Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 1
L'art. 385, quarto comma, c.p., nel prevedere l'attenuante della costituzione in carcere prima della condanna in caso di evasione, mira al ripristino dello stato di detenzione, a reintegrare l'interesse violato e a eliminare l'allarme sociale cagionato, favorendo e premiando il ravvedimento attivo e l'evasione temporanea, trattandosi di comportamento sintomatico di una minore pericolosità sociale. Pertanto, in ipotesi di arresti domiciliari, se di norma, a seguito dell'evasione, il rientro nella propria abitazione, luogo della custodia cautelare, non integra gli estremi dell'attenuante se posto in essere "clam et furtiviter", onde non rivelare la pregressa evasione, l'attenuante stessa è, invece, configurabile nella diversa ipotesi in cui il soggetto, visto dagli agenti incaricati della sorveglianza e consapevole di essere visto, faccia rientro nella propria abitazione dove poi venga arrestato, in quanto tale comportamento è assimilabile alla costituzione in carcere, perché l'evaso pone in essere una condotta volontaria visibile e oggettivamente rivelatrice della cessazione della latitanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/1998, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg. Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 23.2.98
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Carlo Cognetti Consigliere N. 1030
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 37396/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LL IO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 25.6.97 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone Lette le conclusioni della Procura Generale presso La Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il I^ luglio 1997,LL IO, detenuto agli arresti domiciliari, veniva visto dai Carabinieri, incaricati di eseguire i necessari controlli, nei pressi del cancello di accesso al cortile della sua abitazione, dove veniva tratto un arresto per il reato di evasione. Esercitata l'azione penale, il Pretore di Messina lo condannava, a seguito di giudizio abbreviato, a mesi cinque di reclusione. Nel processo di appello, svoltosi in camera di consiglio, la pena veniva ridotta a mesi quattro di reclusione(p.b. mesi sei-1/3 per la scelta del rito).La sentenza non applicava l'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art.3385 cod.pen., sull'assunto che la costituzione in carcere non è ipotizzabile rispetto all'allontanamento dal luogo di arresti domiciliari, equiparato all'evasione soltanto quoad poenam.
L'imputato ricorreva in cassazione e deduceva la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c.p.p. e 385, quarto comma, c.p., sostenendo la configurabilità dell'attenuante proprio per la collocazione della norma, posta nell'ultimo comma del richiamato articolo, dopo la trattazione dell'evasione sia dal carcere, sia dal luogo degli arresti domiciliari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla dedotta questione veniva risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che riteneva applicabile l'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art.385 c.p. anche all'allontanamento dal luogo degli arresti domicili ari, purché venga posta in essere un comportamento assimilabile alla costituzione in carcere, quale il consegnarsi ad un'autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione del reo (Cass., Sez.U., sent. 11343 del 10/12/93, Regazzoni).L'individuazione del comportamento idoneo ad integrare l'attenuante implica una valutazione complessiva della fattispecie concreta e normativa, per l'atipicità della misura coercitiva e dell'evasione e per la ratio dell'incriminazione, che è diretta a tutelare l'interesse della collettività e dell'amministrazione della Giustizia al rispetto dei vincoli di coercizione imposti al soggetto. Non può prescindere, quindi, dalla finalità perseguita dalla norma che, mirando al ripristino dello status di detenzione e a reintegrare, compiutamente, l'interesse violato e a eliminare l'allarme sociale cagionato, vuole, in definitiva, favorire e premiare il ravvedimento attuoso e l'evasione temporanea perché sintomatica di una minore pericolosità sociale. Il comportamento non può essere individuato, inoltre, astraendo dalla natura della condotta premiata, prevista per la fattispecie tipica della custodia in carcere. Per la configurabilità dell'attenuante è sufficiente, infatti, sotto il profilo soggettivo, la volontarietà della costituzione in carcere, che è rivelata, di norma, dal fatto oggettivo che è volontario per il fatto stesso che non è coattivo. Non è necessario, come invece previsto dal codice penale del 1889,che la costituzione sia anche spontanea, con la conseguenza che non hanno alcuna rilevanza, in bonam ed in malam partem, i motivi a delinquere ne' quelli, anche egoistici, che determinano l'evaso ad interrompere la situazione antigiuridica creata da un reato istantaneo ad effetti permanenti. Sotto il profilo oggettivo, è indifferente la modalità di tempo e luogo di costituzione che, per la finalità perseguita, prescinde anche dalla scelta del soggetto al quale l'evaso si consegna, richiedendo la norma soltanto un atto, utile e ricettizio, anche dettato da esigenze contingenti, che renda manifesto, ex re, all'autorità carceraria o di polizia il recesso dallo status di fugitivus ex custodia. Di conseguenza, è vero che, di norma, il rientro nella propria abitazione, luogo di custodia cautelare, non integra l'attenuante, se posto in essere clam et furtiviter onde non rivelare la pregressa evasione. La non ipotizzabilità della circostanza deriva, in tale ipotesi, da un difetto, non dell'elemento soggettivo del ravvedimento, frequentemente espresso dall'atto in sè ma dell'elemento oggettivo, richiedendo la norma un comportamento concludente, idoneo a far constatare all'autorità la cessazione della latitanza. È anche vero, tuttavia, che l'attenuante è configurabile nella diversa ipotesi del soggetto che, visto dagli agenti incaricati della sorveglianza, e consapevole di essere stato visto, in itinere, dal momento e luogo di evasione a quelli di custodia domiciliare, faccia rientro nell'abitazione, dove poi viene arrestato. Tale comportamento è assimilabile alla costituzione in carcere in quanto il soggetto, potendo scegliere tra la fuga, che gli consente di prolungare lo stato di libertà carpita con l'evasione, e il rientro nel luogo di custodia, che è imprescindibile antecedente storico dell'inevitabile arresto, pone in essere una condotta volontaria, che la norma vuole premiare, ricettizia, visibile, oggettivamente rivelatrice della cessazione della latitanza.
Ciò posto, passando all'esame della fattispecie concreta, si osserva che la sentenza deve essere annullata senza rinvio ex art.620, lett.l) c.p.p., essendo certo, incontroverso e non contestato il fatto che configura l'attenuante della costituzione in carcere- rientro nel luogo degli arresti domiciliari da parte dello LL, visto e consapevole di essere stato visto, in itinere, dagli assenti incaricati della sorveglianza -La mancata applicazione dell'attenuante deriva da un errore giuridico di subsunzione della fattispecie concreta nella fattispecie legale, che può essere corretto direttamente dal giudice di legittimità. Il giudice di merito, infatti, adeguandosi ad una minoritaria giurisprudenza, superata dalle Sezioni Unite, riteneva non configurabile la circostanza rispetto all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, sull'assunto errato di una mera equiparazione, quoad poenam, dell'evasione atipica a quella tipica.
Di conseguenza, la sanzione va determinata in mesi due e giorni venti di reclusione, per effetto del computo, sulla pena base di mesi sei determinata dal giudice a quo, dell'attenuante della costituzione in carcere e della diminuente della scelta del rito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante prevista dall'art.385, quarto comma, c.p.e determina la pena in mesi due e giorni venti di reclusione.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio il 23 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998