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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4335/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 464/2020, pubblicata il 27.02.2020 dal tribunale di Benevento
TRA
c.f. nato il 04. 01.1941 a Limatola Parte_1 C.F._1
(BN) ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe
Nuzzo, c.f. presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria C.F._2
a Vico (CE) alla Via Appia 13/15. giusta procura su foglio elettronico allegato all'atto di appello
Appellante
E
c.f. ), residente in [...]di Casera Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di risposta dall'avv. Virginio Pennino, c.f. e con mandato C.F._4
accluso alla “comparsa aggiuntiva”, dall'avv. Giovanni Actis, e con lui elettivamente domiciliato in Napoli via S. Lucia n. 107 presso lo Studio Legale
Actis
1 Appellato
NONCHE'
c.f. , in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._5 Per_1
, c.f. – deceduta il 16.07.2019, residente in
[...] C.F._6
Casagiove, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giovanni Actis c.f. e C.F._7
dall'avv. Virginio Pennino, come da mandato accluso alla “comparsa aggiuntiva”, e con il primo elettivamente domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 107
Appellata
E
nonché Controparte_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 5.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) La domanda avanzata dai e dalla ed i fatti posti a CP_1 Per_1
fondamento della stessa, sono così riassunti nel provvedimento impugnato:
< , e Controparte_1 Controparte_2
, premesso di essere comproprietari, in virtù di successione ereditaria da Persona_1
, di un appezzamento di terreno in agro del comune di Limatola, C.da Persona_2
Casafrancesca, via Aldo Moro, riportato in catasto al foglio 9, p.lla 794, confinante tra gli altri con i terreni di e , e da questi ultimi diviso Controparte_3 Parte_1 dalla presenza di un fosso di scolo, ma che i confinanti- nel tempo- avevano posto in essere più azioni diverse allo scopo di spostare i confini, in particolare , Controparte_3 proprietario della confinante p.lla 169, mediante ripetute operazioni di ricarico di
2 terreno, aveva determinato lo spostamento del canale di scolo delle acque piovane dalla sua originaria collocazione, invadendo il fondo per una superficie di mq 72,00, CP_1 innestando altresì nel canale di scolo uno scarico abusivo per lo sversamento di acque nere, nonché realizzando una recinzione con paletti ed una costruzione entrambe abusive, per le quali, su esposto di esso attore, era intervenuta anche ordinanza di demolizione del comune, mentre , proprietario della limitrofa p.lla 959, Parte_1 aveva sversato altro terreno vegetale a confine con la proprietà attrice, realizzato abusivamente un muro di confine invadendo il fondo per una superficie CP_1 complessiva di mq 33, tutto ciò premesso convenivano in giudizio e Controparte_3
dinanzi al tribunale di Benevento sezione distaccata di Airola al fine di Parte_1 sentir accertare l'avvenuta modifica dei confini a causa dell'attività illegittimamente posta in essere dai resistenti, l'avvenuta realizzazione di opere abusive, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al rilascio della porzione di terreno occupata sine titulo, oltre al risarcimento dei danni subiti, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.>>.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza dei convenuti, chiamata in causa
[...]
