Sentenza 6 novembre 1992
Massime • 2
La facoltà di "diffida" attribuita agli ispettori del lavoro dall'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 - estesa dall'art. 21 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) agli ispettori delle U.S.L. per la legislazione sulla sicurezza del lavoro - non è alternativa all'obbligo di tali soggetti di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, atteso che costoro, ufficiali di polizia giudiziaria (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8 d.P.R. n. 520 del 1955, e dell'art. 21 legge n. 833 del 1978), non dismettono le relative funzioni quando, avuta notizia di un reato, ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni.
La facoltà di "diffida", in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all'ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell'azione penale ne' la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato. (La Cassazione ha evidenziato altresì come invece il d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - norme di polizia delle miniere e delle cave - agli artt. 671 e 672, non solo prevede per alcune violazioni la diffida dell'ingegnere minerario, ma stabilisce anche espressamente che solo in caso di permanenza dell'infrazione costui "inoltra denuncia all'autorità giudiziaria", di tal che in tali ipotesi si può ritenere che l'ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata come causa di improcedibilità dell'azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/11/1992, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. ANTONIO BRANCACCIO Presidente N. 18
1.Dot. GAETANO LO COCO Consigliere
2. " RR VA " REGISTRO GENERALE
3. " AL ES " N. 4236/92
4. " RN AM "
5. " DO UA "
6. " TR CA "
7. " IL TI "
8. " IO LE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) TT PI CO n. a Lucca il 6 maggio 1939;
2) ON PI n. a Latina il 22 giugno 1940;
avverso la sentenza del Pretore di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, del 22 novembre 1991;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni PIletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio Aponte che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. Aldo Pannain.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 novembre 1991 il Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, ha condannato ET PI CO ed AT PI alla pena di lire duecentocinquantamila di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 72 d.P.R. 27 aprile 1955 n.547 perché, in concorso tra loro, non avevano provveduto a dotare la macchina troncatrice dell'officina meccanica di un dispositivo idoneo ad impedirne l'avviamento, qualora il riparo posto sulla lama fosse aperto;
acc. in Tafone di Manciano il 16 novembre 1989. Avverso tale sentenza gli imputati ricorrono per cassazione deducendo la mancanza di motivazione sulla loro qualifica soggettiva in relazione allo stabilimento di Manciano della Nuova Solmine s.p.a., la violazione dell'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 perché, avendo essi ottemperato alla diffida dell'ispettorato della U.S.L., l'azione penale non poteva essere iniziata, e comunque la violazione dell'art. 1 d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 in quanto l'officina, in cui era la macchina troncatrice, doveva ritenersi pertinenza mineraria e, quindi, doveva applicarsi l'art. 672 d.P.R. n. 128 cit. con conseguente delclaratoria di assoluzione degli imputati;
il ET inoltre rileva che essendo egli amministratore delegato della Nuova Soline s.p.a., che gestiva altre miniere oltre quelle di Manciano, aveva poteri amministrativi generali ed era estraneo alla conduzione dei singoli reparti operativi che avevano preposti responsabili dell'osservanza delle norme sulla prevenzione infortuni.
Il ricorso, già assegnato alla Terza Sezione Penale della Corte, da questa è stato rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza ex art. 618 c.p.p. per la risoluzione del rilevato contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione dell'art. 9 d.P.R. n. 520 del 1955. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo del ricorso, concernente l'improcedibilità dell'azione penale, che è quello che ne ha determinato la rimessione alle Sezioni Unite, deve essere esaminato per primo perché il suo accoglimento definirebbe il processo.
Esso riguarda l'interpretazione, sulla quale vi è contrasto nella giurisprudenza della Corte, dell'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 (Disposizioni, riguardanti l'ispettorato del lavoro, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) secondo cui, in caso di contestata inosservanza di norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'ispettorato del lavoro, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolamentazione.
