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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/06/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di OV, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti
Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel. dr. Luisa Bettio Giudice dr. Barbara De Munari Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscriTA al n.4219 del ruolo generale dell'anno 2021, promossa con ricorso depositato da
con il patrocinio dell'avv Fedrigoni Clarissa Parte_1
Ricorrente - contro
con il patrocinio dell'avv Zanesco Marica Controparte_1
Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni della parte ricorrente:
“ In ossequio all'ordinanza emessa dal G.I. in data 20.06.2024, il procuratore di parte ricorrente precisa come di seguito le conclusioni:
1. Venga pronunciato l'addebito della separazione in capo al marito;
2. Alla luce anche dell'ultima relazione di data 6.09.2024 depositata dai Servizi Sociali affidatari del Comune di Teolo, confermarsi allo stato l'affido della figlia minore al Servizio Sociale Per_1 territorialmente competente con prosecuzione dei colloqui di sostegno psicologico alla minore, ed effettiva attuazione del percorso di sostegno alla genitorialità al quale sino ad ora il padre non ha mai partecipato;
3. Confermarsi il collocamento della minore presso la madre con il diritto di visita paterno attualmente in atto consolidato negli ultimi 5 mesi, e che prevede che il padre tenga con sé il Per_1 lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 21.30 e un fine settimana alternato da venerdì alle 14.30 fino a domenica dopo cena, previa verifica dei nuovi orari di lavoro del padre che di recente sembra aver cambiato impiego ed essere impegnato fino a tarda sera;
una settimana durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di
Capodanno, con precisazione che il genitore che avrà la figlia a Capodanno, la potrà comunque tenere per la cena della Vigilia di Natale;
una settimana ad anni alterni coincidente con le vacanze di Pasqua e comprendente quindi le festività di Pasqua e lunedì dell'Angelo, da alternarsi con la settimana di vacanza scolastica per il carnevale;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
4. Assegnarsi la casa familiare, sita in OV, Via Sant'Eufemia n. 7/A, alla NOa Parte_1 genitore collocatario della figlia minore, dandosi atto che il NO si farà carico del CP_1 pagamento del mutuo ipotecario residuo;
5. Porsi a carico del NO , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
- entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato Per_1 dalla ricorrente, la somma mensile di Euro 1.200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 100% delle spese non comprese nel contributo al mantenimento così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di OV;
6. Porsi a carico del NO a titolo di contributo al mantenimento della moglie stessa - CP_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla ricorrente, la somma mensile di Euro 800,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle rate dell'auto Citroen C3 tg FV357TL in uso alla stessa ed oltre al pagamento delle spese per l'assicurazione del mezzo;
7. Con riserva di richiedere in separato giudizio la condanna del NO alla restituzione in CP_1 favore della NOa della somma di Euro 20.000,00 di cui al punto 6 in narrativa”; Parte_1
Conclusioni per il resistente:
“ Visto il provvedimento del 20/6/2024, il sig. così precisa le proprie conclusioni: Controparte_1
- disporsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori o, qualora il Tribunale lo ritenga Per_1 necessario e preferibile nell'interesse di ai Servizi Sociali, mantenendo il collocamento Per_1 prevalente della minore presso l'abitazione della madre;
- confermarsi il calendario settimanale di incontri padre/figlia previsto con l'ordinanza del
20/1/2024, salvo diversi accordi tra i genitori;
- disporsi che stia con il padre durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al Per_1
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà del periodo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze di carnevale, per la metà del periodo;
durante le vacanze estive per almeno 4 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
con alternanza per le festività religiose o nazionali e per il compleanno della minore;
- disporsi che il sig. corrisponda alla sig.ra quale contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, la somma mensile di € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute per la minore come da Protocollo del Tribunale di
OV; - nulla disporsi quale contributo per il mantenimento di un coniuge in favore dell'altro, essendo ciascuno in grado, con le proprie capacità di lavoro, di soddisfare le sue esigenze;
- rigeTArsi ogni altra domanda formulata dalla ricorrente, compresa quella di assegnazione dell'abitazione di proprietà del sig. , sita in OV, Via Sant'Eufemia, 7/A, non potendo CP_1 tale immobile essere definito abitazione familiare;
- rigeTArsi le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, per i motivi già indicati nella memoria del
4/4/2023;
- spese e competenze di lite rifusi”.
Conclusioni del curatore speciale della minore avv A. Ravagnan:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
Affidare la minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
Regolare la visita del padre alla figlia come segue:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno direTAmente a scuola il lunedì successivo (o a casa della madre nei periodi extrascolatici entro le ore 10);
- ogni pomeriggio del lunedì da dopo scuola alle 22, mentre il mercoledì, nelle settimane il cui fine settimana è di competenza materna, starà con il padre da dopo scuola sino al giorno successivo con riaccompagno direTAmente a scuola l'indomani mattina (o a casa della madre nei periodi extrascolatici entro ore 10);
- due settimane anche non consecutive con il padre durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie alternando le festività; le vacanze di Carnevale e di Pasqua alternate di anno in anno tra i genitori;
Disporre la prosecuzione del percorso psicologico già in atto per la minore;
Disporre per entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, come indicato dai Servizi Sociali nella relazione del 6/9/2024.
Porre le spese per l'intervento del Curatore speciale a carico di entrambi i
Genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi depositato in data 21.06.2021, la sig.ra
[...]
premettendo di essersi spostata con il sig nel 2001; che dall'unione Pt_1 Controparte_1 nasceva in data 24.02.11 la figlia ancora minorenne;
che la condoTA matrimoniale era Per_1 divenuta intollerabile a causa di condotte violente e prevaricatorie del marito;
ciò premesso evocava in giudizio quest'ultimo per sentir accogliere le seguenti e conclusioni:
“venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per i motivi di cui in narrativa;
2) i coniugi vivranno separati rimanendo obbligati ciascuno al reciproco rispetto;
3) la figlia verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
il padre potrà permanere con Per_1 la figlia un fine settimana ogni 15 giorni (dal sabato mattina alla domenica sera) oltre a un pernoTAmento infrasettimanale (di regola il mercoledì); per il periodo estivo, una settimana continuativa da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando ogni anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
le vacanze pasquali saranno divise a metà, alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
4) la casa familiare, sita in OV, via Sant'Eufemia n. 7/A, verrà assegnata alla NOa dandosi atto che il NO si farà carico del pagamento Parte_1 CP_1 del mutuo ipotecario residuo;
5) il NO verserà alla NOa a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a Per_1 mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla ricorrente, la somma mensile di Euro
1.200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese non comprese nel contributo al mantenimento così come indicate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di OV;
6) il NO verserà alla NOa a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della moglie stessa - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla ricorrente, la somma mensile di Euro 800,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle rate dell'auto Citroen C3 tg
FV357TL in uso alla stessa ed oltre al pagamento delle spese per l'assicurazione del mezzo;
7) con riserva di richiedere in separato giudizio la condanna del NO alla restituzione in CP_1 favore della NOa della somma di Euro 20.000,00 di cui al punto 6 in narrativa;
8) Parte_1 con riserva, inoltre, di agire separatamente per determinare la quantificazione e chiedere la liquidazione della quota della NOa della società AB VI S.r.l., di cui la stessa è Parte_1 socia al 5%; Spese e competenze di lite rifusi”.
Si costituiva in giudizio il signor , non opponendosi alla domanda sullo status, ma CP_1 contestando le allegazioni attoree, in particolari quelle di violenza domestica ai danni della moglie,
e formulando richiesta di affido condiviso di ampliamento dei suoi tempi di frequentazione Per_1 con la stessa, mantenimento della minore contenuto in euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, invece, il rigetto della richiesta di controparte di assegnazione dell'abitazione di via S. Eufemia 7/A e di riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del marito;
infine, chiedeva fosse dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande: sub 4) delle suddette conclusioni, con riferimento all'obbligo in capo al resistente del pagamento del mutuo ipotecario residuo e sub 6) con riferimento al pagamento delle rate dell'auto Citroen C3 ed al pagamento delle spese per l'assicurazione del mezzo. All'udienza di comparizione delle parti avanti al presidente delegato, fissata in data 9.12.2021, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, le parti addivenivano, in via temporanea, al seguente accordo in ordine al regime di affidamento e visita della figlia minore Per_1
“1) Affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
2) diritto del padre di tenere con sé la minore a fine settimana alternati da venerdì dopo scuola sino a domenica sera, con riaccompagno a casa della madre alle ore 20.30; dal 1.06.2022 il padre terrà la figlia anche la domenica sera con riaccompagno la mattina successiva direTAmente a scuola o alla madre alle ore 10; una settimana durante le vacanze natalizie, le vacanze pasquali o di carnevale ad anni alterni, tre settimane durante le vacanze estive di cui due anche continuative, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno”; il presidente delegato, rinviava all'udienza del 22.12.21 al fine di verificare il raggiungimento di un accordo tra le parti anche in ordine alle domande di contenuto economico.
All'esito di tale udienza, il Presidente Delegato, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, tratteneva la causa in riserva sulle conclusioni precisate dalle parti: la ricorrente precisava il punto sub 4 del ricorso, rinunciando all'assegnazione dell'abitazione di proprietà del marito in via S Eufemia via S. a fronte della determinazione di un contributo a carico del marito di euro 1000 mensili per il canone di locazione di un immobile ove andare ad abitarvi con la figlia (a seguito dell'allora imminente apprensione della casa della nonna materna di Teolo al fallimento dell'azienda di famiglia); insisteva sulle conclusioni sub 5 e 6 del ricorso, mentre rinunciava alle conclusioni sub 7 e 8. Parte resistente, si riportava alle conclusioni della comparsa costitutiva sub
4,5,6 e 7.
Il presidente delegato, a scioglimento della riserva assunta, con successiva ordinanza in data
10.01.2022 pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti che recepivano gli accordi parziali raggiunti all'udienza del 9/12/2021 e prevedevano un obbligo, a carico del marito, di corrispondere un contributo per il mantenimento della moglie di € 300,00 mensili, oltre ad € 600,00 per il mantenimento della figlia e all'80% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima; Per_1 deTAva, inoltre, previa nomina di se stesso quale G.I., i provvedimenti per la prosecuzione della causa nel merito fissando in data 13.10.22 la udienza di comparizione delle parti ex art 183 cpc.
A tale udienza, stante la richiesta di parte ricorrente, il G.I. tratteneva la causa in decisione sullo status. Conseguentemente in data 9.11.22, il Collegio pronunciava con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, concedeva i termini per le memorie ex art 156 comma 6 cpc , fissando per la decisione l'udienza del 1.03.23 .
Nelle more di deTA udienza, ovvero in data 9.01.23, parte ricorrente, in seguito ad un grave episodio accaduto durante le vacanze natalizie in pregiudizio della figlia che aveva determinato il rifiuto di questa di stare con il padre, depositava un'istanza urgente di modifica dei provvedimenti urgenti e provvisori in cui chiedeva: “in via urgente, la sospensione delle visite tra padre e figlia in attesa di un accertamento, per il tramite di CT, della idoneità genitoriale paterna e l'individuazione del migliore regime di affido e visita tra padre e figlia”. In a seguito di tale istanza, il G.I. fissava l'udienza del 1.03.2023 al fine di istaurare il contraddittorio delle parti, udienza poi rinviata d'ufficio al 9.03.2023. A tale udienza, verbalizzate le dichiarazioni e conclusioni delle parti, il G.I. si riservava. Con successiva ordinanza in data
10.03.23, il G.I., a scioglimento della riserva, disponeva CT sulle capacità genitoriali e sulle migliori condizioni di affidamento di e di frequentazione con ambo i genitori, sospendendo, Per_1 nelle more della CT, il diritto di visita paterno;
disponeva, inoltre, il sequestro conservativo richiesto dalla ricorrente sull'immobile residenza del marito, di via S.Eufemia, a garanzia del regolare pagamento delle obbligazioni economiche gravanti sul marito per ratei omessi degli assegni stabiliti con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
infine, il G.I. riservava all'esito della
CT la decisione sulle istanze istruttorie, al fine di non interferire con i lavori peritali.
