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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19947 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: BU GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/12/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha chiesto dichiarasi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da GI BU avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). L’ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale – segnatamente, il ruolo di vertice assunto dal detenuto nel mandamento di Canicattì dell’associazione per delinquere denominata cosa nostra, l’attuale operatività del sodalizio e l’intatta capacità di controllo del territorio (si è fatto riferimento ai provvedimenti cautelari del dicembre 2025 e del giugno 2025, inerenti ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), la persistente capacità del detenuto, nonostante la detenzione sin dal 2021, di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà -– e li ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 19947 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/03/2026 giudicati adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. BU, con il ministero dei difensori di fiducia, avv. Oddo e D’Ascola, ricorre per cassazione e denuncia due motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 41, comma 2-sexies, Ord. pen., per essere il vaglio giurisdizionale del Tribunale intervenuto a notevole distanza di tempo dal provvedimento ministeriale di proroga, ossia quando detto provvedimento aveva già fortemente inciso sulla situazione soggettiva del detenuto, per il quale deve invece valere la presunzione d’innocenza. Richiama in premessa il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel più ampio consesso (Sez. U civ., Rv 562664), secondo cui la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ha valore di fonte normativa primaria e affida a ciascuno Stato il compito di assicurare ai singoli i relativi diritti, richiedendo la garanzia dell’esistenza nel diritto interno di un ricorso effettivo, dinanzi a un’istanza nazionale, che consenta di avvalersi dei diritti e delle liberà in essa consacrati. Denuncia che, nel caso in esame, non sarebbe stato garantito un ricorso effettivo, poiché, per un verso, il provvedimento impugnato avrebbe valorizzato la sentenza della Corte d’appello di Palermo, emessa in data 12 febbraio 2025, di conferma della condanna in primo grado di BU, pur se la relativa motivazione non era stata ancora depositata alla data del ricorso per cassazione (9 gennaio 2026); per altro verso, lamenta che il controllo giurisdizionale sarebbe intervenuto quando il provvedimento di proroga, gravemente limitativo dei diritti del condannato, aveva già fortemente inciso sulla sua posizione.
2.2 Con il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e il vizio di motivazione apparente. L’ordinanza impugnata – secondo la tesi difensiva – anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e ripetitivi della situazione prospettata nel primo provvedimento applicativo del regime speciale, avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di verificare l'attualità della pericolosità del ricorrente. Il Tribunale si sarebbe limitato alla riproposizione della biografia criminale penale del condannato, trascurando le allegazioni difensive, prima tra tutte la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo del 2022 da cui si evincerebbe che al vertice del mandamento di Canicattì vi fossero non già BU, bensì due soggetti differenti. Sarebbero, inoltre, state pretermesse alcune conversazioni, riportate nella stessa sentenza del Giudice per le indagini preliminari, indicative di una cesura tra BU e cosa nostra, ad esempio la conversazione in cui egli afferma la volontà di armarsi, ma al solo fine di per difendere i propri beni. Nessuna specifica e vicina risultanza consentirebbe, inoltre, di porre il recluso in collegamento con il sodalizio, con il quale egli non ha più rapporti, così come nessun rilievo avrebbe il riferimento nel provvedimento impugnato ai trattenimenti della corrispondenza il cui numero e, soprattutto, il cui contenuto non è stato indicato;
