Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2010, n. 12401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12401 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/12/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 2066
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 20592/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GE IO N. IL 13/03/1963;
2) TI MA N. IL 01/05/1943;
3) TI MA N. IL 19/08/1965;
4) ON TA N. IL 14/04/1946
5) TH ER N. IL 22/01/1968;
avverso la sentenza n. 2037/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. al TI UR;
rigetto nel resto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Iasonna S. (per Zurich Insurance S.P.A.), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Cariello A. e Aricò G. (per TI UR), avv. Girardi M. (per ZO, GE e TI AR), avv. D'Angelo (per IT), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
1- Secondo l'ipotesi accusatoria, UR TI, sua moglie RT MA, il tecnico di radiologia dell'Ospedale di Livorno Pier Luigi IN, i medici ortopedici dello stesso nosocomio Antonella AN, Roberto EL, NE CO e l'avvocato Fabio Ercolini (gli ultimi cinque giudicati separatamente) avevano costituito un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di truffe in danno di Compagnie di Assicurazioni, che coprivano il rischio da responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli: la condotta fraudolenta posta in essere era consistita nella falsa denuncia di incidenti stradali con danni alle persone o nella denunzia di infortuni realmente verificatisi, con la prospettazione, però, di conseguenze dannose per le persone più gravi di quelle effettive. Promotore e organizzatore di tale sodalizio era stato il TI, che, coadiuvato dalla moglie e con la complicità di persone che avevano assunto, di volta in volta, il ruolo di responsabili dei sinistri, di testimoni o di infortunati, aveva accompagnato questi ultimi in ospedale, dove i medici aderenti all'organizzazione, dopo averli formalmente sottoposti a visita, ad accertamenti strumentali, all'applicazione di presidi sanitari e a cure del tutto inutili, avevano rilasciato referti e certificazioni non corrispondenti a verità, al solo fine di simulare la diretta constatazione sui pazienti visitati di lesioni gravi con postumi permanenti, da porre a base di richieste di risarcimento di danni non dovuti;
successivamente il TI aveva fatto conferire dai falsi infortunati incarico professionale all'avvocato Ercolini, che aveva curato l'aspetto legale, dando corso, nell'interesse dei clienti, alle iniziative risarcitorie nei confronti della Compagnia assicuratrice di riferimento.
1a- Per la parte che qui interessa, le persone coinvolte nella vicenda in esame sono UR TI, RT MA, GE IO, AR TI e HE IT, che sono stati chiamati a rispondere dei reati così come di seguito rispettivamente ascritti.
UR TI:
- associazione per delinquere, nella qualità di promotore e organizzatore, costituitasi anteriormente al 2000 ed operativa fino al marzo 2004 (capo 1);
- concorso in plurimi episodi di falsità ideologica aggravata commessa da medici ospedalieri in certificati (artt. 110, 117 e 480 c.p. e art. 61 c.p., n. 2: capi sub 2, commesso il 22/2/200 3; 3,
commesso il 4/2/2003; 4, commesso il 12/9/2003 e l'8/10/2003; 5, commesso il 19/11/2003; 6, commesso il 3/12/2003; 7 e 8, commessi il 9/9/2003 e l'8/ 10/2003; 10, commesso il 18/3/2003; 13, commesso il 12/9/2003 e il 14, /10/2003; 16, commesso l'8/9/2003 e l'8/10/2003;
18, commesso il 9/9/2003 e l'8/10/2003; 20, commesso il 21/11/2002 e il 24/12/2002; 22, commesso il 5/5/2003; 24, commesso l'8/4/2003; 25, commesso l'11/11/2003; 27, commesso il 19/12/2003; 29, commesso il 7/2/2004; 30, commesso l'11/11/2003; 32, commesso il 30/11/2002 e il 7/1/2003; 33, commesso il 17/5/2003; 35, commesso il 13/11/2003; 36, commesso l'11/11/2003; 37, commesso il 18/12/2003 e il 20/1/2004; 38, commesso il 5/8/2003; 41, commesso il 5/3/2002, il 7/3/2002, il 9/4/2002; 43, commesso il 7/1/2003; 44, commesso il 3/3/2003 e il 3/4/2003; 45, commesso il 3/3/2003; 49, commesso il 3/11/2003; 51, commesso il 20/12/2002; 52, commesso il 29/1/2004; 55, commesso il 17/4/2003; 56, commesso il 2/3/2004; 57, commesso il 2/3/2004; 58, commesso l'8/7/2003; 60, commesso l'11/8/2003; 61, commesso il 12/2/2002; 62, commesso il 6/11/2002);
- concorso in plurimi episodi di falsità ideologica aggravata commessa da medici ospedalieri nella refertazione di lesioni (artt.110, 117, 479 e 476 c.p., art. 61 c.p., n. 2: capi sub 9, commesso il
28/10/2003; 17, commesso il 28/10/2003; 19, commesso il 28/10/2002;
