Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 3
Le circostanze attenuanti previste dagli art. 62 e 62 bis cod.pen., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell'intera pena ai sensi dell'art. 65 cod.pen. La riduzione deve essere effettuata, nel caso di reati puniti con pene congiunte, su entrambe le pene da irrogare, perché, essendo unica la condotta attenuata ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle due componenti.
In tema di disciplina della vendita degli oli di oliva, risponde del reato previsto dagli artt.2, 5 e 6 della legge 13 novembre 1969 n. 1407 colui che detenga in magazzino oli alimentari conservati in silos o in vasche ovvero in cisterne, rispetto alle quali sia stata accertata l'intervenuta miscelazione vietata oppure risulti una quantità diversa da quella stabilita dalla legge.
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art 62 cod.proc.pen. è relativo alle dichiarazioni rese da persona che ha già assunto tale qualità nel corso del procedimento, sicché non concerne la fattispecie in cui il verbalizzante riferisce di dichiarazioni spontanee rese dal soggetto prima che assumesse tale veste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7844 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 27/5/98
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " DE AI ID " N. 1926
3. " IN OL " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 47005/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TT CO n. ad Andria il 16 maggio avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 27 ottobre Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Difensa Udito il difensore Gaetano Scamarcio
Svolgimento del processo
TT CO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, emessa in data 27 ottobre 1997, con la quale veniva condannato per i delitti di detenzione per la vendita di olio di semi di nocciola ed olio di oliva misto con quello di semi sotto la falsa classificazione di "olio di oliva vergine lampante", deducendo i motivi sottoindicati. l.) la violazione dell'art.63 c.p. in relazione alle ordinanze pretorili del 23 febbraio e del 7 ottobre 1995, poiché sono state utilizzate dichiarazioni autoindizianti di soggetto che fin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di indagato o imputato, raccolte senza avviso o presenza del difensore;
2) la violazione dell'art.125 terzo comma c.p.p., poiché parte della motivazione della sentenza impugnata è effettuata "per relationem" con quella di primo grado come per rispondere alla prima ed alla sesta censura
3) la violazione dell'art.511 secondo comma c.p.p. in relazione agli artt.238 e 511 bis c.p.p. ed al settimo comma dell'art.350 c.p.p., come rivisitato dalla sentenza n. 259 del 1991, perché le dichiarazioni autoindizianti, con le quali il ricorrente, prima delll'effettuazione delle ulteriori operazioni, eseguite in sede di sopralluogo, in assenza delle prescritte indicazioni circa la qualità dell'olio contenuto nei silos, ha indicato ai verbalizzanti dette denominazioni, non possono essere recuperate con riferimento a dette norme che concernono verbali di dichiarazioni insussistenti nella fattispecie ed attengono alla fase delle indagini preliminari e non del dibattimento;
4) l'erronea applicazione dell'art.354 secondo comma c.p.p. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, poiché gli accertamenti ed il sequestro operati costituivano atti ripetibili e, comunque, non era stato avvisato il P.M., affinché intervenisse tempestivamente;
5) violazione dell'art.360 c.p.p., poiché la consulenza tecnica del P.M. non era atto irripetibile, ma rinviabile, è stata disposta senza previo avviso all'indagato che sì è visto privato del diritto di instare per l'incidente probatorio ed i consulenti incaricati erano individuati con i soli cognomi;
6)violazione dell'art.348 terzo comma c.p.p. in relazione all'art.57 stesso codice, perché il P.M. si è servito "dell'ing.OR (senza nome) sprovvisto della qualifica di appartenenza alla polizia giudiziaria in qualità di ufficiale per notificare l'avviso al ricorrente dopo aver conferito l'incarico ai consulenti e per eseguire la rimozione dei sigilli e per redigere il relativo verbale firmato solo dallo stesso;
7) violazione degli artt.191 e 526 c.p.p., poiché gli atti su cennati (accertamenti della P.G. e del P.M.) non potevano essere acclusi nel fascicolo del dibattimento, perché ripetibili.;
8) violazione dell'art.521 c.p.p. ed omessa motivazione sul punto, in quanto dalle risultanze probatorie non era possibile individuare la qualità dell'olio di semi aggiunto a quello di oliva e di quello di nocciola detenuto nei silos;
9) violazione ed erronea applicazione della legge n.1407 del 1960 e carenza di guardo, limitata alla sola quantità della merce ed alla motivazione al riguardo, limitata alla sola qualità soggettiva dell'imputato, sia per le caratteristiche dell'olio di oliva vergine lampante determinate in base al D.M. 31 ottobre 1987 n.509 sia per la sua commestibilità sia perché l'olio non era stato messo in commercio secondo la nozione fornita dall'art.6 della legge citata, giacché trovavasi contenuto in silos all'interno di uno stabilimento per la raffinazione e non per la vendita o la messa in commercio;
10) la violazione dell'art.69 c.p. ed il difetto di motivazione al riguardo, perché pur riconoscendo all'imputato la prevalenza delle attenuanti generiche ha diminuito solo la pena detentiva e non quella pecuniaria.