Tale facoltà di diffida dell'ispettore del lavoro - estesa dall'art.21 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) agli ispettori della U.S.L. per la legislazione sulla sicurezza del lavoro - è stata ritenuta dalla giurisprudenza costante di questa Corte non in alternativa con l'obbligo di denunzia del fatto reato che è perfetto sin dal momento del primo accertamento e perseguibile per il principio dell'officialità della azione penale, mentre la diffida consiste in un formale avvertimento a rimuovere le situazioni pregiudizievoli riscontrate, senza che essa o l'ottemperanza da parte del datore di lavoro, possa influire sulla procedibilità o punibilità del commesso reato (cfr., tra le altre, Cass. 10 marzo 1958, Cafarelli, Foro it., Rep. 1958; Cass. 23 giugno 1961, Martinelli, ivi, 1962; Sez. III 18 gennaio 1965, n. 46, Zappa, 0 99.41 6; Sez. III, 27 giugno 1986, n. 12284, Ciari, 174.200;
Cass. 24 aprile 1990, Diddi). Alcune recenti decisioni (Sez. III, 9 aprile 1990, n. 7016, Fasoli, 184.322; Sez. III, 6 dicembre 1991, n. 12782, Poli, 188745; Sez. III, 14 febbraio 1992, n. 3850, Strazza, 190.47 2), in contrasto con tale orientamento e in adesione con la prevalente dottrina, hanno invece ritenuto che la diffida non ha un compito meramente sollecitatorio ma tende ad eliminare situazioni di pericolo nell'interesse dei lavoratori, sicché dal privilegio accordato a tale interesse si desume dal sistema che la diffida costituisce condizione per il promovimento e la prosecuzione dell'azione penale, mentre la tempestiva ottemperanza alla diffida dà luogo ad un absolutio ab observatione iudicii.
Questo nuovo indirizzo è stato però immediatamente contraddetto da altra decisione (Sez. III, 27 febbraio 1992, n. 3171, Bergamini, 189.57 8) - rendendo quindi necessario l'intervento di queste Sezioni Unite per risolvere il contrasto - che, riaffermando il precedente orientamento, ha sottolineato che la diffida non può essere considerata una condizione di procedibilità, mancando a riguardo la necessaria espressa previsione.
L'indirizzo che pone la diffida in alternativa alla denuncia del reato trae argomenti da alcune decisioni della Corte Costituzionale sulla specifica questione qui considerata, argomenti che invece sono disattesi dalla sentenza che si oppone a tale nuovo orientamento. Conviene pertanto prendere le mosse da tali decisioni per pervenire alla soluzione del contrasto devoluta alle Sezioni Unite della Corte.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 105 del 12 luglio 1967 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 d.P.R. n. 520 del 1955 in riferimento agli art. 3 e 112 Cost. Prescindendo dall'art. 3 Cost., che qui non interessa, quanto alla relazione con l'art. 112 Cost. (che stabilisce che "Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale") i giudici della Consulta hanno escluso che l'art. 9 d.P.R. n. 520 del 1955 possa violare il principio dell'officiosità e dell'obbligatorietà dell'azione penale. La facoltà dell'ispettore e l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale si muovono, infatti, in campi diversi, sicché l'esercizio di questa facoltà non scalfisce l'obbligo posto dal precetto costituzionale. Del resto, prosegue la Corte, la riaffermazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale non esclude che, indipendentemente dall'obbligo del p.m., l'ordinamento possa fissare determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell'azione penale, anche in considerazione degli interessi pubblici perseguiti dalla pubblica amministrazione.
La non casualità di tale ultima considerazione unita al risalto dato ai compiti di tutela e vigilanza dell'ispettore del lavoro che quando opera in questo campo non è organo di polizia giudiziaria, fa ritenere che i giudici della Consulta abbiano considerato la diffida alternativa alla denuncia penale. Questa è infatti la lettura che della sua decisione dà la corte in una successiva sentenza (n. 125 del 9 giugno 1971) quando afferma che con essa ha "riconosciuto legittimo il potere attribuito agli ispettori di diffidare il datore di lavoro, con apposite prescrizioni, anziché inoltrare senz'altro il rapporto all'autorità giudiziaria".
D'altro canto, si deve però subito osservare non tanto che è noto che le sentenze interpretative di rigetto della Corte non vincolano il giudice ordinario, quanto che la Corte non afferma essere incostituzionale una contraria interpretazione della disposizione oggetto del suo giudizio.
È ciò molto opportunamente perché la convenzione 11 luglio 1947 n. 81 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.), concernente l'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio (ratificata in Italia con l. 2 agosto 1952 n. 1305), all'art. 17 prevede l'immediata perseguibilità in via legale delle infrazioni, lasciando però libero il legislatore nazionale di prevedere delle eccezioni nei casi in cui un avvertimento preliminare deve essere dato affinché si rimedi alla situazione o si adottino misure preventive.
Pertanto, acclarata l'assenza di vincoli derivanti dall'ordinamento interno o dalla convenzione O.I.L., occorre esaminare se l'interpretazione dell'art. 9 più volte menzionato consenta di affermare che il potere di diffida dell'ispettore è alternativo all'obbligo di questo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato appena acquisita.
