivo 250, il ricorrente ha indicato, quale titolo di accesso al concorso, la Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, per cui tale laurea non poteva essere ulteriormente valutata come titolo, donde al candidato “sono stati correttamente riconosciuti”, come da tabella, 3,5 punti per la Laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni, mentre nessun punteggio è stato assegnato per la Laurea Magistrale in
Relazioni internazionali, “mancando i requisiti della specificità e dell'attinenza rispetto al posto oggetto della procedura concorsuale previsti nel bando e nel regolamento per gli avanzamenti e le progressioni di carriera del personale”; “correttamente” al dott. Pt_1
è stato attribuito, per ciascuna procedura, il punteggio di 0,6 punti per i corsi di formazione, dato dalla somma di 0,2 punti per ciascuno dei tre corsi menzionati nella domanda di partecipazione, trattandosi di titoli inquadrabili nella voce “corsi vari” della tabella valutativa, in quanto “corsi non costituenti sviluppo diretto dei titoli di studio”, laddove nella voce “Corsi/Certificazioni/Attestati”, attributiva di 0,5 punti, andavano ricondotti solo i titoli
“connessi” ai titoli di studio posseduti e che “costituiscono uno sviluppo del percorso di studio del candidato”; i tre titoli indicati dal ricorrente nella domanda di partecipazione
(Corso singolo di Igiene Generale e Applicata – MED/42; Certificazione Microsoft Office
Specialist Master;
Certificazione IC Digital Administration Code) non presentavano “alcun legame diretto con il titolo di studio specifico ed attinente alla posizione oggetto del bando”; gli altri corsi di formazione attestati dal ricorrente (tra cui: Abilitazione professionale in
Marina Militare;
Certificazione ECDL;
Formazione in sicurezza;
Certificato IMO -
CROWD CRISIS;
ecc.) non sono stati considerati e valutati per la semplice ragione che non sono erano stati indicati nella domanda di partecipazione al concorso, ma solo nel curriculum vitae; con riferimento alla procedura relativa al parametro retributivo 230, il ricorrente non ha avuto accesso al concorso con il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e ciò per il semplice fatto che detto titolo non è stato indicato nelle domande di partecipazione ai due concorsi e, dunque, non poteva essere preso in considerazione dalla Commissione come requisito d'accesso alla procedura selettiva, per cui, anche in questo secondo concorso, il titolo valutato dalla Commissione per accedere alla selezione è stato la Laurea triennale in
9 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; in ogni caso, anche se il ricorrente avesse indicato tra i titoli di studio il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, la
Laurea triennale non avrebbe potuto essere valutata autonomamente e separatamente rispetto a quella magistrale, altrimenti vi sarebbe stata una duplicazione nella valutazione del titolo di studio, in quanto il percorso triennale non solo concorre al conseguimento della laurea magistrale, ma ne costituisce parte integrante.
In corso di causa è stata disposta ed eseguita l'integrazione del contradditorio nei confronti dei soggetti controinteressati, da individuare nei soggetti partecipanti alla procedura “per la promozione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250” e alla procedura «per la promozione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 230”, collocatisi in graduatoria in posizione antecedente a quella del ricorrente.
A seguito di tale integrazione del contraddittorio, con memorie del 01.06.2023 e del
31.10.2023, , , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e si sono costituiti Controparte_10 CP_11 Controparte_12
in giudizio, eccependo preliminarmente ex art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, l'estinzione del giudizio per mancata esecuzione della notifica nei confronti di tutti i controinteressati nei termini stabiliti dal Giudice e, nel merito, evidenziando che: il ricorrente non poteva partecipare alle selezioni perché destinatario della sanzione disciplinare della retrocessione per mesi sei, per cui lo stesso avrebbe dovuto essere (come in effetti era stato) “escluso dalle graduatorie, a scioglimento della riserva a suo tempo formulata al momento della ammissione”, con conseguente sopravvenuto venir meno del suo interesse ad agire nella presente sede;
“se, come sostiene il ricorrente, non è ammessa alcuna integrazione postuma del bando e la valutazione dei candidati deve avvenire solo sulla base delle informazioni contenute nelle domande di partecipazione, egli non può dolersi del fatto che la richiesta di invio dei curricula sia rimasta priva di effetto e tamquam non esset, dal momento che la
Commissione esaminatrice ha deciso di non tenerne alcun conto”; nel verbale redatto dalla
Commissione non vi è traccia di alcuna lamentela da parte del , laddove avrebbe Pt_1
potuto esprimere formali e tempestive lamentele circa il proprio impedimento, avrebbe dovuto chiedere che le sue richieste venissero verbalizzate, avrebbe potuto pretendere la sospensione della prova.”; ciascun candidato era solo nella stanza ove è avvenuto il collegamento;
non vi era alcuna possibilità di consultare appunti o testi di qualsivoglia natura, né si poteva distogliere lo sguardo dalla webcam;
la scelta di sostenere la prova in
10 azienda era stata dettata sia dalla possibilità di utilizzare una rete informatica più efficiente, sia dalla necessità di trovarsi in azienda e, al di fuori dell'ora destinata alla prova, continuare a svolgere le ordinarie incombenze;
il criterio di calcolo del punteggio per l'anzianità di servizio era “chiaro” da bando ed ulteriormente “esplicitato” dalla Commissione;
in entrambe le domande di partecipazione alle due selezioni il ricorrente ha indicato come titolo di studio idoneo per la partecipazione al concorso la laurea triennale in scienze dell'amministrazione e organizzazione, oltre a due lauree specialistiche;
correttamente non
è stata valutata la laurea in “Relazioni internazionali”, sicuramente non attinente alle mansioni di tipo amministrativo o tecnico di un'azienda di trasporto locale;
se si attribuisce un valore e corrispondente punteggio ad una laurea specialistica, costituente il completamento del ciclo di studio triennale, non può non attribuirsi alla laurea magistrale
(unico ciclo) un punteggio equivalente alle due lauree (tre più due).
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 21.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa dei soggetti controinteressati, ed alla quale ha aderito anche il difensore dell' resistente, CP_1
riportandosi integralmente al riguardo alle ordinanze del 30.11.2022, del 14.06.2023 e del
15.11.2023.
Sempre in via preliminare va poi esaminata l'eccezione concernente la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, eccezione che è stata sollevata dai soggetti controinteressati sin dalla memoria di costituzione e, poi, alla luce dell'evolversi della vicenda, anche dall' resistente, prima all'udienza del 15.11.2023 e, poi, in sede di CP_1
note autorizzate del 06.12.2024.
Al riguardo, dai documenti versati in atti e dalle – a questi conformi – deduzioni di parte emerge che: con provvedimento del CdA aziendale del 28.02.2020, comunicato con nota prot. n. 60838 del 30.03.2020, è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione per mesi sei dal parametro 175 al parametro 158; su impugnazione del dott. con lodo irrituale del 21.01.2021 (v. doc. n. 2 allegato Pt_1
alla memoria del ricorrente del 06.12.2024), il collegio arbitrale appositamente costituito ha
11 disposto la sostituzione della sanzione della retrocessione con quella della multa “fino all'importo” corrispondente alla retribuzione per una giornata di assenza;
con ricorso depositato in data 17.02.2021, l' ha impugnato innanzi al Tribunale di CP_1
Catania il citato lodo arbitrale;
con ordine di servizio n. 46 del 29.06.2021 (v. doc. n. 9 fasc. ric.), nel comunicare i candidati che avevano superato la prova attitudinale e che erano stati ammessi alla successiva fase concorsuale, l' ha rilevato che il ricorrente era stato “ammesso con riserva”; CP_1
con sentenza n. 2421/2023 del 01.06.2023 (v. doc. n. 1 allegato alla memoria del ricorrente del 06.12.2024), la cui irrevocabilità appare incontestata, il Tribunale di Catania, per una questione formale di irregolare sottoscrizione della decisione arbitrale, ha dichiarato nullo e annullato il suddetto lodo arbitrale e, per l'effetto, ha confermato la sanzione della retrocessione per mesi 6 che era stata irrogata all'odierno attore;
con provvedimento dell'amministratore unico dell' datrice del 15.06.2023 (v. doc. CP_1 allegato alla memoria del 30.10.2023), “in ottemperanza” alla suddetta sentenza del
Tribunale di Catania, è stata “sciolta in senso negativo” la “riserva formulata nelle graduatorie” dei due concorsi in discussione, per cui il dott. era “da intendersi Pt_1
escluso” dalle medesime graduatorie;
in data 11.08.2023 l'odierno attore ha proposto ricorso giudiziale innanzi allo scrivente
Tribunale iscritto al n. 8834/2023 R.G. (v. doc. n. 1 allegato alla memoria del ricorrente del
06.12.2024) e non ancora definito.
