Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la falsa dichiarazione resa dal paziente al medico del pronto soccorso circa l'origine causale delle lesioni lamentate e sottoposte all'esame dei sanitari. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che le dichiarazioni relative ad inesistenti incidenti stradali possano assumere rilievo in relazione al meno grave reato di cui all'art. 483 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2017, n. 37971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37971 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
3797 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/06/2017 - Presidente - Sent. n. sez. 887 STEFANO PALLA UMBERTO LUIGI SCOTTI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.20096/2017 PAOLO MICHELI LU PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LU nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2017 del TRIBUNALE LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.prof. VINCENZO MAIELLO del Foro di Nola, che ha replicato alle considerazioni del Procuratore generale, confidando nell'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/3-4/4/2017 il Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, ha respinto l'istanza di riesame proposta da LU RA avverso l'ordinanza 9-16/2/2017 del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione all'incolpazione provvisoria per i reati di cui agli artt. 110, 642 e 479 cod.pen., mossa con riferimento alla sistematica attività organizzata dall'indagato di falsificazione e precostituzione di elementi di prova e documentazione, relativi a inesistenti incidenti stradali, che avevano indotto le compagnie assicurative ad esborsi di denaro da lui incassati.
2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso i difensori di fiducia di LU RA, avv. Nicolas Balzano e avv.prof. Vincenzo Maiello, con il supporto di due motivi.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione ed erronea interpretazione degli artt.48,479 e 483 cod.pen. in riferimento alla qualificazione giuridica della condotta e alla ritenuta sussistenza del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. in relazione all'attribuzione della condizione soggettiva di testimoni a coloro che avevano reso dichiarazioni a carico. Si lamenta inoltre grave difetto di motivazione per l'omessa indicazione delle fonti di prova dichiarativa e travisamento della prova, quanto al riconoscimento del ruolo di istigatore nei reati addebitati. Per quanto riguardava il delitto di falso per induzione la contestazione atteneva alla falsa dichiarazione che le lesioni (ritenute reali) erano state provocate da sinistro stradale e quindi alla loro origine causale;
ciò comportava semmai la configurazione del reato di cui all'art.483, piuttosto che quello dell'art.479 cod.pen., poiché il sanitario aveva attestato solamente la refertazione delle lesioni, mentre la loro origine discendeva da una dichiarazione proveniente dal privato che il certificante si limitava a riportare;
diversamente opinando, si finirebbe con il negare qualsiasi operatività al reato di cui all'art.483 cod.pen. In ogni caso non vi era alcuna prova che le lesioni refertate nei vari incidenti stradali, certificati medici non fossero effettivamente derivate da poiché la falsità delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni non escludeva di per sé la genuinità dei sinistri, semplicemente sforniti di prova. Quanto alla pretesa istigazione dei falsi danneggiati a recarsi al Pronto Soccorso, ascritta al RA, la motivazione addotta dal Tribunale era sfornita di prova, poiché tale circostanza non poteva essere univocamente desunta dalla sola falsità delle dichiarazioni testimoniali di coloro che avevano affermato di aver assistito al sinistro. L'uso fatto dei verbali era successivo e non costituiva di per sé prova del concorso nella falsificazione. La false dichiarazioni testimoniali relative agli incidenti provenivano da soggetti concorrenti nel reato e chiamanti in correità e quindi abbisognavano di riscontri esterni di conferma, che invece facevano difetto.
