Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
Poiché al giudice, in virtù del disposto del terzo comma dell'art. 544 cod. proc. pen., è consentito indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza più lungo di quello ordinario, non eccedente il limite massimo ivi prescritto ma, all'interno di questo, discrezionalmente determinato, egli è libero anche di stabilirne le modalità di computo, fissando il momento finale ovvero indicandolo in giorni e stabilendone la decorrenza iniziale, sicché le regole generali dettate dall'art. 172 cod. proc. pen. rimangono applicabili solo in assenza di una sua diversa volontà espressa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva ritenuto tempestivamente depositata - e, di conseguenza, legittimamente omessi i relativi avvisi - la sentenza di primo grado, non calcolando però nel termine di quarantacinque giorni, indicato nel dispositivo, il giorno della pronuncia, il quale, viceversa, si sarebbe dovuto includere nel computo avendo il giudice testualmente specificato che il deposito era riservato <<nel termine di gg. 45 da oggi>>).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2000, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 11.1.2000
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
" Diana Laudati " N. 11
" Massimo Oddo " REGISTRO GENERALE
" Donato Danza " N. 38469/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN UN, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della corte di appello di Genova in data 9.6.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giuseppe Antonio Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Massimo Boggio del foro di Genova che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La corte di appello di Genova, con sentenza del 9.6.1999, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da NO TR avverso la sentenza del tribunale di Savona che ne aveva affermato la responsabilità in ordine ai reati di usura, tentativo di estorsione ed ingiuria, con le aggravanti contestate e l'unificazione ex art. 81 cpv c.p. L'inammissibilità veniva fondata sulla non specificità dei motivi in relazione al fatto che l'appello era stato proposto prima del depositato della sentenza completa della motivazione, mentre i motivi nuovi risultano comunque depositati dopo la scadenza del termine prescritto per l'appello principale e non potevano perciò essere valutati come impugnazione autonoma.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di due motivi.
Con il primo denuncia inosservanza delle disposizioni generali sulle impugnazioni, con particolare riferimento alla normativa in tema di forma, termini e ammissibili dell'atto di appello: la corte di merito avrebbe avuto nel dichiarare inammissibile l'appello per il solo fatto che era stato proposto prima del deposito dalla sentenza completa di motivazione, senza considerare che le censure formulate soddisfacevano l'esigenza della specificità dei motivi con riguardo alle sole statuizioni contenute nel dispositivo.
Con il secondo motivo denuncia inosservanza della impugnazione in relazione ai termini adottati per il deposito della sentenza:
contrariamente a quanto opinato dalla corte di appello il "dies a quo" del termine di gg. 45, che il tribunale si era riservato per il deposito della sentenza, sarebbe iniziato a decorrere dello stesso giorno della lettura del dispositivo (1.12.1993) e non da quello successivo, con la conseguenza che, essendo avvenuto il deposito della sentenza in data 15.1.1994, è quindi dopo la scadenza del detto termine, in mancanza dell'avviso di deposito la presentazione dei motivi nuovi equivaleva ad autonoma preposizione dell'appello con motivi senz'altro specifici concernenti le ragioni della decisione impugnata.
Si chiede pertanto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
La fondatezza del secondo motivo assorbe la valutazione delle censure contenute sul primo motivo del ricorso.