Motivi della decisione
Appare opportuno enunciare alcuni principi cardine del nostro sistema processuale, ai quali le decisioni dei giudici di merito si sono attenuti, per evitare inutili ripetizioni e risolvere in radice alcune censure mosse.
È noto che il codice di rito prevede varie tipologie di nullità :assolute ed insanabili, generali a regime intermedio e relative, e che, per ognuna di esse, stabilisce diversi modi e tempi di deduzione a seconda delle differenti fasi in cui si verificano, mentre costituiscono principi generali quelli della tassatività e della sanatoria delle nullità qualora la parte abbia accettato gli effetti dell'atto o si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.
Inoltre la motivazione per relationem comporta un vizio solo quando sussista una generica adesione alle argomentazioni della sentenza di primo grado e non qualora il giudice di appello, condividendola, si riferisca alla stessa e dimostri di aver adempiuto all'obbligo impostogli di esaminare le censure specifiche rivolte dall'appellante, giacché la ripetizione delle valutazioni e degli apprezzamenti del giudice di primo grado deve essere bilanciata con l'obbligo di esaminare ogni aspetto rilevante dell'impugnazione e con il principio di efficienza, che richiede una motivazione coincisa. La motivazione "per relationem", poi, è sempre ammessa, qualora il giudice di appello dimostri di condividere le valutazioni di quello di primo grado in relazione ad alcuni motivi proposti ed abbia esaminato, quindi, la censura dedotta e quanto assunto nella sentenza impugnata (Cass. sez.VI 19 ottobre 1989, Cattelan cui adde Cass. sez.I 14 luglio 1997, Zuccaro n.6980 rv.209257). Tali considerazioni sono presenti pure nelle pronunce citate in ricorso (Cass. sez. IV ud.22 dicembre 1995 dep. 27 febbraio 1996 n. 4314, Mahovic rv.204175 e Cass. sez.II n. 9315 del 1997, Dello Russo), in cui si fa riferimento a richiami esclusivamente apodittici alla sentenza di primo grado senza indicare i temi ed i problemi trattati ed a risposte incongrue alle doglianze prospettate. Pertanto il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello risponde in maniera congrua ed esente da vizi logici e giuridici alle critiche rivolte alla completa ed elaborata decisione di primo grado e molto pedissequamente ripetute in ricorso.
Con riferimento agli altri principi su richiamati sono del tutto infondati i motivi relativi alla pretesa ripetibilità del provvedimento di sequestro, la cui natura probatoria, ha consentito, poi, al P.M. un ulteriore approfondimento con l'accertamento ex art.360 c.p.p. indipendentemente dalla necessità di dedurre gli eventuali vizi con il procedimento incidentale di riesame, giacché le pretese nullità dovevano essere immediatamente avanzate prima dell'espletamento dell'atto ai sensi del secondo comma dell'art.182 c.p.p., poiché la parte era presente, mentre non sussiste alcuna nullità per l'omessa menzione del tempestivo avviso al P.M. (Cass. sez.III ud. 5 dicembre 1997 dep. 17 gennaio 1998, Sarnelli n.1030 rv. 209506 in genere sull'utilizzabilità ai fini probatori della cosa sequestrata).
