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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 10905/2021 RGAC.
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento dello scrivente Gop del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.06.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Viste le note depositate dalla parte
PQM
Pone la causa in decisione.
RM lì 16.06.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 10905/2021 RGAC pendente
TRA
1 La società ( P.IV ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1
tempore sig con l'Avvocato Domenico Schillaci. Parte_2
Attore-Opponente
CONTRO
in persona del titolare (P.IV ) Controparte_1 CP_1 P.IV_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato SA HE
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 16.06.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2590/2021 (RG 4002/2021) emesso dal Tribunale di RM il 31.05.2021 la società conveniva in giudizio la Parte_1
Controparte_1
L'opponente esponeva che, con il decreto opposto, gli veniva intimato di pagare la somma di €
9941,88, comprensivi degli interessi nella misura prevista dal DLgs 231/2002 dalla domanda sino all'effettivo pagamento, il tutto oltre alle spese della procedura di ingiunzione, per la fornitura dei beni di cui alle fatture nr. 37 del 16.03.2016 e nr. 83 del 14.06.2016.
La società attrice esponeva altresì di aver pagato regolarmente la somma di euro 35.000,00 per la fattura nr. 37 del 16.03.2016 di euro 33.134,40 oltre spese e disconosceva espressamente la fattura nr. 83 del 14.06.2016.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale di RM Contrariis reiectis Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità ed illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2590/2021, r.g. 4002/2021, emesso e depositato dal Tribunale Civile di RM in data 28.05.2021, notificato in data 16.06.2021, con il quale
2 all'attuale opponente è stata intimato il pagamento, in favore della in persona del titolare Controparte_1
Sig. P.iva con sede in Bagheria (PA) via Tolomeo 7 della somma di € 9941,88, CP_1 P.IV_2 oltre gli interessi nella misura prevista dal D.lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento;
oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate nella seguente misura: euro
540,00, per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IV e CPA nella misura legalmente dovuta o comunque, ritenere e dichiarare che le somme poste a base del Decreto Ingiuntivo opposto non sono dovute per tutte le motivazioni indicate nella parte motiva del presente atto. In particolare, perché la pretesa creditoria è generica, infondata e mancante di prova idonea;
Per l'effetto, annullare e revocare il citato decreto ingiuntivo perché emesso in violazione di legge e perché il credito è prescritto;
L'opposta si costituiva regolarmente rilevando l'infondatezza dell'opposizione avendo riconosciuto l'opponente il debito e chiedeva il rigetto della domanda avversa.
Quindi, l'opposta concludeva la propria comparsa conclusionale così respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione proposta da in Parte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2590/2021, reso dal Tribunale di RM;
in subordine, nella non auspicata ipotesi di revoca del decreto: condannare comunque
l'opponente al pagamento della somma ingiunta, pari ad € 9.941,88, ovvero di altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi moratori dal 19.03.2021 al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
All'udienza del 16.02.2022, si rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, rinviando il processo al 09.06.2022.
Con provvedimento del 09.06.2022, veniva ammessa la prova orale così richiesta dall'opposta nella propria memoria ex art 183 VI comma punto 2) e si rinviava al 16.03.2023.
All'udienza del 16.03.2023 veniva escusso e si rinviava all'udienza del 07.09.2023. Testimone_1
Alla successiva udienza dell'11.01.2024 venivano escussi il sig. ed il sig. Testimone_2
e si rinviava al 27.06.2024. Testimone_3
3 All'udienza del 27.06.2024 venivano escussi i sig. ed il sig. Testimone_4 Testimone_5
rinviando quindi la causa al 03.12.2025 per precisazione delle conclusioni. Testimone_6
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnato allo scrivente GOP, il quale con decreto del 03.02.2025 anticipava l'udienza al 16.06.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
L'opposizione si fonda, di fatto, sulla deduzione che, secondo la società attrice, la fattura non sarebbe idonea a dimostrare né la sussistenza del contratto stipulato tra le parti né conseguentemente il quantum debeatur, essendo un documento proveniente dalla stessa ingiungente.
Ebbene, è pacifico in giurisprudenza che "fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (cfr. Cass., sent. n. 5915/2011).
Dunque, la fattura nr. 83 del 14.06.2023 di euro 9101,20, emessa dalla convenuta, alla luce della contestazione di parte opponente, non può essere ritenuta sufficiente per dimostrare la sussistenza del credito nell'attuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Va premesso che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass.
24629/2015, Cass. 21101/2015).
4 È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che, se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) sia titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è da ritenersi sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
Ebbene, l'elemento di prova che si ritiene più rilevante considerare, per ritenere come sussistente il credito dell'opposta, sono le dichiarazioni testimoniali.
Orbene, la fattura in contestazione è la nr. 83 del 14.06.2016 ed essa ha ad oggetto
Ebbene i testimoni escussi hanno descritto l'avvenuta consegna del materiale indicato in fattura e la posa in opera dello stesso riportato nel documento contabile.