21, commesso il 31/1/2003; 23, commesso il 31/1/2003; 26, commesso il 25/10/2003; 28, commesso il 4/11/2003; 31,, commesso il 28/10/2002;
34, commesso il 13/8/2003; 39, commesso il 7/8/2003; 40, commesso il 13/2/2002; 42, commesso il 4/10/2002; 46, commesso il 3/3/2004; 47, commesso il 14/8/2003; 48, commesso il 14/8/2003; 50, commesso l'8/8/2003; 53, commesso il 3/3/2004; 54, commesso il 18/2/2003; 59, commesso l'11/7/2003; 63, commesso il 29/1/2004; 64, commesso il 25/2/2004; 65, commesso il 29/1/2004 e 2/3/2004; 66, commesso il 25/2/2004; 67, commesso in epoca anteriore e prossima al marzo 2004);
- corruzione propria aggravata e continuata (artt. 81, 319 e 321 c.p. e art. 61 c.p., n. 2): capi sub 68, commesso il 29/1/2004 e il 25/2/2004 in concorso necessario con IN;
69, commesso in coincidenza temporale con le false refertazioni o certificazioni dei medici coinvolti);
- concorso in peculato aggravato (artt. 110, 117 e 314 c.p., art. 61 c.p., n. 2) di materiale sanitario utilizzato per la diagnosi e la cura di lesioni inesistenti: capo sub 70, commesso in coincidenza temporale con le refertazioni e certificazioni false;
- varie ipotesi di simulazione di reato;
- concorso in molteplici episodi di truffa aggravata tentata e consumata (art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 56 e 640 c.p. e art. 61 c.p., nn. 7 e 9: capi sub 81, commesso fino al 29/1/2004;
82, commesso nel novembre 2003; 83, commesso il 9/12/2003 e il 17/2/2004; 84, commesso fino al 14/11/2003; 85, commesso dopo l'1/10/2003; 86, commesso fino al 21/11/2003; 87, commesso fino al 4/9/2003; 88, commesso fino al 14/11/2003; 89, commesso fino al 17/11/2003; 90, commesso il 2/4/2001; 91, commesso il 21/5/2001; 92, commesso il 7/1/2002; 93, commesso fino al 12/2/2004; 94, commesso fino al 3/3/2004; 95, commesso poco dopo il 29/1/2004; 97, commesso fino al 23/2/2004; 98, commesso il 19/2/2004; 99, commesso fino al 22/9/2003; 100, commesso fin o al 19/8/2003; 101, commesso fino al 10/9/2003; 102, commesso il 20/12/2002; 103, commesso il 13/1/2004;
104, commesso fino al 12/12/2003);
RT MA:
- associazione per delinquere, quale collaboratrice del marito, col ruolo di accompagnare i falsi infortunati in ospedale per la visita medica, di gestire e custodire la documentazione, di intrattenere contati telefonici per il perfezionamento delle truffe (capo sub 1);
- favoreggiamento reale (capo sub 105, commesso il 15-16/3/2004);
IO GE:
- concorso negli episodi di falso ideologico in referto di cui ai capi sub 63, 65, commessi tra il 29/1/2004 e il 2/3/2004;
- concorso nel peculato di cui al capo sub 70;
- simulazione di reato;
- concorso nei tentativi di truffa sub 94, 95, commessi rispettivamente il 3/3/2004 e il 29/1/2004;
AR TI:
- concorso nel falso ideologico in certificato sub 57, commesso il 2/3/2004;
- concorso negli episodi di falso ideologico in referto di cui ai capi sub 63, 65;
- concorso nel peculato sub capo 70;
- simulazione di reato;
- concorso nei tentativi di truffa sub 94, 95;
HE IT:
- concorso negli episodi di falso ideologico in referto di cui ai capi sub 64, 66, commessi il 25/2/2004;
- concorso nel peculato sub capo 70;
- simulazione di reato;
2- Il Gup del Tribunale di Livorno, con sentenza 19/11/2007, all'esito del giudizio abbreviato, assolveva UR TI, GE IO, AR TI e HE IT dalle ipotesi di simulazione di reato per come rispettivamente ascritte, perché il fatto non costituisce reato;
dichiarava TI UR colpevole dei residui illeciti contestatigli, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava ad anni sei di reclusione (reato più grave quello di peculato) e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
dichiarava la MA colpevole dei reati ascrittile, unificati dalla continuazione, e la condannava ad anni tre, mesi quattro di reclusione (reato più grave quello sub 1) e all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
dichiarava il GE e AR TI colpevoli dei residui reati loro rispettivamente contestati, unificati dalla continuazione, e li condannava, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 323bis c.p., alla pena di anni due di reclusione ciascuno (reato più grave quello di peculato); dichiarava la IT colpevole dei residui reati contestatile, unificati dalla continuazione, e la condannava, in concorso delle attenuanti di cui agli artt. 323 bis e 114 c.p., art.62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p., alla pena di mesi sette e giorni dieci di reclusione (reato più grave quello di peculato); condannava UR TI, la MA, il GE, AR TI al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e al pagamento di provvisionali.