All'udienza del 5.04.2023, quindi, veniva raccolto il giuramento del CT dott. che, risolto Per_3 un “incidente “concernente lo svolgimento della CT ed i poteri allo stesso conferiti (vedi verbale di udienza in data 26.07.23), depositava la relazione di consulenza in data 5.11.23. Alla successiva udienza del 5.12.23, le parti verbalizzavano le loro osservazioni e conclusioni sulla CT, a seguito delle quali il G.I. andava in riserva.
Con ordinanza in data in data 12.12.23, ritenuto “che, sino a quando i genitori non avranno recuperato una sufficiente visione cogenitoriale ed abbassato la conflittualità anche giudiziaria sino ad ora massicciamente dispiegata (prevalentemente su iniziativa della ”, a tutela del Parte_1 superiore interesse della minore, così come indicato dal CT, disponeva l'affidamento di ai Per_1 servizi sociali territorialmente competenti (Teolo); nominava, inoltre, un curatore speciale della minore, nella persona dell'avv. Augusta Ravagnan del foro di OV, e ripristinava il calendario degli incontri padre/figlia già previsto con le ordinanze del 9/12/21 e 10/1/22, fissando l'udienza del
10/1/2024 per l'audizione di Per_1
All'esito dell'audizione di con ordinanza in data 20.01.2024, a scioglimento della riserva Per_1 assunta all'udienza del 10.01.2024, il G.I. modificava il regime di visita paterno così disponendo:
starà con il padre, a fine settimana alteranti, dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina Per_1 con riaccompagno direTAmente a scuola il lunedì successivo (o a casa della madre nei periodi extrascolatici entro le ore 10); ogni pomeriggio del lunedì da dopo scuola alle 22, mentre il mercoledì, nelle settimane il cui fine settimana è di competenza materna, starà con il padre da dopo scuola sino al giorno successivo con riaccompagno direTAmente a scuola l'indomani mattina (o a casa della madre nei periodi extrascolatici entro ore 10)”; rinviava all'udienza del 20.06.2024 da svolgersi in modalità cartolare. Nelle more di detto rinvio, in data, 26.01.24 si costituiva in giudizio l'avv Ravagnan curatore speciale della minore.
All'esito di deTA ultima udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.09.2024 sempre con modalità cartolare. All'esito di tale udienza, infine, il G.I. tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
***************************************************************** Va premesso che, in corso di causa, è già stata pronunciata da questo Tribunale sentenza non definitiva di separazione dei coniugi.
Va, altresì precisato che, come già deciso dal GI con provvedimento del 12.11.24, non si terrà conto dell'istanza di modifica depositata in data 8.11.2024 dalla ricorrente ed i documenti con essa prodotti (avente ad oggetto la richiesta di assegnazione della casa di residenza del marito, in via
S.Eufemia, a fronte della revoca - con mail in data 30.10.24 - del comodato gratuito concesso il
4.12.23 dal compagno della ricorrente, che aveva acquistato all'asta l'abitazione di Teolo e della conseguente urgenza di madre e figlia di rilasciare tale immobile), in quanto proposta dopo che la causa, all'udienza di pc del 10.09.24, era già stata trattenuta in decisione.
Infine, il collegio ritiene di rigeTAre le richieste istruttorie – ribadite nelle precisate conclusioni dalla ricorrente – essendo le risultanze di causa complete ed esaustive ai fini della decisione della causa come si andrà a meglio analizzare.
Sulla domanda di affidamento di Per_1
Entrambi i genitori si rimettono al collegio in ordine alla revoca dell'affidamento di al Per_1
Servizio Sociale di Teolo disposto dal GI in corso di causa a seguito della CT;
altresì, concludono conformemente chiedendo di confermarsi il collocamento prevalente della minore presso la madre.
Circa i tempi di frequentazione padre-figlia, la chiede che sia recepito in sentenza l'aTAle Parte_1 calendario di fatto (consolidato negli ultimi 5 mesi): “che prevede che il padre tenga con sé il Per_1 lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 21.30 e un fine settimana alternato da venerdì alle 14.30 fino a domenica dopo cena, previa verifica dei nuovi orari di lavoro del padre che di recente sembra aver cambiato impiego ed essere impegnato fino a tarda sera;
una settimana durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di
Capodanno, con precisazione che il genitore che avrà la figlia a Capodanno, la potrà comunque tenere per la cena della Vigilia di Natale;
una settimana ad anni alterni coincidente con le vacanze di Pasqua e comprendente quindi le festività di Pasqua e lunedì dell'Angelo, da alternarsi con la settimana di vacanza scolastica per il carnevale;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive”.
Il resistente, invece, chiede la conferma dei tempi previsti nell'ordinanza del 20.01.24, stabiliti dal
GI a seguito dell'audizione della minore.
Il curatore speciale, infine, pur dando atto che i tempi della minore presso il padre non coincidono con quanto stabilito nella predeTA ordinanza ( non si trattiene dal padre per il pernoTAmento Per_1 infrasettimanale e rientra la domenica nei fine settimana di competenza paterna), ne chiedeva comunque l'accoglimento, rilevando che padre e figlia ormai si regolano tra di loro ed il padre asseconda i desiderata della minore senza pretendere il pieno rispetto del calendario;
circa l'affido di concludeva chiedendo il ripristino dell'affido condiviso avendo i genitori dimostrato di Per_1 essere oggi in grado di assumere le decisioni necessarie nel superiore interesse della figlia.
Ciò premesso, il Collegio concorda sulla non necessità di mantenere l'affido al servizio sociale, stante il contenuto rassicurante delle ultime due relazioni di aggiornamento del 30.05.24 e del 6.09.24: i genitori, sebbene il percorso genitoriale presso il Consultorio non abbia avuto seguito (per indisponibilità del che ha partecipato ad un solo incontro), appaiono oggi in grado di CP_1 esercitare la co-genitorialità in modo sufficientemente idoneo senza più coinvolgere nella loro Per_1 relazione conflittuale (come è accaduto per la scelta del supporto psicologico di per la scelta Per_1 della vacanza studio, ed in genere per le scelte scolastiche e sanitarie), tant'è che il ruolo dei Servizi
è stato del tutto marginale.
Circa i tempi di permanenza di presso il padre, si concorda con le conclusioni del curatore Per_4 speciale che sia preferibile mantenere i maggiori tempi previsti nell'ordinanza del 20.01.24, attesa la flessibilità dimostrata dal padre di adaTArsi alle esigenze e alle richieste manifestate dalla figlia.
Sulla domanda di assegnazione della casa di via S Eufemia.
Anche nelle precisate conclusioni la ricorrente insiste nel chiedere l'assegnazione della casa di proprietà del marito (ove questo vive dalla fine del 2021), essendo ella il genitore collocatario prevalente della figlia minore Quest'ultimo chiede il rigetto della domanda. Per_1
Circa la “storia” familiare della coppia sotto il profilo logistico, possono ritenersi pacifiche le seguenti circostanze.
In costanza di matrimonio, i coniugi, a seguito del matrimonio celebrato nel 2001, andavano ad abitare in un immobile sito in via Santa Sofia n 80, prestigioso appartamento nel centro storico che il padre del sig aveva donato al figlio in occasione delle nozze. CP_1
Nel 2011 nasceva ed in considerazione delle nuove esigenze familiari, i coniugi decidevano Per_1 di trasferirsi in un immobile più ampio. A tal fine il sig , vendeva l'abitazione di via Santa CP_1
Sofia ed acquistava nel 2014 un nuovo immobile, in via Santa Eufemia, ove il nucleo familiare si sarebbe dovuto trasferire una volta completati i necessari lavori di ristrutturazione. Tale immobile consiste in una casa singola, di amplissime dimensioni (350 mq), dotata di ampio giardino privato, che i coniugi decidevano di ristrutturare completamente dotandola di finiture lussuose ed di ogni confort interno (tra cui piscina e sauna).
Per poter effettuare i lavori di ristrutturazione, la famiglia si trasferiva temporaneamente in un piccolo appartamento di proprietà della madre della ricorrente, sito in p.TA AT a OV, concesso alla famiglia in comodato d'uso. Tale immobile, a seguito del fallimento della società di famiglia Mitab sas in 2.10.19, veniva appreso all'attivo fallimentare.
Essendo tale appartamento di piccole dimensioni, la famiglia, nei fine settimana, era solita trasferirsi a Villa di Teolo, presso l'abitazione di proprietà della madre della sig Anche Parte_1 su tale immobile pende procedura esecutiva immobiliare.
Dal 2020 la ricorrente iniziava a vivere in pianta stabile in questo immobile, essendo intervenuta la separazione di fatto dei coniugi;
infatti, il marito, a seguito di un violento litigio tra i coniugi avvenuto nel novembre del 2019 (di cui parleremo oltre), veniva allontanato dalla ricorrente e si trasferiva a vivere in un immobile di proprietà della sua famiglia, in via Tre Garofani a OV. A giugno del 2021 la sig depositava il ricorso per separazione e, solo alla fine del 2021, Parte_1 il sig si trasferiva a vivere presso la nuova casa di via S. Eufemia, senza aver del tutto CP_1 completato i lavori di ristrutturazione.
L'udienza presidenziale si celebrava in data 9.12.21.
Ciò premesso, il Collegio non può che confermare quanto già ampiamente motivato dal presidente delegato nell'ordinanza 11.01.22 con cui (nel deTAre i provvedimenti provvisori ed urgenti) rigeTAva la domanda di assegnazione, anche in via provvisoria, di deTA abitazione alla ricorrente.
Premesso che per principio giurisprudenziale assolutamente pacifico l'assegnazione dell'abitazione familiare ha come unica ratio la preservazione dell'habitat domestico del minore, onde salvaguardare le sue abitudini di vita pur nell'ambito della disgregazione familiare, è evidente che tale casa non ha mai costituito l'habitat domestico di atteso che i coniugi si separavano di Per_1 fatto nel 2019 ed che già frequentava regolarmente la casa della nonna materna a Teolo nei Per_1 fine settimana, vi rimaneva a vivere in pianta stabile unitamente alla sola madre che ivi spostava anche la residenza anagrafica di entrambe nel novembre del 2021 (vedi doc 50 ricorrente).
La domanda della ricorrente, quindi, deve essere rigeTAta e, come già detto, non può in alcun modo tenersi conto della circostanza sopravvenuta che in data 30.10.24 il compagno della ricorrente – acquirente all'asta della casa di Teolo (nell'ambito della procedura esecutiva in danno della madre della ricorrente) – abbia comunicato alla sig il recesso ad nutum dal contratto di Parte_1 comodato d'uso di tale bene concessogli all'incirca l'anno precedente.
