Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta di chi, simulando disturbi di rilevanza psichiatrica, induce il sanitario a redigere certificazione relativa ad una malattia inesistente per finalità non contenziose.
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2014, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 01/07/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 1146
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 47299/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA ET, nato a [...] il [...];
AM TO BI, nato a [...] il [...];
AL NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/02/2013 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. IACOVIELLO CE Mauro, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio con riferimento ai reati qualificati ex art. 323 c.p., e rigettarsi i ricorsi nel resto;
udite le conclusioni dei Difensori di AM TO BI, avv. TO Mazzone e avv. NZ Comi, che hanno chiesto accogliersi il ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di NA ET, avv. Carmelo Peluso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'ulteriore Difensore di NA ET, avv. Alfredo Gaito, che ha chiesto accogliersi il ricorso o, in subordine, dichiararsi l'estinzione dei reati per l'intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza del 14/02/2013 della Corte d'appello di Reggio Calabria, di parziale riforma della sentenza pronunciata dal locale Tribunale, in data 22/09/2012, nei confronti di NA ET, AM TO BI e AL NI.
1.1. Il procedimento è scaturito dalle denunce di due imprenditori, RD EP e GI CE, in base alle quali si era ipotizzato che due sottufficiali della IA di finanza, NA ET e AM TO BI, avessero indotto gli stessi ed altri imprenditori, nel corso di verifiche fiscali, a sostituire il proprio commercialista di fiducia designando, in sua vece, il coimputato AL NI. Questi, da parte sua, aveva poi trasferito una parte della clientela così acquisita ad una società, la OD s.r.l., controllata dalla moglie di NA ET, e della quale lo stesso NA ET era sostanzialmente il dominus, fino a rendere ancillare la stessa posizione di AL NI.
Dopo le denunce erano state effettuate intercettazioni telefoniche, che avevano confermato come fosse il citato NA ET ad interloquire con i clienti della OD, sebbene fosse ancora un militare della IA di finanza. Lo stretto rapporto tra NA ET e AL NI era stato confermato nel febbraio 2007, allorquando era iniziata una verifica fiscale presso lo studio del secondo, ed il primo si era subito attivato per ostacolare le indagini, tra l'altro adottando e facendo adottare ai coimputati cautele nell'uso dei telefoni. Quanto a AM TO BI, si trattava di un subordinato del NA ET, nell'attività di servizio come in quella parallela, anche se trattava direttamente con la clientela dei correi.
Le intercettazioni telefoniche avevano tra l'altro posto in luce che NA ET si dedicava alla sua assorbente attività di "commercialista" anche nel periodo in cui aveva chiesto ed ottenuto un congedo per ragioni di salute (infra).
In esito alle indagini era stata elevata un'imputazione associativa, ed erano poi stati identificati una serie di fatti, variamente qualificati come delitti di concussione o abuso di ufficio, sul presupposto che i finanzieri avessero prospettato benefici riflessi sulle verifiche in corso, o su verifiche future, per il caso che gli interessati concludessero contratti di assistenza professionale con AL NI o con la OD. Al solo NA ET erano poi stati contestati reati di falso e truffa in rapporto alla mendace prospettazione di condizioni patologiche allo scopo di giustificare le assenze dal servizio e di ottenere il riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio medesimo.
1.2. La celebrazione dei giudizi dibattimentali ha comportato una progressiva riduzione della materia del contendere, cui conviene accennare solo per sommi capi.
Il Tribunale ha ritenuto insussistente la contestata associazione per delinquere, e con la stessa formula ha assolto gli imputati da alcune fattispecie di tentata concussione e abuso di ufficio. Ha inoltre dichiarato prescritto un ulteriore delitto di tentata concussione. Infine, per diverse fattispecie in ordine alle quali è intervenuta condanna, l'originaria accusa di concussione è stata modificata con riguardo all'ipotesi dell'abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e, in un caso, dell'istigazione alla corruzione (art. 322, comma 4, in relazione all'art. 319 c.p.). La Corte territoriale, senza ridefinire le qualificazioni giuridiche, e prendendo atto della rinuncia alla prescrizione operata dall'imputato AM TO BI (rinuncia espressa dal diretto interessato all'udienza del 14/02/2013), ha dichiarato parzialmente estinti, riguardo ai soli coimputati, i delitti di abuso di ufficio (per la parte antecedente al 14/05/2004), ed estinto altresì il delitto di istigazione alla corruzione. Ha inoltre assolto tutti gli imputati, relativamente a tre casi di abuso di ufficio (oltreché alla tentata concussione già dichiarata estinta dal Tribunale), con formula di insussistenza del fatto.
Per il resto, e salvi naturalmente i provvedimenti concernenti la quantificazione delle pene principali e l'applicazione di quelle accessorie, è stata confermata la prima sentenza di condanna.
2. In esito dunque alle due fasi di merito del giudizio residua, a carico dei singoli ricorrenti, la contestazione di una parte soltanto delle originarie contestazioni, che conviene richiamare sinteticamente per ciascuno di essi.
2.1. Riguardo a NA ET la statuizione di condanna attiene ormai ai reati seguenti: - Capo E, abuso d'ufficio in danno di AG NZ ed altri, in date comprese tra il 14/5/2004 e il 24/02/2007; - Capo F: abuso d'ufficio in danno di TO DE, in date comprese tra il 14/5/2004 e il 24/02/2007; - Capo G: abuso d'ufficio in danno dei fratelli US ed altri, in date comprese tra il 2005 e il 24/02/2007; - Capo L: abuso di ufficio in danno di NT CE ed altri, commesso nel 2005; - Capo M:
abuso di ufficio in danno di PA MA e altri, commesso nel 2005; - Capo N: abuso d'ufficio in danno di BM Service, commesso tra l'1/1/2007 e il 24/02/2007; - Capo P: abuso d'ufficio in danno dell'Istituto Clinico De Blasi, commesso tra il 2005 e il 24/02/2007; - Capo Q: delitti di falso relativi a certificazioni di malattia inesistente (artt. 48 e 479 c.p., art. 61 c.p., n. 2), commessi il 3/01/2007 e il 18/01/2007; - Capo R: truffa in danno della pubblica amministrazione, mediante simulazione di malattia;
- Capo S: tentata truffa in danno della pubblica amministrazione, mediante simulazione di malattia finta malattia.
2.2. Per quanto attiene ad AM TO BI, le imputazioni residue sono le seguenti (si ricordi che AM TO BI ha rinunciato alla prescrizione): - Capo C: istigazione alla corruzione nei riguardi di GI CE, commesso il 17/06/2003; - Capo L:
abuso di ufficio in danno di NT CE ed altri, commesso nel 2005; - Capo M: abuso di ufficio in danno di PA MA e altri, commesso nel 2005; - Capo N: abuso d'ufficio in danno di BM Service, commesso tra l'l/l/2007 e il 24/02/2007.
2.3. Riguardo infine ad AL NI, le deliberazioni di condanna sono le seguenti: - Capo E: abuso d'ufficio in danno di AG NZ ed altri, in date comprese tra il 14/5/2004 e il 24/02/2007; - Capo F: abuso d'ufficio in danno di TO DE, in date comprese tra il 14/5/2004 e il 24/02/2007; - Capo G: abuso d'ufficio in danno dei fratelli US ed altri, in date comprese tra il 2005 e il 24/02/2007.
3. Si tratta ora di esporre, in rapida sintesi, le motivazioni proposte nella sentenza impugnata quanto alle questioni ancora controverse.
3.1. Alla responsabilità (ormai) del solo AM TO BI per il delitto sub C la Corte territoriale ha dedicato moltissimo spazio, descrivendo in dettaglio i rilievi del Tribunale (pp. 5-7), le doglianze degli appellanti (pp. 10-12) e infine le proprie considerazioni (pp. 13-18).
L'imputazione si basa sulla testimonianza del gestore del circolo velico di Reggio Calabria, GI CE, il cui ristorante era stato assoggettato a verifica da AM TO BI e NA ET, con il riscontro dell'omesso versamento IVA di una piccola somma. I finanzieri avevano detto al teste che con 25.000 Euro avrebbero sistemato tutto. Il teste si era riservato di accettare o non, ma poi non aveva dato seguito alla proposta, con la conseguenza che l'irregolarità era stata formalmente rilevata. Sempre secondo il teste, l'effettiva portata del pregiudizio temuto si riferiva alle allusioni dei militari sui criteri che sarebbero stati seguiti nelle future verifiche (quella chiusa riguardava un solo trimestre di gestione). La cosa non aveva avuto seguito ma dopo più di due anni, sentito che altro imprenditore aveva denunciato gli odierni imputati, GI CE si era deciso a segnalare l'accaduto.
La Corte territoriale ha esposto in dettaglio le obiezioni difensive in punto di credibilità del teste d'accusa: carattere tardivo della denuncia, sproporzione tra la tangente asseritamente richiesta e la piccola ammenda connessa all'irregolarità riscontrata, rancore dichiaratamente portato verso gli imputati, contrasto fra il GI CE ed il suo commercialista, DA ER, che ha negato d'avere mai ricevuto confidenze sulla proposta corruttiva dei finanzieri. Di seguito, la stessa Corte ha illustrato le ragioni del proprio convincimento, quantificando i rischi che GI CE aveva corso rifiutando la proposta corruttiva, valorizzando la spontanea ammissione delle ragioni di risentimento da parte del teste, spiegando le negazioni di DA ER con il timore da parte di questi di conseguenze disciplinari (anche per il fratello, colonnello della IA di Finanza, forse in qualche modo informato dei fatti).
3.2. Trattando dell'appello di NA ET, la Corte territoriale ha offerto una diffusa spiegazione delle ragioni per le quali ritiene integrato, relativamente ai delitti di abuso d'ufficio, il requisito della c.d. "doppia ingiustizia".
Riguardo alla violazione di legge, i finanzieri avrebbero violato il D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 13 e 60 che impone l'esclusività del rapporto di impiego ed il divieto di attività contrastanti, nonché il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 che regola casi e modi di eventuali autorizzazioni in deroga.
Quanto alla connotazione di ingiustizia del profitto, in rapporto alle allegazioni difensive circa la corrispondenza tra versamenti dei clienti e prestazioni professionali effettive da parte dell'imputato, si è rimarcato che: NA ET esercitava abusivamente la professione di commercialista, e quindi riscuoteva proventi per il pagamento dei quali non avrebbe potuto proporre azione, in base ad un contratto radicalmente nullo;
egli inoltre, compiendo attività professionali, violava i propri doveri di militare della IA di finanza;
egli avrebbe comunque sfruttato la sua carica pubblica per conseguire contratti professionali, anche con intermediari, in violazione degli artt. 41 e 43 del Codice deontologico dei dottori commercialisti;
infine, sarebbe stato comunque procurato un danno ingiusto ai professionisti che avevano in precedenza intrattenuto rapporti coi clienti acquisiti da AL NI e poi da OD.
