Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 cod. pen.), la condotta di colui che, presentandosi al punto di pronto soccorso di un ospedale, rende dichiarazioni non veritiere, idonee a trarre in inganno i sanitari, che, confidando nella verità di quanto loro esposto, redigono certificati medici falsi. (Fattispecie relativa a certificati di malattia relativi a sinistri mai verificatisi).
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2014, n. 32759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32759 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 29/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 795
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 8706/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AN NI N. IL 07/06/1980;
avverso l'ordinanza n. 1076/2013 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 16/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. NI D'LO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 6/9/013, applicava a D'LO NI, su richiesta del Pubblico Ministero, la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per essersi associato con altri al fine di porre in essere truffe ai danni delle compagnie di assicurazione (art. 416 cod. pen.) e per aver precostituito elementi di prova relativi a sei sinistri mai accaduti (art. 642 cod. pen.). Rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare in relazione a reati di falso documentale (artt. 48 e 479 cod. pen.), commessi in maniera mediata con induzione in errore dei medici che avevano stilato falsi certificati di malattia relativi a sinistri che non si erano verificati.
2. Il Tribunale del riesame di Messina, investito dall'appello del Pubblico Ministero, con ordinanza del 16/12/2013 ha ravvisato la gravità indiziaria anche in relazione ai reati di falso e, riformando la decisione del Giudice delle indagini preliminari, ha applicato a D'LO la misura degli arresti domiciliari.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'indagato contestando la gravità indiziaria in ordine al reato associativo e ai reati contro la fede pubblica, nonché la logicità della motivazione con cui è stata aggravata la misura. Lamenta che la partecipazione di D'LO all'associazione è stata desunta dal suo coinvolgimento in due soli falsi sinistri e che non si è tenuto conto, in relazione ai reati di falso, dell'indirizzo giurisprudenziale che esclude il falso per induzione allorché il pubblico ufficiale si sia incautamente affidato, al fuori di ogni previsione normativa, alle mendaci dichiarazioni del terzo nella sua attività certificativa. Quanto alle esigenze cautelari poste a base della misura, contesta che i pochi episodi truffaldini, a cui l'imputato ha partecipato, siano segno di una partecipazione continuativa all'associazione e che sia stata adeguatamente motivata l'attualità del pericolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Le censure che attengono alla gravità indiziaria per il reato associativo sono inammissibili. Contro l'ordinanza genetica è stata proposta richiesta di riesame da parte del prevenuto e appello da parte del Pubblico Ministero. Stante il carattere devolutivo dell'appello, è l'appellante che, con l'esposizione dei motivi, delimita e definisce il petitum e l'ambito di cognizione del giudice d'appello. Orbene, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo è stata fatta dal giudice del riesame, mentre il Pubblico Ministero ha appellato - ex art. 310 cod. proc. pen. - la decisione nella parte concernente il falso per induzione -
escluso dal Giudice delle indagini preliminari - e nella parte concernente la species di misura cautelare ritenuta adeguata al caso concreto. È in relazione questi punti, perciò, che va misurato il ricorso del prevenuto.
2. È corretta la decisione del Tribunale del riesame concernente le falsità ideologiche contestate. I falsi sinistrati, presentandosi al pronto soccorso e lamentando patologie inesistenti, posero in essere una condotta idonea a trarre in inganno i sanitari, i quali, confidando nella verità di ciò che veniva loro esposto, stilarono certificati medici ideologicamente falsi. La condotta di tali soggetti è causa efficiente del falso ideologico posto in essere dai medici, per cui a quei soggetti va imputato, quali autori mediati (come in tutti i casi in cui l'errore sul fatto che costituisce il reato sia determinato dall'altrui inganno). Nè vale appellarsi alla giurisprudenza che esclude il falso per induzione allorché il pubblico ufficiale si sia incautamente affidato, al fuori di ogni previsione normativa, alle mendaci dichiarazioni del terzo nella sua attività certificativa, giacché non è certo il caso del medico del pronto soccorso, che - per espletare correttamente la sua attività - deve instaurare un dialogo collaborativo col paziente, per formulare una diagnosi obbiettiva e instaurare una terapia adeguata nell'interesse di quest'ultimo, e non muovere dal preconcetto di essere da lui gabbato. Pertanto, non può dirsi che i medici, autori dei certificati per cui è processo, si siano incautamente affidati alle dichiarazioni dei pazienti, posto che, invece, proprio di quelle dichiarazioni dovevano tener conto per espletare al meglio il loro compito. Non a caso la giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass., n, 6388 del 15/11/2012) attiene ad un caso del tutto diverso, in cui il pubblico ufficiale (un segretario comunale) - che aveva l'obbligo di certificare i fatti caduti sotto la sua diretta conoscenza - si era invece affidato, per la formazione di un verbale di seduta della giunta municipale, al racconto di un terzo.
3. Infondato è anche l'ultimo profilo di doglianza. Quanto alla sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura imposta (quella degli arresti domiciliari), i giudici del merito hanno puntualmente e del tutto coerentemente motivato, evocando le "concrete modalità di svolgimento del fatto, caratterizzato dall'aver agito in un contesto associativo in maniera continuata nel tempo" e dall'aver partecipato in concreto ad alcune truffe, con un "fondamentale ruolo nella pianificazione e organizzazione" dei sinistri, svolto a stretto contatto col vertice del sodalizio e senza tema di coinvolgere la moglie nell'attività illecita. Inoltre, hanno compiutamente motivato in ordine alla inadeguatezza della misura (obbligo di dimora) imposto dal GIP, tenuto conto che, con essa, il prevenuto rimaneva libero di operare nel luogo in cui erano state commesse la maggior parte delle truffe;
nonché in ordine alla inadeguatezza di una misura meno afflittiva, in considerazione della particolare professionalità mostrata dal prevenuto, che gli consentiva di reiterare, altrove, lo schema truffaldino sperimentato a Barcellona P.G. Il ricorso pertanto non può essere accolto nemmeno sotto il profilo in esame, qui ulteriormente osservandosi che il giudizio sulla adeguatezza della misura rispetto alle esigenze da tutelare integra un giudizio di fatto che non è censurabile in sede di legittimità tutte le volte in cui, come nella specie, esso sia condotto e sviluppato nel rispetto delle regole che presiedono la logica dell'argomentare, e sia altresì fondato su una serie coerente di ragionevoli letture della realtà, secondo massime di comune esperienza ed in relazione all'id quod plerumque accidit.
4. L'infondatezza dei motivi passati in rassegna comporta che il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014