Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
EST E DA REGISTRAZIONE AJ SANSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 67821 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA Ꮕ 0-8 -0 1 /.
0.3 TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT LIANG LA CO E Oggetto ī SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria J.V.
2. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 1728/00 Cron.1645 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Bel Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05 /02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere C.C. : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Са MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ECC INTERNATIONAL SPA, in persona del Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore, REGINAelettivamente domiciliata in ROMA VIALE MARGHERITA 262/264, presso 10 studio dell'avvocato . N TAVERNA, difesa dall'avvocato PAOLO LEPORE, 2002 SALVATORE giusta procura Notaio GIA NAROLI GIORGIO di CARRARA, 2330 -1- rep. 12890 del 08.02.2000; controricorrente avversO la sentenza n. 332/98 della Commissione regionale di MILANO, depositata iltributaria 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione Con istanza in data 20.10.1995 la ECC International spa chiedeva all'Ufficio Iva di Milano il rimborso della somma di £.58.387.480 a titolo di maggiori interessi spettanti sul credito d'imposta relativo all'anno 1991. Avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria la contribuente proponeva ricorso,che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n.223/19/97. L'appello proposto dall'Ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n.332/10/1998 depositata il 2.12.1998. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.38 bis comma primo ultima parte DPR 633/1972 in relazione agli artt.62 D.Lgs.vo 546/1992 e 360,comă primo n.3 cpc. Si è costituita e resiste con controricorso la società intimata. Il Procuratore Generale presso questa Corte,con requisitoria in data 7.1.2002 ha chiesto,ai sensi dell'art.375 cpc,il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza in considerazione del consolidato orientamento di legittimità circa il diritto del contribuente ottenere dall'Amministrazione ad Finanziaria,ricorrendone le condizioni,il pagamento anche degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. In pendenza del giudizio la ricorrente amministrazione,con atto depositato in data 20.05.2002,ha rinunciato al ricorso. Osserva la Corte che tale rinuncia - formalmente giustificata con l'essersi allo stato...determinate le condizioni per rinunciare alla prosecuzione degli atti del giudizio" - pur non potendo conseguire l'effetto suo proprio di estinzione del processo non risultando la stessa essere stata portata a conoscenza della controparte nelle forme di cui all'art.390 comma terzo cpc),stia comunque ad indicare il venir meno della materia del contendere fra le parti in causa: sicchè in tal senso occorre provvedere. Rimane assorbita e superata ogni altra questione introdotta con il ricorso e con la richiesta del P.G. 1 A Quanto alle spese del giudizio,le ragioni della decisione ne rendono opportuna la integrale compensazione.
PQM
La Corte,dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.05.2002 Il Consigliere estensore E Il PresidenteLieve N O puni I Z I IL CANCELLIERE C Amajdo Casand DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.0 GEN. 2003 Oggi IL CANDELLIERE CI Amajdy Casarofridd 2