CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LO
I Sezione Civile
R.G. 747/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. VITAGLIONE VALENTINA con domicilio eletto in VIA
DE GASPERI 177, SCAFATI, appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato da AVVOCATURA DELLO STATO DI LO (C.F.
) ; P.IVA_2 (C.F. ) rappresentato Parte_2 P.IVA_2
da AVVOCATURA DELLO STATO DI LO (C.F.
); C.F._2
(C.F. ), rappresentato da Parte_3 P.IVA_3
AVVOCATURA DELLO STATO DI LO (C.F.
), C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_4 P.IVA_4
Avv. Corrado Di Nardo (C.F. elettivamente C.F._3
domiciliato in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Pt_4
Uffici dell'Avvocatura Comunale;
C.F. rappresentato e difeso dal Parte_5 P.IVA_5
Prof. Avv. Raffaele Manfrellotti (c.f. ) e Ferdinando C.F._4
Gelo con domicilio agli indirizzi pec e Email_1
Email_2
[...]
(C.F. Controparte_2
), rappresentato dall'Avv. Tobia Collà Ruvolo (C.F. P.IVA_6
) con studio in alla Via Porzio, 4, Centro C.F._5 Pt_4
Direzionale Is. G/, elettivamente domiciliato in Ferrara, al C.so D'Ercole I
D'Este n. 14 presso lo studio dell'avv. Angela Marescotti;
pag. 2/9 appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Parte_1
Ferrara avverso l'intimazione di pagamento n. 03920229002103012 notificata dall in data 30.06.2022, sulla Controparte_3
scorta delle cartelle di pagamento n. 03920170001040378000 relativa ad una sanzione amministrativa emessa dalla Polizia Municipale del
[...]
nel 2017; n. 03920180003723718000 riguardante una sanzione Parte_4
amministrativa emessa dalla Polizia Municipale del nel Parte_5
2014; n. 03920190004822616000 relativa ad una sanzione amministrativa emessa dall'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Salerno;
n.
03920190006926941000, riguardante due ruoli il primo dei quali scaturente da una sanzione amministrativa elevata nel 2015 dall'UTG – Prefettura di
Roma e il secondo emesso sulla scorta della richiesta di pagamento formulata nel 2016 da Invitalia S.p.a. - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, per un importo complessivo di
€ 19.009,71.
L'opponente ha eccepito: a) la nullità dell'intimazione di pagamento per vizio di motivazione per carenza di tutte le informazioni idonee a determinare le ragioni del presunto debito, b) la nullità della procedura esecutiva per omessa notifica degli atti presupposti;
c) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dalle sanzioni amministrative.
pag. 3/9 Si costituivano in giudizio l' , il Controparte_3 [...]
la e la Parte_4 Parte_3 Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata.
Si costituita Invitalia S.p.a. - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata chiedeva la conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa da
Controparte_2
per l'importo di € 15.239,56, o per il diverso
[...]
importo ritenuto di giustizia.
Il rimaneva contumace. Parte_5
Con sentenza n. 858/2023 del 30.10.2023 il Tribunale di Ferrara, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
accertava e dichiarava la nullità delle cartelle n. 03920190004822616000 e n. 03920190006926941000, con prescrizione dei crediti derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, dichiarando insussistente il diritto dell di procedere ad esecuzione Controparte_3
forzata limitatamente a tali somme. Condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore del e di Invitalia S.p.a., Parte_4
compensandole interamente tra le restanti parti.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
deducendo:
- violazione dell'art. 156 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente riconosciuto che il vizio di notifica della cartella esattoriale n.
03920190006926941000 era suscettibile di sanatoria, trascurando che nel pag. 4/9 caso di specie non poteva ritenersi raggiunto lo scopo della notifica ovvero la conoscenza della cartella esattoriale da parte della contribuente;
-violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il primo Giudice ritenuto efficace la cartella n. 03920190006926941000 in riferimento al ruolo trasmesso da
Invitalia S.p.a. nonostante la nullità della notifica.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, a fronte dell'omessa notifica della cartella n.
03920190006926941000, accertare e dichiarare la decadenza del diritto alla riscossione del ruolo emesso per conto di Invitalia S.p.a., con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Si costituiva Invitalia S.p.a. chiedendo il rigetto dell'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto;
in subordine, confermare l'ingiunzione di pagamento emessa per l'importo di € 15.239,56, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate e vittoria spese di lite.