Peraltro detto motivo, apparentemente articolato, è del tutto infondato, perché il ricorrente, se non fossero stati eseguiti immediatamente gli accertamenti ed il sequestro, avrebbe potuto disperdere le prove, togliendo l'olio dai silos ovvero apponendovi etichette diverse da quanto dichiarato oppure alterando, comunque, la situazione da constatare, secondo quanto acutamente spiegato nella pronuncia di primo grado e ripetuto da quella di appello. Eguale tardiva deduzione deve rinvenirsi nelle pretese nullità circa le attività svolte dall'ingegnere della A.S.L. (cfr. sul punto Cass. sez. I 4 febbraio 1994 n. 1357, Cimei rv. 197471), la sua qualifica di pubblico ufficiale, peraltro pacifica, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza (Cass. sez.III 17 novembre 1994 n. 11431, Brugnolo rv. 200513), attese le ampie competenze attribuite alle A.S.L. in base alla legge n. 238 del 1983, e circa le generalità dei periti nominati dai P.M., mentre l'omesso (rectius tardivo) avviso dell'accertamento tecnico irripetibile ex art.360 c.p.p. è stato sanato dalla nomina del C.T. di parte, giacché permaneva sempre la possibilità del ricorrente di richiedere l'incidente probatorio proprio perché l'avviso non sarebbe stato tempestivo, secondo quanto invano, chiaramente affermato dalle decisioni di merito. Trattasi di principi univoci, che non sono contraddetti da alcune massime citate in modo del tutto inconferente (cfr. Cass. sez.V n. 815 del 1995 e Cass. sez.III del 22 aprile 1992 citate a pagg. 15 e 16, relative ad affermazioni generati non confacenti alla fattispecie, Cass. sez. un. 6 novembre 1992 dep. 8 febbraio 1993 n. 1228 rv.192204, Simonetti a pag. 20, riferentesi alla materia della prevenzione infortuni, alla c.d. diffida ed all'obbligo di rapporto, ma non escludente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria del funzionario dell'A.S.L. in altri settori dell'attività istituzionale loro deferita, come la sentenza 31 maggio 1993 rv.194380 della sesta sezione (pag.21 della presente impugnazione), concernente la nullità dei verbali, ritenuta relativa e limitata alla sola incertezza assoluta circa le persone intervenute e se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto e, quindi, per nulla adatta alla fattispecie, sia per il principio di tassatività sia per l'intempestiva deduzione, e quella indicata a pag.22 (n. 10688 del 1996) riguardante all'evidenza un caso in cui l'indagato non ha assistito all'atto).
Occorre, infine, ribadire che esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez.VI 25 gennaio 1993,Vinciguerra) nei limiti stabiliti dall'art.606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato (Cass. sez.VI 3 novembre 1992, Urbano.). Infatti la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta (Cass. sez.III 6 ottobre 1993, Caiazzo ed altro).
Si deve pertanto ritenere che il vizio di mancanza o illogicità della motivazione, dovendo essere valutato nei limiti del testo, vada circoscritto esclusivamente ai vizi intrinseci al ragionamento, quale viene espresso in fatto ed in diritto, nel provvedimento impugnato. Peraltro ciò non significa che la dettagliata descrizione del fatto sia l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi della motivazione su evidenziati. giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, la quale risponde a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi.
Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi.
Pertanto è inammissibile tutta quella parte del ricorso (da pag.26 a 33), in cui per dimostrare un'insussistente violazione dell'art.521 c.p.p., anche questa volta citando massime esatte, ma non confacenti al caso in esame., si riproducono alcuni brani di deposizioni o di altri atti processuali, tanto più che in maniera esente da vizi logici e giuridici la Corte barese ha evidenziato che l'olio sequestrato alla ditta del ricorrente "era comunque olio di oliva miscelato con olio di semi, ancorché dichiarato dal TT "olio di oliva vergine lampante", sicché non si è verificata alcuna immutazione del fatto, in quanto, secondo uniforme giurisprudenza e dottrina "per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale Pregiudizio dei diritti della difesa", onde la violazione " è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" Cass. sez. un. 22 ottobre 1996 n. 16, Di Francesco rv. 205619 fra tante). Nella fattispecie non solo l'imputato era rappresentato all'accertamento ex art.360 c.p.p. da un suo consulente ed era presente al dibattimento, ma anche la contestazione del reato era identica. essendo. comunque, l'olio di oliva miscelato, secondo quanto risulta dal l'imputazione, sicché detto motivo è del tutto defatigatorio e pretestuoso.