L'art. 544, cm 9, C.P.P., come è noto, dispone testualmente che, ove il giudice ritenga di non poter depositare la sentenza (completa della motivazione) nel termine previsto dal precedente comma, può indicare nel dispositivo un termine più lungo non eccedente, comunque, il limite massimo temporale ivi prescritto. Poiché la norma attribuisce al giudice un potere discrezionale nella fissazione di detto termine, è evidente che egli è libero di stabilire le modalità del computo, fissando il momento finale oppure un determinato numero di giorni con la decorrenza iniziale, anche in deroga alla previsione dell'art. 172, cm 4, C.P.P., nel senso che il giorno iniziale da includere nel computo può essere da lui stesso specificato. Se, infatti, nella ricorrenza della situazione ipotizzata dal cm 9 dell'art. 544 C.P.P. spetta al giudice determinare l'entità dello spazio temporale superiore la limite del termine legislativo, peraltro di natura ordinatoria, ciò significa che la concreta sua durata è un effetto esclusivo della volontà dello stesso giudice che, quindi, può regolare come crede l'inizio e la fine di esso, ovvero limitarsi ad indicare un numero di giorni senza precisare l'inizio della decorrenza o della scadenza, per cui, difettando una sua volontà contraria, non possono che trovare applicazione, ai fini del computo, la regola generali dettate dell'art. 172 C.P.P. D'altra parte, la violazione, da parte del giudice, dal termine che egli stesso ha stabilito per il deposito della sentenza, fa scattare la regola generale, fissata dal cm 2 dell'art. 548 C.P.P., in forza della quale dev'essere comunicato l'avviso del deposito della sentenza al P.M. ed alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. La "ratio" sottesa a tale norma è evidente in relazione di termini fissati dall'art. 585 C.P.P. per l'esercizio del menzionato diritto: il "dies a quo" dei termini di cui al comma 1 è collegato alla pubblicazione della sentenza (completa di motivazione) mediante lettura in udienza (art. 545) o, in mancanza di redazione della motivazione, alla scadenza dei termini rispettivamente fissati dalla legge o dal giudice per il deposito. Se questi termini non vengono rispettati, chi ha diritto di impugnare la sentenza non può evidentemente essere costretto al rispetto dell'indicato termine iniziale, il quale presuppone che egli attui per controllare la tempestività del deposito in modo da prendere nozione del provvedimento e da essere, quindi, in grado di proporre l'eventuale impugnazione con la specificazione dei motivi;
così come non può essere costretto l'imputato contumace ed il procuratore generale che non sono stati presenti alla pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 545 C.P.P. Ne discende, dunque, l'esigenza che in tali ipotesi il termine iniziale decorra dal giorno in cui, con la presente comunicazione, o notificazione, dell'avviso di deposito del provvedimento, le parti, legittimate all'impugnazione siano messe in condizioni di prenderne conoscenza.
Fatte queste premesse normative sulla questione in esame, agevole appare la soluzione.
Nell'ultima parte del dispositivo della sentenza del tribunale di Savona - la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla corte di appello di Genova per le ragioni riportate nello svolgimento del processo - si legge testualmente: "riserva il deposito della sentenza nel termine di gg. 45 da oggi". L'inciso "da oggi", nel suo inequivoco specificato letterale, non consente dubbi sulla volontà del tribunale di far decorrere il giorno iniziale da quello stesso in cui la sentenza, cioè il solo dispositivo, venne pronunciata all'udienza pubblica dell'1.12.1993, e non dal giorno successivo secondo la regola dell'art. 172 C.P.P., che si sarebbe dovuta applicare, se lo stesso tribunale si fosse invece limitato a fissare 45 giorni senza specificare "da oggi". Conseguentemente il termine utile per il deposito era venuto a scadenza il 14 gennaio 1994, e non il giorno successivo - 15 gennaio 1994 - in cui la sentenza venne effettivamente depositata. Erra pertanto la corte territoriale nell'affermare che nella specie era stato rispettato il termine fissato per il deposito, in quanto la "dizione usata dal tribunale è tale da far ritenere con certezza che la motivazione non dovesse essere depositata entro il 45^ giorno, bensì nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data della decisione, dato che funzionava come vero e proprio "dies a quo non compreso nel calcolo", proprio la dizione usata, avuto riguardo al senso lessicale dell'unico "da oggi", non può che indurre a ritenere come la volontà
esteriorizzata sia stata quella di far coincidere il giorno della decisione con il termine iniziale;
altrimenti il tribunale si sarebbe limitato ad indicare il termine di 45 giorni senza alcuna specificazione sullo inizio della sua decorrenza. Dal fatto che la sentenza sia stata depositata con un giorno di ritardo non può farsi l'illazione di un contratto tra volontà esteriorizzata e volontà effettiva del giudicante, nel senso che quest'ultima si fonderebbe sulla regola generale dell'art. 172 C.P.P.; che per i termini escluda il computo dal giorno iniziale, salvo che la lege disponga diversamente. E si è detto che avendo la norma demandato al giudice il potere di determinare il termine del deposito, non vi è ragione plausibile per escludere che egli possa comprendere anche il giorno iniziale proprio usando la dizione "da oggi" o altre parole equipollenti. Nè in tal caso è dato all'interprete cogliere un diverso significato o un'errore nell'esteriorizzare della volontà, non potendosi applicare al riguardo le regole civilistiche sull'errore nella manifestazione della volontà negoziale, in quanto l'ipotetico dubbio sulla reale portata di un provvedimento del giudice, secondo la regola del "favor rei" non può andare a detrimento di quest'ultimo; ed in materia di impugnazione, per il principio che tende a privilegiare la validità della impugnazione (di cui il cm 5 dell'art. 568 C.P.P. costituisce una fondamentale codificazione), la tesi della corte territoriale - a volere ipotizzare il dubbio di un uso pleonastico dall'inciso "da oggi" - dev'essere in ogni caso ritenuta priva di fondamento: non vale a renderla plausibile sul piano giuridico la successiva omissione dell'avviso di deposito correlata verosimilmente all'interpretazione che l'ufficio tenuto all'adempimento aveva inteso dare al termine fissato nella sentenza supponendone avvenuto il deposito non oltre la sua scadenza.
