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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/09/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2827 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti SI. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2827/2024 avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. FIMIANI Parte_1 C.F._1
ALFONSO MARIA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. CALIFANO NICOLA e presso il suo studio C.F._3 elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistenti
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 10 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22/07/2024 presso la Cancelleria, a chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in Castel San Giorgio (Sa) in data CP_1
11/12/2003 (Registro degli atti del matrimonio del Comune di Castel San Giorgio, n. 4, parte I, S.
A, anno 2003), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, nato a [...] il [...] ed alle questioni Controparte_2 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
In corso di causa, il figlio, – divenuto medio tempore maggiorenne – si è Controparte_2 costituito, aderendo all'accordo raggiunto dai propri genitori (si veda infra) che, tra l'altro, prevede l'impegno a trasferire la consistenza immobiliare ivi indicata in suo favore, a titolo sostitutivo del mantenimento ordinario.
Nella fase istruttoria, dopo un rinvio per rinotifica, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da pagina 2 di 10 parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 18.07.2025 ed inviato telematicamente il 16.09.2025, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva relativamente alla parte precettiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – fermo restando l'intervenuta maggiore et di – ed il mantenimento ordinario, effettuato per il tramite CP_2 dell'impegno a trasferire la consistenza immobiliare ivi indicata in favore del figlio – a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50% tra i genitori.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui al punto numero 2, si limiterà
a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
In relazione, poi, al trasferimento immobiliare in sostituzione del mantenimento ordinario – accettato dal figlio maggiorenne e di cui al punto n. 1 – del pari il Tribunale prenderà atto, trattandosi di condizione (l'impegno a trasferire) non suscettibile di assumere valenza dispositiva e comunque, per come prevista, senz'altro idonea ex sé a sostituire il mantenimento ordinario, concretizzandosi in un impegno a trasferire un'attribuzione economica definitiva nell'interesse del figlio maggiorenne e non autonomo che, per l'effetto, il Tribunale pone alla base del presente decisum.
In detto accordo, inoltre, è altresì previsto come accetti di non ricevere CP_1
l'assegno di mantenimento – rectius, assegno divorzile – iure proprio, circostanza, del pari, di cui il
Tribunale prenderà atto, giacché la richiesta dichiarazione di non debenza, invero, presupporrebbe un accertamento giudiziale che con il raggiunto accordo le parti hanno inteso evitare;
trattasi, comunque, di rinuncia, avendo la parte sottoscritto la relativa previsione.
L'accordo raggiunto, pertanto, è il seguente:
“Art. 1 – Trasferimento della proprietà della casa familiare
Il SI. si impegna a trasferire in favore del figlio , in sostituzione Parte_1 CP_2
pagina 3 di 10 dell'assegno per il mantenimento ordinario, la piena proprietà dell'immobile sito in Castel San Giorgio
(SA), Via Avv. Aniello Capuano n. 11/1, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel San
Giorgio al foglio 4, particella 1835, subalterno 4, categoria A/2, classe 6, vani 7, superficie catastale totale mq.119, escluse aree scoperte mq.111, R.C. Euro 777,27, attualmente adibito a casa familiare.
L'atto notarile di trasferimento dovrà essere stipulato non prima di 70 giorni e non oltre 180 giorni dalla data di formalizzazione del presente accordo e comunque su richiesta della SI.ra CP_1 dinanzi a notaio da lei designato, con preavviso di almeno 15 giorni e tenendo conto delle esigenze lavorative del SI. il quale svolge la professione di autista in trasferta. Pt_1
Art. 2 – Estinzione del mutuo e compensazione economica La SI.ra si impegna a: CP_1
a) versare, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo di rimborso parziale del mutuo per l'acquisto della casa, la somma complessiva di € 25.000 (venticinquemila);
b) versare, a titolo di rimborso parziale della quota di mutuo già corrisposta in passato dal SI. la somma complessiva di € 8.000 (ottomila), suddivisa in n. 80 rate mensili dell'importo di Pt_1
€ 100 (cento), ciascuna da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
Le parti stabiliscono che il SI. incasserà dalla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 concordata, così come previsto all'art. 2 lett. a).