3.3. Per la posizione di AL NI la Corte ha rilevato come lo stesso agisse d'intesa con i computati, concorrendo dunque nei reati di abuso, e traendo dalla conseguente attività professionale profitti ingiusti, sia perché condivisi con persone che esercitavano di fatto ed abusivamente la professione, sia per la personale violazione del codice deontologico dei commercialisti. Quanto a AM TO BI, si è negata la rilevanza del fatto che non risultano accertati suoi personali vantaggi patrimoniali in dipendenza della condotta tenuta, e neppure suoi diretti rapporti con AL NI, anche considerando che la legge non richiede che il soggetto favorito dalla condotta abusiva del pubblico ufficiale sia a conoscenza dell'attività di questi (ciò che rileverebbe quand'anche AL NI avesse ignorato ciò che andavano facendo i coimputati).
Infine una questione rilevante per tutti gli imputati: il fatto che l'art. 25 disp. att. c.p.p. qualifichi come illecito disciplinare la prestazione di consigli sulla scelta del difensore ad opera di appartenenti alla polizia giudiziaria non esclude che la stessa condotta, nel concorso degli ulteriori requisiti, assuma anche rilievo penalistico ex art. 323 c.p.. 3.4. La sentenza impugnata analizza partitamente i singoli episodi di abuso di ufficio (pp. 26-42), ma affronta poi in modo unitario il tema della pretesa prescrizione dei reati, essendo in molti casi trascorso il termine di sette anni e sei mesi, ancorché integrato dai periodi di sospensione della decorrenza, quantificati complessivamente in un anno e tre mesi (p. 45).
La Corte ha rilevato come manchi, nei casi di specie, la prova della stipulazione di un contratto a tempo determinato o indeterminato per una generalità di prestazioni professionali, le quali venivano invece di volta in volta richieste dai clienti, come usa nel settore. L'utilità economica della condotta abusiva dipendeva dunque, sempre secondo la Corte, dall'attribuzione delle singole incombenze e dal pagamento delle relative prestazioni. Di conseguenza, i finanzieri abusavano del proprio ufficio ogni volta che compivano un atto di esercizio abusivo della professione di commercialista e ne ricavavano l'ingiusto profitto cui si riferisce la norma incriminatrice. Non si tratterebbe di prospettare per l'abuso di ufficio la natura di reato permanente, ma di rilevare la reiterazione di plurime condotte delittuose. Di qui la collocazione della decorrenza del termine prescrizionale alla data in cui NA ET aveva cessato di appartenere alla IA di Finanza, con la conseguenza d'una sopravvenuta estinzione delle sole condotte tenute oltre il limite degli otto anni e nove mesi dalla pronuncia della sentenza impugnata.
3.5. Riguardano la posizione del solo NA ET le contestazioni di falso e truffa di cui ai capi Q, R ed S della rubrica.
È accaduto in sostanza che, ai primi del gennaio 2007, l'imputato si fosse assentato dal servizio producendo documentazione di malattia. Inoltre, il 31 gennaio, aveva presentato domanda di accertamenti medico-legali, finalizzata ad ottenere il congedo ed un trattamento pensionistico privilegiato attraverso il riconoscimento della dipendenza dal servizio dell'infermità denunciata. In quel periodo, per altro, la sua attività era monitorata attraverso intercettazioni telefoniche e pedinamenti, che documentano come egli svolgesse a tempo pieno, ed in piena efficienza, il suo secondo lavoro di "commercialista".
Nel complesso NA ET aveva acquisito e prodotto tre documenti medici, che attestavano una sindrome ansioso depressiva:
del medico di famiglia, in data 3/1/2007; di uno specialista psichiatra del Servizio sanitario, in data 18/1/2007; del competente servizio dell'Ospedale militare di Messina, alcuni giorni dopo (che accordava 120 giorni di convalescenza). Solo per i due primi certificati è stata contestata la falsità per induzione. Da ultimo, la Corte territoriale ha interamente riprodotto la trascrizione di comunicazioni telefoniche in cui NA ET discuteva della propria "malattia", che concorrerebbero a dimostrare l'insussistenza della medesima.
La Corte ha di molto valorizzato tali comunicazioni, che varrebbero a smentire - unitamente alle piene giornate "lavorative" dell'interessato - la pur convergente certificazione di vari medici, ai quali non è stata mossa alcuna contestazione, e che dunque avrebbero certificato in buona fede la patologia denunciata. Si è notato, qui, che gli ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa sarebbero stati inutili, perché la buona salute mentale del NA ET sarebbe evidente, almeno al tempo in cui produceva i certificati alla sua Amministrazione (p. 54). Non sussisterebbe infine, quanto al tentativo di truffa contestato sub S, la desistenza ex art. 56 c.p., comma 3, prospettata dalla Difesa in ragione del fatto che, il 24/02/2007, chiedendo il congedo volontario e revocando la domanda di accertamenti medico-legali, NA ET avrebbe comunque rinunciato al disegno attribuitogli. La Corte territoriale, ricordando che il 13 febbraio precedente lo studio AL NI era stato sottoposto a verifica fiscale, e che la cosa aveva molto preoccupato gli imputati, ha escluso che l'indicata rinuncia possa essere considerata "volontaria" ai sensi della norma citata.
4. Ricorre contro la sentenza della Corte calabrese, in primo luogo, il Difensore di NA ET, prospettando diversi motivi a sostegno della impugnazione.
4.1. Si deducono anzitutto vizi di motivazione e violazioni della legge penale sostanziale e processuale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione ai delitti di abuso di ufficio contestati al ricorrente (tranne quello suo e), ed agli artt. 521 e 522 c.p.p.. Il ricorso tende essenzialmente a contestare, in questa parte, gli assunti della Corte territoriale a proposito del requisito della "doppia ingiustizia", ed in particolare della "ingiustizia" del profitto o del danno derivanti dalle condotte attribuite al NA ET. Le osservazioni fondate sulla connotazione abusiva degli atti di esercizio della professione che il ricorrente avrebbe posto in essere nei confronti dei clienti "acquisiti" sarebbero erronee, perché tali clienti interloquivano con AL NI o con la OD, e non con lo stesso ricorrente, che dunque non avrebbe abusivamente esercitato la professione di commercialista. D'altra parte non potrebbe definirsi ingiusto il compenso connesso a prestazioni di un professionista non abilitato, che non può essere oggetto di una pretesa azionabile (art. 2231 c.c.) ma, una volta versato, non è ripetibile, per la sua riferibilità ad una obbligazione naturale.
Il riferimento dei Giudici di merito alla rilevanza disciplinare di prestazioni professionali rese da un appartenente alla IA di finanza sarebbe erroneo perché l'asserito disvalore deontologico non inciderebbe ex se sulla validità del relativo contratto. Infine, il pregiudizio derivato ai commercialisti che servivano i vari imprenditori prima che subentrassero gli imputati sarebbe il portato di libere scelte contrattuali e, comunque, non avrebbe potuto essere valutato come "altrui danno", nella carenza assoluta di contestazioni al proposito: il relativo riferimento sarebbe quindi attuato in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Infine, la Corte territoriale avrebbe omesso ogni risposta alla censura di contraddittorietà mossa riguardo alla decisione del Tribunale, che aveva escluso il rilievo penale della condotta per i casi di "libera determinazione" dell'imprenditore nel cambio dello studio professionale, e però aveva deliberato nel senso della condanna in casi nei quali vi erano stati, appunto, solo dei "consigli" di terzi.
4.2. Il Difensore del ricorrente ha inteso contestare vizi di motivazione e violazioni di legge - ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), - in rapporto ai singoli capi d'accusa per fatto di abuso d'ufficio, a cominciare da quello contestato sub E, concernente il rapporto con AG NZ.
La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna di NA ET sul fatto che nel 2007 effettuava prestazioni per AG NZ, senza tener conto che questi era cliente dello studio AL NI dal 2001, e che era stato lo stesso AL NI ad indirizzarlo poi verso la OD. Dunque nessun ruolo del ricorrente nella acquisizione del cliente.
Rispetto ai fatti di abuso contestati ai capi F, G, L, M, N e P - analiticamente esaminati - il Difensore valorizza in sostanza le deposizioni rese dai vari imprenditori, che avevano presentato il cambio di professionista come frutto di libera scelta, talvolta connesso a contrasti o ragioni di insoddisfazione riguardo ai commercialisti sostituiti, ed avevano comunque instaurato il rapporto con AL NI o con OD, talvolta anni ed anni prima dei fatti. La Corte territoriale si sarebbe limitata a giudicare inattendibili le deposizioni, e ne avrebbe trascurato parti essenziali, come nel caso contestato sub L, relativo ad un imprenditore che non aveva mai subito verifiche fiscali, ed aveva semplicemente accolto un consiglio di AM TO BI. Inoltre, sarebbe stato assegnato rilievo a meri consigli, dei coimputati o addirittura di terzi, mai comunque provenienti dal NA ET.
4.3. Il ricorrente deduce ancora vizi di motivazione e violazioni della legge penale sostanziale - ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 157, 158, 159 e 323 c.p.. In sintesi, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'intervenuta estinzione dei delitti di abuso di ufficio, collocando la decorrenza del termine prescrizionale alla data dell'ultima percezione di un compenso professionale da parte dell'imputato, fino al momento in cui questi aveva lasciato la IA di Finanza. Ciascun reato, invece, dovrebbe considerarsi consumato nel momento in cui veniva stipulato il contratto per prestazioni professionali con l'imprenditore interessato, in nulla rilevando i successivi sviluppi del rapporto, per altro perfettamente leciti. L'abuso d'ufficio, infatti, dovrebbe considerarsi reato di evento, ne' permanente ne' abituale.
Nel caso di contestazioni che indicano solo l'anno di acquisizione dovrebbe considerarsi la data più risalente (cioè il 1^ gennaio). Per NA ET, d'altra parte, sarebbe stata indebitamente sommata al termine prescrizionale la durata dei periodi di sospensione connessi a richieste di rinvio dei coimputati, richieste cui la Difesa del ricorrente non si era mai associata.
4.4. Relativamente ai reati connessi all'attestazione di false patologie psichiche (capi P, Q ed R della rubrica), il ricorso prospetta violazioni di legge e vizi di motivazione a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e).
Si assume che la patologia denunciata sussisteva effettivamente, rimarcando elementi di contraddizione del quadro accusatorio, a cominciare dal fatto che i certificati asseritamente falsi erano stati confermati da una terza attestazione, proveniente dall'Ospedale militare di Messina, non configurata come mendace e non tenuta in alcun conto dai Giudici di merito. Non potrebbe esistere falso per induzione quando il pubblico ufficiale è chiamato ad esprimere valutazioni servendosi di proprie competenze specialistiche. Le diagnosi, d'altra parte, sarebbero state contraddette in base al contenuto di due conversazioni telefoniche, che la Corte territoriale avrebbe completamente travisato: non si trattava di accordi per una falsa certificazione, ma di istruzioni affinché i medici specialisti compilassero un certificato secondo le necessità
dell'Amministrazione di appartenenza del NA ET. Si aggiunge che una patologia analoga era stata già certificata in precedenza da tale dott. TR, la cui deposizione era stata richiesta dalla Difesa e la cui ammissione era stata revocata dal Tribunale in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 495 c.p.p., comma 4: un vizio denunciato alla Corte d'appello con specifico motivo, del tutto ignorato, dal che conseguirebbe una ulteriore causa di nullità della sentenza impugnata. Non essendo falsa la patologia, non sarebbe stata commessa o progettata alcuna truffa. In ogni caso, quanto al delitto tentato di cui al capo s), vi sarebbe stata desistenza volontaria, non venendo meno la spontaneità dell'atto per il solo fatto che NA ET potesse preoccuparsi per le indagini appena avviate nei suoi confronti.