In particolare, all'udienza dell'11.01.2024, i testimoni ed il sig. , Testimone_7 Testimone_3
confermavano le circostanze che, in data 26 maggio 2016, su incarico della Controparte_1
avvenne la consegna alla presso il cantiere di LL (PA) Fondo Vitale, oggi Via Parte_1
5 Guglielmini 16, e si effettuò la posa in opera di n. 4 box doccia, n. 11 specchi, n.1 scala in vetro e balaustre in vetro, complete di profilo in acciaio, come da fattura n. 83/2016.
I medesimi testimoni confermarono che venne effettuata la posa in opera presso le villette indicate dal
Sig. tra cui quelle del dott. del Sig. e del Sig. Parte_2 Testimone_6 Testimone_4
e presso la villetta del Dott. vi fu la posa in opera dei box doccia, Testimone_5 Testimone_6
degli specchi da bagno, del corrimano scale, e delle zanzariere.
Ed infine i testimoni hanno dichiarato che presso la villetta del Sig. si effettuò la posa Testimone_4
in opera della scala in vetro, del box doccia, degli specchi, delle balaustre in vetro complete di profilo in acciaio.
Pertanto, attraverso le testimonianze sopra indicate, può dirsi raggiunta la prova della consegna e della posa in opera del materiale da parte dell'opposta, quest'ultima, peraltro, aveva rapporti diretti esclusivamente con la (come ha specificato il testimone ): dunque, Parte_1 Testimone_3
i motivi di opposizione, relativi sostanzialmente alla mancanza di prova in ordine all'effettività della prestazione fatturata devono essere disattesi.
Infine, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito è anch'essa destituita di fondamento visto che la prescrizione è stata interrotta dalla lettera di messa in mora del 18.03.2020 a firma dell'Avvocato SA
HE; peraltro, comunque, all'attuale vicenda deve ritenersi applicabile la prescrizione decennale ex art 2946 Cod. Civ e quindi il pagamento deve ritenersi assolutamente esigibile poiché la consegna dei beni
è avvenuta in data 26.05.2016 ed il provvedimento monitorio è stato notificato in data 16.06.2021.
Per quanto attiene, infine, alle spese dell'attuale processo, esse seguono la soccombenza e sono da liquidarsi secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “tra 5.201 e 26.000” (tenuto conto del valore del petitum) e vanno liquidate nella somma di euro 5077,00 ossia Euro 919 per la fase studio, Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 ed Euro 1701 per la fase decisionale, oltre C.U.
IV, cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M
6 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 2590/2021 (RGAC 4002/2021) Tribunale di RM.
CONDANNA la società al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1 [...]
liquidandole nella somma di euro 5077,00 oltre IV, cpa e rimborso spese generali. CP_1
RM 16.06.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
7
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 10905/2021 RGAC.
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento dello scrivente Gop del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.06.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Viste le note depositate dalla parte
PQM
Pone la causa in decisione.
RM lì 16.06.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 10905/2021 RGAC pendente
TRA
1 La società ( P.IV ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1
tempore sig con l'Avvocato Domenico Schillaci. Parte_2
Attore-Opponente
CONTRO
in persona del titolare (P.IV ) Controparte_1 CP_1 P.IV_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato SA HE
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 16.06.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2590/2021 (RG 4002/2021) emesso dal Tribunale di RM il 31.05.2021 la società conveniva in giudizio la Parte_1
Controparte_1
L'opponente esponeva che, con il decreto opposto, gli veniva intimato di pagare la somma di €
9941,88, comprensivi degli interessi nella misura prevista dal DLgs 231/2002 dalla domanda sino all'effettivo pagamento, il tutto oltre alle spese della procedura di ingiunzione, per la fornitura dei beni di cui alle fatture nr. 37 del 16.03.2016 e nr. 83 del 14.06.2016.
La società attrice esponeva altresì di aver pagato regolarmente la somma di euro 35.000,00 per la fattura nr. 37 del 16.03.2016 di euro 33.134,40 oltre spese e disconosceva espressamente la fattura nr. 83 del 14.06.2016.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale di RM Contrariis reiectis Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità ed illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2590/2021, r.g. 4002/2021, emesso e depositato dal Tribunale Civile di RM in data 28.05.2021, notificato in data 16.06.2021, con il quale
2 all'attuale opponente è stata intimato il pagamento, in favore della in persona del titolare Controparte_1
Sig. P.iva con sede in Bagheria (PA) via Tolomeo 7 della somma di € 9941,88, CP_1 P.IV_2 oltre gli interessi nella misura prevista dal D.lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento;
oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate nella seguente misura: euro
540,00, per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IV e CPA nella misura legalmente dovuta o comunque, ritenere e dichiarare che le somme poste a base del Decreto Ingiuntivo opposto non sono dovute per tutte le motivazioni indicate nella parte motiva del presente atto. In particolare, perché la pretesa creditoria è generica, infondata e mancante di prova idonea;
Per l'effetto, annullare e revocare il citato decreto ingiuntivo perché emesso in violazione di legge e perché il credito è prescritto;
L'opposta si costituiva regolarmente rilevando l'infondatezza dell'opposizione avendo riconosciuto l'opponente il debito e chiedeva il rigetto della domanda avversa.