Non può neppure affermarsi un inesistente e, comunque, non deducibile travisamento dei fatti cioè una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella prospettata in ricorso. Il giudice di merito ha chiarito che l'olio di oliva, sebbene presentasse all'analisi alcune delle caratteristiche di cui agli artt.1, 2 e 3 l. n. 1407 del 1960, rivelava "la presenza di sostanze estranee" attraverso reazioni chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio differente. sicché non interessa la commestibilità dell'olio.
Infatti, come è noto, la norma dell'art.5 della legge 13 novembre 1960 n. 1407 prevede due distinti ed autonomi reati aventi oggettività giuridica diversa, giacché il primo, relativo al divieto di vendere detenere per la vendita o mettere in commercio oli che non posseggano i requisiti di commestibilità prescritti dai primi tre articoli della legge citata, ha quale obiettività giuridica la tutela della salute pubblica, mentre il secondo, concernente il divieto di uso di denominazione diversa da quella prescritta per le varie qualità di olio dagli stessi articoli, mira a garantire l'onesto esercizio del commercio dell'olio. Rilevata la manifesta infondatezza dei motivi secondo, quarto ed ottavo ed in gran parte del quinto e del sesto, nell'esaminare gli altri bisogna procedere ad un differente ordine di trattazione secondo un criterio logico-sistematico, giacché' le censure procedurali concernenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti e di alcuni atti e l'omessa riduzione della pena pecuniaria non assumono un significato assorbente come quella relativa all'impossibilità di configurare nella fattispecie un'attività di messa in commercio dell'olio, secondo la nozione fornita dall'art.6 della legge n. 1407 del 1960. Al riguardo occorre rilevare che il fatto è stato contestato all'imputato sotto il duplice profilo della detenzione per la vendita e della messa in commercio, sicché il riferimento alla nozione di cui all'art.6 l. n. 1407 del 1960, relativa alla sola messa in commercio può già apparire limitativo, dovendosi considerare entrambe le attività.
Inoltre l'evoluzione dell'industria e del commercio di questi prodotti nel frattempo intervenuta (dal 1960 al 1993) ha fornito una nozione di magazzini di vendita differente da quella comune, giacché lo stivaggio di enormi quantità di olio può avvenire in silos, vasche e cisterne e non in locali, che per le loro dimensioni sarebbero sempre insufficienti per l'immagazzinamento, sicché nell'espressione "magazzini di vendita sia all'ingrosso sia al minuto" sono da ricomprendere pure questi particolari sistemi, onde occorre soltanto valutare se esista la destinazione alla vendita e la detenzione a tal fine.
Peraltro nei reati relativi alla tutela della fiducia commerciale l'individuazione di una molteplicità di condotte è effettuata tramite una loro elencazione progressiva sul terreno dell'esecuzione criminosa, sicché l'espressione mettere comunque in commercio" dovrebbe assumere un significato più ampio di quella di "porre in vendita" ed attenere ci quei comportamenti materiali finalizzati alla realizzazione di attività negoziali diverse dalla vendita. La messa in commercio, quindi, si concreta in qualsiasi forma di messa in contatto con il mercato dei consumatori cioè in una condotta comunque contrassegnata dalla messa a disposizione del pubblico.
Inoltre la detenzione per la vendita, ove si voglia far assumere all'espressione "mettere comunque in commercio" un significato ristretto e limitato ai locali di un magazzino di vendita all'ingrosso o al minuto in contrasto con le caratteristiche della legislazione del settore già illustrate, finirebbe con il costituire una categoria tecnico-giuridica più ampia della immissione in commercio, caratterizzata dalla finalizzazione di un determinato comportamento alla vendita e da una situazione dinamica, sicché sussiste detta destinazione nel caso in cui vengano conservati o in silos oppure in vasche ovvero in cisterne ingenti quantità di olio, rispetto alle quali sia stata accertata l'intervenuta miscelazione vietata oppure risulti una qualità diversa da quella stabilita dalla legge (Cass. sez.III 17 giugno 1997 n. 5745, De Negri rv.208206, in cui si ritiene, persino, sufficiente l'accertamento della destinazione alla miscelazione, pur se detenuti prima delle operazioni di taglio, all'interno dello stabilimento). La destinazione alla vendita della quantità di olio rinvenuta è, nella fattispecie, desunta "dalle qualità soggettive e dall'attività espletata dall'imputato, nonché dall'enorme quantità di olio posseduta", cui occorre aggiungere l'accertata intervenuta miscelazione e la detenzione di olio senza le caratteristiche prescritte dagli artt.1, 2 e 3 della legge n. 1407 del 1960, sicché, trattandosi di accertamenti in fatto non censurabili in sede di legittimità se non sotto il profilo della manifesta illogicità non può ritenersi sussistente detto vizio, in quanto la motivazione, sebbene sintetica sul punto, appare logica e giuridicamente corretta alla luce dei principi su esposti.
