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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1515/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7088/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011941151 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180031476325000 OPERE IRRIGUE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220017766231000 OPERE IRRIGUE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220024532785000 OPERE IRRIGUE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220027045712000 OPERE IRRIGUE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 509/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 la quale prende atto della richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere pervenuta dal Consorzio Di Bonifica e pertanto chiede un rinvio della trattazione in attesa della produzione del provvedimento di sgravio oppure, in subordine, insiste per l'accoglimento del ricorso e contesta le notifiche delle cartelle prodotte da ADER per mancanza dell'attestazione di conformità.
Resistente (ADER): E' presente per l'Ag.entrate-Riscossione l'avv. Difensore_2 - in collegamento da remoto - il quale chiede un rinvio al fine di verificare se è intervenuto lo sgravio da parte del Consorzio Di Bonifica ed in ogni caso insiste nelle proprie difese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 24/07/2024 ad Agenzia Entrate-Riscossione e in data
25/07/2024 al Consorzio di Bonifica 9 Catania e inviato il 19/08/2024 con il servizio telematico,
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 Catania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione prov. di Catania per l'annullamento dell'Avviso di intimazione di pagamento n. 29320249011941151000 e del ruolo sotteso, limitatamente al Consorzio di
Bonifica 9 di Catania, notificato in data 27/05/2024 e precisamente:
1) Cartella n. 293 2018 0031476325000, presuntivamente notificata il 20.02.2019 – anno 2017, Contributo opere irrigue, Consorzio irrigazione, totale euro 911,63;
2) Cartella n. 293 2022 0017766231000, presuntivamente notificata il 04.04.2023 – anno 2019, Contributo opere irrigue, Consorzio irrigazione, totale euro 637,47;
3) Cartella n.293 2022 0024532785000, presuntivamente notificata il 04.04.2023,– anno 2020, Contributo opere irrigue, Consorzio irrigazione, totale euro 843,91;
4) Cartella n.293 2022 0027045712000, presuntivamente notificata il 14.06.2022 – anno 2017, Contributo opere irrigue, totale euro 120,56;
TOTALE EURO € 2.513,57 .
Eccepisce il difetto di motivazione dell'avviso impugnato ed evidenzia il riconoscimento da parte del Consorzio_1 dell'Assenza del Presupposto Impositivo.
Sostiene la assoluta mancanza di beneficio e l'onere della prova a carico del Consorzio.
Chiede di annullare l'atto impugnato, con riferimento ai ruoli di cui alle citate cartelle di pagamento (ente creditore Consorzio di Bonifica 9 Catania) e di condannare le parti resistenti alle spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione, rappresentata e difesa come in atti, con atto depositato in data
11/10/2024, si costituisce in giudizio e controdeduce.
In via preliminare, si eccepisce la violazione dell'art. 14, comma sei bis D.Lgs. 546/1992 ed il difetto di contraddittorio nei confronti dell'ente impositore che ha emesso i ruoli sottesi agli atti opposti da controparte e, peraltro, indicato dal ricorrente nel proprio ricorso e, nello specifico il Consorzio di Bonifica 9 Catania che, malgrado indicato nell'epigrafe dell'atto non è stato convenuto in giudizio.
Rappresenta che provvederà a notificare via pec al predetto ente impositore, in persona del legale rappresentante pro tempore, le presenti controdeduzioni da valersi quale comunicazione di pendenza della lite, invitando lo stesso, ove ritenuto, ad intervenire in giudizio al fine di controdedurre ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente.
Eccepisce la inammissibilità del ricorso per tardività in quanto tutte le cartelle in questione sono state regolarmente notificate, come si può facilmente evincere dalla documentazione che si deposita, e non impugnate.
Eccepisce, altresì, la carenza di responsabilità e di legittimazione passiva.
Nel merito, contesta il primo motivo di ricorso e per gli altri motivi ribadisce la carenza di legittimazione passiva.
Chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso o di rigettarlo.