3- A seguito di gravami degli imputati, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 27/5/2009, riformando in parte le decisione di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava non doversi procedere nei confronti di UR TI, in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 90 e 91, perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena nei confronti del predetto in anni cinque e mesi dieci di reclusione;
assolveva la MA dal reato di favoreggiamento reale di cui al capo 105, perché il fatto non sussiste e, ritenuta la mera partecipazione della predetta al reato associativo sub capo 1, riduceva la pena ad anni due di reclusione;
condannava gli imputati UR TI, MA, GE e AR TI alle ulteriori spese in favore delle parti civili per così come rispettivamente costituite.
3a- Il Giudice distrettuale, preliminarmente, disattendeva l'eccepita inutilizzabilità delle indagini espletate dopo la scadenza del relativo termine (4/9/2004), la cui proroga non era stata richiesta tempestivamente, considerato che, nella specie, non operava la sospensione dei termini feriali, versandosi in tema di criminalità organizzata;
l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3, però, eccepita dagli imputati solo in sede di discussione finale,
assumeva rilievo solo con riferimento alla fase dibattimentale e non poteva operare in sede di giudizio abbreviato, data la scelta negoziale di tipo abdicativo e considerato che non si trattava comunque di atti assunti contro legem.
Quanto al merito della vicenda, il Giudice distrettuale riteneva che il reato associativo era provato da dati oggetti vi emersi nel corso delle indagini espletate: a) organizzazione in grado di predisporre i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti, reperendo persone disposte a simulare sinistri stradali, a testimoniare sulla dinamica degli stessi, a rilasciare certificazioni mediche attestanti lesioni inesistenti o fraudolentemente aggravate;
b) stabile disponibilità di un ben individuato gruppo di medici ospedalieri a rilasciare certificazioni false, il che presupponeva la preventiva e incondizionata adesione dei detti medici al sodalizio criminale e il cosciente contributo causale dei medesimi alla realizzazione del relativo programma;
c) i presunti infortunati venivano accompagnati dal TI personalmente in ospedale, dove venivano sottoposti a visita quasi sempre dagli stessi medici (AN, EL e NE), pur disponendo il reparto di ortopedia di un numero ben più elevato di sanitari;
d) i tabulati telefonici confermavano i plurimi e brevi contatti tra il TI e i medici o comunque il reparto di ortopedia, verosimilmente per concordare gli appuntamenti;
e) il tecnico di radiologia IN, nel corso dell'interrogatorio reso il 5/3/2004, aveva confermato di essere stato inserito nell'organizzazione illecita diretta dal TI e di avere falsificato diversi referti radiologici, circostanza quest'ultima riscontrata dalle dichiarazioni della IT e del dr. Tagliaferro;
f) il TI aveva direttamente affidato l'incarico di curare le pratiche di risarcimento danni nell'interesse dei falsi infortunati all'avv. Fabio Ercolini, pienamente consapevole dell'operazione fraudolenta.
Personaggio di riferimento dell'organizzazione era certamente TI UR, per il ruolo di promozione e direzione svolto nell'attuazione del programma criminoso.
La MA, come emerso dalla testimonianza di GI SA e da quella di MI VO, era inserita nell'organizzazione:
aveva collaborato con il marito, contattando i falsi infortunati per accompagnarli in ospedale, custodendo la relativa documentazione, provvedendo ai versamenti sul conto bancario, intestato a lei e al marito, degli assegni emessi dalle Compagnie assicuratrici a favore dei vari infortunati, consegnando a questi ultimi la quota loro spettante secondo la concordata ripartizione degli illeciti guadagni. Non era, invece, configurabile il reato di favoreggiamento reale, pure contestato all'imputata, che, nel porre in essere la corrispondente condotta, aveva inteso tutelare un proprio interesse. Quanto ai reati di falso ideologico in atto pubblico, la Corte di merito riteneva che la non corrispondenza al vero di quanto attestato nei referti per diretta constatazione del medico integrava tali illeciti;
le certificazioni successive, invece, avendo una funzione meramente ricognitiva, integravano il meno grave reato di cui all'art. 480 c.p.. I vari reati di falso e il connesso reato di peculato erano provati dagli accertamenti espletati dai consulenti del P.M., che, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, avevano sistematicamente smentito le diagnosi formulate dai medici coinvolti nella presente vicenda. Tale conclusione aveva trovato, peraltro, puntuale riscontro nelle dichiarazioni di HE IT, una delle presunte infortunate, la quale aveva rivelato il meccanismo truffaldino ideato e in parte attuato dal TI, per farle ottenere un risarcimento danni per lesioni riportate in conseguenza di una accidentale caduta, contrabbandandole come esiti di un sinistro stradale;
nonché nelle dichiarazioni rese da altre persone coinvolte nella presente vicenda o comunque a conoscenza della stessa e nella documentazione acquisita.
