Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2000, n. 3966
CASS
Sentenza 10 gennaio 2000

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Poiché al giudice, in virtù del disposto del terzo comma dell'art. 544 cod. proc. pen., è consentito indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza più lungo di quello ordinario, non eccedente il limite massimo ivi prescritto ma, all'interno di questo, discrezionalmente determinato, egli è libero anche di stabilirne le modalità di computo, fissando il momento finale ovvero indicandolo in giorni e stabilendone la decorrenza iniziale, sicché le regole generali dettate dall'art. 172 cod. proc. pen. rimangono applicabili solo in assenza di una sua diversa volontà espressa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva ritenuto tempestivamente depositata - e, di conseguenza, legittimamente omessi i relativi avvisi - la sentenza di primo grado, non calcolando però nel termine di quarantacinque giorni, indicato nel dispositivo, il giorno della pronuncia, il quale, viceversa, si sarebbe dovuto includere nel computo avendo il giudice testualmente specificato che il deposito era riservato <<nel termine di gg. 45 da oggi>>).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2000, n. 3966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3966
    Data del deposito : 10 gennaio 2000

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