Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1997, n. 4005
CASS
Sentenza 24 novembre 1997

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Ai fini dell'applicazione o del mantenimento di misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già individuate, e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini preliminari siano in stato avanzato, ovvero siano già concluse. (Fattispecie relativa a sfruttamento e induzione alla prostituzione di cittadine straniere, in stato di grave soggezione nei confronti dell'indagato, al quale faceva capo una vasta organizzazione internazionale di avviamento alla prostituzione).

La prognosi di pericolosità sociale di cui all'art. 274, lett. c)- cod. proc. pen. va effettuata sulla base delle modalità e delle circostanze dei fatti e della personalità e capacità a delinquere dell'indagato, desunte non solo dagli eventuali precedenti penali dello stesso, ma dalla di lui condotta e da altri dati pure sintomatici, di natura oggettiva, desumibili dall'ambiente in cui i fatti stessi sono maturati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1997, n. 4005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4005
    Data del deposito : 24 novembre 1997

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