In data 24/10/2024 si costituisce in giudizio il Consorzio di Bonifica 9 Catania con deposito delle proprie controdeduzioni.
Dopo avere richiamato i fatti di causa e ribadito la adeguata motivazione delle cartelle di pagamento (atti presupposti), avanza richiesta di cessata materia del contendere, affermando che “I terreni di proprietà della ditta ricorrente, come risulta dalla relazione del dirigente dell'area agraria, allegata agli atti, ricadono in un comprensorio di bonifica dotato di rete irrigua consortile, ma non in esercizio.”
“Per tale ragione, alla luce delle superiori attestazioni e considerato che si procederà allo sgravio dei contributi consortili oggetto della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento, si richiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.”
Chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026 viene trattata la controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
E''presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 la quale prende atto della richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere pervenuta dal Consorzio di Bonifica e pertanto chiede un rinvio della trattazione in attesa della produzione del provvedimento di sgravio oppure, in subordine, insiste per l'accoglimento del ricorso e contesta le notifiche delle cartelle prodotte da ADER per mancanza dell'attestazione di conformità.
E' presente per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'avv. Difensore_2 - in collegamento da remoto - il quale chiede un rinvio al fine di verificare se è intervenuto lo sgravio da parte del Consorzio di Bonifica ed in ogni caso insiste nelle proprie difese. Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente sostiene la illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento relativamente alle indicate cartelle di pagamento.
Le parti resistenti, come visto, hanno esposto ragioni in difesa della legittimità del proprio operato e il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, evidenziando che l'Ufficio procederà allo sgravio dei contributi consortili oggetto delle cartelle.
Questa Corte procede all'esame degli atti e rileva che, mentre dalla copiosa documentazione depositata dall'Agente della Riscossione emerge l'avvenuto svolgimento delle attività di notifica delle cartelle di pagamento presupposte, dai documenti depositati dal Consorzio di Bonifica 9 Catania risulta che, con nota
Rif. 17047 del 19/10/2023, Protocollo n. 0018111, era stato comunicato al ricorrente che «In riscontro alla nota prot. n. 17047 del 19/10/2023, si comunica che a seguito di sopralluogo nei fondi di proprietà delle ditte in indirizzo, è stato accertato che gli stessi rientrano in comprensorio di bonifica, allo stato, non attrezzato da reti consortili, pertanto si è disposto a partire dal corrente anno il “congelamento” delle ditte e dei relativi tributi.».
Inoltre, con le controdeduzioni depositate in data 24/10/2024, lo stesso Consorzio di Bonifica ha ribadito, come sopra evidenziato, che i terreni in questione “ricadono in un comprensorio di bonifica dotato di rete irrigua consortile, ma non in esercizio.” e, per tale ragione, preannunciando che si procederà allo sgravio dei contributi di cui alla cartella esattoriale e all'intimazione, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, tuttavia, non essendo stato ancora emesso lo sgravio, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Ritiene questa Corte che, in mancanza di un provvedimento di annullamento dei carichi iscritti a ruolo e di sgravio dei contributi, si debba comunque, allo stato, prendere atto della circostanza che il Consorzio di
Bonifica 9 Catania ha, sostanzialmente, riconosciuto la fondatezza delle ragioni avanzate dal contribuente.
Pertanto, considerato che risultano fondati i motivi di ricorso circa la infondatezza della pretesa dell'Ente impositore (in particolare, quelli relativi alla assoluta mancanza di beneficio ed all'assenza del presupposto impositivo), ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto.
Con la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, tenendo conto, oltre che delle documentate attività svolte dall'Agente della Riscossione in ordine alla notifica degli atti presupposti, anche, ed in particolare, delle determinazioni manifestate dal resistente Consorzio di Bonifica 9 Catania.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la intimazione di pagamento impugnata con riferimento ai carichi riguardanti il Consorzio di Bonifica 9
Catania, di cui alle cartelle di pagamento n. 29320180031476325000, n. 29320220017766231000, n.