4.5. Da ultimo, si lamenta vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al riconoscimento di attenuanti generiche. La sanzione sarebbe stata fissata quasi nel massimo, per il reato base, in sostanziale assenza di giustificazione, e sebbene l'appellante avesse svolto specifica doglianza riguardo all'analoga scelta del Giudice di prime cure.
4.6. In data 24/03/2014 un secondo Difensore del NA ET ha depositato "motivi nuovi" che, in realtà, riprendono e motivano ulteriormente censure già tutte prospettate con l'originario atto di impugnazione.
Si ribadisce anzitutto, quanto all'asserita prescrizione dei reati di abuso d'ufficio, che il momento consumativo si identifica con la stipulazione del contratto per prestazioni professionali. Viene evocata, in proposito, giurisprudenza sull'art. 323 c.p. ed anche riguardo alla truffa consistente nell'indebita acquisizione di un rapporto di lavoro con lo Stato, che si consuma con la costituzione del rapporto medesimo, senza che rilevino le successive percezioni di stipendi e pensioni (il riferimento concerne la sentenza delle Sezioni unite n. 1 del 1999, ric. Cellammare). Una citazione di giurisprudenza è operata anche con riguardo alla simulazione di malattia mentale, al fine di escludere che possa considerarsi falso per induzione il responso del perito che non abbia colto detta simulazione (il riferimento concerne Sez. 1^, Sentenza n. 6826 del 31/01/2012, rv. 252431). Infine, è lungamente argomentata la censura concernente l'omessa escussione del teste TR, quale vizio essenziale della motivazione in ordine alla denunciata violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 4, ma anche con riguardo alla rilevanza della deposizione, che avrebbe confermato l'insorgenza di problemi di rilevanza psichiatrica quando ancora NA ET non aveva alcun interesse a lasciare la IA di finanza, compromettendo ulteriormente la tenuta della tesi accusatoria.
5. Nell'interesse di AM TO BI il Difensore, evocando in via preliminare vizi di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), censura una serie di punti e capi della sentenza impugnata.
5.1. La Corte territoriale avrebbe errato nel considerare rilevante ex artt. 322 e 319 c.p. una richiesta non formulata in rapporto ad atti determinati dell'ufficio dei richiedenti, e senza preoccuparsi del requisito dell'idoneità, da escludere nella specie dato che la verifica si era già chiusa con il riscontro di irregolarità solo formali.
5.2. La stessa Corte avrebbe violato tutte le regole di valutazione della testimonianza della persona offesa, omettendo di replicare ai rilievi difensivi che documentavano l'inattendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante GI CE (ritardo di tre anni nella denuncia, sporta ad un ufficio non competente;
rancore dichiaratamente portato nei confronti dell'accusato; precedenti per calunnia ed altri reati in capo al testimone;
incompatibilità assoluta delle dichiarazioni di questi con l'assunto del suo ex consulente, dott. DA ER, privo di interessi personali nella vicenda).
5.3. In relazione ai delitti di abuso di ufficio (capi L, M ed N della rubrica), il difensore del AM TO BI rileva che, nella stessa ricostruzione assunta dai Giudici del merito, non era stato il ricorrente ad avvicinare gli imprenditori per suggerire il nome del nuovo consulente, ma erano stati costoro a chiedergli un consiglio, che comunque era stato reso fuori dal servizio, visto che, presso le aziende interessate, non era stata effettuata alcuna verifica fiscale, o comunque non una verifica cui partecipasse il citato AM TO BI.
Anche sull'ingiusto vantaggio la sentenza impugnata, che riconosce come l'imputato non avesse ricavato alcunché dai consigli prestati, sarebbe motivata in modo deficitario, oltreché contraddittorio, non preoccupandosi neppure di stabilire se la OD avesse effettuato e fatturato delle prestazioni.
5.4. Anche nell'interesse del AM TO BI, il 12/06/2014, sono stati presentati, da diverso Difensore, "motivi nuovi" che riprendono e specificano spunti già presenti nella impugnazione originaria.
Quanto al delitto di cui all'art. 322 c.p., dovrebbe considerarsi che la riforma dell'art. 319, attuata con L. n. 190 del 2012, avrebbe modificato il quadro in base al quale si era formata la nota giurisprudenza sulla "vendita della funzione", collegando indefettibilmente il reato di corruzione propria ad uno specifico comportamento contrario ai doveri d'ufficio, che nella specie non sarebbe stato individuato.
Per i delitti di abuso d'ufficio si ribadisce, con ampio corredo di citazioni giurisprudenziali, che la norma non punisce un abuso della funzione, ma la violazione di legge nello svolgimento delle funzioni o del servizio, violazione che d'altra parte non è stata neppure menzionata nelle imputazioni, salvo un riferimento aspecifico in una sola tra esse.
Anche sull'ingiusto vantaggio - e sul dolo corrispondente - la sentenza impugnata sarebbe del tutto silente, in generale ed a maggior ragione per il AM TO BI, per il quale neppure viene documentata una comunanza di interessi con i coimputati, che possa giustificare un concorso a norma dell'art. 110 c.p.. 6. Nell'interesse di AL NI vengono dedotti vizi di motivazione e violazioni di legge, a norma dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. b) ed e).
6.1. La violazione di legge atterrebbe in primo luogo agli artt. 125 e 192 c.p.p. ed agli artt. 81, 110 e 323 c.p.. Dopo lunghe e diffuse considerazioni sulle regole di apprezzamento del quadro indiziario, sugli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, e sulle condizioni per il concorso dell'extraneus nel reato proprio del pubblico ufficiale, il ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe apprezzato solo alcune delle risultanze, valutandole oltretutto secondo criteri contraddittori. A tale ultimo proposito, il Difensore rimarca come l'imputato sia stato assolto per alcune fattispecie nelle quali l'imprenditore di turno aveva testimoniato d'avere officiato AL NI in virtù di un rapporto antecedente ai fatti, o su consiglio di terzi (capi H ed I della rubrica). Sennonché la situazione sarebbe identica quanto ai reati per i quali è intervenuta condanna, sulla base delle dichiarazioni rispettivamente rese dai testi AG NZ, DE e US.
Per altro verso, al fianco di rilievi sulla irrilevanza (o, quanto al AG NZ, sulla inesistenza) dei comportamenti tenuti da NA ET durante le verifiche, il ricorrente evidenzia la carenza di motivazione circa la pretesa collusione tra il finanziere e l'AL NI, sebbene la questione fosse stata posta con i motivi di appello. Rilievi analoghi quanto alla ingiustizia del profitto, che dovrebbe connotarsi come tale indipendentemente dal comportamento illegittimo tenuto dal pubblico ufficiale, e che per l'imputato de quo sarebbe consistito, invece, nell'ordinaria retribuzione per servizi effettivamente prestati.
6.2. Si deducono violazione di legge e vizi di motivazione, ancora, in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p. ed agli artt. 157, 158 e 323 c.p.p., per avere omesso la Corte territoriale di dichiarare la prescrizione dei delitti di abuso d'ufficio.
Quest'ultimo sarebbe un reato di evento, a carattere istantaneo, in cui il momento consumativo sarebbe dato dalla produzione dell'ingiusto vantaggio o danno per altri. Nel caso di specie, i contratti di consulenza professionale sarebbero stati stipulati nel 2002, e resterebbero irrilevanti i successivi pagamenti delle relative prestazioni professionali. Dunque sarebbe ampiamente decorso il termine prescrizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi difensivi sono in parte fondati, e d'altro canto il lungo tempo trascorso dai fatti ha implementato il numero dei reati, già apprezzabile in fase di appello, per i quali il termine prescrizionale è maturato prima che, sui fatti medesimi, si formasse anche solo un "giudicato sostanziale". Dunque la sentenza impugnata dovrà, per una porzione molto significativa, essere soggetta ad annullamento: evento che avrebbe avuto proporzioni anche più ampie se il ricorrente AM TO BI non avesse a suo tempo rinunciato a valersi dell'effetto estintivo della prescrizione. La progressione dei provvedimenti di proscioglimento e la diversificazione delle posizioni processuali hanno reso frammentaria la materia processuale. Stima la Corte che il criterio più economico per la valutazione dei ricorsi consista nell'esame di ciascuna delle imputazioni che, nel complesso, sono state oggetto dei rilievi difensivi, misurando volta per volta l'effettivo fondamento delle censure. Nella parte finale saranno invece trattate le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio dei singoli.
2. In primo luogo va considerato l'episodio concernente l'imprenditore GI CE, già sopra descritto con relativo dettaglio (p.
3.1. del Ritenuto in fatto), che aveva dato luogo in origine ad una accusa di concussione, poi riqualificata in termini di istigazione alla corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio (art. 322 c.p., comma 4). Si è già detto come, per la posizione NA ET, sia intervenuta con la sentenza impugnata dichiarazione di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. Quanto a AM TO BI, la rinuncia poco sopra ricordata ha escluso l'effetto estintivo, ed è intervenuta conferma della sentenza di condanna.
Non vi sono, per l'accusa in questione, censure proposte nell'interesse del NA ET. Occorre dunque esaminare i soli rilievi relativi alla posizione del AM TO BI (supra, p. 5.1., 5.2., 5.4. del Ritenuto).
Le doglianze concernenti la valutazione di attendibilità della deposizione di GI CE tendono in sostanza, sia pure attraverso riferimenti formali alla violazione di legge od al vizio di motivazione, ad ottenere un ribaltamento del giudizio di merito espresso dai Giudici territoriali, inammissibile nella presente sede di legittimità. Si tratta, per altro verso, di censure fondate su di una rappresentazione erronea o parziale dei dati di fatto e delle proposizioni in diritto che sottendono alla doppia affermazione di responsabilità in danno del AM TO BI.
Dato che i motivi di appello avevano anticipato in modo quasi pedissequo le ragioni dell'odierno ricorso, la Corte calabrese ha espressamente trattato il tema della credibilità del testimone (anche visto che l'uomo aveva manifestato con franchezza il proprio perdurante risentimento verso gli interlocutori). Dunque i fattori pertinenti, come quello del tempo trascorso tra i fatti e la denuncia, o quello del contrasto con il commercialista DA ER, sono stati esaminati e valutati, con un ragionamento piano e privo di contraddizioni. È stato anche notato, evocando lo sfondo costituito dalla giurisprudenza sui criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa, come GI CE non abbia avanzato pretese risarcitorie nei confronti degli imputati. Si accennava, poi, a censure costruite su un'accezione dei fatti completamente difforme da quella accolta in sentenza (p.
5.1. e 5.4. del Ritenuto). La Corte territoriale non ha affatto valorizzato una sorta di "vendita della funzione", o una richiesta di indebito pagamento per un atto d'ufficio non indicato, e neppure ha collegato la pressione concussiva (poi degradata a proposta corruttiva) all'accertamento relativo ad un trimestre di attività del circolo velico. La prospettiva che AM TO BI e NA ET avevano evocato per il GI CE muoveva in effetti dalle irregolarità riscontrate per un trimestre, ma si estendeva a comprendere le conseguenze dell'applicazione del medesimo metodo su base annuale, che sarebbero state ancor più dannose per l'interessato, e rendevano per lui "logica" ed appetibile la proposta dei pubblici ufficiali.