2.2. Il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 292 e 274, comma 1, lett.c), cod. proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione. 2 In punto esigenze cautelari, probatorie e special-preventive, entrambe ravvisate dal Tribunale, il giudizio non era stato ancorato ai necessari presupposti di concretezza e attualità richiesti dalla legge. Quanto al pericolo di inquinamento delle prove, il Tribunale non aveva tenuto conto del tempo trascorso dall'avvio delle indagini, del clamore mediatico suscitato nel contesto sociale di riferimento, dell'avvenuta audizione a s.i.t. di tutti i soggetti coinvolti, dell'acquisizione delle prove documentali e dell'autosospensione dall'esercizio della professione forense dal 20/12/2016, con il conseguente mutamento del contesto in cui era maturato il tentativo dell'indagato di condizionare due soggetti coinvolti nelle indagini nel corso del 2016. Quanto alle esigenze di prevenzione speciale, il requisito dell'attualità accanto a quello della concretezza del pericolo di reiterazione, introdotto dalla legge n.47 del 2015, imponeva al Tribunale di attenersi ad un giudizio prognostico fondato anche sulla elevata probabilità del verificarsi di occasioni di condotta criminosa, in concreto disatteso nel provvedimento impugnato, improntato ad una valutazione astratta ed eticizzante. fon CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea interpretazione degli artt.48,479 e 483 cod.pen. in riferimento alla qualificazione giuridica della condotta e alla ritenuta sussistenza del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. in relazione all'attribuzione della condizione soggettiva di testimoni a coloro che avevano reso dichiarazioni a carico. Si lamenta inoltre grave difetto di motivazione per l'omessa indicazione delle fonti di prova dichiarativa e travisamento della prova quanto al riconoscimento del ruolo di istigatore in capo al RA nei reati addebitati.
1.1. Il motivo, afferente la gravità del complesso indiziario ex art.273 cod.proc.pen., è dedicato esclusivamente all'addebito di falsità ideologica da parte di pubblico ufficiale in atto pubblico per induzione, ex art.48 e 479 cod.pen. e non sfiora il concorrente addebito di frode assicurativa ex art.642 cod.pen. La predetta falsità ideologica, punita con la reclusione da 1 a 6 anni, in virtù del richiamo del trattamento sanzionatorio di cui all'art.476 cod.pen., costituisce il reato più grave, comunque nettamente più grave della falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ex art.483 cod.pen. ipotizzata dal ricorrente, punita con la reclusione fino a 2 anni. 3 Tuttavia la frode assicurativa di cui all'art.642 cod.pen., fra l'altro plurima e anzi seriale, è pur sempre punita con la reclusione da 1 a 5 anni e quindi con una pena tale da consentire l'applicazione di misure cautelari coercitive ex art.280 cod.proc.pen.
1.2. Sorgono quindi dubbi circa la sussistenza di un apprezzabile interesse del ricorrente ex art.568, comma 4, cod.proc.pen. alla proposizione di impugnazione sul punto della qualificazione giuridica del reato di falso, interesse per vero neppur dedotto e argomentato da parte del ricorrente Deve anche considerarsi, in questa prospettiva, che la durata massima della custodia cautelare ex art.303 cod. proc.pen. non è diversificata fra i reati con pena massima ricompresa fra i 5 ei 6 anni (quanto al possibile profilo di interesse considerato dalla pronuncia della Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256).
1.3. La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, ritiene, che il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui l'impugnazione sia limitata a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur CAN senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati. (Sez. 6, n. 39465 del 20/07/2016, Jarmouni, Rv. 268266).
1.4. La doglianza proposta dal ricorrente circa l'erronea configurazione del delitto di falso per induzione non è fondata e va disattesa. Il ricorrente puntualizza che la contestazione elevata al RA atteneva alla falsa dichiarazione formulata dalle presunte vittime circa il fatto che le lesioni da loro lamentate (e ritenute reali) erano state provocate da sinistro stradale e quindi alla loro origine causale. Nel provvedimento impugnato si dà conto, proprio nella parte di motivazione dedicata al rigetto della configurazione del meno grave reato di cui all'art.483 cod.pen., che le presunte vittime si erano recate al Pronto Soccorso ed erano state effettivamente visitate dai sanitari preposti. Come osserva il ricorrente, l'incolpazione, pur sempre provvisoria, a quanto emerge dagli atti, non reca alcuna traccia di contestazione circa l'artificiosa simulazione delle lesioni o dei sintomi soggettivi delle stesse e così di una induzione in inganno dei medici sulla sintomatologia accusata per indurli a diagnosticare fenomeni morbosi in realtà insussistenti;
a tale ipotesi si attaglia 4 in effetti perfettamente il richiamo dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità citato dal Tribunale di Napoli. L'addebito di falsità si riferisce inequivocabilmente alla causa delle lesioni sottoposte all'esame dei sanitari: i falsi danneggiati infatti avrebbero esposto fatti non corrispondenti a verità dichiarando falsamente di aver subito dette lesioni in seguito a sinistri stradali, in realtà mai verificati.