In primo luogo, Invitalia rilevava l'inopponibilità nei propri confronti dell'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali, trattandosi di vizio imputabile eventualmente solo all' . Controparte_3
Deduceva inoltre l'infondatezza di quanto ex adverso rilevato circa l'assenza di un valido titolo legittimante l'azione esecutiva per mancata notifica degli atti presupposti, avendo Invitalia S.p.a. notificato in data
17.06.2016 alla presso il suo indirizzo di residenza, con consegna Pt_1
alla madre, familiare convivente, l'ingiunzione di pagamento ex RD
639/1910, titolo esecutivo in virtù del quale è stato successivamente formato il ruolo esattoriale che ha determinato il diritto dell'agente della pag. 5/9 riscossione alla notifica della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio.
Ribadiva infine che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata con riferimento alle somme vantate da Invitalia, posto che nel corso del termine decennale erano stati notificati atti validi a interromperla, avendo notificato in data 02.12.2008 diffida ad adempiere;
in data 26.08.2010 comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento;
in data 17.06.2016
l'ingiunzione di pagamento per € 15.239,56, titolo sul quale si fonda la riscossione a mezzo ruolo esattoriale.
4.- Si costituivano con l'Avvocatura di Stato l' Controparte_1
, la e la ,
[...] Parte_3 Parte_2
eccependo, in primo luogo, la regolarità della notifica della cartella esattoriale n. 03920190006926941000, ritenuta nulla dal Tribunale per mancata prova dell'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, co. 1, lett. b-bis) del D.P.R. n. 600/73, per essere stata invece eseguita in ossequio alle disposizioni di legge rendendo pienamente legittimo non solo l'atto presupposto ma anche quello conseguenziale.
In secondo luogo gli appellati deducevano che la corretta notifica della cartella n. 03920190006926941000 aveva valore interruttivo della prescrizione del diritto di credito vantato dagli Enti impositori.
Tanto dedotto, gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello e proponevano appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza
-nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica della cartella n.
03920190006926941000, assumendo, in particolare, che la mancata attribuzione di valore probatorio della cd. distinta di postalizzazione ai fini della dimostrazione dell'avvenuta regolare notificazione dell'anzidetta pag. 6/9 cartella ha rappresentato una violazione e falsa applicazione dell'art. 26, co
1, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, co 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973;
-nella parte in cui ha ritenuto, quanto alle sanzioni del codice della strada di cui alla cartella n. 03920190006926941000, decorso il termine di prescrizione quinquennale con conseguente decadenza del diritto alla riscossione dei crediti.
5.- Si costituiva il chiedendo, in via pregiudiziale, Parte_4
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, attesa la non impugnabilità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. art. 618 c.p.c.; sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza gravata in relazione alla posizione processuale del
[...]
in ogni caso rigettare l'avverso gravame, con conferma della Parte_4
sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
6.- Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'avverso Parte_5
appello, deducendo la correttezza della decisione impugnata laddove ha ritenuto sanata la nullità della cartella n. 0392019006926941000 dalla proposizione dell'opposizione da parte della . CP_4
7.- L'appello principale e l'appello incidentale risultano inammissibili.
Sia l'appello principale proposto da sia l'appello Parte_1
incidentale proposto dall , e Controparte_1 Parte_3
, si riferiscono espressamente alla cartella n. Parte_2
03920190006926941000, rispetto alla quale il giudice di primo grado ha espressamente qualificato l'azione proposta dall'opponente – in linea con la qualificazione operata anche da sia nell'atto Parte_1
introduttivo del primo grado sia nell'atto introduttivo del secondo grado -
pag. 7/9 in termini di opposizione agli atti esecutivi (“l'opposizione proposta dall'attrice in relazione al credito della società Invitalia s.p.a. portato dalla cartella n. 03920190006926941000, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi”).
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello ex art. 618 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
Non sussiste per parte appellata che ha proposto appello incidentale medesimo obbligo poiché la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n.
1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_5 [...]
Controparte_5
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 858/2023,
[...]
ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede:
pag. 8/9 dichiara inammissibile l'appello principale e l'appello incidentale proposto dall , e Controparte_1 Parte_3 Parte_2
;
[...]
compensa tra appellante principale e appellanti incidentali le spese di lite;
condanna l'appellante alla refusione delle spese in favore di Parte_5
[...] [...]