Non si comprende poi bene in che senso detta proposta avrebbe potuto considerarsi irrilevante per difetto di offensività. L'accertamento su base trimestrale era stato affidato proprio alla coppia di finanzieri, e certo la verifica di più ampia portata non avrebbe esulato in astratto dai loro compiti, così da rendere del tutto inefficace la "minaccia-promessa" di orientarla in un senso o nell'altro a seconda della disponibilità a pagare dell'interlocutore. Non è vero neppure, sempre sul piano dell'idoneità, che lo stesso accertamento sul trimestre si fosse già chiuso nel momento in cui AM TO BI aveva chiesto la somma di 25.000,00 Euro (p. 13 della sentenza).
Il ricorso del citato AM TO BI, quanto alla condanna per il reato sub C, deve insomma essere rigettato.
3. Per alcuni dei capi ulteriori della rubrica, concernenti reati d'abuso di ufficio, è opportuna una preliminare valutazione della tesi in base alla quale si è respinto, ad opera dei Giudici di appello, l'assunto difensivo dell'intervenuta prescrizione (capi E, F e G, concernenti fatti ascritti a NA ET ed AL NI;
capi L, M ed N, relativi a fatti contestati a NA ET e AM TO BI;
capo P, contestato al solo NA ET).
3.1. Il profilo essenziale delle condotte illecite, cristallizzato nelle imputazioni, è già stato descritto in precedenza (p.
1.1. del Ritenuto). Gli imputati avrebbero approfittato delle occasioni di incontro nate da compiti del loro ufficio allo scopo di dirottare clientela verso lo studio AL NI e verso la OD, con ciò violando una serie di disposizioni sulle attività extraprofessionali dei pubblici dipendenti ed in sostanza approdando, soprattutto per quanto concerne NA ET, ad una condotta di esercizio abusivo dell'attività di commercialista. La struttura della contestazione tende a sovrapporre, come si vede, la condotta abusiva (dell'ufficio) ed i comportamenti che ne avevano costituito il frutto ed il seguito, cioè i servizi prestati alla "clientela acquisita" e la riscossione dei relativi compensi, fatti tutti commessi in violazione delle norme sullo status dei pubblici dipendenti e degli appartenenti, in particolare, alla IA di finanza.
La contaminazione dei piani è resa palese dalla stessa datazione dei fatti contestati, operata "a partire" dall'epoca dei singoli accordi sui servizi professionali per finire con il congedo di NA ET dalla IA di finanza, intervenuto il 24/02/2007. La Corte territoriale ha espresso con chiarezza la propria adesione all'indirizzo della pubblica accusa: "NA ET violava i doveri del suo ufficio ogni volta che compiva un atto di esercizio abusivo della professione".
Si tratta di una ricostruzione non accettabile, nei termini in cui è stata enunciata (tanto che il Procuratore generale d'udienza l'ha ricusata in toto). Ai rilievi difensivi che lamentavano come si fosse trasformato il delitto di abuso d'ufficio in un una sorta di reato permanente si è risposto, in congruenza con la logica dell'accusa, che non si tratterebbe di permanenza, quanto piuttosto di continuazione tra innumerevoli episodi criminosi. In tal modo però si è trasformato in abuso dell'ufficio qualunque comportamento contrario ai doveri d'ufficio, ma non pertinente all'ufficio medesimo (come l'effettuazione di una consulenza professionale o addirittura la percezione di un compenso, indebita ma di certo non pertinente ad un atto dell'ufficio).
Il reato de quo è commesso dall'agente pubblico mentre compie un atto dell'ufficio, e grazie al compimento di un atto dell'ufficio, attraverso la violazione di una norma di legge, e con produzione di un vantaggio indebito o di un illecito danno. Tale produzione costituisce l'evento consumativo del reato (ex multis, Sez. 3^, Sentenza n. 30265 del 02/04/2014, rv. 260236; Sez. 6^, Sentenza n. 36020 del 24/05/2011, rv. 250776), e si trova in rapporto di diretta derivazione causale dalla condotta abusiva ed illegittima. Una volta consumato il reato, non assumono rilevanza (non almeno una rilevanza diretta ed autonoma) le ulteriori conseguenze favorevoli o sfavorevoli (ad esempio, la riscossione di pagamenti relativi all'avanzamento di lavori effettuati in esecuzione di un appalto illecitamente acquisito). Conseguenze che, del resto, non sono direttamente provocate dal compimento dell'abuso, quanto dall'esecuzione del contratto la cui stipulazione costituisce piuttosto, ed in senso proprio, l'evento che arricchisce indebitamente il patrimonio dell'interessato e segna il momento consumativo del reato (Sez. 6^, Sentenza n. 11984 del 24/10/1997, rv. 209496).
Tale principio è stato più volte affermato da questa Corte, anche in tempi recenti: "in tema di abuso di ufficio, qualora l'azione amministrativa illegittima si caratterizzi per l'attribuzione al privato della gestione di servizi nell'interesse dell'amministrazione conferente, il vantaggio patrimoniale che integra l'evento del reato non si sostanzia ne' nell'atto, meramente interno, di scelta del privato ne' nell'ulteriore ed opposto estremo dell'acquisizione del tantundem patrimoniale derivante dall'esecuzione del servizio, ma nella stipula dell'atto negoziale nel quale si incontrano le volontà dell'amministrazione, rappresentata all'esterno, e del soggetto beneficiario, in quanto in questo momento la sfera patrimoniale del privato si accresce ingiustamente delle posizioni soggettive connesse all'accordo con l'amministrazione; in assenza, invece, della stipula di un atto negoziale, la consumazione del reato coincide con l'atto di assegnazione dell'incarico o con il momento di materiale affidamento del servizio (nella specie, relativa ad affidamento di due incarichi di consulenza, da parte di una regione, ad una società in cui era stato assunto il figlio del presidente della giunta regionale, la S.C. ha individuato il momento consumativo del reato nella data della delibera di affidamento del secondo incarico, e non in quella - valorizzata dal giudice di merito - del pagamento della seconda consulenza)" (Sez. 6^, Sentenza n. 23005 del 12/02/2014, rv. 259952; si veda anche Sez. 6^, Sentenza n. 50334 del 02/10/2013, rv. 257844).
3.2. Dall'applicazione del principio sopra enunciato conseguono due implicazioni rilevanti per il caso di specie. La prima, sulla quale si tornerà tra breve, è che il Giudice della condanna avrebbe dovuto ogni volta individuare una correlazione diretta e concreta tra l'abuso commesso nell'esercitare l'ufficio di appartenenti alla IA di finanza e la "acquisizione" di nuovi clienti per AL NI e per la OD. La seconda, direttamente rilevante in punto di prescrizione, è che i reati ascritti ai ricorrenti devono considerarsi consumati nel momento in cui era stato acquisito, di volta in volta, il "nuovo" contratto di consulenza, con decorrenza da quel momento (e non certo da quello del congedo di NA ET, letteralmente inconcepibile come atto abusivo) del termine per la prescrizione del reato.
Un termine che - conviene dire subito - può considerarsi direttamente (e senza distinguere tra le singole posizioni) nella massima sua estensione (sette anni e sei mesi), aggiungendo la durata delle sospensioni determinatesi nel corso dei giudizi di merito, che la stessa Corte territoriale ha curato di indicare (p. 45 della sentenza) e che sono verificabili attraverso i verbali dibattimentali. Si tratta complessivamente in un anno e tre mesi esatti. Dunque, a tutto concedere, una prescrizione maturata in otto anni e nove mesi dalla data del commesso reato.
3.3. Ciò detto, resta da rilevare come, per gran parte dei fatti di abuso richiamati in apertura del presente paragrafo, il termine appena indicato risulti decorso.
Dalla sentenza di appello (p. 7 e p. 26 segg.) si ricava che l'incarico "procurato" da NA ET presso la ditta di AG NZ fosse stato conferito nel settembre del 2001, all'esito di una cospicua sequenza di verifiche fiscali, chiuse con esito favorevole in sostanziale coincidenza con l'individuazione di AL NI quale nuovo commercialista dell'impresa. Reato prescritto, insomma, poche settimane dopo la pronuncia di primo grado (capo E).
La medesima fonte (p. 7) informa che, nel caso della "TO DE" (capo F), l'incarico ad AL NI era stato conferito nel 2002. Anche in questo caso il termine prescrizionale era certamente decorso prima della sentenza di appello. Nel caso della EL US" e della "Pram" (capo G), i rapporti con AL NI ed OD risultano ancora più risalenti, datando i primi alla seconda metà degli anni 90, ed i secondi all'anno 2000 (p. 8 della sentenza).
Per il capo L, la data del commesso reato non si desume dal testo delle sentenze di merito, ma è inequivocabilmente fissata in "un giorno imprecisato del 2005" dal tenore dell'imputazione (originariamente riferita al delitto di concussione), ed è congrua nel contesto del racconto compiuto da NT CE, come rievocato nelle citate sentenze. Anche in questo caso, dunque, termine prescrizionale ormai abbondantemente maturato. Ancora, quanto al capo M (altra originaria concussione), in danno di PA MA e della società "Ramaco", risulta che l'incarico di assistenza professionale fu conferito alla OD nel 2004, un anno dopo una verifica condotta da NA ET (p. 37 della sentenza impugnata): termini prescrizionali anche in questo caso decorsi.
Ad una conclusione opposta deve invece pervenirsi quanto al capo N, concernente l'abuso asseritamente commesso in danno della "BM Service", che il capo d'accusa colloca in un "giorno imprecisato del 2007", di talché, qualunque sia la data individuata (anche quella del primo dell'anno), non sarebbe ancora decorso il termine prorogato del quale sopra si è detto (anche al netto dei periodi di sospensione, ciò che si nota con riguardo alla posizione di NA ET).
Si torna ad una compiuta decorrenza, per finire, con il capo P della rubrica, che concerne un abuso di ufficio ascritto al solo NA ET, da questi asseritamente commesso nel 2005 (p. 40 segg. della sentenza) ai danni della società "Istituto clinico De Blasi", subito dopo che lo stesso NA ET aveva condotto una verifica fiscale presso la citata società.
4. Naturalmente, la prescrizione non potrebbe essere rilevata, per i reati cui si riferisce il paragrafo che precede, nel caso in cui risultasse fondata una parte almeno delle censure "di merito" che gli imputati hanno mosso alla decisione di condanna. Va ricordato inoltre che, riguardo al AM TO BI, l'effetto estintivo è sterilizzato dalla rinuncia dell'interessato (intervenuta dopo l'effettiva maturazione del termine prescrizionale). Si tratta allora, caso per caso, di verificare se sussistano le condizioni per una pronuncia che riscontri, nei limiti segnati dall'effetto devolutivo delle impugnazioni, la situazione indicata all'art. 129 c.p.p., comma 2 (palese insussistenza del fatto), o comunque provveda, mutatis mutandis, ad annullare le singole statuizioni di condanna della sentenza impugnata.
Conviene esordire, anche questa volta, con alcuni temi comuni a parte almeno delle imputazioni.