1.5. Il ricorrente distingue suggestivamente il caso concreto in trattazione dal precedente giurisprudenziale, evidenziando la particolarità della presente fattispecie, alla quale sarebbe più confacente la configurazione del meno grave reato di cui all'art. 483, piuttosto che quello di cui all'art.479 cod.pen., poiché il sanitario refertante si limita ad attestare la sussistenza e la gravità delle lesioni, mentre la loro origine (che attiene ad un fatto storico precedente al contatto paziente-sanitario) discende da una dichiarazione proveniente dal privato che il certificante si limita a riportare e al cui riguardo è appunto il privato ad assumersi la piena responsabilità. In sede di discussione orale, e diversamente dal tenore del ricorso, il difensore ha anche ipotizzato l'assoluta irrilevanza penale di tale condotta con riferimento allo stesso art.483 cod.pen., contestando che il referto ospedaliero sia destinato a provare la verità» dei sinistri stradali costituenti l'origine causale delle lesioni. Tra l'altro, osserva ancora il ricorrente, la riconduzione di tali condotte nell'ambito dell'art.479 cod.pen., attraverso la figura del reato indotto ex art.48 cod.pen., finirebbe con il negare qualsiasi operatività al reato di cui all'art.483 cod.pen. nella materia in esame.
1.6. Questa Corte si è espressa ripetutamente nel senso rammentato dai Giudici del riesame partenopeo, in fattispecie nelle quali veniva in considerazione la simulazione dei sintomi (normalmente soggettivi) da parte del paziente come strumento di inganno del medico. Giova premettere che alcune pronunce citate dal provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Amoroso e altri, Rv. 260208; Sez. 6, n. 12401 del 01/12/2010 dep. 2011, Rv. 249633, Langella e altri;
Sez. 5, n. 15773 del 24/01/2007, Marigliano e altri, Rv. 236550) non riguardano propriamente lo specifico tema trattato e affermano solamente che integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. 5 Nel senso che le false dichiarazioni del paziente configurano induzione in errore del sanitario che, ingannato, realizza il falso ideologico in atto pubblico, recentemente, Sez. 6, n. 896 del 01/07/2014 - dep. 2015, Panarello e altri, Rv. 262047, in tema di simulazione di disturbi di rilevanza psichiatrica. La pronuncia di questa Sezione citata dal Tribunale, secondo cui integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 cod. pen.), la condotta di colui che, presentandosi al punto di pronto soccorso di un ospedale, rende dichiarazioni non veritiere, idonee a trarre in inganno i sanitari, che, confidando nella verità di quanto loro esposto, redigono certificati medici falsi (Sez. 5, n. 32759 del 29/05/2014, D'Angelo, Rv. 261746) riguardava, a quanto risulta dalla motivazione, un'ipotesi in cui i falsi sinistrati, presentandosi al Pronto Soccorso, avevano lamentato patologie inesistenti e avevano posto in essere una condotta idonea a trarre in inganno i sanitari, i quali, confidando nella verità di ciò che veniva loro esposto, avevano stilato certificati medici ideologicamente falsi. Del tutto condivisibilmente, nella sentenza in questione è stato sostenuto che il medico del pronto soccorso, per espletare correttamente la sua attività, deve instaurare un dialogo collaborativo col paziente, per formulare una diagnosi obbiettiva e instaurare una terapia adeguata nell'interesse di quest'ultimo, non muovendo dal preconcetto di essere da lui gabbato;