Va innanzitutto osservato al riguardo che, sebbene nelle graduatorie concorsuali non sia stata espressamente menzionata l'ammissione con riserva del dott. (v. ordine di servizio Pt_1
n. 76 del 07.05.2021 e verbale della riunione della commissione giudicatrice del 16.04.2021 allegati ai nn. 11 e 16 del ricorso), la partecipazione condizionata del lavoratore alle due procedure selettive doveva con certezza reputarsi integrata in virtù del citato ordine di servizio n. 46 del 29.06.2021, con il quale l' datrice, nel comunicare i candidati che CP_1
avevano superato la prova attitudinale e che erano stati ammessi alle successive fasi concorsuali, ha espressamente sottolineato che il ricorrente era stato “ammesso con riserva”.
E tale ammissione con riserva era stata evidentemente disposta in attesa della definizione del giudizio che in quel momento era pendente avverso il lodo arbitrale che aveva sostituito la sanzione disciplinare irrogata con una sanzione assai più blanda, non ostativa alla partecipazione, per cui, successivamente, nel prendere atto della sopravvenuta sentenza del
Tribunale di Catania che aveva dichiarato nullo ed annullato il lodo arbitrale, così
12 ripristinando l'efficacia della originaria sanzione disciplinare, l'amministratore aziendale ha
“sciolto” la riserva, escludendo il dott. dalle procedure concorsuali. Pt_1
Ed in effetti, la sanzione disciplinare fatta rivivere per effetto della sopravvenuta sentenza sopra menzionata aveva carattere astrattamente ostativo alla partecipazione alle procedure selettive: i bandi dei due concorsi, infatti, approvati con ordine di servizio n. 241 del
28.09.2020 e n. 242 del 28.09.2020 (v. doc. nn. 1 e 4 fasc. ric. e nn. 3 e 5 fasc. res.), prevedono che non potevano essere ammessi ai concorsi i dipendenti che “abbiano riportato, nell'anno precedente la pubblicazione del presente ordine di servizio, punizioni in base a quanto previsto agli articoli 42 e 43, regolamento allegato “A”, regio decreto 8 gennaio
1931, n° 148” ovvero che “abbiano riportato, nei due anni precedenti la pubblicazione del presente ordine di servizio, punizioni in base all'art.44, regolamento allegato “A”, regio decreto 8 gennaio 1931, n° 148”, articolo quest'ultimo relativo proprio alla sanzione disciplinare della retrocessione.
Ebbene, secondo la tesi perorata dall' resistente e dai controinteressati, la CP_1
reviviscenza della originaria sanzione disciplinare e la conseguente esclusione del candidato dalle procedure concorsuali, ha determinato il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire dell'odierno ricorrente in relazione alle domande formulate in questa sede, e ciò con riferimento sia alla preliminare richiesta di declaratoria di illegittimità degli atti e delle graduatorie dei due concorsi che alle domande, formulate in via principale e subordinata, di ripetizione o rinnovazione delle procedure e di risarcimento del danno per perdita delle chance di progressione di carriera.
Secondo tale tesi, poiché il dott. è stato escluso dalle procedure concorsuali, non Pt_1
per motivi attinenti alle violazioni lamentate col presente ricorso, bensì per un diverso vizio relativo alla carenza di un fondamentale requisito soggettivo di partecipazione al concorso, inerente alla sua condizione personale, consistente nel non avere riportato sanzioni disciplinari gravi, quali, per quello che qui rileva, la retrocessione, sarebbe venuto meno il suo interesse ad agire, egli non potendo più ottenere dalla definizione del giudizio e dall'eventuale accoglimento del ricorso un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile.
Tale prospettazione, tuttavia, non è meritevole di apprezzamento, atteso che, a prescindere dall'esito del giudizio attualmente in corso avverso gli atti del procedimento disciplinare attivato e concluso nei confronti dell'attore, il dott. avrebbe dovuto essere Pt_1 ammesso “a pieno titolo”, e non già con riserva, e non avrebbe dovuto essere escluso dalle
13 due procedure concorsuali, dal momento che, come detto, per espressa previsione del bando, quale lex specialis delle procedure, non potevano ab origine partecipare e, quindi, avrebbero dovuto a posteriori essere esclusi i dipendenti ai quali fosse stata applicata una delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 42 (sospensione), 43 (proroga del termine per l'aumento dello stipendio) o 44 (retrocessione) del r.d. n. 148 del 1931, purchè la sanzione fosse stata irrogata
“nell'anno precedente” o “nei due anni precedenti la pubblicazione” dell'ordine di servizio contenente l'approvazione e la pubblicazione del bando: nel caso di specie, invece, la sanzione è stata applicata nel febbraio 2020, comunicata nel marzo del 2020 e confermata nel maggio del 2020 e i bandi, ugualmente, sono stati approvati e pubblicati nel corso del medesimo anno 2020, per cui non si rientra nell'applicazione della previsione ostativa alla partecipazione.
3. Procediamo adesso ad esaminare il merito della controversia.
Il ricorrente lamenta sostanzialmente la illegittimità delle modalità di espletamento e dell'esito di due procedure selettive interne attivate per la individuazione dei dipendenti da promuovere ad una posizione funzionale e retributiva superiore.
Si deve rammentare al riguardo che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il bando di concorso indetto, nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per
l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce … un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso (ex plurimis, vedi Cass. 19/4/2006 n. 9049).”
(Cass. Sez. lav. 14.12.2020, n. 28414).
Le procedure selettive interne per la progressione di carriera, quindi, possono sempre essere sindacate dal giudice ordinario alla luce dei canoni generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
14 Passando all'esame della fattispecie oggi scrutinata, come detto, il ricorrente ha innanzitutto censurato talune “anomalie” e “disfunzioni” che, a suo modo di vedere, si erano verificate nell'espletamento on-line della prova attitudinale e del colloquio.
In proposito, va in primo luogo rilevato come la scelta datoriale di procedere all'effettuazione delle prove concorsuali in modalità telematica, tramite uso di applicativo
Teams o Zoom, non può considerarsi contraria al principio di ragionevolezza, ove si consideri che, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, ci si trovava ancora in pieno delirio pandemico.
In secondo luogo, il fatto che taluni candidati si siano collegati dalla loro stanza dell'ufficio, anziché dalla loro abitazione, non appare contraria ai principi di correttezza, buona fede o non discriminazione, atteso che ciò che rilevava era che il candidato fosse in grado di collegarsi telematicamente con gli addetti della società incaricata dell'espletamento delle prove concorsuali e, quindi, fosse dotato di un dispositivo elettronico e di una rete telematica idonei allo scopo.
Peraltro, né i bandi di concorso né la convocazione del 14.10.2021 (v. doc. n. 7 fasc. ric.) hanno espressamente o implicitamente imposto che i concorrenti si dovessero collegare da casa, anziché da altri luoghi idonei, richiedendo soltanto che gli stessi si dotassero “di un computer fisso o portatile, collegato alla rete elettrica e dotato dei requisiti minimi richiesti dalla piattaforma”, e di una adeguata “connessione internet”.
Le restanti doglianze, concernenti la presenza o il passaggio di terzi nei luoghi ove erano collegati alcuni dei candidati, il fatto che tali candidati abbiano a volte distolto lo sguardo dal monitor ovvero, infine, l'instabilità della rete, appaiono alquanto generiche ed imprecise,
l'attore non avendo specificato quali fossero i candidati che si erano collegati dall'ufficio e che sarebbero stati ingiustamente favoriti e le ragioni per cui l'asserita disfunzione della rete telematica lo avesse concretamente danneggiato nell'espletamento della prova.