sicché erroneamente ne è stato tratto un sintomo di pericolosità attuale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, con requisitoria scritta depositata il18 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato è, come tale, dev'essere rigettato. 2. È da respingere l’eccezione in rito, riguardante l’intempestività della pronuncia sul reclamo, siccome intervenuta al di fuori del termine di cui all’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. Tale disposizione stabilisce che altresì «il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. (…) Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo». Quanto alla natura del termine di dieci giorni ivi indicato, va qui ribadito il principio espresso da questa Corte secondo cui si tratta di termine ordinatorio, la cui inosservanza non è causa d’inefficacia del provvedimento (Sez. 1, n. 36304 del 13/11/2020, [...], Rv. 280061 – 01; (Sez. 1, n. 47950 del 22/11/2012, [...], Rv. 253859; Sez. 1, n. 2658 del 10/1/2005, [...], Rv. 230547; Sez. 1, n. 2660 del 10/1/2005, [...], Rv. 230553; Sez. 1, n. 50216 del 10/12/2004, [...], Rv. 230705; Sez. 1, n. 49274 del 12/11/2004, [...], Rv. 230704; Sez. 1, n. 1928 del 9/12/2004, dep. 2005, [...], Rv. 230434). In argomento, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, 47950 del 22/11/2012, Guzzo, Rv. 253859) ha altresì escluso che dalla mancata osservanza del termine possa derivare, oltre alla caducazione della misura, qualunque violazione dell'art. 6 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo La stessa Corte EDU ha, peraltro, ipotizzato una siffatta violazione non già in caso di pura e semplice inosservanza del suddetto termine, bensì nei casi di assenza di qualsiasi decisione sui ripetuti reclami presentati dal detenuto (Corte Edu, 30/10/2003, Gangi c. Italia) o laddove l’inosservanza del termine si risolva nella sostanziale vanificazione del diritto dell'interessato a un efficace sindacato giurisdizionale sulla misura (Corte Edu, 11/1/2005, Musumeci c. Italia;
Corte Edu, 8 febbraio 2005, Bifulco c. Italia;
Corte Edu, 28/9/2000 SS c. Italia). Il principio è stato ribadito nella causa Asciutto c. Italia, del 27 novembre 2007, in occasione della quale, richiamando i propri precedenti, la Corte EDU ha riconosciuto che il semplice superamento del termine legale non costituisce disconoscimento del diritto al ricorso effettivo, precisando tuttavia che il sistematico mancato rispetto del termine di dieci giorni per decidere i ricorsi da parte dell’autorità giudiziaria può sensibilmente ridurre, se non annullare, l’impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti che dispongono il regime speciale di detenzione poiché nel caso sottoposto al suo scrutinio, aveva portato all’adozione di una serie di provvedimenti che non avevano tenuto conto delle decisioni giudiziarie. Una situazione quella appena descritta che non si è certamente verificata nel caso in esame, dove l’unico provvedimento di rigetto è intervenuto entro il termine del periodo di proroga, ovverosia due anni. 3. Trascorrendo alle censure di merito denunciate nel secondo motivo di ricorso, va detto che l’art. 41-bisOrd. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l’adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. 3.1. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 1, n. 19290 del 10/03/2016, [...], Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [...], Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, [...], Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell’ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall’ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di 4 un’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, [...], Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, [...], Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, [...], Rv. 253713). 3.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell’elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro – non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti – della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, [...], Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, [...], Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, [...], Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell’art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto;
mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, [...], Rv. 279221; Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, [...], Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274912). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, [...], Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l’esistenza e l’esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, [...], Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, [...], Rv. 226628); con l'ulteriore corollario che 5 « non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, [...], Rv. 260805). Conclusivamente, si tratta di un accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati, in termini non esaustivi, dal comma 2-bis della citata disposizione e che si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, [...], Rv. 287080 – 01).