Sulla domanda di addebito della separazione
La ricorrente fonda la domanda di addebito allegando di essere stata vittima, durante gran parte della convivenza matrimoniale, della violenza fisica e verbale del marito, cui imputa una “spiccata aggressività”, sfociata in molte occasioni in “eventi di ira incontrollata nei confronti della moglie”, cui purtroppo ha assistito in più di una occasione. In particolare citava numerosi episodi Per_1 specifici di violenza fisica e verbale subiti per mano del marito: nel 2016, nel corso di una lite per futili motivi, il marito le sferrava un pugno al naso che la faceva cadere;
dal 2016 frequentemente usava violenza verbale e psicologica, insultandola e denigrandola anche per le sfortunate vicende imprenditoriali paterne;
nel febbraio 2018, durante una vacanza a Cortina, sempre per una lite per futili motivi, il marito la colpiva con uno schiaffo violento al volto davanti ad e continuava a Per_1 percuoterla nonostante la bambina si fosse messa ad urlare spaventatissima;
nel settembre 19, mentre la famiglia si trovava a Teolo, accadeva un fatto analogo ovvero una lite fra coniugi durante la quale il marito le dava un forte schiaffo in faccia alla presenza della minore cosi come il
15.11.19, ove il marito, dopo averla schiaffeggiata e presa per i capelli, mentre lei cercava reiteratamente di scappare, prima l'afferrava per la gola bloccandola contro una vetrata e poi le sferrava una ginocchiata al petto, le bloccava il braccio e con il ginocchio le bloccava lo sterno, sino a quando la colluTAzione non vaniva interroTA da un amico di famiglia. Secondo le allegazioni della ricorrente, ella ha subito tali episodi quasi passivamente senza mai denunciare il marito “per il bene della figlia”; l'episodio del novembre del 2019, tuTAvia, segnava la fine della convivenza, in quanto la ricorrente “allontanava il marito dalla casa di Villa di Teolo, intimandogli di non fare rientro neppure presso l'appartamento di OV, temendo fondatamente per la propria incolumità e per gli effetti che il comportamento violento del sig aveva nei confronti della piccola CP_1
la quale era molto provata da quando accaduto”. Sempre secondo le allegazioni della Per_1 ricorrente, anche dopo l'allontanamento del , vi furono altri episodi in cui questi CP_1
l'aggrediva: citava un episodio in data 1.05.20 nell'abitazione del marito, in via Tre Garofani in cui i vicini, per le urla, chiamarono anche i Carabinieri;
nonchè altro episodio in data 11.04.21 accaduto presso l'abitazione in OV della madre della ricorrente in cui, dopo che ella aveva chiesto al marito di restituirle un prestito di euro 20.000, questi l'aggrediva di sorpresa selvaggiamente, colpendola al viso, trattenendola, prendendola per i capelli e per le spalle, facendola cadere a terra e cercando di scagliarle addosso una bicicleTA, venendo bloccato solo grazie all'intervento del fidanzato della sorella, richiamato dalle sue urla. Solo a seguito di tale ultimo episodio, la ricorrente decideva di sporgere formale denuncia querela (doc 16 ric), sulla quale veniva faTA richiesta di archiviazione da parte del PM per il delitto di cui all'art 572 cp (doc 3 convenuto) e conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione all'archiviazione promossa dalla da parte del GIP di Parte_1
OV (doc. 41 ricorrente, LO penale ). CP_1
Il sig non prendeva posizione sui singoli episodi oggetto della denuncia querela dell'aprile CP_1 del 2024, imputando l'inizio della crisi coniugale sin dalla decisione della dopo la Parte_1 nascita di di dedicarsi al risanamento della società paterna anziché alla famiglia;
allegava che Per_1 le tensioni provocate dalla grave situazione finanziaria che aveva coinvolto l'intera famiglia della moglie, si riversavano sulla coppia innescando litigi frequenti;
oltre a ciò, l'ambizioso progetto della nuova casa familiare (quella di via S. Eufemia) ove impiegava l'intero ricavato della vendita della casa di via S. Sofia oltre a contrarre un ingente mutuo, ed in particolare le ingenti opere di ristrutturazione, erodevano i suoi risparmi creando problemi finanziari che hanno ulteriormente concorso ad incrinare i rapporti coniugali, già compromessi dalla relazione extraconiugale avuta dalla moglie (dalla stessa ammessa per un breve periodo nel 2017). Tale situazione ha avuto importati ripercussioni sia sul piano emotivo, ma anche su quello economico del , tanto da CP_1 portarlo a trascurare la gestione della propria società; in tale “clima” le tensioni familiari si sono, nel tempo, acuite e le parti si sono fisicamente fronteggiate avendo entrambi un forte temperamento”, sino alla separazione di fatto del novembre del 19. Riteneva che le accuse di controparte, di essere stato sempre un marito violento, prevaricatore e noncurante che la violenza fosse stata quasi sempre “assistita” dalla figlia minore fosse incompatibile con il fatto che la Per_1 moglie lo denunciava solo in prossimità del ricorso per separazione e non agiva in alcun modo a tutela della minore, avendo, anzi, consentito regolari frequentazioni già all'indomani della separazione di fatto dei coniugi (del novembre del 2019), tant'è che nelle conclusioni del ricorso chiedeva l'affido condiviso della minore e regolari frequentazioni paterne.
Ciò premesso, in punto di diritto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova, a carico del richiedente, che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
la pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143
c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
sicché, in caso di mancato raggiungimento di tale prova, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. n.14840/2006; n.18074/2014).
Ciò premesso, dalle risultanze di causa, in particolare dalle sit di (unico teste Testimone_1 che assisteva alla lite del 15.11.19; vedi fascicolo del procedimento penale, doc 41 ricorrente), amico della coppia da oltre 30 anni e teste assolutamente attendibile, si desume che la vita matrimoniale della coppia è stata spensierata per i primi anni, con entrambi i coniugi dediti prevalentemente alla loro realizzazione personale. Nel 2012 nasceva e contemporaneamente Per_1 iniziavano le difficoltà economiche legate, da un lato, al fallimento delle aziende della famiglia
[...] che la ricorrente, lasciando la professione di avvocato, tentava di risanare dedicando molte Pt_1 delle sue energie contro la volontà del marito ed inutilmente dato il fallimento intervenuto nel 2019; dall'altro, all'ambizioso progetto immobiliare legato alla casa di S. Eufemia che, nell'intenzione dei coniugi, doveva divenire la nuova abitazione familiare dotata di ogni lusso e confort. I dispendiosi lavori di ristrutturazione di tale immobile, tuTAvia, hanno assorbito molte delle energie e delle disponibilità economiche del sig. (che oltre a vendere l'immobile di via s. Sofia, dovette CP_1 contrarre un pesante mutuo e vendere altri immobili di proprietà, mentre la sua azienda produceva bassi profitti), allungando a dismisura i tempi di completamento dei lavori. In tale periodo, peraltro,
i coniugi si erano trasferiti temporaneamente preso l'immobile di via AT, ritenuto da entrambi inidoneo alle loro esigenze.
Le tensioni personali ed economiche originate dagli accadimenti sopra descritti davano origine ad una profonda crisi matrimoniale, culminata nella relazione extraconiugale della scoperta Parte_1 dal marito e pacificamente ammessa della stessa. Secondo l'amico , quindi, i rapporti tra i Tes_1 coniugi si sono deteriorati irreparabilmente da detto tradimento ed i litigi sono divenuti continui e molto accesi, con offese e percosse reciproche, attesa l'indole collerica di entrambi i coniugi. In particolare, il teste smentisce che in tale clima familiare la abbia assunto il ruolo di Parte_1
“vittima” passiva della violenza incontrollata ed ingiustificata del marito, ma anzi riferisce che ella
“era scostante nei comportamenti, nel senso che si irritava improvvisamente o diventava verbalmente aggressiva senza un crescendo ma improvvisamente, aveva sbalzi di umore probabilmente a causa dell'assunzione di farmaci” (cioè quelli per curare l'epilessia). Tant'è che, sempre secondo il teste, anche la furiosa lite del 15.11.19 veniva innescata non da una aggressione ingiustificata del marito ma da un improvviso sbalzo di umore della ricorrente, mentre stavano tranquillamente cenando tutti assieme nella casa di Teolo;
ella, infatti, peraltro con la figlia seduta a fianco – sempre secondo la narrazione del teste - “ha iniziato a rinfacciare al marito che l'aveva abbandonata nel momento del bisogno per i suoi problemi familiari, gli aveva dato dell'incapace perché non era riuscito a portare a termine la costruzione della nuova casa. Il marito ed io e la bambina siamo rimasti in silenzio ed abbiamo continuato a mangiare ma lei ha continuato per 20 minuti alzando il tono della voce, a un certo punto si è alzata in piedi e ha iniziato a gesticolare continuando ad inveire contro il marito, poi si è avvicinata a lui e gli ha sputato addosso. Il marito che si era trattenuto sino a quel momento è scaTAto e si è alzato in piedi e sono arrivati allo scontro fisico”. Anche in merito a tale scontro, il teste è stato estremamente preciso nel riferire che si è traTAto di una colluTAzione reciproca cui il marito sovrastava la moglie nel tentativo di bloccarla:
“Loro hanno continuato a scontrarsi, graffiandosi e tirandosi i capelli, andando poi a sbattere contro una vetrata, che fortunatamente non si è roTA perché munita di vetro antisfondamento, i due sono finiti per terra, ed il marito essendo fisicamente più forte l'ha messa con la schiena a terra e per bloccarla le ha messo il ginocchio sul petto”; più avanti nella deposizione precisava ancora una volta che “si stavano strattonando entrambi, si tiravano entrambi i capelli e si graffiavano entrambi, senza accorgesene sono finiti contro la vetrata e quando sono finiti a terra ha subito cercato CP_1 di bloccarla utilizzando la sua forza fisica e mettendola con le spalle a terra”. Tale racconto smentisce quindi quanto dichiarato dalla (negli atti del procedimento penale e negli Parte_1 scritti di questo giudizio) in ordine alla dinamica dell'episodio del 15.11.19, che, per quanto detto, segnava la fine definitiva della convivenza dei coniugi e rende la ricorrente totalmente inattendibile anche in ordine agli altri episodi precedenti descritti nella denuncia querela e nel ricorso introduttivo del presente giudizio (cui non hanno assistito direTAmente terze persone), mentre è evidente che i due episodi successivi (quello del 1.05.20 e del 11.04.21) sono del tutto irrilevanti ai fini dell'addebito, atteso che la convivenza coniugale si era già interroTA molto tempo prima del loro accadimento.
In ultimo, il collegio non può non rilevare che il carattere impulsivo, instabile e collerico della
[...]
nonché l'abitudine ad usare un linguaggio estremamente scurrile ed offensivo, è emerso in Pt_1 modo evidente anche nel contesto della CT (vedi relazione dott , circostanza questa che Per_3 riscontra le dichiarazioni del . Per_5
Stanti le superiori considerazioni, la richiesta di addebito deve essere rigeTAta.
Sulla domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie.
Anche in sede di pc la reitera la richiesta di riconoscimento in suo favore di un assegno Parte_1 di mantenimento nella misura di euro 800 al mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento delle rate e dell'assicurazione dell'auto; fonda la domanda sul divario reddituale e patrimoniale dei coniugi, dovuto a scelte condivise effettuate congiuntamente dai coniugi durante il matrimonio e sull'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie alle sostanze del marito.
Il chiede che nessun contributo sia posto a suo carico per il mantenimento della moglie, CP_1 atteso il peggioramento della sua complessiva situazione economica e ritenendo che moglie sia pienamente autosufficiente. Il Collegio, viste le risultanze di causa, ritiene non sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta della moglie.
Invero, secondo le allegazioni concordi delle parti, i coniugi, sposatisi nel 2001, si sono concentrati per i primi 10 anni di convivenza nelle rispettive attività professionali sino quantomeno alla nascita di avvenuta nel febbraio del 2011; ovvero, la SI , si autodefiniva in quel Per_1 CP_1 periodo “una donna in carriera”, in quanto dedita a tempo pieno alla professione di avvocato presso un avviato studio professionale con discreto successo economico che le consentiva, con i proventi della sua attività lavorativa, di acquistare nel 2008, come investimento, un bilocale in zona centrale
(doc. 08 ric) contraendo un mutuo e di prestare anche, brevi manu, somme di denaro al marito allorquando lo stesso si era trovato in carenza di liquidità, tanto da rimanere creditrice a tutt'oggi della somma di Euro 20.000,00 (che secondo le conclusioni sub 8 si riserva di richiedere in separato giudizio).
Sempre dalle risultanze di causa emerge che, a seguito della nascita di nel 2011, la ricorrente Per_1 interrompeva la collaborazione con lo studio professionale per occuparsi per un breve periodo della neonata, ma poi profondendo le sue energie lavorative full time nella società paterna Mitas sas nella speranza di evitarne il fallimento;
obbiettivo non conseguito atteso che il 2.10.19 ne veniva dichiarato il fallimento (doc 1 resistente).
Al momento del deposito del ricorso la allegava di aver ripreso da poco l'attività Parte_1 professionale, con produzione di modesti redditi di circa euro 500 mensili (vedi docc 20-22 ricorrente e dichiarazioni rese all'ud del 9.12.21), mentre la rendita dell'immobile di sua proprietà
(euro 900 mensili) veniva erosa dal mutuo di euro 500 mensili contratto per l'acquisto dello stesso.
Il sig , durante il matrimonio ha svolto la professione di agronomo con la società AB CP_1
VI SR, di cui rilevava le quote, intestandone a se il 95% ed alla moglie il rimanente 5%, società che tuTAvia produceva modestissimi redditi;
in particolare nel triennio anteriore alla domanda di separazione la società ha concluso l'anno 2019 in perdita, registrando invece per il
2018 un utile di soli euro 2.689 (doc 5 resistente).