è stato quindi affermato che la condotta dei pazienti mendaci è causa efficiente del falso ideologico posto in essere dai medici, di cui essi devono rispondere quali autori mediati (come in tutti i casi in cui l'errore sul fatto che costituisce il reato sia determinato dall'altrui inganno). Tale rapporto dialogico si iscrive nel paradigma della c.d. «alleanza terapeutica» con paziente (concetto considerato, seppur in altra prospettiva anche dalla giurisprudenza civile di questa Corte: Sez. 3, n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611428; Sez. 1, n. 21748 del 16/10/2007, Rv. 598962), fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica (di cui è menzione nell'attuale formula de! giuramento di PP deliberata dal comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri il 23 marzo 2007). Il medico quindi è tenuto, sino a prova contraria, a credere al paziente, anche laddove non sussistano evidenti riscontri oggettivi delle sue dichiarazioni e sensazioni, tenendo opportunamente conto di tali elementi nel formulare la diagnosi e tracciare il percorso terapeutico. Secondo la tesi proposta dal ricorrente, il discrimine fra i delitti di cui agli artt.479 e 48 cod.pen., da un lato, e 483 cod.pen., dall'altro, sta nel contenuto 6 delle false dichiarazioni rilasciate al sanitario dal paziente: se questi si limita a indicare una falsa origine causale delle lesioni il delitto configurabile sarebbe quello di cui all'art. 483 cod.pen.; se invece il paziente simula anche i sintomi, o comunque mente in proposito, e inganna il sanitario in ordine al processo morboso in atto, potrebbe essere correttamente configurato il falso ideologico in atto pubblico per induzione.
1.7. Il Collegio non condivide tale conclusione: la falsa dichiarazione circa l'origine causale delle lesioni lamentate dal paziente si iscrive a pieno titolo nel contributo informativo apportato dal paziente nel contesto del rapporto di alleanza terapeutica e assolve una fondamentale funzione per orientare il medico nelle sue valutazioni diagnostiche e terapeutiche, soprattutto quando, come nel caso di specie, la sintomatologia lamentata dal paziente sia prevalentemente o esclusivamente soggettiva. Il medico crede e deve credere, sino a prova contraria alle dichiarazioni del paziente e gli elementi informativi da questi - riversati possono avere un'efficacia determinante nelle valutazioni prettamente sanitarie. E' ben nota infatti la grande importanza in medicina dell'attività di anamnesi, intesa come la raccolta dalla voce diretta del paziente e/o dei suoi familiari, di tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni che possono aiutare il medico a indirizzarsi verso una diagnosi di una certa patologia. Tanto premesso, il Collegio ritiene che anche la falsa dichiarazione circa l'origine causale delle lesioni rappresentate al medico del pronto soccorso, in quanto attinente a fatti storici antecedenti, rilevante ai fini dell'accertamento delle lesioni alla determinazione della loro natura e tipologia e, conseguentemente, alla selezione delle cure appropriate, rientri nel dialogo collaborativo medico- paziente, assistito da presunzione di sincerità. Tant'è che il medico ben può ritenere attendibile una sintomatologia meramente o prevalentemente soggettiva, stilare una diagnosi e avviare un percorso terapeutico, proprio sulla base della ritenuta compatibilità dei sintomi rappresentati con l'origine eziologica che gli è stata riferita e la cui esatta dinamica può assumere specifico rilievo a tal fine (si pensi all'accertamento circa la torsione subita da un arto o da un'articolazione, o lo scuotimento del rachide cervicale, o il tempo trascorso dall'episodio...). L'induzione in errore del sanitario circa l'origine delle lesioni integra quindi anch'essa il falso ideologico per induzione commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, come ritenuto dal Tribunale napoletano.