A tal proposito si deve porre in rilievo che gli ispettori del lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria (art. 8 d.P.R. n. 520 del 1955), e così anche gli ispettori delle U.S.L. in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro (art. 21 l. 23 dicembre 1978 n. 833) cui è stata estesa la facoltà di diffida di cui alla disposizione citata, e che, per quanto numerosi e rilevanti siano i compiti di tutela e di vigilanza degli ispettori, costoro certo non dismettono le funzioni di p. g. quando avuta notizia di un reato ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni.
Ne deriva che hanno l'obbligo di riferire la notizia al pubblico ministero e che tale obbligo non è alternativo alla diffida. Ciò precisato si deve rispondere al quesito conclusivo se la diffida sia causa di sospensione dell'azione penale e se l'ottemperanza (tempestiva) alle prescrizioni sia causa speciale di estinzione del reato già commesso.
La risposta deve essere negativa.
Infatti, l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 50, n. 3, c.p.c.). Nell'ipotesi considerata non vi è alcuna previsione espressa, ancorché in forma implicita, in quanto la diffida è un formale avvertimento che esaurisce i suoi effetti sul piano amministrativo, può preludere ad altre forme più energiche di intervento preventivo ed è, quindi, strumentale rispetto alla disciplina in atto dell'azienda; correlativamente mancano indicazioni per poter ritenere che l'ottemperanza alla diffida estingua il reato.
Non vi è quindi una previsione espressa laddove invece il legislatore, anche solo nella normativa speciale più recente (per tacere dei casi previsti dal codice penale), quando ha voluto configurare una causa di sospensione del procedimento o di estinzione del reato, ricollegabile alla rimozione della situazione di antigiuridicità da parte dell'autore del reato, lo ha previsto espressamente: come è per l'art. 22 l. 28 febbraio 1985 n. 47 che configura una causa estintiva del reato edilizio per rilascio di concessione in sanatoria;
per l'art. 3, 8 co., d.l. 29 marzo 1991 n.103, convertito in l. 1 giugno 1991 n. 166, che prevede l'estinzione del reato in materia di versamenti contributivi a seguito di regolarizzazione della posizione debitoria;
per gli art. 8 e 11 l.15 dicembre 1990 n. 386, che stabiliscono l'improcedibilità
dell'azione penale in caso di pagamento degli assegni bancari emessi senza copertura;
e da ultimo per la l. 30 dicembre 1991 n. 413 in tema di definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti con conseguente estinzione dei reati.
E infine, proprio per rimarcare la differenza con la disposizione in esame, si considerino gli art. 671 e 672 d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave) che prevedono per alcune violazioni la diffida dell'ingegnere minerario e, solo in caso di permanenza della infrazione, la denuncia dell'autorità giudiziaria;
in questo caso si può certo ritenere che l'ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata causa di improcedibilità dell'azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa. Deve pertanto concludersi affermando che la facoltà di diffida, in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all'ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell'azione penale né la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato.
Di conseguenza, il relativo motivo di censura, fondato sull'opposta tesi, deve essere rigettato perché infondato.
Anche il successivo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'improcedibilità ex art. 672 d.P.R. n. 128, del quale si è già fatto cenno, perché l'officina in cui era situata la macchina troncatrice doveva considerarsi una pertinenza della miniera ex art.22 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 conv. in l. 7 novembre 1941 n. 1360
(norme legislative per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere) deve essere esaminato prima degli altri, concernenti vizi della motivazione, perché se fondato definirebbe il processo. Esso tuttavia deve essere dichiarato manifestamente infondato perché il Pretore ha ritenuto l'autonomia, rispetto alla miniera, dello stabilimento metallurgico operante all'interno dell'officina, il che di per sé ne esclude ogni rapporto pertinenziale con la miniera, rapporto che, peraltro, l'art. 23 cit. specifica in modo del tutto esulante dal caso in esame.
È invece fondato il primo motivo di ricorso con il quale il ET e l'AT deducono la mancanza di motivazione sulla loro qualifica soggettiva in relazione allo stabilimento di Manciano della Nuova Solmine S.p.A.. Infatti, né nel capo d'imputazione, né nella motivazione sono indicate le rispettive qualifiche degli imputati (art. 4 l. n. 547 del 1955) in relazione all'opificio nel quale è stata accertata la violazione della norma antinfortunistica. La sentenza impugnata pertanto deve essere annullata con rinvio alla Pretura Circondariale di Grosseto per nuovo esame, in relazione al motivo accolto.
P.Q.M.
Visto l'art. 623 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura Circondariale di Grosseto per nuovo esame in relazione al motivo accolto. Roma, 6 novembre 1992.