Per quanto concerne la censura attinente alla mancata valutazione dei titoli e dei corsi di formazione citati nel curriculum vitae, il motivo dedotto appare francamente contradditorio, atteso che il ricorrente, da un lato, stigmatizza la richiesta di invio dei curricula e la violazione del principio di non integrabilità postuma del bando di concorso e, allo stesso tempo, lamenta il fatto che non si sia tenuto conto dei titoli che egli aveva menzionato nel proprio curriculum che aveva inoltrato alla Commissione;
l'Azienda datrice, peraltro, come chiarito nella nota prot. n. 10695/21 del 27.08.2021 (v. doc. n. 17 fasc. ric.), emanata in riscontro alla istanza di accesso agli atti formulata dal dott. ha precisato che, Pt_1
15 correttamente, “i curricula dei partecipanti” e “l'eventuale ulteriore documentazione” dai medesimi prodotta non avevano “costituito oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice”.
D'altro canto, il ricorrente non ha nemmeno allegato e, men che meno, provato che altri candidati avevano usufruito di una ingiusta valutazione di titoli menzionati o allegati ai loro curricula, anziché nelle iniziali domande di partecipazione.
Ed ancora, quanto alla doglianza concernente l'errata valutazione dei titoli di studio e degli attestati di formazione dallo stesso posseduti, deve rilevarsi che la Commissione giudicatrice, in entrambe le procedure, ha deciso di non valutare la laurea magistrale in
“Relazioni internazionali”, ritenendola non attinente al posto di lavoro messo a concorso e tale decisione va reputata corretta alla luce del regolamento aziendale per gli avanzamenti e le progressioni di carriera del personale (v. doc. n. 22 fasc. ric.), il quale prevedeva che fossero “valutabili” solo i “titoli attinenti al posto messo a concorso”: ed in effetti, una laurea in “Relazioni internazionali” non può considerarsi specificamente pertinente ad una posizione lavorativa di tipo amministrativo all'interno di una azienda di pubblico trasporto locale.
In secondo luogo, l'attore lamenta che per i tre corsi menzionati nella domanda di partecipazione la Commissione giudicatrice gli ha assegnato un punteggio di 0,6 punti (pari a 0,2 punti per ciascun corso): anche sotto tale profilo, l'attività valutativa della
Commissione giudicatrice non può ritenersi scorretta o illegittima, atteso che, sia pure nel silenzio del bando sul punto, il fatto stesso che nella c.d. tabella valutativa allegata al verbale della seduta del 07.04.2021 fossero distintamente previste la voce relativa a
“Corsi/certificazioni/attestati” (per ciascuno dei quali era prevista l'assegnazione di 0,5 punti) e quella relativa a “Corsi vari” (per ciascuno dei quali era prevista l'assegnazione di
0,2 punti) dimostra che era intendimento dell' datrice distinguere tra corsi attinenti CP_1
ai titoli di studio posseduti (considerati più rilevanti) e corsi non costituenti sviluppo del percorso di studio del candidato (considerati meno rilevanti).
E in tale contesto, la Commissione giudicatrice ha correttamente inquadrato i corsi di formazione dichiarati dal dott. nella domanda di partecipazione [Corso singolo di Pt_1
Igiene Generale e Applicata (MED/42), Certificazione Microsoft Office Specialist Master
2010 Certificazione IC DAC (Digital Administration Code)] nella voce “corsi vari”, trattandosi di corsi e attestati formativi che, per le materie di pertinenza (sanitaria e informatica), non costituivano uno sviluppo diretto dei titoli di studio da lui posseduti.
16 Ed ancora, l'attività della Commissione e dell'Azienda datrice non può ritenersi contraria ai principi di correttezza e buona fede o ragionevolezza neppure ove ha proceduto all'attribuzione dei punteggi per i titoli di studio posseduti dal ricorrente: nelle domande di partecipazione ai concorsi (v. doc. nn. 5 e 6 fasc. ric. e nn. 14 e 15 fasc. res.), invero, il dott.
non ha menzionato e, quindi, non ha fatto valere il proprio diploma di istruzione Pt_1
secondaria di secondo grado, mentre, nell'ambito di entrambe le procedure concorsuali, il ricorrente ha indicato, quale titolo di accesso al concorso, la Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, per cui, per espressa previsione del bando, tale titolo di studio non poteva essere ulteriormente valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio, e, di conseguenza, la Commissione giudicatrice ha correttamente attribuito soltanto il previsto punteggio di 3,5 per la laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni.
Per quanto riguarda, la dedotta genericità della valutazione dei parametri “Prestazione sul lavoro: anzianità di servizio” e “Parametro Posizione e ruolo svolto in azienda” e dell'attribuzione dei relativi punteggi, la censura non coglie nel segno, atteso che, sebbene con un'accettabile sinteticità, la Commissione giudicatrice ha precisato che avrebbe attribuito il punteggio massimo al candidato avente il maggior numero di anni di servizio
(ulteriori rispetto a quelli richiesti dal bando come requisito di ammissione) ed al candidato proveniente dal parametro più alto per poi assegnare gli altri punteggi mediante semplici proporzioni matematiche aventi come punto di riferimento, rispettivamente, gli anni di servizio del candidato più anziano e il parametro più alto.
Infine, quanto alla lamentela attinente alla modalità di estrazione e lettura delle domande poste in sede di colloquio individuale, non può non rilevarsi come nessuna norma di legge o di regolamento interno o di contrattazione collettiva o di lex specialis prevedeva che il commissario, dopo avere letto la domanda al candidato, fosse anche tenuto a mostrargli il pezzo di carta sul quale tale domanda era trascritta, puntandolo sul fuoco della telecamera del dispositivo elettronico;
dalla lettura del verbale relativo alla seduta nella quale è stato esaminato il ricorrente (v. doc. n. 16 fasc. ric.), peraltro, risulta che i commissari hanno estratto ciascuna domanda da appositi contenitori (definiti box) predisposti e distinti per i vari elementi da valutare.
4. Il ricorso, quindi, risulta immeritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della complessità e della particolarità della fattispecie, nella quale, come detto, il ricorrente ha dovuto subire i disagi e le frustrazioni
17 inevitabilmente derivanti dalla illegittima ammissione con riserva alle procedure concorsuali e dalla successiva ed altrettanto illegittima esclusione dalle medesime procedure, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2142/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
21 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2142/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Bruno Caruso e Gaetano Parte_1
Sanfilippo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Sergio Cosentino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
e tutti Controparte_10 CP_11 Controparte_12 rappresentati e difesi dall'avv. Palma Balsamo, giuste procure allegate alle rispettive memorie di costituzione;
-Terzi controinteressati costituiti-
, e CP_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_3
[...]
-Terzi controinteressati non costituiti-
1 *********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.03.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere dipendente dell'Azienda resistente, di essere stato assunto a decorrere dal 27.10.1997, di rivestire il profilo professionale di op. es., di essere stato inquadrato in Area Professionale
3ª, parametro retributivo 158 e, poi, dal 01.06.2016, nella medesima Area Professionale, parametro retributivo 175, ha agito in giudizio, esponendo: che, con ordine di servizio n. 241 del 28.09.2020 l'AMT di (oggi ha bandito un concorso interno per la CP_1 CP_1
copertura di n. 1 posto di Responsabile Unità Organizzativa Complessa, parametro retributivo
250; che, ai sensi del “Regolamento per gli Avanzamenti e le Progressioni di carriera del
Personale”, pubblicato con ordine di servizio n. 233 del 15.09.2020, al concorso interno è ammesso a partecipare il personale in servizio da almeno tre anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in possesso dei seguenti requisiti: laurea o laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea in relazione al posto messo a concorso ovvero diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 3 anni di servizio inquadrato in Area Professionale 1ª ovvero diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 5 anni di servizio inquadrato in Area Professionale 2ª; che, come previsto dal citato Regolamento e dallo stesso ordine di servizio n. 241 del 28.09.2020, “le figure professionali richieste quale requisito per gli avanzamenti e le progressioni di carriera sono da intendersi soltanto quelle rivestite contrattualmente e acquisite per concorso o anzianità. Sono pertanto escluse quelle ricoperte a seguito di affidamenti provvisori ad interim”; di essere stato ammesso alla selezione poiché in possesso di laurea in relazione al posto messo a concorso;
che, secondo quanto disposto dal bando, per la partecipazione alla procedura selettiva i dipendenti dovevano presentare domanda di partecipazione, redatta utilizzando un apposito schema allegato al citato ordine di servizio;
che la selezione si è articolata mediante l'effettuazione di una prova attitudinale e di un colloquio;
che la prova attitudinale – “tendente ad accertare le competenze comportamentali e gestionali relative alle responsabilità del ruolo da ricoprire”
– si è svolta attraverso la simulazione di risoluzione di problemi complessi da gestire in gruppo e test attitudinali individuali;
che si è, altresì, prevista la sottoposizione dei candidati a un'intervista individuale, nel corso della quale sono state riviste “le logiche e i contenuti di quanto svolto nelle due precedenti prove”; che il punteggio massimo assegnabile ai candidati per questa prima fase della procedura selettiva è stato fissato in 35/35, con ammissione al
2 colloquio solamente per quei candidati che avessero ottenuto un punteggio minimo di 21/35; che la c.d. prova attitudinale è stata affidata a una società esterna all'azienda (la ODM
Consulting); che i candidati ammessi al colloquio sono stati valutati da una Commissione all'uopo nominata, la quale ha valutato “il grado di preparazione specifico e le attitudini individuali all'espletamento dei compiti assegnati alle singole posizioni organizzative e ai diversi settori aziendali”; che, come per la prova attitudinale, anche per il colloquio si è fissata una soglia di idoneità, pari a un punteggio di 21/35; che, secondo quanto previsto dal bando, la commissione esaminatrice disponeva di un punteggio massimo assegnabile ai candidati pari a 120 punti, articolato nelle seguenti microaree: a) prestazione sul lavoro: max 30 (trenta) punti per anzianità di servizio (ulteriore rispetto a quella richiesta dal bando); b) posizione e ruolo svolto in azienda: max 10 (dieci) punti in base al profilo professionale e al parametro posseduti;
c) attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza: max 10
(dieci) punti in base ai titoli di studio, ai titoli professionali (ulteriori rispetto a quelli richiesti dal bando); d) capacità potenziali di sviluppo professionale: max 70 (settanta) punti in base alle due prove (attitudinale e colloquio), per ciascuna delle quali era prevista l'attribuzione di un massimo di 35 punti;
che, con riferimento alla valutazione dei titoli, nel bando si è, altresì, specificato che la Commissione doveva valutare le lauree magistrali in maniera differente rispetto alle lauree triennali;
che si è previsto nel bando lo scorrimento della graduatoria dei candidati, in relazione alla capienza finanziaria disponibile, come autorizzata dall'Ente socio;
che, con ordine di servizio n. 242 del 28.09.2020, l'AMT di ha bandito altro concorso CP_1
interno per la copertura di n. 1 posto di Capo Unità Organizzativa, parametro retributivo 230; che il citato ordine di servizio è stato pubblicato in pari data a quello per l'attribuzione del parametro retributivo 250 sopra esaminato;
che, ai sensi del “Regolamento per gli
Avanzamenti e le Progressioni di carriera del Personale”, pubblicato con ordine di servizio n. 233 del 15.09.2020, al concorso interno è ammesso a partecipare il personale in servizio da almeno tre anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in possesso dei seguenti requisiti: laurea o laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea in relazione al posto messo a concorso ovvero diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 3 anni di servizio inquadrato in Area Professionale 2ª; ovvero diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 5 anni di servizio inquadrato in Area Professionale 3ª; di essere stato ammesso alla selezione poiché in possesso di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado in relazione al posto messo a concorso con almeno 5 anni di servizio inquadrato in Area
3 Professionale 3ª; che, per il resto, il contenuto dell'ordine di servizio n. 242 del 28.09.2020
(redatto ai fini dell'attribuzione del parametro retributivo 230) ricalcava, per intero, il contenuto dell'ordine di servizio n. 241 del 28.09.2020 (redatto ai fini dell'attribuzione del parametro retributivo 250); che, con nota prot. n. 130 del 14.01.2021, l' lo ha CP_1
informato della convocazione alla sessione di valutazione attitudinale del giorno 01.02.2021
e che la prova attitudinale, unica per entrambe le procedure, si sarebbe articolata nelle seguenti attività: compilazione di un questionario di personalità, esecuzione di una prova In-basket
(organizzazione di un'agenda), prova di gruppo per la risoluzione di un problema e intervista individuale;
che egli è stato altresì informato che la prova sarebbe stata eseguita da una società di consulenza esterna e che tutte le attività si sarebbero svolte online, attraverso la piattaforma
Microsoft Teams e che, considerate le modalità telematiche di svolgimento della prova, le attività dovevano avvenire “in ambienti adeguati al lavoro individuale e non occupati pertanto da altre persone”; che, contrariamente a quanto stabilito negli atti della procedura selettiva, nonché in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità, trasparenza e parità di condizioni tra i candidati, ad alcuni candidati è stato consentito di svolgere la prima prova attitudinale presso i locali aziendali, mentre tutti gli altri candidati si sono dovuti collegare dalle proprie abitazioni - o, comunque, dall'esterno dell'Azienda - e con strumentazioni informatiche in loro possesso;
che, in relazione ai candidati che hanno svolto la prova in modalità telematica presso i locali aziendali, gli stessi non hanno eseguito la prova in solitaria, atteso che, nel corso dello svolgimento della citata prova, si osservavano dalla telecamera del dispositivo elettronico alcune sagome distintamente riferibili a persone presenti nella stanza del candidato, riscontrandosi in più di una occasione che i candidati distogliessero lo sguardo dalla telecamera per rivolgerlo da altra parte e, presumibilmente, verso soggetti
(estranei) presenti nei locali aziendali o, comunque, per leggere appunti che non potevano trovare ingresso nella sala d'esame; che nell'espletamento della citata attività, si sono verificate delle disfunzioni del programma, in quanto, pur disponendo di una connessione internet eccellente, il programma si interrompeva continuamente, non consentendo uno svolgimento agevole della prova;
che, con ordine di servizio n. 46 del 29.03.2021, l'Azienda ha comunicato i nominativi dei candidati ammessi alla fase successiva della procedura selettiva (ossia coloro che avevano superato la prova attitudinale) e i giorni di convocazione per lo svolgimento della seconda prova (colloquio); che i candidati sono stati altresì invitati
“a far pervenire, entro del ore 13:00 del giorno 06/04/2021, presso la segreteria aziendale il proprio curriculum vitae preferibilmente in formato europeo”; di avere inviato il proprio
4 curriculum vitae con PEC trasmessa in data 05.04.2021; che anche la seconda prova selettiva
(il colloquio) si è svolta con modalità telematiche, tramite l'applicativo Zoom; che tutte le fasi successive alla prova attitudinale sono state demandate - per entrambe le due procedure - a un'apposita Commissione composta da quattro membri, due interni e due esterni;
che anche nel corso dello svolgimento del colloquio si sono verificate alcune anomalie;
che, invero, la
Commissione disponeva di alcuni plichi da cui estrarre le domande da formulare ai candidati;
che le domande estratte sono state semplicemente lette dai Commissari e non mostrate ai candidati, senza, dunque, concedere la possibilità a quest'ultimi di verificare la corrispondenza tra quanto letto dalla e quanto scritto sul foglio estratto, laddove CP_17 era onere della al fine di adempiere all'obbligo di trasparenza, non limitarsi a CP_17
leggere la domanda, bensì anche mostrarla alla telecamera (e, pertanto, ai candidati); che, con ordine di servizio n. 76 del 07.05.2021, l' ha pubblicato le graduatorie definitive dei CP_1 concorsi interni “per la promozione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250” e “per la promozione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo
230”; che nella procedura relativa al parametro retributivo 250, egli si è collocato in graduatoria alla quindicesima posizione, con il punteggio di 72,28 e in quella relativa al parametro retributivo 230 alla diciottesima posizione, con il punteggio di 73,85; che, con ordine di servizio n. 211 del 28.09.2021, è stato proclamato vincitore della progressione a
Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250, l'ing. ; CP_18
che, con ordine di servizio n. 212 del 28.09.2021, è stato proclamato vincitore della progressione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo 230, l'ing. Parte_2
che, con ordine di servizio n. 217 del 29.09.2021, la resistente ha
[...] CP_19
proceduto alle prime assegnazioni del personale alle varie unità organizzative aziendali, utilizzando e scorrendo, tra l'altro, le graduatorie definitive pubblicate con ordine di servizio n. 76 del 07.05.2021; che, in particolare, con riferimento alla procedura selettiva per la progressione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 9, mentre, con riferimento alla procedura selettiva per la progressione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo
230, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 14 (in tale posizione è, infatti, collocato l'ing. , al quale è, tuttavia, stato affidato un Controparte_9
incarico per il parametro superiore di 250).