subentrata nella proprietà del fondo originariamente del Controparte_4
così statuiva: CP_3
< e Controparte_3 alla rimozione dello scarico di acque nere realizzato nel Controparte_4 canale di scolo, della recinzione che insiste sulla proprietà attrice e della costruzione in legno realizzata a mt 1,50 dalla sponda sinistra del canale di scolo ad esclusive spese del primo;
condanna alla rimozione della recinzione in paletti e ferro che Parte_1 insiste sulla proprietà attrice;
rigetta le altre richieste avanzate dagli attori;
condanna e al pagamento in favore degli attori di Controparte_3 Parte_1
½ delle spese di lite liquidate per intero in € 4150,00 per esborsi comprensivi della CTU ed € 2300,00 per onorario, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfettarie con attribuzione agli avv.ti Giovanni Actis e Virginio Pennino dichiaratisi antistatari >>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerata la mancata impugnazione incidentale del e della che hanno preferito rimanere contumaci, a) CP_3 CP_4
3 dopo avere evidenziato che la domanda non era da qualificare come domanda rivolta a regolare i confini, b) ed avere rimarcato che le testimonianze raccolte su input
delle parti avevano avuto esiti contrastanti riguardo alle condotte ascritte ai convenuti, rendendo opportuno disporre c.t.u., c) riportava quanto accertato dall'ausiliare sia nell'originario elaborato, che nella successiva integrazione, essendo emerso lo sconfinamento in proprietà attrice di mq. 25 a vantaggio della p.lla 959
dell' e di mq. 88 in favore della p.lla 169 del d) evidenziava, però, Pt_1 CP_3
che non era possibile dare per provato che ciò fosse dipeso dalle condotte imputate ai convenuti, dovendo, comunque, affermarsi che il fosso di scolo posto al confine tra i fondi aveva subito una variazione della sua posizione originaria;
e) pertanto, le domande riferite alle condotte di riporto di terreno così da alterare l'originario percorso del canale di scolo non potevano essere accolte, mentre, nello specifico
“per quanto concerne la posizione di ugualmente è stata Parte_1
riscontrata dal c.t.u. la presenza di una recinzione metallica con paletti che insiste
sulla proprietà attrice”, sicché, “anche tale manufatto deve … essere rimosso.”, f)
regolando le spese alla luce del complessivo andamento del giudizio con compensazione per la metà, come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello da intendersi Parte_1
qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
presente decisione, sulla base di motivi così rubricati:
“1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie – difetto di prova rispetto alla
esatta qualificazione della domanda”, con cui sostiene che il tribunale avrebbe dovuto qualificare l'azione proposta come rivendica, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori”;
4 “2) nullità della sentenza impugnata, convertibile in motivo di gravame ex art.
161 c.p.c., poiché viziata da ultra petizione”, non essendo mai stata chiesta la rimozione della rete con paletti in ferro da parte dei;
Parte_2
“3) illogicità – insufficiente motivazione della impugnata sentenza.”, per avere erroneamente e contraddittoriamente il tribunale basato la decisione sulla consulenza, fondata sulle mappe catastali, avendo sempre esso contestato Pt_1
che fosse stato alterato il corso del canale di scolo.
L'appellante ha, così, concluso:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) NEL MERITO dichiarare NULLA E IMPRODUTTIVA DI la CP_5
Sentenza num. 464/2020 del Tribunale di Benevento in pers. Giudice Dott.ssa
Andricciola depositata in data 25/02/2020 pubblicata in data 27/02/2020 e non notificata, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla esatta qualificazione della domanda, per grave violazione del dispositivo dell'art. 112 Codice di procedura civile avendo il Giudice condannato l' alla rimozione di una rete Pt_1 metallica pur non avendo sul punto parte attrice avanzato alcuna domanda, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato , e perché viziata per illogicità ed insufficiente motivazione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”.
B.b.) Si costituivano gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima anche quale erede di nelle more deceduta e nei Persona_1
confronti dei sui eredi veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, i quali resistevano all'impugnazione così concludendo:
“1. dichiarare l'improcedibilità dell'appello in violazione delle previsioni di contenuto di cui all'art. 342 c.p.c.;
3. nel merito rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto;
5 Vittoria di spese e onorari del grado.”.
B.c.) e cui il gravame era notificato Controparte_3 Controparte_4
ai rispettivi difensori, non si costituivano, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
B.d.) La causa, rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione
temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) il Primo motivo di appello è infondato, se non ancor più radicalmente inammissibile.
Esso si fonda su di una errata comprensione della sentenza di primo grado.
Il tribunale ha evidenziato, innanzi tutto, che non si trattava di azione di regolamento di confini, anche perché mai gli attori ne avevano prospettato l'incertezza.
Ciò non solo è stato confermato pure dai testi indicati dalle parti, i quali concordavano sul fatto che esso coincideva con il canale di scolo, ma, per quel che conta maggiormente, è detto a chiare lettere dallo stesso immediatamente, Pt_1
nella comparsa di risposta di primo grado, laddove sub 3) della seconda pagina afferma “in particolare il confine del fondo e per la sua intera CP_1 Per_1
estensione, è stato da sempre individuato nell'alveo del canale di scolo”.
