Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7844
CASS
Sentenza 27 maggio 1998

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Le circostanze attenuanti previste dagli art. 62 e 62 bis cod.pen., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell'intera pena ai sensi dell'art. 65 cod.pen. La riduzione deve essere effettuata, nel caso di reati puniti con pene congiunte, su entrambe le pene da irrogare, perché, essendo unica la condotta attenuata ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle due componenti.

In tema di disciplina della vendita degli oli di oliva, risponde del reato previsto dagli artt.2, 5 e 6 della legge 13 novembre 1969 n. 1407 colui che detenga in magazzino oli alimentari conservati in silos o in vasche ovvero in cisterne, rispetto alle quali sia stata accertata l'intervenuta miscelazione vietata oppure risulti una quantità diversa da quella stabilita dalla legge.

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art 62 cod.proc.pen. è relativo alle dichiarazioni rese da persona che ha già assunto tale qualità nel corso del procedimento, sicché non concerne la fattispecie in cui il verbalizzante riferisce di dichiarazioni spontanee rese dal soggetto prima che assumesse tale veste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7844
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7844
    Data del deposito : 27 maggio 1998

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