4.1. Nell'interesse di tutti i ricorrenti, con diversità di toni ed accenti, si è sostanzialmente negata l'integrazione della "doppia ingiustizia" che, secondo una ricostruzione ormai corrente, dovrebbe caratterizzare il delitto di abuso d'ufficio. E ciò cominciando da rilievi di vario genere sulla contrarietà alla legge degli atti compiuti da NA ET e AM TO BI nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte territoriale avrebbe in sostanza delineato un mero e generico "abuso della funzione", senza identificare specifici atti illegittimi (così ad esempio nel ricorso AM TO BI, p.
5.1. e 5.4. del Ritenuto).
Ora, come già si è avuto modo di rilevare (supra, 3.1.), il ragionamento dei Giudici di merito non risulta completamente lineare, poiché sovrappone la connotazione di illegittimità dell'attività "privata" di NA ET e la contrarietà alla legge (in senso lato) della sua attività officiosa. Di conseguenza la contravvenzione alle norme sugli incarichi extrafunzionali dei pubblici dipendenti, o sulla legittimazione all'esercizio di una professione che la legge riserva a soggetti specificamente abilitati, non può assumere il rilievo che le è stato invece conferito al fine di evidenziare il connotato abusivo del comportamento funzionale (p. 21 della sentenza).
Nondimeno i capi d'accusa, e comunque la motivazione delle sentenze di condanna, hanno posto in sufficiente evidenza il reale connotato di illiceità della condotta materialmente tenuta da NA ET e/o AM TO BI. Occorre dare per scontato - non importa quanto ciò possa dipendere dalla reticenza dei testi o dalla inadeguatezza delle indagini - che nei casi qualificati ex art. 323 c.p. i due finanzieri non avessero condizionato l'andamento di verifiche in corso o di verifiche future al pagamento di somme od alla stessa utilità rappresentata dal "cambio di consulente". In caso contrario, altre contestazioni si sarebbero legittimate, come del resto avvenuto per il capo C della rubrica. Nelle sentenze in esame si assume però che i ricorrenti avevano strumentalizzato la posizione rivestita nell'ambito delle verifiche fiscali al fine di "proporre" ai soggetti interessati un privato contratto di consulenza, che li avrebbe avvantaggiati indebitamente (infra), e comunque aveva danneggiato i precedenti professionisti, abbandonati solo perché si trovava più "conveniente" far gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali dai stessi soggetti deputati ai relativi controlli (va ricordato che NA ET era giunto, nella propria qualità di abusivo "consulente", ad avviare un contenzioso con riguardo ad accertamenti da lui stesso operati). Si tratta di un evidente abuso dell'ufficio. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che "il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 Cost., nella parte immediatamente precettiva, che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi, ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni" (ex multis Sez. 6^, Sentenza n. 38357 del 12/06/2014, rv. 260472;
Sez. 6^, Sentenza n. 34086 del 26/06/2013, rv. 257036; le pronunce di segno contrario sono ormai risalenti, e comunque relative alla mera evocazione dei "principi" fissati nella norma costituzionale;
a proposito della violazione dell'art. 111 Cost., comma 2 si veda Sez. 6^, Sentenza n. 12370 del 30/01/2013, rv. 256003). Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che "sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione" (Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011, Rossi, 251498).
Va ricordato che l'uso strumentale della posizione, nella specie, era finalizzato ad influire su scelte gestionali pertinenti all'oggetto dell'attività verificata (cioè alla regolare tenuta della contabilità e dei rapporti col fisco), e finanche ad eventuali iniziative di contrasto (non a caso si è ricordata la norma che sanziona disciplinarmente gli appartenenti alla polizia giudiziaria che impartiscano consigli sulla scelta del difensore). L'approfittarsi dunque della funzione, nel momento e nel modo in cui viene esercitata, al fine di orientare una scelta specificamente condizionata da aspettative connesse agli esiti della stessa attività funzionale, comporta un abuso dell'ufficio, per la specifica violazione di un dovere di corretto ed imparziale esercizio della funzione di vigilanza esercitata.
Naturalmente, occorre che l'abuso contrassegni l'esercizio della funzione, e non tragga meramente occasione da tale esercizio oppure, addirittura, dalla mera "posizione" del pubblico ufficiale, al di fuori di ogni attività officiosa cui possa attribuirsi lo specifico connotato di illegittimità richiesto dalla legge (Sez. 6^, Sentenza n. 27604 del 19/03/2012, rv. 253016). Sono quindi fondate le censure difensive (ad esempio, quelle evocate nella parte finale del p.
4.1. e nel p.
5.3. del Ritenuto), quando e nella misura in cui evidenziano nei fatti, o meglio nella rappresentazione che dei medesimi fatti viene data nella stessa sentenza impugnata, l'assenza di ogni relazione funzionale e cronologica tra l'"accordo" stipulato per i servizi di assistenza professionale formalmente resi da AL NI o dalla OD ed il compimento di atti d'ufficio da parte di NA ET e/o AM TO BI. In casi del genere, come meglio si vedrà tra breve, la corrispondenza tra fatto accertato dal giudice del merito ed astratta previsione incriminatrice dovrà essere negata, con conseguente annullamento della sentenza di condanna, anche in termini di prevalenza sulla intervenuta maturazione del termine prescrizionale. Di contro, nei casi in cui la Corte territoriale ha identificato, sulla base di una adeguata e coerente motivazione, la relazione funzionale che sopra si è descritta, la corrispondenza tra fatto e norma dovrà essere confermata, almeno per il profilo in esame, ferma restando, quando ne sussistono le condizioni, la necessaria rilevazione dell'evento estintivo del reato.
4.2. Per quanto risentano a loro volta, in misura maggiore o minore, della contaminazione di piani ormai più volte posta in evidenza, i rilievi sviluppati nei ricorsi difensivi attengono in prevalenza al tema della ingiustizia del profitto. Si ricorda, in coerenza con affermazioni correnti nella giurisprudenza in materia, che la relativa connotazione deve manifestarsi indipendentemente dalla illegittimità del comportamento abusivo. Ma si nega, nella specie, che una connotazione siffatta possa essere attribuita all'acquisizione dei contratti professionali formalmente riferiti ad AL NI o alla OD.
L'enunciato difensivo è in parte fondato su una ricostruzione in fatto alternativa a quella recepita nella sentenza d'appello, con rilievi generici e infondati in merito al ragionamento probatorio che la Corte territoriale, invece, ha sviluppato e rappresentato con linearità e chiarezza (p. 21 segg. della sentenza). Ferma restando la necessità di verifica circa l'andamento del rapporto nei singoli casi di specie, si è ritenuto dai Giudici del merito che NA ET e AM TO BI agissero in coppia, al fine talvolta di instaurare rapporti corruttivi fondati sull'elargizione di denaro, e talaltra allo scopo di procurare "clienti" per la società di consulenza che in via di fatto si era creata tra i vari imputati.
È vero solo in parte - al contrario di quanto insistentemente si nota dalla Difesa AM TO BI con argomenti tutti già valutati in sede di merito - che non risulta la diretta prestazione di consulenze da parte dell'interessato (questi aveva comunque avuto diretti contatti con i "clienti". È vero pure che le indagini non hanno evidenziato, per quel che risulta, l'acquisizione diretta di vantaggi indebiti da parte dello stesso AM TO BI. Resta però il fatto che la Corte territoriale, in qualche caso almeno, ha motivatamente attribuito all'interessato un apporto efficiente e consapevole alle strategie del NA ET ed ai "suggerimenti" affinché le aziende sottoposte a verifica si affidassero ad un diverso soggetto professionale. Il vantaggio ingiusto, nel delitto di abuso d'ufficio, non deve necessariamente riguardare il soggetto agente, e d'altra parte, nella ricostruzione in fatto accolta dalla Corte territoriale, AM TO BI partecipava direttamente e consapevolmente alla condotta abusiva dalla quale scaturiva l'altrui (e forse anche il proprio) vantaggio. In questa parte, che poi risulta quella preponderante, le critiche difensive mirano inammissibilmente ad ottenere, nella presente fase di legittimità, un ribaltamento del giudizio sul fatto, che i Giudici dell'appello hanno maturato in coerenza con le direttive di legge sul ragionamento probatorio ed illustrato con adeguata motivazione. Il sindacato di questa Corte, sul fronte in esame, non può quindi che arrestarsi.
Quanto poi ad AL NI - sempre sul piano del fatto - si è delineata una tipica responsabilità concorsuale dell'extraneus nel reato proprio del pubblico ufficiale. Egli si è prestato ad "intestarsi", per la propria qualità di soggetto abilitato, rapporti professionali che comunque NA ET non avrebbe potuto riferire a sè medesimo, specie mentre ancora prestava servizio, e li ha poi trasferiti ad una società chiaramente riferibile, almeno in parte, allo stesso NA ET. Il tutto con riguardo a prestazioni attribuite, sulla base di intercettazioni telefoniche inequivoche e ad ulteriori elementi, proprio ed anche all'ex sottufficiale. AL NI dunque, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte territoriale, con la propria preordinata disponibilità ad assumere il ruolo descritto prestava un contributo rilevante, ex art. 110 c.p., alla realizzazione del fatto abusivo da parte dei pubblici ufficiali, e consentiva in concreto la monetizzazione del vantaggio illecito derivante dai contratti di consulenza soggettivamente (almeno in parte) dissimulati. Per questi fatti, v'è compiuta corrispondenza con la norma incriminatrice. E la relativa ricostruzione, come già anticipato, risulta insindacabile, perché attiene al merito della regiudicanda ed è stata compiutamente giustificata dai Giudici territoriali.
4.3. Che fosse ingiusto il vantaggio consistito nell'acquisizione dei clienti, poi finalizzata attraverso la prestazione di attività retribuite, è conclusione lungamente argomentata dalla Corte d'appello, e contrastata dai ricorrenti con argomenti non pertinenti o manifestamente infondati.
Il rapporto professionale si instaurava direttamente con NA ET (ma rileverebbe anche un gestione concorrente, da parte sua, del rapporto formalmente istituito con AL NI o con OD). NA ET esercitava abusivamente la professione di dottore commercialista o ragioniere, sia perché privo di abilitazione, sia perché appartenente alla IA di finanza, e dunque titolare di un impiego da esercitare in via esclusiva, con l'obbligo particolare (nei casi consentiti) di richiedere una apposita autorizzazione per singoli incarichi extraprofessionali (p. 21 segg. della sentenza). Ciò comportava la nullità dei contratti stipulati e l'assenza d'un diritto alla retribuzione, e non si vede il rilievo, a prescindere dal fondamento della tesi, della prospettata irripetibilità dei pagamenti comunque effettuati in suo favore. Ciò comportava, ancor più radicalmente, il carattere illecito della condotta professionale abusivamente esercitata, con il concorso degli altri imputati. Ciò comportava infine, e tra l'altro, la violazione di precise regole deontologiche, che vietano ai professionisti di acquisire clientela sfruttando l'assunzione di cariche o funzioni pubbliche.
L'acquisizione dei contratti di consulenza era vietata, per più versanti, dal diritto oggettivo che regolava la fattispecie, e tanto basta per qualificare nel senso della ingiustizia il vantaggio conseguente (Sez. 6^, Sentenza n. 1733 del 14/12/2012, rv. 254208).
5. Chiariti i punti che precedono, l'analisi di dettaglio dei vari capi d'accusa concernenti l'abuso di ufficio può essere compiuta rapidamente, e conduce ad esiti diversificati.
5.1. Per quanto concerne il capo E della rubrica, relativo ai rapporti con la ditta di AG NZ, si è constatata a suo tempo l'ormai risalente decorrenza del termine prescrizionale (supra 3.3.). Il reato è ascritto a NA ET e ad AL NI, cioè ad imputati che non hanno rinunciato all'effetto estintivo della prescrizione.
Non resta allora che aggiungere come non vi siano i presupposti per una sentenza che rilevi l'insussistenza del fatto ex art. 129 c.p.p., comma 2. La Corte territoriale (p. 26 segg. della sentenza) ha documentato come l'incarico ad AL NI fosse stato conferito in significativa coincidenza con una verifica fiscale, favorevolmente conclusa, al pari di un'altra, successiva, condotta tra l'altro personalmente da AM TO BI e NA ET. Si è ritenuta con espressa motivazione, inoltre, l'inattendibilità delle dichiarazioni di AG NZ, secondo le quali non vi sarebbe stata connessione tra gli avvenimenti, anche alla luce delle prove storiche (pur riferite ad epoca successiva) della perfetta consapevolezza, da parte dell'uomo, delle "sinergie" professionali fra il citato AL NI ed il sottufficiale della IA di finanza.
Non resta dunque che rilevare l'effetto estintivo della prescrizione ed annullare senza rinvio, di conseguenza, la porzione relativa della sentenza impugnata.
5.2. Un esito analogo si impone quanto al capo F della rubrica, che concerne il fatto relativo alla "TO DE", ascritto solo a NA ET ed AL NI, e commesso circa dodici anni or sono (supra, p. 3.3.).
Si legge in sentenza (p. 28 segg.) di come, secondo uno schema ormai noto, a poche settimane dalla conclusione di una verifica con esito favorevole, condotta da AM TO BI e NA ET, il titolare della società avesse abbandonato il commercialista che lo seguiva da oltre vent'anni, ed avesse conferito il servizio ad AL NI. Anche in questo caso la Corte d'appello si è diffusa sugli argomenti sottesi al convincimento che, nonostante quanto affermato dal diretto interessato, l'imprenditore era stato perfettamente consapevole del rapporto esistente tra NA ET ed AL NI, e del fatto che sarebbe stato principalmente seguito proprio dal citato NA ET.
Annullamento dunque senza rinvio della sentenza, relativamente al capo in questione, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
5.3. Stesso esito, ancora, per la contestazione sub G, mossa a NA ET ed AL NI, e relativa a fatti prescritti già in epoca risalente (p. 3.3.).
La sentenza impugnata (p. 31 segg.) evidenzia di nuovo una stretta connessione cronologica e logica tra la verifica fiscale condotta da NA ET presso le società dei fratelli US e la rottura della pregressa relazione professionale con un commercialista, con incarico conferito all'AL NI. Anche in questo caso è stata posta in luce l'inaffidabilità delle dichiarazioni negative degli imprenditori circa un rapporto tra causa ed effetto, nella specie aggravata dalla specifica inattendibilità di alcune porzioni del racconto, come quella secondo cui US EP avrebbe poi trattato le questioni contabili e fiscali con un "dottore" del quale non si sarebbe curato di verificare l'identità.
5.4. Nel caso della imputazione suo L, invece, questa Corte ritiene evidente l'insussistenza del fatto contestato, nel senso del difetto di conformità al tipo della fattispecie concreta, e ritiene che tale situazione vada riscontrata, con la sentenza di annullamento senza rinvio, sebbene siano comunque decorsi i termini per la prescrizione del reato (supra, p. 3.3.).
Nella stessa ricostruzione della Corte territoriale (p. 34 segg.), infatti, il rapporto tra NT CE ed OD era nato da una iniziativa personale di AM TO BI, in rapporti di amicizia con lo stesso NT CE, al quale aveva suggerito di affidarsi appunto alla società controllata dalla moglie di NA ET. Non risulta che nel periodo d'interesse il citato NT CE avesse subito verifiche fiscali, men che meno ad opera della coppia degli odierni ricorrenti. E d'altra parte, a differenza di altri, l'imprenditore in questione è risultato attendibile, riferendo - con spregiudicatezza ma anche ed appunto con plausibile sincerità - che aveva accettato la proposta di AM TO BI nella ragionevole aspettativa che in caso di controlli della IA di finanza sarebbe stato trattato con benevolenza. Nel caso di specie, dunque, l'affermazione di responsabilità si è fondata sull'ormai più volte segnalata sovrapposizione di piani che connota le sentenze di merito. La proposta di consulenza non è stata operata nel compimento di un atto dell'ufficio, da parte di AM TO BI o di NA ET, ma semplicemente sfruttando la "posizione". Ed il carattere indebito di tale comportamento, contrario alla deontologia ed alla disciplina formale dei doveri di un appartenente alla IA di finanza, non vale a renderlo una condotta funzionale, come tale abusivamente realizzata (supra, p. 4.1.).
Relativamente al capo in questione, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, nei confronti di entrambi i ricorrenti, perché il fatto non sussiste.
5.5. Il capo M concerne, com'è noto, la fattispecie (originariamente qualificata come concussione) relativa alla società "Ramaco" ed al suo titolare, PA MA (coadiuvato dal figlio ES, a sua volta sentito quale testimone). Si è già visto a suo tempo come, per il fatto in questione, il termine prescrizionale sia decorso (p. 3.3.).
Va aggiunto, ora, che la Corte territoriale ha motivato con accuratezza la propria ricostruzione del fatto (p. 36 segg.), e che lo stesso fatto, così come ricostruito, è conforme al tipo legale dell'abuso di ufficio, secondo i criteri applicativi che sopra si sono ampiamente descritti. Ciò comporta, nel caso del ricorrente NA ET, la rilevazione dell'evento estintivo connesso alla prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Quanto a AM TO BI invece, stante la sua rinuncia a valersi della causa estintiva, non può che pervenirsi ad un rigetto del ricorso.
Nonostante qualche (significativa) manovra iniziale del teste PA MA, volta ad emarginare il ruolo pubblico dei suoi interlocutori nella scelta di NA ET quale commercialista e consulente fiscale, il quadro che scaturisce dalla deposizione "finale" dello stesso PA MA, e dalla conforme testimonianza del figlio, rappresenta con particolare nitore il modus operandi tipico del gruppetto. Nel pieno della verifica fiscale che stava operando nel 2003, AM TO BI aveva "consigliato" all'imprenditore un contratto di consulenza con OD. E le spiegazioni dei testi sulle ragioni dell'adesione all'invito, pur non legittimando l'ipotesi di una concussione o d'una corruzione, chiariscono bene la logica del loro comportamento:
OD voleva dire NA ET, NA ET voleva dire IA di finanza, ed è risaputo "che quando uno è dentro ad un sistema, è più competente di un altro che è fuori dal sistema".
V'è dunque stato - secondo l'argomentata ricostruzione dei Giudici territoriali - un abuso della funzione, all'atto del suo concreto esercizio, personalmente compiuto dal ricorrente AM TO BI, in evidente sinergia con il collega e coimputato. Le obiezioni sviluppate nell'impugnazione di legittimità sono già state sostanzialmente trattate sul piano generale, specie con riguardo al tema dell'ingiusto vantaggio perseguito e conseguito dal citato AM TO BI (supra, p. 4.3.). V'è solo da aggiungere che, per l'episodio in questione, non risponde al vero l'assunto del ricorrente (p.
5.3. del Ritenuto), secondo il quale gli stessi Giudici del merito avrebbero escluso che AM TO BI avesse personalmente suggerito all'imprenditore di turno, nell'ambito di una verifica in corso, la stipula del contratto di consulenza. È vero l'esatto contrario, ed il sindacato di questa Corte non può essere invocato per una diversa ricostruzione del fatto.
5.6. Diversa la situazione quanto al reato sub N, per il quale, come a suo tempo si è visto (p. 3.3.), il termine prescrizionale non è ancora decorso, e che tuttavia è stato illegittimamente posto ad oggetto d'una decisione di condanna riguardo alle posizioni NA ET e AM TO BI.
Proprio dalla sentenza impugnata (p. 38 segg.) si apprende che nel caso di specie - secondo dichiarazioni non palesemente inattendibili e comunque recepite dalla Corte territoriale - l'imprenditore di turno, tale IG CO per conto della "BM Service", si era rivolto al ricorrente AM TO BI di propria iniziativa, comunque al di fuori d'un rapporto d'ufficio, visto che la società non aveva subito alcuna verifica fiscale. Al AM TO BI (ed al noto NT CE) era stato chiesto qualche consiglio sulla scelta di un commercialista, e naturalmente l'interrogato aveva proposto "soltanto" la OD. IG CO non ha inteso negare che aveva subito appreso di come, dietro lo schermo della società di consulenza, agisse NA ET, percepito nella sua specifica qualità di appartenente alla IA di finanza. Ed il teste non ha negato neppure, nel contesto d'un discorso reticente e confuso, ma chiaramente riferibile all'aspettativa di una qualche "protezione" particolare, che "magari un pensiero c'è e un pensiero c'è potuto essere".
Il dato essenziale, come a suo tempo si è chiarito sul piano generale (supra, p. 4.1.), è però che l'accordo tra i finanzieri ed il privato, di blando sapore corruttivo, non era stato comunque indotto attraverso l'esercizio e l'abuso di prerogative funzionali da parte dei pubblici ufficiali.
Nella parte in questione, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
5.7. Quanto infine al capo P, si tratta di un reato prescritto (p. 3.3.), contestato al solo NA ET, per il quale certamente non risulta una insussistenza del fatto punibile. La sentenza impugnata (p. 40 segg.) rileva come, nonostante l'inattendibile deposizione dell'imprenditore di turno (Lamberti Castronovo DO), secondo cui l'"Istituto Clinico De Blasi" si era affidato per caso alla OD ed al NA ET, su consiglio di qualche collega industriale, risulti evidente la sussistenza del fatto. La società aveva interrotto all'improvviso i più che ventennali rapporti con il precedente commercialista, proprio durante una verifica condotta da AM TO BI e NA ET, con risultati piuttosto disastrosi per la medesima società, ed il personale amministrativo, concluso il contratto con OD, aveva subito cominciato ad intrattenere rapporti esclusivi con il "consulente" NA ET, che pure aveva da poco concluso l'indicata verifica.
Alla luce di tutti i rilievi già svolti, non resta che prendere atto dell'intervenuta prescrizione, e per questa ragione annullare senza rinvio, nella parte pertinente, la sentenza impugnata.
6. I restanti reati per cui attualmente si procede attengono alla vicenda personale di NA ET, "sorpreso", grazie alle indagini in corso, nel pieno della propria abusiva attività di commercialista, sebbene si trovasse nello stesso periodo in congedo per malattia, con riguardo ad una patologia di rilevanza psichiatrica che i Giudici territoriali hanno ritenuto insussistente (p.
1.1. del Ritenuto).