Il reddito del marito, invero, era ed è costituito principalmente dalla rendita di immobili ad uso abitativo e commerciale (pervenuti per successione dei genitori) di cui lo stesso detiene una quota di proprietà pari ad 1/3 (doc 6,Visura Catastale del sig. ). CP_1
Dalla locazione di tali beni il ha percepito, detraTA la cedolare secca, i redditi descritti a CP_1 pag 6 della comparsa costitutiva, pari ad un introito mensile netto di euro 1.917 nel 2018, euro
1.980 nel 2019 ed euro 1.913 nel 2020; tali redditi, per il solo anno d'imposta 2018, si sono cumulati con il reddito professionale per un totale netto mesile di euro 3.076 (doc 7 resistente, dich redditi 18, 19, 20).
Oltre a tali immobili, come già più volte detto, il nel 2014 acquistava l'immobile di via S. CP_1
Eufemia, da destinare a futura abitazione familiare, con il ricavato della vendita dell'immobile di via S. Sofia donatogli dal padre (prima abitazione familiare della coppia). Per sostenere gli ingenti costi connessi ai lavori di ristrutturazione, il resistente, oltre a dar fondo alle proprie liquidità derivate dall'eredità dei genitori, contraeva nel 2018 un mutuo ipotecario di 250.000,00 €, con ratei mensili di 1.180,00 € (doc 8 res, Contratto di mutuo e piano di ammortamento) che ha sostenuto, in parte, con il ricavato della vendita di alcuni degli immobili in sua proprietà, in parte con i proventi dei canoni di affitto. Precisamente, lo stesso ha venduto, tra il 2020 e 2021, tre immobili (doc 9 res,
Atti di compravendita) con ciò erodendo il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare. Peraltro,
l'immobile di via S Eufemia, anche dopo il trasferimento del alla fine del 2021, non è mai CP_1 stato completato dal per carenza di risorse economiche ( doc 10 resistente). CP_1
Questa dunque la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi al momento dell'istaurazione del presente giudizio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla non consentiva più agli Parte_1 stessi di godere del medesimo tenore di vita goduto agli inizi del rapporto matrimoniale. Invero, in base a quanto sopra osservato, quando i coniugi si sono sposati entrambi potevano godere di rilevanti risorse economiche derivanti dalle rispettive famiglie di origine: la famiglia del sig.
, infatti, regalava al figlio un prestigioso appartamento in Via Santa Sofia, prima abitazione CP_1 dei coniugi per circa 10 anni, mentre la famiglia della sig.ra le ha concesso in uso gratuito Parte_1
l'appartamento in P.TA AT (ove i coniugi si sono trasferiti dal 2014 circa in attesa del completamento dei rilevantissimi lavori di ristrutturazione della villa di via S Eufemia, ove il nucleo familiare avrebbe dovuto trasferirsi), oltre alla disponibilità della villa di Teolo ove i coniugi trascorrevano abitualmente i fine settimana. La sig inoltre, nei primi dieci anni di Parte_1 matrimonio, si è dedicata a tempio pieno alla professione legale tanto da essere riuscita con le sue risorse ad acquistare un immobile posto a reddito ed a prestare somme di denaro al marito qualora questi si era trovato in crisi di liquidità. Questi, invece, oltre a godere dei proventi pro quota degli immobili (messi a reddito) ereditati dai genitori tra il 2013 ed il 2015, godeva di ulteriori, sebbene modesti, redditi tratti dalla società AB VI SR (vedi doc cit). E' indubbio, quindi, come il tenore di vita dei coniugi nei primi anni di matrimonio fosse decisamente alto, tanto da consentire agli stessi costose vacanze (a Cortina e in Sardegna), abiti firmati, frequenti cene al ristorante, ecc.
(circostanze non contestate).
Dal 2019, tuTAvia, la situazione economica di entrambi i coniugi precipitava drammaticamente: le imprese di entrambi i genitori della sig.ra fallivano, vanificando anche le aspeTAtive di un Parte_1 rientro economico per le energie professionali e non, che la stessa ha investito nel vano Parte_1 tentativo di risollevarne le sorti. Il marito, invece, al fine di realizzare l'ambizioso progetto della nuova casa di via S. Eufemia, dati i bassi redditi prodotti dalla si vedeva costretto a CP_2 prosciugare i suoi risparmi liquidi ed erodere il suo patrimonio immobiliare (oltre la casa di via S
Sofia, vendeva altri tre immobili), e quindi conseguentemente il reddito tratto da essi;
inoltre, si indebitava pesantemente contraendo un mutuo di euro 250.000, che lo ha obbligato con una rata mensile di euro 1.200 circa .
E' evidente, dunque, che – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - le disponibilità economiche dei coniugi, ed quindi il conseguente tenore di vita, è radicalmente mutato nel corso del matrimonio rispetto a quello di cui hanno beneficiato quantomeno nel primo decennio di vita familiare, quando ricevevano entrambi importanti sostegni economici dalle rispettive famiglie di origine;
tant'è che a negli ultimi anni di vita coniugale, per le ragioni sopra dette, si sono trovati entrambi in crisi finanziaria, e, per quanto sopra osservato in tema di addebito, può affermarsi che sono state proprio le reciproche difficoltà economiche che hanno innescato la profonda crisi coniugale che poi è sfociata nella separazione di fatto della fine del 2019.
Altresì, sempre smentendo quanto affermato dalla sig non è vero che ella con la nascita Parte_1 di (nel 2012) e d'intesa con il marito, abbia lasciato la sua avviata e remunerativa carriera di Per_1 avvocato per accudire la figlia, scarificando così le sue aspeTAtive di carriera;
vero è, invece, che ella lasciava la professione di avvocato per occuparsi in prima persona del risanamento dell'azienda del padre (purtroppo senza successo, dato che questa falliva nel 2019), così come provato dall'elevatissimo credito professionale con cui si è insinuata nel fallimento dell'azienda (alla ricorrente è stato riconosciuto un credito per circa 875.000 euro;
vedi doc 13 resistente).
CorreTAmente, quindi, il Presidente Delegato, con i provvedimenti provvisori ed urgenti 10.01.22, ha posto a carico del marito un assegno in favore della moglie di euro 300 mensili, considerando da un lato, i modesti redditi in allora percepiti dalla stessa dalla professione di avvocato, dall'altro, la necessità – chiuse le vicende fallimentari della sua famiglia di origine - che questa riorganizzasse la propria attività professionale in modo tale da rendersi totalmente autosufficiente (avendo mantenuto piena capacità professionale durante tutto il matrimonio), mentre il marito, oltre ai redditi (seppur modesti) della poteva contare sulla rendita fissa degli immobili locati a terzi. CP_2
TuTAvia, nel corso del giudizio, la situazione economica del sig risulta notevolmente CP_1 peggiorata: a causa anche della depressione in cui è caduto dopo la separazione (di cui si è avuto contezza anche nella presente causa;
vedi verbale ud ), ha trascurato la sua attività professionale, ha continuato ad erodere il suo patrimonio immobiliare ed ha aumentato la sua complessiva esposizione debitoria sia per i debiti contratti dalla società sia per le spese di ristrutturazione dell'immobile. Infatti, nel 2022 si vedeva costretto a vendere un ulteriore cespite immobiliare in via
Bonporti, e, oltre al rilevante debito per il mutuo contratto per ristrutturare l'abitazione di via S.
Eufemia, accumulava una pesante esposizione debitoria verso il fisco (doc. 19 – 20, cartelle esattoriali); oltre a ciò, subiva un pignoramento presso terzi che gli bloccava il conto corrente (doc.
21) ed un pignoramento immobiliare (doc. 22).
La crisi di liquidità, inoltre, lo ha portato ad essere moroso già dal luglio 2022 nel pagamento degli assegni economici disposti in via provvisoria (totali euro 900 oltre al 80% delle spese straordinarie), tanto da giustificare il sequestro conservativo dell'immobile di via S. Eufemia concesso dal GI, su istanza della con ordinanza del 10.03.23 a garanzia del credito in allora maturato. Parte_1
Per risollevarsi e ridurre le spese, il resistente nel 2024 ha messo in vendita la casa di via S. eufemia
(i cui lavori di ristrutturazione, peraltro, non sono mai terminati per carenza di risorse finanziarie), sebbene il cespite non sia facilmente vendibile sia per l'ipoteca a garanzia del mutuo, sia per il citato sequestro conservativo (doc 23).
Solo dal 14/3/2024, infine, il ha trovato un nuovo impiego, essendo stato assunto come CP_1 cuoco alle dipendenze del ristorante l'Ingotto, con uno stipendio mensile di circa 750,00 € (doc. 24); a tale reddito, debbono aggiungersi i proventi pro quota dei canoni di locazione degli immobili rimasti in sua proprietà (circa euro € 1.320,00), e rimane gravato della rata del mutuo (doc. 25).
È evidente che, stante la situazione economica sopradescriTA, non appaiono sussistere più i presupposti neppure per confermare l'assegno di mantenimento di euro 300, disposto in via provvisoria dal Presidente delegato, che conseguentemente deve essere revocato a partire dalla presente decisione, dovendosi presumere che la (che non ha aggiornato la sua situazione Parte_1 reddituale degli anni d'imposta 2022 e 2023), negli ultimi tre anni rispetto a detti provvedimenti, abbia progressivamente aumentato i suoi redditi di avvocato o comunque messo a frutto le sue capacità professionali tanto da rendersi autonoma economicamente.
Assegno di Mantenimento in favore di . Per_1
In base a tutto quanto sopra osservato, si deve invece confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore di disposto in via provvisoria dal presidente delegato ed oggi Per_1 attualizzato a complessivi euro 675 mensili, in quanto a tutt'oggi proporzionato ai redditi delle parti, al tenore di vita antecedente alla separazione ed ai maggiori tempi di frequentazione (effettiva) della minore con la madre. Quanto, invece, alla misura della partecipazione del padre alle spese straordinarie, ritiene il Collegio che, dalla pronuncia della presente sentenza, esse debbano essere allineate in misura del 50% tra i coniugi.
Spese di Lite.
Considerata la neutralità della sentenza sullo status, e visto l'esito del giudizio che ha visto le parti reciprocamente soccombenti, ritiene il Collegio di dover disporre la compensazione delle spese di lite. Circa gli onorari liquidati al CT, con decreto del 6.11.23, esse vanno definitivamente posti a carico delle parti in misura del 50%. Non può, infatti, accogliersi la richiesta di esonero depositata dalla ricorrente in data 4.12.23 e reiterata in data 20.02.24, atteso che ella, a seguito del decreto di integrazione documentale del 27.02.24, non ha depositato tuTA la documentazione ivi prevista (vedi documenti prodotti in data 29.03.24), così non consentendo a questo Collegio la verifica dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Peraltro, considerato l'importo degli assegni economici a carico del marito, il reddito dichiarato dalla ricorrente, l'importo dei canoni di locazione percepiti dall'immobile di proprietà, nonché l'importo dell'assegno unico, può ritenersi in via presuntiva ampiamente superata la soglia reddituale prevista per legge per gli anni dal 2022 ad oggi. Infine, vanno posti a carico delle parti in misura del 50% gli onorari in favore del curatore speciale, che considerato il valore della causa e l'attività da questo prestata, si liquidano in complessivi euro
2000 oltre al rimborso forfeTArio delle spese, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
RigeTA la domanda di addebito della separazione promossa dalla sig Parte_1
Revoca l'affido ai servizi sociali della figlia minore e dispone l'affido condiviso Per_1 della medesima ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
RigeTA la domanda della sig di assegnazione della casa di via S. Eufemia a Parte_1
OV;
Dispone che i tempi di incontro padre-figlia, salvo diverso accordo tra le parti, siano quelli stabiliti con ordinanza del GI in data 20.01.24 da intendersi qui integralmente ritrascritti;
Dispone il contributo del padre al mantenimento di in euro 675 mensili, da Per_4 versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Dispone che il padre, dalla data della presente decisione, sostenga il 50% delle spese straordinarie;
RigeTA la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla revocando, Parte_1 dalla data della presente decisione, il contributo di euro 300 mensile disposto in via provvisoria con ordinanza presidenziale del 10.01.22;
Pone definitivamente a carico delle parti, in misura del 50%, gli onorari liquidati al
CT con decreto del 6.11.23;
Condanna le parti al pagamento, in misura del 50% ciascuna, degli onorari del
Curatore speciale avv Ravagnan che si liquidano in complessivi euro 2000, oltre al rimborso forfeTArio delle spese, iva e cpa come per legge.
Cosi deciso in OV, nella camera di consiglio del 23.05.25.