Successivamente il primo giudice ha rivolto l'attenzione alle condotte imputate dai ai convenuti, ivi compreso l' escludendo che Parte_2 Pt_1
l'alterazione del suddetto canale fosse dipesa da esse, dando, alla luce della c.t.u.,
maggior credito, sul punto, alle deposizioni dei testi di parte convenuta, che avevano
6 negato che vi fosse stato rinterro di materiali con conseguente spostamento del canale.
Ha conseguentemente rigettato sul punto la domanda, ritenendola fondata per le solo opere di cui poi ha ordinato la rimozione perché collocate sulla porzione riscontrata essere nel fondo degli attori.
Inoltre, in apertura, nel riassumere l'oggetto della domanda, ha, appunto, fatto riferimento alle condotte ascritte ai convenuti, con connessa condanna alla riduzione in pristino e al rilascio della porzione definita occupata “sine titulo”.
Nell'atto di citazione non è dato rinvenire mai, da parte degli attori, la richiesta di declaratoria della proprietà costituita dalla porzione in cui era stato realizzato il preteso sconfinamento, ponendosi la relativa questione come accertamento incidentale di fatto circa la traslazione della linea di confine, funzionale a quella che era la reale natura dell'azione, diretta a rimuovere le conseguenze di condotte assunte come illecitamente perpetrate dai convenuti in danno della proprietà dei
e della conseguente reintegrazione del diritto leso. Parte_2
Del resto, nel corso del giudizio di primo grado non si è mai posto il problema che solleva ora l' della qualificazione come azione di rivendica, né Pt_1
tantomeno, come si è visto, era stato dedotto che il confine tra i fondi non fosse rappresentato dal canale di scolo.
Sicché, il tribunale ha condotto l'accertamento da un lato sulle condotte ascritte ai convenuti, dall'altro sulla verifica se vi fosse stato lo sconfinamento attraverso la modifica del corso del canale di scolo e se si trovassero manufatti all'interno della proprietà degli attori.
C.b.) Partendo da tali premesse, infondato è anche il terzo motivo.
Nel compiere tale accertamento incidentale il tribunale, stante la contraddittorietà
7 delle dichiarazioni dei testi, ha disposto c.t.u. e sul punto non vi è censura.
L' invece, si duole, per così dire, della metodologia seguita dall'ausiliare Pt_1
per giungere ad affermare che il canale di scolo – il quale segnava il confine tra i fondi – non si trovava più nella stessa posizione originaria, avendo compiuto l'accertamento sulle mappe catastali, criterio da stimare inaffidabile ed utilizzabile solo in via del tutto residuale.
Il c.t.u. ha, però, ampiamente giustificato per quale motivo le ha ritenute affidabili.
Sul punto, infatti, utilizzando, in particolare, anche, come evidenziano gli appellati, la documentazione prodotta dallo stesso l'ausiliare del tribunale, Pt_1
nella relazione integrativa, confermando quanto già emerso nel primo elaborato, si è
così espresso:
“Le indagini effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Catasto Terreni del Comune di Limatola, hanno dimostrato che i tipi di frazionamenti redatti nel tempo, hanno sempre confermato e convalidato la linea di confine delimitata dal fosso iemale in questione che, pertanto, tale linea di confine è rimasta la stessa senza subire variazioni, sia nella forma che nella direzione, dal suo impianto ad oggi.
Per tale ragione nella Relazione CTU si fa riferimento al tipo di frazionamento n. 21/
1987 che ha generato le particelle n, 495 e n. 496, quest'ultima corrispondente all'attuale particelle n. 959, allegato all'atto di acquisto di detti terreni da parte del Sig.
( Rogito per notar stipulato il 28.11.1987 allegato Parte_1 Persona_3 agli atti di causa di parte convenuta).
Dall'esame dei documenti catastali in possesso si è appurato come le linee di confine, oggetto di verifica, non fossero mai state oggetto di aggiornamento tecnico, sin dalla loro prima rappresentazione avvenuta nella fase di costituzione delle cartografie catastali di impianto, anche se, alcune delle particelle di cui le predette linee sono parte integrante del contorno, hanno subito diversi aggiornamenti catastali che ne hanno modificato la numerazione, soprattutto negli ultimi anni, a seguito di frazionamenti.