3.3. L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Il Tribunale non ha, infatti, trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge e, con motivazione per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha illustrato l’affiliazione nel mandamento mafioso di Canicattì e il forte legame con il suo vertice Giuseppe Falsone, secondo quanto già giudizialmente accertato con sentenza del 2010 e la sottoposizione a misura cautelare nel 2021 per l’analogo reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. A tal proposito ha valorizzato la ripresa del suo ruolo all’interno del clan, nonostante la sottoposizione a misura di prevenzione, fino a divenire punto di riferimento di EO SS AR EO, e la partecipazione – in forza di tale nuova posizione apicale – alle riunioni riservate per la trattazione degli affari d’interesse del sodalizio e della Stidda, non solo con i vertici delle famiglie di Agrigento, ma anche di esponenti di altre famiglie mafiose siciliane, nonché esponenti di cosa nostra americana;
riunioni che si tenevano nello studio dell’avv. Porcello, con cui il detenuto ha avuto una relazione sentimentale a sua volta raggiunta dalla misura cautelare. Il Tribunale ha, poi, evidenziato come il sodalizio medesimo, nelle sue varie articolazioni territoriali, risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell’ambito territoriale di riferimento (si sono segnalati i provvedimenti cautelari del dicembre 2024 e del giugno 2025, sintomatici della fibrillazione interna ai gruppi e della loro inalterata operatività. Infine, ha menzionato il reiterato trattenimento della corrispondenza epistolare, il cui contenuto – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – opportunamente non è stato trascritto nel provvedimento, ma che è stato correttamente reputato sintomatico della capacità del detenuto di avere contatti all’esterno, com’è inferibile dall’affermazione – non avversata nel ricorso e, anzi, confermata – che detti trattenimenti di missive sono stati, sia pure in parte, confermati dell’autorità giudiziaria che, dunque, ha ritenuto, dall'esame dei 6 contenuti della corrispondenza stessa, sussistente quella situazione di pericolo concreto per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione del visto di controllo (così, tra le più recenti, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, [...], Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, [...], Rv. 277527, entrambe in motivazione). La complessiva motivazione del Giudice specializzato non è stata scalfita dalle censure genericamente confutative e contro valutative, ovvero incidenti su circostanze non decisive indicate nel ricorso. In particolare, nessun rilievo si può attribuire all’interpretazione, diversa da quella dei giudici di merito, che la difesa vorrebbe assegnare alle conversazioni riportate nella sentenza di primo grado, rilevando invece la circostanza obiettiva che la stessa sia stata confermata dal Giudice di appello, sebbene sia ancora priva delle motivazioni. 4. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna violazione di legge ad altro titolo, deve essere conseguentemente respinto. A tale esito segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha chiesto dichiarasi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da GI BU avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). L’ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale – segnatamente, il ruolo di vertice assunto dal detenuto nel mandamento di Canicattì dell’associazione per delinquere denominata cosa nostra, l’attuale operatività del sodalizio e l’intatta capacità di controllo del territorio (si è fatto riferimento ai provvedimenti cautelari del dicembre 2025 e del giugno 2025, inerenti ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), la persistente capacità del detenuto, nonostante la detenzione sin dal 2021, di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà -– e li ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 19947 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/03/2026 giudicati adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. BU, con il ministero dei difensori di fiducia, avv. Oddo e D’Ascola, ricorre per cassazione e denuncia due motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 41, comma 2-sexies, Ord. pen., per essere il vaglio giurisdizionale del Tribunale intervenuto a notevole distanza di tempo dal provvedimento ministeriale di proroga, ossia quando detto provvedimento aveva già fortemente inciso sulla situazione soggettiva del detenuto, per il quale deve invece valere la presunzione d’innocenza. Richiama in premessa il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel più ampio consesso (Sez. U civ., Rv 562664), secondo cui la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ha valore di fonte normativa primaria e affida a ciascuno Stato il compito di assicurare ai singoli i relativi diritti, richiedendo la garanzia dell’esistenza nel diritto interno di un ricorso effettivo, dinanzi a un’istanza nazionale, che consenta di avvalersi dei diritti e delle liberà in essa consacrati. Denuncia che, nel caso in esame, non sarebbe stato garantito un ricorso effettivo, poiché, per un verso, il provvedimento impugnato avrebbe valorizzato la sentenza della Corte d’appello di Palermo, emessa in data 12 febbraio 2025, di conferma della condanna in primo grado di BU, pur se la relativa motivazione non era stata ancora depositata alla data del ricorso per cassazione (9 gennaio 2026); per altro verso, lamenta che il controllo giurisdizionale sarebbe intervenuto quando il provvedimento di proroga, gravemente limitativo dei diritti del condannato, aveva già fortemente inciso sulla sua posizione.