L'utilizzo degli apparecchi radiografici e dei presidi medici (quali ingessature, collar cuff, bendaggi ecc), senza alcuna reale necessità, ma al solo fine di fare conseguire ai pazienti visitati risarcimenti non dovuti, integrava il reato di peculato, considerato che detto utilizzo appariva assolutamente incompatibile con il titolo per cui il bene era posseduto e aveva realizzato una estromissione definitiva del bene dal patrimonio della Pubblica Amministrazione, con conseguente appropriazione da parte dell'agente. Le plurime appropriazioni, ripetutesi in un ristretto arco temporale, inducevano ad escludere l'attenuante di cui all'art. 323bis c.p. per il TI, ma non per gli altri coimputati, chiamati questi ultimi a rispondere di singoli episodi.
La prova dei reati di corruzione era integrata dalle dichiarazioni del IN (aveva ammesso di avere ricevuto Euro 500 dal TI, per essersi adoprato in occasione del presunto incidente stradale di cui erano rimaste vittime il GE e la TI), della IT, del GR (avevano ammesso il versamento ai medici di una percentuale pari al 10% della somma risarcita), dalla documentazione sequestrata, in cui compariva l'annotazione delle somme date ai medici. Non v'era incompatibilità tra il reato di corruzione e la partecipazione all'associazione.
I reati di cui ai capi sub 90 e 91, avuto riguardo all'epoca a cui risaliva la loro consumazione, erano estinti per prescrizione. Non riteneva la Corte di merito di accordare agli imputati che ne avevano fatto richiesta le circostanze attenuanti generiche, data la particolare gravità dei fatti.
Conforme a legge veniva ritenuta la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili anche con riferimento al reato associativo, finalizzato comunque e commettere, truffe in danno di società di assicurazioni.
4- Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. 4a- UR TI, con atto sottoscritto dai propri difensori, ha dedotto: 1) manifesta illogicità e mancanza di motivazione in ordine al reato associativo, del quale non erano stati evidenziati gli elementi strutturali, considerato che erano emersi soltanto rapporti personali tra lui, i medici ospedalieri e il legale, in forza dei quali era stato, di volta in volta, concordato il piano truffaldino, come dimostrato dal fatto che ai sanitari e all'avvocato era stata riconosciuta una percentuale del risarcimento conseguente al simulato sinistro, quale frutto dell'accordo corruttivo e non già partecipazione agli utili dell'attività posta in essere da un sodalizio criminale;
in particolare, non era apprezzabile il ruolo di associato dell'Ercolini, difettando la prova della conoscenza da parte di costui dei reati commessi "a monte"; a identica conclusione doveva pervenirsi quanto alla MA, la cui partecipazione al sodalizio non poteva desumersi dalla occasionale presenza in ospedale o dalle operazioni bancarie poste in essere;
non si era considerato che i coimputati, giudicati separatamente, erano stati assolti dai reati-fine, sia pure con sentenza non ancora irrevocabile, e tale circostanza rivestiva certamente rilievo anche con riferimento al reato associativo;
2) erronea interpretazione e applicazione dell'art. 314 c.p. e violazione dell'art. 323 c.p.: l'attività posta in essere dai medici ospedalieri, essendosi concretizzata in prestazioni comunque connesse alla loro funzione tipica, integrava, al massimo, una distrazione di beni in favore di terzi e non già l'appropriazione dei beni medesimi, il che configurava l'ipotesi dell'abuso d'ufficio; 3) erronea applicazione dell'art. 479 c.p., difettando ogni elemento di certezza in ordine alla cosciente falsità delle attestazioni diagnostiche formulate dagli imputati, considerato che la relativa valutazione non era contraddetta da sicuri e indiscutibili dati scientifici;
in ogni caso, la falsa attestazione in referto integrava il meno grave reato di cui all'art.481 c.p.; 4) erronea interpretazione dell'art. 323bis c.p. e violazione dell'art. 81 c.p.: contraddittoriamente la sentenza aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 323bis c.p. agli infortunati e non al TI, sulla base del rilievo che quest'ultimo si era reso responsabile di una pluralità di illeciti, laddove avrebbe dovuto considerare l'episodio più grave e solo in relazione a questo stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per accordare la citata attenuante;
5) mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che andava modulato in base a parametri valutativi più equi.