Nel caso in cui il SI. non dovesse comparire all'udienza del 18 settembre 2025 ovvero Pt_1 rifiutasse di sottoscrivere o formalizzare il presente accordo nelle forme richieste dal Tribunale per cause a lui esclusivamente imputabili si obbliga a restituire alla SI.ra entro e non oltre 10 CP_1 giorni dalla suddetta udienza, una somma pari al doppio di quanto ricevuto, a titolo di penale per inadempimento ai sensi dell'art. 1382 c.c. Entro il 7 settembre 2025 il SI. Parte_1 avvierà la pratica di estinzione del mutuo con relativa cancellazione della ipoteca, informando tempestivamente la SI.ra dell'avvio e dell'esito. CP_1
Entro i termini fissati dall'Istituto Bancario, la SI.ra verserà allo stesso Istituto Bancario le CP_1 somme richieste per consentire l'estinzione del mutuo e la cancellazione della relativa ipoteca.
Art. 3 – Spese straordinarie Il SI. si impegna a contribuire al mantenimento Parte_1 straordinario del figlio, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, CP_2 versando alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie, rigorosamente rendicontate, CP_1 secondo quanto previsto dal Protocollo 2025 del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
pagina 4 di 10 b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
g) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
h) cure termali e fisioterapiche;
i) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
l) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
m) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
n) libri di testo;
o) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
p) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
q) assicurazione scolastica;
r) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
s) gite scolastiche senza pernottamento;
t) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
u) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
v) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
z) gite scolastiche con pernottamento;
aa) corsi di recupero e lezioni private;
ab) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
pagina 5 di 10 ac) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ad) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; ae) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); af) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
ag) corsi di lingue;
ah) corsi di musica e strumenti musicali;
ai) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); al) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); am) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
an) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); ao) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
ap) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Art. 4 – Affidamento del figlio Considerata la maggiore età del figlio , non si rende necessaria CP_2 alcuna disciplina in merito all'affidamento, permanenza o frequentazione.
Art. 5 – Intervento del figlio Il figlio maggiorenne, dichiara di accettare CP_2 Controparte_2 integralmente il presente accordo, ivi compreso l'atto di trasferimento immobiliare a suo favore, e interverrà nel presente giudizio, rappresentato e difeso da un proprio procuratore, al solo fine di formalizzare tale accettazione”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
pagina 6 di 10 nato a CASTEL SAN GI (SA) il [...] in [...]_1
GI (SA)
e nata a SARNO (SA) il [...] in [...]_1 in Castel San Giorgio (Sa) in data 11/12/2003 (Registro degli atti del matrimonio del Comune di
Castel San Giorgio, n. 4, parte I, S. A, anno 2003);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti e di seguito riportati:
“Art. 3 – Spese straordinarie Il SI. si impegna a contribuire al mantenimento Parte_1 straordinario del figlio, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, CP_2 versando alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie, rigorosamente rendicontate, CP_1 secondo quanto previsto dal Protocollo 2025 del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
g) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
h) cure termali e fisioterapiche;
i) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
pagina 7 di 10 l) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
m) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
n) libri di testo;
o) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
p) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
q) assicurazione scolastica;
r) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
s) gite scolastiche senza pernottamento;
t) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
u) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
v) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
z) gite scolastiche con pernottamento;
aa) corsi di recupero e lezioni private;
ab) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
ac) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ad) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; ae) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); af) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: ag) corsi di lingue;
ah) corsi di musica e strumenti musicali;
ai) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
pagina 8 di 10 al) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); am) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
an) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); ao) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
ap) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
prende atto degli accordi raggiunti tra le parti e di seguito riportati:
“Art. 1 – Trasferimento della proprietà della casa familiare
Il SI. si impegna a trasferire in favore del figlio , in sostituzione Parte_1 CP_2 dell'assegno per il mantenimento ordinario, la piena proprietà dell'immobile sito in Castel San Giorgio
(SA), Via Avv. Aniello Capuano n. 11/1, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel San
Giorgio al foglio 4, particella 1835, subalterno 4, categoria A/2, classe 6, vani 7, superficie catastale totale mq.119, escluse aree scoperte mq.111, R.C. Euro 777,27, attualmente adibito a casa familiare.
L'atto notarile di trasferimento dovrà essere stipulato non prima di 70 giorni e non oltre 180 giorni dalla data di formalizzazione del presente accordo e comunque su richiesta della SI.ra CP_1 dinanzi a notaio da lei designato, con preavviso di almeno 15 giorni e tenendo conto delle esigenze lavorative del SI. il quale svolge la professione di autista in trasferta. Pt_1
Art. 2 – Estinzione del mutuo e compensazione economica La SI.ra si impegna a: CP_1
a) versare, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo di rimborso parziale del mutuo per l'acquisto della casa, la somma complessiva di € 25.000 (venticinquemila);
b) versare, a titolo di rimborso parziale della quota di mutuo già corrisposta in passato dal SI. la somma complessiva di € 8.000 (ottomila), suddivisa in n. 80 rate mensili dell'importo di Pt_1
€ 100 (cento), ciascuna da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
Le parti stabiliscono che il SI. incasserà dalla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 concordata, così come previsto all'art. 2 lett. a).
