Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
Il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2016, n. 39465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39465 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
394 6 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 1138 Anna Petruzzellis Angelo Costanzo CC - 20/07/2016 R.G.N.*2536/2016 Pierluigi Di EF Emanuele Di Salvo Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO EI OS, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2016 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato eifricorsi udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 10 maggio 2016, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena, che aveva applicato ad El OS JA la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina in concorso ed unione con altra persona non identificata in danno di EN NN con riferimento ad un telefono cellulare e ad una giacca, nonché di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe personalmente lo Jamrouni, formulando un motivo, nel quale si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di rapina. Si deduce che i gravi indizi sono stati desunti esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa, nonostante quest'ultima sia stata etichettata dagli stessi giudici della cautela come reticente, ed abbia reso, subito dopo i fatti, tre versioni diverse. Invero, il NN ai testi incontrati per strada ha detto di aver subito il furto di un cellulare e di essere stato aggredito;
alla polizia giudiziaria ha riferito di aver subito lo scippo di un cellulare e la rapina di una giacca dopo essere stato colpito con calci e pugni;
al medico curante in ospedale ha raccontato di essere stato aggredito e picchiato e di aver subito il furto o la rapina di un cellulare, di una giacca e di 70 euro. Tali incongruenze non possono essere giustificate, come afferma il Tribunale del riesame, per lo stato di choc conseguente all'aggressione, tanto più che il referto medico formula una prognosi di soli tre giorni e che il denunciante è un tossicodipendente. Del resto, il NN non ha neanche precisato il motivo da cui è scaturito il litigio. Si aggiunge, poi, che contro l'ipotesi della rapina militano ulteriori circostanze. In primo luogo, lo UN, a detta dei testi intervenuti in soccorso del NN, avrebbe minacciato quest'ultimo di ucciderlo se fosse tornato a casa sua ed avrebbe manifestato disprezzo verso i soccorritori in quanto avrebbero dato ospitalità ad un drogato. In secondo luogo, la Polizia, all'esito della perquisizione immediatamente eseguita dopo la denuncia, se ha rinvenuto droga, non ha trovato né il cellulare, né la giacca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il ricorrente, che limita la sue doglianze al profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di rapina, deduce che le dichiarazioni della persona offesa, sulla quale si impernia la decisione impugnata, sono inattendibili perché modificate ripetutamente nell'immediatezza dei fatti e perché si pongono in contraddizione con altri elementi acquisiti in atti. M 2 2.1. Occorre premettere che l'impugnazione, così come formulata, non è inammissibile per difetto di interesse solo perché limitata ad uno solo dei titoli cautelari (la rapina e non anche la detenzione illecita di stupefacenti). Richiamando, infatti, un risalente, ma autorevole e mai contestato orientamento giurisprudenziale, deve osservarsi che il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, perché il venir meno del titolo di custodia, per quanto con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati (così Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746, nonché Sez. 1, n. 1067 del 15/02/2000, Grillà, Rv. 216083).
2.2. Ciò posto è utile osservare, metodologicamente, che, il sindacato di legittimità in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitato ai vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione per manifesta illogicità (così, da ultimo, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Il Tribunale, a fondamento delle proprie conclusioni sul punto, ha richiamato innanzitutto i seguenti elementi: a) le dichiarazioni della persona offesa, IN NN;
b) le dichiarazioni delle persone informate sui fatti NI RA e EF IN, intervenuti per assicurare i primi soccorsi al NN, i quali hanno detto che quest'ultimo si era lamentato di essere stato aggredito e derubato di un cellulare, e che, pochi istanti dopo, era arrivato un cinquantenne di verosimile origine nordafricana il quale aveva di uccidere il NN se fosse tornato a casa sua ed aveva rimproverato ai soccorritori di dare ospitalità ad un ladro e drogato;
c) il referto medico relativo ad escoriazioni multiple al volto ed agli arti guaribili in 3 giorni;
d) le dichiarazioni dello stesso ricorrente El OS JA, il quale ha ammesso la detenzione a fini di spaccio della cocaina sequestrata, ma ha negato di aver rapinato giacca e cellulare al NN, ed ha affermato che quest'ultimo gli aveva messo la casa a soqquadro. Ha poi osservato che: a) le accuse del NN sono verosimili anche perché formulate nell'immediatezza ai testi RE e IN e perché il denunciante ha chiesto ai suoi soccorritori di chiamare la Polizia, con ciò denotando la mancata disponibilità di un cellulare;
b) le ragioni della lite sono verosimilmente in un contrasto per la fornitura di cocaina e per il pagamento della stessa;
c) il mancato rinvenimento della giacca e del cellulare all'esito della perquisizione domiciliare nei confronti del ricorrente ricevono plausibile 3 spiegazione dal mancato rinvenimento del concorrente nella rapina, rimasto ignoto. Trattasi di motivazione che per gli elementi di fatto evidenziati e per le inferenze dagli stessi desunte, alla luce di una valutazione complessiva del compendio investigativo acquisito, deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici. Eventualmente, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa potrà essere diversamente valutata all'esito di un esame in contraddittorio dello stesso.
4. Alla manifesta infondatezza delle doglianze formulate, segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che li hanno proposti debbono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro millecinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 20 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corpo Anna Petruzzellis Autour DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 22 SET 2016 IL CANCELLIERE Dott EF Golfieri