La difesa del TI ha depositato, in data 15/11/2010, motivi nuovi con i quali, dopo avere ribadito quanto già dedotto in ricorso in relazione al reato associativo (aggiungendo che alcuni presunti partecipi, quali la AN e l'Ercolini, erano stati assolti, con sentenza 23/5/2009 del Tribunale di Livorno) e avere sottolineato che gli altri coimputati del reato di peculato sub capo 70 e alcuni coimputati di altri reati-fine erano stati assolti per insussistenza dei fatti, ha sollecitato l'annullamento senza rinvio della sentenza nelle parti corrispondenti;
ha rilevato, inoltre, che i reati di cui ai capi 2, 3, 10, 20, 22, 24, 31, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 51, 55, 61, 62, 81 (fino al 28/11/2002), 82 (fino al 28/5/2003), 83 (fino al 7/3/2003), 90, 91, 92, 93 (fino al 26/2/2003) e 102 erano estinti per prescrizione e ne ha sollecitato la corrispondente declaratoria. 4b- RT ZO, tramite il proprio difensore, ha lamentato: 1) inosservanza della legge processuale per inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo il 4/9/2004, essendo mancata una regolare e tempestiva proroga dei relativi termini: trattavasi di inutilizzabilità c.d. "patologica", rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo, essendo stato l'impianto accusatorio gravemente minato: a) dal fatto che la AN e l'Ercolini erano stati assolti dal reato associativo (sent. 23/5/2009 Trib. Livorno); b) dal rilievo che, nel caso IT, l'unico ricostruito nei dettagli, nessuno dei medici indicati come presunti associati era risultato coinvolto;
c) dalla ulteriore constatazione che i medici NE e EL erano stati condannati solo per pochi episodi commessi in un ristrettissimo arco temporale, il che finiva col riverberarsi inevitabilmente sull'ipotesi associati va;
3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il ruolo partecipativo della MA all'associazione: v'era stato un travisamento dei contenuti delle testimonianze di SA GI e di Giudice Vincenzo, dalle quali non si evinceva, come sostenuto in sentenza, l'organico inserimento della MA nel sodalizio;
assolutamente neutra era la testimonianza del VO;
4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche;
5) inosservanza legge processuale per non essere stata applicata sulla pena la diminuente del rito abbreviato;
6) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in solido con il marito, considerato che nessun reato di truffa o tentata truffa le era stato addebitato e la sua responsabilità civile non poteva derivare dal reato associativo.
4c- AR TI e IO GE, con atto sottoscritto personalmente, hanno dedotto: 1) inosservanza della legge processuale per inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo il 4/9/2004, essendo mancata una regolare e tempestiva proroga dei relativi termini;
2) errata applicazione della legge penale con riferimento al reato di cui all'art. 367 c.p.; 3) erronea applicazione della legge penale, con riferimento al reato di peculato, e connesso vizio di motivazione, non essendo stati evidenziati elementi in forza dei quali potere ritenere che le prestazioni sanitarie effettuate in favore degli imputati, che avevano effettivamente subito lesioni, fossero del tutto inutili;
si sarebbe in presenza di una distrazione di beni a favore di terzi che, in quanto verificatasi nell'ambito dell'esercizio funzionale dei poteri del pubblico ufficiale, integrerebbe, al più, l'abuso d'ufficio; i coimputati giudicati con rito ordinario erano stati assolti da tale reato;
4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
4d- HE IT, tramite il proprio difensore, ha dedotto la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'esame della sua posizione, essendo stati completamente ignorati i motivi di appello avverso la decisione di primo grado.
DIRITTO
1- I ricorsi sono in parte fondati e devono essere accolti nei limiti di seguito precisati.
Le diverse questioni sulle quali si sollecita la verifica di legittimità verranno trattate seguendo l'ordine di priorità logica e unificando quelle comuni alla posizione di più ricorrenti.
2- Inammissibile è la doglianza con la quale la MA, TI AR e il GE denunciano l'inosservanza della legge processuale per inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p.. Rileva la Corte che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali asseritamente compiuti successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. Cass. S.U. 23/4/2009 n. 23868, Fruci). Nel caso in esame, il motivo di ricorso, pur illustrando diffusamente la problematica giuridica circa l'utilizzabilità o meno, nelle varie fasi del procedimento, degli atti di indagine compiuti oltre il termine di cui all'art. 407 c.p.p., per pervenire alla corretta affermazione che trattasi di inutilizzabilità c.d. "patologica", inerente cioè ad atti assunti contro legem e, quindi, non utilizzabili in assoluto, non si fa carico di individuare gli atti, affetti da tale patologia, che inciderebbero in maniera decisiva sulla tenuta dell'apparato argomentativo che la sentenza impugnata pone a base delle conclusioni alle quali perviene.