2.2 Con il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e il vizio di motivazione apparente. L’ordinanza impugnata – secondo la tesi difensiva – anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e ripetitivi della situazione prospettata nel primo provvedimento applicativo del regime speciale, avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di verificare l'attualità della pericolosità del ricorrente. Il Tribunale si sarebbe limitato alla riproposizione della biografia criminale penale del condannato, trascurando le allegazioni difensive, prima tra tutte la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo del 2022 da cui si evincerebbe che al vertice del mandamento di Canicattì vi fossero non già BU, bensì due soggetti differenti. Sarebbero, inoltre, state pretermesse alcune conversazioni, riportate nella stessa sentenza del Giudice per le indagini preliminari, indicative di una cesura tra BU e cosa nostra, ad esempio la conversazione in cui egli afferma la volontà di armarsi, ma al solo fine di per difendere i propri beni. Nessuna specifica e vicina risultanza consentirebbe, inoltre, di porre il recluso in collegamento con il sodalizio, con il quale egli non ha più rapporti, così come nessun rilievo avrebbe il riferimento nel provvedimento impugnato ai trattenimenti della corrispondenza il cui numero e, soprattutto, il cui contenuto non è stato indicato;
sicché erroneamente ne è stato tratto un sintomo di pericolosità attuale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, con requisitoria scritta depositata il18 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato è, come tale, dev'essere rigettato. 2. È da respingere l’eccezione in rito, riguardante l’intempestività della pronuncia sul reclamo, siccome intervenuta al di fuori del termine di cui all’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. Tale disposizione stabilisce che altresì «il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. (…) Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo». Quanto alla natura del termine di dieci giorni ivi indicato, va qui ribadito il principio espresso da questa Corte secondo cui si tratta di termine ordinatorio, la cui inosservanza non è causa d’inefficacia del provvedimento (Sez. 1, n. 36304 del 13/11/2020, [...], Rv. 280061 – 01; (Sez. 1, n. 47950 del 22/11/2012, [...], Rv. 253859; Sez. 1, n. 2658 del 10/1/2005, [...], Rv. 230547; Sez. 1, n. 2660 del 10/1/2005, [...], Rv. 230553; Sez. 1, n. 50216 del 10/12/2004, [...], Rv. 230705; Sez. 1, n. 49274 del 12/11/2004, [...], Rv. 230704; Sez. 1, n. 1928 del 9/12/2004, dep. 2005, [...], Rv. 230434). In argomento, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, 47950 del 22/11/2012, Guzzo, Rv. 253859) ha altresì escluso che dalla mancata osservanza del termine possa derivare, oltre alla caducazione della misura, qualunque violazione dell'art. 6 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo La stessa Corte EDU ha, peraltro, ipotizzato una siffatta violazione non già in caso di pura e semplice inosservanza del suddetto termine, bensì nei casi di assenza di qualsiasi decisione sui ripetuti reclami presentati dal detenuto (Corte Edu, 30/10/2003, Gangi c. Italia) o laddove l’inosservanza del termine si risolva nella sostanziale vanificazione del diritto dell'interessato a un efficace sindacato giurisdizionale sulla misura (Corte Edu, 11/1/2005, Musumeci c. Italia;
Corte Edu, 8 febbraio 2005, Bifulco c. Italia;
Corte Edu, 28/9/2000 SS c. Italia). Il principio è stato ribadito nella causa Asciutto c. Italia, del 27 novembre 2007, in occasione della quale, richiamando i propri precedenti, la Corte EDU ha riconosciuto che il semplice superamento del termine legale non costituisce disconoscimento del diritto al ricorso effettivo, precisando tuttavia che il sistematico mancato rispetto del termine di dieci giorni per decidere i ricorsi da parte dell’autorità giudiziaria può sensibilmente ridurre, se non annullare, l’impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti che dispongono il regime speciale di detenzione poiché nel caso sottoposto al suo scrutinio, aveva portato all’adozione di una serie di provvedimenti che non avevano tenuto conto delle decisioni giudiziarie. Una situazione quella appena descritta che non si è certamente verificata nel caso in esame, dove l’unico provvedimento di rigetto è intervenuto entro il termine del periodo di proroga, ovverosia due anni. 3. Trascorrendo alle censure di merito denunciate nel secondo motivo di ricorso, va detto che l’art. 41-bisOrd. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l’adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. 3.1. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 1, n. 19290 del 10/03/2016, [...], Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [...], Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, [...], Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell’ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall’ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di 4 un’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, [...], Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, [...], Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, [...], Rv. 253713). 3.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell’elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro – non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti – della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, [...], Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, [...], Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, [...], Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell’art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto;
mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, [...], Rv. 279221; Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, [...], Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274912). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, [...], Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l’esistenza e l’esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, [...], Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, [...], Rv. 226628); con l'ulteriore corollario che 5 « non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, [...], Rv. 260805). Conclusivamente, si tratta di un accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati, in termini non esaustivi, dal comma 2-bis della citata disposizione e che si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, [...], Rv. 287080 – 01).
3.3. L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Il Tribunale non ha, infatti, trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge e, con motivazione per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha illustrato l’affiliazione nel mandamento mafioso di Canicattì e il forte legame con il suo vertice Giuseppe Falsone, secondo quanto già giudizialmente accertato con sentenza del 2010 e la sottoposizione a misura cautelare nel 2021 per l’analogo reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. A tal proposito ha valorizzato la ripresa del suo ruolo all’interno del clan, nonostante la sottoposizione a misura di prevenzione, fino a divenire punto di riferimento di EO SS AR EO, e la partecipazione – in forza di tale nuova posizione apicale – alle riunioni riservate per la trattazione degli affari d’interesse del sodalizio e della Stidda, non solo con i vertici delle famiglie di Agrigento, ma anche di esponenti di altre famiglie mafiose siciliane, nonché esponenti di cosa nostra americana;
riunioni che si tenevano nello studio dell’avv. Porcello, con cui il detenuto ha avuto una relazione sentimentale a sua volta raggiunta dalla misura cautelare. Il Tribunale ha, poi, evidenziato come il sodalizio medesimo, nelle sue varie articolazioni territoriali, risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell’ambito territoriale di riferimento (si sono segnalati i provvedimenti cautelari del dicembre 2024 e del giugno 2025, sintomatici della fibrillazione interna ai gruppi e della loro inalterata operatività. Infine, ha menzionato il reiterato trattenimento della corrispondenza epistolare, il cui contenuto – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – opportunamente non è stato trascritto nel provvedimento, ma che è stato correttamente reputato sintomatico della capacità del detenuto di avere contatti all’esterno, com’è inferibile dall’affermazione – non avversata nel ricorso e, anzi, confermata – che detti trattenimenti di missive sono stati, sia pure in parte, confermati dell’autorità giudiziaria che, dunque, ha ritenuto, dall'esame dei 6 contenuti della corrispondenza stessa, sussistente quella situazione di pericolo concreto per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione del visto di controllo (così, tra le più recenti, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, [...], Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, [...], Rv. 277527, entrambe in motivazione). La complessiva motivazione del Giudice specializzato non è stata scalfita dalle censure genericamente confutative e contro valutative, ovvero incidenti su circostanze non decisive indicate nel ricorso. In particolare, nessun rilievo si può attribuire all’interpretazione, diversa da quella dei giudici di merito, che la difesa vorrebbe assegnare alle conversazioni riportate nella sentenza di primo grado, rilevando invece la circostanza obiettiva che la stessa sia stata confermata dal Giudice di appello, sebbene sia ancora priva delle motivazioni. 4. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna violazione di legge ad altro titolo, deve essere conseguentemente respinto. A tale esito segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7