1.8. Il ricorrente sostiene inoltre che non vi era alcuna prova che le lesioni refertate nei vari certificati medici non fossero effettivamente derivate da 7 incidenti stradali, poiché la falsità delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni non escluderebbe di per sé la genuinità dei sinistri, semplicemente sforniti di prova. Secondo il Collegio la serietà del compendio indiziario al proposito rappresentato ex art.273 cod. proc.pen. appare più che sufficiente, in presenza di sistematiche false dichiarazioni testimoniali circa il verificarsi del sinistro accompagnate dalla riscossione degli indennizzi assicurativi da parte dell'indagato, fra l'altro mediante assegni non trasferibili intestati ad altri beneficiari: tale specifico elemento sconfessa prepotentemente sul piano logico l'ipotesi alternativa prospettata, ossia quella del sinistro reale, falsamente supportato probatoriamente per sopperire all'assenza di prove genuine, perché in tale ipotesi il danneggiato reale avrebbe certamente aspirato a beneficiare dell'indennizzo, invece incassato con modalità anomale dall'avv. RA, secondo il tema di accusa, neppur contestato in questa sede.
1.9. Il ricorrente sostiene che la motivazione addotta per la pretesa istigazione dei falsi danneggiati a recarsi al pronto soccorso, ascritta al RA (pag. 9 del provvedimento impugnato), era sfornita di prova, poiché non poteva Con essere presunta dalla sola falsità delle dichiarazioni testimoniali di coloro che avevano affermato di aver assistito al sinistro, mentre l'uso dei verbali di pronto era successivo e non costituiva di per sé prova del concorso nellasoccorso falsificazione. Anche sul punto gli indizi sopra ricordati al § 1.8. appaiono più che sufficienti ai fini del requisito della gravità indiziaria in sede cautelare.
1.10. Secondo il ricorrente, le false dichiarazioni testimoniali relative agli incidenti provenivano da soggetti concorrenti nel reato e chiamanti in correità e quindi abbisognavano di riscontri esterni di conferma, che invece facevano difetto. Tuttavia risulta che in molti casi le false dichiarazioni testimoniali erano state vergate dal RA su fogli firmati in bianco per altra ragione dal preteso teste oppure realizzando firme apocrife di costoro e avvalendosi di fotocopie del documento di riconoscimento ottenuto ad altro titolo. E' evidente che gli apparenti sottoscrittori delle dichiarazioni realizzate per falso materiale della sottoscrizione o falso per alterazione del contenuto della dichiarazione pre-firmata per altra ragione non possono essere ritenuti soggetti concorrenti nel reato soggetti alla disciplina probatoria evocata. Per altro verso e per le ipotesi, comunque non determinanti, di testimoni corrotti non mancano comunque i riscontri oggettivi, rappresentati dalle dichiarazioni dei testi la cui firma è stata falsificata o utilizzata contra pacta o absque pactis e dalla sorte degli indennizzi riscossi dall'attuale indagato, del tutto indebitamente. 8 2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge con riferimento agli artt.292 e 274, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, in punto esigenze cautelari, probatorie e special- preventive, entrambe ravvisate dal Tribunale, il giudizio non sarebbe stato ancorato ai necessari presupposti di concretezza e attualità richiesti dalla legge.