Il presidente rel
dr. Chiara Ilaria Bitozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di OV, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti
Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel. dr. Luisa Bettio Giudice dr. Barbara De Munari Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscriTA al n.4219 del ruolo generale dell'anno 2021, promossa con ricorso depositato da
con il patrocinio dell'avv Fedrigoni Clarissa Parte_1
Ricorrente - contro
con il patrocinio dell'avv Zanesco Marica Controparte_1
Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni della parte ricorrente:
“ In ossequio all'ordinanza emessa dal G.I. in data 20.06.2024, il procuratore di parte ricorrente precisa come di seguito le conclusioni:
1. Venga pronunciato l'addebito della separazione in capo al marito;
2. Alla luce anche dell'ultima relazione di data 6.09.2024 depositata dai Servizi Sociali affidatari del Comune di Teolo, confermarsi allo stato l'affido della figlia minore al Servizio Sociale Per_1 territorialmente competente con prosecuzione dei colloqui di sostegno psicologico alla minore, ed effettiva attuazione del percorso di sostegno alla genitorialità al quale sino ad ora il padre non ha mai partecipato;
3. Confermarsi il collocamento della minore presso la madre con il diritto di visita paterno attualmente in atto consolidato negli ultimi 5 mesi, e che prevede che il padre tenga con sé il Per_1 lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 21.30 e un fine settimana alternato da venerdì alle 14.30 fino a domenica dopo cena, previa verifica dei nuovi orari di lavoro del padre che di recente sembra aver cambiato impiego ed essere impegnato fino a tarda sera;
una settimana durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di
Capodanno, con precisazione che il genitore che avrà la figlia a Capodanno, la potrà comunque tenere per la cena della Vigilia di Natale;
una settimana ad anni alterni coincidente con le vacanze di Pasqua e comprendente quindi le festività di Pasqua e lunedì dell'Angelo, da alternarsi con la settimana di vacanza scolastica per il carnevale;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
4. Assegnarsi la casa familiare, sita in OV, Via Sant'Eufemia n. 7/A, alla NOa Parte_1 genitore collocatario della figlia minore, dandosi atto che il NO si farà carico del CP_1 pagamento del mutuo ipotecario residuo;
5. Porsi a carico del NO , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
- entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato Per_1 dalla ricorrente, la somma mensile di Euro 1.200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 100% delle spese non comprese nel contributo al mantenimento così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di OV;
6. Porsi a carico del NO a titolo di contributo al mantenimento della moglie stessa - CP_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla ricorrente, la somma mensile di Euro 800,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle rate dell'auto Citroen C3 tg FV357TL in uso alla stessa ed oltre al pagamento delle spese per l'assicurazione del mezzo;
7. Con riserva di richiedere in separato giudizio la condanna del NO alla restituzione in CP_1 favore della NOa della somma di Euro 20.000,00 di cui al punto 6 in narrativa”; Parte_1
Conclusioni per il resistente:
“ Visto il provvedimento del 20/6/2024, il sig. così precisa le proprie conclusioni: Controparte_1
- disporsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori o, qualora il Tribunale lo ritenga Per_1 necessario e preferibile nell'interesse di ai Servizi Sociali, mantenendo il collocamento Per_1 prevalente della minore presso l'abitazione della madre;
- confermarsi il calendario settimanale di incontri padre/figlia previsto con l'ordinanza del
20/1/2024, salvo diversi accordi tra i genitori;
- disporsi che stia con il padre durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al Per_1
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà del periodo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze di carnevale, per la metà del periodo;
durante le vacanze estive per almeno 4 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
con alternanza per le festività religiose o nazionali e per il compleanno della minore;
- disporsi che il sig. corrisponda alla sig.ra quale contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, la somma mensile di € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute per la minore come da Protocollo del Tribunale di
OV; - nulla disporsi quale contributo per il mantenimento di un coniuge in favore dell'altro, essendo ciascuno in grado, con le proprie capacità di lavoro, di soddisfare le sue esigenze;
- rigeTArsi ogni altra domanda formulata dalla ricorrente, compresa quella di assegnazione dell'abitazione di proprietà del sig. , sita in OV, Via Sant'Eufemia, 7/A, non potendo CP_1 tale immobile essere definito abitazione familiare;
- rigeTArsi le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, per i motivi già indicati nella memoria del
4/4/2023;
- spese e competenze di lite rifusi”.
Conclusioni del curatore speciale della minore avv A. Ravagnan:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
Affidare la minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
Regolare la visita del padre alla figlia come segue:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno direTAmente a scuola il lunedì successivo (o a casa della madre nei periodi extrascolatici entro le ore 10);
- ogni pomeriggio del lunedì da dopo scuola alle 22, mentre il mercoledì, nelle settimane il cui fine settimana è di competenza materna, starà con il padre da dopo scuola sino al giorno successivo con riaccompagno direTAmente a scuola l'indomani mattina (o a casa della madre nei periodi extrascolatici entro ore 10);
- due settimane anche non consecutive con il padre durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie alternando le festività; le vacanze di Carnevale e di Pasqua alternate di anno in anno tra i genitori;
Disporre la prosecuzione del percorso psicologico già in atto per la minore;
Disporre per entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, come indicato dai Servizi Sociali nella relazione del 6/9/2024.
Porre le spese per l'intervento del Curatore speciale a carico di entrambi i
Genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi depositato in data 21.06.2021, la sig.ra
[...]
premettendo di essersi spostata con il sig nel 2001; che dall'unione Pt_1 Controparte_1 nasceva in data 24.02.11 la figlia ancora minorenne;
che la condoTA matrimoniale era Per_1 divenuta intollerabile a causa di condotte violente e prevaricatorie del marito;
ciò premesso evocava in giudizio quest'ultimo per sentir accogliere le seguenti e conclusioni:
“venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per i motivi di cui in narrativa;
2) i coniugi vivranno separati rimanendo obbligati ciascuno al reciproco rispetto;
3) la figlia verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
il padre potrà permanere con Per_1 la figlia un fine settimana ogni 15 giorni (dal sabato mattina alla domenica sera) oltre a un pernoTAmento infrasettimanale (di regola il mercoledì); per il periodo estivo, una settimana continuativa da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando ogni anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
le vacanze pasquali saranno divise a metà, alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
4) la casa familiare, sita in OV, via Sant'Eufemia n. 7/A, verrà assegnata alla NOa dandosi atto che il NO si farà carico del pagamento Parte_1 CP_1 del mutuo ipotecario residuo;
5) il NO verserà alla NOa a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a Per_1 mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla ricorrente, la somma mensile di Euro
1.200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese non comprese nel contributo al mantenimento così come indicate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di OV;
6) il NO verserà alla NOa a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della moglie stessa - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla ricorrente, la somma mensile di Euro 800,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle rate dell'auto Citroen C3 tg
FV357TL in uso alla stessa ed oltre al pagamento delle spese per l'assicurazione del mezzo;
7) con riserva di richiedere in separato giudizio la condanna del NO alla restituzione in CP_1 favore della NOa della somma di Euro 20.000,00 di cui al punto 6 in narrativa;
8) Parte_1 con riserva, inoltre, di agire separatamente per determinare la quantificazione e chiedere la liquidazione della quota della NOa della società AB VI S.r.l., di cui la stessa è Parte_1 socia al 5%; Spese e competenze di lite rifusi”.
Si costituiva in giudizio il signor , non opponendosi alla domanda sullo status, ma CP_1 contestando le allegazioni attoree, in particolari quelle di violenza domestica ai danni della moglie,
e formulando richiesta di affido condiviso di ampliamento dei suoi tempi di frequentazione Per_1 con la stessa, mantenimento della minore contenuto in euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, invece, il rigetto della richiesta di controparte di assegnazione dell'abitazione di via S. Eufemia 7/A e di riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del marito;
infine, chiedeva fosse dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande: sub 4) delle suddette conclusioni, con riferimento all'obbligo in capo al resistente del pagamento del mutuo ipotecario residuo e sub 6) con riferimento al pagamento delle rate dell'auto Citroen C3 ed al pagamento delle spese per l'assicurazione del mezzo. All'udienza di comparizione delle parti avanti al presidente delegato, fissata in data 9.12.2021, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, le parti addivenivano, in via temporanea, al seguente accordo in ordine al regime di affidamento e visita della figlia minore Per_1
“1) Affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
2) diritto del padre di tenere con sé la minore a fine settimana alternati da venerdì dopo scuola sino a domenica sera, con riaccompagno a casa della madre alle ore 20.30; dal 1.06.2022 il padre terrà la figlia anche la domenica sera con riaccompagno la mattina successiva direTAmente a scuola o alla madre alle ore 10; una settimana durante le vacanze natalizie, le vacanze pasquali o di carnevale ad anni alterni, tre settimane durante le vacanze estive di cui due anche continuative, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno”; il presidente delegato, rinviava all'udienza del 22.12.21 al fine di verificare il raggiungimento di un accordo tra le parti anche in ordine alle domande di contenuto economico.
All'esito di tale udienza, il Presidente Delegato, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, tratteneva la causa in riserva sulle conclusioni precisate dalle parti: la ricorrente precisava il punto sub 4 del ricorso, rinunciando all'assegnazione dell'abitazione di proprietà del marito in via S Eufemia via S. a fronte della determinazione di un contributo a carico del marito di euro 1000 mensili per il canone di locazione di un immobile ove andare ad abitarvi con la figlia (a seguito dell'allora imminente apprensione della casa della nonna materna di Teolo al fallimento dell'azienda di famiglia); insisteva sulle conclusioni sub 5 e 6 del ricorso, mentre rinunciava alle conclusioni sub 7 e 8. Parte resistente, si riportava alle conclusioni della comparsa costitutiva sub
4,5,6 e 7.
Il presidente delegato, a scioglimento della riserva assunta, con successiva ordinanza in data
10.01.2022 pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti che recepivano gli accordi parziali raggiunti all'udienza del 9/12/2021 e prevedevano un obbligo, a carico del marito, di corrispondere un contributo per il mantenimento della moglie di € 300,00 mensili, oltre ad € 600,00 per il mantenimento della figlia e all'80% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima; Per_1 deTAva, inoltre, previa nomina di se stesso quale G.I., i provvedimenti per la prosecuzione della causa nel merito fissando in data 13.10.22 la udienza di comparizione delle parti ex art 183 cpc.
A tale udienza, stante la richiesta di parte ricorrente, il G.I. tratteneva la causa in decisione sullo status. Conseguentemente in data 9.11.22, il Collegio pronunciava con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, concedeva i termini per le memorie ex art 156 comma 6 cpc , fissando per la decisione l'udienza del 1.03.23 .
Nelle more di deTA udienza, ovvero in data 9.01.23, parte ricorrente, in seguito ad un grave episodio accaduto durante le vacanze natalizie in pregiudizio della figlia che aveva determinato il rifiuto di questa di stare con il padre, depositava un'istanza urgente di modifica dei provvedimenti urgenti e provvisori in cui chiedeva: “in via urgente, la sospensione delle visite tra padre e figlia in attesa di un accertamento, per il tramite di CT, della idoneità genitoriale paterna e l'individuazione del migliore regime di affido e visita tra padre e figlia”. In a seguito di tale istanza, il G.I. fissava l'udienza del 1.03.2023 al fine di istaurare il contraddittorio delle parti, udienza poi rinviata d'ufficio al 9.03.2023. A tale udienza, verbalizzate le dichiarazioni e conclusioni delle parti, il G.I. si riservava. Con successiva ordinanza in data
10.03.23, il G.I., a scioglimento della riserva, disponeva CT sulle capacità genitoriali e sulle migliori condizioni di affidamento di e di frequentazione con ambo i genitori, sospendendo, Per_1 nelle more della CT, il diritto di visita paterno;
disponeva, inoltre, il sequestro conservativo richiesto dalla ricorrente sull'immobile residenza del marito, di via S.Eufemia, a garanzia del regolare pagamento delle obbligazioni economiche gravanti sul marito per ratei omessi degli assegni stabiliti con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
infine, il G.I. riservava all'esito della
CT la decisione sulle istanze istruttorie, al fine di non interferire con i lavori peritali.