Controparte_5
che liquida in € 1.984,00 per compensi in favore
[...]
di ognuna, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 17.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LO
I Sezione Civile
R.G. 747/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. VITAGLIONE VALENTINA con domicilio eletto in VIA
DE GASPERI 177, SCAFATI, appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato da AVVOCATURA DELLO STATO DI LO (C.F.
) ; P.IVA_2 (C.F. ) rappresentato Parte_2 P.IVA_2
da AVVOCATURA DELLO STATO DI LO (C.F.
); C.F._2
(C.F. ), rappresentato da Parte_3 P.IVA_3
AVVOCATURA DELLO STATO DI LO (C.F.
), C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_4 P.IVA_4
Avv. Corrado Di Nardo (C.F. elettivamente C.F._3
domiciliato in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Pt_4
Uffici dell'Avvocatura Comunale;
C.F. rappresentato e difeso dal Parte_5 P.IVA_5
Prof. Avv. Raffaele Manfrellotti (c.f. ) e Ferdinando C.F._4
Gelo con domicilio agli indirizzi pec e Email_1
Email_2
[...]
(C.F. Controparte_2
), rappresentato dall'Avv. Tobia Collà Ruvolo (C.F. P.IVA_6
) con studio in alla Via Porzio, 4, Centro C.F._5 Pt_4
Direzionale Is. G/, elettivamente domiciliato in Ferrara, al C.so D'Ercole I
D'Este n. 14 presso lo studio dell'avv. Angela Marescotti;
pag. 2/9 appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Parte_1
Ferrara avverso l'intimazione di pagamento n. 03920229002103012 notificata dall in data 30.06.2022, sulla Controparte_3
scorta delle cartelle di pagamento n. 03920170001040378000 relativa ad una sanzione amministrativa emessa dalla Polizia Municipale del
[...]
nel 2017; n. 03920180003723718000 riguardante una sanzione Parte_4
amministrativa emessa dalla Polizia Municipale del nel Parte_5
2014; n. 03920190004822616000 relativa ad una sanzione amministrativa emessa dall'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Salerno;
n.
03920190006926941000, riguardante due ruoli il primo dei quali scaturente da una sanzione amministrativa elevata nel 2015 dall'UTG – Prefettura di
Roma e il secondo emesso sulla scorta della richiesta di pagamento formulata nel 2016 da Invitalia S.p.a. - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, per un importo complessivo di
€ 19.009,71.
L'opponente ha eccepito: a) la nullità dell'intimazione di pagamento per vizio di motivazione per carenza di tutte le informazioni idonee a determinare le ragioni del presunto debito, b) la nullità della procedura esecutiva per omessa notifica degli atti presupposti;
c) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dalle sanzioni amministrative.
pag. 3/9 Si costituivano in giudizio l' , il Controparte_3 [...]
la e la Parte_4 Parte_3 Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata.
Si costituita Invitalia S.p.a. - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata chiedeva la conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa da
Controparte_2
per l'importo di € 15.239,56, o per il diverso
[...]
importo ritenuto di giustizia.
Il rimaneva contumace. Parte_5
Con sentenza n. 858/2023 del 30.10.2023 il Tribunale di Ferrara, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
accertava e dichiarava la nullità delle cartelle n. 03920190004822616000 e n. 03920190006926941000, con prescrizione dei crediti derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, dichiarando insussistente il diritto dell di procedere ad esecuzione Controparte_3
forzata limitatamente a tali somme. Condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore del e di Invitalia S.p.a., Parte_4
compensandole interamente tra le restanti parti.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
deducendo:
- violazione dell'art. 156 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente riconosciuto che il vizio di notifica della cartella esattoriale n.
03920190006926941000 era suscettibile di sanatoria, trascurando che nel pag. 4/9 caso di specie non poteva ritenersi raggiunto lo scopo della notifica ovvero la conoscenza della cartella esattoriale da parte della contribuente;
-violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il primo Giudice ritenuto efficace la cartella n. 03920190006926941000 in riferimento al ruolo trasmesso da
Invitalia S.p.a. nonostante la nullità della notifica.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, a fronte dell'omessa notifica della cartella n.
03920190006926941000, accertare e dichiarare la decadenza del diritto alla riscossione del ruolo emesso per conto di Invitalia S.p.a., con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Si costituiva Invitalia S.p.a. chiedendo il rigetto dell'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto;
in subordine, confermare l'ingiunzione di pagamento emessa per l'importo di € 15.239,56, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate e vittoria spese di lite.
