Sentenza 19 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO "00 73 7 /01 LA COR Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 11312/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere- 12752/98 Cron. 1527 Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere - Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 13/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL-SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per1 GEN. 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, IL CANCELLIERE presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE RG ON;
Rilasciata copia legale THE GARLATT草 a 2000 - intimato per diritti L. 120 FEB 2001. 4662 e sul 2° ricorso n° 12752/98 proposto da: IL CANCELLIERE -1- RG ON, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DIpresso LA CANCELLERIA DELLA Rilasciata copia legale CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato al Sig.. INPS per diritti L.. GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
# 22 FEB 2001 IL CANCELLIERE controricorrente e ricorrente incidentale
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 4646/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/04/98 R.G.N. 815/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Il sig. ON RG ha presentato all'I.N.P.S. la domanda di pensione di an- zianità il 29 settembre 1994 ed ha ottenuto il trattamento richiesto con decorrenza dal primo dicembre dello stesso anno. Assumendo che tale decorrenza avrebbe dovuto, in- vece, essere anticipata al primo novembre, in virtù di quanto stabilito dal d. 1. 26 no- vembre 1994, n. 654, in materia di eccezioni al regime di blocco delle pensioni di an- zianità risultante dal d.l. 28 settembre 1994, n. 553, ha convenuto l'Istituto in giudizio davanti al Pretore di Milano, per ottenerne la correlativa condanna all'erogazione del detto supplemento di prestazione. Il pretore ha rigettato la domanda, che è stata, però, accolta, in sede di appello, dal locale Tribunale, con sentenza depositata in cancelleria il 29 aprile 1998. Il giudice del gravame ha ritenuto che, essendo sopravvenuta nel mese di no- vembre 1994 la disposizione che consentiva all'assicurato di sottrarsi al suddetto regime di blocco, dal medesimo mese doveva avere inizio l'erogazione della pensione ante- riormente domandata, non rilevando in contrario la mancata conversione in legge del decreto recante tale disposizione, posto che gli effetti del medesimo erano stati convali- dati dall'art. 13 della successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono l'I.N.P.S., in via principale, la- mentando la violazione delle sopra citate norme ed assumendo che, poiché il blocco era venuto meno, per l'assicurato, soltanto nel novembre, la decorrenza della pensione non poteva collocarsi che nel primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi di tale evento;
e, in via incidentale, il pensionato, lamentando la mancata attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria su rateo di pensione riferibile al mese di no- vembre. 3 Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la medesima sentenza. Il ricorso principale - che propone una questione già esaminata dalla Corte e ri- solta in modo contrastante, essendosi espressa a favore dei pensionati la sentenza n. 6883 del 14 luglio 1998 ed a favore invece dell'INPS la sentenza n. 13596 del 1999, poi seguita da numerose altre conformi è meritevole di accoglimento, ritenendo (anche) - questo Collegio di non poter condividere la soluzione offerta dalla prima delle cennate decisioni e di doversi, invece, conformare all'orientamento ormai ampiamente preva- lente espresso dalle successive pronunzie. L'art. 1 del d.l. 28 settembre 1994 n.553 ha disposto (comma primo) la sospen- sione, dalla data della sua entrata in vigore (28 settembre 1994) a non oltre il 1° febbraio Ессум 1995, di ogni norma prevedente “il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vec- chiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti"; sancendo l'applicabilità di tale blocco anche alle domande di pensionamento (con de- correnza successiva al 28 settembre 1994) precedentemente presentate ed accettate da- gli enti di appartenenza (comma secondo), accordando la possibilità di revocare le do- mande di collocamento in pensione presentate tra il 1° luglio ed il 28 settembre 1994 (comma terzo) e prevedendo (comma quarto) una serie di casi d'inapplicabilità delle di- sposizioni limitative di cui ai primi due commi. La sospensione della possibilità di pensionamento anticipato prevista dal primo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge si è tradotta salvi i casi d'inapplicabilità previsti dal comma quarto dello stesso articolo (non relativi al ricorrente) - in un blocco o divieto dell'accesso al pensionamento di anzianità, che per alcuni soggetti (fra cui 4 l'attuale ricorrente) è stato rimosso dall'art. 1 del d.l. 