29320220024532785000 e n. 29320220027045712000. Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7088/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011941151 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180031476325000 OPERE IRRIGUE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220017766231000 OPERE IRRIGUE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220024532785000 OPERE IRRIGUE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220027045712000 OPERE IRRIGUE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 509/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 la quale prende atto della richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere pervenuta dal Consorzio Di Bonifica e pertanto chiede un rinvio della trattazione in attesa della produzione del provvedimento di sgravio oppure, in subordine, insiste per l'accoglimento del ricorso e contesta le notifiche delle cartelle prodotte da ADER per mancanza dell'attestazione di conformità.
Resistente (ADER): E' presente per l'Ag.entrate-Riscossione l'avv. Difensore_2 - in collegamento da remoto - il quale chiede un rinvio al fine di verificare se è intervenuto lo sgravio da parte del Consorzio Di Bonifica ed in ogni caso insiste nelle proprie difese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 24/07/2024 ad Agenzia Entrate-Riscossione e in data
25/07/2024 al Consorzio di Bonifica 9 Catania e inviato il 19/08/2024 con il servizio telematico,
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 Catania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione prov. di Catania per l'annullamento dell'Avviso di intimazione di pagamento n. 29320249011941151000 e del ruolo sotteso, limitatamente al Consorzio di
Bonifica 9 di Catania, notificato in data 27/05/2024 e precisamente:
1) Cartella n. 293 2018 0031476325000, presuntivamente notificata il 20.02.2019 – anno 2017, Contributo opere irrigue, Consorzio irrigazione, totale euro 911,63;
2) Cartella n. 293 2022 0017766231000, presuntivamente notificata il 04.04.2023 – anno 2019, Contributo opere irrigue, Consorzio irrigazione, totale euro 637,47;
3) Cartella n.293 2022 0024532785000, presuntivamente notificata il 04.04.2023,– anno 2020, Contributo opere irrigue, Consorzio irrigazione, totale euro 843,91;
4) Cartella n.293 2022 0027045712000, presuntivamente notificata il 14.06.2022 – anno 2017, Contributo opere irrigue, totale euro 120,56;
TOTALE EURO € 2.513,57 .
Eccepisce il difetto di motivazione dell'avviso impugnato ed evidenzia il riconoscimento da parte del Consorzio_1 dell'Assenza del Presupposto Impositivo.
Sostiene la assoluta mancanza di beneficio e l'onere della prova a carico del Consorzio.
Chiede di annullare l'atto impugnato, con riferimento ai ruoli di cui alle citate cartelle di pagamento (ente creditore Consorzio di Bonifica 9 Catania) e di condannare le parti resistenti alle spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione, rappresentata e difesa come in atti, con atto depositato in data
11/10/2024, si costituisce in giudizio e controdeduce.
In via preliminare, si eccepisce la violazione dell'art. 14, comma sei bis D.Lgs. 546/1992 ed il difetto di contraddittorio nei confronti dell'ente impositore che ha emesso i ruoli sottesi agli atti opposti da controparte e, peraltro, indicato dal ricorrente nel proprio ricorso e, nello specifico il Consorzio di Bonifica 9 Catania che, malgrado indicato nell'epigrafe dell'atto non è stato convenuto in giudizio.
Rappresenta che provvederà a notificare via pec al predetto ente impositore, in persona del legale rappresentante pro tempore, le presenti controdeduzioni da valersi quale comunicazione di pendenza della lite, invitando lo stesso, ove ritenuto, ad intervenire in giudizio al fine di controdedurre ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente.
Eccepisce la inammissibilità del ricorso per tardività in quanto tutte le cartelle in questione sono state regolarmente notificate, come si può facilmente evincere dalla documentazione che si deposita, e non impugnate.
Eccepisce, altresì, la carenza di responsabilità e di legittimazione passiva.
Nel merito, contesta il primo motivo di ricorso e per gli altri motivi ribadisce la carenza di legittimazione passiva.
Chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso o di rigettarlo.