In particolare, dalla consultazione del frazionamento del 18 dicembre 2002 prot.
8 n° 236181 si evince che:
- la particella 794 di proprietà della parte attorea deriva dalla particella originaria 97 di ha 1 are 45 ca 36;
- i punti di dettaglio 405 e 403 (punti di intersezione tra le dividenti la particella originaria 97 e il confine di contestazione) sono stati determinati secondo le risultanze catastali;
- il confine oggetto di contestazione non è scaturito dal suddetto frazionamento, il quale, lo ha invece confermato senza modificarlo in alcun modo rispetto alle cartografie catastali di impianto;
- il confine della particella 97 con la via comunale era incerto e, quindi, non definito.
La particella 959 (ex 496) deriva, invece, dal frazionamento della particella originaria 92 in atti dal 01/10/1985 n°581; la particella 161 (ex 169 ed ex 161) in atti dal
16 maggio 2017 per tipo mappale n°4671.1/2017. Entrambe le suddette particelle si confrontano con la particella 794 mediante il fosso iemale.
Dall'analisi della suddetta documentazione si evince che il confine oggetto di contestazione (fosso iemale) non è da esso scaturito dal suddetto frazionamento, il quale, lo ha invece confermato senza modificarlo in alcun modo rispetto alle cartografie catastali di impianto (Cfr. Allegato 2).
Come ampiamente dimostrato nella Relazione Tecnica Finale depositata in data
11.01.2019, la scrivente C.T.U. ha appurato che si è in presenza di uno sconfinamento del fosso di scolo verso la proprietà così come scaturito dai rilievi topografici CP_1 effettuati e nella misura già indicata e rappresentata nella suddetta relazione”.
Accertamento, pertanto, fondato sulla verifica dell'attendibilità dei rilievi catastali, posti in correlazione con quello effettuato in loco a seguito delle operazioni peritali.
A fronte di ciò, l'appello si fonda su argomentazioni apodittiche, che danno per affermata l'inattendibilità dei riscontri del c.t.u., evidentemente muovendo dalla asserita errata qualificazione dell'azione, senza affatto giustificare tale, perché di questo si tratta, affermazione, e senza offrire una spiegazione alternativa capace di confutare gli argomentati rilievi del consulente.
Né l'appellante ha mosso ulteriori critiche alla decisione che lo ha condannato a 9 rimuovere la rete, se non sotto il profilo di cui al secondo motivo di appello.
C.c.) Residua, pertanto, il secondo motivo, con cui viene denunciato il vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorso il tribunale, avendo condannato esso Pt_1
alla rimozione, appunto, della rete metallica in vece “delle opere in muratura non
autorizzate e costruite nella proprietà dei signori (sottolineatura aggiunta), CP_1
nonostante lo stesso c.t.u. avesse accertato che nessuna opera di tale natura era stata riscontrata in loco nella porzione individuata come parte della originaria proprietà
CP_1
La doglianza si fonda su di una interpretazione esclusivamente 'atomizzata' e letterale della domanda avanzata dai , i quali, pur avendo appuntato Parte_2
parte della domanda sulla pretesa edificazione illegittima di manufatti ad opera dell' all'interno della loro proprietà – esclusa dal c.t.u. – chiedevano, Pt_1
comunque, di ripristinare l'originaria linea di confine, da ciò discendendo che,
accertato che la rete metallica in questione era stata allocata all'interno della proprietà degli attori in conseguenza del mutamento del corso del canale di scolo, il tribunale non è incorso in nessun vizio di ultrapetizione.
D- Le spese
Nella reiezione dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, le spese vanno a carico dell'appellante, tenuto conto del valore indeterminato della domanda e avuto riguardo al principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti,
e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della
10 controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), stante la ridotta complessità
delle questioni trattate, in misura maggiormente prossima ai minimi, in ragione del tenore complessivo delle difese occorse, ivi compresa la fase della sospensiva,
trattata unitamente al merito, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13
comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida in favore degli appellati, in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 29 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4335/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 464/2020, pubblicata il 27.02.2020 dal tribunale di Benevento
TRA
c.f. nato il 04. 01.1941 a Limatola Parte_1 C.F._1
(BN) ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe
Nuzzo, c.f. presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria C.F._2
a Vico (CE) alla Via Appia 13/15. giusta procura su foglio elettronico allegato all'atto di appello
Appellante
E
c.f. ), residente in [...]di Casera Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di risposta dall'avv. Virginio Pennino, c.f. e con mandato C.F._4
accluso alla “comparsa aggiuntiva”, dall'avv. Giovanni Actis, e con lui elettivamente domiciliato in Napoli via S. Lucia n. 107 presso lo Studio Legale
Actis
1 Appellato
NONCHE'
c.f. , in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._5 Per_1
, c.f. – deceduta il 16.07.2019, residente in
[...] C.F._6
Casagiove, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giovanni Actis c.f. e C.F._7
dall'avv. Virginio Pennino, come da mandato accluso alla “comparsa aggiuntiva”, e con il primo elettivamente domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 107
Appellata
E
nonché Controparte_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 5.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) La domanda avanzata dai e dalla ed i fatti posti a CP_1 Per_1
fondamento della stessa, sono così riassunti nel provvedimento impugnato:
< , e Controparte_1 Controparte_2
, premesso di essere comproprietari, in virtù di successione ereditaria da Persona_1
, di un appezzamento di terreno in agro del comune di Limatola, C.da Persona_2
Casafrancesca, via Aldo Moro, riportato in catasto al foglio 9, p.lla 794, confinante tra gli altri con i terreni di e , e da questi ultimi diviso Controparte_3 Parte_1 dalla presenza di un fosso di scolo, ma che i confinanti- nel tempo- avevano posto in essere più azioni diverse allo scopo di spostare i confini, in particolare , Controparte_3 proprietario della confinante p.lla 169, mediante ripetute operazioni di ricarico di
2 terreno, aveva determinato lo spostamento del canale di scolo delle acque piovane dalla sua originaria collocazione, invadendo il fondo per una superficie di mq 72,00, CP_1 innestando altresì nel canale di scolo uno scarico abusivo per lo sversamento di acque nere, nonché realizzando una recinzione con paletti ed una costruzione entrambe abusive, per le quali, su esposto di esso attore, era intervenuta anche ordinanza di demolizione del comune, mentre , proprietario della limitrofa p.lla 959, Parte_1 aveva sversato altro terreno vegetale a confine con la proprietà attrice, realizzato abusivamente un muro di confine invadendo il fondo per una superficie CP_1 complessiva di mq 33, tutto ciò premesso convenivano in giudizio e Controparte_3
dinanzi al tribunale di Benevento sezione distaccata di Airola al fine di Parte_1 sentir accertare l'avvenuta modifica dei confini a causa dell'attività illegittimamente posta in essere dai resistenti, l'avvenuta realizzazione di opere abusive, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al rilascio della porzione di terreno occupata sine titulo, oltre al risarcimento dei danni subiti, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.>>.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza dei convenuti, chiamata in causa
[...]