Nel caso in cui il SI. non dovesse comparire all'udienza del 18 settembre 2025 ovvero Pt_1 rifiutasse di sottoscrivere o formalizzare il presente accordo nelle forme richieste dal Tribunale per cause a lui esclusivamente imputabili si obbliga a restituire alla SI.ra entro e non oltre 10 CP_1 giorni dalla suddetta udienza, una somma pari al doppio di quanto ricevuto, a titolo di penale per inadempimento ai sensi dell'art. 1382 c.c. Entro il 7 settembre 2025 il SI. Parte_1
pagina 9 di 10 avvierà la pratica di estinzione del mutuo con relativa cancellazione della ipoteca, informando tempestivamente la SI.ra dell'avvio e dell'esito. CP_1
Entro i termini fissati dall'Istituto Bancario, la SI.ra verserà allo stesso Istituto Bancario le CP_1 somme richieste per consentire l'estinzione del mutuo e la cancellazione della relativa ipoteca.
Art. 4 – Affidamento del figlio Considerata la maggiore età del figlio , non si rende necessaria CP_2 alcuna disciplina in merito all'affidamento, permanenza o frequentazione.
Art. 5 – Intervento del figlio Il figlio maggiorenne, dichiara di accettare CP_2 Controparte_2 integralmente il presente accordo, ivi compreso l'atto di trasferimento immobiliare a suo favore, e interverrà nel presente giudizio, rappresentato e difeso da un proprio procuratore, al solo fine di formalizzare tale accettazione;
Art. 6 – Formalizzazione e domanda al Tribunale Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale:
• prenda atto dell'accordo raggiunto tra le parti e lo recepisca nel provvedimento che dichiarerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• autorizzi la stipula dell'atto di trasferimento immobiliare in favore del figlio;
• disponga che il SI. versi alla SI.ra il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie indicate secondo protocollo fino a quando il figlio non sarà economicamente CP_2 autosufficiente;
• dichiari non dovuto alcun assegno di mantenimento a favore della SI.ra , CP_1 condizioni, per l'effetto, riportate nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 18.07.2025 e tutte poste alla base della presente decisione.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 18.09.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti SI. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2827/2024 avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. FIMIANI Parte_1 C.F._1
ALFONSO MARIA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. CALIFANO NICOLA e presso il suo studio C.F._3 elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistenti
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 10 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22/07/2024 presso la Cancelleria, a chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in Castel San Giorgio (Sa) in data CP_1
11/12/2003 (Registro degli atti del matrimonio del Comune di Castel San Giorgio, n. 4, parte I, S.
A, anno 2003), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, nato a [...] il [...] ed alle questioni Controparte_2 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
In corso di causa, il figlio, – divenuto medio tempore maggiorenne – si è Controparte_2 costituito, aderendo all'accordo raggiunto dai propri genitori (si veda infra) che, tra l'altro, prevede l'impegno a trasferire la consistenza immobiliare ivi indicata in suo favore, a titolo sostitutivo del mantenimento ordinario.
Nella fase istruttoria, dopo un rinvio per rinotifica, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da pagina 2 di 10 parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 18.07.2025 ed inviato telematicamente il 16.09.2025, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva relativamente alla parte precettiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – fermo restando l'intervenuta maggiore et di – ed il mantenimento ordinario, effettuato per il tramite CP_2 dell'impegno a trasferire la consistenza immobiliare ivi indicata in favore del figlio – a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50% tra i genitori.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui al punto numero 2, si limiterà
a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
In relazione, poi, al trasferimento immobiliare in sostituzione del mantenimento ordinario – accettato dal figlio maggiorenne e di cui al punto n. 1 – del pari il Tribunale prenderà atto, trattandosi di condizione (l'impegno a trasferire) non suscettibile di assumere valenza dispositiva e comunque, per come prevista, senz'altro idonea ex sé a sostituire il mantenimento ordinario, concretizzandosi in un impegno a trasferire un'attribuzione economica definitiva nell'interesse del figlio maggiorenne e non autonomo che, per l'effetto, il Tribunale pone alla base del presente decisum.
In detto accordo, inoltre, è altresì previsto come accetti di non ricevere CP_1
l'assegno di mantenimento – rectius, assegno divorzile – iure proprio, circostanza, del pari, di cui il
Tribunale prenderà atto, giacché la richiesta dichiarazione di non debenza, invero, presupporrebbe un accertamento giudiziale che con il raggiunto accordo le parti hanno inteso evitare;
trattasi, comunque, di rinuncia, avendo la parte sottoscritto la relativa previsione.