Quindi, l'opposta concludeva la propria comparsa conclusionale così respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione proposta da in Parte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2590/2021, reso dal Tribunale di RM;
in subordine, nella non auspicata ipotesi di revoca del decreto: condannare comunque
l'opponente al pagamento della somma ingiunta, pari ad € 9.941,88, ovvero di altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi moratori dal 19.03.2021 al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
All'udienza del 16.02.2022, si rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, rinviando il processo al 09.06.2022.
Con provvedimento del 09.06.2022, veniva ammessa la prova orale così richiesta dall'opposta nella propria memoria ex art 183 VI comma punto 2) e si rinviava al 16.03.2023.
All'udienza del 16.03.2023 veniva escusso e si rinviava all'udienza del 07.09.2023. Testimone_1
Alla successiva udienza dell'11.01.2024 venivano escussi il sig. ed il sig. Testimone_2
e si rinviava al 27.06.2024. Testimone_3
3 All'udienza del 27.06.2024 venivano escussi i sig. ed il sig. Testimone_4 Testimone_5
rinviando quindi la causa al 03.12.2025 per precisazione delle conclusioni. Testimone_6
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnato allo scrivente GOP, il quale con decreto del 03.02.2025 anticipava l'udienza al 16.06.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
L'opposizione si fonda, di fatto, sulla deduzione che, secondo la società attrice, la fattura non sarebbe idonea a dimostrare né la sussistenza del contratto stipulato tra le parti né conseguentemente il quantum debeatur, essendo un documento proveniente dalla stessa ingiungente.
Ebbene, è pacifico in giurisprudenza che "fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (cfr. Cass., sent. n. 5915/2011).
Dunque, la fattura nr. 83 del 14.06.2023 di euro 9101,20, emessa dalla convenuta, alla luce della contestazione di parte opponente, non può essere ritenuta sufficiente per dimostrare la sussistenza del credito nell'attuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Va premesso che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass.
24629/2015, Cass. 21101/2015).
4 È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che, se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) sia titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è da ritenersi sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
Ebbene, l'elemento di prova che si ritiene più rilevante considerare, per ritenere come sussistente il credito dell'opposta, sono le dichiarazioni testimoniali.
Orbene, la fattura in contestazione è la nr. 83 del 14.06.2016 ed essa ha ad oggetto
Ebbene i testimoni escussi hanno descritto l'avvenuta consegna del materiale indicato in fattura e la posa in opera dello stesso riportato nel documento contabile.
In particolare, all'udienza dell'11.01.2024, i testimoni ed il sig. , Testimone_7 Testimone_3
confermavano le circostanze che, in data 26 maggio 2016, su incarico della Controparte_1
avvenne la consegna alla presso il cantiere di LL (PA) Fondo Vitale, oggi Via Parte_1
5 Guglielmini 16, e si effettuò la posa in opera di n. 4 box doccia, n. 11 specchi, n.1 scala in vetro e balaustre in vetro, complete di profilo in acciaio, come da fattura n. 83/2016.
I medesimi testimoni confermarono che venne effettuata la posa in opera presso le villette indicate dal
Sig. tra cui quelle del dott. del Sig. e del Sig. Parte_2 Testimone_6 Testimone_4
e presso la villetta del Dott. vi fu la posa in opera dei box doccia, Testimone_5 Testimone_6
degli specchi da bagno, del corrimano scale, e delle zanzariere.
Ed infine i testimoni hanno dichiarato che presso la villetta del Sig. si effettuò la posa Testimone_4
in opera della scala in vetro, del box doccia, degli specchi, delle balaustre in vetro complete di profilo in acciaio.
Pertanto, attraverso le testimonianze sopra indicate, può dirsi raggiunta la prova della consegna e della posa in opera del materiale da parte dell'opposta, quest'ultima, peraltro, aveva rapporti diretti esclusivamente con la (come ha specificato il testimone ): dunque, Parte_1 Testimone_3
i motivi di opposizione, relativi sostanzialmente alla mancanza di prova in ordine all'effettività della prestazione fatturata devono essere disattesi.
Infine, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito è anch'essa destituita di fondamento visto che la prescrizione è stata interrotta dalla lettera di messa in mora del 18.03.2020 a firma dell'Avvocato SA
HE; peraltro, comunque, all'attuale vicenda deve ritenersi applicabile la prescrizione decennale ex art 2946 Cod. Civ e quindi il pagamento deve ritenersi assolutamente esigibile poiché la consegna dei beni
è avvenuta in data 26.05.2016 ed il provvedimento monitorio è stato notificato in data 16.06.2021.
Per quanto attiene, infine, alle spese dell'attuale processo, esse seguono la soccombenza e sono da liquidarsi secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “tra 5.201 e 26.000” (tenuto conto del valore del petitum) e vanno liquidate nella somma di euro 5077,00 ossia Euro 919 per la fase studio, Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 ed Euro 1701 per la fase decisionale, oltre C.U.
IV, cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M
6 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 2590/2021 (RGAC 4002/2021) Tribunale di RM.
CONDANNA la società al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1 [...]
liquidandole nella somma di euro 5077,00 oltre IV, cpa e rimborso spese generali. CP_1
RM 16.06.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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