Ne consegue che l'omessa "rappresentazione" specifica degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta si pone in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso ed impedisce a questa Corte di attivare il sollecitato sindacato di legittimità sul punto.
3- Motivo comune a UR TI e alla MA è il dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo, del quale difetterebbero gli elementi strutturali, e al ruolo partecipativo spiegato dalla seconda nell'abito del sodalizio criminoso.
Le doglianze non sono fondate.
Va premesso che, per la configurabilità del reato di cui all'art.416 c.p., non è richiesto che l'associazione si evidenzi come organismo formale e tragga origine da un regolare atto costitutivo, essendo indifferente la forma di organizzazione adottata in concreto e bastando invece una predisposizione - sia pure rudimentale e limitata al solo fattore umano - di mezzi idonei alla realizzazione del programma criminoso non definito. È sufficiente cioè uno stabile apparato organizzativo anche di sole risorse umane, che si prefigga, pur dopo la commissione di reati-scopo già deliberati, di essere "riutilizzato" quale entità distinta che si ponga al di sopra delle singole deliberazioni e attività criminose ed assuma un suo disvalore autonomo, che vada ben oltre il fenomeno del concorso di persone nel reato continuato.
L'esistenza di tale stabile organizzazione e del connesso vincolo tra gli associati ben può essere desunta da facta concludentia, quali la continuità, la frequenza, l'intensità dei rapporti tra i soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la stessa efficienza operativa dell'organizzazione, che può fare pieno affidamento sulle "competenze" e sui "ruoli" così come ripartiti tra i vari associati, pronti ad intervenire, nel momento opportuno, in funzione dell'attuazione dello scopo comune.
Ciò posto, ritiene la Corte che, come può agevolmente evincersi da quanto sintetizzato nella parte in fatto sub 3a, la sentenza di merito, facendo buon governo di tali principi, riposa su un apparato argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene in ordine a tale capo d'imputazione: il collaudato meccanismo, ideato e diretto da UR TI, aveva evidenziato, in particolare, uno stabile rapporto tra costui, alcuni sanitari e un tecnico radiologo in servizio presso l'Ospedale di Livorno, in forza del quale questi ultimi avevano offerto la loro permanente disponibilità a rilasciare referti e certificazioni ideologicamente falsi a supporto delle richieste di risarcimento danni connesse a simulati incidenti stradali, con conseguenze lesive per le persone, o a incidenti stradali realmente verificatisi, ma con conseguenze per le persone meno gravi di quelle certificate;
ruolo primario aveva spiegato il primo, predisponendo e attuando ogni iniziativa fraudolenta per "costruire" sinistri stradali simulati, quanto meno negli effetti, attraverso il reperimento di persone disponibili a testimoniare il falso, intrattenendo contatti costanti col personale sanitario di riferimento e attivandosi nell'accompagnare personalmente in Ospedale i falsi infortunati per la visita medica e il rilascio della necessaria documentazione. La reiterazione nel tempo di tale attività, che aveva interessato i casi più diversi, e la perfetta sintonia operativa - secondo schemi collaudati - tra le persone coinvolte nella vicenda, divenute vero e proprio punto di riferimento per sistematiche speculazioni risarcitorie in danno di Compagnie assicuratrici, sono - secondo la sentenza in verifica -indici univoci dell'esistenza del sodalizio criminoso, dalla cui attività gli associati avevano tratto notevoli vantaggi economici. Tale discorso giustificativo non è posto in crisi dalle doglianze dei ricorrenti, che si limitano a fare leva sull'intervenuta assoluzione, peraltro non irrevocabile, di alcuni coimputati, per inferirne semplicisticamente che ciò minerebbe l'impianto accusatorio per come originariamente strutturato, con conseguente ricaduta sulla stessa configurabilità del reato associativo. La diversa e opposta valutazione di singole posizioni processuali non è idonea, di per sè, a incidere negativamente su tale configurazione e a disarticolare la valenza accusatoria del materiale probatorio preso in considerazione.
Anche l'inserimento nel sodalizio della MA (moglie del TI), quale mera partecipe, è congruamente motivato sulla base di quanto riferito dai testi SA e VO, nel cui racconto vengono colti, senza alcun travisamento, quegli aspetti comportamentali dell'imputata indicativi della sua attivazione in funzione delle finalità perseguite dal gruppo: la donna aveva affiancato e sostenuto l'attività criminosa organizzata dal marito, collaborando con lo stesso nel contattare i falsi infortunati, nell'accompagnarli in ospedale, nell'intrattenere contatti telefonici con i medici dell'ospedale, nel contribuire alla gestione delle consistenti risorse economiche acquisite (è lei che aveva versato all'avv. Ercolini la somma di circa 35 mila Euro in assegni); la conferma indiretta del ruolo non secondario spiegato dalla donna nel coadiuvare il marito nell'ambito dell'organizzazione dal medesimo diretta riviene dal fatto che, in sede di perquisizione domiciliare, aveva tentato invano di occultare la documentazione di cui disponeva e che sapeva essere compromettente.