L'accordo raggiunto, pertanto, è il seguente:
“Art. 1 – Trasferimento della proprietà della casa familiare
Il SI. si impegna a trasferire in favore del figlio , in sostituzione Parte_1 CP_2
pagina 3 di 10 dell'assegno per il mantenimento ordinario, la piena proprietà dell'immobile sito in Castel San Giorgio
(SA), Via Avv. Aniello Capuano n. 11/1, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel San
Giorgio al foglio 4, particella 1835, subalterno 4, categoria A/2, classe 6, vani 7, superficie catastale totale mq.119, escluse aree scoperte mq.111, R.C. Euro 777,27, attualmente adibito a casa familiare.
L'atto notarile di trasferimento dovrà essere stipulato non prima di 70 giorni e non oltre 180 giorni dalla data di formalizzazione del presente accordo e comunque su richiesta della SI.ra CP_1 dinanzi a notaio da lei designato, con preavviso di almeno 15 giorni e tenendo conto delle esigenze lavorative del SI. il quale svolge la professione di autista in trasferta. Pt_1
Art. 2 – Estinzione del mutuo e compensazione economica La SI.ra si impegna a: CP_1
a) versare, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo di rimborso parziale del mutuo per l'acquisto della casa, la somma complessiva di € 25.000 (venticinquemila);
b) versare, a titolo di rimborso parziale della quota di mutuo già corrisposta in passato dal SI. la somma complessiva di € 8.000 (ottomila), suddivisa in n. 80 rate mensili dell'importo di Pt_1
€ 100 (cento), ciascuna da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
Le parti stabiliscono che il SI. incasserà dalla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 concordata, così come previsto all'art. 2 lett. a).
Nel caso in cui il SI. non dovesse comparire all'udienza del 18 settembre 2025 ovvero Pt_1 rifiutasse di sottoscrivere o formalizzare il presente accordo nelle forme richieste dal Tribunale per cause a lui esclusivamente imputabili si obbliga a restituire alla SI.ra entro e non oltre 10 CP_1 giorni dalla suddetta udienza, una somma pari al doppio di quanto ricevuto, a titolo di penale per inadempimento ai sensi dell'art. 1382 c.c. Entro il 7 settembre 2025 il SI. Parte_1 avvierà la pratica di estinzione del mutuo con relativa cancellazione della ipoteca, informando tempestivamente la SI.ra dell'avvio e dell'esito. CP_1
Entro i termini fissati dall'Istituto Bancario, la SI.ra verserà allo stesso Istituto Bancario le CP_1 somme richieste per consentire l'estinzione del mutuo e la cancellazione della relativa ipoteca.
Art. 3 – Spese straordinarie Il SI. si impegna a contribuire al mantenimento Parte_1 straordinario del figlio, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, CP_2 versando alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie, rigorosamente rendicontate, CP_1 secondo quanto previsto dal Protocollo 2025 del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
pagina 4 di 10 b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
g) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
h) cure termali e fisioterapiche;
i) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
l) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
m) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
n) libri di testo;
o) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
p) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
q) assicurazione scolastica;
r) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
s) gite scolastiche senza pernottamento;
t) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
u) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
v) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
z) gite scolastiche con pernottamento;
aa) corsi di recupero e lezioni private;
ab) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
pagina 5 di 10 ac) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ad) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; ae) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); af) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
ag) corsi di lingue;
ah) corsi di musica e strumenti musicali;
ai) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); al) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); am) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
an) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); ao) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
ap) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Art. 4 – Affidamento del figlio Considerata la maggiore età del figlio , non si rende necessaria CP_2 alcuna disciplina in merito all'affidamento, permanenza o frequentazione.