26 novembre 1994 n.654. Tale norma, infatti, confermando - allo scadere del termine di conversione del precedente de- creto-legge (non convertito) - la disciplina limitativa da questo prevista, ha ampliato (comma quarto) la gamma dei soggetti esclusi dal blocco, sottraendo ad esso (fra gli al- tri) “i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano ces- sati dal lavoro entro il 30 settembre 1994" (lett. c) ed i lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 "sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità” (lett. d). Laugeht Orbene, nessun elemento - né di ordine testuale né di altra natura - sussiste per ritenere che il Legislatore d'urgenza abbia inteso derogare al principio generale della normale irretroattività della legge (art. 11 Preleggi). In particolare, l'efficacia retroattiva HA P P delle eccezioni introdotte dal secondo decreto-legge, ancorché relative a situazioni di fatto già presenti all'epoca del primo, non è desumibile dal fatto che i due provvedi- menti siano espressione del medesimo potere di decretazione d'urgenza, essendo una consimile identità riscontrabile in ogni ipotesi di successione di norme della medesima natura e ben potendo il Legislatore (anche Governo in via d'urgenza) valutare diversa- mente in due successivi momenti una medesima situazione al fine di assoggettarla o no ad un determinato divieto. D'altronde, se i due decreti-legge fossero stati un unicum, come sostenuto dal ri- corrente, sarebbe stato sufficiente far salvi, con la successiva legge 23 dicembre 1994 n. 724, solo gli effetti del secondo decreto (n. 654) senza disporre analoga salvezza per il primo (n. 553); né è esatto che in tal caso sarebbe rimasto scoperto da ogni disciplina 5 limitativa il periodo compreso fra il 28 settembre ed il 26 novembre 1994, atteso che anche il d.l. (n.654) emesso in quest'ultima data riconduce l'inizio dell'operatività della disciplina di blocco al 28 settembre 1994. L'irretroattività delle previsioni (di eccezioni al blocco) introdotte dal quarto comma dell'art. 1 del d.l. 1994/n.654 implica, quindi, che, per i soggetti (come l'attuale ricorrente incidentale) favoriti dalle medesime, la possibilità di accedere alla pensione di anzianità si è realizzata solo con l'entrata in vigore della citata norma;
dal che consegue la legittimità del provvedimento dell'INPS, che ha fissato la decorrenza della detta pensione (di anzianità) dal primo giorno del mese successivo a quello (novembre) di entrata in vigore della norma permissiva. Resta da osservare - anche per motivare ulteriormente il dissenso dall'avviso già Еещив espressodalla sentenza n.6883 del 1998 - che nessun argomento, contro la tesi sopra esposta, può trarsi dalla disciplina eccettuativa dettata dall'art. 13, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che esclude dalla sospensione (dei pensionamenti anti- cipati) disposta al primo comma anche i lavoratori già considerati dalle lettere c) e d) del d.l. 1994/n.654. Infatti, l'art. 13 di tale legge - il cui nono comma ha abrogato (facendone salvi gli effetti) tale decreto (scadente il 27 gennaio 1995) per evitare il temporaneo sovrap- porsi della disciplina di questo con quella della stessa legge - dètta una normativa che sia nella parte limitativa (comma primo) che nella parte cd. eccettuativa (in particolare, comma quarto) opera esclusivamente “a decorrere dal 1° gennaio 1995" (che, ai sensi dell'art. 47, è anche la data dell'entrata in vigore della legge stessa). Il ricorso deve, quindi, essere accolto, cassandosi, per l'effetto, la sentenza im- pugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte è abilitata a provvedere nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente rigetto della domanda proposta dall'assicurato. Assorbito è il ricorso incidentale di quest'ultimo, strumentale all'attribuzione di prestazioni accessorie a quella principale, che, per effetto dell'accoglimento del ricorso dell'I.N.P.S, è risultata non dovuta. La pronunzia nel merito implica che vadano regolate le spese dell'intero processo;
ed al riguardo la Corte è dell'avviso che esse, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non possano essere poste a carico dell'assicurato soccombente, le cui pretese non appaiono manifestamente infondate e temerarie.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie quello principale. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda proposta da RG ON nei confronti dell'I.N.P.S.. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese 0 1 A I . S dell'intero processo. . D T S , R N A T O A ' , L 3 L L A 7 Così deciso in Roma il 13 novembre 2000 L - Š O E E 8 B - D P E 1 S I D 1 I S IL PRESIDENTE N N A E G E T Putin, Mn Gun. S S G O I O IL CONSIGLIERE - ESTENSORE G A P A E D L M Shpen Senge h O E I , T A A T O I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 19 GEN. 2001 oggi, A LABORATORE M E R CELLERIA P 7