subentrata nella proprietà del fondo originariamente del Controparte_4
così statuiva: CP_3
< e Controparte_3 alla rimozione dello scarico di acque nere realizzato nel Controparte_4 canale di scolo, della recinzione che insiste sulla proprietà attrice e della costruzione in legno realizzata a mt 1,50 dalla sponda sinistra del canale di scolo ad esclusive spese del primo;
condanna alla rimozione della recinzione in paletti e ferro che Parte_1 insiste sulla proprietà attrice;
rigetta le altre richieste avanzate dagli attori;
condanna e al pagamento in favore degli attori di Controparte_3 Parte_1
½ delle spese di lite liquidate per intero in € 4150,00 per esborsi comprensivi della CTU ed € 2300,00 per onorario, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfettarie con attribuzione agli avv.ti Giovanni Actis e Virginio Pennino dichiaratisi antistatari >>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerata la mancata impugnazione incidentale del e della che hanno preferito rimanere contumaci, a) CP_3 CP_4
3 dopo avere evidenziato che la domanda non era da qualificare come domanda rivolta a regolare i confini, b) ed avere rimarcato che le testimonianze raccolte su input
delle parti avevano avuto esiti contrastanti riguardo alle condotte ascritte ai convenuti, rendendo opportuno disporre c.t.u., c) riportava quanto accertato dall'ausiliare sia nell'originario elaborato, che nella successiva integrazione, essendo emerso lo sconfinamento in proprietà attrice di mq. 25 a vantaggio della p.lla 959
dell' e di mq. 88 in favore della p.lla 169 del d) evidenziava, però, Pt_1 CP_3
che non era possibile dare per provato che ciò fosse dipeso dalle condotte imputate ai convenuti, dovendo, comunque, affermarsi che il fosso di scolo posto al confine tra i fondi aveva subito una variazione della sua posizione originaria;
e) pertanto, le domande riferite alle condotte di riporto di terreno così da alterare l'originario percorso del canale di scolo non potevano essere accolte, mentre, nello specifico
“per quanto concerne la posizione di ugualmente è stata Parte_1
riscontrata dal c.t.u. la presenza di una recinzione metallica con paletti che insiste
sulla proprietà attrice”, sicché, “anche tale manufatto deve … essere rimosso.”, f)
regolando le spese alla luce del complessivo andamento del giudizio con compensazione per la metà, come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello da intendersi Parte_1
qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
presente decisione, sulla base di motivi così rubricati:
“1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie – difetto di prova rispetto alla
esatta qualificazione della domanda”, con cui sostiene che il tribunale avrebbe dovuto qualificare l'azione proposta come rivendica, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori”;
4 “2) nullità della sentenza impugnata, convertibile in motivo di gravame ex art.
161 c.p.c., poiché viziata da ultra petizione”, non essendo mai stata chiesta la rimozione della rete con paletti in ferro da parte dei;
Parte_2
“3) illogicità – insufficiente motivazione della impugnata sentenza.”, per avere erroneamente e contraddittoriamente il tribunale basato la decisione sulla consulenza, fondata sulle mappe catastali, avendo sempre esso contestato Pt_1
che fosse stato alterato il corso del canale di scolo.
L'appellante ha, così, concluso:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) NEL MERITO dichiarare NULLA E IMPRODUTTIVA DI la CP_5
Sentenza num. 464/2020 del Tribunale di Benevento in pers. Giudice Dott.ssa
Andricciola depositata in data 25/02/2020 pubblicata in data 27/02/2020 e non notificata, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla esatta qualificazione della domanda, per grave violazione del dispositivo dell'art. 112 Codice di procedura civile avendo il Giudice condannato l' alla rimozione di una rete Pt_1 metallica pur non avendo sul punto parte attrice avanzato alcuna domanda, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato , e perché viziata per illogicità ed insufficiente motivazione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”.
B.b.) Si costituivano gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima anche quale erede di nelle more deceduta e nei Persona_1
confronti dei sui eredi veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, i quali resistevano all'impugnazione così concludendo:
“1. dichiarare l'improcedibilità dell'appello in violazione delle previsioni di contenuto di cui all'art. 342 c.p.c.;
3. nel merito rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto;
5 Vittoria di spese e onorari del grado.”.
B.c.) e cui il gravame era notificato Controparte_3 Controparte_4
ai rispettivi difensori, non si costituivano, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
B.d.) La causa, rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione
temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) il Primo motivo di appello è infondato, se non ancor più radicalmente inammissibile.
Esso si fonda su di una errata comprensione della sentenza di primo grado.
Il tribunale ha evidenziato, innanzi tutto, che non si trattava di azione di regolamento di confini, anche perché mai gli attori ne avevano prospettato l'incertezza.
Ciò non solo è stato confermato pure dai testi indicati dalle parti, i quali concordavano sul fatto che esso coincideva con il canale di scolo, ma, per quel che conta maggiormente, è detto a chiare lettere dallo stesso immediatamente, Pt_1
nella comparsa di risposta di primo grado, laddove sub 3) della seconda pagina afferma “in particolare il confine del fondo e per la sua intera CP_1 Per_1
estensione, è stato da sempre individuato nell'alveo del canale di scolo”.