Il ricorrente, al proposito, è stato dichiarato colpevole quale autore mediato del delitto di falso nelle certificazioni mediche esibite per ottenere il congedo (capo Q della rubrica), del delitto di truffa in danno dello Stato (per le erogazioni patrimoniali ottenute nonostante l'inesistenza delle pretese condizioni patologiche: capo R), ed anche del delitto di tentata truffa aggravata (capo S), poiché la malattia simulata era stata posta alla base d'una domanda di congedo per causa di servizio, con trattamento pensionistico privilegiato.
Il ricorrente, in sintesi, contesta il giudizio di falsità delle attestazioni mediche concernenti la patologia denunciata, deduce un error in procedendo relativamente alla revoca dell'ammissione della testimonianza del medico curante del NA ET, ed insiste comunque sulla non punibilità del tentativo sub S, avendo il ricorrente ritirato, di propria iniziativa, la domanda di pensionamento per causa di malattia dipendente dal servizio (p.
4.4. del Ritenuto).
6.1. Il dato essenziale è che la Corte territoriale, sulla vicenda in questione, ha maturato un nitido giudizio di fatto, e cioè che NA ET non fosse davvero afflitto da una sindrome ansioso depressiva con spunti fobici. A questo giudizio di fatto, nonostante l'enfasi comprensibilmente propria dei riferimenti difensivi alle certificazioni mediche ottenute dall'interessato, i Giudici dell'appello sono giunti sulla base di elementi assai pregnanti, e secondo un ragionamento privo di ogni incoerenza o arbitrarietà.
NA ET, come del resto aveva fatto in spregio alla legge ed alla deontologia anche mentre prestava servizio (ed anzi, secondo gli accertamenti dei Giudici territoriali, grazie al fatto che prestava servizio), lavorava intensamente quale "consulente" per i suoi clienti, in perfetta efficienza e senza risparmiarsi. Le informazioni in proposito desunte dalle intercettazioni telefoniche e dalle osservazioni di polizia sono parse inequivoche alla Corte territoriale. Un uomo che avrebbe dovuto condurre una vita tranquilla ed attenta al fine di curare il tono dell'umore e superare una sindrome fobica, e che per questa ragione aveva ottenuto un lunghissimo congedo per malattia (ed il corrispondente trattamento previdenziale), si spostava di continuo ed interloquiva con molte persone, curandosi dei loro affari. Nel contempo, discuteva con la moglie delle certificazioni utili allo scopo e delle proprie "brillanti" prospettive professionali. Se un (benevolo) dubbio può apparire ragionevole riguardo al senso delle istruzioni che NA ET impartiva per telefono alla moglie sul tipo di certificazione che gli sarebbe servita, così come preteso dai Difensori, la stessa conclusione risulterebbe del tutto irragionevole quanto al colloquio concernente tale dott. Raffa, medico che aveva voluto rilasciare il primo certificato. Accortamente la Corte ha trascritto il colloquio (p. 49 segg.): il medico aveva in sostanza chiesto alla donna come il marito avrebbe occupato il suo tempo (essendo stato "liberato" dai suoi doveri di pubblico dipendente, e non certo per necessità di cura, che altrimenti la domanda non avrebbe avuto senso), ed i coniugi avevano commentato come l'uomo non fosse "cretino", avendo visto il "paziente" in abbigliamento professionale. Non va poi trascurato il senso attribuibile (ed attribuito esplicitamente dal Tribunale) alla pronta revoca della domanda di congedo definitivo per patologia connessa ad una causa di servizio, che NA ET aveva operato non appena avuta notizia della verifica in corso presso lo studio AL NI (infra).
Questa Corte non è giudice del fatto. E le inferenze che i Giudici del fatto hanno tratto dalle fonti sommariamente indicate non sono nè implicite ne' arbitrarie. Si può aggiungere, anzi, come al Collegio non siano parsi eccessivi i desolati rilievi della Corte territoriale sullo stato dell'etica pubblica, di fronte alla constatazione che NA ET aveva potuto per un decennio svolgere una vera e propria attività professionale, in specifico conflitto coi doveri del suo Ufficio, senza che alcuno intervenisse;
e di fronte alla facilità con la quale lo stesso NA ET, forse ormai giunto a disporre di un sufficiente numero di clienti, aveva ottenuto il rilascio a ripetizione di certificati medici di malattia, relativi per altro a patologia con elevato rischio di simulazione e nel contempo pertinente a discipline mediche specialistiche, cui non tutti i medici certificatori erano dediti. I Giudici di appello non hanno ribaltato la logica necessaria per l'apprezzamento dei fatti, come preteso dal ricorrente, ne' hanno instaurato una tensione contraddittoria fra l'ipotesi del consapevole mendacio da parte dei medici e quella d'una simulazione dei sintomi ad opera dell'interessato. Sulla base di elementari regole d'esperienza (del resto non risulta mai richiesta una perizia medico- psichiatrica, neppure con riguardo ai documenti clinici), applicate anche ad informazioni plausibilmente ignorate da coloro che avevano rilasciato i certificati, la Corte d'appello ha concluso che la malattia non sussisteva. A questo punto, con la doverosa prudenza, e nell'assenza di contestazioni ad opera dell'Ufficio di Procura, la medesima Corte ha scartato l'ipotesi che i medici in questione avessero dolosamente rilasciato le false attestazioni di malattia. L'unica alternativa per altro - cioè quella di una efficace simulazione da parte del "paziente" - non poteva certo giovare all'autore mediato del falso, ed è stata appunto quella recepita nella sentenza impugnata.
In breve, stante l'accertata inesistenza della patologia, si ponevano due sole possibilità, nessuna delle quali avente carattere "liberatorio" per l'imputato. Stabilita la buona salute di NA ET (almeno per questo verso), ogni ulteriore indagine o riflessione avrebbe avuto un oggetto improprio od estraneo al processo, cioè la responsabilità penale o almeno deontologica e professionale dei medici certificatori, senza riflessi di rilievo sulla posizione dell'imputato.
Nè può accettarsi, nel giudizio di legittimità, la "proposta" difensiva di considerare le certificazioni mediche quali basi per un "ragionevole dubbio" circa l'effettività della patologia indicata. I Giudici del merito non le hanno affatto trascurate (neppure quella dell'Ospedale militare, la cui mancata inclusione tra i documenti falsificati è priva di rilievo ai fini che interessano), concludendo, in modo argomentato e non azzardato, che potevano spiegarsi solo con un atteggiamento superficiale o peggio (secondo NA ET, al primo medico certificatore "non gliene frega(va) niente", pur bastandogli non essere "cretino" per cogliere il punto), oppure con una elevata capacità di simulazione dell'interessato.
Giudizio di fatto, come più volte si è detto, attentamente argomentato e non arbitrario. E con ciò il sindacato su questo punto della decisione deve considerarsi esaurito.
6.2. L'indicato giudizio di fatto doveva essere maturato anche presso il Tribunale, e costituisce la giustificazione sostanziale della revoca del provvedimento di ammissione della testimonianza di tale dottor TR, che aveva a suo volta certificato la patologia di rilievo psichiatrico attribuita al NA ET. La superfluità della testimonianza poteva apparire evidente, come in seguito espressamente rilevato dalla Corte territoriale (infra), ed altrettanto potrebbe dirsi forse per la stessa sua opportunità. TR, che certo non avrebbe potuto assumere improprie funzioni peritali nel giudizio, e che nella migliore delle ipotesi aveva rilasciato la certificazione in assenza delle informazioni acquisite dal Tribunale sulle attività del suo "paziente", avrebbe al più potuto deporre sui sintomi palesati da NA ET, costretto a difendere la propria valutazione critica (od a svilirla), senza poterne accreditare l'attendibilità. Comunque, una potenzialità cognitiva che, con buona ragione, era stata giudicata irrilevante con riguardo alla regiudicanda (che non riguardava l'onestà o la competenza del medico).
Non risulta che il Tribunale abbia sentito le parti prima di procedere alla revoca, ed in questo i rilievi difensivi appaiono fondati. È vero, in particolare, che va considerato nullo il provvedimento di revoca della prova ammessa che il giudice abbia assunto senza previa interlocuzione delle parti (Sez. 3^, Sentenza n. 36967 del 12/07/2007, rv. 237944). Tuttavia la stessa giurisprudenza che afferma il principio si cura in genere di specificare come la nullità, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 2, si consideri sanata se non dedotta dall'avente interesse immediatamente dopo il provvedimento illegittimo (Sez. 5^, Sentenza n. 51522 del 30/09/2013, rv. 257891; Sez. 5^, Sentenza n. 18351 del 17/02/2012, rv. 252680;
Sez. 3^, Sentenza n. 20128 del 12/02/2009, rv. 243712). Dunque l'invalidità del provvedimento di revoca avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dopo la deliberazione dell'ordinanza in questione, ed in tal senso risulterebbe insufficiente, a prescindere dalla sua documentazione, il riferimento al problema nel corso della discussione finale (cui si accenna nei "motivi aggiunti") ed maggior ragione il rilievo conferito alla questione con i motivi di appello.
6.3. La questione di nullità, come bene è possibile (Sez. 2^, Sentenza n. 30686 del 02/07/2009, rv. 244731), è stata respinta per implicito dalla Corte territoriale, la quale ha dato agli appellanti una esplicita risposta, invece, con riguardo al profilo sostanziale della questione, cioè alla (in)utilità della testimonianza non assunta a fini di accertamento del fatto (ciò che sarebbe valso, in termini del tutto generali, anche nella prospettiva d'una ipotetica rinnovazione dell'istruzione dibattimentale).
L'esistenza della motivazione, negata nel ricorso, è stata "ammessa" con i motivi aggiunti, sia pure con la formale prospettazione di dubbi sulla sua pertinenza e sulla sua concludenza. Non è dubbio, in realtà, che il pur sintetico passaggio in questione (p. 54 della sentenza) si riferisse alla revoca della testimonianza TR, come si deduce tra l'altro dal tempo verbale utilizzato ("sarebbe stata ultronea qualunque altra attività istruttoria"). Il rilievo della Corte segue le considerazioni già richiamate sul carattere fittizio della patologia e sulla (benevola) giustificazione dei certificati in base ad una condotta simulatoria dell'interessato, e vale dunque a confermare ed a motivare il giudizio di irrilevanza della testimonianza non assunta.
6.4. Sempre coi "motivi aggiunti", muovendo dal presupposto di una condotta simulatoria del NA ET (che deve in effetti essere accettato, alla luce del ragionamento seguito dalla Corte territoriale), viene prospettata una sorta di incompatibilità tra la struttura del fatto commesso dall'autore mediato e l'oggetto della valutazione diagnostica espressa da un esperto in tal senso chiamato con funzioni di certificazione.