2.1. Quanto al pericolo di inquinamento delle prove, secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva tenuto conto del tempo trascorso dall'avvio delle indagini, del clamore mediatico suscitato nel contesto sociale di riferimento, dell'avvenuta audizione a s.i.t. di tutti i soggetti coinvolti, dell'acquisizione delle prove documentali e dell'autosospensione dall'esercizio della professione forense dal 20/12/2016, con il conseguente mutamento del contesto in cui era maturato il tentativo dell'indagato di condizionare due soggetti coinvolti nelle indagini nel corso del 2016. La censura non è condivisibile. A pag.10 del provvedimento impugnato il Tribunale napoletano ricorda il duplice tentativo di indottrinamento e orientamento dei testimoni AN DR e NA LO, convocati in Procura, che era stato tentato dal RA per influenzarne le dichiarazioni e segnala che molti dei soggetti sentiti hanno continuato a sostenere di aver assistito effettivamente a sinistri a cui si riferivano le loro dichiarazioni, nonostante le molteplici anomalie rilevate. Il Tribunale ha anche osservato che la ridotta utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini preliminari imponeva la tutela cautelare della prova anche nella sua prospettiva dibattimentale. Tale considerazione è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato che ai fini dell'applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già individuate;
e ciò in ragione della spiccata valenza endo-processuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento, sicché il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero siano già concluse non rileva al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio. (Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010 - dep. 2011, Podlech Michaud, Rv. 249093; Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Catanzaro, Rv. 227228; Sez. 3, n. 4005 del 24/11/1997 - dep. 1998, Ibrahimi, Rv. 209348). Tra l'altro, spunto questo non specificamente censurato dal ricorrente, il provvedimento impugnato ha ricordato che il Giudice per le indagini preliminari ha escluso che le indagini fossero già in stato avanzato. 6 2.2. Il ricorrente sostiene inoltre, quanto alle esigenze di prevenzione speciale, che il requisito dell'attualità accanto a quello della concretezza, introdotto dalla legge n.47 del 2015, imponeva al Tribunale di attenersi ad un giudizio prognostico fondato anche sulla elevata probabilità del verificarsi di occasioni per la realizzazione delle condotte criminose e rimprovera al provvedimento impugnato di essersi attenuto ad una valutazione astratta ed eticizzante. La censura non è condivisibile. Il Tribunale ha evidenziato gli indici del pericolo di ricaduta nel reato, ritenuti di estrema intensità e tali da neutralizzare l'elemento della pregressa incensuratezza e da denotare spiccata inclinazione al crimine di settore e professionalità criminosa, e cioè: la serialità dei fatti;
il ruolo del RA di ideatore e organizzatore delle frodi assicurative e di istigatore dei falsi;
la spregiudicata strumentalizzazione della professione forense;
la capacità di far leva sul bisogno di denaro dei testimoni corrotti;
la capacità di incassare sul conto personale assegni intestati a terzi con l'aiuto compiacente di un funzionario bancario infedele. I fatti sono recenti e ancora posti in essere nell'arco di tutto 2016, addirittura quando RA era già a conoscenza delle indagini in corso e sono stati accompagnati dagli allarmanti tentativi di influenzare e orientare le deposizioni dei soggetti convocati dal Pubblico Ministero come testimoni. L'autosospensione dalla professione forense, peraltro seguita dal provvedimento di sospensione cautelare per la durata di mesi cinque adottato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli il 5/4/2017, non elimina certamente il requisito dell'attualità del pericolo di ricaduta criminosa. Innanzitutto-e in via dirimente - i reati della specie di quelli addebitati ben possono essere organizzati e commessi anche non possedendo la qualità di avvocato legalmente esercente. determinazioniIn secondo luogo, l'autosospensione dipende dalle discrezionali dell'interessato e la sospensione cautelare non supera il mese di settembre 2017. In tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie;
la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare 10 valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti -e non congetturali rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di - reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del «periculum libertatis»> nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione. (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere e altri, Rv. 269533). Non occorre però la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma solo la formulazione di una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare;
tali rischi non debbono essere necessariamente imminenti o immediati;
la predetta valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto deve quindi fondarsi sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare (desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità e valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sulla presenza di condizioni oggettive Cali ed «esterne» all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 - dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977;Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366). Nella fattispecie i Giudici del riesame non si sono sottratti a tale valutazione, soppesando la caratura criminosa dell'indagato, la sua mancanza di resipiscenza, la sua condotta successiva, la recente datazione dei fatti e la vasta rete di rapporti intrattenuti dal RA sul territorio con una rete di collaboratori utile al reclutamento di soggetti disponibili a partecipare ad attività fraudolente.
3. Il ricorso deve quindi essere respinto e il ricorrente condannato ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
11 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/6/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Luigi Scotti Stefano Palla Jens DEPOSITATA. CAMSTILLON addl 28 LUG 2017 IL FUNZIONARIO CLUBES Cop aujum 12