Oltre alle sopra segnalate “anomalie” e “disfunzioni” asseritamente verificatesi nel corso dello svolgimento on-line della prova attitudinale e del colloquio, il ricorrente ha lamentato:
5 la violazione dei principi privatistici di buona fede e correttezza (ex art. 1175 e 1375 c.c.) e dei principi pubblicistici dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento (ex art. 97 Cost.) a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell' resistente che nei bandi non ha fatto CP_1
menzione dei curricula vitae ai fini della valutazione dei candidati, nell'ordine di servizio n.
46 del 29.03.2021 ha invitato i candidati alla trasmissione dei curricula “al fine di consentire una più puntuale valutazione” dei medesimi e, con la nota prot. n. 10695/21, del 27.08.2021, ha affermato che “i curricula dei partecipanti ai suddetti concorsi e l'eventuale ulteriore documentazione prodotta dagli stessi…non hanno costituito oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice”, così non consentendo al candidato di effettuare alcuna obiettiva verifica circa l'operato svolto dalla Commissione esaminatrice e circa le conseguenti decisioni assunte dall' CP_1
l'erronea attribuzione del punteggio per i titoli di studio e professionali in suo possesso, osservando al riguardo che la Commissione esaminatrice gli ha assegnato un punteggio pari a
4,1 punti, su un punteggio massimo attribuibile pari a 10 punti, laddove, ove fossero stati puntualmente valutati i suoi numerosi titoli (tra i quali due lauree magistrali ed una laurea triennale) in applicazione della “tabella valutativa” allegata al verbale della Commissione esaminatrice del 07.04.2021, avrebbe dovuto attribuirgli il punteggio massimo di 10 punti, con assegnazione, quindi, di un punteggio ulteriore di 5,9 punti per ciascuna procedura selettiva, il che gli consentirebbe di raggiungerebbe la undicesima posizione in graduatoria, con punteggio di 78,18, per la progressione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250, e la tredicesima posizione in graduatoria, con punteggio di 79,75, per la progressione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo 230; la genericità dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione esaminatrice per quanto concerne i parametri “Prestazione sul lavoro: anzianità di servizio” e “Parametro Posizione
e ruolo svolto in azienda”, con riferimento ai quali è stato stabilito che “il punteggio massimo” sarebbe stato “assegnato al candidato avente il maggior numero di anni di servizio” o il
“parametro più alto”, mentre “ai restanti candidati” sarebbe stato “assegnato il punteggio proporzionalmente più basso”, per cui, “in mancanza di precise e puntuali indicazioni contenute nei verbali delle suddette procedure, non si comprende come la Commissione abbia effettuato la c.d. attribuzione proporzionale del punteggio agli altri candidati”, non essendo
“stato precisato il meccanismo di proporzionalità che la Commissione dichiara di avere adottato nell'attribuzione dei punteggi ai candidati”, con conseguente “impossibilità di valutare la correttezza o meno dell'operato della Commissione esaminatrice, in spregio ai
6 più elementari obblighi di pubblicità e trasparenza imposti alle società” a partecipazione pubblica.
Tanto premesso e richiamati i principi di non integrabilità postuma dei bandi di concorso, di buona fede e correttezza nell'ambito delle procedure selettive indette da datori di lavoro privati per la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare il mancato riconoscimento in suo favore del punteggio aggiuntivo di 5,9 punti per la microarea “attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza” di cui alle graduatorie definitive di merito pubblicate con ordine di servizio n. 76 del 07.05.2021; accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte dell' resistente, dell'obbligo di CP_1
adempiere con correttezza e buona fede l'obbligazione sorta a seguito della pubblicazione degli avvisi di progressione di carriera, di cui agli ordini di servizio n. 241 e 242 del
28.09.2020, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità/inefficacia dell'ordine di servizio n. 76 del 07.05.2021 e delle conseguenti delibere di conferimento degli incarichi, tra cui l'ordine di servizio n. 217 del 29.09.2021, e, per l'ulteriore effetto, condannare l' CP_1
resistente a rinnovare le procedure “per la promozione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250” e “per la promozione a Capo unità organizzativa, parametro retributivo 230”; in subordine, accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno da perdita di chance
e, per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento di una somma pari alla CP_1
differenza di retribuzione, che tenga anche conto del trattamento pensionistico e previdenziale futuro a cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, tra il parametro retributivo 250 (posizione aspirata) e il parametro retributivo 175 (posizione posseduta), da determinarsi a seguito di
C.T.U. contabile e da calcolarsi dalla data di efficacia della graduatoria definitiva di merito –
o, in subordine, dalla data di pubblicazione dell'ordine di servizio n. 217 del 29.09.2021 – alla data del probabile pensionamento del ricorrente, o, in subordine, di procedere alla liquidazione del relativo danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c.; in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno da perdita e, per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento di una somma pari alla CP_1
differenza di retribuzione, che tenga anche conto del trattamento pensionistico e previdenziale futuro a cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, tra il parametro retributivo 230 (posizione aspirata) e il parametro retributivo 175 (posizione posseduta), da determinarsi a seguito di
7 C.T.U. contabile e da calcolarsi dalla data di efficacia della graduatoria definitiva di merito –
o, in subordine, dalla data di pubblicazione dell'ordine di servizio n. 217 del 29.09.2021 – alla data del probabile pensionamento del ricorrente, o, in subordine, di procedere alla liquidazione del relativo danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, l' resistente si è costituita in giudizio, eccependo il CP_1
difetto di integrità del contradditorio (che, a suo parere, avrebbe dovuto essere esteso ai vincitori delle due procedure concorsuali e, comunque, a tutti i candidati piazzatisi nelle graduatorie delle due procedure in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente, e che, in ragione di ciò, potrebbero aspirare al conferimento dell'incarico in caso di scorrimento delle menzionate graduatorie) e spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricordo nel merito, rappresentando in particolare che: i giudizi resi dalla Commissione sui titoli hanno avuto esclusivamente ad oggetto quanto allegato dai candidati in sede di presentazione delle domande, senza prendere in considerazione i curricula vitae che, sebbene siano stati richiesti con l'ordine di servizio n. 46 del 29.03.2021, non sono poi mai stati utilizzati per la valutazione dei candidati;
non vi è alcuna disposizione che vietasse la possibilità di espletare le prove concorsuali all'interno dei locali aziendali e ciò è stato concesso a tutti i dipendenti che ne avevano fatto richiesta in quanto, per motivi diversi, non avevano la possibilità di svolgere la prova da casa o da altro luogo adeguato;
l'affermazione attorea secondo cui i locali aziendali fossero «[…] “occupati” da soggetti estranei al singolo candidato […]” è generica e del tutto sfornita di prova e, comunque, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere sul momento di verbalizzare tale circostanza in maniera dettagliata;
dai verbali concorsuali non risulta alcuna segnalazione di disfunzioni delle linee informatiche, né segnalazioni simili sono pervenute da altri candidati;
la sig.ra , alla quale il dott. Persona_1
, solo dopo lo svolgimento della prova, ha inviato una mail per segnalare le Pt_1
disfunzioni asseritamente riscontrate, non è mai stata componente della Commissione giudicatrice;
anche in questo caso il ricorrente avrebbe dovuto segnalare nell'immediatezza le presunte anomalie chiedendo, ove necessario, la verbalizzazione e la sospensione del tempo di esecuzione della prova;
il ricorrente non chiarisce come le presunte disfunzioni del sistema informatico abbiano potuto inficiare lo svolgimento della sua prova, ove si consideri che lo stesso l'ha completata regolarmente ed è stato valutato con un punteggio più che sufficiente;
il presunto obbligo di mostrare le domande ai candidati non si rinviene in nessuna norma di legge, né era previsto nel bando, che, com'è noto, è lex specialis; la Commissione ha prestabilito il criterio più equo di attribuire il punteggio massimo al candidato avente il
8 maggior numero di anni di servizio (ulteriori rispetto a quelli richiesti dal bando come requisito di ammissione) ed al candidato proveniente dal parametro più alto per poi assegnare gli altri punteggi mediante semplici proporzioni matematiche aventi come punto di riferimento rispettivamente gli anni di servizio del candidato più anziano e il parametro più alto;
con riferimento alla procedura relativa al parametro retributivo 250, il ricorrente ha indicato, quale titolo di accesso al concorso, la Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, per cui tale laurea non poteva essere ulteriormente valutata come titolo, donde al candidato “sono stati correttamente riconosciuti”, come da tabella, 3,5 punti per la Laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni, mentre nessun punteggio è stato assegnato per la Laurea Magistrale in
Relazioni internazionali, “mancando i requisiti della specificità e dell'attinenza rispetto al posto oggetto della procedura concorsuale previsti nel bando e nel regolamento per gli avanzamenti e le progressioni di carriera del personale”; “correttamente” al dott. Pt_1
è stato attribuito, per ciascuna procedura, il punteggio di 0,6 punti per i corsi di formazione, dato dalla somma di 0,2 punti per ciascuno dei tre corsi menzionati nella domanda di partecipazione, trattandosi di titoli inquadrabili nella voce “corsi vari” della tabella valutativa, in quanto “corsi non costituenti sviluppo diretto dei titoli di studio”, laddove nella voce “Corsi/Certificazioni/Attestati”, attributiva di 0,5 punti, andavano ricondotti solo i titoli
“connessi” ai titoli di studio posseduti e che “costituiscono uno sviluppo del percorso di studio del candidato”; i tre titoli indicati dal ricorrente nella domanda di partecipazione
(Corso singolo di Igiene Generale e Applicata – MED/42; Certificazione Microsoft Office
Specialist Master;
Certificazione IC Digital Administration Code) non presentavano “alcun legame diretto con il titolo di studio specifico ed attinente alla posizione oggetto del bando”; gli altri corsi di formazione attestati dal ricorrente (tra cui: Abilitazione professionale in
Marina Militare;
Certificazione ECDL;
Formazione in sicurezza;
Certificato IMO -
CROWD CRISIS;
ecc.) non sono stati considerati e valutati per la semplice ragione che non sono erano stati indicati nella domanda di partecipazione al concorso, ma solo nel curriculum vitae; con riferimento alla procedura relativa al parametro retributivo 230, il ricorrente non ha avuto accesso al concorso con il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e ciò per il semplice fatto che detto titolo non è stato indicato nelle domande di partecipazione ai due concorsi e, dunque, non poteva essere preso in considerazione dalla Commissione come requisito d'accesso alla procedura selettiva, per cui, anche in questo secondo concorso, il titolo valutato dalla Commissione per accedere alla selezione è stato la Laurea triennale in
9 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; in ogni caso, anche se il ricorrente avesse indicato tra i titoli di studio il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, la
Laurea triennale non avrebbe potuto essere valutata autonomamente e separatamente rispetto a quella magistrale, altrimenti vi sarebbe stata una duplicazione nella valutazione del titolo di studio, in quanto il percorso triennale non solo concorre al conseguimento della laurea magistrale, ma ne costituisce parte integrante.
In corso di causa è stata disposta ed eseguita l'integrazione del contradditorio nei confronti dei soggetti controinteressati, da individuare nei soggetti partecipanti alla procedura “per la promozione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 250” e alla procedura «per la promozione a Responsabile unità organizzativa complessa, parametro retributivo 230”, collocatisi in graduatoria in posizione antecedente a quella del ricorrente.
A seguito di tale integrazione del contraddittorio, con memorie del 01.06.2023 e del
31.10.2023, , , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e si sono costituiti Controparte_10 CP_11 Controparte_12
in giudizio, eccependo preliminarmente ex art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, l'estinzione del giudizio per mancata esecuzione della notifica nei confronti di tutti i controinteressati nei termini stabiliti dal Giudice e, nel merito, evidenziando che: il ricorrente non poteva partecipare alle selezioni perché destinatario della sanzione disciplinare della retrocessione per mesi sei, per cui lo stesso avrebbe dovuto essere (come in effetti era stato) “escluso dalle graduatorie, a scioglimento della riserva a suo tempo formulata al momento della ammissione”, con conseguente sopravvenuto venir meno del suo interesse ad agire nella presente sede;
“se, come sostiene il ricorrente, non è ammessa alcuna integrazione postuma del bando e la valutazione dei candidati deve avvenire solo sulla base delle informazioni contenute nelle domande di partecipazione, egli non può dolersi del fatto che la richiesta di invio dei curricula sia rimasta priva di effetto e tamquam non esset, dal momento che la
Commissione esaminatrice ha deciso di non tenerne alcun conto”; nel verbale redatto dalla
Commissione non vi è traccia di alcuna lamentela da parte del , laddove avrebbe Pt_1
potuto esprimere formali e tempestive lamentele circa il proprio impedimento, avrebbe dovuto chiedere che le sue richieste venissero verbalizzate, avrebbe potuto pretendere la sospensione della prova.”; ciascun candidato era solo nella stanza ove è avvenuto il collegamento;
non vi era alcuna possibilità di consultare appunti o testi di qualsivoglia natura, né si poteva distogliere lo sguardo dalla webcam;
la scelta di sostenere la prova in
10 azienda era stata dettata sia dalla possibilità di utilizzare una rete informatica più efficiente, sia dalla necessità di trovarsi in azienda e, al di fuori dell'ora destinata alla prova, continuare a svolgere le ordinarie incombenze;
il criterio di calcolo del punteggio per l'anzianità di servizio era “chiaro” da bando ed ulteriormente “esplicitato” dalla Commissione;
in entrambe le domande di partecipazione alle due selezioni il ricorrente ha indicato come titolo di studio idoneo per la partecipazione al concorso la laurea triennale in scienze dell'amministrazione e organizzazione, oltre a due lauree specialistiche;
correttamente non
è stata valutata la laurea in “Relazioni internazionali”, sicuramente non attinente alle mansioni di tipo amministrativo o tecnico di un'azienda di trasporto locale;
se si attribuisce un valore e corrispondente punteggio ad una laurea specialistica, costituente il completamento del ciclo di studio triennale, non può non attribuirsi alla laurea magistrale
(unico ciclo) un punteggio equivalente alle due lauree (tre più due).
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 21.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa dei soggetti controinteressati, ed alla quale ha aderito anche il difensore dell' resistente, CP_1
riportandosi integralmente al riguardo alle ordinanze del 30.11.2022, del 14.06.2023 e del
15.11.2023.
Sempre in via preliminare va poi esaminata l'eccezione concernente la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, eccezione che è stata sollevata dai soggetti controinteressati sin dalla memoria di costituzione e, poi, alla luce dell'evolversi della vicenda, anche dall' resistente, prima all'udienza del 15.11.2023 e, poi, in sede di CP_1
note autorizzate del 06.12.2024.
Al riguardo, dai documenti versati in atti e dalle – a questi conformi – deduzioni di parte emerge che: con provvedimento del CdA aziendale del 28.02.2020, comunicato con nota prot. n. 60838 del 30.03.2020, è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione per mesi sei dal parametro 175 al parametro 158; su impugnazione del dott. con lodo irrituale del 21.01.2021 (v. doc. n. 2 allegato Pt_1
alla memoria del ricorrente del 06.12.2024), il collegio arbitrale appositamente costituito ha
11 disposto la sostituzione della sanzione della retrocessione con quella della multa “fino all'importo” corrispondente alla retribuzione per una giornata di assenza;
con ricorso depositato in data 17.02.2021, l' ha impugnato innanzi al Tribunale di CP_1
Catania il citato lodo arbitrale;
con ordine di servizio n. 46 del 29.06.2021 (v. doc. n. 9 fasc. ric.), nel comunicare i candidati che avevano superato la prova attitudinale e che erano stati ammessi alla successiva fase concorsuale, l' ha rilevato che il ricorrente era stato “ammesso con riserva”; CP_1
con sentenza n. 2421/2023 del 01.06.2023 (v. doc. n. 1 allegato alla memoria del ricorrente del 06.12.2024), la cui irrevocabilità appare incontestata, il Tribunale di Catania, per una questione formale di irregolare sottoscrizione della decisione arbitrale, ha dichiarato nullo e annullato il suddetto lodo arbitrale e, per l'effetto, ha confermato la sanzione della retrocessione per mesi 6 che era stata irrogata all'odierno attore;
con provvedimento dell'amministratore unico dell' datrice del 15.06.2023 (v. doc. CP_1 allegato alla memoria del 30.10.2023), “in ottemperanza” alla suddetta sentenza del
Tribunale di Catania, è stata “sciolta in senso negativo” la “riserva formulata nelle graduatorie” dei due concorsi in discussione, per cui il dott. era “da intendersi Pt_1
escluso” dalle medesime graduatorie;
in data 11.08.2023 l'odierno attore ha proposto ricorso giudiziale innanzi allo scrivente
Tribunale iscritto al n. 8834/2023 R.G. (v. doc. n. 1 allegato alla memoria del ricorrente del
06.12.2024) e non ancora definito.
Va innanzitutto osservato al riguardo che, sebbene nelle graduatorie concorsuali non sia stata espressamente menzionata l'ammissione con riserva del dott. (v. ordine di servizio Pt_1
n. 76 del 07.05.2021 e verbale della riunione della commissione giudicatrice del 16.04.2021 allegati ai nn. 11 e 16 del ricorso), la partecipazione condizionata del lavoratore alle due procedure selettive doveva con certezza reputarsi integrata in virtù del citato ordine di servizio n. 46 del 29.06.2021, con il quale l' datrice, nel comunicare i candidati che CP_1
avevano superato la prova attitudinale e che erano stati ammessi alle successive fasi concorsuali, ha espressamente sottolineato che il ricorrente era stato “ammesso con riserva”.
E tale ammissione con riserva era stata evidentemente disposta in attesa della definizione del giudizio che in quel momento era pendente avverso il lodo arbitrale che aveva sostituito la sanzione disciplinare irrogata con una sanzione assai più blanda, non ostativa alla partecipazione, per cui, successivamente, nel prendere atto della sopravvenuta sentenza del
Tribunale di Catania che aveva dichiarato nullo ed annullato il lodo arbitrale, così
12 ripristinando l'efficacia della originaria sanzione disciplinare, l'amministratore aziendale ha
“sciolto” la riserva, escludendo il dott. dalle procedure concorsuali. Pt_1
Ed in effetti, la sanzione disciplinare fatta rivivere per effetto della sopravvenuta sentenza sopra menzionata aveva carattere astrattamente ostativo alla partecipazione alle procedure selettive: i bandi dei due concorsi, infatti, approvati con ordine di servizio n. 241 del
28.09.2020 e n. 242 del 28.09.2020 (v. doc. nn. 1 e 4 fasc. ric. e nn. 3 e 5 fasc. res.), prevedono che non potevano essere ammessi ai concorsi i dipendenti che “abbiano riportato, nell'anno precedente la pubblicazione del presente ordine di servizio, punizioni in base a quanto previsto agli articoli 42 e 43, regolamento allegato “A”, regio decreto 8 gennaio
1931, n° 148” ovvero che “abbiano riportato, nei due anni precedenti la pubblicazione del presente ordine di servizio, punizioni in base all'art.44, regolamento allegato “A”, regio decreto 8 gennaio 1931, n° 148”, articolo quest'ultimo relativo proprio alla sanzione disciplinare della retrocessione.
Ebbene, secondo la tesi perorata dall' resistente e dai controinteressati, la CP_1
reviviscenza della originaria sanzione disciplinare e la conseguente esclusione del candidato dalle procedure concorsuali, ha determinato il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire dell'odierno ricorrente in relazione alle domande formulate in questa sede, e ciò con riferimento sia alla preliminare richiesta di declaratoria di illegittimità degli atti e delle graduatorie dei due concorsi che alle domande, formulate in via principale e subordinata, di ripetizione o rinnovazione delle procedure e di risarcimento del danno per perdita delle chance di progressione di carriera.
Secondo tale tesi, poiché il dott. è stato escluso dalle procedure concorsuali, non Pt_1
per motivi attinenti alle violazioni lamentate col presente ricorso, bensì per un diverso vizio relativo alla carenza di un fondamentale requisito soggettivo di partecipazione al concorso, inerente alla sua condizione personale, consistente nel non avere riportato sanzioni disciplinari gravi, quali, per quello che qui rileva, la retrocessione, sarebbe venuto meno il suo interesse ad agire, egli non potendo più ottenere dalla definizione del giudizio e dall'eventuale accoglimento del ricorso un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile.
Tale prospettazione, tuttavia, non è meritevole di apprezzamento, atteso che, a prescindere dall'esito del giudizio attualmente in corso avverso gli atti del procedimento disciplinare attivato e concluso nei confronti dell'attore, il dott. avrebbe dovuto essere Pt_1 ammesso “a pieno titolo”, e non già con riserva, e non avrebbe dovuto essere escluso dalle
13 due procedure concorsuali, dal momento che, come detto, per espressa previsione del bando, quale lex specialis delle procedure, non potevano ab origine partecipare e, quindi, avrebbero dovuto a posteriori essere esclusi i dipendenti ai quali fosse stata applicata una delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 42 (sospensione), 43 (proroga del termine per l'aumento dello stipendio) o 44 (retrocessione) del r.d. n. 148 del 1931, purchè la sanzione fosse stata irrogata
“nell'anno precedente” o “nei due anni precedenti la pubblicazione” dell'ordine di servizio contenente l'approvazione e la pubblicazione del bando: nel caso di specie, invece, la sanzione è stata applicata nel febbraio 2020, comunicata nel marzo del 2020 e confermata nel maggio del 2020 e i bandi, ugualmente, sono stati approvati e pubblicati nel corso del medesimo anno 2020, per cui non si rientra nell'applicazione della previsione ostativa alla partecipazione.
3. Procediamo adesso ad esaminare il merito della controversia.
Il ricorrente lamenta sostanzialmente la illegittimità delle modalità di espletamento e dell'esito di due procedure selettive interne attivate per la individuazione dei dipendenti da promuovere ad una posizione funzionale e retributiva superiore.
Si deve rammentare al riguardo che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il bando di concorso indetto, nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per
l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce … un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso (ex plurimis, vedi Cass. 19/4/2006 n. 9049).”
(Cass. Sez. lav. 14.12.2020, n. 28414).
Le procedure selettive interne per la progressione di carriera, quindi, possono sempre essere sindacate dal giudice ordinario alla luce dei canoni generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
14 Passando all'esame della fattispecie oggi scrutinata, come detto, il ricorrente ha innanzitutto censurato talune “anomalie” e “disfunzioni” che, a suo modo di vedere, si erano verificate nell'espletamento on-line della prova attitudinale e del colloquio.