Successivamente il primo giudice ha rivolto l'attenzione alle condotte imputate dai ai convenuti, ivi compreso l' escludendo che Parte_2 Pt_1
l'alterazione del suddetto canale fosse dipesa da esse, dando, alla luce della c.t.u.,
maggior credito, sul punto, alle deposizioni dei testi di parte convenuta, che avevano
6 negato che vi fosse stato rinterro di materiali con conseguente spostamento del canale.
Ha conseguentemente rigettato sul punto la domanda, ritenendola fondata per le solo opere di cui poi ha ordinato la rimozione perché collocate sulla porzione riscontrata essere nel fondo degli attori.
Inoltre, in apertura, nel riassumere l'oggetto della domanda, ha, appunto, fatto riferimento alle condotte ascritte ai convenuti, con connessa condanna alla riduzione in pristino e al rilascio della porzione definita occupata “sine titulo”.
Nell'atto di citazione non è dato rinvenire mai, da parte degli attori, la richiesta di declaratoria della proprietà costituita dalla porzione in cui era stato realizzato il preteso sconfinamento, ponendosi la relativa questione come accertamento incidentale di fatto circa la traslazione della linea di confine, funzionale a quella che era la reale natura dell'azione, diretta a rimuovere le conseguenze di condotte assunte come illecitamente perpetrate dai convenuti in danno della proprietà dei
e della conseguente reintegrazione del diritto leso. Parte_2
Del resto, nel corso del giudizio di primo grado non si è mai posto il problema che solleva ora l' della qualificazione come azione di rivendica, né Pt_1
tantomeno, come si è visto, era stato dedotto che il confine tra i fondi non fosse rappresentato dal canale di scolo.
Sicché, il tribunale ha condotto l'accertamento da un lato sulle condotte ascritte ai convenuti, dall'altro sulla verifica se vi fosse stato lo sconfinamento attraverso la modifica del corso del canale di scolo e se si trovassero manufatti all'interno della proprietà degli attori.
C.b.) Partendo da tali premesse, infondato è anche il terzo motivo.
Nel compiere tale accertamento incidentale il tribunale, stante la contraddittorietà
7 delle dichiarazioni dei testi, ha disposto c.t.u. e sul punto non vi è censura.
L' invece, si duole, per così dire, della metodologia seguita dall'ausiliare Pt_1
per giungere ad affermare che il canale di scolo – il quale segnava il confine tra i fondi – non si trovava più nella stessa posizione originaria, avendo compiuto l'accertamento sulle mappe catastali, criterio da stimare inaffidabile ed utilizzabile solo in via del tutto residuale.
Il c.t.u. ha, però, ampiamente giustificato per quale motivo le ha ritenute affidabili.
Sul punto, infatti, utilizzando, in particolare, anche, come evidenziano gli appellati, la documentazione prodotta dallo stesso l'ausiliare del tribunale, Pt_1
nella relazione integrativa, confermando quanto già emerso nel primo elaborato, si è
così espresso:
“Le indagini effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Catasto Terreni del Comune di Limatola, hanno dimostrato che i tipi di frazionamenti redatti nel tempo, hanno sempre confermato e convalidato la linea di confine delimitata dal fosso iemale in questione che, pertanto, tale linea di confine è rimasta la stessa senza subire variazioni, sia nella forma che nella direzione, dal suo impianto ad oggi.
Per tale ragione nella Relazione CTU si fa riferimento al tipo di frazionamento n. 21/
1987 che ha generato le particelle n, 495 e n. 496, quest'ultima corrispondente all'attuale particelle n. 959, allegato all'atto di acquisto di detti terreni da parte del Sig.
( Rogito per notar stipulato il 28.11.1987 allegato Parte_1 Persona_3 agli atti di causa di parte convenuta).
Dall'esame dei documenti catastali in possesso si è appurato come le linee di confine, oggetto di verifica, non fossero mai state oggetto di aggiornamento tecnico, sin dalla loro prima rappresentazione avvenuta nella fase di costituzione delle cartografie catastali di impianto, anche se, alcune delle particelle di cui le predette linee sono parte integrante del contorno, hanno subito diversi aggiornamenti catastali che ne hanno modificato la numerazione, soprattutto negli ultimi anni, a seguito di frazionamenti.