Nè vale obiettare che il ricorrente, industriale nel settore oleario, è titolare di uno stabilimento in cui si procede alla raffinazione, sia perché il prodotto così come rinvenuto (ormai miscelato con olio di semi) ed accertato attraverso le analisi (olio di semi non raffinato, indicato quale olio extravergine lampante) non poteva essere considerato destinato a detta operazione, ma alla vendita, sia perché l'olio viene non solo raffinato, ma anche venduto o immesso in commercio, in quanto sarebbe inutile raffinarlo se non fosse destinato ad una finalità commerciale, giacché qualsiasi attività industriale è finalizzata al raggiungimento di un onesto profitto.
Affermata e dimostrata l'infondatezza dei motivi relativi al merito cioè alla configurabilità del reato, bisogna trattare di quelli processuali.
A tal proposito con riferimento alla censura relativa alle dichiarazioni autoindizianti ed alla loro inutilizzabilità (nn.1 e 3) sarebbe sufficiente rilevare che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte nel vigore del precedente e dell'attuale codice di rito (Cass. sez. VI 4 luglio 1977 n. 8787, Argese rv.136371 e Cass. sez.III ud.7 dicembre 1994 dep. 28 gennaio 1995 n. 983, Maldera rv.201407 n.m. sul punto), l'attività concretantesi nel prelievo dei campioni e nella conseguente analisi ha carattere amministrativo, essendo in tale ipotesi legislativamente ammessa l'analisi di revisione per escludere ogni rilevanza alla questione. Inoltre le dichiarazioni autoindizianti per rientrare nella fattispecie contemplata dall'art.63 c.p., secondo quanto esattamente affermato dai giudici di merito, seguendo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. il 25 settembre 1997 n. 8657, Donciglio rv. 208748 cui adde Cass. sez.III 15 dicembre 1997, Miceli n.m.), devono provenire da persona che sin dall'inizio del suo esame avrebbe dovuto assumere la qualità di imputata o di indagata e non quando ancora non sussistevano detti presupposti come è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui, in mancanza delle prescritte indicazioni e, quindi, organolettico, prima dello stesso prelievo dei campioni e dell'assaggio or., l'odierno ricorrente ha indicato alla polizia giudiziaria la natura merceologica del prodotto contenuto nei silos.
Tali decisive considerazioni escludono di dover prendere posizione in ordine alla contrastante giurisprudenza di questa Corte circa la possibilità di "recuperare" le dichiarazioni autoindizianti, nella fattispecie, insussistenti, tramite le deposizioni degli agenti di polizia giudiziaria.
Esclusa in radice la possibilità di sussumere dette dichiarazioni nel precetto contemplato dall'art.63 c.p.p., ne discende l'irrilevanza del terzo motivo e la carenza dei presupposti per poterle ritenere inutilizzabili.
Infatti il divieto stabilito dall'art.62 c.p. è relativo alle dichiarazioni rese da persona che ha già assunto la qualità di indagato nel corso del procedimento (Cass. sez. II 29 settembre 1995 n. 478, Allegretto ed altri rv. 202812), sicché non concerne la fattispecie in esame, in cui il verbalizzante riferisce dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente prima che assumesse detta veste, mentre non è applicabile il successivo precetto, in quanto non trattasi di dichiarazioni autoindizianti, ma di informazioni, che di per sè non determinavano il configurarsi di un reato, se non suffragate da altri riscontri, sicché non può neppure applicarsi l'art.350 c.p.p.. Il settimo comma di tale ultimo precetto nella versione originaria era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 259 del 1991 soltanto per eccesso rispetto alla delega ed è stato riformulato in termini pressoché analoghi dalla legge n.356 del 1992, onde il richiamo effettuato nella sentenza di primo grado
è esatto, pur se ultroneo.