Ciò posto, consegue che la mancanza dell'avviso del deposito non ha fatto mai iniziare il decorso del termine utile per proporre impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Savona. Prescindendo, dunque, dalla questione dell'ammissibilità dell'appello proposto prima che la sentenza venisse depositata completa della motivazione - la giurisprudenza di questa Corte, giova puntualizzare "ad abundantiam", è essenzialmente orientata per l'inammissibilità - resta da vedere se il ricorrente con il deposito dei motivi nuovi ex art. 585, cm 4, C.P.P. ha sostanzialmente adempiuto ai requisiti prescritti dalla legge per la proposizione di un appello tempestivo avverso la sentenza del tribunale di Savona. La corte territoriale, partendo dal duplice presupposto dell'inammissibilità dell'originario appello formale e della tempestività del deposito della sentenza impugnata, ha affermato che l'effetto preclusivo si è esteso automaticamente ai motivi nuovi senza perciò esaminare se gli stessi potessero integrare sotto il profilo sostanziale gli estremi di un atto autonomo di impugnazione con riferimento all'"iter" argomentativo sviluppato dal giudice di primo grado a sostegno della pronuncia di condanna emessa in data 1.12.93nei confronti del TR per i reati ascrittigli. Orbene, in base al principio della conservazione degli atti, che trova fondamento nel nostro Ordinamento ed ha una portata generale - per cui è applicabile sia agli atti negoziali che processuali, ed alla cui stregua bisogna privilegiarne la funzione sostanziale con riguardo allo scopo raggiunto avente rilevanza giuridica, indipendentemente dal "nomen iuris" e da elementi formali estranei a tale funzione - "i motivi nuovi" presentati dai difensori dell'imputato, con rituale deposito in cancelleria, contengono una serie di censure specifiche in ordine al contenuto motivazionale della sentenza, oggetto di impugnazione, del quale gli stessi difensori mostrano di avere preso piena conoscenza a seguito del deposito in data 15.1.1944, anche senza averne ricevuto avviso. Gli stessi motivi sono correlati alla richiesta di riforma dell'impugnata sentenza e sorreggono anche la pretesa di carattere subordinato che il trattamento sanzionatorio venga modificato in termini più favorevoli all'imputato.
Non può pertanto negarsi che l'atto formalmente destinato ad insegnare i motivi nuovi consentiti dello art. 585, cm 4, C.P.P., rispetto all'impugnazione proposta, abbia in sè tutti i requisiti sostanziali dell'atto do appello e ne abbia raggiunto lo scopo, a prescindere dal precedente atto formale di impugnazione, poiché è stato depositato tempestivamente in cancelleria, non essendo stato comunicato alle parti legittimate il prescritto avviso di deposito avvenuto, per le ragioni sopra specificate, oltre la scadenza del termine fissato dal giudice a norma dell'art. 544, cm 9, C.P.P. In definitiva, la sentenza della corte di appello di Genova dev'essere annullata con rinvio ad altra sezione della stessa corte per il giudizio di secondo grado che può ritenersi ritualmente instaurato con il deposito dei motivi aggiunti aventi valore sostanziale di autonomo atto di appello proposto entro il termine di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2000