Art. 5 – Intervento del figlio Il figlio maggiorenne, dichiara di accettare CP_2 Controparte_2 integralmente il presente accordo, ivi compreso l'atto di trasferimento immobiliare a suo favore, e interverrà nel presente giudizio, rappresentato e difeso da un proprio procuratore, al solo fine di formalizzare tale accettazione”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
pagina 6 di 10 nato a CASTEL SAN GI (SA) il [...] in [...]_1
GI (SA)
e nata a SARNO (SA) il [...] in [...]_1 in Castel San Giorgio (Sa) in data 11/12/2003 (Registro degli atti del matrimonio del Comune di
Castel San Giorgio, n. 4, parte I, S. A, anno 2003);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti e di seguito riportati:
“Art. 3 – Spese straordinarie Il SI. si impegna a contribuire al mantenimento Parte_1 straordinario del figlio, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, CP_2 versando alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie, rigorosamente rendicontate, CP_1 secondo quanto previsto dal Protocollo 2025 del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
g) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
h) cure termali e fisioterapiche;
i) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
pagina 7 di 10 l) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
m) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
n) libri di testo;
o) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
p) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
q) assicurazione scolastica;
r) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
s) gite scolastiche senza pernottamento;
t) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
u) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
v) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
z) gite scolastiche con pernottamento;
aa) corsi di recupero e lezioni private;
ab) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
ac) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ad) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; ae) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); af) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: ag) corsi di lingue;
ah) corsi di musica e strumenti musicali;
ai) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
pagina 8 di 10 al) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); am) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
an) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); ao) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
ap) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
prende atto degli accordi raggiunti tra le parti e di seguito riportati:
“Art. 1 – Trasferimento della proprietà della casa familiare
Il SI. si impegna a trasferire in favore del figlio , in sostituzione Parte_1 CP_2 dell'assegno per il mantenimento ordinario, la piena proprietà dell'immobile sito in Castel San Giorgio
(SA), Via Avv. Aniello Capuano n. 11/1, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel San
Giorgio al foglio 4, particella 1835, subalterno 4, categoria A/2, classe 6, vani 7, superficie catastale totale mq.119, escluse aree scoperte mq.111, R.C. Euro 777,27, attualmente adibito a casa familiare.
L'atto notarile di trasferimento dovrà essere stipulato non prima di 70 giorni e non oltre 180 giorni dalla data di formalizzazione del presente accordo e comunque su richiesta della SI.ra CP_1 dinanzi a notaio da lei designato, con preavviso di almeno 15 giorni e tenendo conto delle esigenze lavorative del SI. il quale svolge la professione di autista in trasferta. Pt_1
Art. 2 – Estinzione del mutuo e compensazione economica La SI.ra si impegna a: CP_1
a) versare, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo di rimborso parziale del mutuo per l'acquisto della casa, la somma complessiva di € 25.000 (venticinquemila);
b) versare, a titolo di rimborso parziale della quota di mutuo già corrisposta in passato dal SI. la somma complessiva di € 8.000 (ottomila), suddivisa in n. 80 rate mensili dell'importo di Pt_1
€ 100 (cento), ciascuna da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
Le parti stabiliscono che il SI. incasserà dalla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 concordata, così come previsto all'art. 2 lett. a).
Nel caso in cui il SI. non dovesse comparire all'udienza del 18 settembre 2025 ovvero Pt_1 rifiutasse di sottoscrivere o formalizzare il presente accordo nelle forme richieste dal Tribunale per cause a lui esclusivamente imputabili si obbliga a restituire alla SI.ra entro e non oltre 10 CP_1 giorni dalla suddetta udienza, una somma pari al doppio di quanto ricevuto, a titolo di penale per inadempimento ai sensi dell'art. 1382 c.c. Entro il 7 settembre 2025 il SI. Parte_1
pagina 9 di 10 avvierà la pratica di estinzione del mutuo con relativa cancellazione della ipoteca, informando tempestivamente la SI.ra dell'avvio e dell'esito. CP_1
Entro i termini fissati dall'Istituto Bancario, la SI.ra verserà allo stesso Istituto Bancario le CP_1 somme richieste per consentire l'estinzione del mutuo e la cancellazione della relativa ipoteca.
Art. 4 – Affidamento del figlio Considerata la maggiore età del figlio , non si rende necessaria CP_2 alcuna disciplina in merito all'affidamento, permanenza o frequentazione.
Art. 5 – Intervento del figlio Il figlio maggiorenne, dichiara di accettare CP_2 Controparte_2 integralmente il presente accordo, ivi compreso l'atto di trasferimento immobiliare a suo favore, e interverrà nel presente giudizio, rappresentato e difeso da un proprio procuratore, al solo fine di formalizzare tale accettazione;
Art. 6 – Formalizzazione e domanda al Tribunale Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale:
• prenda atto dell'accordo raggiunto tra le parti e lo recepisca nel provvedimento che dichiarerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• autorizzi la stipula dell'atto di trasferimento immobiliare in favore del figlio;
• disponga che il SI. versi alla SI.ra il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie indicate secondo protocollo fino a quando il figlio non sarà economicamente CP_2 autosufficiente;
• dichiari non dovuto alcun assegno di mantenimento a favore della SI.ra , CP_1 condizioni, per l'effetto, riportate nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 18.07.2025 e tutte poste alla base della presente decisione.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 18.09.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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