Pertanto sono egualmente del tutto inconferenti le decisioni di questa Corte richiamate in ricorso (Cass. sez. I n. 2209 del 1995, Cass.sez.VI n. 10775 del 1994 e Cass. sez.un. n. 1282 del 1996, Carpanelli ed altri), relative tutte alla differente questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese da persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata o di imputata nei confronti di terzi, mentre quella concernente l'art.350 c.p.p. (Cass. sez.VI 14 aprile 1992 n. 1249) è anteriore alla modifica legislativa (D.L. 8 giugno 1992 n.306 convertito in legge 7 agosto 1992 n.3567, del tutto sottaciuta dal ricorrente, nonostante fosse evidenziata nella pronuncia di primo grado, ed intervenuta dopo la sentenza della Consulta citata e per porre rimedio alla stessa nei termini dalla medesima indicati. Per quel che attiene all'istituto dell'inutilizzabilità, invocato in relazione a molteplici atti è opportuno rilevare che, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass. sez. un.16 maggio 1996 n. 5021, Sala rv. 204644), detto istituto non ha fatto venir meno quello delle nullità, sicché solo la prova vietata da una. specifica disposizione di legge è inutilizzabile, mentre l'inosservanza delle prescritte formalità determina solo la nullità con tutti gli obblighi derivanti dai tempi e modi di deduzione ovvero una mera irregolarità per il principio di tassatività di queste ultime.
Pertanto non assume rilievo in relazione a detto istituto l'utilizzazione di un ufficiale di P.G. per effettuare una serie di operazioni materiali (rimozione di sigilli) o procedurali (notifica dell'avviso della C.T. del P.M. al ricorrente e redazione del verbale delle operazioni di rimozione dei sigilli peraltro sottoscritto dai Consulenti della cui presenza dà atto (cfr. Cass. sez. I 4 febbraio 1994 n. 1357, Cimei rv.197471), mentre si sono già rilevate la carenza di qualsiasi nullità per le attività materiali e la tardiva deduzione e l'intervenuta sanatoria per quelle procedurali (verbale di rimozione di sigilli ed avviso), giacché l'atto ha raggiunto il suo scopo, che è quello di consentire la nomina di un consulente di parte e non di richiedere un incidente probatorio, in quanto, in tal caso, facendo valere tempestivamente la nullità, poteva procedersi ad un nuovo avviso ovvero a rimettere in termini il ricorrente per proporre la richiesta di incidente probatorio, secondo quanto esattamente asserito dal primo giudice e ripetuto da quello d'appello.
Del resto per individuare la sicura irripetibilità degli atti posti in essere dalla polizia giudiziaria e dal P.M. sarà sufficiente riferire quanto ben evidenziato nella pronuncia di primo grado dal Vice Pretore onorario, giacché l'olio è un prodotto alimentare che, sebbene non rapidamente deperibile, donde la possibilità di eseguire analisi di revisione contemplata dalla legge, "è suscettibile di scadenza, avaria ed ossidazione con il passare del tempo", secondo quanto asserito dallo stesso consulente del ricorrente (pag.26 della sentenza di primo grado), sicché la consulenza del P.M. si inquadra negli accertamenti di cui all'art.360 c.p., mentre il prelievo dei campioni e le prime analisi, attività amministrative e preprocessuali, possono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento ed essere utilizzati per il procedimento, poiché trova applicazione l'art.223 secondo comma disp. att. c.p.p., sono state osservate le garanzie difensive ivi stabilite, quelle analisi non possono essere nuovamente ripetute, il ricorrente, tempestivamente avvisato, non ha richiesto mai la c.d. revisione la campionatura è stata effettuata in maniera regolamentare, secondo la diffusa dimostrazione dal Vice Pretore nella sua pregevole sentenza, condivise dal giudice d'appello.