All'udienza del 5.04.2023, quindi, veniva raccolto il giuramento del CT dott. che, risolto Per_3 un “incidente “concernente lo svolgimento della CT ed i poteri allo stesso conferiti (vedi verbale di udienza in data 26.07.23), depositava la relazione di consulenza in data 5.11.23. Alla successiva udienza del 5.12.23, le parti verbalizzavano le loro osservazioni e conclusioni sulla CT, a seguito delle quali il G.I. andava in riserva.
Con ordinanza in data in data 12.12.23, ritenuto “che, sino a quando i genitori non avranno recuperato una sufficiente visione cogenitoriale ed abbassato la conflittualità anche giudiziaria sino ad ora massicciamente dispiegata (prevalentemente su iniziativa della ”, a tutela del Parte_1 superiore interesse della minore, così come indicato dal CT, disponeva l'affidamento di ai Per_1 servizi sociali territorialmente competenti (Teolo); nominava, inoltre, un curatore speciale della minore, nella persona dell'avv. Augusta Ravagnan del foro di OV, e ripristinava il calendario degli incontri padre/figlia già previsto con le ordinanze del 9/12/21 e 10/1/22, fissando l'udienza del
10/1/2024 per l'audizione di Per_1
All'esito dell'audizione di con ordinanza in data 20.01.2024, a scioglimento della riserva Per_1 assunta all'udienza del 10.01.2024, il G.I. modificava il regime di visita paterno così disponendo:
starà con il padre, a fine settimana alteranti, dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina Per_1 con riaccompagno direTAmente a scuola il lunedì successivo (o a casa della madre nei periodi extrascolatici entro le ore 10); ogni pomeriggio del lunedì da dopo scuola alle 22, mentre il mercoledì, nelle settimane il cui fine settimana è di competenza materna, starà con il padre da dopo scuola sino al giorno successivo con riaccompagno direTAmente a scuola l'indomani mattina (o a casa della madre nei periodi extrascolatici entro ore 10)”; rinviava all'udienza del 20.06.2024 da svolgersi in modalità cartolare. Nelle more di detto rinvio, in data, 26.01.24 si costituiva in giudizio l'avv Ravagnan curatore speciale della minore.
All'esito di deTA ultima udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.09.2024 sempre con modalità cartolare. All'esito di tale udienza, infine, il G.I. tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
***************************************************************** Va premesso che, in corso di causa, è già stata pronunciata da questo Tribunale sentenza non definitiva di separazione dei coniugi.
Va, altresì precisato che, come già deciso dal GI con provvedimento del 12.11.24, non si terrà conto dell'istanza di modifica depositata in data 8.11.2024 dalla ricorrente ed i documenti con essa prodotti (avente ad oggetto la richiesta di assegnazione della casa di residenza del marito, in via
S.Eufemia, a fronte della revoca - con mail in data 30.10.24 - del comodato gratuito concesso il
4.12.23 dal compagno della ricorrente, che aveva acquistato all'asta l'abitazione di Teolo e della conseguente urgenza di madre e figlia di rilasciare tale immobile), in quanto proposta dopo che la causa, all'udienza di pc del 10.09.24, era già stata trattenuta in decisione.
Infine, il collegio ritiene di rigeTAre le richieste istruttorie – ribadite nelle precisate conclusioni dalla ricorrente – essendo le risultanze di causa complete ed esaustive ai fini della decisione della causa come si andrà a meglio analizzare.
Sulla domanda di affidamento di Per_1
Entrambi i genitori si rimettono al collegio in ordine alla revoca dell'affidamento di al Per_1
Servizio Sociale di Teolo disposto dal GI in corso di causa a seguito della CT;
altresì, concludono conformemente chiedendo di confermarsi il collocamento prevalente della minore presso la madre.
Circa i tempi di frequentazione padre-figlia, la chiede che sia recepito in sentenza l'aTAle Parte_1 calendario di fatto (consolidato negli ultimi 5 mesi): “che prevede che il padre tenga con sé il Per_1 lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 21.30 e un fine settimana alternato da venerdì alle 14.30 fino a domenica dopo cena, previa verifica dei nuovi orari di lavoro del padre che di recente sembra aver cambiato impiego ed essere impegnato fino a tarda sera;
una settimana durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di
Capodanno, con precisazione che il genitore che avrà la figlia a Capodanno, la potrà comunque tenere per la cena della Vigilia di Natale;
una settimana ad anni alterni coincidente con le vacanze di Pasqua e comprendente quindi le festività di Pasqua e lunedì dell'Angelo, da alternarsi con la settimana di vacanza scolastica per il carnevale;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive”.
Il resistente, invece, chiede la conferma dei tempi previsti nell'ordinanza del 20.01.24, stabiliti dal
GI a seguito dell'audizione della minore.
Il curatore speciale, infine, pur dando atto che i tempi della minore presso il padre non coincidono con quanto stabilito nella predeTA ordinanza ( non si trattiene dal padre per il pernoTAmento Per_1 infrasettimanale e rientra la domenica nei fine settimana di competenza paterna), ne chiedeva comunque l'accoglimento, rilevando che padre e figlia ormai si regolano tra di loro ed il padre asseconda i desiderata della minore senza pretendere il pieno rispetto del calendario;
circa l'affido di concludeva chiedendo il ripristino dell'affido condiviso avendo i genitori dimostrato di Per_1 essere oggi in grado di assumere le decisioni necessarie nel superiore interesse della figlia.
Ciò premesso, il Collegio concorda sulla non necessità di mantenere l'affido al servizio sociale, stante il contenuto rassicurante delle ultime due relazioni di aggiornamento del 30.05.24 e del 6.09.24: i genitori, sebbene il percorso genitoriale presso il Consultorio non abbia avuto seguito (per indisponibilità del che ha partecipato ad un solo incontro), appaiono oggi in grado di CP_1 esercitare la co-genitorialità in modo sufficientemente idoneo senza più coinvolgere nella loro Per_1 relazione conflittuale (come è accaduto per la scelta del supporto psicologico di per la scelta Per_1 della vacanza studio, ed in genere per le scelte scolastiche e sanitarie), tant'è che il ruolo dei Servizi
è stato del tutto marginale.
Circa i tempi di permanenza di presso il padre, si concorda con le conclusioni del curatore Per_4 speciale che sia preferibile mantenere i maggiori tempi previsti nell'ordinanza del 20.01.24, attesa la flessibilità dimostrata dal padre di adaTArsi alle esigenze e alle richieste manifestate dalla figlia.
Sulla domanda di assegnazione della casa di via S Eufemia.
Anche nelle precisate conclusioni la ricorrente insiste nel chiedere l'assegnazione della casa di proprietà del marito (ove questo vive dalla fine del 2021), essendo ella il genitore collocatario prevalente della figlia minore Quest'ultimo chiede il rigetto della domanda. Per_1
Circa la “storia” familiare della coppia sotto il profilo logistico, possono ritenersi pacifiche le seguenti circostanze.
In costanza di matrimonio, i coniugi, a seguito del matrimonio celebrato nel 2001, andavano ad abitare in un immobile sito in via Santa Sofia n 80, prestigioso appartamento nel centro storico che il padre del sig aveva donato al figlio in occasione delle nozze. CP_1
Nel 2011 nasceva ed in considerazione delle nuove esigenze familiari, i coniugi decidevano Per_1 di trasferirsi in un immobile più ampio. A tal fine il sig , vendeva l'abitazione di via Santa CP_1
Sofia ed acquistava nel 2014 un nuovo immobile, in via Santa Eufemia, ove il nucleo familiare si sarebbe dovuto trasferire una volta completati i necessari lavori di ristrutturazione. Tale immobile consiste in una casa singola, di amplissime dimensioni (350 mq), dotata di ampio giardino privato, che i coniugi decidevano di ristrutturare completamente dotandola di finiture lussuose ed di ogni confort interno (tra cui piscina e sauna).
Per poter effettuare i lavori di ristrutturazione, la famiglia si trasferiva temporaneamente in un piccolo appartamento di proprietà della madre della ricorrente, sito in p.TA AT a OV, concesso alla famiglia in comodato d'uso. Tale immobile, a seguito del fallimento della società di famiglia Mitab sas in 2.10.19, veniva appreso all'attivo fallimentare.
Essendo tale appartamento di piccole dimensioni, la famiglia, nei fine settimana, era solita trasferirsi a Villa di Teolo, presso l'abitazione di proprietà della madre della sig Anche Parte_1 su tale immobile pende procedura esecutiva immobiliare.
Dal 2020 la ricorrente iniziava a vivere in pianta stabile in questo immobile, essendo intervenuta la separazione di fatto dei coniugi;
infatti, il marito, a seguito di un violento litigio tra i coniugi avvenuto nel novembre del 2019 (di cui parleremo oltre), veniva allontanato dalla ricorrente e si trasferiva a vivere in un immobile di proprietà della sua famiglia, in via Tre Garofani a OV. A giugno del 2021 la sig depositava il ricorso per separazione e, solo alla fine del 2021, Parte_1 il sig si trasferiva a vivere presso la nuova casa di via S. Eufemia, senza aver del tutto CP_1 completato i lavori di ristrutturazione.
L'udienza presidenziale si celebrava in data 9.12.21.
Ciò premesso, il Collegio non può che confermare quanto già ampiamente motivato dal presidente delegato nell'ordinanza 11.01.22 con cui (nel deTAre i provvedimenti provvisori ed urgenti) rigeTAva la domanda di assegnazione, anche in via provvisoria, di deTA abitazione alla ricorrente.
Premesso che per principio giurisprudenziale assolutamente pacifico l'assegnazione dell'abitazione familiare ha come unica ratio la preservazione dell'habitat domestico del minore, onde salvaguardare le sue abitudini di vita pur nell'ambito della disgregazione familiare, è evidente che tale casa non ha mai costituito l'habitat domestico di atteso che i coniugi si separavano di Per_1 fatto nel 2019 ed che già frequentava regolarmente la casa della nonna materna a Teolo nei Per_1 fine settimana, vi rimaneva a vivere in pianta stabile unitamente alla sola madre che ivi spostava anche la residenza anagrafica di entrambe nel novembre del 2021 (vedi doc 50 ricorrente).
La domanda della ricorrente, quindi, deve essere rigeTAta e, come già detto, non può in alcun modo tenersi conto della circostanza sopravvenuta che in data 30.10.24 il compagno della ricorrente – acquirente all'asta della casa di Teolo (nell'ambito della procedura esecutiva in danno della madre della ricorrente) – abbia comunicato alla sig il recesso ad nutum dal contratto di Parte_1 comodato d'uso di tale bene concessogli all'incirca l'anno precedente.