Il rilievo difensivo si fonda su un arresto di questa Corte, secondo cui "non commette il reato di falsa perizia per induzione in errore chi, simulando uno stato di salute mentale alterato, induca in errore il perito chiamato a valutare la sua capacità a partecipare consapevolmente ad un processo penale (in motivazione, la Corte ha rilevato che la condotta costituisce solo l'oggetto della valutazione, con la conseguenza che il perito non agisce sulla base di una volontà viziata, ma valuta erroneamente come non simulati comportamenti, invece, simulati)" (Sez. 1^, Sentenza n. 6826 del 31/01/2012, rv. 252431). Non pare che l'enunciato debba essere inteso nel senso che la simulazione di patologie cliniche non possa mai dar luogo ad un falso per autore mediato, possibilità che del resto, in altre occasioni, questa stessa Corte ha configurato proprio con riguardo al delitto di falsa perizia (Sez. 6^, Sentenza n. 1531 del 30/04/1999, rv. 214741). Nella fattispecie indicata, piuttosto, sembra essersi valorizzato l'oggetto specifico dell'attestazione erronea promanante dal perito, e cioè la certificazione di un proprio giudizio clinico sull'effettività della malattia. In altre parole, il rilascio della falsa perizia non è stato collegato all'atteggiamento simulatorio del periziando, ma all'errore diagnostico del perito, non accortosi della connotazione simulatoria dei sintomi sebbene si trattasse dello specifico oggetto della valutazione demandatagli. A prescindere poi dalla condivisibilità del principio enunciato con il precedente, va posto in rilievo come lo stesso riguardasse una perizia, e non una semplice certificazione medica rilasciata per usi non processuali, ed in base soltanto all'obiettività clinica percepibile dal certificatore. Nel primo caso il carattere simulatorio dei disturbi di rilievo psichiatrico costituisce l'oggetto specifico del complesso accertamento richiesto al perito, con la conseguenza che la mancata percezione di quel carattere può costituire non un effetto della simulazione, quanto piuttosto la conseguenza della errata valutazione scientifica da parte del perito. Altra questione, a parere del Collegio, è quella del rilascio di una mera certificazione per finalità non contenziose, nel cui ambito il sanitario non è chiamato ad una specifica valutazione circa l'eventuale simulazione della patologia denunciata ne' ad una indagine finalizzata alla relativa verifica. I presupposti cognitivi del rilascio (che implicano anche i limiti della funzione probatoria del certificato, non certo assimilabile a quella di una perizia, men che meno nel caso di soggetto certificatore non specialista, tanto che sono previste forme di verifica anche a fini amministrativi) consistono in sostanza nella percezione delle manifestazioni sintomatiche offerte dal paziente, e nella loro definizione secondo le classificazioni della scienza medica. La deviazione del processo percettivo, nel caso di condotte simulatorie, assume in questi casi valore determinante quale fattore produttivo della certificazione mendace.
Che poi i certificati medici recanti false attestazioni possano integrare un delitto di falso ideologico è cosa più volte ammessa dalla giurisprudenza, sulla quale non mette conto di diffondersi (Sez. 5^, Sentenza n. 12213 del 13/02/2014, rv. 260208; Sez. 6^, Sentenza n. 12401 del 01/12/2010, rv. 249633; Sez. 5^, Sentenza n. 15773 del 24/01/2007, rv. 236550).
6.5. Il ricorso difensivo, in definitiva, deve per la parte in questione essere respinto.
7. Risulta invece fondato il motivo di ricorso pertinente alla condanna del NA ET per il delitto di cui al capo S della rubrica, cioè per il tentativo di truffa avviato con la richiesta di accertamenti medico-legali finalizzati ad ottenere un congedo per patologia contratta a causa del servizio. Stando alla sentenza impugnata, la sequenza cronologica tra l'inizio della verifica presso lo studio AL NI (13/02/2007) ed il ritiro della domanda da parte dell'interessato (24/02/2007) varrebbe a dimostrare, unitamente a qualche indicazione desumibile da conversazioni intercettate, che NA ET non aveva interrotto l'azione "volontariamente", quanto piuttosto per la preoccupazione in lui suscitata dalle indagini in corso. Gli elementi di fatto apprezzati dalla Corte territoriale, però, valgono semplicemente ad escludere che la desistenza del ricorrente sia stata "spontanea", e non piuttosto che la situazione fosse divenuta tanto cogente, nel senso della rinuncia al tentativo intrapreso, da non poter essere considerata come "volontaria" nel senso indicato all'art. 56 c.p., comma 3. La distinzione, trascurata dai Giudici dell'appello nonostante le deduzioni difensive, è correntemente posta in luce dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 1955 del 07/12/1999, rv. 216438; Sez. 6^, Sentenza n. 11732 del 27/01/2012, rv. 252230; Sez. 2^, Sentenza n. 18385 del 05/04/2013, rv. 255919;
Sez. 2^, Sentenza n. 7036 del 29/01/2014, rv. 258791). Il senso della scelta di non punibilità non risiede in una considerazione della desistenza quale sintomo di resipiscenza dell'agente, che può anche mancare (per il difetto appunto di spontaneità). L'istituto mira piuttosto ad incentivare condotte che impediscano la lesione effettiva del bene protetto, e riscontra, tutt'al più, il grado minore della pericolosità che può essere attribuita ad un soggetto il quale, avendo ancora una ragionevole possibilità di scelta, decide di non proseguire l'aggressione all'interesse tutelato.
Nel caso di specie, il diniego di applicazione dell'istituto è dipeso non da una ricostruzione del fatto compatibile con la soluzione adottata, ma da un'erronea applicazione della norma relativa, sul presupposto che bastasse ad inibirne l'effetto il carattere non spontaneo della rinuncia attuata da NA ET. In nessun passaggio dei propri provvedimenti i Giudici territoriali hanno enunciato, anche solo implicitamente, l'assunto che il ricorrente si trovava, al momento della sua scelta, in una condizione che avrebbe impedito ogni ragionevole prosecuzione dell'azione intrapresa.
Per tale ragione, cioè considerando che la stessa ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito non legittima l'esclusione della desistenza volontaria, la pronuncia di condanna relativa al caso di specie deve, a parere del Collegio, essere annullata senza rinvio.
8. Le decisioni progressivamente assunte da questa Corte saranno enunciate in modo unitario, com'è ovvio, nel dispositivo della presente sentenza.
Fin d'ora per altro, allo scopo di introdurre alcune statuizioni finali in punto di trattamento sanzionatorio, conviene osservare che il ricorso nei confronti di NA ET viene rigettato solo per due tra i capi della sentenza complessivamente sottoposti ad impugnazione (p.
2.1. del Ritenuto), cioè quelli relativi alle imputazioni sub Q e sub R.
Nel caso di AM TO BI (p.
2.2. del Ritenuto) il ricorso viene respinto, con effetto di conferma del deliberato di condanna, quanto ai capi C ed M della rubrica.
Non residuano invece, e per finire, statuizioni di condanna concernenti AL NI. Come si è già visto anche in termini riassuntivi (p.
2.3. del Ritenuto), e come emerge dall'esame delle relative contestazioni, il ricorrente era stato condannato solo per i reati di cui ai capi E, F e G della rubrica: reati tutti per i quali è maturato, con effetti estintivi, il termine pur prorogato della prescrizione (supra, p. 5).
8. Il Difensore di NA ET ha svolto specifiche doglianze in punto di motivazione della sentenza impugnata circa il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena per il reato più grave, tra i dieci per i quali la Corte territoriale era pervenuta ad un deliberato di condanna.
Riguardo alle attenuanti il ricorso è infondato. I Giudici territoriali, compresa la Corte d'appello, hanno svolto ampi rilievi sulla gravità dei fatti e sull'elevato disvalore del comportamento dei militari infedeli, segnato dal disprezzo per i doveri più elementari della funzione e se possibile aggravato dalla reiterazione dei comportamenti riscontrati. La condizione di incensuratezza è stata espressamente considerata e motivatamente ritenuta soccombente a fronte degli indici menzionati, tra l'altro nell'assenza di elementi positivi altrove desumibili (ad esempio in punto di atteggiamento processuale). Va solo aggiunto che la motivazione regge nonostante l'intervento di parziali proscioglimenti e della riscontrata improcedibilità per molti dei reati ascritti all'interessato, in quanto fondata sull'accertamento di una condotta lungamente protratta e certamente contraria ai doveri d'ufficio (compresi, a tal fine, quelli sanzionati "solo" deontologicamente e disciplinarmente), a prescindere dalla sua specifica rilevanza penalistica.
È invece fondata la censura concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio nell'ambito dei valori edittali previsti dalla norma incriminatrice. La Corte territoriale, nonostante gli specifici rilievi proposti dall'appellante, non ha motivato in alcun modo (se non implicitamente, attraverso i rilievi spesi riguardo alle attenuanti generiche) la propria decisione di conferma della quantificazione operata dal primo Giudice. Si tratta di una determinazione che assesta la pena per il reato più grave (la truffa aggravata di cui al capo R della rubrica) su un valore corrispondente ai quattro quinti del massimo edittale, che questa Corte non apprezza nel merito, e che però non può essere giustificata mediante la nota e corrente giurisprudenza sul ridotto impegno motivazionale per il Giudice di merito che applichi sanzioni di valore minimo o molto basso. Per inciso, la quantificazione poi confermata dai Giudici dell'appello è stata operata dal Tribunale immediatamente dopo considerazioni per le quali il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto piuttosto "assestarsi intorno alla media edittale" e anzi, addirittura, "negli ordinari parametri più prossimi al minimo". La sentenza va dunque annullata con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio, ferma restando la formazione del giudicato parziale sul diniego delle attenuanti generiche, oltreché, naturalmente, in punto di responsabilità dell'interessato. Nell'opera di rideterminazione della pena, il Giudice del rinvio sarà vincolato unicamente dal dovere di un compiuto apparato motivazionale per le scelte in punto di quantificazione della pena, oltre che dal divieto di reformatio in peius. A tale ultimo proposito, il giudizio di rinvio sarà anche la sede per una rideterminazione della quota di pena connessa all'aumento per la continuazione, che ormai coinvolge uno solo dei nove reati in precedenza considerati.
9. Non è invece necessario un provvedimento di annullamento al fine di dare seguito alle decisioni assunte sul ricorso di AM TO BI, nel cui interesse, del resto, non sono stati proposti motivi concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio. L'impugnazione di legittimità viene infatti rigettata, tra l'altro, quanto al capo della sentenza concernente il reato considerato più grave dalla Corte territoriale (capo C della rubrica). Quest'ultima, d'altro canto, aveva con precisione quantificato in tre mesi di reclusione la pena irrogata, a titolo di continuazione, per ciascuno dei tre reati satellite per i quali aveva deliberato una pronuncia di condanna. L'annullamento senza rinvio della sentenza per due di tali reati (capi L ed N) implica un automatismo - l'eliminazione dalla pena inflitta di una porzione pari a sei mesi di reclusione - che consente a questa Corte di procedere direttamente: già condannato il AM TO BI alla reclusione per due anni due e nove mesi (pena base di due anni per il reato più grave), con la presente pronuncia diviene irrevocabilmente inflitta una pena detentiva della durata di due anni e tre mesi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata:
- nei confronti di AM TO BI e NA ET in ordine ai reati di cui ai capi L ed N perché il fatto non sussiste;
- nei confronti di AL NI e NA ET in ordine ai reati di cui ai capi E, F, G, M e P perché estinti per prescrizione;
- nei confronti di NA ET in ordine al reato di cui al capo S, perché non punibile per desistenza volontaria. Annulla la sentenza nei confronti di NA ET in odine alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Rigetta i ricorsi di AM TO BI e NA ET nel reso.
Ridetermina la pena inflitta a AM TO BI per i residui reati di cui ai capi C e M in anni due e mesi tre di reclusione. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2015