Anche in questo specifico aspetto argomentativo della sentenza di merito non è ravvisabile il denunciato vizio di legittimità.
4- Infondata è anche la doglianza con la quale il ricorrente TI UR lamenta l'erronea applicazione dell'art. 479 c.p., per non essere stata provata con certezza la cosciente falsità delle attestazioni diagnostiche formulate negli atti incriminati e perché, in ogni caso, dette attestazioni, se realmente false, andavano inquadrate nello schema del meno grave reato di cui all'art. 481 c.p.. La sussistenza del falso nei referti non può essere posta in dubbio alla luce - come precisa la sentenza impugnata - degli esiti affidabili e documentati della consulenza medica disposta dal P.M.. Corretta è anche la qualificazione giuridica. Integra, infatti, il delitto di falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 c.c., è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice;
ne deriva che la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica (cfr. Cass. sez. 5, 16/1/2007 n. 7921, PG/Amoroso).
5- Inammissibile, per carenza d'interesse, è il motivo col quale AR TI e il GE lamentano l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento al reato di cui all'art. 367 c.p. loro rispettivamente contestato. Da tale illecito gli imputati risultano, infatti, essere stati assolti, perché il fatto non costituisce reato, sin dal primo grado.
6- Infondato è il motivo col quale la MA denuncia l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla sua condanna, in solido col marito, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, considerato che dal solo addebito di partecipazione all'associazione per delinquere non poteva derivare una sua responsabilità civile.
Rileva, in contrario, la Corte che il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe nel settore assicurativo da certamente luogo al risarcimento del danno, poiché l'ordine pubblico, tutelato dall'art. 416 c.p., non va inteso in senso riduttivo, circoscritto cioè alla pubblica tranquillità o alla sicurezza dei cittadini, ma in senso più ampio, vale a dire esteso anche al rispetto dei principi fondamentali, sui quali si fonda la convivenza civile e l'ordinato assetto della società. Viola certamente questi principi l'operatività di una organizzazione criminale che, instaurando e coltivando rapporti fraudolenti con Compagnie assicurative, altera il normale rapporto di fiducia, compromette interessi giuridicamente rilevanti e lucra indebiti risarcimenti con conseguente danno civile per le medesime Compagnie.
7- In gran parte fondato è il motivo (nuovo) col quale TI UR eccepisce la prescrizione di alcuni reati ascrittigli. Ed invero, i reati di cui ai capi sub 2, 3, 10, 20, 22, 24, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 51, 55, 61, 62, 69 (limitatamente agli episodi fino al 31/5/2003), 92 e 102 sono estinti per prescrizione, considerato che, avuto riguardo alla pena edittale per essi prevista e tenuto conto dell'epoca a cui risale le loro consumazione, il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (art. 157 c.p.p. e art. 161 c.p.p., comma 2 nel testo vigente, perché più favorevole), è - ad oggi - interamente decorso.
Non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell'art. 129 c.p.p., per tutte le considerazioni sviluppate in ordine a tali illeciti dai giudici di merito. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, nella parte esaminata, con la formula corrispondente. Non è fondato il motivo nella parte in cui sollecita la declaratoria di estinzione per prescrizione anche dei reati di cui ai capi sub 31, 81, 82, 83, 93, considerato che, avuto riguardo alla data a cui risale la loro consumazione (rispettivamente 28/10/2002, 29/1/2004, novembre 2003, 9/12/2003 - 17/2/2004 e 12/2/2004) e alla pena edittale per essi prevista, il relativo termine non è ancora decorso. Quanto ai capi sub 90 e 91, è già intervenuto proscioglimento dell'imputato in sede di appello.
8- Fondate sono le doglianze dei ricorrenti UR TI, TI AR e GE in relazione al reato di peculato di cui al capo 70.