Sulla domanda di addebito della separazione
La ricorrente fonda la domanda di addebito allegando di essere stata vittima, durante gran parte della convivenza matrimoniale, della violenza fisica e verbale del marito, cui imputa una “spiccata aggressività”, sfociata in molte occasioni in “eventi di ira incontrollata nei confronti della moglie”, cui purtroppo ha assistito in più di una occasione. In particolare citava numerosi episodi Per_1 specifici di violenza fisica e verbale subiti per mano del marito: nel 2016, nel corso di una lite per futili motivi, il marito le sferrava un pugno al naso che la faceva cadere;
dal 2016 frequentemente usava violenza verbale e psicologica, insultandola e denigrandola anche per le sfortunate vicende imprenditoriali paterne;
nel febbraio 2018, durante una vacanza a Cortina, sempre per una lite per futili motivi, il marito la colpiva con uno schiaffo violento al volto davanti ad e continuava a Per_1 percuoterla nonostante la bambina si fosse messa ad urlare spaventatissima;
nel settembre 19, mentre la famiglia si trovava a Teolo, accadeva un fatto analogo ovvero una lite fra coniugi durante la quale il marito le dava un forte schiaffo in faccia alla presenza della minore cosi come il
15.11.19, ove il marito, dopo averla schiaffeggiata e presa per i capelli, mentre lei cercava reiteratamente di scappare, prima l'afferrava per la gola bloccandola contro una vetrata e poi le sferrava una ginocchiata al petto, le bloccava il braccio e con il ginocchio le bloccava lo sterno, sino a quando la colluTAzione non vaniva interroTA da un amico di famiglia. Secondo le allegazioni della ricorrente, ella ha subito tali episodi quasi passivamente senza mai denunciare il marito “per il bene della figlia”; l'episodio del novembre del 2019, tuTAvia, segnava la fine della convivenza, in quanto la ricorrente “allontanava il marito dalla casa di Villa di Teolo, intimandogli di non fare rientro neppure presso l'appartamento di OV, temendo fondatamente per la propria incolumità e per gli effetti che il comportamento violento del sig aveva nei confronti della piccola CP_1
la quale era molto provata da quando accaduto”. Sempre secondo le allegazioni della Per_1 ricorrente, anche dopo l'allontanamento del , vi furono altri episodi in cui questi CP_1
l'aggrediva: citava un episodio in data 1.05.20 nell'abitazione del marito, in via Tre Garofani in cui i vicini, per le urla, chiamarono anche i Carabinieri;
nonchè altro episodio in data 11.04.21 accaduto presso l'abitazione in OV della madre della ricorrente in cui, dopo che ella aveva chiesto al marito di restituirle un prestito di euro 20.000, questi l'aggrediva di sorpresa selvaggiamente, colpendola al viso, trattenendola, prendendola per i capelli e per le spalle, facendola cadere a terra e cercando di scagliarle addosso una bicicleTA, venendo bloccato solo grazie all'intervento del fidanzato della sorella, richiamato dalle sue urla. Solo a seguito di tale ultimo episodio, la ricorrente decideva di sporgere formale denuncia querela (doc 16 ric), sulla quale veniva faTA richiesta di archiviazione da parte del PM per il delitto di cui all'art 572 cp (doc 3 convenuto) e conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione all'archiviazione promossa dalla da parte del GIP di Parte_1
OV (doc. 41 ricorrente, LO penale ). CP_1
Il sig non prendeva posizione sui singoli episodi oggetto della denuncia querela dell'aprile CP_1 del 2024, imputando l'inizio della crisi coniugale sin dalla decisione della dopo la Parte_1 nascita di di dedicarsi al risanamento della società paterna anziché alla famiglia;
allegava che Per_1 le tensioni provocate dalla grave situazione finanziaria che aveva coinvolto l'intera famiglia della moglie, si riversavano sulla coppia innescando litigi frequenti;
oltre a ciò, l'ambizioso progetto della nuova casa familiare (quella di via S. Eufemia) ove impiegava l'intero ricavato della vendita della casa di via S. Sofia oltre a contrarre un ingente mutuo, ed in particolare le ingenti opere di ristrutturazione, erodevano i suoi risparmi creando problemi finanziari che hanno ulteriormente concorso ad incrinare i rapporti coniugali, già compromessi dalla relazione extraconiugale avuta dalla moglie (dalla stessa ammessa per un breve periodo nel 2017). Tale situazione ha avuto importati ripercussioni sia sul piano emotivo, ma anche su quello economico del , tanto da CP_1 portarlo a trascurare la gestione della propria società; in tale “clima” le tensioni familiari si sono, nel tempo, acuite e le parti si sono fisicamente fronteggiate avendo entrambi un forte temperamento”, sino alla separazione di fatto del novembre del 19. Riteneva che le accuse di controparte, di essere stato sempre un marito violento, prevaricatore e noncurante che la violenza fosse stata quasi sempre “assistita” dalla figlia minore fosse incompatibile con il fatto che la Per_1 moglie lo denunciava solo in prossimità del ricorso per separazione e non agiva in alcun modo a tutela della minore, avendo, anzi, consentito regolari frequentazioni già all'indomani della separazione di fatto dei coniugi (del novembre del 2019), tant'è che nelle conclusioni del ricorso chiedeva l'affido condiviso della minore e regolari frequentazioni paterne.
Ciò premesso, in punto di diritto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova, a carico del richiedente, che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
la pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143
c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
sicché, in caso di mancato raggiungimento di tale prova, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. n.14840/2006; n.18074/2014).
Ciò premesso, dalle risultanze di causa, in particolare dalle sit di (unico teste Testimone_1 che assisteva alla lite del 15.11.19; vedi fascicolo del procedimento penale, doc 41 ricorrente), amico della coppia da oltre 30 anni e teste assolutamente attendibile, si desume che la vita matrimoniale della coppia è stata spensierata per i primi anni, con entrambi i coniugi dediti prevalentemente alla loro realizzazione personale. Nel 2012 nasceva e contemporaneamente Per_1 iniziavano le difficoltà economiche legate, da un lato, al fallimento delle aziende della famiglia
[...] che la ricorrente, lasciando la professione di avvocato, tentava di risanare dedicando molte Pt_1 delle sue energie contro la volontà del marito ed inutilmente dato il fallimento intervenuto nel 2019; dall'altro, all'ambizioso progetto immobiliare legato alla casa di S. Eufemia che, nell'intenzione dei coniugi, doveva divenire la nuova abitazione familiare dotata di ogni lusso e confort. I dispendiosi lavori di ristrutturazione di tale immobile, tuTAvia, hanno assorbito molte delle energie e delle disponibilità economiche del sig. (che oltre a vendere l'immobile di via s. Sofia, dovette CP_1 contrarre un pesante mutuo e vendere altri immobili di proprietà, mentre la sua azienda produceva bassi profitti), allungando a dismisura i tempi di completamento dei lavori. In tale periodo, peraltro,
i coniugi si erano trasferiti temporaneamente preso l'immobile di via AT, ritenuto da entrambi inidoneo alle loro esigenze.
Le tensioni personali ed economiche originate dagli accadimenti sopra descritti davano origine ad una profonda crisi matrimoniale, culminata nella relazione extraconiugale della scoperta Parte_1 dal marito e pacificamente ammessa della stessa. Secondo l'amico , quindi, i rapporti tra i Tes_1 coniugi si sono deteriorati irreparabilmente da detto tradimento ed i litigi sono divenuti continui e molto accesi, con offese e percosse reciproche, attesa l'indole collerica di entrambi i coniugi. In particolare, il teste smentisce che in tale clima familiare la abbia assunto il ruolo di Parte_1
“vittima” passiva della violenza incontrollata ed ingiustificata del marito, ma anzi riferisce che ella
“era scostante nei comportamenti, nel senso che si irritava improvvisamente o diventava verbalmente aggressiva senza un crescendo ma improvvisamente, aveva sbalzi di umore probabilmente a causa dell'assunzione di farmaci” (cioè quelli per curare l'epilessia). Tant'è che, sempre secondo il teste, anche la furiosa lite del 15.11.19 veniva innescata non da una aggressione ingiustificata del marito ma da un improvviso sbalzo di umore della ricorrente, mentre stavano tranquillamente cenando tutti assieme nella casa di Teolo;
ella, infatti, peraltro con la figlia seduta a fianco – sempre secondo la narrazione del teste - “ha iniziato a rinfacciare al marito che l'aveva abbandonata nel momento del bisogno per i suoi problemi familiari, gli aveva dato dell'incapace perché non era riuscito a portare a termine la costruzione della nuova casa. Il marito ed io e la bambina siamo rimasti in silenzio ed abbiamo continuato a mangiare ma lei ha continuato per 20 minuti alzando il tono della voce, a un certo punto si è alzata in piedi e ha iniziato a gesticolare continuando ad inveire contro il marito, poi si è avvicinata a lui e gli ha sputato addosso. Il marito che si era trattenuto sino a quel momento è scaTAto e si è alzato in piedi e sono arrivati allo scontro fisico”. Anche in merito a tale scontro, il teste è stato estremamente preciso nel riferire che si è traTAto di una colluTAzione reciproca cui il marito sovrastava la moglie nel tentativo di bloccarla:
“Loro hanno continuato a scontrarsi, graffiandosi e tirandosi i capelli, andando poi a sbattere contro una vetrata, che fortunatamente non si è roTA perché munita di vetro antisfondamento, i due sono finiti per terra, ed il marito essendo fisicamente più forte l'ha messa con la schiena a terra e per bloccarla le ha messo il ginocchio sul petto”; più avanti nella deposizione precisava ancora una volta che “si stavano strattonando entrambi, si tiravano entrambi i capelli e si graffiavano entrambi, senza accorgesene sono finiti contro la vetrata e quando sono finiti a terra ha subito cercato CP_1 di bloccarla utilizzando la sua forza fisica e mettendola con le spalle a terra”. Tale racconto smentisce quindi quanto dichiarato dalla (negli atti del procedimento penale e negli Parte_1 scritti di questo giudizio) in ordine alla dinamica dell'episodio del 15.11.19, che, per quanto detto, segnava la fine definitiva della convivenza dei coniugi e rende la ricorrente totalmente inattendibile anche in ordine agli altri episodi precedenti descritti nella denuncia querela e nel ricorso introduttivo del presente giudizio (cui non hanno assistito direTAmente terze persone), mentre è evidente che i due episodi successivi (quello del 1.05.20 e del 11.04.21) sono del tutto irrilevanti ai fini dell'addebito, atteso che la convivenza coniugale si era già interroTA molto tempo prima del loro accadimento.
In ultimo, il collegio non può non rilevare che il carattere impulsivo, instabile e collerico della
[...]
nonché l'abitudine ad usare un linguaggio estremamente scurrile ed offensivo, è emerso in Pt_1 modo evidente anche nel contesto della CT (vedi relazione dott , circostanza questa che Per_3 riscontra le dichiarazioni del . Per_5
Stanti le superiori considerazioni, la richiesta di addebito deve essere rigeTAta.
Sulla domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie.
Anche in sede di pc la reitera la richiesta di riconoscimento in suo favore di un assegno Parte_1 di mantenimento nella misura di euro 800 al mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento delle rate e dell'assicurazione dell'auto; fonda la domanda sul divario reddituale e patrimoniale dei coniugi, dovuto a scelte condivise effettuate congiuntamente dai coniugi durante il matrimonio e sull'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie alle sostanze del marito.
Il chiede che nessun contributo sia posto a suo carico per il mantenimento della moglie, CP_1 atteso il peggioramento della sua complessiva situazione economica e ritenendo che moglie sia pienamente autosufficiente. Il Collegio, viste le risultanze di causa, ritiene non sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta della moglie.
Invero, secondo le allegazioni concordi delle parti, i coniugi, sposatisi nel 2001, si sono concentrati per i primi 10 anni di convivenza nelle rispettive attività professionali sino quantomeno alla nascita di avvenuta nel febbraio del 2011; ovvero, la SI , si autodefiniva in quel Per_1 CP_1 periodo “una donna in carriera”, in quanto dedita a tempo pieno alla professione di avvocato presso un avviato studio professionale con discreto successo economico che le consentiva, con i proventi della sua attività lavorativa, di acquistare nel 2008, come investimento, un bilocale in zona centrale
(doc. 08 ric) contraendo un mutuo e di prestare anche, brevi manu, somme di denaro al marito allorquando lo stesso si era trovato in carenza di liquidità, tanto da rimanere creditrice a tutt'oggi della somma di Euro 20.000,00 (che secondo le conclusioni sub 8 si riserva di richiedere in separato giudizio).
Sempre dalle risultanze di causa emerge che, a seguito della nascita di nel 2011, la ricorrente Per_1 interrompeva la collaborazione con lo studio professionale per occuparsi per un breve periodo della neonata, ma poi profondendo le sue energie lavorative full time nella società paterna Mitas sas nella speranza di evitarne il fallimento;
obbiettivo non conseguito atteso che il 2.10.19 ne veniva dichiarato il fallimento (doc 1 resistente).
Al momento del deposito del ricorso la allegava di aver ripreso da poco l'attività Parte_1 professionale, con produzione di modesti redditi di circa euro 500 mensili (vedi docc 20-22 ricorrente e dichiarazioni rese all'ud del 9.12.21), mentre la rendita dell'immobile di sua proprietà
(euro 900 mensili) veniva erosa dal mutuo di euro 500 mensili contratto per l'acquisto dello stesso.
Il sig , durante il matrimonio ha svolto la professione di agronomo con la società AB CP_1
VI SR, di cui rilevava le quote, intestandone a se il 95% ed alla moglie il rimanente 5%, società che tuTAvia produceva modestissimi redditi;
in particolare nel triennio anteriore alla domanda di separazione la società ha concluso l'anno 2019 in perdita, registrando invece per il
2018 un utile di soli euro 2.689 (doc 5 resistente).