Infine, secondo unanime giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. IV 9 dicembre 1996 n. 10590, Graziani rv. 207338), poiché non è stata formulata riserva di incidente probatorio non è neppure possibile sollevare la questione relativa all'inutilizzabilità della consulenza disposta dal P.M. per mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'accertamento tecnico, indipendentemente dall'ulteriore assorbente considerazione dell'intervenuta audizione degli agenti accertatori e dei consulenti in dibattimento. Pertanto non sono fondati il motivo indicato con il numero sette e le residue censure di cui ai nn. 5 e 6. sicché resta solo da trattare l'ultima critica rivolta alla sentenza impugnata relativa alla carenza di motivazione ed alla violazione dell'art.69 c.p.. A tal proposito occorre rilevare che il giudice d'appello è rimasto invischiato in quella tendenza immotivatamente clemenziale seguita da molti magistrati in questo grado di giudizio, sicché, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti per un fatto oggettivamente grave e tale ritenuto da entrambi i giudicanti di merito e modificando, quindi, il giudizio di comparazione fra le circostanze, ha ridotto di un terzo solo la pena detentiva e non quella pecuniaria senza addurre alcuna motivazione al riguardo ed in contrasto con il concetto unitario di pena. Dimentica la Corte pugliese che le circostanze attenuanti previste dagli artt.62 e 62 bis c.p., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell'intera pena ai sensi dell'art.65 c.p.. La riduzione, poi, deve essere effettuata, nel caso di reati puniti con pene congiunte, su entrambe le pene da irrogare, perché, essendo unica la condotta attenuata ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo. non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle due componenti cfr. Cass. sez.III 2 marzo 1985, Perrucci rv.164512 cui adde Cass. sez.VI 25 maggio 1993, Clerici). Non può neppure addursi quale implicita esclusione di detta diminuzione la considerazione che la pena pecuniaria è proporzionale alla quantità di olio, giacché, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez.I 22 maggio 1959,Fiorentini in Giust.pen 1960, II, 234 m.244 cui adde Cass. n. 872 del 1966), gli artt.64 e 65 c.p. prescindono nel determinare l'aumento o la diminuzione della pena per il concorso di circostanze aggravanti o attenuanti dalla qualità della pena comminata e dal modo come il giudice deve pervenire all'applicazione concreta di essa al reato ritenuto. Pertanto detta censura appare fondata, ma non determina l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, peraltro limitato ex art.627 c.p.P.. alla sola determinazione della pena. sicché non sarebbe possibile rilevare eventuali successive cause estintive dei reati (cfr.Cass. sez.un. 23 maggio 1997 n. 4904, Attinà rv.207640 fra tante tutte conformi).
Infatti, essendo stata la pena detentiva ridotta di un terzo, può procedersi a rettificazione del computo della pena pecuniaria irrogata, riducendola in maniera analoga a norma del secondo comma dell'art.619 c.p.p., giacché tale istituto trova la sua "ratio" in ragioni di economia processuale ed è teso a scongiurare l'annullamento della sentenza impugnata tutte le volte in cui la Corte di Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale è nel rispetto del fatto, lasci inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la pronuncia esaminata.
Ed invero il ricorrente non ha dedotto un'insussistente carenza di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, ma si è solo lamentato dell'omessa riduzione della congiunta pena pecuniaria, adducendo non solo un difetto motivazionale, ma anche una violazione di legge (art.69 c.p. rectius art.65 c.p.), sicché, avuto riguardo al criterio seguito dal giudice di merito nel ridurre la pena detentiva nel massimo consentito (un terzo), può procedersi ad identica riduzione per quella pecuniaria proporzionale, mentre in assenza di impugnazione da parte del P.M. non può rilevarsi, per il principio del divieto di reformatio in pejus, l'omesso aumento della pena detentiva in base alla ritenuta continuazione. La pena pecuniaria di 18 miliardi 319 milioni e duecentomilalire, ridotta di un terzo (L 6.10 6.400.000), viene quindi rettificata in 12 miliardi 212 milioni ed ottocentomilalire.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso., rettificando la pena pecuniaria dell'impugnata sentenza in dodici miliardi duecentododici milioni ottocentomila lire di multa.
Dispone che tale rettificazione sia apposta in calce alla sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998