In particolare, dalla consultazione del frazionamento del 18 dicembre 2002 prot.
8 n° 236181 si evince che:
- la particella 794 di proprietà della parte attorea deriva dalla particella originaria 97 di ha 1 are 45 ca 36;
- i punti di dettaglio 405 e 403 (punti di intersezione tra le dividenti la particella originaria 97 e il confine di contestazione) sono stati determinati secondo le risultanze catastali;
- il confine oggetto di contestazione non è scaturito dal suddetto frazionamento, il quale, lo ha invece confermato senza modificarlo in alcun modo rispetto alle cartografie catastali di impianto;
- il confine della particella 97 con la via comunale era incerto e, quindi, non definito.
La particella 959 (ex 496) deriva, invece, dal frazionamento della particella originaria 92 in atti dal 01/10/1985 n°581; la particella 161 (ex 169 ed ex 161) in atti dal
16 maggio 2017 per tipo mappale n°4671.1/2017. Entrambe le suddette particelle si confrontano con la particella 794 mediante il fosso iemale.
Dall'analisi della suddetta documentazione si evince che il confine oggetto di contestazione (fosso iemale) non è da esso scaturito dal suddetto frazionamento, il quale, lo ha invece confermato senza modificarlo in alcun modo rispetto alle cartografie catastali di impianto (Cfr. Allegato 2).
Come ampiamente dimostrato nella Relazione Tecnica Finale depositata in data
11.01.2019, la scrivente C.T.U. ha appurato che si è in presenza di uno sconfinamento del fosso di scolo verso la proprietà così come scaturito dai rilievi topografici CP_1 effettuati e nella misura già indicata e rappresentata nella suddetta relazione”.
Accertamento, pertanto, fondato sulla verifica dell'attendibilità dei rilievi catastali, posti in correlazione con quello effettuato in loco a seguito delle operazioni peritali.
A fronte di ciò, l'appello si fonda su argomentazioni apodittiche, che danno per affermata l'inattendibilità dei riscontri del c.t.u., evidentemente muovendo dalla asserita errata qualificazione dell'azione, senza affatto giustificare tale, perché di questo si tratta, affermazione, e senza offrire una spiegazione alternativa capace di confutare gli argomentati rilievi del consulente.
Né l'appellante ha mosso ulteriori critiche alla decisione che lo ha condannato a 9 rimuovere la rete, se non sotto il profilo di cui al secondo motivo di appello.
C.c.) Residua, pertanto, il secondo motivo, con cui viene denunciato il vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorso il tribunale, avendo condannato esso Pt_1
alla rimozione, appunto, della rete metallica in vece “delle opere in muratura non
autorizzate e costruite nella proprietà dei signori (sottolineatura aggiunta), CP_1
nonostante lo stesso c.t.u. avesse accertato che nessuna opera di tale natura era stata riscontrata in loco nella porzione individuata come parte della originaria proprietà
CP_1
La doglianza si fonda su di una interpretazione esclusivamente 'atomizzata' e letterale della domanda avanzata dai , i quali, pur avendo appuntato Parte_2
parte della domanda sulla pretesa edificazione illegittima di manufatti ad opera dell' all'interno della loro proprietà – esclusa dal c.t.u. – chiedevano, Pt_1
comunque, di ripristinare l'originaria linea di confine, da ciò discendendo che,
accertato che la rete metallica in questione era stata allocata all'interno della proprietà degli attori in conseguenza del mutamento del corso del canale di scolo, il tribunale non è incorso in nessun vizio di ultrapetizione.
D- Le spese
Nella reiezione dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, le spese vanno a carico dell'appellante, tenuto conto del valore indeterminato della domanda e avuto riguardo al principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti,
e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della
10 controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), stante la ridotta complessità
delle questioni trattate, in misura maggiormente prossima ai minimi, in ragione del tenore complessivo delle difese occorse, ivi compresa la fase della sospensiva,
trattata unitamente al merito, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13
comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida in favore degli appellati, in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 29 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
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