In proposito, va in primo luogo rilevato come la scelta datoriale di procedere all'effettuazione delle prove concorsuali in modalità telematica, tramite uso di applicativo
Teams o Zoom, non può considerarsi contraria al principio di ragionevolezza, ove si consideri che, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, ci si trovava ancora in pieno delirio pandemico.
In secondo luogo, il fatto che taluni candidati si siano collegati dalla loro stanza dell'ufficio, anziché dalla loro abitazione, non appare contraria ai principi di correttezza, buona fede o non discriminazione, atteso che ciò che rilevava era che il candidato fosse in grado di collegarsi telematicamente con gli addetti della società incaricata dell'espletamento delle prove concorsuali e, quindi, fosse dotato di un dispositivo elettronico e di una rete telematica idonei allo scopo.
Peraltro, né i bandi di concorso né la convocazione del 14.10.2021 (v. doc. n. 7 fasc. ric.) hanno espressamente o implicitamente imposto che i concorrenti si dovessero collegare da casa, anziché da altri luoghi idonei, richiedendo soltanto che gli stessi si dotassero “di un computer fisso o portatile, collegato alla rete elettrica e dotato dei requisiti minimi richiesti dalla piattaforma”, e di una adeguata “connessione internet”.
Le restanti doglianze, concernenti la presenza o il passaggio di terzi nei luoghi ove erano collegati alcuni dei candidati, il fatto che tali candidati abbiano a volte distolto lo sguardo dal monitor ovvero, infine, l'instabilità della rete, appaiono alquanto generiche ed imprecise,
l'attore non avendo specificato quali fossero i candidati che si erano collegati dall'ufficio e che sarebbero stati ingiustamente favoriti e le ragioni per cui l'asserita disfunzione della rete telematica lo avesse concretamente danneggiato nell'espletamento della prova.
Per quanto concerne la censura attinente alla mancata valutazione dei titoli e dei corsi di formazione citati nel curriculum vitae, il motivo dedotto appare francamente contradditorio, atteso che il ricorrente, da un lato, stigmatizza la richiesta di invio dei curricula e la violazione del principio di non integrabilità postuma del bando di concorso e, allo stesso tempo, lamenta il fatto che non si sia tenuto conto dei titoli che egli aveva menzionato nel proprio curriculum che aveva inoltrato alla Commissione;
l'Azienda datrice, peraltro, come chiarito nella nota prot. n. 10695/21 del 27.08.2021 (v. doc. n. 17 fasc. ric.), emanata in riscontro alla istanza di accesso agli atti formulata dal dott. ha precisato che, Pt_1
15 correttamente, “i curricula dei partecipanti” e “l'eventuale ulteriore documentazione” dai medesimi prodotta non avevano “costituito oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice”.
D'altro canto, il ricorrente non ha nemmeno allegato e, men che meno, provato che altri candidati avevano usufruito di una ingiusta valutazione di titoli menzionati o allegati ai loro curricula, anziché nelle iniziali domande di partecipazione.
Ed ancora, quanto alla doglianza concernente l'errata valutazione dei titoli di studio e degli attestati di formazione dallo stesso posseduti, deve rilevarsi che la Commissione giudicatrice, in entrambe le procedure, ha deciso di non valutare la laurea magistrale in
“Relazioni internazionali”, ritenendola non attinente al posto di lavoro messo a concorso e tale decisione va reputata corretta alla luce del regolamento aziendale per gli avanzamenti e le progressioni di carriera del personale (v. doc. n. 22 fasc. ric.), il quale prevedeva che fossero “valutabili” solo i “titoli attinenti al posto messo a concorso”: ed in effetti, una laurea in “Relazioni internazionali” non può considerarsi specificamente pertinente ad una posizione lavorativa di tipo amministrativo all'interno di una azienda di pubblico trasporto locale.
In secondo luogo, l'attore lamenta che per i tre corsi menzionati nella domanda di partecipazione la Commissione giudicatrice gli ha assegnato un punteggio di 0,6 punti (pari a 0,2 punti per ciascun corso): anche sotto tale profilo, l'attività valutativa della
Commissione giudicatrice non può ritenersi scorretta o illegittima, atteso che, sia pure nel silenzio del bando sul punto, il fatto stesso che nella c.d. tabella valutativa allegata al verbale della seduta del 07.04.2021 fossero distintamente previste la voce relativa a
“Corsi/certificazioni/attestati” (per ciascuno dei quali era prevista l'assegnazione di 0,5 punti) e quella relativa a “Corsi vari” (per ciascuno dei quali era prevista l'assegnazione di
0,2 punti) dimostra che era intendimento dell' datrice distinguere tra corsi attinenti CP_1
ai titoli di studio posseduti (considerati più rilevanti) e corsi non costituenti sviluppo del percorso di studio del candidato (considerati meno rilevanti).
E in tale contesto, la Commissione giudicatrice ha correttamente inquadrato i corsi di formazione dichiarati dal dott. nella domanda di partecipazione [Corso singolo di Pt_1
Igiene Generale e Applicata (MED/42), Certificazione Microsoft Office Specialist Master
2010 Certificazione IC DAC (Digital Administration Code)] nella voce “corsi vari”, trattandosi di corsi e attestati formativi che, per le materie di pertinenza (sanitaria e informatica), non costituivano uno sviluppo diretto dei titoli di studio da lui posseduti.
16 Ed ancora, l'attività della Commissione e dell'Azienda datrice non può ritenersi contraria ai principi di correttezza e buona fede o ragionevolezza neppure ove ha proceduto all'attribuzione dei punteggi per i titoli di studio posseduti dal ricorrente: nelle domande di partecipazione ai concorsi (v. doc. nn. 5 e 6 fasc. ric. e nn. 14 e 15 fasc. res.), invero, il dott.
non ha menzionato e, quindi, non ha fatto valere il proprio diploma di istruzione Pt_1
secondaria di secondo grado, mentre, nell'ambito di entrambe le procedure concorsuali, il ricorrente ha indicato, quale titolo di accesso al concorso, la Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, per cui, per espressa previsione del bando, tale titolo di studio non poteva essere ulteriormente valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio, e, di conseguenza, la Commissione giudicatrice ha correttamente attribuito soltanto il previsto punteggio di 3,5 per la laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni.
Per quanto riguarda, la dedotta genericità della valutazione dei parametri “Prestazione sul lavoro: anzianità di servizio” e “Parametro Posizione e ruolo svolto in azienda” e dell'attribuzione dei relativi punteggi, la censura non coglie nel segno, atteso che, sebbene con un'accettabile sinteticità, la Commissione giudicatrice ha precisato che avrebbe attribuito il punteggio massimo al candidato avente il maggior numero di anni di servizio
(ulteriori rispetto a quelli richiesti dal bando come requisito di ammissione) ed al candidato proveniente dal parametro più alto per poi assegnare gli altri punteggi mediante semplici proporzioni matematiche aventi come punto di riferimento, rispettivamente, gli anni di servizio del candidato più anziano e il parametro più alto.
Infine, quanto alla lamentela attinente alla modalità di estrazione e lettura delle domande poste in sede di colloquio individuale, non può non rilevarsi come nessuna norma di legge o di regolamento interno o di contrattazione collettiva o di lex specialis prevedeva che il commissario, dopo avere letto la domanda al candidato, fosse anche tenuto a mostrargli il pezzo di carta sul quale tale domanda era trascritta, puntandolo sul fuoco della telecamera del dispositivo elettronico;
dalla lettura del verbale relativo alla seduta nella quale è stato esaminato il ricorrente (v. doc. n. 16 fasc. ric.), peraltro, risulta che i commissari hanno estratto ciascuna domanda da appositi contenitori (definiti box) predisposti e distinti per i vari elementi da valutare.
4. Il ricorso, quindi, risulta immeritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della complessità e della particolarità della fattispecie, nella quale, come detto, il ricorrente ha dovuto subire i disagi e le frustrazioni
17 inevitabilmente derivanti dalla illegittima ammissione con riserva alle procedure concorsuali e dalla successiva ed altrettanto illegittima esclusione dalle medesime procedure, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2142/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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