Tale illecito viene ravvisato dalla sentenza impugnata nel fatto che i soggetti qualificati (medici e tecnico radiologo dell'Ospedale di Livorno), in concorso morale e materiale con gli extranei, si sarebbero "appropriati", avendone la disponibilità, degli impulsi elettronici connessi all'utilizzo di determinate apparecchiature (quelle per le radiografie e la RM), di presidi sanitari (ingessature, bendaggi, tutori), delle energie lavorative del personale parasanitario, per distrarli a vantaggio di determinati soggetti, ai quali venivano rilasciati referti e certificazioni che attestavano - contro il vero - la presenza di lesioni conseguenti a eventi traumatici da incidente stradale, nella prospettiva di conseguire indebiti risarcimenti dalle Compagnie di assicurazioni. Questa ricostruzione, però, rimane su un piano meramente astratto, nel senso che non offre elementi di fatto che dimostrino una effettiva condotta di appropriazione dei beni e il conseguente comportamento del soggetto qualificato nei confronti di questi uti dominus, con esercizio di atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustificava il possesso in funzione dei compiti istituzionali affidatigli.
Il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata su tale specifico aspetto della vicenda pecca di estrema genericità, è pesantemente condizionato dal dato suggestivo connesso all'imponente attività truffaldina posta in essere ai danni delle Compagnie di assicurazioni e non analizza i singoli episodi, per coglierne il reale significato e l'effettiva portata a dimostrazione della conclusione tranchant alla quale perviene. Si vuole, in sostanza, sottolineare che nessun approfondimento emerge dalla sentenza di merito in ordine all'effettiva sussistenza o meno di esiti traumatici sui pazienti sottoposti a visita presso l'Ospedale di Livorno. Non può essere sottaciuto, infatti, che l'eventuale presenza di tali esiti, al di là della loro successiva enfatizzazione, o anche semplicemente i riferimenti anamnestici prossimi dei pazienti visitati avrebbero comunque imposto agli operatori sanitari il dovere di dare corso ai relativi accertamenti strumentali, per verificare la consistenza del lamentato evento traumatico, e alle conseguenti cure del caso. Il personale sanitario della struttura pubblica avrebbe cioè, in tale ipotesi, espletato le proprie funzioni tipiche nell'utilizzazione dei macchinari, dei presidi sanitari e delle connesse energie lavorative a beneficio dei pazienti sottoposti a visita, il che escluderebbe l'ipotizzata e ritenuta condotta appropriativa e configurerebbe - al limite - una condotta di distrazione a vantaggio di terzi. La condotta di distrazione ha una sua autonomia ed è diversa da quella di appropriazione alla quale fa esclusivo riferimento la norma di cui all'art. 314 c.p.. La distrazione, concretizzandosi in un abuso "funzionale" dell'uso della cosa da parte del soggetto qualificato, refluisce nell'ambito della diversa e meno grave fattispecie dell'abuso d'ufficio. Deve ancora sottolinearsi che non è comunque concettualmente configurabile il peculato delle prestazioni lavorative, considerato che la persona, le cui energie vengono indebitamente utilizzate, non può essere equiparata alla cosa mobile e non può, quindi, essere oggetto di possesso.
9- Fondato è il ricorso di HE IT.
La sentenza impugnata, pur facendo riferimento, nel ricostruire l'intera vicenda, alla IT, non prende in esame l'atto di appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado e le doglianze in detto atto articolate, per verificarne la fondatezza o meno. V'è, quindi, una mancanza assoluta di motivazione. 10- Fondata è la doglianza della MA in ordine al trattamento sanzionatorio riservatole. La sentenza d'appello, invero, dopo avere rivalutato in senso più favorevole la posizione processuale dell'imputata, ridetermina, per costei, la misura della pena, senza esplicitare il relativo calcolo, sicché non è dato neppure comprendere se si sia o no tenuto conto dell'obbligatoria diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.. 11- La sentenza impugnata deve - per le ragioni esposte ai punti 8, 9 e 10 che precedono - essere annullata nei confronti del GE, di UR TI, AR TI, in ordine al reato di peculato (capo 70 dell'imputazione), della MA, limitatamente alla determinazione della pena, e della IT con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, che dovrà tenere conto dei rilievi di cui innanzi. Devono essere rigettati nel resto i ricorsi di UR TI, AR TI, RT MA e IO GE.
È il caso di precisare che le doglianze di questi ultimi imputati in ordine al diniego di circostanze attenuanti (generiche o art. 323bis c.p.) restano, allo stato, assorbite dalla pronuncia di annullamento con rinvio, i cui ulteriori sviluppi potrebbero imporre una rivalutazione di tale aspetto.
Provvedere il giudice di rinvio alla liquidazione delle spese relative al presente grado in favore della parte civile Zurich Insurance S.A..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi 2, 3 10, 20, 22, 24, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 51, 55, 61, 62, 69 (per gli episodi fino al 31/5/2003), 92 e 102, perché estinti per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di HE IT, nei confronti di MA RT, limitatamente alla determinazione della pena, nonché nei confronti di TI UR, GE IO, TI AR, in ordine al reato di peculato sub capo 70 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Rigetta nel resto i ricorsi di MA RT, TI UR, TI AR e GE IO.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011