Il reddito del marito, invero, era ed è costituito principalmente dalla rendita di immobili ad uso abitativo e commerciale (pervenuti per successione dei genitori) di cui lo stesso detiene una quota di proprietà pari ad 1/3 (doc 6,Visura Catastale del sig. ). CP_1
Dalla locazione di tali beni il ha percepito, detraTA la cedolare secca, i redditi descritti a CP_1 pag 6 della comparsa costitutiva, pari ad un introito mensile netto di euro 1.917 nel 2018, euro
1.980 nel 2019 ed euro 1.913 nel 2020; tali redditi, per il solo anno d'imposta 2018, si sono cumulati con il reddito professionale per un totale netto mesile di euro 3.076 (doc 7 resistente, dich redditi 18, 19, 20).
Oltre a tali immobili, come già più volte detto, il nel 2014 acquistava l'immobile di via S. CP_1
Eufemia, da destinare a futura abitazione familiare, con il ricavato della vendita dell'immobile di via S. Sofia donatogli dal padre (prima abitazione familiare della coppia). Per sostenere gli ingenti costi connessi ai lavori di ristrutturazione, il resistente, oltre a dar fondo alle proprie liquidità derivate dall'eredità dei genitori, contraeva nel 2018 un mutuo ipotecario di 250.000,00 €, con ratei mensili di 1.180,00 € (doc 8 res, Contratto di mutuo e piano di ammortamento) che ha sostenuto, in parte, con il ricavato della vendita di alcuni degli immobili in sua proprietà, in parte con i proventi dei canoni di affitto. Precisamente, lo stesso ha venduto, tra il 2020 e 2021, tre immobili (doc 9 res,
Atti di compravendita) con ciò erodendo il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare. Peraltro,
l'immobile di via S Eufemia, anche dopo il trasferimento del alla fine del 2021, non è mai CP_1 stato completato dal per carenza di risorse economiche ( doc 10 resistente). CP_1
Questa dunque la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi al momento dell'istaurazione del presente giudizio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla non consentiva più agli Parte_1 stessi di godere del medesimo tenore di vita goduto agli inizi del rapporto matrimoniale. Invero, in base a quanto sopra osservato, quando i coniugi si sono sposati entrambi potevano godere di rilevanti risorse economiche derivanti dalle rispettive famiglie di origine: la famiglia del sig.
, infatti, regalava al figlio un prestigioso appartamento in Via Santa Sofia, prima abitazione CP_1 dei coniugi per circa 10 anni, mentre la famiglia della sig.ra le ha concesso in uso gratuito Parte_1
l'appartamento in P.TA AT (ove i coniugi si sono trasferiti dal 2014 circa in attesa del completamento dei rilevantissimi lavori di ristrutturazione della villa di via S Eufemia, ove il nucleo familiare avrebbe dovuto trasferirsi), oltre alla disponibilità della villa di Teolo ove i coniugi trascorrevano abitualmente i fine settimana. La sig inoltre, nei primi dieci anni di Parte_1 matrimonio, si è dedicata a tempio pieno alla professione legale tanto da essere riuscita con le sue risorse ad acquistare un immobile posto a reddito ed a prestare somme di denaro al marito qualora questi si era trovato in crisi di liquidità. Questi, invece, oltre a godere dei proventi pro quota degli immobili (messi a reddito) ereditati dai genitori tra il 2013 ed il 2015, godeva di ulteriori, sebbene modesti, redditi tratti dalla società AB VI SR (vedi doc cit). E' indubbio, quindi, come il tenore di vita dei coniugi nei primi anni di matrimonio fosse decisamente alto, tanto da consentire agli stessi costose vacanze (a Cortina e in Sardegna), abiti firmati, frequenti cene al ristorante, ecc.
(circostanze non contestate).
Dal 2019, tuTAvia, la situazione economica di entrambi i coniugi precipitava drammaticamente: le imprese di entrambi i genitori della sig.ra fallivano, vanificando anche le aspeTAtive di un Parte_1 rientro economico per le energie professionali e non, che la stessa ha investito nel vano Parte_1 tentativo di risollevarne le sorti. Il marito, invece, al fine di realizzare l'ambizioso progetto della nuova casa di via S. Eufemia, dati i bassi redditi prodotti dalla si vedeva costretto a CP_2 prosciugare i suoi risparmi liquidi ed erodere il suo patrimonio immobiliare (oltre la casa di via S
Sofia, vendeva altri tre immobili), e quindi conseguentemente il reddito tratto da essi;
inoltre, si indebitava pesantemente contraendo un mutuo di euro 250.000, che lo ha obbligato con una rata mensile di euro 1.200 circa .
E' evidente, dunque, che – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - le disponibilità economiche dei coniugi, ed quindi il conseguente tenore di vita, è radicalmente mutato nel corso del matrimonio rispetto a quello di cui hanno beneficiato quantomeno nel primo decennio di vita familiare, quando ricevevano entrambi importanti sostegni economici dalle rispettive famiglie di origine;
tant'è che a negli ultimi anni di vita coniugale, per le ragioni sopra dette, si sono trovati entrambi in crisi finanziaria, e, per quanto sopra osservato in tema di addebito, può affermarsi che sono state proprio le reciproche difficoltà economiche che hanno innescato la profonda crisi coniugale che poi è sfociata nella separazione di fatto della fine del 2019.
Altresì, sempre smentendo quanto affermato dalla sig non è vero che ella con la nascita Parte_1 di (nel 2012) e d'intesa con il marito, abbia lasciato la sua avviata e remunerativa carriera di Per_1 avvocato per accudire la figlia, scarificando così le sue aspeTAtive di carriera;
vero è, invece, che ella lasciava la professione di avvocato per occuparsi in prima persona del risanamento dell'azienda del padre (purtroppo senza successo, dato che questa falliva nel 2019), così come provato dall'elevatissimo credito professionale con cui si è insinuata nel fallimento dell'azienda (alla ricorrente è stato riconosciuto un credito per circa 875.000 euro;
vedi doc 13 resistente).
CorreTAmente, quindi, il Presidente Delegato, con i provvedimenti provvisori ed urgenti 10.01.22, ha posto a carico del marito un assegno in favore della moglie di euro 300 mensili, considerando da un lato, i modesti redditi in allora percepiti dalla stessa dalla professione di avvocato, dall'altro, la necessità – chiuse le vicende fallimentari della sua famiglia di origine - che questa riorganizzasse la propria attività professionale in modo tale da rendersi totalmente autosufficiente (avendo mantenuto piena capacità professionale durante tutto il matrimonio), mentre il marito, oltre ai redditi (seppur modesti) della poteva contare sulla rendita fissa degli immobili locati a terzi. CP_2
TuTAvia, nel corso del giudizio, la situazione economica del sig risulta notevolmente CP_1 peggiorata: a causa anche della depressione in cui è caduto dopo la separazione (di cui si è avuto contezza anche nella presente causa;
vedi verbale ud ), ha trascurato la sua attività professionale, ha continuato ad erodere il suo patrimonio immobiliare ed ha aumentato la sua complessiva esposizione debitoria sia per i debiti contratti dalla società sia per le spese di ristrutturazione dell'immobile. Infatti, nel 2022 si vedeva costretto a vendere un ulteriore cespite immobiliare in via
Bonporti, e, oltre al rilevante debito per il mutuo contratto per ristrutturare l'abitazione di via S.
Eufemia, accumulava una pesante esposizione debitoria verso il fisco (doc. 19 – 20, cartelle esattoriali); oltre a ciò, subiva un pignoramento presso terzi che gli bloccava il conto corrente (doc.
21) ed un pignoramento immobiliare (doc. 22).
La crisi di liquidità, inoltre, lo ha portato ad essere moroso già dal luglio 2022 nel pagamento degli assegni economici disposti in via provvisoria (totali euro 900 oltre al 80% delle spese straordinarie), tanto da giustificare il sequestro conservativo dell'immobile di via S. Eufemia concesso dal GI, su istanza della con ordinanza del 10.03.23 a garanzia del credito in allora maturato. Parte_1
Per risollevarsi e ridurre le spese, il resistente nel 2024 ha messo in vendita la casa di via S. eufemia
(i cui lavori di ristrutturazione, peraltro, non sono mai terminati per carenza di risorse finanziarie), sebbene il cespite non sia facilmente vendibile sia per l'ipoteca a garanzia del mutuo, sia per il citato sequestro conservativo (doc 23).
Solo dal 14/3/2024, infine, il ha trovato un nuovo impiego, essendo stato assunto come CP_1 cuoco alle dipendenze del ristorante l'Ingotto, con uno stipendio mensile di circa 750,00 € (doc. 24); a tale reddito, debbono aggiungersi i proventi pro quota dei canoni di locazione degli immobili rimasti in sua proprietà (circa euro € 1.320,00), e rimane gravato della rata del mutuo (doc. 25).
È evidente che, stante la situazione economica sopradescriTA, non appaiono sussistere più i presupposti neppure per confermare l'assegno di mantenimento di euro 300, disposto in via provvisoria dal Presidente delegato, che conseguentemente deve essere revocato a partire dalla presente decisione, dovendosi presumere che la (che non ha aggiornato la sua situazione Parte_1 reddituale degli anni d'imposta 2022 e 2023), negli ultimi tre anni rispetto a detti provvedimenti, abbia progressivamente aumentato i suoi redditi di avvocato o comunque messo a frutto le sue capacità professionali tanto da rendersi autonoma economicamente.
Assegno di Mantenimento in favore di . Per_1
In base a tutto quanto sopra osservato, si deve invece confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore di disposto in via provvisoria dal presidente delegato ed oggi Per_1 attualizzato a complessivi euro 675 mensili, in quanto a tutt'oggi proporzionato ai redditi delle parti, al tenore di vita antecedente alla separazione ed ai maggiori tempi di frequentazione (effettiva) della minore con la madre. Quanto, invece, alla misura della partecipazione del padre alle spese straordinarie, ritiene il Collegio che, dalla pronuncia della presente sentenza, esse debbano essere allineate in misura del 50% tra i coniugi.
Spese di Lite.
Considerata la neutralità della sentenza sullo status, e visto l'esito del giudizio che ha visto le parti reciprocamente soccombenti, ritiene il Collegio di dover disporre la compensazione delle spese di lite. Circa gli onorari liquidati al CT, con decreto del 6.11.23, esse vanno definitivamente posti a carico delle parti in misura del 50%. Non può, infatti, accogliersi la richiesta di esonero depositata dalla ricorrente in data 4.12.23 e reiterata in data 20.02.24, atteso che ella, a seguito del decreto di integrazione documentale del 27.02.24, non ha depositato tuTA la documentazione ivi prevista (vedi documenti prodotti in data 29.03.24), così non consentendo a questo Collegio la verifica dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Peraltro, considerato l'importo degli assegni economici a carico del marito, il reddito dichiarato dalla ricorrente, l'importo dei canoni di locazione percepiti dall'immobile di proprietà, nonché l'importo dell'assegno unico, può ritenersi in via presuntiva ampiamente superata la soglia reddituale prevista per legge per gli anni dal 2022 ad oggi. Infine, vanno posti a carico delle parti in misura del 50% gli onorari in favore del curatore speciale, che considerato il valore della causa e l'attività da questo prestata, si liquidano in complessivi euro
2000 oltre al rimborso forfeTArio delle spese, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
RigeTA la domanda di addebito della separazione promossa dalla sig Parte_1
Revoca l'affido ai servizi sociali della figlia minore e dispone l'affido condiviso Per_1 della medesima ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
RigeTA la domanda della sig di assegnazione della casa di via S. Eufemia a Parte_1
OV;
Dispone che i tempi di incontro padre-figlia, salvo diverso accordo tra le parti, siano quelli stabiliti con ordinanza del GI in data 20.01.24 da intendersi qui integralmente ritrascritti;
Dispone il contributo del padre al mantenimento di in euro 675 mensili, da Per_4 versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Dispone che il padre, dalla data della presente decisione, sostenga il 50% delle spese straordinarie;
RigeTA la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla revocando, Parte_1 dalla data della presente decisione, il contributo di euro 300 mensile disposto in via provvisoria con ordinanza presidenziale del 10.01.22;
Pone definitivamente a carico delle parti, in misura del 50%, gli onorari liquidati al
CT con decreto del 6.11.23;
Condanna le parti al pagamento, in misura del 50% ciascuna, degli onorari del
Curatore speciale avv Ravagnan che si liquidano in complessivi euro 2000, oltre al rimborso forfeTArio delle spese, iva e cpa come per legge.
Cosi deciso in OV, nella camera di consiglio del 23.05.25.
Il presidente rel
dr. Chiara Ilaria Bitozzi