In primo luogo, Invitalia rilevava l'inopponibilità nei propri confronti dell'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali, trattandosi di vizio imputabile eventualmente solo all' . Controparte_3
Deduceva inoltre l'infondatezza di quanto ex adverso rilevato circa l'assenza di un valido titolo legittimante l'azione esecutiva per mancata notifica degli atti presupposti, avendo Invitalia S.p.a. notificato in data
17.06.2016 alla presso il suo indirizzo di residenza, con consegna Pt_1
alla madre, familiare convivente, l'ingiunzione di pagamento ex RD
639/1910, titolo esecutivo in virtù del quale è stato successivamente formato il ruolo esattoriale che ha determinato il diritto dell'agente della pag. 5/9 riscossione alla notifica della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio.
Ribadiva infine che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata con riferimento alle somme vantate da Invitalia, posto che nel corso del termine decennale erano stati notificati atti validi a interromperla, avendo notificato in data 02.12.2008 diffida ad adempiere;
in data 26.08.2010 comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento;
in data 17.06.2016
l'ingiunzione di pagamento per € 15.239,56, titolo sul quale si fonda la riscossione a mezzo ruolo esattoriale.
4.- Si costituivano con l'Avvocatura di Stato l' Controparte_1
, la e la ,
[...] Parte_3 Parte_2
eccependo, in primo luogo, la regolarità della notifica della cartella esattoriale n. 03920190006926941000, ritenuta nulla dal Tribunale per mancata prova dell'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, co. 1, lett. b-bis) del D.P.R. n. 600/73, per essere stata invece eseguita in ossequio alle disposizioni di legge rendendo pienamente legittimo non solo l'atto presupposto ma anche quello conseguenziale.
In secondo luogo gli appellati deducevano che la corretta notifica della cartella n. 03920190006926941000 aveva valore interruttivo della prescrizione del diritto di credito vantato dagli Enti impositori.
Tanto dedotto, gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello e proponevano appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza
-nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica della cartella n.
03920190006926941000, assumendo, in particolare, che la mancata attribuzione di valore probatorio della cd. distinta di postalizzazione ai fini della dimostrazione dell'avvenuta regolare notificazione dell'anzidetta pag. 6/9 cartella ha rappresentato una violazione e falsa applicazione dell'art. 26, co
1, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, co 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973;
-nella parte in cui ha ritenuto, quanto alle sanzioni del codice della strada di cui alla cartella n. 03920190006926941000, decorso il termine di prescrizione quinquennale con conseguente decadenza del diritto alla riscossione dei crediti.
5.- Si costituiva il chiedendo, in via pregiudiziale, Parte_4
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, attesa la non impugnabilità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. art. 618 c.p.c.; sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza gravata in relazione alla posizione processuale del
[...]
in ogni caso rigettare l'avverso gravame, con conferma della Parte_4
sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
6.- Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'avverso Parte_5
appello, deducendo la correttezza della decisione impugnata laddove ha ritenuto sanata la nullità della cartella n. 0392019006926941000 dalla proposizione dell'opposizione da parte della . CP_4
7.- L'appello principale e l'appello incidentale risultano inammissibili.
Sia l'appello principale proposto da sia l'appello Parte_1
incidentale proposto dall , e Controparte_1 Parte_3
, si riferiscono espressamente alla cartella n. Parte_2
03920190006926941000, rispetto alla quale il giudice di primo grado ha espressamente qualificato l'azione proposta dall'opponente – in linea con la qualificazione operata anche da sia nell'atto Parte_1
introduttivo del primo grado sia nell'atto introduttivo del secondo grado -
pag. 7/9 in termini di opposizione agli atti esecutivi (“l'opposizione proposta dall'attrice in relazione al credito della società Invitalia s.p.a. portato dalla cartella n. 03920190006926941000, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi”).
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello ex art. 618 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
Non sussiste per parte appellata che ha proposto appello incidentale medesimo obbligo poiché la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n.
1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_5 [...]
Controparte_5
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 858/2023,
[...]
ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede:
pag. 8/9 dichiara inammissibile l'appello principale e l'appello incidentale proposto dall , e Controparte_1 Parte_3 Parte_2
;
[...]
compensa tra appellante principale e appellanti incidentali le spese di lite;
condanna l'appellante alla refusione delle spese in favore di Parte_5
[...] [...]
Controparte_5
che liquida in € 1.984,00 per compensi in favore
[...]
di ognuna, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 17.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/9