Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 dicembre 1960 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 marzo 2011 |
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 24676 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 14/09/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 14/09/2021), n.24676 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COSENTINO Antonello – Presidente – Dott. PICARONI Elisa – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4942 – 2020 R.G. proposto da: MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, SOCIALI – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via …
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Giurisprudenza • 51
- 1. Trib. Taranto, sentenza 03/12/2025, n. 2577Provvedimento: TRIBUNALE di TARANTO Prima Sezione Civile N.R.G. 4449/2023 Verbale di udienza Il giorno 3 dicembre 2025, all'udienza svolta in presenza nell'Aula C del Palazzo di Giustizia in Taranto dinanzi al Giudice On., dr. LU Santoro. Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali discutono la causa, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Il Giudice visti gli artt. 2 d.lgs. n. 150/2011 e 429 cpc; pronuncia la sentenza che definisce il giudizio e provvede al deposito contestuale, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione. Verbale chiuso alle ore 12.29 Il Giudice G. O. LU …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 11 L. 689/1981·
- campionamento olio extravergine di oliva·
- responsabilità solidale·
- discrezionalità tecnica amministrativa·
- art. 8 L. 1407/1960·
- nullità notifica·
- onere della prova·
- art. 5 L. 1407/1960
Versioni del testo
- Art. 1.
E' olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.
L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:
1) "olio extra vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga piu' dell'1 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di "olio extra vergine di oliva" potra' essere aggiunta l'indicazione della provenienza;
2) "olio sopraffino vergine di oliva", riservata all'olio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non piu' dell'1,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;
3) "olio fino vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;
4) "olio vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
Per la denominazione di cui al n. 3) e' ammessa una tolleranza del 10 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico. - Art. 2. ((La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni piu' profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.
La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.
Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono, avere non piu' dello 0,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni piu' profonde di quelle del procedimento agli alcali.
I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanita', delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.
Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati)) - Art. 3.
E' denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purche' non contenga piu' del 2 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
E denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purche' non contenga piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.