In data 24/10/2024 si costituisce in giudizio il Consorzio di Bonifica 9 Catania con deposito delle proprie controdeduzioni.
Dopo avere richiamato i fatti di causa e ribadito la adeguata motivazione delle cartelle di pagamento (atti presupposti), avanza richiesta di cessata materia del contendere, affermando che “I terreni di proprietà della ditta ricorrente, come risulta dalla relazione del dirigente dell'area agraria, allegata agli atti, ricadono in un comprensorio di bonifica dotato di rete irrigua consortile, ma non in esercizio.”
“Per tale ragione, alla luce delle superiori attestazioni e considerato che si procederà allo sgravio dei contributi consortili oggetto della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento, si richiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.”
Chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026 viene trattata la controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
E''presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 la quale prende atto della richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere pervenuta dal Consorzio di Bonifica e pertanto chiede un rinvio della trattazione in attesa della produzione del provvedimento di sgravio oppure, in subordine, insiste per l'accoglimento del ricorso e contesta le notifiche delle cartelle prodotte da ADER per mancanza dell'attestazione di conformità.
E' presente per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'avv. Difensore_2 - in collegamento da remoto - il quale chiede un rinvio al fine di verificare se è intervenuto lo sgravio da parte del Consorzio di Bonifica ed in ogni caso insiste nelle proprie difese. Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente sostiene la illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento relativamente alle indicate cartelle di pagamento.
Le parti resistenti, come visto, hanno esposto ragioni in difesa della legittimità del proprio operato e il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, evidenziando che l'Ufficio procederà allo sgravio dei contributi consortili oggetto delle cartelle.
Questa Corte procede all'esame degli atti e rileva che, mentre dalla copiosa documentazione depositata dall'Agente della Riscossione emerge l'avvenuto svolgimento delle attività di notifica delle cartelle di pagamento presupposte, dai documenti depositati dal Consorzio di Bonifica 9 Catania risulta che, con nota
Rif. 17047 del 19/10/2023, Protocollo n. 0018111, era stato comunicato al ricorrente che «In riscontro alla nota prot. n. 17047 del 19/10/2023, si comunica che a seguito di sopralluogo nei fondi di proprietà delle ditte in indirizzo, è stato accertato che gli stessi rientrano in comprensorio di bonifica, allo stato, non attrezzato da reti consortili, pertanto si è disposto a partire dal corrente anno il “congelamento” delle ditte e dei relativi tributi.».
Inoltre, con le controdeduzioni depositate in data 24/10/2024, lo stesso Consorzio di Bonifica ha ribadito, come sopra evidenziato, che i terreni in questione “ricadono in un comprensorio di bonifica dotato di rete irrigua consortile, ma non in esercizio.” e, per tale ragione, preannunciando che si procederà allo sgravio dei contributi di cui alla cartella esattoriale e all'intimazione, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, tuttavia, non essendo stato ancora emesso lo sgravio, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Ritiene questa Corte che, in mancanza di un provvedimento di annullamento dei carichi iscritti a ruolo e di sgravio dei contributi, si debba comunque, allo stato, prendere atto della circostanza che il Consorzio di
Bonifica 9 Catania ha, sostanzialmente, riconosciuto la fondatezza delle ragioni avanzate dal contribuente.
Pertanto, considerato che risultano fondati i motivi di ricorso circa la infondatezza della pretesa dell'Ente impositore (in particolare, quelli relativi alla assoluta mancanza di beneficio ed all'assenza del presupposto impositivo), ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto.
Con la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, tenendo conto, oltre che delle documentate attività svolte dall'Agente della Riscossione in ordine alla notifica degli atti presupposti, anche, ed in particolare, delle determinazioni manifestate dal resistente Consorzio di Bonifica 9 Catania.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la intimazione di pagamento impugnata con riferimento ai carichi riguardanti il Consorzio di Bonifica 9
Catania, di cui alle cartelle di pagamento n. 29320180031476325000, n. 29320220017766231000, n.
29320220024532785000 e n. 29320220027045712000. Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo